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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/05/2025, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2464/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
l'Avv. Laura Nannucci che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso-
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. CP_1
Monica Brogi che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
porre a carico di con decorrenza dal mese di giugno 2025 la Parte_1 somma mensile di € 500,00 da versarsi per metà alla madre e per metà alla figlia, con conferma della ripartizione al 50 % delle spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017 e conferma dell'assegnazione della casa coniugale;
con spese compensate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.2.2025 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 21.7.1996 in Calenzano (FI) con , dalla cui unione il 4.8.2001 era CP_1
nata la figlia A fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto che le parti si Per_1
erano separate consensualmente con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Firenze il
22-23.9.2021, e da allora non si erano più riconciliati. Adducendo, poi, il mutamento della propria situazione economica rispetto all'epoca della separazione, ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la previsione a proprio carico della somma di € 100,00 a titolo di assegno divorzile e di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, con suddivisione in misura paritaria delle spese straordinarie necessarie alla stessa, salvo poi richiedere con la prima memoria la revoca del contributo per la coniuge e la riduzione ad € 400,00 del contributo per la figlia, alla luce della diversa documentazione reddituale documentata dalla resistente.
Costituitasi in giudizio nulla opponendo in ordine alla pronuncia sullo CP_1
status, ha contestato le circostanze economiche rappresentate dal ricorrente. Ha chiesto, quindi, la conferma delle condizioni pattuite in sede di separazione.
All'udienza del 21.5.2025, all'esito del tentativo di conciliazione, le parti hanno accettato la proposta conciliativa del Giudice ed i procuratori hanno concluso in conformità come in epigrafe riportato.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, ricorrono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la quale può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui, per quel che qui interessa, “è stata omologata la separazione consensuale” purché la separazione si pagina 2 di 4 sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia richiesta. Infatti, il decreto di omologa risulta pronunciato, previa rinuncia delle parti alla comparizione personale in udienza, in data 22-23.9.21- Pertanto, alla data del deposito del ricorso
(18.2.2025) erano già trascorsi ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre tre anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dalle restanti richieste conformi delle parti in quanto non contrarie all'ordine pubblico e rispondenti all'interesse della figlia maggiorenne, cui garantiscono un adeguato mantenimento, in ragione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, come emergenti dagli atti.
Le spese vengono integralmente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 21.7.1996 in Calenzano
(FI) tra nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 CP_1
Firenze il 13.6.1970, trascritto nei Registri del Comune di Calenzano (FI), atto n. 39, parte
2, serie A, anno 1996;
pone a carico di , con decorrenza dal mese di giugno 2025, la somma Parte_1 mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento da versarsi per metà alla madre e per metà alla figlia, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
pone a carico dei genitori in pari misura le spese straordinarie come da linee guida del CNF
2017;
conferma l'assegnazione della casa coniugale a , che vi abita con la figlia CP_1
maggiorenne non autosufficiente;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
pagina 3 di 4 compensa fra le parti le spese di lite.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 21 maggio 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2464/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
l'Avv. Laura Nannucci che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso-
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. CP_1
Monica Brogi che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
porre a carico di con decorrenza dal mese di giugno 2025 la Parte_1 somma mensile di € 500,00 da versarsi per metà alla madre e per metà alla figlia, con conferma della ripartizione al 50 % delle spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017 e conferma dell'assegnazione della casa coniugale;
con spese compensate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.2.2025 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1
ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 21.7.1996 in Calenzano (FI) con , dalla cui unione il 4.8.2001 era CP_1
nata la figlia A fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto che le parti si Per_1
erano separate consensualmente con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Firenze il
22-23.9.2021, e da allora non si erano più riconciliati. Adducendo, poi, il mutamento della propria situazione economica rispetto all'epoca della separazione, ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la previsione a proprio carico della somma di € 100,00 a titolo di assegno divorzile e di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, con suddivisione in misura paritaria delle spese straordinarie necessarie alla stessa, salvo poi richiedere con la prima memoria la revoca del contributo per la coniuge e la riduzione ad € 400,00 del contributo per la figlia, alla luce della diversa documentazione reddituale documentata dalla resistente.
Costituitasi in giudizio nulla opponendo in ordine alla pronuncia sullo CP_1
status, ha contestato le circostanze economiche rappresentate dal ricorrente. Ha chiesto, quindi, la conferma delle condizioni pattuite in sede di separazione.
All'udienza del 21.5.2025, all'esito del tentativo di conciliazione, le parti hanno accettato la proposta conciliativa del Giudice ed i procuratori hanno concluso in conformità come in epigrafe riportato.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, ricorrono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la quale può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui, per quel che qui interessa, “è stata omologata la separazione consensuale” purché la separazione si pagina 2 di 4 sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia richiesta. Infatti, il decreto di omologa risulta pronunciato, previa rinuncia delle parti alla comparizione personale in udienza, in data 22-23.9.21- Pertanto, alla data del deposito del ricorso
(18.2.2025) erano già trascorsi ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre tre anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dalle restanti richieste conformi delle parti in quanto non contrarie all'ordine pubblico e rispondenti all'interesse della figlia maggiorenne, cui garantiscono un adeguato mantenimento, in ragione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, come emergenti dagli atti.
Le spese vengono integralmente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 21.7.1996 in Calenzano
(FI) tra nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 CP_1
Firenze il 13.6.1970, trascritto nei Registri del Comune di Calenzano (FI), atto n. 39, parte
2, serie A, anno 1996;
pone a carico di , con decorrenza dal mese di giugno 2025, la somma Parte_1 mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento da versarsi per metà alla madre e per metà alla figlia, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
pone a carico dei genitori in pari misura le spese straordinarie come da linee guida del CNF
2017;
conferma l'assegnazione della casa coniugale a , che vi abita con la figlia CP_1
maggiorenne non autosufficiente;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
pagina 3 di 4 compensa fra le parti le spese di lite.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 21 maggio 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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