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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/04/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
Dott.ssa SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 253/2022 RGAC, trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ex art 127 ter cpc, concessi in sostituzione dell'udienza del 27.11.2024 con provvedimento comunicato alle parti il 02.12.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Lavorato giusta procura in calce Parte_1 all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Naccarato giusta procura in calce alla Parte_2 comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Controparte_1 legale rappresentante pro tempore Avv. rappresentata e difesa congiuntamente e Controparte_2 disgiuntamente dagli Avv.ti Carlo Zioni e Filippo Francesco Ciconte giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carolina Lussana giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante < …” “ Voglia L'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere il proposto gravame e statuire la colpa medica in capo al convenuto Dr. Pt_2
per l'intervento eseguito nei confronti della , e previa determinazione,
[...] Parte_1 mediante disponenda CTU, del grado d'invalidità in essere di ed ammissione delle Parte_1 richieste istruttorie operate nell'ambito del procedimento di primo grado, che qui devono ritenersi per integralmente riportate e trascritte, condannare l' , in persona del pro- Parte_3 CP_4 tempore, e il Dr. , in solido tra loro, al pagamento del risarcimento dei danni Parte_2 determinandoli nella somma di € 150.000,00 e/o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di ragione, con ulteriore condanna degli stessi alla rifusione delle spese e competenze del primo e secondo grado del giudizio. In via subordinata Sempre in riforma dell'impugnata sentenza, previa nomina di CTU, che alla stregua dell'esaminate cartelle cliniche in allegato, riferisca al Collegio se l'operato del Ginecologo, Dr. , nei confronti della Parte_2 Pt_1
sia stato conforme alle linee guida e secondo quanto imposto dall'ars medica ed in mancanza
[...] si accerti ed indichi il grado d'invalidità in essere della odierna esponente e, conseguentemente, ammettere anche le chieste prove nell'ambito del procedimento di primo grado, che qui devono ritenersi ripetute e trascritte, e, per l'effetto, condannare l' , in persona del suo l.r.p.t. Parte_3 ed il , in solido tra loro, a risarcire il danno prodotto alla quantificato Parte_2 Parte_1 in € 150.000,00 e/o in quella somma maggiore o minore che si riterrà equa e di ragione, oltreché alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio “. In via gradata in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare la nullità della stessa per omissione delle riportate conclusioni”;
Per parte appellata … “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa ogni Parte_2 contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: IN VIA PRELIMINARE, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 347, 345 e 342 c.p.c., l'appello proposto da per le Parte_1 ragioni indicate;
NEL MERITO, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da confermando la sentenza n. 2395/2021 resa dal Tribunale di Cosenza il Parte_1
27/12/2021,oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
- respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante contro il Dr per i motivi esposti in Pt_2 narrativa. IN SUBORDINE, si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta al minimo. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”;
Per parte appellata … “Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis Controparte_1 in via preliminare accertare e dichiarare la rinuncia del Dr. RE alla domanda di garanzia nei confronti di sempre in via preliminare accertare la inammissibilità Controparte_1 del proposto appello per violazione degli articoli 347 comma 2 e 342 c.p.c.; ancora in via preliminare accertare la inammissibilità del proposto appello per violazione dell'articolo 345 c.p.c.; nel merito in via principale accertare la infondatezza dell'appello promosso da;
Parte_1 con vittoria di spese del presente grado di giudizio”
Per parte appellata ” Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Controparte_5 adita, contrariis rejectis, così disporre: in via preliminare - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per i motivi sopra esposti con tutte le conseguenze di legge;
nel merito - rigettare le richieste dell'appellante e confermare la sentenza n. 2395/2021 emessa dal Tribunale di Cosenza, II
Sez. Civ., dr.ssa Piro, e pubblicata il 27.12.2021; in ogni caso condannare parte attrice al pagamento di spese e competenze tutte del giudizio, nonché al risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti del novellato art. 96 c.p.c., in favore dell' ”. Controparte_6
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Cosenza, il Dott. , l' per farne Parte_2 Controparte_3 accertare la responsabilità solidale per tutti i danni subiti per effetto delle condotte colpose agli stessi ascrivibili e consistite nell'averla sottoposta ad una isterectomia e annessiectomia totale, in presenza di un quadro clinico che avrebbe invece certamente consentito un intervento meno demolitivo, evitando la precoce infertilità della paziente ancora giovane..
Alla domanda ha resistito il Dott. il quale ha chiesto il rigetto della domanda poiché Parte_2 infondata in fatto e in diritto.
Con comparsa di costituzione depositata il 21.12.2017 si è costituita in giudizio l'
[...]
, la quale ha negato ogni addebito sul presupposto della correttezza delle Controparte_3 prestazioni mediche prestate.
Mentre con comparsa depositata in data 12.04.2018 si è costituita in giudizio la
[...]
la quale in via principale, ha chiesto il rigetto per infondatezza della Parte_4 domanda risarcitoria, in subordine ha chiesto il rigetto della domanda di garanzia proposta dal Dott. verso per la non operatività della copertura assicurativa prestata Pt_2 Controparte_1 con la Polizza.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale prodotta dalle parti e CTU Medico-Legale
a firma del Dott. . Persona_1
Con Sentenza n. 2395/2021 del 27.12.2021 il Tribunale di Cosenza ha così provveduto: “Rigetta la domanda;
Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 8000,00 Parte_1 oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. in favore rispettivamente dell' Controparte_3
nella l.r.p.t. ed euro 8000,00 oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. in favore del dott.
[...]
; Pone le competenze liquidate al dott. con decreto emesso in pari data Parte_2 Persona_1 definitivamente a carico di;
Compensa le spese di lite tra il dott. e la terza Parte_1 Pt_2 chiamata nella p.l.p.t.”. Controparte_1
In estrema sintesi, il Tribunale di Cosenza ha rigettato la domanda sul presupposto che non è emerso alcun nesso eziologico tra il pregiudizio lamentato e la condotta contestata al Dott. nonché la Pt_2 sua natura colposa.
Sulla scorta delle conclusioni peritali, il giudice, ha ritenuto che nessuna negligenza sia imputabile all' convenuta così come nessun inadempimento qualificato è imputabile al sanitario, il quale CP_3 ha agito ed eseguito il trattamento sanitario in maniera corretta e senza alcuna imperizia.
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso detta sentenza, ha interposto appello con atto di citazione notificato a mezzo Parte_1
PEC in data 11.02.2022.
Con comparsa depositata il 06.06.2022 si è costituito in giudizio il Dott. , mentre con Parte_2 comparsa depositata il 22.06.2022 si è costituita in giudizio la Parte_4
entrambe le parti preliminarmente, hanno ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342
[...]
e 347 c.p.c., nel merito, hanno chiesto il rigetto dell'appello perché manifestamente infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza di primo grado.
Con Ordinanza del 19 luglio 2022, il Collegio ha ritenuto la necessità di disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado anche in considerazione del fatto che la stessa
è stata espletata da un medico legale senza alcun ausilio da parte di uno specialista della specifica branca.
Disposti alcuni rinvii a seguito della rinuncia dei vari CTU nominati, con ordinanza del 09 novembre
2022 è stato nominato quale CTU il Dott. . Persona_2
All'esito dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27 novembre 2024. L'udienza del 27 novembre 2024 fissata per la precisazione delle conclusioni è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
tutte le parti hanno depositato le note e con provvedimento del 29 novembre 2024 comunicato in data 02.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La e Dott. hanno depositato gli scritti difensivi di cui Parte_4 Parte_2 all'art. 190 c.p.c. mentre parte appellante ha depositato soltanto la comparsa conclusionale.
2.1. Le questioni preliminari
Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità dell'appello per mancata produzione della sentenza impugnata e per violazione dell'onere di specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c.
