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Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 686/2025
Tribunale di Napoli Nord
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Di Giorgio Presidente
dott. Antonio Cirma Giudice
dott.ssa Benedetta Magliulo Giudice relatore visto il verbale di udienza del 2 aprile 2025,
a scioglimento della riserva che precede,
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. di cui al Ruolo Generale Affari Contenziosi n. 686 dell'anno
2025, proposto avverso l'ordinanza n. 229/2025 di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. emessa il
14/1/2025 dal Giudice dott. Michelangelo Petruzziello e vertente
TRA
(C.F. ), con sede legale in Napoli al Corso Novara n. 40, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Magno (C.F.
), in virtù di procura in calce al ricorso ex art. 700 c.p.c.; C.F._1
RECLAMANTE
E
(C.F. , con sede legale in Mugnano di Napoli (Na), alla Via Luigi CP P.IVA_2
Renato Sansone n. 4 bis, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Livio Persico (C.F. ) in virtù di procura in calce alla comparsa depositata;
C.F._2
RECLAMATA FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. il 28/1/2025, ha proposto Parte_1 tempestivo reclamo avverso l'ordinanza di rigetto del 14/1/2025 emessa dal Giudice dott.
Michelangelo Petruzziello, sul ricorso cautelare d'urgenza volto ad ottenere l'inibizione di CP
dal compimento di atti di concorrenza sleale mediante storno di dipendenti.
Nel ricorso, la reclamante ha premesso:
- di essere un'azienda attiva nel settore metalmeccanico per la produzione di assiemi o di elementi strutturali destinati, tra gli altri, a mezzi di trasporto civili e militari;
- di essersi aggiudicata commesse appaltate da negli stabilimenti di Nola e Parte_2
Pomigliano D'Arco, tra cui servizi di verniciatura e masticiatura di parti di velivoli, di montaggio strutturale di componenti di velivoli, di servizi di handover ossia di rilavorazioni di difetti su velivoli, di servizi di smontaggio e rimontaggio di pannelli di velivoli (cd. rework);
- che durante un periodo di proroga dei contratti di appalto, aveva indetto Parte_2
nuove procedure di gara, ristrette a soggetti invitati, per la nuova aggiudicazione dei servizi già svolti da distinguendo tra il lotto 1 di Pomigliano D'Arco e il lotto 2 di Parte_1
Nola;
- che si era aggiudicata nuovamente il servizio di verniciatura, ma solo per il lotto 2, Pt_1
tutto il servizio di handover e il servizio di montaggio pannelli e di , mentre a CP_2 [...]
CP_ venivano aggiudicati entrambi i servizi, in passato aggiudicati a , ma per il Pt_1
lotto 1.
Sulla scorta di questa premessa storica, la reclamante ha riepilogato le circostanze di fatto su cui era stato fondato il ricorso:
- trentuno lavoratori qualificati che prestavano attività per la - di cui ventuno Parte_1
dipendenti e dieci presi in carico per distacco da e da società Controparte_3 CP_4 riconducibili alla medesima compagine sociale di – sono stati tutti assunti a Parte_1
tempo indeterminato da recedendo senza preavviso dal rapporto di lavoro tra il CP
29/9/2024 e l'8/10/2024: a questi devono poi aggiungersi altri due lavoratori formati e assunti a tempo determinato da che hanno rifiutato il rinnovo alla scadenza Parte_1
contrattuale per essere assunti da CP - dopo l'aggiudicazione delle commesse sul sito di Pomigliano d'Arco, ha CP
continuato a porre in essere condotte sleali volte a indurre il personale specializzato di ad essere assunto alle proprie dipendenze, come attestato dalla corrispondenza Parte_1
prodotta: tra queste condotte, avrebbe falsamente rappresentato ai suoi dipendenti che la avrebbe terminato i rapporti contrattuali con entro la fine del Parte_1 Parte_2
2024 e avrebbe offerto, per agevolare la transizione, di farsi carico della indennità dovuta per mancato preavviso;
- lo storno avrebbe provocato una grave carenza di personale nella e Parte_1 corrispondentemente un grave pregiudizio alla organizzazione deputata all'assolvimento delle commesse che, almeno per il servizio di handover, avrebbe registrato un incremento delle attività.
La reclamante ha predicato di avere diritto alla cessazione delle condotte illecite mediante un provvedimento inibitorio che, nelle more della instaurazione di un giudizio a cognizione piena, potesse arrestare l'emorragia di dipendenti verso la reclamata. Ha quindi rappresentato di avere interesse a promuovere un successivo giudizio a cognizione piena volto a: accertare definitivamente il compimento di atti di concorrenza sleale mediante storno di dipendenti, ad emettere un ordine volto ad inibire la ulteriore prosecuzione delle condotte illecite, con fissazione di una penalità di mora, a conseguire la condanna al risarcimento dei danni cagionati e alla pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 2600 c.c.
A sostegno del fumus boni iuris, ha illustrato la quantità e qualità dei dipendenti stornati, reputati tali da provocare un danno considerevole alla organizzazione aziendale e alla sua capacità di assolvere ai lavori appaltati con la consueta puntualità.
A sostegno del periculum in mora, ha narrato la reclamante che i tentativi di storno sono ancora in atto e che alcuni membri del personale più specializzato di erano stati avvicinati da Parte_1
responsabili della per convincerli alle dimissioni. CP
Si è costituita la resistente con deposito rituale di comparsa di risposta, nella quale ha CP
offerto una prospettazione alternativa dei fatti di causa. In particolare ha esposto la resistente:
- che la aveva stabilito degli obblighi contrattuali gravanti sulle Parte_2 aggiudicatarie, che prevedevano l'assorbimento del personale della impresa che precedentemente gestiva la commessa, allo scopo di scongiurare discontinuità negli stabilimenti;
- che sulle appaltatrici gravano ordini di acquisto che impongono, alla cessione del rapporto, di garantire il corretto trasferimento dei servizi e di non impedire il trasferimento del personale al fornitore subentrante;
- che il personale assunto era scarsamente specializzato, ma era stato formato semplicemente con brevi corsi di otto ore organizzati dalla stessa Parte_2
- che la non era una piccola realtà in crescita, ma una storica appaltatrice di CP
, che contava alle sue dipendenze almeno 288 unità e 41 lavoratori in Pt_2
somministrazione, ma che poteva contare anche sul personale della De Luca s.p.a., società leader nel settore della verniciatura con la quale aveva partecipato alla gara in RTI;
- che la stessa era una società di rilevanti dimensioni e diffusione territoriale, Pt_1
potendo contare su cinque siti produttivi nel sud Italia e sul personale supplementare offerto dalle società e in contratto di rete;
Controparte_3 CP_4
- che la aveva resistito al subentro della nella gestione delle Parte_1 CP commesse e nell'assolvimento degli obblighi volti alla rapida ripresa dei servizi e che per questo motivo erano state avanzate sollecitazioni dalla stessa Parte_2
Sul piano giuridico, ha negato la sussistenza tanto del fumus quanto del periculum.
