Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/02/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
resa nella causa civile iscritta al N. 3096/2024 R.G. su ricorso congiunto proposto dai coniugi nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 Parte_2
26/11/1985, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. PAPA ROSANNA, presso la quale elettivamente domiciliano e avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” contratto dai ricorrenti in data 13/06/2009;
CONCLUSIONI: Le parti insistono chiedono l'accoglimento del ricorso non esistendo possibilità di riconciliazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
I coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70, da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta in data 15/11/22 nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa depositato in data
16/11/22. Inoltre, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
Le parti – che hanno una figlia nata il [...]) – hanno concordato le seguenti Per_1 condizioni regolatrici del divorzio:
1. La figlia è affidata congiuntamente a entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso il domicilio della madre in AN RC EV (CE) alla Via 8 Marzo
n. 37/B, ove la OR ha stabilito la propria residenza;
Pt_2
2. La casa familiare, di proprietà del signor padre del signor , Persona_2 Parte_1 resta a quest'ultimo assegnata;
3. Sulla figlia minorenne, sempre e comunque, eserciteranno la responsabilità genitoriale entrambi i genitori, nel senso che le decisioni di maggiore importanza per la stessa, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle inclinazioni naturali, delle capacità e delle aspirazioni della bambina. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata anche separatamente, nei tempi di rispettiva custodia;
4. Il signor avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente Parte_1 con le esigenze della minore e degli orari lavorativi di entrambi i genitori, tutti i giorni della settimana, di pomeriggio per due ore consecutive, o in altra fascia oraria previo accordo telefonico con la OR , e, in ogni caso, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore Pt_2
17.00 alle ore 20.00, nonché due weekend al mese, a settimane alterne, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica successiva. In caso di indisponibilità derivante da imprevisti e/o cambi di turno lavorativi, i coniugi si obbligano a comunicarsi previamente e
5. La piccola , inoltre, trascorrerà con la madre la Vigilia di Natale, Natale e ANto Per_1
Stefano 2024, mentre con il padre il 31 dicembre 2024, il 1° e il 6 gennaio 2025 e così, con cadenza annuale, alternata di anno in anno con l'altro genitore. Quanto alle festività pasquali, la bambina trascorrerà il Venerdì ANto, il Sabato ANto e la ANta Pasqua 2025 con il padre, mentre il Lunedì in Albis 2025 con la madre e così, con cadenza annuale, alternata di anno in anno con l'altro genitore. Per il periodo estivo, la figlia trascorrerà, inoltre, almeno 15 gg consecutivi nel mese di luglio o di agosto con i genitori, senza che l'altro coniuge possa esercitare il diritto di visita infrasettimanale, nonché quello relativo ai fine settimana. I periodi estivi di rispettiva competenza saranno concordati previamente tra i genitori non appena questi avranno contezza dei piani ferie stabiliti dai rispettivi datori di lavoro. I genitori comunicheranno il periodo ed il luogo ove porteranno in vacanza la figlia. Il compleanno della bambina sarà festeggiato con entrambi i genitori o secondo diverse e concordate modalità. La Festa del Papà sarà festeggiata con il padre, mente la Festa della
Mamma con la madre;
6. I coniugi si obbligano a comunicarsi vicendevolmente eventuali variazioni di domicilio e dei recapiti telefonici onde poter essere sempre reperibili, soprattutto nell'interesse della minore;
7. La minore, inoltre, dovrà essere sempre posta nelle condizioni di essere reperibile dal genitore a cui non è temporaneamente affidata;
8. I genitori si impegnano a far mantenere i buoni rapporti tra la figlia e i nonni materni e paterni e, più in generale, con tutti i familiari;
9. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi;
10. Le parti si dichiarano disponibili a frequentazioni della minore con altri eventuali compagni di vita a far data dal compimento del suo quattordicesimo anno di età e solo se le relazioni assumeranno il carattere della durevolezza, serietà, stabilità e continuità;
11. I coniugi si dichiarano autonomi economicamente e, pertanto, rinunciano espressamente alla corresponsione dell'assegno divorzile;
12. Dichiarano, peraltro, di aver regolato tutte le situazioni patrimoniali ed economiche comuni all'atto della separazione e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro. Specificano, tuttavia, che l'autovettura Fiat Panda tg. FL374LP, attualmente intestata al signor Pt_1
è effettivamente utilizzata dalla OR che, pertanto, provvede e continuerà a Pt_2 provvedere al pagamento del finanziamento ottenuto per il suo acquisto. Inoltre, fino a quando non si procederà al necessario, quanto doveroso passaggio di proprietà dell'autovettura, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della medesima, il pagamento delle imposte e della RCA relativi ad essa e la responsabilità derivante dalla sua circolazione restano, di comune accordo tra i coniugi, in capo alla OR . Pt_2 L'autovettura Hyundai tg. EX906YZ è intestata al signor , da lui utilizzata e Parte_1 resterà di sua esclusiva proprietà; 13. Il signor si obbliga a versare quale contributo al solo mantenimento della figlia la Pt_1 somma mensile di € 250,00, da corrispondere, entro il giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla OR , oltre l'aumento Istat come per Pt_2 legge. Il tutto oltre il pagamento delle spese straordinarie al 50% fra essi genitori (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, ludiche e sportive) da concordare preventivamente e provare a mezzo apposita documentazione;
14. I coniugi rinnovano il reciproco consenso all'eventuale espatrio e/o rilascio di passaporto per ciascuno di essi e per la piccola per motivi di svago, lavoro, salute. Resta Per_1 inteso che ogni attività relativa a viaggi e/o spostamenti verrà preventivamente concordata tra i coniugi. Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e all'ordine pubblico, le stesse sono pienamente recepite dal Collegio.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Pertanto, letti gli artt. 3 n. 2, lett.b) e 4 n. 13 della Legge 1-12-1970 n. 898 come modificati dall'art. 8 n. 13 della legge 6-3-1987 n. 74;
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 13/06/2009 in AN RC
EV (CE) da , nato a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN MARCO EVANGELISTA di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 7, Parte II, Serie A, Anno 2009).
Spese compensate.
Così deciso in S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 11/02/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso