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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/07/2025, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 7742/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7742/2023
Oggi 16 luglio 2025 ad ore 11,00 innanzi al dott. Alessia Gigli sono comparsi: per l'avv. Galletta Christian Parte_1
per nessuno è comparso. _1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Galletta Christian discute la causa e precisa le conclusioni come da note conclusionali, riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
I procuratori delle parti rinunciano espressamente a presenziare alla lettura della sentenza. Il giudice, preso atto, si ritira in camera di consiglio per la decisione, dando atto altresì che le parti, allontanandosi, rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza che verrà loro comunicata all'esito della camera di consiglio.
Il Giudice onorario
Alessia Gigli
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, Alessia Gigli, all'esito della camera di consiglio, dato atto che le parti si sono allontanate, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, che costituiscono parte integrante, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7742/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a Verona in [...] Parte_1 C.F._1
10.05.1969 e residente in [...], rappresentato, difeso e domiciliato, giusta procura allegata al ricorso ex art. 281 -undecies c.p.c., dall'avv. Galletta Christian (C.F. – PEC: , del C.F._2 Email_1
Foro di Verona, con studio in Verona, via Golosine n. 120
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato in Legnago (VR) in [...] _1 C.F._3
17.07.2001 e residente in [...]
pagina 2 di 8 RESISTENTE CONTUMACE
Avente per oggetto: Risarcimento danni da fatto illecito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come indicato nel verbale d'udienza. Tali conclusioni sono qui richiamate e sono da intendere parte integrale e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 c.p.c.
, con ricorso depositato in data 27.11.2023, ha chiesto la condanna Parte_1 di al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti _1 in conseguenza dei fatti verificatisi in data 11.09.2020 verso le ore 23,50 a Verona, piazza Renato Simoni in prossimità della tabaccheria ivi presente al civico 14.
Il ricorrente ha affermato di esser stato, in quell'occasione, ingiustificatamente aggredito e violentemente percosso da , il quale, improvvisamente e _1 senza alcun motivo, si era avvicinato a lui e gli aveva sferrato dei violenti pugni sul volto facendogli perdere i sensi.
Il ricorrente ha dedotto che , che si trovava il 12.09.2020 alle ore Parte_2
00,01 sul balcone della propria casa sita in piazza Renato Simoni n. 14, insospettito dal comportamento di tre giovani, tra cui l'odierno , aveva ripreso _1 con il proprio telefonino l'aggressione ai danni del ricorrente e dapprima aveva urlato contro l'aggressore, il quale aveva cessato l'aggressione e si era allontanato dal luogo, e successivamente si era recato dal ricorrente e, verificate le sue condizioni, aveva contattato le Forze dell'Ordine e chiesto l'intervento sanitario.
Il ricorrente ha precisato di essere stato trasportato immediatamente al pronto soccorso dell'ospedale di borgo Trento, ove gli è stata riscontrata la frattura delle ossa nasali, nonché la frattura delle pareti anteriori e mediale del seno mascellare destro con dissamento dei monconi. Tali fratture hanno imposto il trasferimento di presso il reparto di maxillo facciale dell'ospedale di borgo Roma Parte_1 per l'esecuzione di un intervento chirurgico.
Il ricorrente ha affermato di aver sporto denuncia querela verso ignoti all'esito della quale si è aperto il procedimento penale n. 4132/2020 avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona e le indagini effettuate hanno identificato
, quale persona da sottoporre alle indagini. _1
Successivamente è stato instaurato un procedimento penale a carico dell'odierno resistente avanti l'ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, nel quale il Giudice, ritenendo l'odierno resistente responsabile per le lesioni personali arrecate a , ha emesso decreto di giudizio immediato nei confronti di Parte_1
e, vista la richiesta dei difensori dello stesso di procedere con riti _1 alternativi (applicazione della pena su richiesta delle parti – patteggiamento), ha pagina 3 di 8 fissato una nuova udienza per il 17.06.2021.
Il ricorrente ha dedotto e documentato di aver ricevuto da , per il _1 tramite dei difensori dello stesso, la somma di € 1.000,00 “a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta quale risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dal predetto (n.d.r. ), in conseguenza Parte_1 del fatto-reato commesso da la notte tra l'11 e il 12 settembre _1
2020”.
Il procedimento penale a carico di si è concluso, all'esito _1 dell'udienza del 17.06.2021, con la pronuncia della sentenza n. 649/2021 del 17/06/2021 del Giudice per le indagini preliminari, Dott. Bruno Guidorizzi, non impugnata e divenuta irrevocabile in data 21 luglio 2021, con la quale è stata applicata a , ai sensi degli arti. 444 e ss. c.p.p., la pena di anni 2 di _1 reclusione.
Il ricorrente ha dichiarato di aver infruttuosamente chiesto a , con _1 lettera raccomandata a.r. del 21.02.2022, il pagamento del risarcimento dei danni e di aver altresì inutilmente invitato, con lettera raccomandata a.r. del 03.03.2022, l'odierno resistente a concludere una convenzione di negoziazione assistita, ma non avendo ricevuto alcun riscontro si è visto costretto a procedere giudizialmente, mediante il deposito di ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., per chiedere il ristoro di tutti i pregiudizi subiti in conseguenza dell'aggressione.
Il ricorrente ha notificato il ricorso e il decreto di fissazione udienza a _1
, il quale, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito e,
[...] pertanto, con ordinanza del 12.02.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita attraverso consulenza tecnica d'ufficio con la nomina del Dott. , quale C.T.U. Persona_1
All'esito del deposito dell'elaborato peritale da parte del C.T.U. nominato, il giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
Come si è detto, ha chiesto il risarcimento di tutti i danni patiti Parte_1 in conseguenza dell'aggressione da parte di per una somma _1 complessiva di € 15.021,50 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
La domanda di parte ricorrente risulta fondata e meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Occorre in primo luogo evidenziare che la dinamica dei fatti narrata dal ricorrente può ritenersi provata alla luce degli elementi acquisiti nel corso del procedimento penale incardinato presso il Tribunale di Verona a carico dell'odierno resistente e, in particolare, delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali dal signor (doc. 1 ricorrente). Parte_2
Quanto alla rilevanza di tale documentazione nel processo civile, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “ In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del pagina 4 di 8 proprio convincimento le prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (Cass. Civ. Ord. N. 2947/2023).
Acclarata la possibilità di utilizzare detta documentazione al fine della ricostruzione dei fatti per cui è causa, si rileva che ha confermato che, intorno alla Parte_2
00:01 del 12.09.2020, è stato avvicinato da un gruppo di tre Parte_1 persone ed è stato aggredito da un soggetto che indossava una maglietta nera e iniziava a picchiare l'odierno ricorrente con violenza desistendo soltanto a seguito delle urla di . Parte_2
Tale soggetto è stato successivamente identificato nella persona di _1 grazie al raffronto delle immagini dell'aggressione riprese da con i Parte_2 fotogrammi estrapolati dalle telecamere di sorveglianza della stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova, nonché grazie al riconoscimento dello stesso espresso da parte di alcuni cittadini nogaresi, ai quali sono state mostrate le immagini di cui sopra.
Circa le conseguenze dell'aggressione, le stesse emergono sia dal verbale redatto dagli agenti di polizia giunti sul luogo del fatto (gli stessi, infatti, hanno dichiarato di aver rinvenuto in stato confusionale con il volto tumefatto e Parte_1 sanguinante), sia dagli allegati verbali di pronto soccorso, dai quali emerge che il ricorrente ha riportato un trauma cranico con frattura delle ossa nasali proprie e delle pareti anteriore e mediale del seno mascellare a destra con emoseno contestuale e modico disassamento dei monconi.
Dalla ricostruita dinamica dei fatti è possibile desumere, quanto alla circostanza dell'elemento soggettivo, la dolosità della condotta. , infatti, ha _1 volontariamente colpito il ricorrente, peraltro senza apparente ragione, al solo fine di arrecare allo stesso una lesione.
Per quanto sopra, può dirsi accertato che , nella notte tra l'11 e il 12 _1 settembre 2020, ha dolosamente aggredito , procurando allo Parte_1 stesso le lesioni per cui è causa.
Riconosciuta la sussistenza dell'an debeatur deve quindi determinarsi il danno in concreto risarcibile.
In merito al quantum della domanda del ricorrente si rileva che il CTU, Dott.
, con accertamento medico legale, che appare immune da vizi Persona_1 logici, il cui contenuto si condivide integralmente ed è stato pienamente condiviso anche dal consulente tecnico di parte ricorrente, ha affermato che, dall'analisi dei dati anamnestici, delle risultanze cliniche e strumentali riscontrate e segnalate, risulta certo il nesso di causalità materiale tra evento lesivo traumatico (serie dei pugni al viso del ricorrente) e le conseguenze lesive riportate. pagina 5 di 8 Relativamente alle conseguenze dell'evento traumatico, il CTU ha indicato un danno biologico permanente nella misura del 5,5% e una inabilità temporanea complessiva di 43 giorni, dei quali 3 di inabilità temporanea totale, 20 di inabilità temporanea parziale al 75%, 10 di inabilità temporanea parziale al 50%, e ulteriori 10 di inabilità temporanea al 25%, con sofferenza marcata per 10 giorni, moderata per giorni 20 e lieve per i rimanenti giorni.
Le percentuali indicate dal C.T.U. possono essere recepite ai fini della quantificazione del danno subito da , per la cui liquidazione Parte_1 vengono presi a riferimento i parametri delle tabelle adottate dal Tribunale di Milano, nella versione oggi vigente, ritenute dalla Suprema Corte di Cassazione parametro equitativo preferibile (Cass. Civ. n. 12408/2011; Cass. Civ. n. 5243/2014).
Sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, il valore del danno non patrimoniale subito da per effetto dell'evento lesivo del 11-12 settembre 2020 Parte_1 in ragione dell'età del danneggiato al momento del fatto (51 anni) deve essere così determinato: € 9.470,00 per danno biologico permanente ed € 2.932,50 per danno biologico temporaneo (di cui € 345,00 per I.T.T. per 3 giorni;
€ 1,725,00 per I.T.P. al 75% per 20 giorni;
€ 575,00 per I.T.P. al 50% per 10 giorni;
€ 287,50 per I.T.P. al 25% per 10 giorni), per un totale di € 12.402,50
Relativamente alla richiesta di personalizzazione del danno, pari al 50% del danno biologico, si ritiene la stessa fondata e meritevole di accoglimento alla luce del chiarimento del CTU il quale, all'udienza del 12.02.2025, ha precisato: “la sofferenza psicofisica e dolore nel caso di specie non è già stata presa in considerazione nell'indicazione del grado percentuale di invalidità e/o inabilità temporanea indicata”.
Si ritiene, altresì, di personalizzare il risarcimento con un aumento del 50% del danno biologico sino a € 3.788,00 anche considerando la natura dolosa del fatto illecito compiuto da . _1
Il danno non patrimoniale complessivo è quantificabile in moneta attuale in € 16.190,50.
A titolo di danno patrimoniale sono valorizzabili le spese ritenute pertinenti e congrue dal consulente medico legale, Dott. , inerendo a ticket Persona_1 ospedalieri relativi alle visite di controllo per importo complessivo di € 28,50 (docc. 10 e 11 ricorrente). Tale importo rivalutato ad oggi secondo gli indici ISTAT è pari ad € 33,59.
Tra le spese rimborsabili viene anche ricompresa quella relativa alla consulenza medico legale del dott. di cui alla parcella n. 254 del 14.09.2021 (doc. Persona_2
12 ricorrente) per € 488,00, importo ritenuto congruo e relativo ad accertamento riferibile alla valutazione del danno per il caso di specie. Tale importo rivalutato ad oggi secondo gli indici ISTAT è pari ad € 566,08.
Il danno patrimoniale e non patrimoniale complessivo è quantificabile in moneta attuale in € 16.790,17
pagina 6 di 8 Risulta pacifico che in data 19.01.2021 (doc. 5 ricorrente) sono stati corrisposti € 1.000,00 (importo ad oggi rivalutato e pari ad € 1.178,00) da , _1 odierno resistente, il quale deve quindi essere condannato al versamento del residuo importo di € 15.612,17.
Tenuto conto, infine, che il risarcimento di cui sopra è stato quantificato all'attualità vanno riconosciuti sull'importo liquidato i soli interessi compensativi, da calcolarsi mediante il riconoscimento degli interessi legali a decorrere da una data intermedia, tra il fatto e la data della pubblicazione della sentenza, in ragione del progressivo maturare degli stessi sul capitale (Cass. Civ. n. 1215/2006; Cass. Civ. n. 3931/2010).
Considerato, quindi, il pagamento parziale intervenuto in data 19.01.2021, deve riconoscersi a favore di la corresponsione degli interessi legali Parte_1 sull'intera somma di € 16.790,17 a far data dal 12.09.2020 al 19.01.2021, nonché, successivamente, gli interessi legali sulla residua somma dovuta di € 15.612,17 dal 20.01.2021 al saldo effettivo.
Non merita accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c., tenuto conto che la mera soccombenza della parte resistente e la mancata partecipazione al procedimento di negoziazione assistita non si reputano sufficienti per integrare la lite temeraria fatta valere.
Le spese di CTU medico – legale, già liquidate con ordinanza resa a verbale di udienza del 19.09.2024, vengono definitivamente poste a carico del resistente soccombente con obbligo di refusione di quanto pagato a tale titolo dal ricorrente al CTU.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente, in base ai principi codificati dall'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate sulla base del D.M. 55/2014 in applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in favore di . Parte_1
Alle spese legali vanno aggiunti gli esborsi per contributo unificato e marca da bollo per iscrizione a ruolo della presente causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, rigettata, disattesa ovvero assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così dispone:
1) condanna al pagamento in favore di _1 Parte_1 della somma di € 15.612,17 quale residuo importo dovuto a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi legali sull'intero risarcimento riconosciuto pari ad € 16790,17, a far data dal 12.09.2020 al 19.01.2021, nonché successivamente, agli interessi legali sulla residua somma dovuta di € 15.612,17 dal 20.01.2021 al saldo effettivo.
2) pone definitivamente a carico di le spese di CTU medico _1 legale con conseguente restituzione a parte ricorrente di quanto pagina 7 di 8 provvisoriamente anticipato a tale titolo;
3) dichiara tenuto e condanna a rimborsare a _1 [...]
le spese del presente giudizio, spese che si liquidano in € 5.077,00 Parte_1 per compensi oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre CPA ed IVA come per legge oltre ad € 264,00 per CU e marca da bollo per iscrizione a ruolo della presente causa.
Verona, 16.07.2025
Il Giudice onorario Alessia Gigli
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7742/2023
Oggi 16 luglio 2025 ad ore 11,00 innanzi al dott. Alessia Gigli sono comparsi: per l'avv. Galletta Christian Parte_1
per nessuno è comparso. _1
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Galletta Christian discute la causa e precisa le conclusioni come da note conclusionali, riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
I procuratori delle parti rinunciano espressamente a presenziare alla lettura della sentenza. Il giudice, preso atto, si ritira in camera di consiglio per la decisione, dando atto altresì che le parti, allontanandosi, rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza che verrà loro comunicata all'esito della camera di consiglio.
Il Giudice onorario
Alessia Gigli
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, Alessia Gigli, all'esito della camera di consiglio, dato atto che le parti si sono allontanate, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, che costituiscono parte integrante, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7742/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a Verona in [...] Parte_1 C.F._1
10.05.1969 e residente in [...], rappresentato, difeso e domiciliato, giusta procura allegata al ricorso ex art. 281 -undecies c.p.c., dall'avv. Galletta Christian (C.F. – PEC: , del C.F._2 Email_1
Foro di Verona, con studio in Verona, via Golosine n. 120
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato in Legnago (VR) in [...] _1 C.F._3
17.07.2001 e residente in [...]
pagina 2 di 8 RESISTENTE CONTUMACE
Avente per oggetto: Risarcimento danni da fatto illecito
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come indicato nel verbale d'udienza. Tali conclusioni sono qui richiamate e sono da intendere parte integrale e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 c.p.c.
, con ricorso depositato in data 27.11.2023, ha chiesto la condanna Parte_1 di al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti _1 in conseguenza dei fatti verificatisi in data 11.09.2020 verso le ore 23,50 a Verona, piazza Renato Simoni in prossimità della tabaccheria ivi presente al civico 14.
Il ricorrente ha affermato di esser stato, in quell'occasione, ingiustificatamente aggredito e violentemente percosso da , il quale, improvvisamente e _1 senza alcun motivo, si era avvicinato a lui e gli aveva sferrato dei violenti pugni sul volto facendogli perdere i sensi.
