Articolo 4 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97
Articolo 3Articolo 5
Versione
24 febbraio 1994
Art. 4. (Conservazione dell'integrita'
dell'azienda agricola). 1. Nei comuni montani, gli eredi considerati affittuari ai sensi dell' articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 , delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi hanno diritto, alla scadenza del rapporto di affitto instauratosi per legge, all'acquisto della proprieta' delle porzioni medesime, unitamente alle scorte, alle pertinenze ed agli annessi rustici.
2. Il diritto di cui al comma 1 e' acquisito a condizione che i predetti soggetti dimostrino:
a) di non aver alienato, nel triennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire 500.000, salvo il caso di permuta o cessione a fini di ricomposizione fondiaria;
b) che il fondo per il quale intendono esercitare il diritto, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprieta' o enfiteusi, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacita' lavorativa loro o della loro famiglia;
c) di essersi obbligati, con la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, a condurre o coltivare direttamente il fondo per almeno sei anni;
d) di essere iscritti al Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233 , in qualita' di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale.
3. La disciplina prevista dal presente articolo non si applica nella provincia autonoma di Bolzano.
Note all'art. 4:
- Si trascrive il testo dell' art. 49 della legge 3 maggio 1989, n. 203 :
"Art. 49 (Diritti degli eredi). - Nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivata direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che, al momento dell'apertura della successione, risultino avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attivita' agricola, in qualita' di imprenditori a titolo principale ai sensi dell' articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , o di coltivatori diretti, hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse.
Il rapporto di affitto che cosi' si intaura tra i coeredi e' disciplinato dalle norme della presente legge, con inizio dalla data di apertura della successione.
L'alienazione della propria quota dei fondi o di parte di essa effettuata da parte degli eredi di cui al comma precedente e' causa di decadenza dal diritto previsto dal comma stesso.
I contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente.
In caso di morte dell'affittuario, mezzadro, colono, compartecipante o soccidario, il contratto si scioglie alla fine dell'annata agraria in corso, salvo che tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare attivita' agricola in qualita' di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale, come previsto dal primo comma".
- La legge 2 agosto 1990, n. 233 , reca: "Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi".
Entrata in vigore il 24 febbraio 1994
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