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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 31/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. RG. 2547/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado di appello iscritta al n. r.g. 2547/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 [...]
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. Parte_1 [...]
Parte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA MERENDA, 10 47121 FORLÌ Parte_1 presso il difensore avv. Parte_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. TASSINARI MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliato in P. POP. N. 31 48018 presso il difensore avv. TASSINARI CP_1 MARIA CRISTINA
APPELLATO avente ad oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21/10/2023, e Parte_1 [...]
(conducente e proprietaria dell'autovettura Opel Parte_2 targata FB293XD) impugnavano i verbali di accertamento di violazione al Codice della Strada n. CX818092 n. CX818439 e n. CX818620, tutti elevati dal Corpo di Polizia Locale dell' Controparte_1
per la violazione dell'art. 142, comma 8°, del C.d.S.
[...] accertata tramite apparecchiatura autovelox a Faenza (RA) sulla Via
Elio Assirelli all'altezza del km 62 + 630.
2. Il Giudice di Pace di con la impugnata sentenza n. CP_1
151/2023, pubblicata il 21.9.2023 respingeva il ricorso proposto dagli odierni appellanti, sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- l'art. 4 della Legge 168/2002 permette il controllo automatico dell'eccesso di velocità, previa autorizzazione del Prefetto, sulle strade extraurbane secondarie e quelle locali di scorrimento ovvero sulle restanti tipologie di strade ovvero ancora su singoli tratti di esse individuati;
le violazioni accertate riguardano l'ultima ipotesi, quale tratto di strada individuato con decreto del Prefetto prot. n. 4725/2021/Area III in data 3.2.2022.
3. e hanno proposto appello avverso Parte_1 Parte_2 alla decisione sopra richiamata sostenendo che il giudice di prime cure ha erroneamente interpretato/applicato il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, conv. con modif. dalla i. n. 168 del 2002 e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 perché sulla Via
Assirelli, ove è stata accertata l'infrazione non poteva essere installato l'autovelox; ciò in quanto il tratto di strada in questione è una STRADA URBANA DI SCORRIMENTO priva dei requisiti minimi di previsti all'art. 2 comma 2 del C.d.S. secondo cui è “D -
STRADA URBANA DI SCORRIMENTO” la “strada a carreggiate indipendenti
o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate;
per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate”; di conseguenza, il giudice di prime cure avrebbe dovuto disapplicare, ai sensi dell'Allegato E dell'art. 5 della Legge
20/03/1865 n. 2248, il provvedimento sia del Prefetto di Ravenna reso in data 15/12/2010 Prot. N. 2010-005102/GAB, ovvero 4725/2021/
Area III del 3.2.22, sia del Sindaco del medianti Controparte_1
i quali era stato installato l'autovelox automatizzato senza l'obbligo della contestazione immediata.
4. Si è costituito il Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'appello proposto e l'integrale
[...] conferma del provvedimento impugnato.
5. In data 28.3.2024 si è tenuta ex 127 ter c.p.c. la prima udienza ove la causa veniva rinviata all'udienza del 12.12.2024 e venivano assegnati termini per note conclusive alle parti, come richiesto da parte appellante. All'udienza del 12.12.2024 la causa è stata discussa ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c..
6. L'appello è infondato.
L'appellante sostiene l'illegittimità dei verbali impugnati poiché sul tratto di strada interessato non poteva essere installato l'autovelox a controllo automatico delle velocità non trattandosi di strada urbana di scorrimento priva dei requisiti minimi di cui all'art. 2 co. 2 del C.d.s.
Il motivo di appello non può trovare accoglimento in quanto non si confronta realmente con la ratio decidendi della decisione impugnata.
Il giudice di prime cure non ha considerato legittima l'installazione dell'autovelox sul presupposto che la strada fosse una strada urbana di scorrimento dotata dei requisiti di cui all'art. 2 co. 2 del CDS ma sul diverso ed alternativo presupposto che trattavasi di strada individuata con apposito decreto del Prefetto.
Quanto sostenuto dal giudice di pace è conforme al disposto dell'art. 4 D.L. 121/2002, convertito in L. n. 168/2002 come novellato dall'art. 49, comma 5 undecies, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020, che prevede che “i dispositivi
o mezzi tecnici di controllo del traffico, (…) finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento agli articoli 142, 148 e 176” “(…)possono essere altresì utilizzati
o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”.
Le doglianze invece, circa la visibilità dell'apparecchiatura sono inammissibili non essendo state dedotte tempestivamente con l'atto di appello (né per vero sono state dedotte nel ricorso in primo grado).
7.Le spese processuali del presente grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'effettiva attività svolta (valori coincidenti ai medi tariffari per ogni fase, eccetto la fase istruttoria che non si è svolta).
Va, invece, dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto (cfr. Cass. SS.UU. sent. n.
4315/2020), pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in grado di appello, definitivamente pronunciando, nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
- RIGETTA l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 151/2023 pubblicata in data 21.9.2023 emessa dal Giudice di Pace di;
CP_1 - CONDANNA e in solido tra loro a Parte_1 Parte_2 rifondere le spese del presente giudizio in grado di appello al che si liquidano in euro 462 per compenso, oltre Controparte_1 spese generali, IVA e CPA se e come dovute per legge.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 4315/2020), pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.”
