Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Presidente Dott. RG Latti
Giudice rel. Dott. Mario Farina
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4474 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da nata a [...], il [...], res.te in Sant'Antioco, nella via Parte 1
C.F. 1 elettivamente domiciliata in Sant'Antioco presso lo Garibaldi n°169, C.F.
studio dell'avv. Cecilia Mereu, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
CP 1 ,nato a [...] il [...], C.F. residente in C.F. 2
Sant'Antioco (CA), Via Garibaldi, 169, elettivamente domiciliato in Quartucciu, via Barisardo n.
22, presso lo studio dell'avv. Libero Pusceddu, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: "Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1) dichiarare la separazione personale tra i coniugi, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) disporre che la casa coniugale sita in Sant'Antioco nella via Garibaldi n°169, in comproprietà tra
Pt con gli arredi e suppellettili in essa contenuti;
i coniugi, resti assegnata alla sig.a
CP Pt 3) stabilire che il sig. verserà alla sig.a un assegno di mantenimento per la stessa pari a
Euro 300,00 al mese, dal giugno 2023 e a titolo di assegno di mantenimento per le figlie la somma di Euro 600,00=;
CP Pt dovrà manlevare la sig.a da qualsiasi debito da lui contratto a 4) stabilire che il sig. seguito del fallimento della società di RG CP 3Co di cui è rapp.te legale e che ha coinvolto la casa coniugale sottoposta a pignoramento;
CP
-, ma intestata alla 5) disporre che l'automobile Citroen Gran Picasso, in uso esclusivo al sig.
Pt sig. dovrà essere intestata al predetto, manlevando la ricorrente da eventuali debiti contratti per sanzioni amministrative sino alla data del passaggio di proprietà in capo a lui.
Con vittoria di spese e di onorari."
Nell'interesse della parte resistente: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
eCP_1 Parte 1 per fatto/colpa di- accertare e dichiarare la separazione di quest'ultima che è venuta meno agli obblighi reciproci dei coniugi come descritti in narrativa;
- assegnare al Sig. CP 1 la casa coniugale sita in Sant'Antioco, via G. Garibaldi n. 169,
con quanto in essa contenuto a titolo mobili e suppellettili, per viverci in quanto non economicamente autosufficiente. Sempre e comunque con vittoria delle spese di lite, diritti e onorari di avvocato, oltre ad IVA e CPA nella misura legale sulla base imponibile. Salvis iuribus."
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 21.06.2023, Parte 1 ha adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della separazione personale dei coniugi, l'assegnazione a sé della casa familiare, la determinazione di un contributo per il suo mantenimento nella misura di euro 300,00 e per le figlie nella misura di euro 600,00.
Ha domandato, altresì, di essere manlevata da qualsiasi debito contratto dal resistente a seguito del fallimento della società PLP di RG PO s.a.s. e che venga disposto il cambio di intestazione dell'autovettura Citroen Gran Picasso, con manleva da eventuali debiti contratti per sanzioni amministrative.
A fondamento delle domande formulate, parte ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in Sant'Antioco (SU), in data 23 settembre 1995; che dall'unione matrimoniale sono nate due figlie: Persona 1 (04 giugno 1999) e Persona 2 (05 aprile 2001) oggi
Per maggiorenni, ma non economicamente indipendenti;
che è laureata e dimora a Firenze ma
Per non ha un'occupazione lavorativa, mentre la figlia dimora a Padova ed è studentessa
universitaria; che l'unione inizialmente felice e andata ad incrinarsi a casa degli attriti divenuti insanabili.
Per quanto concerne la condizione reddituale delle parti, parte ricorrente ha dedotto di aver reperito da maggio 2023 un'attività lavorativa di assistenza ad un'anziana con un introito mensile di Euro
110,00; di percepire, inoltre, euro 1400,00 annuali quale provento di un affitto relativo ad un locale commerciale in comunione con altri parenti, ed euro 40,00 per altro canone di locazione di un immobile in comproprietà con il fratello.
Per quanto concerne il resistente ha allegato che lo stesso esercita la professione di commerciante di prodotti ittici con la società "PLP di RG PO s.a.s." e che detta attività, gestita maldestramente con contrazione di molteplici debiti, ha comportato il pignoramento della casa coniugale di proprietà dei coniugi;
che all'attualità il resistente continua a svolgere la professione di commerciante ittico con un introito di circa euro 3.000,00 al mese.
