Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/2017, n. 18840
CASS
Sentenza 28 luglio 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di trattamento previdenziale, va individuata al 31 dicembre 1983 la data ultima entro la quale l'assicurato doveva possedere una pensione di importo superiore al trattamento minimo, quale presupposto per poter beneficiare della liquidazione in quota fissa degli aumenti previsti dall'art. 10, l. n. 160/1975, prima della sua definitiva abrogazione; l'art. 21, l. n. 730/1983, infatti, nell'introdurre a far data dal 1° maggio 1984 una diversa e deteriore modalità di perequazione dei trattamenti pensionistici e nel prevedere che restassero, tuttavia, fermi gli aumenti delle pensioni derivanti al 1° gennaio 1984 dalla perequazione automatica secondo la vigente normativa, ha previsto che i pensionati in possesso del suddetto requisito potessero beneficiare comunque degli aumenti rivenienti dalle variazioni del costo della vita intervenuti nell'anno precedente, i quali, unitamente alla pensione in godimento, avrebbero costituito il montante su cui calcolare la rivalutazione dovuta dal 1° maggio 1984 in poi, secondo il nuovo meccanismo.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/2017, n. 18840
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18840
    Data del deposito : 28 luglio 2017

    Testo completo