TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 09/06/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 137/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, all'esito del termine ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 137/2023 promossa da:
(C.F. con gli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
GIULIO GUARNIERI (C.F. ) e (C.F. C.F._1 Parte_2
) C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
(Cod. Fisc. ) con l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
FALSO FRANCESCO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24 febbraio 2023, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso CP_ di addebito n. 38920230000001105000 con il quale ha ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 1.003.219,56 a titolo di contributi previdenziali obbligatori dovuti per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 ed il 30 novembre 2019, oltre che a titolo di sanzioni per morosità ex art. 116, comma otto, lett. a) L. 388/2000. CP_ Parte ricorrente, a motivo della proposta impugnazione, ha dedotto: che la pretesa vantata da è scaturita a seguito della notifica del verbale unico di accertamento n. 2019017315/DDL del 30.01.2020, con cui l' di Arezzo ha contestato l'inquadramento in agricoltura dell'unità sita al Controparte_3 piano terreno di via AR n. 81, ritenendo che in tali locali venisse svolta autonoma e separata attività commerciale di cd. vendita di mezzi tecnici a soci e a terzi;
che, pertanto, gli ispettori verbalizzanti provvedevano ad applicare, a fini contributivi, la normativa prevista per le aziende del settore commercio, inquadrando i lavoratori addetti alle vendite nel locale sopra specificato come operai/impiegati del CP_ commercio;
che, tuttavia, la pretesa vantata da con l'avviso di addebito opposto è del tutto infondata, in quanto, la contestata attività di vendita di cd. mezzi tecnici è attività solo connessa a quella prevalente agricola e, come tale, inquadrabile a fini previdenziali nel settore agricoltura ex art 2135 c.c.; che, infatti,
l'attività di commercializzazione di piante e fiori conferiti dai soci, posta in essere in via Caravaggio 21, sarebbe largamente prevalente (circa due terzi dell'intero fatturato aziendale) rispetto all'attività svolta in via
AR 81, pianoterra, costituita per lo più dalla vendita di mezzi tecnici;
che, inoltre, l'attività di vendita di mezzi tecnici non si configurerebbe quale attività commerciale separata dotata di propria autonomia rispetto alla generale e prevalente attività svolta dalla Cooperativa;
che, infatti, al piano terra della sede legale di Via AR vengono svolte anche ulteriori attività che consistono non solo nella vendita di mezzi tecnici, ma anche servizi professionali di consulenza e assistenza tecnica nonché la vendita di vegetali allo stato inziale, il tutto in favore dei soci;
che, inoltre, tutte le attività svolte dalla
Cooperativa sono interconnesse sia da un punto di vista logico, essendo ubicate a nemmeno un km di distanza tra loro, sia da un punto di vista gestionale, essendovi un'unica direzione amministrativa, finanziaria e marketing valevole per l'intera Cooperativa. Parte ricorrente ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “Affinché il Tribunale di Pistoia, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia: -In via preliminare disporre (anche inaudita altera parte) l'immediata sospensione dell'avviso di addebito opposto per i gravi motivi esposti;
- nel merito e in via principale, annullare l'avviso di addebito opposto in quanto errato e infondato;
- in via subordinata, e salvo gravame, annullare in parte l'avviso di addebito in relazione alle posizioni individuali dei sigg.ri
, Parte_3 Controparte_4 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Controparte_5
e per i motivi tutti esposti in ricorso;
- in via ancora subordinata, e salvo gravame, dichiarare la compensazione Parte_7 legale e/o il conguaglio contabile tra quanto accertato come dovuto in base all'atto qui opposto per contributi dovuti al commercio e quanto invece già pagato per gli stessi rapporti di lavoro all'agricoltura, con conseguente rideterminazione degli importi netti eventualmente ancora dovuti, e con rideterminazione su tali importi netti di interessi, sanzioni e somme aggiuntive. Con vittoria delle spese di lite.”.
Si è costituito in giudizio il quale, richiamato quanto emerso nei verbali di accertamento redatti a CP_2 seguito di controllo ispettivo, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, con particolare riferimento all'asserita natura accessoria dell'attività di vendita svolta presso la sede di via AR, alla presunta prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella commerciale e, conseguentemente, al carattere unitario dell'impresa agricola opponente. L'Istituto, pertanto, ha concluso chiedendo: “previo rigetto dell'istanza di sospensione per carenza dei presupposti normativi, dichiarare inammissibile l'opposizione e, comunque, respingere la domanda avversaria ove l'Agente della riscossione dia dimostrazione dell'avvenuta interruzione dei termini di prescrizione successivamente alla notifica degli avvisi di addebito. In subordine, in caso di accoglimento della domanda avversaria, si chiede di essere esonerati dall'onere delle spese processuali”.
Svolta istruttoria orale e documentale, la causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione depositati all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c. concesso alle parti per il deposito di note in sostituzione dell'udienza.
***
1. Occorre premettere alcune circostanze pacifiche e/o documentali.
La società cooperativa è stata costituita in data 16.9.1971 e dal 21.12.1978 ha iniziato Parte_1
l'attività di “raccolta, manipolazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli conferiti dai soci in particolare fiori recisi”.
La cooperativa risulta iscritta presso la CCIAA di Pistoia a far data dal 5.3.1979 con il numero REA PT-
91972. L'impresa è stata iscritta dal 19.2.1996 nella sezione ordinaria del registro imprese con la qualifica di
IMPRESA AGRICOLA.
La ha natura mutualistica e all'atto dell'inizio del presente accertamento era costituita Parte_1 da n. 204 soci (tutti produttori agricoli di fiori).
La sede legale della cooperativa è sita in Pescia alla via di AR n. 81 dove viene svolta sia attività di amministrazione e gestione (negli uffici posti al primo piano dell'edificio) sia attività di vendita (anche al dettaglio) di prodotti per l'agricoltura e il florovivaismo nei locali posti a piano terreno dello stesso immobile. Sempre al piano terreno insistono anche uffici dedicati alle pratiche amministrative (emissione fatture di vendita, registrazione fatture acquisti e altro) relative alla sola attività di vendita dei prodotti per l'agricoltura e il florovivaismo.
La cooperativa ha in essere n. 6 unità locali: - “Stabilimento” in Pescia (PT) Via Caravaggio 21 dal
01/07/2008 per “raccolta, manipolazione, trasformazione e alienazione prodotti agricoli conferiti dai soci”;
- “Magazzino” in Pescia (PT) Via Caravaggio 30 fraz. Castellare di Pescia dal 19/10/2012 per “attività di supporto alla produzione vegetale”; - “Magazzino” in Campi Bisenzio (FI) Via di Fibbiana snc fraz. Capalle dal 11/05/2009 per “commercio all'ingrosso di piante e fiori e prodotti per il florovivaismo in genere”; -
“Deposito” in Latina (LT) S.S. 148 Pontina Km. 74,600 dal 01/03/2010 per “commercio al dettaglio di prodotti utili all'agricoltura ed al florovivaismo”; - “Magazzino” in Capannori (LU) Via San Donnino 22 fraz. Marlia dal 01/07/2008 per “commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina”; “Ufficio” in Viareggio (LU) Via Aurelia Nord 179 dal
01/07/2008 per “commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina”. L'attività della si sviluppa principalmente in tre linee operative:1) Attività di manipolazione e Parte_1 trasformazione dei beni (derivanti da attività agricole) prodotti e conferiti da soci, realizza il “lavorato” finale destinato alla commercializzazione alla quale provvede la cooperativa stessa attraverso i propri canali di vendita. La fase di manipolazione e trasformazione viene effettuata nel sito produttivo di Pescia via
Caravaggio, 21, dove i sottoscritti hanno fatto accesso ed hanno verificato l'esistenza della struttura produttiva;
2) Attività e servizi di consulenza e assistenza tecnica svolta in favore sia dei soci che di altri clienti, in materia di analisi del terreno, supporto alla coltivazione, impiantistica e altro;
3) Attività di vendita, sia a soci che ad altri clienti, di prodotti per l'agricoltura ed il florovivaismo che viene svolta esclusivamente nel punto vendita di Pescia in Via di AR, 81 (al piano terreno dell'edificio/sede legale della cooperativa) e nel punto vendita di Latina S.S. 148 Pontina Km. 74,600.
