Art. 4. 1. L' articolo 21 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 , e' abrogato.
Nota all'art. 4:
- Il testo dell' art. 21 del D.L. n. 152/1991 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203/1991 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa) e' il seguente:
"Art. 21. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli altri Ministri competenti per le singole materie, il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare, a norma del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , uno o piu' regolamenti contenenti disposizioni per:
a) il trattamento e la trasmissione automatizzati delle comunicazioni di cui all' art. 10- bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 ;
b) l'aggiornamento automatizzato dei dati contenuti in albi, compreso l'albo nazionale dei costruttori che puo' richiedere a tal fine la collaborazione del Ministro dell'interno, registri, compresi quelli delle camere di commercio, altre iscrizioni aventi contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, nonche' dei dati relativi alle comunicazioni di cui alla lettera a);
c) rendere le attestazioni degli organi competenti, nonche' le verifiche effettuate sui dati oggetto delle comunicazioni relative alle iscrizioni di cui alla lettera a) equivalenti a tutti gli effeti alle certificazioni di cui all'art. 10-sexies della predetta legge n. 575 del 1965 , come modificato dal presente decreto;
d) definire i provvedimenti, atti o contratti per i quali, in relazione all'applicazione delle previsioni di cui alle lettere a), b) ed e) e salvo quanto stabilito dal comma 3, non e' richiesta la certificazione di cui all'art. 10-sexies della predetta legge n. 575 del 1965 , come modificato dal presente decreto, e prevede che, negli stessi casi, l'interessato sottoscriva una dichiarazione di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione della misura di prevenzione ne' di altre cause ostative previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 , o, in quanto applicabili, dalle norme concernenti l'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori;
e) prevedere che il prefetto puo' richiedere alle imprese interessate informazioni di cui all' art. 1, comma 5, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 , dandone preventiva comunicazione all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la criminalita' di tipo mafioso.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati anche in deroga alle disposizioni di legge concernenti le modalita' di tenuta delle iscrizioni, albi e registri cui si riferiscono.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, son determinati i limiti di valore oltre i quali le amministrazioni e gli enti pubblici e le societa' a prevalente capitale pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti ed i subcontratti di cui all' art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , ne' disporre o consentire le concessioni di cui alle lettere b) e c), ovvero le erogazioni di cui alla lettera f) dello stesso articolo, che attengano all'esercizio di attivita' industriali o di trasformazione, se non hanno acquisito la certificazione di cui all'art. 10-sexies della predetta legge n. 575 del 1965 , come modificato dal presente decreto, e dettagliate informazioni circa la sussistenza dei requisiti soggettivi indicati dall' art. 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 , nei confronti delle imprese interessate. Le certificazioni e le informazioni sono rilasciate dal prefetto a norma dei commi 2 e 13 del predetto art. 10-sexies, come modificato dal presente decreto.
4. Fino a quando non saranno emanati i regolamenti di cui al comma 1, le amministrazioni centrali dello Stato e gli organi centrali degli enti pubblici indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo comma dell'art. 10- bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 , come da ultimo modificato dall' art. 4 della legge 19 marzo 1990, n. 55 , possono realizzare intese con il Dipartimento della pubblica sicurezza per la comunicazione su supporto informatico dei dati essenziali oggetto della certificazione di cui all'art. 10-sexies della citata legge n. 575 del 1965 , come modificato dal presente decreto, introdotto dall' art. 7 della legge n. 55 del 1990 , concernenti le persone nei confronti delle quali si applicano i divieti previsti dall'art. 10 della medesima legge n. 575 del 1965 come da ultimo sostituito dall' art. 3 della legge n. 55 del 1990 . Per le amministrazioni e gli organi di cui al presente comma, l'obbligo previsto dal comma 1 del citato art. 10-sexies della legge n. 575 del 1965 , come modificato dal presente decreto, e' assolto con l'acquisizione dell'estratto delle predette comunicazioni e dei certificati di residenza e di stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi, relativi all'interessato".