Anzitutto, sul piano della verosimile fondatezza del diritto, ha negato che l'assunzione del personale fosse mossa da un animus nocendi, non soltanto per la sua scarsa specializzazione, ma anche e soprattutto per le notevoli dimensioni della ricorrente, inidonee a consentire una traumatica disgregazione dell'organizzazione aziendale per effetto di un occasionale transito di dipendenti.
Quanto al periculum, ha rimarcato la carenza di attualità nel lamentato pregiudizio, perché
l'assunzione dei dipendenti era ormai già avvenuta e non erano attese nuove assunzioni. Ha poi negato tout court la nocività delle condotte contestate alla per la agevole sostituibilità dei CP lavoratori nell'organigramma aziendale e per la loro ridotta formazione specialistica, richiamando precedenti di merito a sé favorevoli.
Ha quindi difeso diffusamente la motivazione del provvedimento, condividendone le ragioni fondanti e insistendo per il rigetto del reclamo. In udienza, le parti hanno contestato in contraddittorio le reciproche prospettazioni, prodotto nuovi documenti e formulato istanze istruttorie, volte a corroborare le rispettive posizioni.
Sulle conclusioni delle parti, il Tribunale si è riservato.
In via pregiudiziale va confermata la competenza di questo Tribunale.
La fattispecie trae origine da pretesi atti di concorrenza sleale, di cui si assume la natura illecita e dannosa, ma che non interferiscono con diritti di privativa industriale o altri diritti di proprietà intellettuale. Si controverte dunque su atti di concorrenza sleale “pura”, da distinguere rispetto agli atti di concorrenza sleale “interferente”, dove l'illecito si presenta astrattamente idoneo a pregiudicare diritti di proprietà industriale, che di norma sono devoluti alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa.
Va ribadito in proposito il principio riaffermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi del
D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, nel testo vigente alla luce delle modifiche apportate dal D.L.
24 gennaio 2012, n. 1, art. 2, conv. nella L. 24 marzo 2012, n. 27, va affermata la competenza della sezione ordinaria del Tribunale, e va esclusa quella delle sezioni specializzate in materia di impresa, nel caso della proposizione di una domanda di accertamento di una ipotesi di concorrenza sleale (nella specie, sotto forma di "storno di dirigenti") nella quale l'ipotizzata lesione degli interessi della danneggiata riguardi le informazioni aziendali e i processi e le esperienze tecnico- industriali e commerciali (cd. know-how aziendale, in senso ampio), ossia la fattispecie lesiva sia commessa senza la ipotizzata sussistenza, in tutto o in parte, di privative o di altri diritti di proprietà intellettuale, direttamente o indirettamente risultanti quali elementi costitutivi o relativi all'accertamento dell'illecito concorrenziale” (Cass. civ., 09/05/2017, n. 11309).
In fatto, l'iniziativa cautelare trae origine da una migrazione di dipendenti dalla impresa ricorrente alla impresa resistente: un fatto che nella sua obiettività è pacifico e incontestato tra le parti.
La controversia è sorta piuttosto sulle modalità e sulla circostanze di questa migrazione, che hanno ispirato l'accusa di storno illecito di dipendenti.
Il tema non è ignoto alla giurisprudenza di legittimità, che ha avuto occasione di esaminarlo ripetutamente. La delicatezza della fattispecie deriva dal difficile bilanciamento tra interessi contrapposti, di pari dignità costituzionale: “i profili della correttezza del rapporto di concorrenza commerciale tra imprenditori vengono a interferire pesantemente con diritti costituzionalmente tutelati, e non solo con il diritto alla libera iniziativa imprenditoriale (art. 41 Cost.) ma anche e soprattutto con il diritto al lavoro e alla sua adeguata remunerazione in capo ai collaboratori dell'imprenditore (artt.
4 e 36 Cost.)” (Cass. civ., 16/03/2022, n. 8581).
In linea di principio, “La mera assunzione di personale proveniente da un'impresa concorrente non può infatti essere considerata di per sé illecita, essendo espressione del principio di libera circolazione del lavoro e della libertà d'iniziativa economica” (Cass. civ. n. 8581 cit.).
Questa facoltà si prospetta come illecita solo allorquando venga perseguita con mezzi contrari alle regole di correttezza professionale e con modalità nocive per l'impresa concorrente (“In sintesi, secondo la giurisprudenza, non può essere negato il diritto di ogni imprenditore di sottrarre dipendenti al concorrente, purché ciò avvenga con mezzi leciti, quale ad esempio la promessa di un trattamento retributivo migliore o di una sistemazione professionale più soddisfacente;
è indiscutibile il diritto di ogni lavoratore di cambiare il proprio datore di lavoro, senza che il bagaglio di conoscenze ed esperienze maturato nell'ambito della precedente esperienza lavorativa, lungi dal permettergli il reperimento di migliori e più remunerative possibilità di lavoro, si trasformi in un vincolo oppressivo e preclusivo della libera ricerca sul mercato di nuovi sbocchi professionali”: Cass. civ. n. 8581 cit.).
Partendo da queste premesse, la giurisprudenza ha escluso che sia configurabile un illecito concorrenziale ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c. in ogni caso di sottrazione di dipendenti, perché “è necessario invece che l'imprenditore concorrente miri, attraverso l'acquisizione di risorse del competitore, a vanificare lo sforzo di investimento del suo antagonista, creando effetti distorsivi nel mercato”.
Per attribuire illiceità alla condotta è necessario un quid pluris: a livello oggettivo, una reale idoneità dell'atto a danneggiare l'altra impresa mentre, a livello soggettivo, una effettiva intenzione di danneggiarla (animus nocendi). La prova della condotta illecita si ricava da un giudizio di merito di carattere presuntivo, volto a valorizzare una serie di indicatori oggettivi, in cui “assumono rilievo la quantità e la qualità del personale stornato, la sua posizione all'interno dell'impresa concorrente, la difficoltà ricollegabile alla sua sostituzione e i metodi eventualmente adottati per convincere i dipendenti a passare a un'impresa concorrente” (Cass. civ. n. 8581 cit.). In questo senso, assumono particolare rilievo la qualifica del dipendente stornato e il grado di conoscenze tecniche acquisite, che possono attribuire alla impresa concorrente un vantaggio competitivo con risparmio di costi: “lo storno illecito si configura dunque come effetto e contenuto di una attività parassitaria, che saltando il costo dell'investimento in ricerca ed in esperienza, e privando il concorrente del corrispondente risultato della sua ricerca e della sua esperienza, altera significativamente la correttezza della competizione” (Cass. civ., 08/06/2012, n.9386).
Nello scrutinio del giudice di merito, l'analisi dell'animus nocendi costituisce momento imprescindibile. Al giudicante spetta l'analisi nel caso concreto della esistenza di condotte contrarie al canone di correttezza professionale e che non possono essere giustificate se non presupponendo un intendimento di depauperamento e danneggiamento dell'altrui struttura aziendale, valorizzando le circostanze del trasferimento del dipendente o l'esistenza di eventuali patti di non concorrenza con l'impresa uscente (cfr. Tribunale Torino, 01/02/2023, n. 481).
La corretta applicazione di queste premesse di metodo conduce ad escludere il fumus boni iuris nella fattispecie concreta.