CP_ Ai fini contribuivi la risulta intestataria di diverse matricole aperte presso l di Parte_1
Pistoia: -CIDA 207616 riferita alla contribuzione dovuta per gli operai agricoli (OTI e OTD) operanti nella provincia di Pistoia ed in particolare nel sito produttivo di Via Caravaggio, n. 21 a Pescia e nel punto vendita di Via di AR, n. 81 sempre a Pescia;
- CIDA 208830 riferita alla contribuzione per gli operai agricoli (OTI e OTD) operanti nella provincia di Firenze ed in particolare nel sito (magazzino) di
Via di Fibbiana fraz. Capalle a Campi Bisenzio (FI); - Matricola DM 6301703165 csc 10106 (settore agricoltura cooperative) per aziende con più posizioni e riferita alla sola contribuzione per CIGS dovuta per gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI); - Matricola DM 6301050463 csc 50102 (settore agricoltura) riferita alla contribuzione dovuta per tutti i dipendenti con la qualifica di impiegato;
- Matricola
DM 6303362510 csc 70207 (settore commercio) per i soli dipendenti operanti nel punto vendita di Latina.
Orbene, l' ha ritenuto di variare l'inquadramento previdenziale Controparte_6 nel settore dell'agricoltura per una parte delle strutture operative collocate presso la sede legale della società, ovvero per il magazzino sito al piano terreno di via AR numero 81, ritenendo che in detta unità venga svolta attività autonoma commerciale, in quanto tale non classificabile quale attività connessa a quella principale agricola, con conseguente suo specifico inquadramento ai fini della contribuzione sociale nella diversa normativa prevista per le aziende del settore del commercio.
Conseguentemente a tale assunto gli ispettori hanno provveduto a disconoscere ed annullare i rapporti di lavoro e le relative contribuzioni già versate per i lavoratori ritenuti addetti a quell'unità, già assunti in precedenza quali operai agricoli (OTI), e/o impiegati agricoli, analiticamente individuati nei verbali ispettivi, ed ora assegnati d'ufficio a diversa matricola per attività commerciale e non più agricoltura. CP_2
2. All'esito dell'istruttoria espletata si ritiene che l'ente convenuto non abbia assolto l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva vantata. In diritto si osserva che l'art. 49 co. 1 L. 88/1989, disciplinando la materia della "classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali assistenziali", dispone che:
1. La classificazione dei datori di lavoro disposta dall' ha affetto a tutti i fini previdenziali ed CP_1 assistenziali ed è stabilita sulla base dei seguenti criteri: a) Settore industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche;
di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua;
dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni;
delle lavanderie industriali;
della pesca;
dello spettacolo;
nonché per le relative attività ausiliarie;
b) Settore artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, numero 443; c) Settore agricoltura, per le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo uno della legge 20 novembre
1986 numero 778; d) Settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari;
per le attività professionali ed artistiche;
nonché per le relative attività ausiliarie; e) Credito, assicurazione e tributi, per le attività: bancarie e di credito;
assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati”.
Quanto alla nozione di impresa agricola si osserva che l'attuale formulazione dell'articolo 2135 c.c. stabilisce che: 1. “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.
Si aggiunga che, ai sensi dell'art. 1 co. 2 d.lgs. 228/2001, “ si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma uno del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni o servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico”.
Ciò premesso in diritto merita evidenziare che, all'esito dell'istruttoria espletata non ha trovato adeguato riscontro probatorio la tesi sostenuta dalla resistente per cui l'attività di vendita di cd. mezzi tecnici svolta al piano terra della sede legale della stessa costituisca una autonoma e distinta attività Parte_1 commerciale, separata e organizzata in modo diverso dalla restante e assolutamente prevalente attività agricola svolta dalla Cooperativa.
Occorre innanzitutto evidenziare dalle testimonianze raccolte è emerso che il piano terra di via AR non è strutturato come un “punto vendita”, ma che esso è piuttosto un magazzino aziendale, privo di insegne o cartellonistica commerciale di qualsiasi tipo (cfr. teste “La sede di via AR Tes_1 all'insegna sullo stabilimento senza altra cartellonistica specifica”; teste “Il Parte_1 Pt_7 capannone di via di AR al piano terra è strutturato come un magazzino deposito prodotti non vi sono cartellonistiche diverse se non un cartello unico sul tetto”) , mentre al piano primo di tale fabbricato sono collocati gli uffici della , ove vengono svolte le generali attività di amministrazione, Parte_1 attività finanziaria e direzione marketing per l'intera cooperativa (sul punto si v. infra).
Dall'istruttoria è emerso poi che, presso detta unità, l'attività di vendita non ha ad oggetto solo mezzi tecnici a soci e non soci ( concimi, vasi, fitofarmaci e terricci), ma anche bulbi e giovani piante (quindi prodotti vegetali) ai soci per il futuro conferimento del prodotto finito e anche ai non soci (cfr. teste
il quale ha confermato che ivi vi era lo stoccaggio di piante fiori e bulbi destinati alla Testimone_2 vendita dei soci;
teste , dipendente della ricorrente dal 2.7.2018 con mansioni di Testimone_3 responsabile amministrativo e marketing, con sede di lavoro in via AR 81 primo piano: “la sede ha due stabilimenti a Pescia uno in via AR 81 dove è un capannone magazzino dove si vendono prodotti per agricoltura e piante e bulbi per cui si tratta di tutta la materia prima per la produzione agricola quali semi, pianta, giovane pianta, terricci, vasi, concimi. Vi è anche qualcosa di piccole attrezzature come forbici, vanghe e aspersori per trattamenti ma si tratta di materiale residuale. Vendiamo anche materiale per impianti di irrigazione. Il piano terra e perlopiù magazzino dove viene fatta la preparazione degli ordini o consegna oppure ricezione della merce dai soci come per piante e bulbi”; teste , Tes_4 dipendente ricorrente dal 2004 con mansioni di responsabile ricerca e sviluppo estero e produzione soci:
“In via di AR, (…) vi è un piano terra dove ci sono prodotti che i produttori utilizzano per le loro produzioni. Un produttore quando ha bisogno di qualcosa va in via di AR e acquista quello che è necessario per le sue produzioni. Trova concimi, fertilizzanti , fitofarmaci, impianti di irrigazione, guanti e forbici e altra minuteria”; teste , dipendente della ricorrente dal 1.7.2016 con mansioni di Testimone_5 direttore dal 1.7.2017: “(..) L'attività che viene fatta al piano sottostante di Via di AR è quella
“tecnica” ossia di vendita di materie prime per la coltivazione come terricci, vasi, concimi, materiale vegetale, piante e bulbi (..)”; - teste , dipendente ricorrente dal 2009 con mansioni Controparte_5 di magazziniere: “(..)Io lavoro nel settore piante e bulbi e quindi in Via di AR. 81. In Via di
AR vi è anche il magazzino prodotti per l'agricoltura come concimi, fitofarmaci, vasi (..)”. Il teste ha poi confermato il contenuto della dichiarazione resa in sede ispettiva in data 29.5.2019, CP_5 laddove affermava: “Da quando sono stato assunto ho lavorato sempre in questo sito di via di AR (..) e ho sempre fatto il magazziniere. Questo sito è solo un punto vendita di materiale e attrezzatura per l'agricoltura. Io in particolare mi occupo del magazzino di piante e bulbi destinati ai soci della
[...]