Il ricorrente ha dedotto che , che si trovava il 12.09.2020 alle ore Parte_2
00,01 sul balcone della propria casa sita in piazza Renato Simoni n. 14, insospettito dal comportamento di tre giovani, tra cui l'odierno , aveva ripreso _1 con il proprio telefonino l'aggressione ai danni del ricorrente e dapprima aveva urlato contro l'aggressore, il quale aveva cessato l'aggressione e si era allontanato dal luogo, e successivamente si era recato dal ricorrente e, verificate le sue condizioni, aveva contattato le Forze dell'Ordine e chiesto l'intervento sanitario.
Il ricorrente ha precisato di essere stato trasportato immediatamente al pronto soccorso dell'ospedale di borgo Trento, ove gli è stata riscontrata la frattura delle ossa nasali, nonché la frattura delle pareti anteriori e mediale del seno mascellare destro con dissamento dei monconi. Tali fratture hanno imposto il trasferimento di presso il reparto di maxillo facciale dell'ospedale di borgo Roma Parte_1 per l'esecuzione di un intervento chirurgico.
Il ricorrente ha affermato di aver sporto denuncia querela verso ignoti all'esito della quale si è aperto il procedimento penale n. 4132/2020 avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona e le indagini effettuate hanno identificato
, quale persona da sottoporre alle indagini. _1
Successivamente è stato instaurato un procedimento penale a carico dell'odierno resistente avanti l'ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, nel quale il Giudice, ritenendo l'odierno resistente responsabile per le lesioni personali arrecate a , ha emesso decreto di giudizio immediato nei confronti di Parte_1
e, vista la richiesta dei difensori dello stesso di procedere con riti _1 alternativi (applicazione della pena su richiesta delle parti – patteggiamento), ha pagina 3 di 8 fissato una nuova udienza per il 17.06.2021.
Il ricorrente ha dedotto e documentato di aver ricevuto da , per il _1 tramite dei difensori dello stesso, la somma di € 1.000,00 “a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta quale risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dal predetto (n.d.r. ), in conseguenza Parte_1 del fatto-reato commesso da la notte tra l'11 e il 12 settembre _1
2020”.
Il procedimento penale a carico di si è concluso, all'esito _1 dell'udienza del 17.06.2021, con la pronuncia della sentenza n. 649/2021 del 17/06/2021 del Giudice per le indagini preliminari, Dott. Bruno Guidorizzi, non impugnata e divenuta irrevocabile in data 21 luglio 2021, con la quale è stata applicata a , ai sensi degli arti. 444 e ss. c.p.p., la pena di anni 2 di _1 reclusione.
Il ricorrente ha dichiarato di aver infruttuosamente chiesto a , con _1 lettera raccomandata a.r. del 21.02.2022, il pagamento del risarcimento dei danni e di aver altresì inutilmente invitato, con lettera raccomandata a.r. del 03.03.2022, l'odierno resistente a concludere una convenzione di negoziazione assistita, ma non avendo ricevuto alcun riscontro si è visto costretto a procedere giudizialmente, mediante il deposito di ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., per chiedere il ristoro di tutti i pregiudizi subiti in conseguenza dell'aggressione.
Il ricorrente ha notificato il ricorso e il decreto di fissazione udienza a _1
, il quale, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito e,
[...] pertanto, con ordinanza del 12.02.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita attraverso consulenza tecnica d'ufficio con la nomina del Dott. , quale C.T.U. Persona_1
All'esito del deposito dell'elaborato peritale da parte del C.T.U. nominato, il giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
Come si è detto, ha chiesto il risarcimento di tutti i danni patiti Parte_1 in conseguenza dell'aggressione da parte di per una somma _1 complessiva di € 15.021,50 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
La domanda di parte ricorrente risulta fondata e meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Occorre in primo luogo evidenziare che la dinamica dei fatti narrata dal ricorrente può ritenersi provata alla luce degli elementi acquisiti nel corso del procedimento penale incardinato presso il Tribunale di Verona a carico dell'odierno resistente e, in particolare, delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali dal signor (doc. 1 ricorrente). Parte_2
Quanto alla rilevanza di tale documentazione nel processo civile, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “ In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del pagina 4 di 8 proprio convincimento le prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (Cass. Civ. Ord. N. 2947/2023).
