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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/04/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1568/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) “ Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) “ Maria Angela MARCHESIELLO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Azione revocatoria ex art. 2901 c.c.”, iscritta nel Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili sotto il numero d'ordine 1568 dell'anno 2021
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Daniela Parte_1 Parte_2
Teresa Santamato, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo indirizzo PEC:
Email_1
APPELLANTI
E con sede in Gela, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 CP_2
, nata a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], nella qualità
[...] Controparte_3
di socie della estinta società rappresentate e difese dagli avv.ti Domenico Controparte_4
Caputo e Francesca A. Bellavia, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Domenico Caputo in Castellana Grotte (Via Cesare
Battisti n. 14)
APPELLATE
pagina 1 di 5 All'udienza collegiale tenutasi in videoconferenza il 21.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 20.10.2014 le società e hanno chiesto al CP_1 Controparte_4
Tribunale di Bari di “1) dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti della e CP_1 della dell'atto a rogito Notaio del 12.7.2012 rep. N. Controparte_4 Persona_1
9156, raccolta n. 3483, registrato a Bari il 13.7.2012 al n. 19167, nella parte in cui, nel costituire una società avente la ragione sociale “ , il sig. Controparte_5
e la Sig.ra conferiscono alla stessa società le omonime Parte_1 Parte_2
aziende correnti, quella del Centrone in Castellana Grotte, alla via per Castellana Grotte km 2
(Partita IVA : per una quota di € 86.000,00 pari al 25% del capitale sociale, e quella P.IVA_1
della , alla via Grotte n. 37, (Partita IVA: 03450060722) per una Parte_3 quota di € 258.000,00 pari al 75% del capitale sociale, compresi nelle aziende cedute alla società conferitaria, tutti i beni immobili analiticamente descritti nel succitato atto pubblico del 12.7.2012, ordinando al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare l'annotazione dell'ema- nanda sentenza;
2) accertare e dichiarare affetto da simulazione assoluta l'atto di cessione delle quote sociali della “ del 6.9.2012 a rogito Notar Parte_4
dott.ssa in Bari, rep. n. 1067 – raccolta n. 903, registrato a Bari il 6.9.2012 al n. 23217, Persona_2
serie IT, iscritto alla C.C.I.A.A. di Bari in data 7.9.2012 prot. n. 59629 con il quale Parte_1
ha ceduto a il 24 % delle quote sociali per un valore
[...] Controparte_6 nominale di € 82.560,00, e ha ceduto a Parte_2 Controparte_7
il 74 % delle quote sociali per un valore nominale di € 254.560,00; 3) in subordine accertare e
[...] dichiarare che nella specie ricorrono i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
e, per l'effetto, dichiarare inefficace nei confronti delle società attrici l'atto surrichiamato con cui i
RI e hanno alienato le proprie quote sociali Parte_1 Parte_2
della “ al sig. Parte_4 Controparte_7
; 4) in ogni caso ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Bari di procedere alla
[...]
trascrizione dell'emananda sentenza con esonero da sue responsabilità; 5) condannare i RI
, e la Controparte_8 Controparte_6 [...]
in solido tra loro, al pagamento delle spese di Controparte_9
giudizio e delle competenze legali”.
pagina 2 di 5 A sostegno delle domande le società attrici allegavano di essere creditrici rispettivamente di €
4.000,00 e di € 76.131,64 nei confronti dei coniugi e , quali avallanti dei titoli Pt_1 Pt_2
cambiari emessi dalla Cinara S.r.l., società dichiarata fallita il 19.5.2015 con sentenza n. 79/2015 del
Tribunale di Bari. Le attrici ritenevano che la costituzione della società agricola con atto pubblico del
6.9.2012, e la successiva cessione delle quote sociali, rientrassero in un unico disegno illecito volto a compromettere le loro ragioni creditorie.
Con comparsa di risposta depositata il 9.04.2015 si costituivano in giudizio e Parte_1
chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte, siccome infondate, con Parte_2
vittoria di spese e compensi di causa.
Ritualmente citato, e la Controparte_6 Parte_4
la cui denominazione sociale era nelle more mutata in non si costituivano e con
[...] Controparte_10
ordinanza del 17.12.2015 ne veniva dichiarata la contumacia.
Con comparsa depositata il 14.9.2020 si costituivano e nella CP_2 Controparte_3
qualità di socie della società estinta in seguito a cancellazione dal registro delle Controparte_4
imprese.
All'esito dell'istruttoria, l'adito Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, in composizione mono- cratica, con sentenza n. 3311/2021 emessa in data 16.09.2021, così disponeva:
“
1. Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di simulazione e inefficacia, ex art.