La reclamante ha denunciato la sottrazione di dipendenti come atto di concorrenza sleale, invocando l'applicazione degli artt. 2958 ss. c.c., sul rilievo che la resistente avrebbe ritratto un vantaggio competitivo dall'assorbimento di una parte del suo personale.
Ad avviso del Tribunale, la condotta attribuita a non si presenta idonea ad alterare la CP
competizione delle imprese sul mercato, in assenza di un mercato concorrenziale di riferimento.
La norma invocata contempla come presupposto indefettibile dell'illecito la sussistenza di una effettiva situazione concorrenziale tra operatori economici che si muovono sul mercato (ex multis,
Cassazione civile, 14/02/2000, n.1617). La premessa è che le imprese devono essere libere di operare sul mercato e di esercitare la propria libertà di iniziativa economica, costituzionalmente garantita, nei limiti in cui questa non venga perseguita a discapito degli altri operatori, con metodi scorretti o nocivi;
questo limite ha senso quando le imprese concorrenti operano nello stesso mercato e sono in competizione tra loro, per aumentare la produzione o la distribuzione, nonché per acquisire maggiore clientela, ma smarrisce di senso quando le imprese non sono in competizione.
Nella fattispecie, e non risultano attualmente impegnate in alcuna Parte_1 CP
competizione. Entrambe operano come appaltatrici di per essersi aggiudicate Parte_2
svariate gare di appalto, e sono impegnate nella esecuzione dei lavori per i rispettivi lotti, ma allo stato non risultano programmate altre gare. Ad aggiudicazione avvenuta, non si vede quale vantaggio competitivo potrebbe ritrarre sul mercato la resistente dall'assorbimento dei dipendenti della ricorrente. In ipotesi, questo vantaggio poteva essere immaginato prima dello svolgimento delle gare, quando le imprese concorrenti erano impegnate ad incrementare i propri requisiti in vista della selezione, ma ad aggiudicazione avvenuta non si ravvede alcun mercato nel quale le due imprese possano competere, se non un mercato “a bocce ferme”.
Non si ravvede dunque alcuna influenza tra la condotta contestata alla reclamata e pretesi effetti distorsivi del mercato.
Questi aspetti sono stati completamente trascurati dalla reclamante. Nella ricostruzione della fattispecie, questa ha omesso di illustrare gli effetti distorsivi che la condotta contestata avrebbe provocato sul mercato, nell'alterare le regole della leale competizione tra imprese. Piuttosto, questa ha reputato sufficiente, per invocare lo storno illecito, che la migrazione avesse turbato gli equilibri interni della impresa stornata, anziché gli equilibri esterni del mercato, dimostrando di fraintendere la ratio della fattispecie.
In ogni caso, costituisce profilo assorbente l'esame dell'animus nocendi.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la distrazione di dipendenti assume carattere illecito solo quando sia effettivamente rivolta a disarticolare l'impresa altrui: non basta una mera consapevolezza delle conseguenze pregiudizievoli, ma un vero e proprio intento prevaricatore, teso ad eliminare i concorrenti dal mercato.
Ad avviso di questo Tribunale, nel caso di specie non si ravvisa alcun intento prevaricatore nel comportamento di CP
Conduce a queste conclusioni l'esame delle modalità del trasferimento, seguendo gli indicatori oggettivi offerti in via di metodo dalla giurisprudenza di legittimità.
Anzitutto assume rilievo la quantità e qualità del personale stornato.
La reclamante ha lamentato la sottrazione di trentuno lavoratori qualificati (elenco di cui al doc. n.
99 del fascicolo cautelare); a questi si sono aggiunti altri sei lavoratori nelle more della fase di reclamo (elenco di cui al doc. n. 8 da ultimo depositato nel fascicolo del reclamo). Ha poi vantato il grado di specializzazione dei lavoratori stornati, per l'elevata attitudine acquisita e per gli sforzi profusi nella loro formazione. La resistente ha tuttavia dimostrato in giudizio che il personale migrato alla era CP
essenzialmente di estrazione operaia e che la formazione era stata raggiunta con brevi corsi di poche ore, tra l'altro da rinnovare periodicamente, con argomentazione che non è stata espressamente sconfessata dalla reclamante (allegati nn. 16 e 17).
Quando la ha contestato la sottrazione di personale apicale, realmente dotato di Parte_1
elevata specializzazione, come i suoi IN, non è stata più convincente.
Dell'RE , di cui ha vantato il rilievo strategico, non ha offerto prova che si Persona_1 sia spostato alle attuali dipendenze di ma si è limitata a un'affermazione apodittica che CP questi “come gli altri lavoratori già dimessisi, verrà sicuramente assunto da ” (cfr. allegati n. CP
96 e n. 97). Anche per , tra gli ultimi ad avere abbandonato la non Persona_2 Parte_1
vi è prova del passaggio alla al contrario, questi avrebbe dichiarato di avere accettato un CP
lavoro presso la De Luca s.p.a., che è un soggetto diverso e alieno dalla (cfr. allegato n. 29 CP
del fascicolo di parte resistente). Infine, gli altri IN che si presume siano stati contattati direttamente da non hanno mai lasciato la ci si riferisce a e CP Parte_1 CP_5
a , di cui sono stati offerti criptici frammenti di conversazione whatsapp, per i quali CP_6 non è avvenuto alcuno “storno” (cfr. allegati dal n. 77 al n. 83).
Il personale che si assume stornato deve essere posto in comparazione con le dimensioni dell'impresa.
È pacifico che la non sia una piccola impresa, ma abbia anzi raggiunto dimensioni Parte_1
ragguardevoli. Dalla visura camerale risultano alle sue dipendenze 280 lavoratori, ma i contratti di rete che la legano alle società e riconducibili ai medesimi soci, le hanno Controparte_3 CP_4
giovato la disponibilità complessiva di oltre quattrocento lavoratori (cfr. allegati nn. 2, 22, 23 e 24).
La notevole disponibilità di forza lavoro consente di escludere che la recente migrazione di dipendenti abbia influito in maniera traumatica e irreparabile sugli equilibri aziendali della reclamante, tale da precludere una mera riorganizzazione del personale.
Inoltre, è su chi afferma lo storno che grava l'onere di dimostrare la “non sostituibilità” dei lavoratori.
Sotto questo profilo, il reclamo si presenta carente, in assenza di valide argomentazioni a sostegno della non surrogabilità del personale distratto. La reclamante ha piuttosto concentrato le proprie accuse sulla quantità e qualità del personale, ma non ha speso alcuno sforzo argomentativo nella dimostrazione della estrema difficoltà di provvedere alla sua sostituzione. D'altra parte, l'estrazione operaia del personale dipendente e la rapidità della sua formazione conduce a considerazioni di segno contrario.
Infine, non è emersa una prova esaustiva che la resistente si sia attivamente prodigata per convincere il personale al passaggio.
La ha negato di avere assunto l'iniziativa per convincere i lavoratori della a CP Parte_1
passare alle proprie dipendenze e non sono emerse prove univoche del contrario. La reclamante ha cercato conforto alla sua tesi negli stralci di conversazione degli IN e , ma CP_5 CP_6
anche queste in realtà non appaiono prove convincenti, sia per il loro carattere frammentario, sia perché è pacifico che i due IN non abbiano mai abbandonato la Parte_1
La reclamante ha poi accusato la di avere convinto i dipendenti alla migrazione, CP
sopportando i costi dovuti per la indennità da mancato preavviso, ma in realtà anche questa pratica non presenta profili di illiceità.