Acclarata la possibilità di utilizzare detta documentazione al fine della ricostruzione dei fatti per cui è causa, si rileva che ha confermato che, intorno alla Parte_2
00:01 del 12.09.2020, è stato avvicinato da un gruppo di tre Parte_1 persone ed è stato aggredito da un soggetto che indossava una maglietta nera e iniziava a picchiare l'odierno ricorrente con violenza desistendo soltanto a seguito delle urla di . Parte_2
Tale soggetto è stato successivamente identificato nella persona di _1 grazie al raffronto delle immagini dell'aggressione riprese da con i Parte_2 fotogrammi estrapolati dalle telecamere di sorveglianza della stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova, nonché grazie al riconoscimento dello stesso espresso da parte di alcuni cittadini nogaresi, ai quali sono state mostrate le immagini di cui sopra.
Circa le conseguenze dell'aggressione, le stesse emergono sia dal verbale redatto dagli agenti di polizia giunti sul luogo del fatto (gli stessi, infatti, hanno dichiarato di aver rinvenuto in stato confusionale con il volto tumefatto e Parte_1 sanguinante), sia dagli allegati verbali di pronto soccorso, dai quali emerge che il ricorrente ha riportato un trauma cranico con frattura delle ossa nasali proprie e delle pareti anteriore e mediale del seno mascellare a destra con emoseno contestuale e modico disassamento dei monconi.
Dalla ricostruita dinamica dei fatti è possibile desumere, quanto alla circostanza dell'elemento soggettivo, la dolosità della condotta. , infatti, ha _1 volontariamente colpito il ricorrente, peraltro senza apparente ragione, al solo fine di arrecare allo stesso una lesione.
Per quanto sopra, può dirsi accertato che , nella notte tra l'11 e il 12 _1 settembre 2020, ha dolosamente aggredito , procurando allo Parte_1 stesso le lesioni per cui è causa.
Riconosciuta la sussistenza dell'an debeatur deve quindi determinarsi il danno in concreto risarcibile.
In merito al quantum della domanda del ricorrente si rileva che il CTU, Dott.
, con accertamento medico legale, che appare immune da vizi Persona_1 logici, il cui contenuto si condivide integralmente ed è stato pienamente condiviso anche dal consulente tecnico di parte ricorrente, ha affermato che, dall'analisi dei dati anamnestici, delle risultanze cliniche e strumentali riscontrate e segnalate, risulta certo il nesso di causalità materiale tra evento lesivo traumatico (serie dei pugni al viso del ricorrente) e le conseguenze lesive riportate. pagina 5 di 8 Relativamente alle conseguenze dell'evento traumatico, il CTU ha indicato un danno biologico permanente nella misura del 5,5% e una inabilità temporanea complessiva di 43 giorni, dei quali 3 di inabilità temporanea totale, 20 di inabilità temporanea parziale al 75%, 10 di inabilità temporanea parziale al 50%, e ulteriori 10 di inabilità temporanea al 25%, con sofferenza marcata per 10 giorni, moderata per giorni 20 e lieve per i rimanenti giorni.
Le percentuali indicate dal C.T.U. possono essere recepite ai fini della quantificazione del danno subito da , per la cui liquidazione Parte_1 vengono presi a riferimento i parametri delle tabelle adottate dal Tribunale di Milano, nella versione oggi vigente, ritenute dalla Suprema Corte di Cassazione parametro equitativo preferibile (Cass. Civ. n. 12408/2011; Cass. Civ. n. 5243/2014).
Sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, il valore del danno non patrimoniale subito da per effetto dell'evento lesivo del 11-12 settembre 2020 Parte_1 in ragione dell'età del danneggiato al momento del fatto (51 anni) deve essere così determinato: € 9.470,00 per danno biologico permanente ed € 2.932,50 per danno biologico temporaneo (di cui € 345,00 per I.T.T. per 3 giorni;
€ 1,725,00 per I.T.P. al 75% per 20 giorni;
€ 575,00 per I.T.P. al 50% per 10 giorni;
€ 287,50 per I.T.P. al 25% per 10 giorni), per un totale di € 12.402,50
Relativamente alla richiesta di personalizzazione del danno, pari al 50% del danno biologico, si ritiene la stessa fondata e meritevole di accoglimento alla luce del chiarimento del CTU il quale, all'udienza del 12.02.2025, ha precisato: “la sofferenza psicofisica e dolore nel caso di specie non è già stata presa in considerazione nell'indicazione del grado percentuale di invalidità e/o inabilità temporanea indicata”.