. In questo sito non è mai stata fatta trasformazione di prodotti conferiti dai soci” – cfr. Pt_1
CP_ doc. 7 fasc. .
Merita precisare che l'attività di vendita di giovani piante e bulbi è risultata coordinata, sia per le scelte varietali che per le tempistiche e i protocolli di impianto, dall'Ufficio Approvvigionamento/soci presente Tes_ presso la “vicina” (in questi termini si v. testimonianza struttura per la manipolazione e Tes_2 commercializzazione piante fiori posta in via Caravaggio 21 ( cfr. teste , dipendente della Tes_7 ricorrente dal 1991 con mansioni di addetto delle risorse umane: “In via di Caravaggio vi è l'ufficio risorse umane per intero, poi una parte del marketing, altri uffici amministrativi, il CED e una parte di assistenza tecnica. Qui (..) abbiamo tutti gli uffici di programmazione della coltivazione e poi in base al programma che fanno vengono prese le piantine che di solito arrivano nell'altro stabilimento di Via di AR e che poi sono consegnati e riconferiti in Via di Caravaggio dove il prodotto vinee smistato o rilavorato o riconsegnato ai grossisti , ai clienti che non sono più soci”;) (teste , dipendente della Parte_7 ricorrente dal 1995 con mansioni di impiegato: “In via di AR oltre che il magazzino prodotti vi è un settore che si chiama “piante e bulbi” dove si fanno programmi di coltivazione per i soci e questi programmi di coltivazione, essendo un settore che mi occupo io, le faccio in comune accordo con i colleghi di via Caravaggio e soprattutto con i colleghi che si occupano del settore di acquisizione dei Tes_ prodotti come del vigna, e che si occupa dell'aspetto tecnico”; Tes_8 Testimone_9 teste “Io sono nel settore dell'approvvigionamento di giovani piante e per cui praticamente i CP_5 soci della cooperativa, in base a quello che richiede il magazzino di Via di Caravaggio, piantano le varietà di piante e/o bulbi che la Cooperativa richiede e di cui ha bisogno. (..) il mio referente e responsabile in Via di
AR è . In Via di AR vi è anche il magazzino prodotti per l'agricoltura come Parte_7 concimi, fitofarmaci, vasi e questo per l'attività di vendita che viene fatta principalmente ai soci che sono i clienti più numerosi e poi solo in via residuale a chiunque viene da noi e per lo più si tratta sempre di agricoltori professionali. (..) in Via di AR l'attività di giovani piante e bulbi viene fatta in prevalenza per i soci e poi anche per altri clienti); Teste “Sul cap. 13: Sì è vero e in parte nel Tes_3 senso che l'ufficio approvvigionamento di via Caravaggio fa i programmi di produzione con i produttori quindi tale attività è coordinata con questo ufficio approvvigionamento”).
I testimoni hanno inoltre riferito che l'attività svolta al piano terra di via AR non consiste nella sola vendita di mezzi tecnici e prodotti vegetali, ma anche servizi di consulenza e assistenza tecnica in favore dei soci per la migliore implementazione delle piante. In particolare l'attività di consulenza tecnica viene svolta trasversalmente dai due tecnici incaricati e Pt_5 con il supporto, per due giorni a settimana, del sig. quale addetto alla consulenza Pt_6 Tes_1 tecnica e programmazione delle coltivazioni (cfr. teste dipendente società ricorrente dal Tes_1
1986 al giugno 2023 con mansioni di addetto alla consulenza tecnica e programmazione delle coltivazioni:
“Sul cap. 15: sì è vero si trattava delle due persone fisse a fare attività di consulenza in via AR ed io di supporto in questi due giorni alla settimana dove andava a lavorare nello stabilimento di via AR come ho detto sopra”; - teste , dipendente di dal 1983 al 1986 e dal 1991 Parte_5 CP_7 al marzo 2020, con mansioni di tecnico agrario, agronomo: “cap. 1: io lavoravo nello stabilimento di Via di
AR dove vi era la vendita dei prodotti per l'agricoltura come concimi, antiparassitari aperta anche al pubblico. (..). Vi erano anche gli uffici amministrativi, (..) l'ufficio tecnico dove anch'io vi lavoravo che si faceva consulenza agli agricoltori per le coltivazioni (..) La consulenza di agronomo era rivolta per lo più ai soci agricoltori della ditta cooperativa e solo eccezionalmente ai clienti esterni, cioè agricoltori esterni: si trattava di una consulenza gratuita”.
Alla luce delle risultanze fin qui esposte deve ritenersi che nella struttura al piano terra di via di AR non venga svolta attività di vendita di soli mezzi tecnici, ma anche di prodotti vegetali, oltre che di consulenza tecnica, secondo una logica di complementarità dell'attività agricola principale e prevalente della cooperativa.
Sulla base delle testimonianze raccolte è poi emerso che l'attività di vendita di mezzi tecnici è strutturalmente e organizzativamente inserita presso la sede legale della al primo piano di via Parte_1 di AR, ove sono ubicate la direzione amministrativa, la direzione finanziaria e la direzione marketing dell' , mentre nello stabilimento in via Caravaggio è ubicata la direzione risorse Parte_8 umane, valevole sempre per tutte le attività, e un'altra parte delle attività amministrative e di marketing.
In tal senso si richiama la deposizione del teste dipendente della ricorrente dal 2.7.2018 con Tes_3 mansioni di responsabile amministrativo e marketing, con sede di lavoro in via AR 81 primo piano, il quale ha dichiarato: “Al piano primo invece ci sono parte uffici e parte magazzino dove vi è una parte stoccaggio e una parte per telonistica su misura e oggetti del genere con montacarichi. La parte degli uffici ci sono uffici amministrativi, commerciali e anche finanziari si tratta di uffici che gestiscono l'intera cooperativa perché prima si trattava della vecchia sede legale. La direzione generale si divide tra due stabilimenti: mentre il consiglio di amministrazione l'assemblea dei soci viene fatta in prevalenza in via di
AR dove vi è la sala assemblee. L'ufficio risorse umane è in via Caravaggio mentre l'archivio delle risorse umane in via AR e si tratta di un ufficio unico. Per quanto riguarda tutta l'attività relativa ai pagamenti fatturazioni gestione bancaria e tesoreria viene fatta tutta al piano primo di via AR.
