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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 06/11/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott. ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 3 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 1314//2020 (RG 11449/2016) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di opposizione ad intimazione di pagamento per contributi previdenziali, promossa da:
subentrata ad Parte_1 Controparte_1 già , in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_2 tempore,
rappr. e dif. dall'avv. R. NORMANNO
- Appellante -
contro in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, rappr e difesa dall'avv. S. PIGNATARO
-Appellata-
E
in persona del Presidente pro tempore, Controparte_4 rappr. e difeso dagli avv.ti A. ANDRIULLI e F. CERTOMA'
-Citato in appello-
OGGETTO: “Opposizione a intimazione di pagamento per Contributi previdenziali”
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in appello depositato in data 2/1/2021 ha Parte_1 impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro, in accoglimento parziale delle eccezioni sollevate dall'appellato, ha dichiarato l'estinzione della pretesa creditoria di cui a numerose cartelle di pagamento per intervenuta prescrizione maturata tra la notifica delle stesse cartelle( n. 11 cartelle e due avvisi di addebito notificati tra il 2005 e il 2011) e la notifica dell'intimazione di pagamento del 30/9/2016.
L' appellante ha censurato la sentenza impugnata, perché il giudice nella stessa avrebbe erroneamente applicato il termine di prescrizione quinquennale, anziché quello decennale, atteso che i crediti portati in cartella, in difetto di impugnazione, si erano cristallizzati, ragion per cui alla data dell'intimazione i crediti non dovevano essere considerati prescritti, non essendo ancora decorso il termine di prescrizione decennale. Non aveva considerato poi che la società negli anni avesse avanzato diverse istanze di rateizzazione, la prima in data 8/10/2009 relativa alle cartelle pregresse e la seconda in data 14/6/2013, versando anche qualche rata;
ciò con effetto interruttivo del termine prescrizionale. Nel 2013 poi ha avviato due procedure di pignoramento nei Pt_1 confronti della società appellata in relazione ad alcune delle suddette cartelle.
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accertamento dell'esistenza dell'intero credito di cui all'intimazione.
L'appellato si è riportato alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendone la conferma.
L'appello è infondato. Infatti, è orientamento consolidato della giurisprudenza, specie dopo l'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione sul punto, che “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_5 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, CP_6 conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)”1.
Dunque correttamente il giudice di I grado ha individuato in cinque anni il termine di prescrizione a cui erano assoggettati i contributi contenuti nelle numerose cartelle notificate tra il 2005 e il 2011, anche se divenute definitive per effetto della mancata impugnazione.
In ordine alla valenza degli atti interruttivi, occorre precisare poi che in primo grado CP_7
ha depositato unicamente l'istanza di rateizzazione dell'8/10/2009, ragion per cui il giudice,
[...] senza soffermarsi più di tanto sulla valenza interruttiva di tale istanza, ha ritenuto che in ogni caso anche a considerarlo atto interruttivo, un nuovo termine di prescrizione quinquennale era spirato alla data dell'intimazione di pagamento del 30/9/2016.
Solo in sede di appello ha dedotto e documentato l'esistenza di una successiva istanza di Pt_1 rateizzazione inviata dalla società in data 14/6/2013. Deve rilevarsi a tal proposito che in primo grado aveva fatto nelle note conclusive un generico riferimento all'esistenza Controparte_7 di altre istanze di dilazione, ma l'unica documentata era quella del 2009.
La produzione tardiva non si giustifica, trattandosi di un atto di cui essa era in possesso già in primo grado. Anche a voler ammettere la produzione tardiva facendo uso dei poteri istruttori del giudice, trattandosi di un atto potenzialmente indispensabile per la decisione, si rileva tuttavia che esso non è affatto chiaro nel suo contenuto, riferendosi l'istanza di dilazione sottoscritta dalla legale rappresentante a debiti derivanti da precedenti provvedimenti di dilazione prot. N. 101512 del
24/2/2012, prot. N. 118804 del 28/10/2012, prot. N. 115088 del 29/10/2012 non depositati in atti, di cui non si evince il contenuto. Non è dato sapere con certezza a quali debiti essa si riferisca, se alla cartelle per cui è causa o ad altri debiti, posto che la società era stata destinataria di numerosissime cartelle di pagamento e avvisi di addebito. Insomma l'atto per poter avere efficacia interruttiva del termine prescrizionale dei crediti oggetto delle cartelle per cui è causa, doveva contenere un chiaro riconoscimento di debito riferito ai crediti di cui alle specifiche cartelle impugnate, come è avvenuto nella precedente istanza di dilazione del 2009. In mancanza non può valere come riconoscimento di debito.
Pertanto, pur non dubitando del valore di riconoscimento di debito dell'istanza di dilazione, non si può attribuire tale valore alla istanza del giugno 2013, per mancanza di una chiara indicazione del debito di cui si domandava la dilazione.
Nessuna documentazione poi ha depositato Agenzia in ordine ai pignoramenti effettuati(se non un flusso informatico di scarsa comprensione che comunque non assevera la ricezione del pignoramento, per cui anche in questo caso non si può attribuire agli stessi efficacia interruttiva.
Deve quindi essere confermata la sentenza di primo grado, dal momento che dall'atto interruttivo del 8/10/2009 alla notifica dell'intimazione di pagamento è decorso un termine superiore a cinque anni. CP_
Pertanto l'appello deve essere respinto. Nei confronti dell' le spese possono essere compensate non ricoprendo gli istituti previdenziali una posizione contrapposta ad ma anzi avendo Pt_1 CP_ l' aderito all'appello di Non rileva invece l'aver insistito sul proprio difetto di Pt_1 legittimazione passiva non avendo formulato appello incidentale sul punto. Le spese nei confronti della parte appellata seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
CP_ Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate nei confronti dell'
Condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore della Controparte_8 parte appellata, che liquida in € 4000,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori, con distrazione in favore dell'avvocato anticipante
Taranto, 22/10/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott. ssa A. Lastella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016