2901 c.c., dell'atto di cessione delle quote sociali della Parte_4
del 6.9.2012 a rogito Notaio in Bari, rep. n. 1067, racc. n. 903, registrato a Bari il
[...] Persona_2
6.9.2012 al n. 23217;
2. Accoglie per il resto la domanda di revocatoria e per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti delle attrici dell'atto rogito Notaio del 12.7.2012, rep. n. 9156, racc. n. 3483, Persona_1
registrato a Bari il 13.7.2012 al n. 19167; ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Bari di procedere alla trascrizione della sentenza, con esonero da sue responsabilità;
3. Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore delle attrici, che liquida in € 13500,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%”.
Avverso tale sentenza e hannno spiegato appello innanzi a Parte_1 Parte_2
questa Corte, con atto di citazione notificato in data 21.10.2021, contestando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, il rigetto della domanda revocatoria con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si sono costituite in giudizio la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1
e nella qualità di socie della estinta società CP_2 Controparte_3 Controparte_4
pagina 3 di 5 chiedendo preliminarmente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari e in persona del suo legale rappre- Controparte_6 Controparte_11
sentante pro tempore. Hanno poi eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza dell'appello.
Con ordinanza emessa in data 20.09.2024 questa Corte ha rilevato che gli appellanti Parte_5
[...
e si sono limitati a citare in questo grado d'appello soltanto la Parte_2 CP_1
nonché e , nella qualità di socie della estinta società CP_2 Controparte_3 Controparte_4
e non pure e (nuova denominazione della
[...] Controparte_6 Controparte_10 [...]
che hanno assunto la qualità di parte nel primo grado del Parte_4
giudizio, nei confronti dei quali - trattandosi di litisconsorti necessari - doveva essere integrato il contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.
Tanto premesso in fatto, ritiene la Corte di dover accogliere l'eccezione - sollevata dalla difesa delle appellate costituite - di inammissibilità dell'appello per inosservanza del termine perentorio ex art. art. 331 c.p.c. per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (così come identificati nell'ordinanza di rimessione in istruttoria del 20.09.2024).
Risulta invero che gli appellanti hanno lasciato decorrere il termine assegnato nell'ordinanza senza provvedere alla disposta integrazione del contraddittorio e senza fornire giustificazione al riguardo.
Il rilevato mancato rispetto del termine perentorio ex art. 331 c.p.c., fissato nella richiamata ordi- nanza per l'integrazione del contraddittorio, comporta inevitabilmente la declaratoria di inammissi- bilità dell'appello (cfr. Cass. civ., sez. II, 4 dicembre 2018, n. 31316, secondo cui “Il termine per la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili fissato ex art. 331 c.p.c.
è perentorio, non è prorogabile neppure sull'accordo delle parti, non è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti tale integrazione doveva avvenire e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, sicché la sua violazione determina, per ragioni d'ordine pubblico processuale,
l'inammissibilità dell'impugnazione”; Cass. civ., 21 maggio 2012 n. 7998, secondo cui “In ipotesi di inscindibilità della causa ai sensi dell'art. 331 c.p.c., qualora si stata ordinata l'integrazione del contraddittorio, l'impugnazione va dichiarata inammissibile se nessuno delle parti vi provvede nel termine fissato, giacchè il difetto di integrità del contraddittorio impedisce all'impugnazione di conse- guire il proprio scopo. Ne consegue che, in tal caso, il giudice d'appello deve emettere la relativa declaratoria senza dar corso a quello scrutino degli atti che può portare alla rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., per violazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, restando l'applicazione di tale norma preclusa dall'inammissibilità del gravame”).
pagina 4 di 5 La natura meramente processuale della decisione, ostativa all'esame del merito, giustifica una declaratoria di integrale compensazione delle spese di lite tra gli appellanti e le parti appellate.
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n.
228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondato, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 21.10.2021, da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 3311/2021, emessa in data 16.09.2021 dal Tribunale di Bari, Quarta Sezione
Civile, in composizione monocratica, tra in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore, e nella qualità di socie della estinta società CP_2 Controparte_3 [...]
nei confronti degli appellanti nonché di e di CP_4 Controparte_6 Controparte_11
, già in persona del suo legale
[...] Parte_4
rappresentante pro tempore, così provvede:
1°) dichiara inammissibile l'appello ex art. 331 c.p.c. per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari e Controparte_6 Controparte_10
2°) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di questo grado di giudizio;
3°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico degli appellanti e Parte_1 in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002 (introdotto Parte_2 dall'art. 1, co.17 della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228).
