Cass. civ., sez. II, ordinanza 11/12/2024, n. 31856
CASS
Ordinanza 11 dicembre 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

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Nella disciplina del diritto di famiglia, in relazione alle obbligazioni contratte da uno solo dei coniugi nell'interesse della famiglia, il creditore che, ai sensi dell'art. 189 c.c., voglia agire anche nei confronti del coniuge dello stipulante, deve dimostrare non solo che il convenuto è coniuge dello stipulante, ma anche che i beni della comunione non sono sufficienti ad estinguere l'obbligazione e che l'unico debitore principale, il coniuge stipulante, non abbia adempiuto l'obbligazione, assunta esclusivamente a suo carico.

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    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 27 ottobre 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 11/12/2024, n. 31856
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31856
Data del deposito : 11 dicembre 2024

Testo completo