Sentenza 28 luglio 2017
Massime • 1
In tema di trattamento previdenziale, va individuata al 31 dicembre 1983 la data ultima entro la quale l'assicurato doveva possedere una pensione di importo superiore al trattamento minimo, quale presupposto per poter beneficiare della liquidazione in quota fissa degli aumenti previsti dall'art. 10, l. n. 160/1975, prima della sua definitiva abrogazione; l'art. 21, l. n. 730/1983, infatti, nell'introdurre a far data dal 1° maggio 1984 una diversa e deteriore modalità di perequazione dei trattamenti pensionistici e nel prevedere che restassero, tuttavia, fermi gli aumenti delle pensioni derivanti al 1° gennaio 1984 dalla perequazione automatica secondo la vigente normativa, ha previsto che i pensionati in possesso del suddetto requisito potessero beneficiare comunque degli aumenti rivenienti dalle variazioni del costo della vita intervenuti nell'anno precedente, i quali, unitamente alla pensione in godimento, avrebbero costituito il montante su cui calcolare la rivalutazione dovuta dal 1° maggio 1984 in poi, secondo il nuovo meccanismo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/2017, n. 18840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18840 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2017 |
Testo completo
28 LUG. 2017 AULA 'B' 18840/17 E I D E T Oggetto N REPUBBLICA ITALIANA E P S L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L O P E T N E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S R.G. N. 19376/2011 E E 18840 N O I SEZIONE LAVORO Z Cron. A R T S I G Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E Rep. R E T N E S Presidente Ud. 06/04/2017 Dott. NI MAMMONE E Consigliere PU Dott. ENRICA D'ANTONIO Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO - Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO Rel. Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO ha pronunciato la seguente Qu SENTENZA sul ricorso 19376-2011 proposto da: [...], elettivamente ON NI C. F. domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO ROSAZZA 32, presso lo studio dell'avvocato UGO LUCA SAVIO DE LUCA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO NATALE, giusta delega in atti;
ricorrente 2017 contro 1534 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 291 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
della CORTEavverso la sentenza n. 2991/2010 D'APPELLO di LECCE, depositata il 26/11/2010 R.G.N. 2640/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
Qui udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato DI MEGLIO ALESSANDRO per delega verbale Avvocato PULLI CLEMENTINA.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il 26.11.2010, la Corte d'appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di NN ON volta a conseguire la riliquidazione della propria pensione, liquidata in regime di convenzione internazionale, con gli aumenti in quota fissa di cui all'art. 10, I. n. 160/1975. La Corte, per quanto qui rileva, riteneva che, avendo l'art. 21, I. n. 730/1983, individuato al 31.12.1983 l'ultima data utile per la liquidazione in quota fissa degli aumenti di cui all'art. 10, I. n. 160/1975, l'assicurato, che aveva superato il trattamento minimo solo con decorrenza dal 1°.2.1984, a seguito della corresponsione del pro rata estero, non poteva averne diritto. Contro tale pronuncia ricorre NN ON con un unico motivo. Resiste l'INPS con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di censura, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 10, I. n. 160/1975, e dell'art. 21, I. n. 730/1983, per avere la Corte di merito ritenuto che tale ultima disposizione avesse individuato al 31.12.1983 l'ultima data utile per la liquidazione in quota fissa degli aumenti previsti dalla prima: a suo avviso, infatti, avendo il legislatore fissato al 1°.
5.1984 l'entrata in vigore del nuovo regime della perequazione dei trattamenti pensionistici di cui all'art. 21, I. n. 730/1983, i benefici della perequazione in cifra fissa di cui all'art. 10, I. n. 160/1975, avrebbero dovuto essere corrisposti fino al 30.4.1984, di talché, essendo egli titolare di una pensione di importo superiore al trattamento minimo fin dal 1°.2.1984, vale a dire dalla decorrenza della corresponsione del pro rata estero, ingiustamente la Corte di merito gli aveva negato il diritto a beneficiarne. Il motivo è infondato. Va premesso che, nel vigore del sistema di perequazione delle pensioni previsto dall'art. 10, I. n. 160/1975, gli assicurati beneficiavano di due distinte forme di incremento delle proprie pensioni: una calcolata in percentuale, in relazione all'aumento dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria (art. 10, commi 1° e 2°), e l'altra calcolata in una quota fissa, data dal prodotto 3 と tra il valore unitario del punto di contingenza fissato dal legislatore e il numero di punti di contingenza accertati per i lavoratori dell'industria nei quattro trimestri relativi al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui avrebbe avuto effetto l'aumento delle pensioni (art. 10, commi 3° e 4°). Il sistema dianzi descritto è stato modificato dall'art. 21, I. n. 730/1983, il quale, nell'introdurre a far data dal 1°.
5.1984 una diversa modalità di perequazione dei trattamenti pensionistici (essenzialmente non più legata alle variazioni delle retribuzioni minime degli operai dell'industria, ma soltanto alle variazioni del costo della vita: per tale interpretazione cfr. Cass. n. 12055 del 2003), ha tuttavia previsto, al comma 1°, che restassero fermi [...] gli aumenti delle pensioni derivanti al 1° gennaio 1984 dalla perequazione automatica secondo la vigente normativa»: posto che l'art. 10, I. n. 160/1975, individuava nel 1° gennaio di ciascun anno il momento in cui calcolare gli incrementi derivanti dalla variazione del costo della vita intervenuta nell'anno precedente, il legislatore, introducendo il diverso (e deteriore) sistema di rivalutazione delle pensioni, si è infatti premurato che i pensionati potessero beneficiare degli aumenti rivenienti dalle variazioni del costo della vita intervenute nell'anno precedente, i quali, unitamente all'importo della pensione in godimento, avrebbero costituito il montante su cui calcolare la rivalutazione dovuta dal 1°.
5.1984 in poi, secondo il diverso meccanismo di cui all'art. 21, I. n. 730/1983. legislatore ha individuatoCosì ricostruita la disciplina, è evidente che nella data del 31.12.1983 il momento ultimo entro il quale l'assicurato doveva possedere il presupposto per poter beneficiare della perequazione in quote fisse prima della sua definitiva abrogazione, vale a dire una pensione di importo superiore al trattamento minimo. Né contrari argomenti possono desumersi dal principio di diritto, già consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il diritto al conseguimento delle maggiorazioni legate alla perequazione automatica delle pensioni, di cui all'art. 10, I. n. 160/1975, ha cessato di avere vigenza dal 30.4.1984, per effetto dell'abrogazione disposta dall'art. 21, I. n. 730/1983, di talché, essendo soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, non può essere riconosciuto ove la domanda amministrativa per conseguirlo sia proposta decorsi dieci anni da tale data (Cass. n. 20507 del 2015), dal momento che tale principio 4 concerne l'individuazione del momento ultimo di vigenza della pregressa disciplina della perequazione automatica, non anche quello relativo alla sussistenza dei presupposti per la sua (temporanea) applicazione. Essendosi la Corte di merito attenuta al superiore principio di diritto, la sentenza impugnata sfugge alle censure rivoltele. Ne consegue rigetto del ricorso, la peculiare complessità della disciplina costituendo giusto motivo per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6.4.2017. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Luigi Cavallaro NN Mammone прем Il Funzionario Giudiziario Dott.ssa Donatella COLETTA Depositato in Cancelleria cggi, 28 LUG. 2017 Il Funzionario Giudiziario Dott.ssa Donatella SOLETTA and S