Sotto il primo profilo la Cassazione ha più volte rilevato che la mancata produzione della sentenza d'appello da parte dell'appellante non comporta l'improcedibilità dell'appello e non preclude la decisione nel merito della impugnazione quando il giudice disponga comunque del provvedimento impugnato. Nel caso di specie la sentenza impugnata è contenuta nel fascicolo telematico di primo grado acquisito agli atti del giudizio
Con riferimento al secondo profilo, il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite n. 27199/2017. L'atto di appello risulta, infatti, motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. L'appellante ha specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma e ha indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal Tribunale quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto.
2.2
Nell'ordine logico delle questioni va affrontata prima l'eccezione di nullità formulata con il secondo motivo di censura in relazione alla mancata trascrizione delle conclusioni. L'eccezione è infondata: per come costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione la mancata trascrizione delle conclusioni rassegnate dalle parti determina una mera irregolarità della sentenza e può incidere sulla validità della sentenza solo laddove ove determini l'omesso esame di alcuni aspetti della controversia. Nel caso in esame l'appellate deduce che, per effetto della mancata trascrizione delle conclusioni, il Tribunale ha omesso di provvedere sulla richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio: in realtà il Tribunale ha evidentemente ritenuto non necessaria la rinnovazione della ctu avendo dato conto in motivazione della condivisibilità della stessa. In ogni caso detto profilo resta superato dalla circostanza che la consulenza tecnica d'ufficio è stata rinnovata in grado d'appello.
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per “carenza motivazionale o pseudo motivazione in violazione degli artt. 132 e 116 c.p.c”. Lamenta la carenza motivazionale assunta in sentenza nonostante la critica sollevata alla CTU ad opera del CTP, che avrebbe meritato un approfondimento tecnico più appropriato e avrebbe portato ad una decisione opposta a quella assunta.
Ritiene che il Giudice abbia fatto proprio quanto asserito dal CTU, tanto da riportare pedissequamente quanto sostenuto dallo stesso senza tener conto di quelle che sono state le osservazioni operate dal
CTP alla bozza di relazione della CTU, ovvero non ha tenuto conto della presenza della steatosi epatica, omettendo la diagnosi e che detta patologia avrebbe dovuto indurre il medico a ritenere la causa del valore CA125, dipendente proprio dalla steatosi epatica e non da patologia utero/ovarica.
Il suddetto dato, avrebbe dovuto essere considerato, all'opposto, valore dipendente della steatosi epatica e non al contrario considerare il CA125 dipendente di una patologia all'utero/ovaio.
Il valore del CA125, aumentato rispetto ai valori normali, non è da solo marcatore capace di indirizzare l'esistenza di una patologia neoplastica, proprio perché la steatosi epatica, determina in sé
l'aumento del CA125.
Adduce, dunque che il dott. , non ha fatto ricorso ad ulteriori accertamenti strumentali, Parte_2 quali una RMN, che avrebbe certamente escluso l'assenza della supposta patologia, che lo ha poi indotto ad eseguire l'intervento demolitore.
Si è quindi eseguito un intervento demolitore dell'utero e delle ovaie solo per un processo infiammatorio che al contrario, poteva essere curato con una semplice terapia medica.
Ancora, il primo Giudice ha omesso di considerare che a riprova della non riconducibilità all'aumento del CA125, alla supposta neoplasia utero-ovarica, anche dopo l'intervento demolitore, il valore del
CA125 sono scesi ma si sono mantenuti sempre su valori patologi (prima dell'intervento era 263, dopo l'intervento 78), a riprova che vi era una correlazione con la steatosi epatica.
Il motivo è infondato e deve essere disatteso.
Va in primo luogo rilevato che - come si è già sopra ricordato - la Corte, proprio per sopperire ad alcune lacune della consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado ed affidata ad un medico non specialista della materia, ha disposto la rinnovazione della consulenza affidandola stavolta ad un medico specializzato in ginecologia. Il consulente nominato dalla Corte con argomentazioni sorrette da evidenze scientifiche ed adeguatamente argomentate ha rilevato che:
1) il quadro clinico dell'appellante era fortemente suggestivo dell'esistenza di una neoplasia maligna, in tal senso deponendo: 1) la sintomatologia lamentata ( dolori pelvici acuti, astenia, calo ponderale); 2) la natura delle immagini rilevate attraverso i mezzi di diagnostica strumentale ( ecografia e Tac;
3) il rilevante incremento del valore del C 125 che è il marcatore tipico del tumore ovarico;
2) che una maggiore accuratezza diagnostica preoperatoria si sarebbe forse potuta raggiungere attraverso l'esecuzione di un eco color doppler dei vasi pelvici che, tuttavia, non sarebbe comunque risultato dirimente sotto il profilo della malignità delle neoformazioni;
3) che sebbene l'esecuzione di un esame istologico intraoperatorio, non effettuato nel caso in esame per indisponibilità del laboratorio presso l'ospedale, avrebbe rivelato l'assenza di cellule tumorali, l'intervento demolitivo sarebbe stato comunque necessario per la condizione di pelviperitonite manifestatasi al momento dell'intervento e di focolai infiammatori risolvibili solo chirurgicamente.
Sulla base di tali indicazioni, non adeguatamente contraddette da allegazioni di segno contrario da parte dell'appellante, deve convenirsi con il ctu che la scelta terapeutica dei sanitari che ebbero in cura fu la più corretta e la più adeguata in funzione della Controparte_7 tutela del benessere psicofisico della paziente.
Tanto vale a dare ragione della inesistenza di profili di responsabilità professionali e impone la conferma del rigetto della domanda di risarcimento operata dalla sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM n. 55 del 2014 come modificati dal DM n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di valore indeterminabile di media complessità.
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Restano a carico dell'appellante le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto con vincolo di solidarietà nei confronti del consulente.
p.q.m.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Controparte_7 la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 2395/2021 e nei confronti di , Parte_2 [...]
e così provvede: Controparte_1 Controparte_3 rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado del giudizio che liquida per ciascuna parte in € 12.156 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%; pone a carico dell'appellante le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in questo grado del giudizio;
dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 28 marzo 2025 Il consigliere estensore Il Presidente
Silvana Ferriero Carmela Ruberto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
Dott.ssa SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 253/2022 RGAC, trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ex art 127 ter cpc, concessi in sostituzione dell'udienza del 27.11.2024 con provvedimento comunicato alle parti il 02.12.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Lavorato giusta procura in calce Parte_1 all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Naccarato giusta procura in calce alla Parte_2 comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Controparte_1 legale rappresentante pro tempore Avv. rappresentata e difesa congiuntamente e Controparte_2 disgiuntamente dagli Avv.ti Carlo Zioni e Filippo Francesco Ciconte giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carolina Lussana giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante < …” “ Voglia L'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere il proposto gravame e statuire la colpa medica in capo al convenuto Dr. Pt_2
per l'intervento eseguito nei confronti della , e previa determinazione,
[...] Parte_1 mediante disponenda CTU, del grado d'invalidità in essere di ed ammissione delle Parte_1 richieste istruttorie operate nell'ambito del procedimento di primo grado, che qui devono ritenersi per integralmente riportate e trascritte, condannare l' , in persona del pro- Parte_3 CP_4 tempore, e il Dr. , in solido tra loro, al pagamento del risarcimento dei danni Parte_2 determinandoli nella somma di € 150.000,00 e/o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di ragione, con ulteriore condanna degli stessi alla rifusione delle spese e competenze del primo e secondo grado del giudizio. In via subordinata Sempre in riforma dell'impugnata sentenza, previa nomina di CTU, che alla stregua dell'esaminate cartelle cliniche in allegato, riferisca al Collegio se l'operato del Ginecologo, Dr. , nei confronti della Parte_2 Pt_1
sia stato conforme alle linee guida e secondo quanto imposto dall'ars medica ed in mancanza
[...] si accerti ed indichi il grado d'invalidità in essere della odierna esponente e, conseguentemente, ammettere anche le chieste prove nell'ambito del procedimento di primo grado, che qui devono ritenersi ripetute e trascritte, e, per l'effetto, condannare l' , in persona del suo l.r.p.t. Parte_3 ed il , in solido tra loro, a risarcire il danno prodotto alla quantificato Parte_2 Parte_1 in € 150.000,00 e/o in quella somma maggiore o minore che si riterrà equa e di ragione, oltreché alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio “. In via gradata in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare la nullità della stessa per omissione delle riportate conclusioni”;
Per parte appellata … “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa ogni Parte_2 contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: IN VIA PRELIMINARE, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 347, 345 e 342 c.p.c., l'appello proposto da per le Parte_1 ragioni indicate;
NEL MERITO, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da confermando la sentenza n. 2395/2021 resa dal Tribunale di Cosenza il Parte_1
27/12/2021,oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
- respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante contro il Dr per i motivi esposti in Pt_2 narrativa. IN SUBORDINE, si chiede che l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta al minimo. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”;
Per parte appellata … “Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis Controparte_1 in via preliminare accertare e dichiarare la rinuncia del Dr. RE alla domanda di garanzia nei confronti di sempre in via preliminare accertare la inammissibilità Controparte_1 del proposto appello per violazione degli articoli 347 comma 2 e 342 c.p.c.; ancora in via preliminare accertare la inammissibilità del proposto appello per violazione dell'articolo 345 c.p.c.; nel merito in via principale accertare la infondatezza dell'appello promosso da;
Parte_1 con vittoria di spese del presente grado di giudizio”
Per parte appellata ” Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Controparte_5 adita, contrariis rejectis, così disporre: in via preliminare - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per i motivi sopra esposti con tutte le conseguenze di legge;
nel merito - rigettare le richieste dell'appellante e confermare la sentenza n. 2395/2021 emessa dal Tribunale di Cosenza, II
Sez. Civ., dr.ssa Piro, e pubblicata il 27.12.2021; in ogni caso condannare parte attrice al pagamento di spese e competenze tutte del giudizio, nonché al risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti del novellato art. 96 c.p.c., in favore dell' ”. Controparte_6
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Cosenza, il Dott. , l' per farne Parte_2 Controparte_3 accertare la responsabilità solidale per tutti i danni subiti per effetto delle condotte colpose agli stessi ascrivibili e consistite nell'averla sottoposta ad una isterectomia e annessiectomia totale, in presenza di un quadro clinico che avrebbe invece certamente consentito un intervento meno demolitivo, evitando la precoce infertilità della paziente ancora giovane..
Alla domanda ha resistito il Dott. il quale ha chiesto il rigetto della domanda poiché Parte_2 infondata in fatto e in diritto.
Con comparsa di costituzione depositata il 21.12.2017 si è costituita in giudizio l'
[...]
, la quale ha negato ogni addebito sul presupposto della correttezza delle Controparte_3 prestazioni mediche prestate.
Mentre con comparsa depositata in data 12.04.2018 si è costituita in giudizio la
[...]
la quale in via principale, ha chiesto il rigetto per infondatezza della Parte_4 domanda risarcitoria, in subordine ha chiesto il rigetto della domanda di garanzia proposta dal Dott. verso per la non operatività della copertura assicurativa prestata Pt_2 Controparte_1 con la Polizza.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale prodotta dalle parti e CTU Medico-Legale
a firma del Dott. . Persona_1
Con Sentenza n. 2395/2021 del 27.12.2021 il Tribunale di Cosenza ha così provveduto: “Rigetta la domanda;
Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 8000,00 Parte_1 oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. in favore rispettivamente dell' Controparte_3
nella l.r.p.t. ed euro 8000,00 oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. in favore del dott.
[...]
; Pone le competenze liquidate al dott. con decreto emesso in pari data Parte_2 Persona_1 definitivamente a carico di;
Compensa le spese di lite tra il dott. e la terza Parte_1 Pt_2 chiamata nella p.l.p.t.”. Controparte_1
In estrema sintesi, il Tribunale di Cosenza ha rigettato la domanda sul presupposto che non è emerso alcun nesso eziologico tra il pregiudizio lamentato e la condotta contestata al Dott. nonché la Pt_2 sua natura colposa.