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che non versa in un illecito concorrenziale l'imprenditore che assuma un prestatore d'opera, facendosi carico delle somme da questo contrattualmente dovute al precedente suo datore di lavoro per il mancato rispetto dell'obbligo di preavviso. Tale impegno infatti non realizza “quel comportamento intenzionalmente diretto a scomporre l'organizzazione e la funzionalità dell'unità concorrente che è necessario per delineare la fattispecie di storno” (Cass. civ., 28/05/2024, n. 14944).
Non convincono del contrario nemmeno le prove offerte dalla reclamante.
Ad avviso della parte, sussistono gravi elementi indiziari che rivelerebbero in maniera univoca l'intento illecito della reclamata, volta ad “accaparrarsi tutta la forza lavoro di altamente Pt_1 qualificata e/o posta nei ruoli chiave”. Ha supportato questa tesi allegando una serie di screenshot di conversazioni whatsapp e registrazioni audio, utili a dimostrare i contatti provenienti dalla società resistente e la consapevolezza del progetto distrattivo.
In realtà, nonostante lo sforzo argomentativo della parte, non si può negare il carattere estremamente frammentario della documentazione esibita, che cattura stralci scarsamente significativi di conversazioni estrapolate dal contesto, che non rispondono alle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza pretese dall'art. 2729 c.c. per fondare la prova indiziaria. Si ascolti, a titolo esemplificativo, il frammento audio della riunione indetta da Parte_2 nella quale è intervenuto l'ing. di (cfr. allegato n. 72 del fascicolo di primo Tes_1 Parte_1 grado). Nel negare la disponibilità di ad un “affiancamento” delle risorse e nel Parte_1 muovere accuse sulle “azioni di concorrenza sleale”, l'ing. aveva suscitato il disappunto del Tes_1
rappresentante della ing. , inteso a negare energicamente l'accusa (“concorrenza CP Per_3 sleale è un'altra cosa”). Ebbene, non convincono gli argomenti retorici della reclamante che, da una chiara ed esplicita negazione, pretende di risalire ad una implicita ammissione del fatto illecito.
Analogamente non appaiono eloquenti i messaggi che avrebbero ricevuto sul cellulare alcuni dipendenti di per dimostrare l'avvicinamento da parte di Si veda a titolo Parte_1 CP esemplificativo la conversazione caricata sul cellulare di (“Ciao , “Ci hai CP_5 CP_5 pensato?”), di cui si ignorano tanto l'identità dell'interlocutore quanto il contesto, mentre nel secondo screenshot mancherebbe anche l'identità del mittente (allegati nn. 80 e 81).
Sotto questo profilo deve essere manifestata condivisione con la motivazione espressa nel provvedimento reclamato, che aveva riscontrato l'insufficienza probatoria dei “personali, criptici e non meditati apprezzamenti” espressi, tra l'altro, da soggetti riconducibili alla stessa Parte_1
e anche per questo dotati di minore attendibilità.
Non concorre alla prova nemmeno la lettera di riscontro alle contestazioni stragiudiziali (allegati n.
71). La resistente aveva negato gli addebiti, sostenendo di avere assorbito solo il personale che aveva manifestato disponibilità a proseguire l'opera nel medesimo sito, e di avere comunque assolto ad un obbligo di assunzione di lavoratori imposto dalla committente non avendo Parte_2
interesse a stornare una forza lavoro ulteriore a quella già a disposizione. Il tenore della risposta impedisce di risalire a una implicita ammissione della resistente, come pretende invece di fare la reclamante.
Il carattere frammentario ed equivoco degli indizi raccolti dalla reclamante appare inidoneo non soltanto alla formazione di una prova indiziaria, ma anche alla prosecuzione dell'istruttoria con l'audizione degli informatori proposti dalla parte, perché insufficienti a superare le evidenze documentali e le assorbenti considerazioni giuridiche sulla interpretazione della fattispecie. Allo stesso modo, non sono accoglibili le istanze istruttorie formulate dalle parti in udienza, in quanto del tutto ininfluenti ai fini della decisione (verbale di udienza del 2/4/2025).
Ad ulteriore conforto di queste conclusioni si collocano precedenti pronunce della giurisprudenza. In particolare, la giurisprudenza di merito ha già avuto modo di pronunciarsi su fattispecie analoghe, in cui il passaggio di dipendenti era conseguito alla perdita di una commessa, traendone la conclusione che la vicenda era conseguenza di un fatto del tutto lecito (si veda su tutte la pronuncia del Tribunale di Torino 1/8/2015, già menzionata dalla resistente).
Secondo il Tribunale torinese, “appare infatti un evento del tutto fisiologico, e comunque strettamente connesso al buon funzionamento del mercato del lavoro, quello in forza del quale i lavoratori impiegati in una data commessa decidano poi di passare alle dipendenze della società subentrante nella commessa medesima, e ciò sia per volontà interiore di mantenere le proprie mansioni sino in allora svolte, sia perché essi possono giudicare più conveniente per se stessi rimanere nel perimetro di una commessa, e di un gruppo industriale, di vaste proporzioni, che assicuri per sé – proprio per tali ragioni – una duratura occasione di lavoro. D'altra parte, detto meccanismo di funzionamento del mercato del lavoro (connotato dalla permanenza della forza lavoro nella medesima commessa) – in alcuni appalti pubblici – è addirittura imposto ex lege a garanzia e tutela dei singoli lavoratori, ciò che giustifica agevolmente l'evenienza dell'assenza di un'induzione conducente da parte dell'odierna impresa subentrante”.
Questo Tribunale ritiene di condividere le argomentazioni esposte, perché anche nel caso di specie non può essere escluso che il passaggio di dipendenti sia avvenuto per favorire la serena prosecuzione della commessa o il mantenimento dei livelli occupazionali dei lavoratori coinvolti e, dunque, per finalità estranee alla sleale competizione tra imprese.
In definitiva, tutte le considerazioni svolte conducono a negare la verosimile fondatezza del diritto predicato dalla reclamante ed al conseguente rigetto del reclamo, anche a prescindere dal vaglio del periculum in mora.
Di conseguenza, il reclamo va integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, in prossimità dei parametri stabiliti nel D.M. 147/2022 per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile a complessità media.
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/2002, della ricorrenza di un caso di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e, dunque, dell'astratta sussistenza della fattispecie che pone a carico della parte impugnante rimasta soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, fermo restando che, secondo quanto condivisibilmente precisato da Cass. Sez. Un. n. 4315 del 2020, l'accertamento se la parte, in dipendenza di quest'esito, sia in concreto tenuta al versamento del contributo è rimesso all'amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul reclamo presentato da Parte_1
così provvede:
- RIGETTA il reclamo;
- CONDANNA alla corresponsione in favore di delle spese di Parte_1 CP giudizio che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, cpa ed iva;
- DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il reclamo proposto.