Nello stabilimento di via Caravaggio invece si svolge in prevalenza la vendita dei prodotti conferiti dai soci nel senso che i soci della cooperativa producono due tipologie di prodotti, un prodotto finito che viene conferito in questa sede è immesso sul mercato in quanto viene venduto operatori professionali, grossisti, supermercati è un altro tipo di prodotto che invece è la produzione di giovani piante che viene conferito in via AR e che viene ritrasformato magari in partite più piccole o posizionate in frigo vendute ai produttori che possono essere soci o non soci ma sempre addetti alla filiera e produzione agricola. Le giovani piante vengono vendute su ordinazione per cui serve anche un programma di produzione. Tutti i prodotti per l'agricoltura come terricci altro tipo di prodotti vengono venduti a produzioni professionali e anche per le grosse quantità che vengono distribuite trattandosi di bancali di merce. Il privato può venire ma si tratta di vendite molto marginale per piccoli attrezzi come vanghe, badili o forbici ma non si tratta della nostra clientela abituale. Vi fanno dei prodotti come fitofarmaci che possono essere distribuiti solo a operatori professionali certificati. Sul cap. 13: Sì è vero e in parte nel senso che l'ufficio approvvigionamento di via Caravaggio fa i programmi di produzione con i produttori quindi tale attività è coordinata con questo ufficio approvvigionamento. (..)”.
Anche le decisioni strategiche, finanziarie e organizzative, nonché di marketing sono infatti assunte in via generale ed indistinta per l'intera Cooperativa dalle citate direzioni (cfr. teste “in via di Tes_1
AR al piano primo ci sono tutti gli uffici amministrativi e finanziari di tutta la cooperativa e quindi anche della sede di via Caravaggio. All'epoca non mi ricordo chi fosse il responsabile amministrativo dell'epoca ma adesso è Poi vi sono al piano di sopra anche i responsabili Testimone_3 commerciali come o Il consiglio di amministrazione o assemblee dei soci Parte_7 Testimone_10 possono essere svolte sia in entrambe le sedi dove vi sono comunque delle sale riunioni. Gli indirizzi programmatici e gli investimenti della cooperativa sono presi dal consiglio di amministrazione che è l'unico
è composto da soci mi sembra sono 15 soci. La direzione generale è unica e comprende anche la direzione vendite che è unica: poi vi sono diversi responsabili dei vari settori ma la direzione è unica. Sul capitolo 19:
l'ufficio risorse umane e solo in via Caravaggio ed è unico e gestisce tutto il personale delle due sedi. (..)”).
Inoltre il teste pur avendo come sua sede di lavoro il magazzino di via di AR, ha riferito Pt_7 che i programmi di coltivazione di piante e bulbi ( di cui egli si occupava) venivano fatti di comune accordo con i colleghi di via Caravaggio e soprattutto con i colleghi che si occupano del settore acquisizione dei prodotti, facendo con essi riunioni in genere in via di Caravaggio.
Invero, come è stato confermato dai testi (cfr. testimoni e nel magazzino di via di Tes_1 Tes_7
AR inizia la fase produttiva di tutta la cooperativa, in quanto lì vengono riforniti i soci di tutti i materiali necessari alla successiva produzione (come piante piccole, bulbi, terricci, concimi impianti di irrigazione ecc.), la cui fase finale avviene poi nella sede di via Caravaggio con l'acquisizione del prodotto finito dai soci conferenti, la sua manipolazione e quindi commercializzazione. Presso la struttura al piano terra di via di AR non vi è dunque un mero punto vendita separato dall'attività agricola di manipolazione dei fiori, in quanto quest'ultima attività, ancorché svolta in sede poco distante dalla prima, rappresenta la fase finale del ciclo produttivo della cooperativa.
CP_ L'istruttoria espletata ha poi smentito l'allegazione dell' secondo cui tutti gli addetti in via di
AR non avrebbero mai operato anche in via di Caravaggio (sul punto si v. teste . Pt_5
In particolare è emerso che in diverse occasioni dell'anno di maggior lavoro in via di Caravaggio gli addetti di via di AR si recano in tale unità per dare supporto ai colleghi lì presenti, in un'ottica di evidente interdipendenza ( teste “vi sono periodi di maggior lavoro in via di Caravaggio e in genere sono Pt_7
San Valentino, festa della donna, Pasqua, festa della mamma e poi il 1 novembre e Natale e in questi casi i miei colleghi di via di AR, soprattutto autisti e magazzinieri che si recano in via via di Caravaggio a dare aiuto ai colleghi”; teste “ci sono momenti di maggiore attività come la Festa dei Morti e Natale Pt_6 in cui vi possono essere lavoratori che vanno in aiuto in via di Caravaggio e soprattutto autisti (..)”.)
Sulla scorta delle richiamate evidenze istruttoria deve allora concludersi che l'attività svolta nel magazzino di via di AR non è autonoma né dal punto di vista funzionale ( posto che le decisioni strategiche venivano assunte dalle direzioni poste in via di Caravaggio, e posto che la fatturazione è sempre stata unica per le due sedi – cfr. teste : “la contabilità del primo piano di via di AR è unica per Parte_7 tutta la cooperativa compresi anche i mezzi tecnici e piante fiori che sarebbe invece in via di Caravaggio”),
e neanche dal punto di vista organizzativo (atteso che il personale di via di AR poteva essere utilizzato anche presso l'altra sede in alcuni periodi dell'anno, essendo peraltro centralizzato ed unico l'Ufficio delle risorse umane).
Sotto altro profilo deve ritenersi peraltro neppure assolto l'onere probatorio ricadente sull'ente convenuto avuto riguardo alla allegazione secondo cui, nei locali posti al piano terra dello stabile di via di AR
n. 81 in Pescia, l'opponente vende “prevalentemente” beni acquistati da produttori terzi e la vendita avviene “prevalentemente a clienti non soci”.
Invero, dall'istruttoria espletata non sono emerse indicazioni utili ad apprezzare sotto il profilo quantitativo e, dunque, a valutare in termini di prevalenza, l'attività di vendita di beni acquistati da produttori terzi rispetto a quella di prodotti vegetali conferiti dai soci o alla ulteriore attività di consulenza ivi svolta.
Né è stata adeguatamente provata l'ulteriore allegazione della resistente secondo cui l'attività di vendita avviene “prevalentemente a clienti non soci”.
Premesso che il dato relativo al valore delle vendite emergente dai bilanci prodotti rileva solo accedendo CP_ alla tesi dell' ritenuta tuttavia non fondata, secondo cui il magazzino di via di AR costituirebbe una unità dotata di autonomia funzionale e organizzata, si rileva che i testimoni escussi hanno chiaramente affermato che l'attività di vendita ivi svolta “(..) viene fatta principalmente ai soci che sono i clienti più numerosi e poi solo in via residuale a chiunque viene da noi e per lo più si tratta sempre di agricoltori professionali” (cfr. teste in senso analogo si v. teste dichiarazione ispettiva di CP_5 Pt_7
del 12.11.2019: “la vendita ai soci è quella maggioritaria”) e che anche l'attività di Parte_5 consulenza di agronomo è rivolta “(..) per lo più ai soci agricoltori della ditta cooperativa e solo eccezionalmente ai clienti esterni” (cf. teste . Pt_5
Alla luce di tali evidenze non può dunque neppure ritenersi dimostrata l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 co. 2 d.lgs. 228/2001.
In conclusione, l'opposizione merita di essere accolta e, conseguentemente, va annullato l'avviso di addebito opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte resistente e vanno liquidate ex DM n. 55/2014 sulla base del valore della controversia (da euro 520.000 ad euro 1.000.000) e in considerazione dell'attività processuale espletata, con applicazione dei compensi minimi di scaglione per tutte le fasi processuali per la non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- annulla l'avviso di addebito opposto;
- condanna la parte resistente a rimborsare all'opponente le spese di lite che liquida in euro 12.297,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre contributo, i.v.a. e c.p.a. se dovute come per legge.
Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Pistoia, 9 giugno 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, all'esito del termine ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 137/2023 promossa da:
(C.F. con gli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
GIULIO GUARNIERI (C.F. ) e (C.F. C.F._1 Parte_2
) C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
(Cod. Fisc. ) con l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
FALSO FRANCESCO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24 febbraio 2023, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso CP_ di addebito n. 38920230000001105000 con il quale ha ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 1.003.219,56 a titolo di contributi previdenziali obbligatori dovuti per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 ed il 30 novembre 2019, oltre che a titolo di sanzioni per morosità ex art. 116, comma otto, lett. a) L. 388/2000. CP_ Parte ricorrente, a motivo della proposta impugnazione, ha dedotto: che la pretesa vantata da è scaturita a seguito della notifica del verbale unico di accertamento n. 2019017315/DDL del 30.01.2020, con cui l' di Arezzo ha contestato l'inquadramento in agricoltura dell'unità sita al Controparte_3 piano terreno di via AR n. 81, ritenendo che in tali locali venisse svolta autonoma e separata attività commerciale di cd. vendita di mezzi tecnici a soci e a terzi;
che, pertanto, gli ispettori verbalizzanti provvedevano ad applicare, a fini contributivi, la normativa prevista per le aziende del settore commercio, inquadrando i lavoratori addetti alle vendite nel locale sopra specificato come operai/impiegati del CP_ commercio;
che, tuttavia, la pretesa vantata da con l'avviso di addebito opposto è del tutto infondata, in quanto, la contestata attività di vendita di cd. mezzi tecnici è attività solo connessa a quella prevalente agricola e, come tale, inquadrabile a fini previdenziali nel settore agricoltura ex art 2135 c.c.; che, infatti,
l'attività di commercializzazione di piante e fiori conferiti dai soci, posta in essere in via Caravaggio 21, sarebbe largamente prevalente (circa due terzi dell'intero fatturato aziendale) rispetto all'attività svolta in via
AR 81, pianoterra, costituita per lo più dalla vendita di mezzi tecnici;
che, inoltre, l'attività di vendita di mezzi tecnici non si configurerebbe quale attività commerciale separata dotata di propria autonomia rispetto alla generale e prevalente attività svolta dalla Cooperativa;
che, infatti, al piano terra della sede legale di Via AR vengono svolte anche ulteriori attività che consistono non solo nella vendita di mezzi tecnici, ma anche servizi professionali di consulenza e assistenza tecnica nonché la vendita di vegetali allo stato inziale, il tutto in favore dei soci;
che, inoltre, tutte le attività svolte dalla
Cooperativa sono interconnesse sia da un punto di vista logico, essendo ubicate a nemmeno un km di distanza tra loro, sia da un punto di vista gestionale, essendovi un'unica direzione amministrativa, finanziaria e marketing valevole per l'intera Cooperativa. Parte ricorrente ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “Affinché il Tribunale di Pistoia, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia: -In via preliminare disporre (anche inaudita altera parte) l'immediata sospensione dell'avviso di addebito opposto per i gravi motivi esposti;
- nel merito e in via principale, annullare l'avviso di addebito opposto in quanto errato e infondato;
- in via subordinata, e salvo gravame, annullare in parte l'avviso di addebito in relazione alle posizioni individuali dei sigg.ri
, Parte_3 Controparte_4 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Controparte_5
e per i motivi tutti esposti in ricorso;
- in via ancora subordinata, e salvo gravame, dichiarare la compensazione Parte_7 legale e/o il conguaglio contabile tra quanto accertato come dovuto in base all'atto qui opposto per contributi dovuti al commercio e quanto invece già pagato per gli stessi rapporti di lavoro all'agricoltura, con conseguente rideterminazione degli importi netti eventualmente ancora dovuti, e con rideterminazione su tali importi netti di interessi, sanzioni e somme aggiuntive. Con vittoria delle spese di lite.”.
Si è costituito in giudizio il quale, richiamato quanto emerso nei verbali di accertamento redatti a CP_2 seguito di controllo ispettivo, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, con particolare riferimento all'asserita natura accessoria dell'attività di vendita svolta presso la sede di via AR, alla presunta prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella commerciale e, conseguentemente, al carattere unitario dell'impresa agricola opponente. L'Istituto, pertanto, ha concluso chiedendo: “previo rigetto dell'istanza di sospensione per carenza dei presupposti normativi, dichiarare inammissibile l'opposizione e, comunque, respingere la domanda avversaria ove l'Agente della riscossione dia dimostrazione dell'avvenuta interruzione dei termini di prescrizione successivamente alla notifica degli avvisi di addebito. In subordine, in caso di accoglimento della domanda avversaria, si chiede di essere esonerati dall'onere delle spese processuali”.
Svolta istruttoria orale e documentale, la causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione depositati all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c. concesso alle parti per il deposito di note in sostituzione dell'udienza.
***
1. Occorre premettere alcune circostanze pacifiche e/o documentali.
La società cooperativa è stata costituita in data 16.9.1971 e dal 21.12.1978 ha iniziato Parte_1
l'attività di “raccolta, manipolazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli conferiti dai soci in particolare fiori recisi”.
La cooperativa risulta iscritta presso la CCIAA di Pistoia a far data dal 5.3.1979 con il numero REA PT-
91972. L'impresa è stata iscritta dal 19.2.1996 nella sezione ordinaria del registro imprese con la qualifica di
IMPRESA AGRICOLA.
La ha natura mutualistica e all'atto dell'inizio del presente accertamento era costituita Parte_1 da n. 204 soci (tutti produttori agricoli di fiori).
La sede legale della cooperativa è sita in Pescia alla via di AR n. 81 dove viene svolta sia attività di amministrazione e gestione (negli uffici posti al primo piano dell'edificio) sia attività di vendita (anche al dettaglio) di prodotti per l'agricoltura e il florovivaismo nei locali posti a piano terreno dello stesso immobile. Sempre al piano terreno insistono anche uffici dedicati alle pratiche amministrative (emissione fatture di vendita, registrazione fatture acquisti e altro) relative alla sola attività di vendita dei prodotti per l'agricoltura e il florovivaismo.
La cooperativa ha in essere n. 6 unità locali: - “Stabilimento” in Pescia (PT) Via Caravaggio 21 dal
01/07/2008 per “raccolta, manipolazione, trasformazione e alienazione prodotti agricoli conferiti dai soci”;
- “Magazzino” in Pescia (PT) Via Caravaggio 30 fraz. Castellare di Pescia dal 19/10/2012 per “attività di supporto alla produzione vegetale”; - “Magazzino” in Campi Bisenzio (FI) Via di Fibbiana snc fraz. Capalle dal 11/05/2009 per “commercio all'ingrosso di piante e fiori e prodotti per il florovivaismo in genere”; -
“Deposito” in Latina (LT) S.S. 148 Pontina Km. 74,600 dal 01/03/2010 per “commercio al dettaglio di prodotti utili all'agricoltura ed al florovivaismo”; - “Magazzino” in Capannori (LU) Via San Donnino 22 fraz. Marlia dal 01/07/2008 per “commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina”; “Ufficio” in Viareggio (LU) Via Aurelia Nord 179 dal
01/07/2008 per “commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina”. L'attività della si sviluppa principalmente in tre linee operative:1) Attività di manipolazione e Parte_1 trasformazione dei beni (derivanti da attività agricole) prodotti e conferiti da soci, realizza il “lavorato” finale destinato alla commercializzazione alla quale provvede la cooperativa stessa attraverso i propri canali di vendita. La fase di manipolazione e trasformazione viene effettuata nel sito produttivo di Pescia via
Caravaggio, 21, dove i sottoscritti hanno fatto accesso ed hanno verificato l'esistenza della struttura produttiva;
2) Attività e servizi di consulenza e assistenza tecnica svolta in favore sia dei soci che di altri clienti, in materia di analisi del terreno, supporto alla coltivazione, impiantistica e altro;
3) Attività di vendita, sia a soci che ad altri clienti, di prodotti per l'agricoltura ed il florovivaismo che viene svolta esclusivamente nel punto vendita di Pescia in Via di AR, 81 (al piano terreno dell'edificio/sede legale della cooperativa) e nel punto vendita di Latina S.S. 148 Pontina Km. 74,600.