Così deciso il 26 marzo 2025 nella camera di consiglio in videoconferenza della Seconda Sezione
Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Luciano Guaglione) (dr. Filippo Labellarte)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) “ Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) “ Maria Angela MARCHESIELLO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Azione revocatoria ex art. 2901 c.c.”, iscritta nel Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili sotto il numero d'ordine 1568 dell'anno 2021
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Daniela Parte_1 Parte_2
Teresa Santamato, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo indirizzo PEC:
Email_1
APPELLANTI
E con sede in Gela, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 CP_2
, nata a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], nella qualità
[...] Controparte_3
di socie della estinta società rappresentate e difese dagli avv.ti Domenico Controparte_4
Caputo e Francesca A. Bellavia, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Domenico Caputo in Castellana Grotte (Via Cesare
Battisti n. 14)
APPELLATE
pagina 1 di 5 All'udienza collegiale tenutasi in videoconferenza il 21.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 20.10.2014 le società e hanno chiesto al CP_1 Controparte_4
Tribunale di Bari di “1) dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti della e CP_1 della dell'atto a rogito Notaio del 12.7.2012 rep. N. Controparte_4 Persona_1
9156, raccolta n. 3483, registrato a Bari il 13.7.2012 al n. 19167, nella parte in cui, nel costituire una società avente la ragione sociale “ , il sig. Controparte_5
e la Sig.ra conferiscono alla stessa società le omonime Parte_1 Parte_2
aziende correnti, quella del Centrone in Castellana Grotte, alla via per Castellana Grotte km 2
(Partita IVA : per una quota di € 86.000,00 pari al 25% del capitale sociale, e quella P.IVA_1
della , alla via Grotte n. 37, (Partita IVA: 03450060722) per una Parte_3 quota di € 258.000,00 pari al 75% del capitale sociale, compresi nelle aziende cedute alla società conferitaria, tutti i beni immobili analiticamente descritti nel succitato atto pubblico del 12.7.2012, ordinando al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare l'annotazione dell'ema- nanda sentenza;
2) accertare e dichiarare affetto da simulazione assoluta l'atto di cessione delle quote sociali della “ del 6.9.2012 a rogito Notar Parte_4
dott.ssa in Bari, rep. n. 1067 – raccolta n. 903, registrato a Bari il 6.9.2012 al n. 23217, Persona_2
serie IT, iscritto alla C.C.I.A.A. di Bari in data 7.9.2012 prot. n. 59629 con il quale Parte_1
ha ceduto a il 24 % delle quote sociali per un valore
[...] Controparte_6 nominale di € 82.560,00, e ha ceduto a Parte_2 Controparte_7
il 74 % delle quote sociali per un valore nominale di € 254.560,00; 3) in subordine accertare e
[...] dichiarare che nella specie ricorrono i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
e, per l'effetto, dichiarare inefficace nei confronti delle società attrici l'atto surrichiamato con cui i
RI e hanno alienato le proprie quote sociali Parte_1 Parte_2
della “ al sig. Parte_4 Controparte_7
; 4) in ogni caso ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Bari di procedere alla
[...]
trascrizione dell'emananda sentenza con esonero da sue responsabilità; 5) condannare i RI
, e la Controparte_8 Controparte_6 [...]
in solido tra loro, al pagamento delle spese di Controparte_9
giudizio e delle competenze legali”.
pagina 2 di 5 A sostegno delle domande le società attrici allegavano di essere creditrici rispettivamente di €
4.000,00 e di € 76.131,64 nei confronti dei coniugi e , quali avallanti dei titoli Pt_1 Pt_2
cambiari emessi dalla Cinara S.r.l., società dichiarata fallita il 19.5.2015 con sentenza n. 79/2015 del
Tribunale di Bari. Le attrici ritenevano che la costituzione della società agricola con atto pubblico del
6.9.2012, e la successiva cessione delle quote sociali, rientrassero in un unico disegno illecito volto a compromettere le loro ragioni creditorie.
Con comparsa di risposta depositata il 9.04.2015 si costituivano in giudizio e Parte_1
chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte, siccome infondate, con Parte_2
vittoria di spese e compensi di causa.
Ritualmente citato, e la Controparte_6 Parte_4
la cui denominazione sociale era nelle more mutata in non si costituivano e con
[...] Controparte_10
ordinanza del 17.12.2015 ne veniva dichiarata la contumacia.
Con comparsa depositata il 14.9.2020 si costituivano e nella CP_2 Controparte_3
qualità di socie della società estinta in seguito a cancellazione dal registro delle Controparte_4
imprese.
All'esito dell'istruttoria, l'adito Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, in composizione mono- cratica, con sentenza n. 3311/2021 emessa in data 16.09.2021, così disponeva:
“
1. Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di simulazione e inefficacia, ex art.