Si ritiene, altresì, di personalizzare il risarcimento con un aumento del 50% del danno biologico sino a € 3.788,00 anche considerando la natura dolosa del fatto illecito compiuto da . _1
Il danno non patrimoniale complessivo è quantificabile in moneta attuale in € 16.190,50.
A titolo di danno patrimoniale sono valorizzabili le spese ritenute pertinenti e congrue dal consulente medico legale, Dott. , inerendo a ticket Persona_1 ospedalieri relativi alle visite di controllo per importo complessivo di € 28,50 (docc. 10 e 11 ricorrente). Tale importo rivalutato ad oggi secondo gli indici ISTAT è pari ad € 33,59.
Tra le spese rimborsabili viene anche ricompresa quella relativa alla consulenza medico legale del dott. di cui alla parcella n. 254 del 14.09.2021 (doc. Persona_2
12 ricorrente) per € 488,00, importo ritenuto congruo e relativo ad accertamento riferibile alla valutazione del danno per il caso di specie. Tale importo rivalutato ad oggi secondo gli indici ISTAT è pari ad € 566,08.
Il danno patrimoniale e non patrimoniale complessivo è quantificabile in moneta attuale in € 16.790,17
pagina 6 di 8 Risulta pacifico che in data 19.01.2021 (doc. 5 ricorrente) sono stati corrisposti € 1.000,00 (importo ad oggi rivalutato e pari ad € 1.178,00) da , _1 odierno resistente, il quale deve quindi essere condannato al versamento del residuo importo di € 15.612,17.
Tenuto conto, infine, che il risarcimento di cui sopra è stato quantificato all'attualità vanno riconosciuti sull'importo liquidato i soli interessi compensativi, da calcolarsi mediante il riconoscimento degli interessi legali a decorrere da una data intermedia, tra il fatto e la data della pubblicazione della sentenza, in ragione del progressivo maturare degli stessi sul capitale (Cass. Civ. n. 1215/2006; Cass. Civ. n. 3931/2010).
Considerato, quindi, il pagamento parziale intervenuto in data 19.01.2021, deve riconoscersi a favore di la corresponsione degli interessi legali Parte_1 sull'intera somma di € 16.790,17 a far data dal 12.09.2020 al 19.01.2021, nonché, successivamente, gli interessi legali sulla residua somma dovuta di € 15.612,17 dal 20.01.2021 al saldo effettivo.
Non merita accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c., tenuto conto che la mera soccombenza della parte resistente e la mancata partecipazione al procedimento di negoziazione assistita non si reputano sufficienti per integrare la lite temeraria fatta valere.
Le spese di CTU medico – legale, già liquidate con ordinanza resa a verbale di udienza del 19.09.2024, vengono definitivamente poste a carico del resistente soccombente con obbligo di refusione di quanto pagato a tale titolo dal ricorrente al CTU.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente, in base ai principi codificati dall'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate sulla base del D.M. 55/2014 in applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in favore di . Parte_1
Alle spese legali vanno aggiunti gli esborsi per contributo unificato e marca da bollo per iscrizione a ruolo della presente causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, rigettata, disattesa ovvero assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così dispone:
1) condanna al pagamento in favore di _1 Parte_1 della somma di € 15.612,17 quale residuo importo dovuto a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi legali sull'intero risarcimento riconosciuto pari ad € 16790,17, a far data dal 12.09.2020 al 19.01.2021, nonché successivamente, agli interessi legali sulla residua somma dovuta di € 15.612,17 dal 20.01.2021 al saldo effettivo.
2) pone definitivamente a carico di le spese di CTU medico _1 legale con conseguente restituzione a parte ricorrente di quanto pagina 7 di 8 provvisoriamente anticipato a tale titolo;
3) dichiara tenuto e condanna a rimborsare a _1 [...]
le spese del presente giudizio, spese che si liquidano in € 5.077,00 Parte_1 per compensi oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre CPA ed IVA come per legge oltre ad € 264,00 per CU e marca da bollo per iscrizione a ruolo della presente causa.
Verona, 16.07.2025
Il Giudice onorario Alessia Gigli
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