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All'udienza di comparizione del 15.01.2024 è comparsa la sola ricorrente, la quale oltre a confermare il contenuto del ricorso, ha dichiarato: “le cause della separazione sono quelle indicate in ricorso. Preciso che durante tutta la convivenza ha sempre tenuto occultate le sue attività
economiche anche se non ha fatto mancare nulla in casa fino a tre anni or sono. Son venuta a conoscenza del fallimento della sua attività di vendita all'ingrosso del pescato. Da tre anni non dice nulla e non si sa cosa stia facendo. Ogni tanto fa una spesa e porta da mangiare a casa. nei tre anni ha ricevuto delle proposte di lavoro per lavorare con loro con un congruo stipendio ma ha rifiutato.
Persona Per Per il 5.4.2001.nata il [...], e haDal matrimonio sono nate le figlie frequentato due accademie di regia e di cinema e animazione e attualmente vive a Firenze con il fidanzato. Torna a casa tre volte l'anno per le festività e durante l'estate. Pt 2 i è laureata in psicologia del lavoro e si sta specializzando in psicologia clinica e studia Padova dove è
domiciliata con un ragazzo. È aiutata soprattutto dai fratelli di mio marito con i quali era in società
e lavorava. Io lavoro come collaboratrice familiare e altri lavori. Solo una famiglia mi ha assicurato per tre ore la settimana. Riesco a portare a casa circa euro 500,00 mensili. Percepisco un canone di locazione per una rivendita di tabacchi sotto casa per 4 mensilità perché le 1 altre sono ripartite con gli altri proprietari. Le mensilità ammontano ad euro 350,00 l'una. Pago le utenze. Domando di
CP potere stare a casa da sola con il rilascio da parte del
Con ordinanza resa in data 22.05.2024, il Giudice ha disposto il rilascio dell'abitazione coniugale da parte del convenuto, mentre nulla ha disposto a carico del convenuto a titolo di mantenimento delle figlie maggiorenni e a favore della ricorrente in ragione della precarietà lavorativa dello stesso in seguito al fallimento della PLP Sas. Ha dichiarato, inoltre, inammissibili le domande di manleva e trasferimento autovettura.
Il Giudice ha rinviato, quindi, a successiva udienza assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473
bis 28 c.p.c. per il deposito di note scritte e comparse conclusionali. ****
Con memoria difensiva depositata il 2.10.2024, CP 1 si è costituito, non opponendosi alla pronuncia della separazione, ma chiedendo l'addebito alla moglie e l'assegnazione a sé della casa familiare.
Il resistente ha sostenuto che le figlie maggiorenni hanno fissato stabilmente la propria dimora in altre città per le proprie necessità personali e che di fatto non coabitano con i genitori da diverso tempo;
di non avere disponibilità di altro alloggio a causa delle conseguenze del fallimento della
PLP SAS e che l'amministrazione del fallimento non ha posto divieto di godere dell'immobile; di non essere in grado allo stato di produrre un reddito da lavoro necessario per provvedere al proprio sostentamento;
che la ricorrente può utilizzare parte dell'abitazione di proprietà materna come abitazione per sopperire alle proprie esigenze di soggiomo;
che sussiste la responsabilità della ricorrente per il fallimento dell'unione matrimoniale per essere venuta meno agli obblighi di assistenza morale e materiale della famiglia.
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All'udienza del 2.12.2024 la causa, istruita con produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione sulle domande formulate dalle parti.
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La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
L'articolo 151 comma 1°c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può fondatamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle allegazioni delle parti, essendo pacifico che le parti non abbiano più ripreso la convivenza a partire dall'ordinanza presidenziale di separazione e che, a partire da tale epoca, non siano intervenuti fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Si evince quindi che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono,
allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
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Pt
- mette conto evidenziare che Quanto alla richiesta di mantenimento per sé avanzata dalla l'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. ha quale finalità quello di assicurare al coniuge più
debole un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza, restando tuttavia escluso tale obbligo ove il coniuge richiedente è fornito di propri redditi all'uopo adeguati.
Ciò posto, da quanto dichiarato dalle parti e da quanto emerso dagli atti di causa, si evince che la resistente presta attività lavorativa come assistente agli anziani con modesti redditi (circa euro
500,00 mensili); risulta inoltre proprietaria pro quota di due unità immobiliari da cui trae redditi per euro 1450,00 annuali. Al momento non ha oneri abitativi, ma la casa coniugale in comproprietà
con il coniuge risulta oggetto di pignoramento a causa dei debiti contratti dal resistente nell'esercizio della propria attività commerciale.
La ricorrente ha depositato in atti certificazione attestante sindrome del tunnel carpale a dimostrare una ridotta capacità lavorativa, ma non risulta attestata alcuna inabilità lavorativa.