Così deciso in Aversa alla camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Benedetta Magliulo
Il Presidente
Dott. Giovanni Di Giorgio
Tribunale di Napoli Nord
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Di Giorgio Presidente
dott. Antonio Cirma Giudice
dott.ssa Benedetta Magliulo Giudice relatore visto il verbale di udienza del 2 aprile 2025,
a scioglimento della riserva che precede,
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. di cui al Ruolo Generale Affari Contenziosi n. 686 dell'anno
2025, proposto avverso l'ordinanza n. 229/2025 di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. emessa il
14/1/2025 dal Giudice dott. Michelangelo Petruzziello e vertente
TRA
(C.F. ), con sede legale in Napoli al Corso Novara n. 40, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Magno (C.F.
), in virtù di procura in calce al ricorso ex art. 700 c.p.c.; C.F._1
RECLAMANTE
E
(C.F. , con sede legale in Mugnano di Napoli (Na), alla Via Luigi CP P.IVA_2
Renato Sansone n. 4 bis, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Livio Persico (C.F. ) in virtù di procura in calce alla comparsa depositata;
C.F._2
RECLAMATA FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. il 28/1/2025, ha proposto Parte_1 tempestivo reclamo avverso l'ordinanza di rigetto del 14/1/2025 emessa dal Giudice dott.
Michelangelo Petruzziello, sul ricorso cautelare d'urgenza volto ad ottenere l'inibizione di CP
dal compimento di atti di concorrenza sleale mediante storno di dipendenti.
Nel ricorso, la reclamante ha premesso:
- di essere un'azienda attiva nel settore metalmeccanico per la produzione di assiemi o di elementi strutturali destinati, tra gli altri, a mezzi di trasporto civili e militari;
- di essersi aggiudicata commesse appaltate da negli stabilimenti di Nola e Parte_2
Pomigliano D'Arco, tra cui servizi di verniciatura e masticiatura di parti di velivoli, di montaggio strutturale di componenti di velivoli, di servizi di handover ossia di rilavorazioni di difetti su velivoli, di servizi di smontaggio e rimontaggio di pannelli di velivoli (cd. rework);
- che durante un periodo di proroga dei contratti di appalto, aveva indetto Parte_2
nuove procedure di gara, ristrette a soggetti invitati, per la nuova aggiudicazione dei servizi già svolti da distinguendo tra il lotto 1 di Pomigliano D'Arco e il lotto 2 di Parte_1
Nola;
- che si era aggiudicata nuovamente il servizio di verniciatura, ma solo per il lotto 2, Pt_1
tutto il servizio di handover e il servizio di montaggio pannelli e di , mentre a CP_2 [...]
CP_ venivano aggiudicati entrambi i servizi, in passato aggiudicati a , ma per il Pt_1
lotto 1.
Sulla scorta di questa premessa storica, la reclamante ha riepilogato le circostanze di fatto su cui era stato fondato il ricorso:
- trentuno lavoratori qualificati che prestavano attività per la - di cui ventuno Parte_1
dipendenti e dieci presi in carico per distacco da e da società Controparte_3 CP_4 riconducibili alla medesima compagine sociale di – sono stati tutti assunti a Parte_1
tempo indeterminato da recedendo senza preavviso dal rapporto di lavoro tra il CP
29/9/2024 e l'8/10/2024: a questi devono poi aggiungersi altri due lavoratori formati e assunti a tempo determinato da che hanno rifiutato il rinnovo alla scadenza Parte_1
contrattuale per essere assunti da CP - dopo l'aggiudicazione delle commesse sul sito di Pomigliano d'Arco, ha CP
continuato a porre in essere condotte sleali volte a indurre il personale specializzato di ad essere assunto alle proprie dipendenze, come attestato dalla corrispondenza Parte_1
prodotta: tra queste condotte, avrebbe falsamente rappresentato ai suoi dipendenti che la avrebbe terminato i rapporti contrattuali con entro la fine del Parte_1 Parte_2
2024 e avrebbe offerto, per agevolare la transizione, di farsi carico della indennità dovuta per mancato preavviso;
- lo storno avrebbe provocato una grave carenza di personale nella e Parte_1 corrispondentemente un grave pregiudizio alla organizzazione deputata all'assolvimento delle commesse che, almeno per il servizio di handover, avrebbe registrato un incremento delle attività.
La reclamante ha predicato di avere diritto alla cessazione delle condotte illecite mediante un provvedimento inibitorio che, nelle more della instaurazione di un giudizio a cognizione piena, potesse arrestare l'emorragia di dipendenti verso la reclamata. Ha quindi rappresentato di avere interesse a promuovere un successivo giudizio a cognizione piena volto a: accertare definitivamente il compimento di atti di concorrenza sleale mediante storno di dipendenti, ad emettere un ordine volto ad inibire la ulteriore prosecuzione delle condotte illecite, con fissazione di una penalità di mora, a conseguire la condanna al risarcimento dei danni cagionati e alla pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 2600 c.c.
A sostegno del fumus boni iuris, ha illustrato la quantità e qualità dei dipendenti stornati, reputati tali da provocare un danno considerevole alla organizzazione aziendale e alla sua capacità di assolvere ai lavori appaltati con la consueta puntualità.
A sostegno del periculum in mora, ha narrato la reclamante che i tentativi di storno sono ancora in atto e che alcuni membri del personale più specializzato di erano stati avvicinati da Parte_1
responsabili della per convincerli alle dimissioni. CP
Si è costituita la resistente con deposito rituale di comparsa di risposta, nella quale ha CP
offerto una prospettazione alternativa dei fatti di causa. In particolare ha esposto la resistente:
- che la aveva stabilito degli obblighi contrattuali gravanti sulle Parte_2 aggiudicatarie, che prevedevano l'assorbimento del personale della impresa che precedentemente gestiva la commessa, allo scopo di scongiurare discontinuità negli stabilimenti;
- che sulle appaltatrici gravano ordini di acquisto che impongono, alla cessione del rapporto, di garantire il corretto trasferimento dei servizi e di non impedire il trasferimento del personale al fornitore subentrante;
- che il personale assunto era scarsamente specializzato, ma era stato formato semplicemente con brevi corsi di otto ore organizzati dalla stessa Parte_2
- che la non era una piccola realtà in crescita, ma una storica appaltatrice di CP
, che contava alle sue dipendenze almeno 288 unità e 41 lavoratori in Pt_2
somministrazione, ma che poteva contare anche sul personale della De Luca s.p.a., società leader nel settore della verniciatura con la quale aveva partecipato alla gara in RTI;
- che la stessa era una società di rilevanti dimensioni e diffusione territoriale, Pt_1
potendo contare su cinque siti produttivi nel sud Italia e sul personale supplementare offerto dalle società e in contratto di rete;
Controparte_3 CP_4
- che la aveva resistito al subentro della nella gestione delle Parte_1 CP commesse e nell'assolvimento degli obblighi volti alla rapida ripresa dei servizi e che per questo motivo erano state avanzate sollecitazioni dalla stessa Parte_2
Sul piano giuridico, ha negato la sussistenza tanto del fumus quanto del periculum.
Anzitutto, sul piano della verosimile fondatezza del diritto, ha negato che l'assunzione del personale fosse mossa da un animus nocendi, non soltanto per la sua scarsa specializzazione, ma anche e soprattutto per le notevoli dimensioni della ricorrente, inidonee a consentire una traumatica disgregazione dell'organizzazione aziendale per effetto di un occasionale transito di dipendenti.
