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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 218/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
DI LO FABIO, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 495/2025 depositato il 18/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casal Di Principe - Via Giacomo Matteotti, 2 81033 Casal Di Principe CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti - Fabbricato A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 8 e pubblicata il 02/01/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230033134625000 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5361/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, notificato con pec del 3/2/2024 al Comune di Casal di Principe ed all'Ader, Ricorrente_1 NI espose che: - in data 08/12/2023 gli era stata notificata la cartella di pagamento n. 02820230033134625000 relativa al mancato pagamento della TA.RI. presuntivamente dovuta al Comune di Casal di Principe per l'anno di imposta 2016; - che la stessa sarebbe stata preceduta da un avviso di accertamento, in realtà mai avuto notificato;
eccepiva la nullità della cartella di pagamento impugnata, in quanto notificata dopo il decorso del termine decadenziale e del termine prescrizionale previsti dalla legge;
- nullità della cartella di pagamento per difetto atti prodromici;
nullità per carenza di motivazione.
Il 4/3/2024 si costituì l'Ader, instando per il rigetto del ricorso, attesa la manifesta infondatezza delle censure: la cartella era basata su un avviso di accertamento, notificato e non impugnato;
la motivazione era per relationem;
il termine della notifica della cartella era regolare anche alla luce della sospensione covid.
In data 6/5/2024 si costituì il Comune di Casal di Principe spiegando analoga difesa e producendo copia dell'avviso di accertamento e della relata di sua notifica a mani del destinatario.
Il Giudice di primo grado respinse il ricorso, ritenendo validamente notificato l'avviso di accertamento presupposto, individuato dal Giudice di primo grado nell'avviso di accertamento n. 50599, notificato come da relata in data 4/12/2021 a mani del ricorrente, escludendosi così anche la fondatezza dell'eccezione di decadenza, prescrizione e di mancanza della motivazione in ragione del rinvio per relationem della cartella impugnata all'avviso presupposto.
Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto appello con un unico motivo, sostenendo che erroneamente il Giudice di primo grado ha ritenuto che l'avviso di accertamento n. 50599, notificato come da relata in data 4/12/2021 a mani del ricorrente, dimostri la notifica dell'atto presupposto, in quanto l'impugnata cartella indica espressamente che l'avviso di accertamento presupposto è in realtà il n. 470 dell'anno 2016 del 20-10-2021 notificato il 04-12-2021.
Si è costituita l'Ader sostenendo che non è propria responsabilità la fase di notifica dell'atto presupposto.
Si è costituito il Comune di Casal di Principe sostenendo l'infondatezza dell'appello.
All'esito della camera di consiglio del giorno 9 settembre 2025, il Collegio ha deliberato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente tracciare i limiti di cognizione del presente giudizio di appello.
Va evidenziato che si esamineranno esclusivamente i motivi di appello proposti in modo ammissibile, cioè nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., il quale recita:
«L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Nel caso in esame, l'appello è ammissibile in quanto rispetta le previsioni del citato art. 342 c.p.c., per cui
è possibile l'esame del merito dei motivi di gravame.