CP_ Ai fini contribuivi la risulta intestataria di diverse matricole aperte presso l di Parte_1
Pistoia: -CIDA 207616 riferita alla contribuzione dovuta per gli operai agricoli (OTI e OTD) operanti nella provincia di Pistoia ed in particolare nel sito produttivo di Via Caravaggio, n. 21 a Pescia e nel punto vendita di Via di AR, n. 81 sempre a Pescia;
- CIDA 208830 riferita alla contribuzione per gli operai agricoli (OTI e OTD) operanti nella provincia di Firenze ed in particolare nel sito (magazzino) di
Via di Fibbiana fraz. Capalle a Campi Bisenzio (FI); - Matricola DM 6301703165 csc 10106 (settore agricoltura cooperative) per aziende con più posizioni e riferita alla sola contribuzione per CIGS dovuta per gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI); - Matricola DM 6301050463 csc 50102 (settore agricoltura) riferita alla contribuzione dovuta per tutti i dipendenti con la qualifica di impiegato;
- Matricola
DM 6303362510 csc 70207 (settore commercio) per i soli dipendenti operanti nel punto vendita di Latina.
Orbene, l' ha ritenuto di variare l'inquadramento previdenziale Controparte_6 nel settore dell'agricoltura per una parte delle strutture operative collocate presso la sede legale della società, ovvero per il magazzino sito al piano terreno di via AR numero 81, ritenendo che in detta unità venga svolta attività autonoma commerciale, in quanto tale non classificabile quale attività connessa a quella principale agricola, con conseguente suo specifico inquadramento ai fini della contribuzione sociale nella diversa normativa prevista per le aziende del settore del commercio.
Conseguentemente a tale assunto gli ispettori hanno provveduto a disconoscere ed annullare i rapporti di lavoro e le relative contribuzioni già versate per i lavoratori ritenuti addetti a quell'unità, già assunti in precedenza quali operai agricoli (OTI), e/o impiegati agricoli, analiticamente individuati nei verbali ispettivi, ed ora assegnati d'ufficio a diversa matricola per attività commerciale e non più agricoltura. CP_2
2. All'esito dell'istruttoria espletata si ritiene che l'ente convenuto non abbia assolto l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva vantata. In diritto si osserva che l'art. 49 co. 1 L. 88/1989, disciplinando la materia della "classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali assistenziali", dispone che:
1. La classificazione dei datori di lavoro disposta dall' ha affetto a tutti i fini previdenziali ed CP_1 assistenziali ed è stabilita sulla base dei seguenti criteri: a) Settore industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche;
di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua;
dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni;
delle lavanderie industriali;
della pesca;
dello spettacolo;
nonché per le relative attività ausiliarie;
b) Settore artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, numero 443; c) Settore agricoltura, per le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo uno della legge 20 novembre
1986 numero 778; d) Settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari;
per le attività professionali ed artistiche;
nonché per le relative attività ausiliarie; e) Credito, assicurazione e tributi, per le attività: bancarie e di credito;
assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati”.
Quanto alla nozione di impresa agricola si osserva che l'attuale formulazione dell'articolo 2135 c.c. stabilisce che: 1. “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.
Si aggiunga che, ai sensi dell'art. 1 co. 2 d.lgs. 228/2001, “ si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma uno del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni o servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico”.
Ciò premesso in diritto merita evidenziare che, all'esito dell'istruttoria espletata non ha trovato adeguato riscontro probatorio la tesi sostenuta dalla resistente per cui l'attività di vendita di cd. mezzi tecnici svolta al piano terra della sede legale della stessa costituisca una autonoma e distinta attività Parte_1 commerciale, separata e organizzata in modo diverso dalla restante e assolutamente prevalente attività agricola svolta dalla Cooperativa.
Occorre innanzitutto evidenziare dalle testimonianze raccolte è emerso che il piano terra di via AR non è strutturato come un “punto vendita”, ma che esso è piuttosto un magazzino aziendale, privo di insegne o cartellonistica commerciale di qualsiasi tipo (cfr. teste “La sede di via AR Tes_1 all'insegna sullo stabilimento senza altra cartellonistica specifica”; teste “Il Parte_1 Pt_7 capannone di via di AR al piano terra è strutturato come un magazzino deposito prodotti non vi sono cartellonistiche diverse se non un cartello unico sul tetto”) , mentre al piano primo di tale fabbricato sono collocati gli uffici della , ove vengono svolte le generali attività di amministrazione, Parte_1 attività finanziaria e direzione marketing per l'intera cooperativa (sul punto si v. infra).
Dall'istruttoria è emerso poi che, presso detta unità, l'attività di vendita non ha ad oggetto solo mezzi tecnici a soci e non soci ( concimi, vasi, fitofarmaci e terricci), ma anche bulbi e giovani piante (quindi prodotti vegetali) ai soci per il futuro conferimento del prodotto finito e anche ai non soci (cfr. teste
il quale ha confermato che ivi vi era lo stoccaggio di piante fiori e bulbi destinati alla Testimone_2 vendita dei soci;
teste , dipendente della ricorrente dal 2.7.2018 con mansioni di Testimone_3 responsabile amministrativo e marketing, con sede di lavoro in via AR 81 primo piano: “la sede ha due stabilimenti a Pescia uno in via AR 81 dove è un capannone magazzino dove si vendono prodotti per agricoltura e piante e bulbi per cui si tratta di tutta la materia prima per la produzione agricola quali semi, pianta, giovane pianta, terricci, vasi, concimi. Vi è anche qualcosa di piccole attrezzature come forbici, vanghe e aspersori per trattamenti ma si tratta di materiale residuale. Vendiamo anche materiale per impianti di irrigazione. Il piano terra e perlopiù magazzino dove viene fatta la preparazione degli ordini o consegna oppure ricezione della merce dai soci come per piante e bulbi”; teste , Tes_4 dipendente ricorrente dal 2004 con mansioni di responsabile ricerca e sviluppo estero e produzione soci:
“In via di AR, (…) vi è un piano terra dove ci sono prodotti che i produttori utilizzano per le loro produzioni. Un produttore quando ha bisogno di qualcosa va in via di AR e acquista quello che è necessario per le sue produzioni. Trova concimi, fertilizzanti , fitofarmaci, impianti di irrigazione, guanti e forbici e altra minuteria”; teste , dipendente della ricorrente dal 1.7.2016 con mansioni di Testimone_5 direttore dal 1.7.2017: “(..) L'attività che viene fatta al piano sottostante di Via di AR è quella
“tecnica” ossia di vendita di materie prime per la coltivazione come terricci, vasi, concimi, materiale vegetale, piante e bulbi (..)”; - teste , dipendente ricorrente dal 2009 con mansioni Controparte_5 di magazziniere: “(..)Io lavoro nel settore piante e bulbi e quindi in Via di AR. 81. In Via di
AR vi è anche il magazzino prodotti per l'agricoltura come concimi, fitofarmaci, vasi (..)”. Il teste ha poi confermato il contenuto della dichiarazione resa in sede ispettiva in data 29.5.2019, CP_5 laddove affermava: “Da quando sono stato assunto ho lavorato sempre in questo sito di via di AR (..) e ho sempre fatto il magazziniere. Questo sito è solo un punto vendita di materiale e attrezzatura per l'agricoltura. Io in particolare mi occupo del magazzino di piante e bulbi destinati ai soci della
[...]