Quanto al periculum, ha rimarcato la carenza di attualità nel lamentato pregiudizio, perché
l'assunzione dei dipendenti era ormai già avvenuta e non erano attese nuove assunzioni. Ha poi negato tout court la nocività delle condotte contestate alla per la agevole sostituibilità dei CP lavoratori nell'organigramma aziendale e per la loro ridotta formazione specialistica, richiamando precedenti di merito a sé favorevoli.
Ha quindi difeso diffusamente la motivazione del provvedimento, condividendone le ragioni fondanti e insistendo per il rigetto del reclamo. In udienza, le parti hanno contestato in contraddittorio le reciproche prospettazioni, prodotto nuovi documenti e formulato istanze istruttorie, volte a corroborare le rispettive posizioni.
Sulle conclusioni delle parti, il Tribunale si è riservato.
In via pregiudiziale va confermata la competenza di questo Tribunale.
La fattispecie trae origine da pretesi atti di concorrenza sleale, di cui si assume la natura illecita e dannosa, ma che non interferiscono con diritti di privativa industriale o altri diritti di proprietà intellettuale. Si controverte dunque su atti di concorrenza sleale “pura”, da distinguere rispetto agli atti di concorrenza sleale “interferente”, dove l'illecito si presenta astrattamente idoneo a pregiudicare diritti di proprietà industriale, che di norma sono devoluti alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa.
Va ribadito in proposito il principio riaffermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi del
D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, nel testo vigente alla luce delle modifiche apportate dal D.L.
24 gennaio 2012, n. 1, art. 2, conv. nella L. 24 marzo 2012, n. 27, va affermata la competenza della sezione ordinaria del Tribunale, e va esclusa quella delle sezioni specializzate in materia di impresa, nel caso della proposizione di una domanda di accertamento di una ipotesi di concorrenza sleale (nella specie, sotto forma di "storno di dirigenti") nella quale l'ipotizzata lesione degli interessi della danneggiata riguardi le informazioni aziendali e i processi e le esperienze tecnico- industriali e commerciali (cd. know-how aziendale, in senso ampio), ossia la fattispecie lesiva sia commessa senza la ipotizzata sussistenza, in tutto o in parte, di privative o di altri diritti di proprietà intellettuale, direttamente o indirettamente risultanti quali elementi costitutivi o relativi all'accertamento dell'illecito concorrenziale” (Cass. civ., 09/05/2017, n. 11309).
In fatto, l'iniziativa cautelare trae origine da una migrazione di dipendenti dalla impresa ricorrente alla impresa resistente: un fatto che nella sua obiettività è pacifico e incontestato tra le parti.
La controversia è sorta piuttosto sulle modalità e sulla circostanze di questa migrazione, che hanno ispirato l'accusa di storno illecito di dipendenti.
Il tema non è ignoto alla giurisprudenza di legittimità, che ha avuto occasione di esaminarlo ripetutamente. La delicatezza della fattispecie deriva dal difficile bilanciamento tra interessi contrapposti, di pari dignità costituzionale: “i profili della correttezza del rapporto di concorrenza commerciale tra imprenditori vengono a interferire pesantemente con diritti costituzionalmente tutelati, e non solo con il diritto alla libera iniziativa imprenditoriale (art. 41 Cost.) ma anche e soprattutto con il diritto al lavoro e alla sua adeguata remunerazione in capo ai collaboratori dell'imprenditore (artt.
4 e 36 Cost.)” (Cass. civ., 16/03/2022, n. 8581).
In linea di principio, “La mera assunzione di personale proveniente da un'impresa concorrente non può infatti essere considerata di per sé illecita, essendo espressione del principio di libera circolazione del lavoro e della libertà d'iniziativa economica” (Cass. civ. n. 8581 cit.).
Questa facoltà si prospetta come illecita solo allorquando venga perseguita con mezzi contrari alle regole di correttezza professionale e con modalità nocive per l'impresa concorrente (“In sintesi, secondo la giurisprudenza, non può essere negato il diritto di ogni imprenditore di sottrarre dipendenti al concorrente, purché ciò avvenga con mezzi leciti, quale ad esempio la promessa di un trattamento retributivo migliore o di una sistemazione professionale più soddisfacente;
è indiscutibile il diritto di ogni lavoratore di cambiare il proprio datore di lavoro, senza che il bagaglio di conoscenze ed esperienze maturato nell'ambito della precedente esperienza lavorativa, lungi dal permettergli il reperimento di migliori e più remunerative possibilità di lavoro, si trasformi in un vincolo oppressivo e preclusivo della libera ricerca sul mercato di nuovi sbocchi professionali”: Cass. civ. n. 8581 cit.).
Partendo da queste premesse, la giurisprudenza ha escluso che sia configurabile un illecito concorrenziale ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c. in ogni caso di sottrazione di dipendenti, perché “è necessario invece che l'imprenditore concorrente miri, attraverso l'acquisizione di risorse del competitore, a vanificare lo sforzo di investimento del suo antagonista, creando effetti distorsivi nel mercato”.
Per attribuire illiceità alla condotta è necessario un quid pluris: a livello oggettivo, una reale idoneità dell'atto a danneggiare l'altra impresa mentre, a livello soggettivo, una effettiva intenzione di danneggiarla (animus nocendi). La prova della condotta illecita si ricava da un giudizio di merito di carattere presuntivo, volto a valorizzare una serie di indicatori oggettivi, in cui “assumono rilievo la quantità e la qualità del personale stornato, la sua posizione all'interno dell'impresa concorrente, la difficoltà ricollegabile alla sua sostituzione e i metodi eventualmente adottati per convincere i dipendenti a passare a un'impresa concorrente” (Cass. civ. n. 8581 cit.). In questo senso, assumono particolare rilievo la qualifica del dipendente stornato e il grado di conoscenze tecniche acquisite, che possono attribuire alla impresa concorrente un vantaggio competitivo con risparmio di costi: “lo storno illecito si configura dunque come effetto e contenuto di una attività parassitaria, che saltando il costo dell'investimento in ricerca ed in esperienza, e privando il concorrente del corrispondente risultato della sua ricerca e della sua esperienza, altera significativamente la correttezza della competizione” (Cass. civ., 08/06/2012, n.9386).
Nello scrutinio del giudice di merito, l'analisi dell'animus nocendi costituisce momento imprescindibile. Al giudicante spetta l'analisi nel caso concreto della esistenza di condotte contrarie al canone di correttezza professionale e che non possono essere giustificate se non presupponendo un intendimento di depauperamento e danneggiamento dell'altrui struttura aziendale, valorizzando le circostanze del trasferimento del dipendente o l'esistenza di eventuali patti di non concorrenza con l'impresa uscente (cfr. Tribunale Torino, 01/02/2023, n. 481).
La corretta applicazione di queste premesse di metodo conduce ad escludere il fumus boni iuris nella fattispecie concreta.