Ciò premesso, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
2. L'appello è fondato.
Il Giudice di primo grado respinse il ricorso, ritenendo validamente notificato l'avviso di accertamento presupposto, individuato erroneamente dal Giudice di primo grado nell'avviso di accertamento n. 50599, notificato come da relata in data 4/12/2021 a mani del ricorrente, escludendosi così anche la fondatezza dell'eccezione di decadenza, prescrizione e di mancanza della motivazione in ragione del rinvio per relationem della cartella impugnata all'avviso presupposto
Va tuttavia condivisa la censura del contribuente, secondo cui erroneamente il Giudice di primo grado ha ritenuto che l'avviso di accertamento n. 50599, notificato come da relata in data 4/12/2021 a mani del ricorrente, dimostri la notifica dell'atto presupposto, in quanto l'impugnata cartella indica espressamente che l'avviso di accertamento presupposto è in realtà il n. 470 dell'anno 2016 del 20-10-2021 notificato il
04-12-2021. Quindi l'avviso di accertamento richiamato nella sentenza impugnata è diverso da quello riportato sulla cartella di pagamento che, invece, è il numero 470 del 20/10/2021. Peraltro, l'avviso di accertamento prodotto richiamato nella sentenza gravata riguarda le annualità TARI 2016 e 2017 mentre la cartella di pagamento è riferita esclusivamente al periodo di imposta 2016. Anche le date di notifica dei due avvisi sono diverse, così come gli importi dei due avvisi sono diversi (la somma indicata in cartella impugnata a titolo di TA.RI. presuntivamente dovuta per l'anno 2016 è pari ad € 793,00, mentre la somma indicata sull'avviso di accertamento prodotto in giudizio dal Comune di Casal di Principe relativa alla TA.RI. per l'anno
2016 è pari ad € 470,42; inoltre la cartella di pagamento non riporta somme dovute a titolo di T.A.R.I. per l'anno 2017, mentre sull'avviso di accertamento è invece indicata la somma, pari ad € 470,42, presuntivamente dovuta a titolo di TA.RI. per l'anno 2017 -l'avviso di accertamento prodotto dal Comune nel giudizio di I grado, riguarda sia il periodo di imposta 2016 che il periodo di imposta 2017).
La mancata prova della notifica dell'avviso presupposto determina l'illegittimità della cartella impugnata, derivandone altresì la fondatezza dei rilievi di prescrizione e di mancanza della motivazione in ragione del rinvio per relationem della cartella impugnata all'avviso presupposto.
L'appello è pertanto accolto, con conseguente annullamento della cartella impugnata.
3. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Condanna in solido le due parti appellate costituite al pagamento delle spese di lite in favore della parte contribuente, liquidandole per il primo grado in euro 350,00 oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa e oltre rimborso del contributo unificato se versato, e per il secondo grado in euro 400,00 oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa e oltre rimborso del contributo unificato se versato.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
09/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
DI LO FABIO, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 495/2025 depositato il 18/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casal Di Principe - Via Giacomo Matteotti, 2 81033 Casal Di Principe CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Lamberti - Fabbricato A/4 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 8 e pubblicata il 02/01/2025
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230033134625000 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5361/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, notificato con pec del 3/2/2024 al Comune di Casal di Principe ed all'Ader, Ricorrente_1 NI espose che: - in data 08/12/2023 gli era stata notificata la cartella di pagamento n. 02820230033134625000 relativa al mancato pagamento della TA.RI. presuntivamente dovuta al Comune di Casal di Principe per l'anno di imposta 2016; - che la stessa sarebbe stata preceduta da un avviso di accertamento, in realtà mai avuto notificato;
eccepiva la nullità della cartella di pagamento impugnata, in quanto notificata dopo il decorso del termine decadenziale e del termine prescrizionale previsti dalla legge;
- nullità della cartella di pagamento per difetto atti prodromici;
nullità per carenza di motivazione.
Il 4/3/2024 si costituì l'Ader, instando per il rigetto del ricorso, attesa la manifesta infondatezza delle censure: la cartella era basata su un avviso di accertamento, notificato e non impugnato;
la motivazione era per relationem;
il termine della notifica della cartella era regolare anche alla luce della sospensione covid.
In data 6/5/2024 si costituì il Comune di Casal di Principe spiegando analoga difesa e producendo copia dell'avviso di accertamento e della relata di sua notifica a mani del destinatario.
Il Giudice di primo grado respinse il ricorso, ritenendo validamente notificato l'avviso di accertamento presupposto, individuato dal Giudice di primo grado nell'avviso di accertamento n. 50599, notificato come da relata in data 4/12/2021 a mani del ricorrente, escludendosi così anche la fondatezza dell'eccezione di decadenza, prescrizione e di mancanza della motivazione in ragione del rinvio per relationem della cartella impugnata all'avviso presupposto.
Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto appello con un unico motivo, sostenendo che erroneamente il Giudice di primo grado ha ritenuto che l'avviso di accertamento n. 50599, notificato come da relata in data 4/12/2021 a mani del ricorrente, dimostri la notifica dell'atto presupposto, in quanto l'impugnata cartella indica espressamente che l'avviso di accertamento presupposto è in realtà il n. 470 dell'anno 2016 del 20-10-2021 notificato il 04-12-2021.
Si è costituita l'Ader sostenendo che non è propria responsabilità la fase di notifica dell'atto presupposto.
Si è costituito il Comune di Casal di Principe sostenendo l'infondatezza dell'appello.
All'esito della camera di consiglio del giorno 9 settembre 2025, il Collegio ha deliberato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente tracciare i limiti di cognizione del presente giudizio di appello.
Va evidenziato che si esamineranno esclusivamente i motivi di appello proposti in modo ammissibile, cioè nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., il quale recita:
«L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Nel caso in esame, l'appello è ammissibile in quanto rispetta le previsioni del citato art. 342 c.p.c., per cui
è possibile l'esame del merito dei motivi di gravame.
Ciò premesso, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
2. L'appello è fondato.
Il Giudice di primo grado respinse il ricorso, ritenendo validamente notificato l'avviso di accertamento presupposto, individuato erroneamente dal Giudice di primo grado nell'avviso di accertamento n. 50599, notificato come da relata in data 4/12/2021 a mani del ricorrente, escludendosi così anche la fondatezza dell'eccezione di decadenza, prescrizione e di mancanza della motivazione in ragione del rinvio per relationem della cartella impugnata all'avviso presupposto
Va tuttavia condivisa la censura del contribuente, secondo cui erroneamente il Giudice di primo grado ha ritenuto che l'avviso di accertamento n. 50599, notificato come da relata in data 4/12/2021 a mani del ricorrente, dimostri la notifica dell'atto presupposto, in quanto l'impugnata cartella indica espressamente che l'avviso di accertamento presupposto è in realtà il n. 470 dell'anno 2016 del 20-10-2021 notificato il
04-12-2021. Quindi l'avviso di accertamento richiamato nella sentenza impugnata è diverso da quello riportato sulla cartella di pagamento che, invece, è il numero 470 del 20/10/2021. Peraltro, l'avviso di accertamento prodotto richiamato nella sentenza gravata riguarda le annualità TARI 2016 e 2017 mentre la cartella di pagamento è riferita esclusivamente al periodo di imposta 2016. Anche le date di notifica dei due avvisi sono diverse, così come gli importi dei due avvisi sono diversi (la somma indicata in cartella impugnata a titolo di TA.RI. presuntivamente dovuta per l'anno 2016 è pari ad € 793,00, mentre la somma indicata sull'avviso di accertamento prodotto in giudizio dal Comune di Casal di Principe relativa alla TA.RI. per l'anno
2016 è pari ad € 470,42; inoltre la cartella di pagamento non riporta somme dovute a titolo di T.A.R.I. per l'anno 2017, mentre sull'avviso di accertamento è invece indicata la somma, pari ad € 470,42, presuntivamente dovuta a titolo di TA.RI. per l'anno 2017 -l'avviso di accertamento prodotto dal Comune nel giudizio di I grado, riguarda sia il periodo di imposta 2016 che il periodo di imposta 2017).
La mancata prova della notifica dell'avviso presupposto determina l'illegittimità della cartella impugnata, derivandone altresì la fondatezza dei rilievi di prescrizione e di mancanza della motivazione in ragione del rinvio per relationem della cartella impugnata all'avviso presupposto.
L'appello è pertanto accolto, con conseguente annullamento della cartella impugnata.
3. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Condanna in solido le due parti appellate costituite al pagamento delle spese di lite in favore della parte contribuente, liquidandole per il primo grado in euro 350,00 oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa e oltre rimborso del contributo unificato se versato, e per il secondo grado in euro 400,00 oltre spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa e oltre rimborso del contributo unificato se versato.