2901 c.c., dell'atto di cessione delle quote sociali della Parte_4
del 6.9.2012 a rogito Notaio in Bari, rep. n. 1067, racc. n. 903, registrato a Bari il
[...] Persona_2
6.9.2012 al n. 23217;
2. Accoglie per il resto la domanda di revocatoria e per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti delle attrici dell'atto rogito Notaio del 12.7.2012, rep. n. 9156, racc. n. 3483, Persona_1
registrato a Bari il 13.7.2012 al n. 19167; ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Bari di procedere alla trascrizione della sentenza, con esonero da sue responsabilità;
3. Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore delle attrici, che liquida in € 13500,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%”.
Avverso tale sentenza e hannno spiegato appello innanzi a Parte_1 Parte_2
questa Corte, con atto di citazione notificato in data 21.10.2021, contestando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, il rigetto della domanda revocatoria con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si sono costituite in giudizio la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1
e nella qualità di socie della estinta società CP_2 Controparte_3 Controparte_4
pagina 3 di 5 chiedendo preliminarmente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari e in persona del suo legale rappre- Controparte_6 Controparte_11
sentante pro tempore. Hanno poi eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza dell'appello.
Con ordinanza emessa in data 20.09.2024 questa Corte ha rilevato che gli appellanti Parte_5
[...
e si sono limitati a citare in questo grado d'appello soltanto la Parte_2 CP_1
nonché e , nella qualità di socie della estinta società CP_2 Controparte_3 Controparte_4
e non pure e (nuova denominazione della
[...] Controparte_6 Controparte_10 [...]
che hanno assunto la qualità di parte nel primo grado del Parte_4
giudizio, nei confronti dei quali - trattandosi di litisconsorti necessari - doveva essere integrato il contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.
Tanto premesso in fatto, ritiene la Corte di dover accogliere l'eccezione - sollevata dalla difesa delle appellate costituite - di inammissibilità dell'appello per inosservanza del termine perentorio ex art. art. 331 c.p.c. per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (così come identificati nell'ordinanza di rimessione in istruttoria del 20.09.2024).
Risulta invero che gli appellanti hanno lasciato decorrere il termine assegnato nell'ordinanza senza provvedere alla disposta integrazione del contraddittorio e senza fornire giustificazione al riguardo.
Il rilevato mancato rispetto del termine perentorio ex art. 331 c.p.c., fissato nella richiamata ordi- nanza per l'integrazione del contraddittorio, comporta inevitabilmente la declaratoria di inammissi- bilità dell'appello (cfr. Cass. civ., sez. II, 4 dicembre 2018, n. 31316, secondo cui “Il termine per la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili fissato ex art. 331 c.p.c.
è perentorio, non è prorogabile neppure sull'accordo delle parti, non è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti tale integrazione doveva avvenire e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, sicché la sua violazione determina, per ragioni d'ordine pubblico processuale,
l'inammissibilità dell'impugnazione”; Cass. civ., 21 maggio 2012 n. 7998, secondo cui “In ipotesi di inscindibilità della causa ai sensi dell'art. 331 c.p.c., qualora si stata ordinata l'integrazione del contraddittorio, l'impugnazione va dichiarata inammissibile se nessuno delle parti vi provvede nel termine fissato, giacchè il difetto di integrità del contraddittorio impedisce all'impugnazione di conse- guire il proprio scopo. Ne consegue che, in tal caso, il giudice d'appello deve emettere la relativa declaratoria senza dar corso a quello scrutino degli atti che può portare alla rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., per violazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, restando l'applicazione di tale norma preclusa dall'inammissibilità del gravame”).
pagina 4 di 5 La natura meramente processuale della decisione, ostativa all'esame del merito, giustifica una declaratoria di integrale compensazione delle spese di lite tra gli appellanti e le parti appellate.
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n.
228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondato, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 21.10.2021, da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 3311/2021, emessa in data 16.09.2021 dal Tribunale di Bari, Quarta Sezione
Civile, in composizione monocratica, tra in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore, e nella qualità di socie della estinta società CP_2 Controparte_3 [...]
nei confronti degli appellanti nonché di e di CP_4 Controparte_6 Controparte_11
, già in persona del suo legale
[...] Parte_4
rappresentante pro tempore, così provvede:
1°) dichiara inammissibile l'appello ex art. 331 c.p.c. per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari e Controparte_6 Controparte_10
2°) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di questo grado di giudizio;
3°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico degli appellanti e Parte_1 in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002 (introdotto Parte_2 dall'art. 1, co.17 della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228).
Così deciso il 26 marzo 2025 nella camera di consiglio in videoconferenza della Seconda Sezione
Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Luciano Guaglione) (dr. Filippo Labellarte)
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