Nota all'art. 4:
- Il testo dell' art. 21 del D.L. n. 152/1991 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203/1991 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa) e' il seguente:
"Art. 21. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli altri Ministri competenti per le singole materie, il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare, a norma del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , uno o piu' regolamenti contenenti disposizioni per:
a) il trattamento e la trasmissione automatizzati delle comunicazioni di cui all' art. 10- bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 ;
b) l'aggiornamento automatizzato dei dati contenuti in albi, compreso l'albo nazionale dei costruttori che puo' richiedere a tal fine la collaborazione del Ministro dell'interno, registri, compresi quelli delle camere di commercio, altre iscrizioni aventi contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, nonche' dei dati relativi alle comunicazioni di cui alla lettera a);
c) rendere le attestazioni degli organi competenti, nonche' le verifiche effettuate sui dati oggetto delle comunicazioni relative alle iscrizioni di cui alla lettera a) equivalenti a tutti gli effeti alle certificazioni di cui all'art. 10-sexies della predetta legge n. 575 del 1965 , come modificato dal presente decreto;
d) definire i provvedimenti, atti o contratti per i quali, in relazione all'applicazione delle previsioni di cui alle lettere a), b) ed e) e salvo quanto stabilito dal comma 3, non e' richiesta la certificazione di cui all'art. 10-sexies della predetta legge n. 575 del 1965 , come modificato dal presente decreto, e prevede che, negli stessi casi, l'interessato sottoscriva una dichiarazione di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione della misura di prevenzione ne' di altre cause ostative previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 , o, in quanto applicabili, dalle norme concernenti l'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori;
e) prevedere che il prefetto puo' richiedere alle imprese interessate informazioni di cui all' art. 1, comma 5, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 , dandone preventiva comunicazione all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la criminalita' di tipo mafioso.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati anche in deroga alle disposizioni di legge concernenti le modalita' di tenuta delle iscrizioni, albi e registri cui si riferiscono.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, son determinati i limiti di valore oltre i quali le amministrazioni e gli enti pubblici e le societa' a prevalente capitale pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti ed i subcontratti di cui all' art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , ne' disporre o consentire le concessioni di cui alle lettere b) e c), ovvero le erogazioni di cui alla lettera f) dello stesso articolo, che attengano all'esercizio di attivita' industriali o di trasformazione, se non hanno acquisito la certificazione di cui all'art. 10-sexies della predetta legge n. 575 del 1965 , come modificato dal presente decreto, e dettagliate informazioni circa la sussistenza dei requisiti soggettivi indicati dall' art. 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 , nei confronti delle imprese interessate. Le certificazioni e le informazioni sono rilasciate dal prefetto a norma dei commi 2 e 13 del predetto art. 10-sexies, come modificato dal presente decreto.
4. Fino a quando non saranno emanati i regolamenti di cui al comma 1, le amministrazioni centrali dello Stato e gli organi centrali degli enti pubblici indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo comma dell'art. 10- bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 , come da ultimo modificato dall' art. 4 della legge 19 marzo 1990, n. 55 , possono realizzare intese con il Dipartimento della pubblica sicurezza per la comunicazione su supporto informatico dei dati essenziali oggetto della certificazione di cui all'art. 10-sexies della citata legge n. 575 del 1965 , come modificato dal presente decreto, introdotto dall' art. 7 della legge n. 55 del 1990 , concernenti le persone nei confronti delle quali si applicano i divieti previsti dall'art. 10 della medesima legge n. 575 del 1965 come da ultimo sostituito dall' art. 3 della legge n. 55 del 1990 . Per le amministrazioni e gli organi di cui al presente comma, l'obbligo previsto dal comma 1 del citato art. 10-sexies della legge n. 575 del 1965 , come modificato dal presente decreto, e' assolto con l'acquisizione dell'estratto delle predette comunicazioni e dei certificati di residenza e di stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi, relativi all'interessato".