Ravenna, 30/01/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado di appello iscritta al n. r.g. 2547/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 [...]
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. Parte_1 [...]
Parte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA MERENDA, 10 47121 FORLÌ Parte_1 presso il difensore avv. Parte_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. TASSINARI MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliato in P. POP. N. 31 48018 presso il difensore avv. TASSINARI CP_1 MARIA CRISTINA
APPELLATO avente ad oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21/10/2023, e Parte_1 [...]
(conducente e proprietaria dell'autovettura Opel Parte_2 targata FB293XD) impugnavano i verbali di accertamento di violazione al Codice della Strada n. CX818092 n. CX818439 e n. CX818620, tutti elevati dal Corpo di Polizia Locale dell' Controparte_1
per la violazione dell'art. 142, comma 8°, del C.d.S.
[...] accertata tramite apparecchiatura autovelox a Faenza (RA) sulla Via
Elio Assirelli all'altezza del km 62 + 630.
2. Il Giudice di Pace di con la impugnata sentenza n. CP_1
151/2023, pubblicata il 21.9.2023 respingeva il ricorso proposto dagli odierni appellanti, sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- l'art. 4 della Legge 168/2002 permette il controllo automatico dell'eccesso di velocità, previa autorizzazione del Prefetto, sulle strade extraurbane secondarie e quelle locali di scorrimento ovvero sulle restanti tipologie di strade ovvero ancora su singoli tratti di esse individuati;
le violazioni accertate riguardano l'ultima ipotesi, quale tratto di strada individuato con decreto del Prefetto prot. n. 4725/2021/Area III in data 3.2.2022.
3. e hanno proposto appello avverso Parte_1 Parte_2 alla decisione sopra richiamata sostenendo che il giudice di prime cure ha erroneamente interpretato/applicato il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, conv. con modif. dalla i. n. 168 del 2002 e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 perché sulla Via
Assirelli, ove è stata accertata l'infrazione non poteva essere installato l'autovelox; ciò in quanto il tratto di strada in questione è una STRADA URBANA DI SCORRIMENTO priva dei requisiti minimi di previsti all'art. 2 comma 2 del C.d.S. secondo cui è “D -
STRADA URBANA DI SCORRIMENTO” la “strada a carreggiate indipendenti
o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate;
per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate”; di conseguenza, il giudice di prime cure avrebbe dovuto disapplicare, ai sensi dell'Allegato E dell'art. 5 della Legge
20/03/1865 n. 2248, il provvedimento sia del Prefetto di Ravenna reso in data 15/12/2010 Prot. N. 2010-005102/GAB, ovvero 4725/2021/
Area III del 3.2.22, sia del Sindaco del medianti Controparte_1
i quali era stato installato l'autovelox automatizzato senza l'obbligo della contestazione immediata.
4. Si è costituito il Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'appello proposto e l'integrale
[...] conferma del provvedimento impugnato.
5. In data 28.3.2024 si è tenuta ex 127 ter c.p.c. la prima udienza ove la causa veniva rinviata all'udienza del 12.12.2024 e venivano assegnati termini per note conclusive alle parti, come richiesto da parte appellante. All'udienza del 12.12.2024 la causa è stata discussa ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c..
6. L'appello è infondato.
L'appellante sostiene l'illegittimità dei verbali impugnati poiché sul tratto di strada interessato non poteva essere installato l'autovelox a controllo automatico delle velocità non trattandosi di strada urbana di scorrimento priva dei requisiti minimi di cui all'art. 2 co. 2 del C.d.s.
Il motivo di appello non può trovare accoglimento in quanto non si confronta realmente con la ratio decidendi della decisione impugnata.
Il giudice di prime cure non ha considerato legittima l'installazione dell'autovelox sul presupposto che la strada fosse una strada urbana di scorrimento dotata dei requisiti di cui all'art. 2 co. 2 del CDS ma sul diverso ed alternativo presupposto che trattavasi di strada individuata con apposito decreto del Prefetto.
Quanto sostenuto dal giudice di pace è conforme al disposto dell'art. 4 D.L. 121/2002, convertito in L. n. 168/2002 come novellato dall'art. 49, comma 5 undecies, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020, che prevede che “i dispositivi
o mezzi tecnici di controllo del traffico, (…) finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento agli articoli 142, 148 e 176” “(…)possono essere altresì utilizzati
o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”.
Le doglianze invece, circa la visibilità dell'apparecchiatura sono inammissibili non essendo state dedotte tempestivamente con l'atto di appello (né per vero sono state dedotte nel ricorso in primo grado).
7.Le spese processuali del presente grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'effettiva attività svolta (valori coincidenti ai medi tariffari per ogni fase, eccetto la fase istruttoria che non si è svolta).
Va, invece, dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto (cfr. Cass. SS.UU. sent. n.
4315/2020), pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in grado di appello, definitivamente pronunciando, nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
- RIGETTA l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 151/2023 pubblicata in data 21.9.2023 emessa dal Giudice di Pace di;
CP_1 - CONDANNA e in solido tra loro a Parte_1 Parte_2 rifondere le spese del presente giudizio in grado di appello al che si liquidano in euro 462 per compenso, oltre Controparte_1 spese generali, IVA e CPA se e come dovute per legge.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto (cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 4315/2020), pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.”
Ravenna, 30/01/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni