Ordinanza 11 dicembre 2024
Massime • 1
Nella disciplina del diritto di famiglia, in relazione alle obbligazioni contratte da uno solo dei coniugi nell'interesse della famiglia, il creditore che, ai sensi dell'art. 189 c.c., voglia agire anche nei confronti del coniuge dello stipulante, deve dimostrare non solo che il convenuto è coniuge dello stipulante, ma anche che i beni della comunione non sono sufficienti ad estinguere l'obbligazione e che l'unico debitore principale, il coniuge stipulante, non abbia adempiuto l'obbligazione, assunta esclusivamente a suo carico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, ordinanza 11/12/2024, n. 31856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31856 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
– ricorrente – contro NA SC NA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE AN CIAMARRA 259, presso lo studio dell’avvocato DANIELA CARLETTI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale – nonché VA BR, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 11, presso lo studio dell’avvocato MARCO ROSSI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE ANGELIS ISABELLA MARIA CESARINA;
- controricorrente ai ricorsi principale e incidentale - avverso la sentenza n. 3405/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/05/2019; Civile Ord. Sez. 2 Num. 31856 Anno 2024 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: GRASSO GIUSEPPE Data pubblicazione: 11/12/2024 2 di 10 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;
Osserva 1. NA AN ottenne sentenza di condanna nei confronti del di lei figlio, AN ON AN, e della moglie separata di costui, IN OR, al pagamento della somma di € 152.237,54, che l’attrice espose avere mutuato ai convenuti, onde consentire loro l’acquisto della casa familiare. 2. Impugnò la sentenza la sola OR. 2.2. La Corte d’appello di Roma, accolta l’impugnazione della OR, rigettò la domanda avanzata nei di lei confronti dalla AN. La difformità dell’epilogo consiglia, sia pure in breve, riprendere, da sùbito, i passaggi argomentativi salienti della decisione di secondo grado: a) colui che chiede la restituzione di somma che affermi essere stata data a mutuo, oltre alla consegna, deve provare il titolo, ancor più in ambito familiare (cita Cass. nn. 180/2018 e 17050/2014); b) la scrittura dell’11/6/2004, con la quale il AN riconosceva il debito era priva di valore nei confronti della OR, la quale, non solo non ha l’aveva sottoscritta, ma l’aveva anche contestata e il riconoscimento di uno dei debitori solidali non produce effetto nei confronti degli altri, ai sensi dell’art. 1309 cod. civ., né risultava che avesse rilasciato procura al marito;
c) peraltro, nel regime di comunione legale dei beni, il debito contratto da uno dei coniuge, seppure allo scopo di far fronte ai bisogni della famiglia, non pone l’altro coniuge nella veste di debitore solidale (cita Cass. n. 3471/2007), di talché non v’è vincolo di solidarietà (cita Cass. n. 10116/2015). 3. NA AN propone ricorso sulla base di tre motivi. 3 di 10 AN ON AN in seno al depositato controricorso propone ricorso incidentale fondato su quattro motivi. IN OR resiste con controricorso al ricorso incidentale del AN. Sono state depositate memorie illustrative. 4. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1372 e dell’art. 132, co. 2, n. 4, cod. proc. civ., anche in relazione al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. Si assume che la OR non avrebbe potuto essere considerata terza, <
sentenza della quale, anzi, chiese espressamente la conferma con l’atto costitutivo d’appello. Da ciò deriva che la condanna al medesimo inflitta in primo grado è passata in giudicato, siccome l’omessa pronuncia sulle domande avanzate nei confronti della OR. Ne deriva che costui non è portatore di alcun interesse giuridicamente apprezzabile al ricorso incidentale. 9 di 10 Pertanto, il ricorso incidentale, è nel suo complesso, inammissibile. 14. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, in favore della controricorrente. Le stesse vanno poste a carico solidale della ricorrente NA AN e del ricorrente incidentale AN ON AN, avendo quest’ultimo aderito, sostanzialmente alla posizione della prima, avversando quella della controcorrente IN OR. La comunione di posizioni induce a compensare le spese tra la AN e il AN. 15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e di quello incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale e condanna in solido la ricorrente NA AN e il ricorrente incidentale AN ON AN al pagamento, in favore della controricorrente IN OR, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Compensa fra la AN e il AN. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della 10 di 10 ricorrente principale e di quello incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rispettivo ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio di giorno 29