La reclamante ha denunciato la sottrazione di dipendenti come atto di concorrenza sleale, invocando l'applicazione degli artt. 2958 ss. c.c., sul rilievo che la resistente avrebbe ritratto un vantaggio competitivo dall'assorbimento di una parte del suo personale.
Ad avviso del Tribunale, la condotta attribuita a non si presenta idonea ad alterare la CP
competizione delle imprese sul mercato, in assenza di un mercato concorrenziale di riferimento.
La norma invocata contempla come presupposto indefettibile dell'illecito la sussistenza di una effettiva situazione concorrenziale tra operatori economici che si muovono sul mercato (ex multis,
Cassazione civile, 14/02/2000, n.1617). La premessa è che le imprese devono essere libere di operare sul mercato e di esercitare la propria libertà di iniziativa economica, costituzionalmente garantita, nei limiti in cui questa non venga perseguita a discapito degli altri operatori, con metodi scorretti o nocivi;
questo limite ha senso quando le imprese concorrenti operano nello stesso mercato e sono in competizione tra loro, per aumentare la produzione o la distribuzione, nonché per acquisire maggiore clientela, ma smarrisce di senso quando le imprese non sono in competizione.
Nella fattispecie, e non risultano attualmente impegnate in alcuna Parte_1 CP
competizione. Entrambe operano come appaltatrici di per essersi aggiudicate Parte_2
svariate gare di appalto, e sono impegnate nella esecuzione dei lavori per i rispettivi lotti, ma allo stato non risultano programmate altre gare. Ad aggiudicazione avvenuta, non si vede quale vantaggio competitivo potrebbe ritrarre sul mercato la resistente dall'assorbimento dei dipendenti della ricorrente. In ipotesi, questo vantaggio poteva essere immaginato prima dello svolgimento delle gare, quando le imprese concorrenti erano impegnate ad incrementare i propri requisiti in vista della selezione, ma ad aggiudicazione avvenuta non si ravvede alcun mercato nel quale le due imprese possano competere, se non un mercato “a bocce ferme”.
Non si ravvede dunque alcuna influenza tra la condotta contestata alla reclamata e pretesi effetti distorsivi del mercato.
Questi aspetti sono stati completamente trascurati dalla reclamante. Nella ricostruzione della fattispecie, questa ha omesso di illustrare gli effetti distorsivi che la condotta contestata avrebbe provocato sul mercato, nell'alterare le regole della leale competizione tra imprese. Piuttosto, questa ha reputato sufficiente, per invocare lo storno illecito, che la migrazione avesse turbato gli equilibri interni della impresa stornata, anziché gli equilibri esterni del mercato, dimostrando di fraintendere la ratio della fattispecie.
In ogni caso, costituisce profilo assorbente l'esame dell'animus nocendi.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la distrazione di dipendenti assume carattere illecito solo quando sia effettivamente rivolta a disarticolare l'impresa altrui: non basta una mera consapevolezza delle conseguenze pregiudizievoli, ma un vero e proprio intento prevaricatore, teso ad eliminare i concorrenti dal mercato.
Ad avviso di questo Tribunale, nel caso di specie non si ravvisa alcun intento prevaricatore nel comportamento di CP
Conduce a queste conclusioni l'esame delle modalità del trasferimento, seguendo gli indicatori oggettivi offerti in via di metodo dalla giurisprudenza di legittimità.
Anzitutto assume rilievo la quantità e qualità del personale stornato.
La reclamante ha lamentato la sottrazione di trentuno lavoratori qualificati (elenco di cui al doc. n.
99 del fascicolo cautelare); a questi si sono aggiunti altri sei lavoratori nelle more della fase di reclamo (elenco di cui al doc. n. 8 da ultimo depositato nel fascicolo del reclamo). Ha poi vantato il grado di specializzazione dei lavoratori stornati, per l'elevata attitudine acquisita e per gli sforzi profusi nella loro formazione. La resistente ha tuttavia dimostrato in giudizio che il personale migrato alla era CP
essenzialmente di estrazione operaia e che la formazione era stata raggiunta con brevi corsi di poche ore, tra l'altro da rinnovare periodicamente, con argomentazione che non è stata espressamente sconfessata dalla reclamante (allegati nn. 16 e 17).
Quando la ha contestato la sottrazione di personale apicale, realmente dotato di Parte_1
elevata specializzazione, come i suoi IN, non è stata più convincente.
Dell'RE , di cui ha vantato il rilievo strategico, non ha offerto prova che si Persona_1 sia spostato alle attuali dipendenze di ma si è limitata a un'affermazione apodittica che CP questi “come gli altri lavoratori già dimessisi, verrà sicuramente assunto da ” (cfr. allegati n. CP
96 e n. 97). Anche per , tra gli ultimi ad avere abbandonato la non Persona_2 Parte_1
vi è prova del passaggio alla al contrario, questi avrebbe dichiarato di avere accettato un CP
lavoro presso la De Luca s.p.a., che è un soggetto diverso e alieno dalla (cfr. allegato n. 29 CP
del fascicolo di parte resistente). Infine, gli altri IN che si presume siano stati contattati direttamente da non hanno mai lasciato la ci si riferisce a e CP Parte_1 CP_5
a , di cui sono stati offerti criptici frammenti di conversazione whatsapp, per i quali CP_6 non è avvenuto alcuno “storno” (cfr. allegati dal n. 77 al n. 83).
Il personale che si assume stornato deve essere posto in comparazione con le dimensioni dell'impresa.
È pacifico che la non sia una piccola impresa, ma abbia anzi raggiunto dimensioni Parte_1
ragguardevoli. Dalla visura camerale risultano alle sue dipendenze 280 lavoratori, ma i contratti di rete che la legano alle società e riconducibili ai medesimi soci, le hanno Controparte_3 CP_4
giovato la disponibilità complessiva di oltre quattrocento lavoratori (cfr. allegati nn. 2, 22, 23 e 24).
La notevole disponibilità di forza lavoro consente di escludere che la recente migrazione di dipendenti abbia influito in maniera traumatica e irreparabile sugli equilibri aziendali della reclamante, tale da precludere una mera riorganizzazione del personale.
Inoltre, è su chi afferma lo storno che grava l'onere di dimostrare la “non sostituibilità” dei lavoratori.
Sotto questo profilo, il reclamo si presenta carente, in assenza di valide argomentazioni a sostegno della non surrogabilità del personale distratto. La reclamante ha piuttosto concentrato le proprie accuse sulla quantità e qualità del personale, ma non ha speso alcuno sforzo argomentativo nella dimostrazione della estrema difficoltà di provvedere alla sua sostituzione. D'altra parte, l'estrazione operaia del personale dipendente e la rapidità della sua formazione conduce a considerazioni di segno contrario.
Infine, non è emersa una prova esaustiva che la resistente si sia attivamente prodigata per convincere il personale al passaggio.
La ha negato di avere assunto l'iniziativa per convincere i lavoratori della a CP Parte_1
passare alle proprie dipendenze e non sono emerse prove univoche del contrario. La reclamante ha cercato conforto alla sua tesi negli stralci di conversazione degli IN e , ma CP_5 CP_6
anche queste in realtà non appaiono prove convincenti, sia per il loro carattere frammentario, sia perché è pacifico che i due IN non abbiano mai abbandonato la Parte_1
La reclamante ha poi accusato la di avere convinto i dipendenti alla migrazione, CP
sopportando i costi dovuti per la indennità da mancato preavviso, ma in realtà anche questa pratica non presenta profili di illiceità.