. In questo sito non è mai stata fatta trasformazione di prodotti conferiti dai soci” – cfr. Pt_1
CP_ doc. 7 fasc. .
Merita precisare che l'attività di vendita di giovani piante e bulbi è risultata coordinata, sia per le scelte varietali che per le tempistiche e i protocolli di impianto, dall'Ufficio Approvvigionamento/soci presente Tes_ presso la “vicina” (in questi termini si v. testimonianza struttura per la manipolazione e Tes_2 commercializzazione piante fiori posta in via Caravaggio 21 ( cfr. teste , dipendente della Tes_7 ricorrente dal 1991 con mansioni di addetto delle risorse umane: “In via di Caravaggio vi è l'ufficio risorse umane per intero, poi una parte del marketing, altri uffici amministrativi, il CED e una parte di assistenza tecnica. Qui (..) abbiamo tutti gli uffici di programmazione della coltivazione e poi in base al programma che fanno vengono prese le piantine che di solito arrivano nell'altro stabilimento di Via di AR e che poi sono consegnati e riconferiti in Via di Caravaggio dove il prodotto vinee smistato o rilavorato o riconsegnato ai grossisti , ai clienti che non sono più soci”;) (teste , dipendente della Parte_7 ricorrente dal 1995 con mansioni di impiegato: “In via di AR oltre che il magazzino prodotti vi è un settore che si chiama “piante e bulbi” dove si fanno programmi di coltivazione per i soci e questi programmi di coltivazione, essendo un settore che mi occupo io, le faccio in comune accordo con i colleghi di via Caravaggio e soprattutto con i colleghi che si occupano del settore di acquisizione dei Tes_ prodotti come del vigna, e che si occupa dell'aspetto tecnico”; Tes_8 Testimone_9 teste “Io sono nel settore dell'approvvigionamento di giovani piante e per cui praticamente i CP_5 soci della cooperativa, in base a quello che richiede il magazzino di Via di Caravaggio, piantano le varietà di piante e/o bulbi che la Cooperativa richiede e di cui ha bisogno. (..) il mio referente e responsabile in Via di
AR è . In Via di AR vi è anche il magazzino prodotti per l'agricoltura come Parte_7 concimi, fitofarmaci, vasi e questo per l'attività di vendita che viene fatta principalmente ai soci che sono i clienti più numerosi e poi solo in via residuale a chiunque viene da noi e per lo più si tratta sempre di agricoltori professionali. (..) in Via di AR l'attività di giovani piante e bulbi viene fatta in prevalenza per i soci e poi anche per altri clienti); Teste “Sul cap. 13: Sì è vero e in parte nel Tes_3 senso che l'ufficio approvvigionamento di via Caravaggio fa i programmi di produzione con i produttori quindi tale attività è coordinata con questo ufficio approvvigionamento”).
I testimoni hanno inoltre riferito che l'attività svolta al piano terra di via AR non consiste nella sola vendita di mezzi tecnici e prodotti vegetali, ma anche servizi di consulenza e assistenza tecnica in favore dei soci per la migliore implementazione delle piante. In particolare l'attività di consulenza tecnica viene svolta trasversalmente dai due tecnici incaricati e Pt_5 con il supporto, per due giorni a settimana, del sig. quale addetto alla consulenza Pt_6 Tes_1 tecnica e programmazione delle coltivazioni (cfr. teste dipendente società ricorrente dal Tes_1
1986 al giugno 2023 con mansioni di addetto alla consulenza tecnica e programmazione delle coltivazioni:
“Sul cap. 15: sì è vero si trattava delle due persone fisse a fare attività di consulenza in via AR ed io di supporto in questi due giorni alla settimana dove andava a lavorare nello stabilimento di via AR come ho detto sopra”; - teste , dipendente di dal 1983 al 1986 e dal 1991 Parte_5 CP_7 al marzo 2020, con mansioni di tecnico agrario, agronomo: “cap. 1: io lavoravo nello stabilimento di Via di
AR dove vi era la vendita dei prodotti per l'agricoltura come concimi, antiparassitari aperta anche al pubblico. (..). Vi erano anche gli uffici amministrativi, (..) l'ufficio tecnico dove anch'io vi lavoravo che si faceva consulenza agli agricoltori per le coltivazioni (..) La consulenza di agronomo era rivolta per lo più ai soci agricoltori della ditta cooperativa e solo eccezionalmente ai clienti esterni, cioè agricoltori esterni: si trattava di una consulenza gratuita”.
Alla luce delle risultanze fin qui esposte deve ritenersi che nella struttura al piano terra di via di AR non venga svolta attività di vendita di soli mezzi tecnici, ma anche di prodotti vegetali, oltre che di consulenza tecnica, secondo una logica di complementarità dell'attività agricola principale e prevalente della cooperativa.
Sulla base delle testimonianze raccolte è poi emerso che l'attività di vendita di mezzi tecnici è strutturalmente e organizzativamente inserita presso la sede legale della al primo piano di via Parte_1 di AR, ove sono ubicate la direzione amministrativa, la direzione finanziaria e la direzione marketing dell' , mentre nello stabilimento in via Caravaggio è ubicata la direzione risorse Parte_8 umane, valevole sempre per tutte le attività, e un'altra parte delle attività amministrative e di marketing.
In tal senso si richiama la deposizione del teste dipendente della ricorrente dal 2.7.2018 con Tes_3 mansioni di responsabile amministrativo e marketing, con sede di lavoro in via AR 81 primo piano, il quale ha dichiarato: “Al piano primo invece ci sono parte uffici e parte magazzino dove vi è una parte stoccaggio e una parte per telonistica su misura e oggetti del genere con montacarichi. La parte degli uffici ci sono uffici amministrativi, commerciali e anche finanziari si tratta di uffici che gestiscono l'intera cooperativa perché prima si trattava della vecchia sede legale. La direzione generale si divide tra due stabilimenti: mentre il consiglio di amministrazione l'assemblea dei soci viene fatta in prevalenza in via di
AR dove vi è la sala assemblee. L'ufficio risorse umane è in via Caravaggio mentre l'archivio delle risorse umane in via AR e si tratta di un ufficio unico. Per quanto riguarda tutta l'attività relativa ai pagamenti fatturazioni gestione bancaria e tesoreria viene fatta tutta al piano primo di via AR.