Sulla scorta delle conclusioni peritali, il giudice, ha ritenuto che nessuna negligenza sia imputabile all' convenuta così come nessun inadempimento qualificato è imputabile al sanitario, il quale CP_3 ha agito ed eseguito il trattamento sanitario in maniera corretta e senza alcuna imperizia.
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso detta sentenza, ha interposto appello con atto di citazione notificato a mezzo Parte_1
PEC in data 11.02.2022.
Con comparsa depositata il 06.06.2022 si è costituito in giudizio il Dott. , mentre con Parte_2 comparsa depositata il 22.06.2022 si è costituita in giudizio la Parte_4
entrambe le parti preliminarmente, hanno ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342
[...]
e 347 c.p.c., nel merito, hanno chiesto il rigetto dell'appello perché manifestamente infondato in fatto e in diritto e la conferma della sentenza di primo grado.
Con Ordinanza del 19 luglio 2022, il Collegio ha ritenuto la necessità di disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado anche in considerazione del fatto che la stessa
è stata espletata da un medico legale senza alcun ausilio da parte di uno specialista della specifica branca.
Disposti alcuni rinvii a seguito della rinuncia dei vari CTU nominati, con ordinanza del 09 novembre
2022 è stato nominato quale CTU il Dott. . Persona_2
All'esito dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27 novembre 2024. L'udienza del 27 novembre 2024 fissata per la precisazione delle conclusioni è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
tutte le parti hanno depositato le note e con provvedimento del 29 novembre 2024 comunicato in data 02.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La e Dott. hanno depositato gli scritti difensivi di cui Parte_4 Parte_2 all'art. 190 c.p.c. mentre parte appellante ha depositato soltanto la comparsa conclusionale.
2.1. Le questioni preliminari
Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità dell'appello per mancata produzione della sentenza impugnata e per violazione dell'onere di specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c.
Sotto il primo profilo la Cassazione ha più volte rilevato che la mancata produzione della sentenza d'appello da parte dell'appellante non comporta l'improcedibilità dell'appello e non preclude la decisione nel merito della impugnazione quando il giudice disponga comunque del provvedimento impugnato. Nel caso di specie la sentenza impugnata è contenuta nel fascicolo telematico di primo grado acquisito agli atti del giudizio
Con riferimento al secondo profilo, il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni Unite n. 27199/2017. L'atto di appello risulta, infatti, motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. L'appellante ha specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma e ha indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal Tribunale quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto.
2.2
Nell'ordine logico delle questioni va affrontata prima l'eccezione di nullità formulata con il secondo motivo di censura in relazione alla mancata trascrizione delle conclusioni. L'eccezione è infondata: per come costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione la mancata trascrizione delle conclusioni rassegnate dalle parti determina una mera irregolarità della sentenza e può incidere sulla validità della sentenza solo laddove ove determini l'omesso esame di alcuni aspetti della controversia. Nel caso in esame l'appellate deduce che, per effetto della mancata trascrizione delle conclusioni, il Tribunale ha omesso di provvedere sulla richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio: in realtà il Tribunale ha evidentemente ritenuto non necessaria la rinnovazione della ctu avendo dato conto in motivazione della condivisibilità della stessa. In ogni caso detto profilo resta superato dalla circostanza che la consulenza tecnica d'ufficio è stata rinnovata in grado d'appello.
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per “carenza motivazionale o pseudo motivazione in violazione degli artt. 132 e 116 c.p.c”. Lamenta la carenza motivazionale assunta in sentenza nonostante la critica sollevata alla CTU ad opera del CTP, che avrebbe meritato un approfondimento tecnico più appropriato e avrebbe portato ad una decisione opposta a quella assunta.
Ritiene che il Giudice abbia fatto proprio quanto asserito dal CTU, tanto da riportare pedissequamente quanto sostenuto dallo stesso senza tener conto di quelle che sono state le osservazioni operate dal
CTP alla bozza di relazione della CTU, ovvero non ha tenuto conto della presenza della steatosi epatica, omettendo la diagnosi e che detta patologia avrebbe dovuto indurre il medico a ritenere la causa del valore CA125, dipendente proprio dalla steatosi epatica e non da patologia utero/ovarica.