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che non versa in un illecito concorrenziale l'imprenditore che assuma un prestatore d'opera, facendosi carico delle somme da questo contrattualmente dovute al precedente suo datore di lavoro per il mancato rispetto dell'obbligo di preavviso. Tale impegno infatti non realizza “quel comportamento intenzionalmente diretto a scomporre l'organizzazione e la funzionalità dell'unità concorrente che è necessario per delineare la fattispecie di storno” (Cass. civ., 28/05/2024, n. 14944).
Non convincono del contrario nemmeno le prove offerte dalla reclamante.
Ad avviso della parte, sussistono gravi elementi indiziari che rivelerebbero in maniera univoca l'intento illecito della reclamata, volta ad “accaparrarsi tutta la forza lavoro di altamente Pt_1 qualificata e/o posta nei ruoli chiave”. Ha supportato questa tesi allegando una serie di screenshot di conversazioni whatsapp e registrazioni audio, utili a dimostrare i contatti provenienti dalla società resistente e la consapevolezza del progetto distrattivo.
In realtà, nonostante lo sforzo argomentativo della parte, non si può negare il carattere estremamente frammentario della documentazione esibita, che cattura stralci scarsamente significativi di conversazioni estrapolate dal contesto, che non rispondono alle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza pretese dall'art. 2729 c.c. per fondare la prova indiziaria. Si ascolti, a titolo esemplificativo, il frammento audio della riunione indetta da Parte_2 nella quale è intervenuto l'ing. di (cfr. allegato n. 72 del fascicolo di primo Tes_1 Parte_1 grado). Nel negare la disponibilità di ad un “affiancamento” delle risorse e nel Parte_1 muovere accuse sulle “azioni di concorrenza sleale”, l'ing. aveva suscitato il disappunto del Tes_1
rappresentante della ing. , inteso a negare energicamente l'accusa (“concorrenza CP Per_3 sleale è un'altra cosa”). Ebbene, non convincono gli argomenti retorici della reclamante che, da una chiara ed esplicita negazione, pretende di risalire ad una implicita ammissione del fatto illecito.
Analogamente non appaiono eloquenti i messaggi che avrebbero ricevuto sul cellulare alcuni dipendenti di per dimostrare l'avvicinamento da parte di Si veda a titolo Parte_1 CP esemplificativo la conversazione caricata sul cellulare di (“Ciao , “Ci hai CP_5 CP_5 pensato?”), di cui si ignorano tanto l'identità dell'interlocutore quanto il contesto, mentre nel secondo screenshot mancherebbe anche l'identità del mittente (allegati nn. 80 e 81).
Sotto questo profilo deve essere manifestata condivisione con la motivazione espressa nel provvedimento reclamato, che aveva riscontrato l'insufficienza probatoria dei “personali, criptici e non meditati apprezzamenti” espressi, tra l'altro, da soggetti riconducibili alla stessa Parte_1
e anche per questo dotati di minore attendibilità.
Non concorre alla prova nemmeno la lettera di riscontro alle contestazioni stragiudiziali (allegati n.
71). La resistente aveva negato gli addebiti, sostenendo di avere assorbito solo il personale che aveva manifestato disponibilità a proseguire l'opera nel medesimo sito, e di avere comunque assolto ad un obbligo di assunzione di lavoratori imposto dalla committente non avendo Parte_2
interesse a stornare una forza lavoro ulteriore a quella già a disposizione. Il tenore della risposta impedisce di risalire a una implicita ammissione della resistente, come pretende invece di fare la reclamante.
Il carattere frammentario ed equivoco degli indizi raccolti dalla reclamante appare inidoneo non soltanto alla formazione di una prova indiziaria, ma anche alla prosecuzione dell'istruttoria con l'audizione degli informatori proposti dalla parte, perché insufficienti a superare le evidenze documentali e le assorbenti considerazioni giuridiche sulla interpretazione della fattispecie. Allo stesso modo, non sono accoglibili le istanze istruttorie formulate dalle parti in udienza, in quanto del tutto ininfluenti ai fini della decisione (verbale di udienza del 2/4/2025).
Ad ulteriore conforto di queste conclusioni si collocano precedenti pronunce della giurisprudenza. In particolare, la giurisprudenza di merito ha già avuto modo di pronunciarsi su fattispecie analoghe, in cui il passaggio di dipendenti era conseguito alla perdita di una commessa, traendone la conclusione che la vicenda era conseguenza di un fatto del tutto lecito (si veda su tutte la pronuncia del Tribunale di Torino 1/8/2015, già menzionata dalla resistente).
Secondo il Tribunale torinese, “appare infatti un evento del tutto fisiologico, e comunque strettamente connesso al buon funzionamento del mercato del lavoro, quello in forza del quale i lavoratori impiegati in una data commessa decidano poi di passare alle dipendenze della società subentrante nella commessa medesima, e ciò sia per volontà interiore di mantenere le proprie mansioni sino in allora svolte, sia perché essi possono giudicare più conveniente per se stessi rimanere nel perimetro di una commessa, e di un gruppo industriale, di vaste proporzioni, che assicuri per sé – proprio per tali ragioni – una duratura occasione di lavoro. D'altra parte, detto meccanismo di funzionamento del mercato del lavoro (connotato dalla permanenza della forza lavoro nella medesima commessa) – in alcuni appalti pubblici – è addirittura imposto ex lege a garanzia e tutela dei singoli lavoratori, ciò che giustifica agevolmente l'evenienza dell'assenza di un'induzione conducente da parte dell'odierna impresa subentrante”.
Questo Tribunale ritiene di condividere le argomentazioni esposte, perché anche nel caso di specie non può essere escluso che il passaggio di dipendenti sia avvenuto per favorire la serena prosecuzione della commessa o il mantenimento dei livelli occupazionali dei lavoratori coinvolti e, dunque, per finalità estranee alla sleale competizione tra imprese.
In definitiva, tutte le considerazioni svolte conducono a negare la verosimile fondatezza del diritto predicato dalla reclamante ed al conseguente rigetto del reclamo, anche a prescindere dal vaglio del periculum in mora.
Di conseguenza, il reclamo va integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, in prossimità dei parametri stabiliti nel D.M. 147/2022 per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile a complessità media.
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/2002, della ricorrenza di un caso di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e, dunque, dell'astratta sussistenza della fattispecie che pone a carico della parte impugnante rimasta soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, fermo restando che, secondo quanto condivisibilmente precisato da Cass. Sez. Un. n. 4315 del 2020, l'accertamento se la parte, in dipendenza di quest'esito, sia in concreto tenuta al versamento del contributo è rimesso all'amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul reclamo presentato da Parte_1
così provvede:
- RIGETTA il reclamo;
- CONDANNA alla corresponsione in favore di delle spese di Parte_1 CP giudizio che si liquidano in € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, cpa ed iva;
- DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il reclamo proposto.
Così deciso in Aversa alla camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Benedetta Magliulo
Il Presidente
Dott. Giovanni Di Giorgio