Il resistente, che ha sempre svolto la professione di commerciante nel settore ittico con la società
PLP di RG PO e sas, dichiarata fallita con provvedimento del 24.02.2021, risulta allo stato di privo di occupazione.
Le dichiarazioni fiscali in atti, precedenti al fallimento, non ci consentono di valutare e conoscere la condizione reddituale attuale del resistente e le allegazioni di parte ricorrente secondo cui il resistente svolgerebbe attività lavorativa non regolarizzata, seppure verosimili, sono rimaste sforite di prova.
Pertanto, sulla base della condizioni personali e reddituali delle parti non vi sono gli estremi per il
CP i mezzi per provvedervi riconoscimento di un assegno di mantenimento, non avendo il neppure in misura minima.
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Deve essere parimenti rigettata la richiesta di mantenimento delle figlie maggiorenni formulata dalla ricorrente.
Ebbene, in punto di diritto giova osservare che l'obbligo al mantenimento dei figli è sancito dall'art. 30 della Costituzione e dall'art. 147 e ss. c.c.
Esso non cessa automaticamente con il conseguimento della maggiore età, ma continua sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli.
Infatti, l'art. 337-septies, co. 1 c.c. dispone che il giudice «valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico» e che «Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto>>.
Tale obbligo non ha natura meramente alimentare, ma si estende all'obbligo di fomire alla prole quanto necessario per la vita di relazione nel contesto sociale in cui è inserita, in relazione alla disponibilità dei genitori, comprendendo, pertanto, le varie attività utili per il suo sviluppo psico-
fisico.
In ogni caso, consolidato orientamento della Corte di Cassazione precisa che l'obbligo un'autosufficienza al mantenimento si interrompe quando il figlio maggiorenne raggiunge economica tale da provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita in modo stabile con un lavoro non precario corrispondente alle sue aspirazioni (cfr. Cass. n. 27377/2013; Cass. n.
1773/2012; Cass. n. 18/2011; Cass. n. 14123/2011) e, comunque, i genitori sono esonerati dall'obbligo di mantenimento quando il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica dipende da negligenza o da fatto imputabile al figlio (cfr. Cass. n. 12063/2017; Cass. n.
1585/2014; Cass. n. 7970/2013; Cass. 1830/2011; Cass. n. 4765/2002).
Per haNella specie per quanto pacificamente dichiarato dalla ricorrente è emerso che la figlia frequentato due accademie di regia e di cinema e animazione e attualmente vive a Firenze con il fidanzato e rientra nell'abitazione coniugale tre volte l'anno (per le festività e durante l'estate).
Per Mentre la figlia si è laureata in psicologia del lavoro e si sta specializzando in psicologia clinica e studia Padova dove è domiciliata con un ragazzo. La ricorrente ha precisato che la stessa
CP riceve un sostegno economico dai fratelli del
Così come già rilevato con l'ordinanza resa in data 25.05.2024 non risulta (in quanto non allegati)
oneri diretti di mantenimento a carico dei genitori, e segnatamente della ricorrente in favore delle figlie e la loro domiciliazione fuori Sardegna non consente di ritenere la sussistenza dei presupposti per l'assegnazione dell'abitazione coniugale a nessuno dei coniugi. Pertanto, l'utilizzo del suddetto immobile deve essere regolato dal titolo.
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Per quanto concerne la domanda riconvenzionale di addebito formulata dal resistente deve rilevarsi che la stessa risulta tardiva per essersi il resistente costituito oltre i termini di legge, ed in ogni caso oltremodo infondata essendo state solo genericamente allegate le condotte violanti i doveri familiari.
Deve confermarsi l'inammissibilità nell'ambito del presente procedimento delle domande di
CP manleva e trasferimento dell'autovettura in uso al
Le spese di lite devono essere compensate in quanto entrambe le parti risultano soccombenti (parte ricorrente per quanto conceme le domande di mantenimento per sé per le figlie, mentre il resistente per la domanda di addebito, entrambi relativamente all'assegnazione della casa coniugale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza,:
pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte 1 nata a [...], il nato a [...] il [...], mandando al 02 gennaio 1968 e CP 1
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 52,
parte II, serie A, anno 1995, Comune di Sant'Antioco);
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di addebito formulata dal resistente;
rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente per sé e per le figlie;
Rigetta la richiesta di assegnazione della casa coniugale formulata dalle parti;
dichiara inammissibili nell'ambito del presente procedimento le domande di manleva e
CP trasferimento dell'autovettura in uso al
-;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
26.03.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. RG Latti Dott. Mario Farina