Il suddetto dato, avrebbe dovuto essere considerato, all'opposto, valore dipendente della steatosi epatica e non al contrario considerare il CA125 dipendente di una patologia all'utero/ovaio.
Il valore del CA125, aumentato rispetto ai valori normali, non è da solo marcatore capace di indirizzare l'esistenza di una patologia neoplastica, proprio perché la steatosi epatica, determina in sé
l'aumento del CA125.
Adduce, dunque che il dott. , non ha fatto ricorso ad ulteriori accertamenti strumentali, Parte_2 quali una RMN, che avrebbe certamente escluso l'assenza della supposta patologia, che lo ha poi indotto ad eseguire l'intervento demolitore.
Si è quindi eseguito un intervento demolitore dell'utero e delle ovaie solo per un processo infiammatorio che al contrario, poteva essere curato con una semplice terapia medica.
Ancora, il primo Giudice ha omesso di considerare che a riprova della non riconducibilità all'aumento del CA125, alla supposta neoplasia utero-ovarica, anche dopo l'intervento demolitore, il valore del
CA125 sono scesi ma si sono mantenuti sempre su valori patologi (prima dell'intervento era 263, dopo l'intervento 78), a riprova che vi era una correlazione con la steatosi epatica.
Il motivo è infondato e deve essere disatteso.
Va in primo luogo rilevato che - come si è già sopra ricordato - la Corte, proprio per sopperire ad alcune lacune della consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado ed affidata ad un medico non specialista della materia, ha disposto la rinnovazione della consulenza affidandola stavolta ad un medico specializzato in ginecologia. Il consulente nominato dalla Corte con argomentazioni sorrette da evidenze scientifiche ed adeguatamente argomentate ha rilevato che:
1) il quadro clinico dell'appellante era fortemente suggestivo dell'esistenza di una neoplasia maligna, in tal senso deponendo: 1) la sintomatologia lamentata ( dolori pelvici acuti, astenia, calo ponderale); 2) la natura delle immagini rilevate attraverso i mezzi di diagnostica strumentale ( ecografia e Tac;
3) il rilevante incremento del valore del C 125 che è il marcatore tipico del tumore ovarico;
2) che una maggiore accuratezza diagnostica preoperatoria si sarebbe forse potuta raggiungere attraverso l'esecuzione di un eco color doppler dei vasi pelvici che, tuttavia, non sarebbe comunque risultato dirimente sotto il profilo della malignità delle neoformazioni;
3) che sebbene l'esecuzione di un esame istologico intraoperatorio, non effettuato nel caso in esame per indisponibilità del laboratorio presso l'ospedale, avrebbe rivelato l'assenza di cellule tumorali, l'intervento demolitivo sarebbe stato comunque necessario per la condizione di pelviperitonite manifestatasi al momento dell'intervento e di focolai infiammatori risolvibili solo chirurgicamente.
Sulla base di tali indicazioni, non adeguatamente contraddette da allegazioni di segno contrario da parte dell'appellante, deve convenirsi con il ctu che la scelta terapeutica dei sanitari che ebbero in cura fu la più corretta e la più adeguata in funzione della Controparte_7 tutela del benessere psicofisico della paziente.
Tanto vale a dare ragione della inesistenza di profili di responsabilità professionali e impone la conferma del rigetto della domanda di risarcimento operata dalla sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM n. 55 del 2014 come modificati dal DM n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di valore indeterminabile di media complessità.
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Restano a carico dell'appellante le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto con vincolo di solidarietà nei confronti del consulente.
p.q.m.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Controparte_7 la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 2395/2021 e nei confronti di , Parte_2 [...]
e così provvede: Controparte_1 Controparte_3 rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado del giudizio che liquida per ciascuna parte in € 12.156 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%; pone a carico dell'appellante le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in questo grado del giudizio;
dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 28 marzo 2025 Il consigliere estensore Il Presidente
Silvana Ferriero Carmela Ruberto