Nello stabilimento di via Caravaggio invece si svolge in prevalenza la vendita dei prodotti conferiti dai soci nel senso che i soci della cooperativa producono due tipologie di prodotti, un prodotto finito che viene conferito in questa sede è immesso sul mercato in quanto viene venduto operatori professionali, grossisti, supermercati è un altro tipo di prodotto che invece è la produzione di giovani piante che viene conferito in via AR e che viene ritrasformato magari in partite più piccole o posizionate in frigo vendute ai produttori che possono essere soci o non soci ma sempre addetti alla filiera e produzione agricola. Le giovani piante vengono vendute su ordinazione per cui serve anche un programma di produzione. Tutti i prodotti per l'agricoltura come terricci altro tipo di prodotti vengono venduti a produzioni professionali e anche per le grosse quantità che vengono distribuite trattandosi di bancali di merce. Il privato può venire ma si tratta di vendite molto marginale per piccoli attrezzi come vanghe, badili o forbici ma non si tratta della nostra clientela abituale. Vi fanno dei prodotti come fitofarmaci che possono essere distribuiti solo a operatori professionali certificati. Sul cap. 13: Sì è vero e in parte nel senso che l'ufficio approvvigionamento di via Caravaggio fa i programmi di produzione con i produttori quindi tale attività è coordinata con questo ufficio approvvigionamento. (..)”.
Anche le decisioni strategiche, finanziarie e organizzative, nonché di marketing sono infatti assunte in via generale ed indistinta per l'intera Cooperativa dalle citate direzioni (cfr. teste “in via di Tes_1
AR al piano primo ci sono tutti gli uffici amministrativi e finanziari di tutta la cooperativa e quindi anche della sede di via Caravaggio. All'epoca non mi ricordo chi fosse il responsabile amministrativo dell'epoca ma adesso è Poi vi sono al piano di sopra anche i responsabili Testimone_3 commerciali come o Il consiglio di amministrazione o assemblee dei soci Parte_7 Testimone_10 possono essere svolte sia in entrambe le sedi dove vi sono comunque delle sale riunioni. Gli indirizzi programmatici e gli investimenti della cooperativa sono presi dal consiglio di amministrazione che è l'unico
è composto da soci mi sembra sono 15 soci. La direzione generale è unica e comprende anche la direzione vendite che è unica: poi vi sono diversi responsabili dei vari settori ma la direzione è unica. Sul capitolo 19:
l'ufficio risorse umane e solo in via Caravaggio ed è unico e gestisce tutto il personale delle due sedi. (..)”).
Inoltre il teste pur avendo come sua sede di lavoro il magazzino di via di AR, ha riferito Pt_7 che i programmi di coltivazione di piante e bulbi ( di cui egli si occupava) venivano fatti di comune accordo con i colleghi di via Caravaggio e soprattutto con i colleghi che si occupano del settore acquisizione dei prodotti, facendo con essi riunioni in genere in via di Caravaggio.
Invero, come è stato confermato dai testi (cfr. testimoni e nel magazzino di via di Tes_1 Tes_7
AR inizia la fase produttiva di tutta la cooperativa, in quanto lì vengono riforniti i soci di tutti i materiali necessari alla successiva produzione (come piante piccole, bulbi, terricci, concimi impianti di irrigazione ecc.), la cui fase finale avviene poi nella sede di via Caravaggio con l'acquisizione del prodotto finito dai soci conferenti, la sua manipolazione e quindi commercializzazione. Presso la struttura al piano terra di via di AR non vi è dunque un mero punto vendita separato dall'attività agricola di manipolazione dei fiori, in quanto quest'ultima attività, ancorché svolta in sede poco distante dalla prima, rappresenta la fase finale del ciclo produttivo della cooperativa.
CP_ L'istruttoria espletata ha poi smentito l'allegazione dell' secondo cui tutti gli addetti in via di
AR non avrebbero mai operato anche in via di Caravaggio (sul punto si v. teste . Pt_5
In particolare è emerso che in diverse occasioni dell'anno di maggior lavoro in via di Caravaggio gli addetti di via di AR si recano in tale unità per dare supporto ai colleghi lì presenti, in un'ottica di evidente interdipendenza ( teste “vi sono periodi di maggior lavoro in via di Caravaggio e in genere sono Pt_7
San Valentino, festa della donna, Pasqua, festa della mamma e poi il 1 novembre e Natale e in questi casi i miei colleghi di via di AR, soprattutto autisti e magazzinieri che si recano in via via di Caravaggio a dare aiuto ai colleghi”; teste “ci sono momenti di maggiore attività come la Festa dei Morti e Natale Pt_6 in cui vi possono essere lavoratori che vanno in aiuto in via di Caravaggio e soprattutto autisti (..)”.)
Sulla scorta delle richiamate evidenze istruttoria deve allora concludersi che l'attività svolta nel magazzino di via di AR non è autonoma né dal punto di vista funzionale ( posto che le decisioni strategiche venivano assunte dalle direzioni poste in via di Caravaggio, e posto che la fatturazione è sempre stata unica per le due sedi – cfr. teste : “la contabilità del primo piano di via di AR è unica per Parte_7 tutta la cooperativa compresi anche i mezzi tecnici e piante fiori che sarebbe invece in via di Caravaggio”),
e neanche dal punto di vista organizzativo (atteso che il personale di via di AR poteva essere utilizzato anche presso l'altra sede in alcuni periodi dell'anno, essendo peraltro centralizzato ed unico l'Ufficio delle risorse umane).
Sotto altro profilo deve ritenersi peraltro neppure assolto l'onere probatorio ricadente sull'ente convenuto avuto riguardo alla allegazione secondo cui, nei locali posti al piano terra dello stabile di via di AR
n. 81 in Pescia, l'opponente vende “prevalentemente” beni acquistati da produttori terzi e la vendita avviene “prevalentemente a clienti non soci”.
Invero, dall'istruttoria espletata non sono emerse indicazioni utili ad apprezzare sotto il profilo quantitativo e, dunque, a valutare in termini di prevalenza, l'attività di vendita di beni acquistati da produttori terzi rispetto a quella di prodotti vegetali conferiti dai soci o alla ulteriore attività di consulenza ivi svolta.
Né è stata adeguatamente provata l'ulteriore allegazione della resistente secondo cui l'attività di vendita avviene “prevalentemente a clienti non soci”.
Premesso che il dato relativo al valore delle vendite emergente dai bilanci prodotti rileva solo accedendo CP_ alla tesi dell' ritenuta tuttavia non fondata, secondo cui il magazzino di via di AR costituirebbe una unità dotata di autonomia funzionale e organizzata, si rileva che i testimoni escussi hanno chiaramente affermato che l'attività di vendita ivi svolta “(..) viene fatta principalmente ai soci che sono i clienti più numerosi e poi solo in via residuale a chiunque viene da noi e per lo più si tratta sempre di agricoltori professionali” (cfr. teste in senso analogo si v. teste dichiarazione ispettiva di CP_5 Pt_7
del 12.11.2019: “la vendita ai soci è quella maggioritaria”) e che anche l'attività di Parte_5 consulenza di agronomo è rivolta “(..) per lo più ai soci agricoltori della ditta cooperativa e solo eccezionalmente ai clienti esterni” (cf. teste . Pt_5
Alla luce di tali evidenze non può dunque neppure ritenersi dimostrata l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 co. 2 d.lgs. 228/2001.
In conclusione, l'opposizione merita di essere accolta e, conseguentemente, va annullato l'avviso di addebito opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte resistente e vanno liquidate ex DM n. 55/2014 sulla base del valore della controversia (da euro 520.000 ad euro 1.000.000) e in considerazione dell'attività processuale espletata, con applicazione dei compensi minimi di scaglione per tutte le fasi processuali per la non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- annulla l'avviso di addebito opposto;
- condanna la parte resistente a rimborsare all'opponente le spese di lite che liquida in euro 12.297,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre contributo, i.v.a. e c.p.a. se dovute come per legge.
Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Pistoia, 9 giugno 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo