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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/09/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice nel procedimento r.g.n. 854/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 19.09.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 04/04/2025 da e Parte_1 CP_1 rappresentati e difesi dall'avv. D'ORSO DANIELA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in OL in data 04/08/2013; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati due figli: (24.08.2014) e (11.02.2017); Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso, così come parzialmente modificate con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 19.09.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
a) La casa coniugale, ubicata in OL (CE) frazione Casale alla Via S. Aurilio n. 96, verrà assegnata alla moglie che continuerà a versare il canone locatizio pari ad € 300,00 (trecentoeuro/00) mensili. Il marito lascerà la casa coniugale e si trasferirà nell'immobile di sua proprietà ubicato nella stessa frazione alla Via Giardinetto n. 61, portando via con sé i propri effetti personali;
b) La sig.ra è una neuropsicomotricista dipendente del “Centro Antares” in San Nicola La Strada e percepisce Parte_1 uno stipendio mensile di € 1.600,00 circa (v. all. certificazioni uniche relative alle annualità 2022- 2023 – 2024, la non presenta la dichiarazione dei redditi in quanto non tenuta); il marito è impiegato nell'agenzia assicurativa Parte_1 di in SE RU (CE) e percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.250,00 Parte_2
(milleduecentocinquantaeuro/00); la sig.ra non è titolare di immobili e mobili registrati;
il sig. è titolare Parte_1 CP_1 dell'immobile in cui trasferirà la propria residenza e di un'autovettura modello VolKswagen TCROSS per l'acquisto 2
della quale ha acceso un finanziamento con la con una spesa mensile di € 295,00 CP_2
(duecentonovantacinqueeuro/00) fino al 2029.
c) La piccola compirà undici anni il prossimo agosto, frequenta la quinta classe della scuola primaria “S. Leo” di Per_1
SE RU (CE) dal lunedì al venerdì per complessive 40 ore settimanali;
dal mese di settembre al mese di giugno frequenta un corso di nuoto presso la piscina di SE RU (CE) (il sabato pomeriggio) usufruendo del “bonus sport”; dal mese di settembre al mese di giugno per due giorni a settimana (il lunedì e giovedì pomeriggio) pratica pallavolo per una spesa annua di € 210,00 (duecentodiecieuro/00) ed è impegnata un'ora a settimana (domenica) nella catechesi di preparazione al sacramento della comunione;
d) Il piccolo ha compiuto otto anni, frequenta la seconda classe della scuola primaria “San Leo” di SE Per_2
RU (CE) dal lunedì al venerdì per complessive 40 ore settimanali;
dal mese di settembre al mese di giugno per due giorni a settimana (il lunedì e giovedì pomeriggio) pratica pallavolo con una spesa annua di € 210,00
(duecentodiecieuro/00); dal mese di settembre al mese di maggio frequenta una volta alla settimana (il venerdì) la “scuola
British” in SE RU (CE) con una spesa complessiva di € 350,00 (trecentocinquantaeuro/00)
e) I minori e dimoreranno prevalentemente con la madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata, nei Per_1 Per_2 termini dell'affido condiviso come per legge, da entrambi i genitori che, di comune accordo, adotteranno le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la potestà separatamente. Salvo diversi accordi tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli due fine settimana al mese dal venerdì sera al lunedì mattina (durante l'anno scolastico li accompagnerà direttamente a scuola), nelle altre due settimane il padre potrà tenere con sé i bambini dal mercoledì sera al giovedì sera, comprensivi di pernottamento. Il sig. preleverà i bambini presso l'abitazione materna o presso l'abitazione dei nonni materni o presso la palestra al CP_1 termine del corso di pallavolo e li riaccompagnerà presso l'abitazione materna o direttamente a scuola, salvo diverso accordo tra le parti. La festività del Natale e la relativa Vigilia un anno sarà trascorsa con un genitore mentre quella di
Capodanno e la relativa Vigilia con l'altro e, viceversa, nell'anno successivo;
L'Epifania sarà trascorsa con il genitore che non trascorrerà con i bambini il giorno di Natale;
la festività della Pasqua verrà trascorsa con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni;
il genitore che non trascorrerà la Pasqua con i figli li terrà la Domenica delle Palme ed il Lunedì dell'Angelo; il padre potrà tenere con sé i minori per sette giorni continuativi durante le vacanze estive da comunicarsi alla sig.ra entro il 31 maggio di ogni anno. Il sig. se i minori dovessero manifestare il desiderio di stare con Parte_1 CP_1 il padre più giorni a settimana, fin da ora si rende disponibile a venire incontro alla volontà ed ai desideri dei bambini, previo accordo con la madre e compatibilmente alle esigenze lavorative del predetto;
f) Il sig. contribuirà al mantenimento dei minori, versando alla sig.ra a favore dei minori una somma CP_1 Parte_1 pari ad € 300,00 (trecentoceuro/00) ossia centocinquanta euro cadauno a figlio entro il giorno 30 di ogni mese a partire dal mese di maggio 2025; il sig. concorrerà alle spese straordinarie nella misura del 50% spese preventivamente CP_1 concordate o comunque indispensabili e documentate, nonché consone al regime economico di essi genitori, tra queste a titolo esemplificativo ma non esaustivo la mensa scolastica dei minori, le spese odontoiatriche ed ortodontiche dei minori;
l'assegno 3
unico erogato dall' attualmente pari ad € 474,60 (quattrocentosettantaquattroeuro/60) verrà percepito nella CP_3 misura del 50% da ciascun genitore ed accreditato separatamente;
g) I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti, pertanto, nessun assegno di mantenimento è previsto a favore dell'uno o dell'altra.
h) I genitori s'impegnano a far frequentare ai figli le attività extrascolastiche in corso, nonché le attività ricreative e/o sportive che i minori intenderanno frequentare;
i) Non pendono tra le parti procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
j) I ricorrenti, sin d'ora, dichiarano di aver già provveduto alla definizione di ogni questione di tipo patrimoniale, fatta eccezione per la chiusura di un libretto postale cointestato che i predetti s'impegnano a chiudere prima dell'udienza di comparizione;
k) I coniugi, sin da ora si danno reciproco assenso all'espatrio per motivi turistici. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 19.09.2025; letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e nato a [...]_1
OL (CE) il 20/03/1979;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OL di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 3, parte II, serie C, anno 2013);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 19/09/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice nel procedimento r.g.n. 854/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 19.09.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 04/04/2025 da e Parte_1 CP_1 rappresentati e difesi dall'avv. D'ORSO DANIELA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in OL in data 04/08/2013; rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati due figli: (24.08.2014) e (11.02.2017); Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso, così come parzialmente modificate con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 19.09.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
a) La casa coniugale, ubicata in OL (CE) frazione Casale alla Via S. Aurilio n. 96, verrà assegnata alla moglie che continuerà a versare il canone locatizio pari ad € 300,00 (trecentoeuro/00) mensili. Il marito lascerà la casa coniugale e si trasferirà nell'immobile di sua proprietà ubicato nella stessa frazione alla Via Giardinetto n. 61, portando via con sé i propri effetti personali;
b) La sig.ra è una neuropsicomotricista dipendente del “Centro Antares” in San Nicola La Strada e percepisce Parte_1 uno stipendio mensile di € 1.600,00 circa (v. all. certificazioni uniche relative alle annualità 2022- 2023 – 2024, la non presenta la dichiarazione dei redditi in quanto non tenuta); il marito è impiegato nell'agenzia assicurativa Parte_1 di in SE RU (CE) e percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.250,00 Parte_2
(milleduecentocinquantaeuro/00); la sig.ra non è titolare di immobili e mobili registrati;
il sig. è titolare Parte_1 CP_1 dell'immobile in cui trasferirà la propria residenza e di un'autovettura modello VolKswagen TCROSS per l'acquisto 2
della quale ha acceso un finanziamento con la con una spesa mensile di € 295,00 CP_2
(duecentonovantacinqueeuro/00) fino al 2029.
c) La piccola compirà undici anni il prossimo agosto, frequenta la quinta classe della scuola primaria “S. Leo” di Per_1
SE RU (CE) dal lunedì al venerdì per complessive 40 ore settimanali;
dal mese di settembre al mese di giugno frequenta un corso di nuoto presso la piscina di SE RU (CE) (il sabato pomeriggio) usufruendo del “bonus sport”; dal mese di settembre al mese di giugno per due giorni a settimana (il lunedì e giovedì pomeriggio) pratica pallavolo per una spesa annua di € 210,00 (duecentodiecieuro/00) ed è impegnata un'ora a settimana (domenica) nella catechesi di preparazione al sacramento della comunione;
d) Il piccolo ha compiuto otto anni, frequenta la seconda classe della scuola primaria “San Leo” di SE Per_2
RU (CE) dal lunedì al venerdì per complessive 40 ore settimanali;
dal mese di settembre al mese di giugno per due giorni a settimana (il lunedì e giovedì pomeriggio) pratica pallavolo con una spesa annua di € 210,00
(duecentodiecieuro/00); dal mese di settembre al mese di maggio frequenta una volta alla settimana (il venerdì) la “scuola
British” in SE RU (CE) con una spesa complessiva di € 350,00 (trecentocinquantaeuro/00)
e) I minori e dimoreranno prevalentemente con la madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata, nei Per_1 Per_2 termini dell'affido condiviso come per legge, da entrambi i genitori che, di comune accordo, adotteranno le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la potestà separatamente. Salvo diversi accordi tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli due fine settimana al mese dal venerdì sera al lunedì mattina (durante l'anno scolastico li accompagnerà direttamente a scuola), nelle altre due settimane il padre potrà tenere con sé i bambini dal mercoledì sera al giovedì sera, comprensivi di pernottamento. Il sig. preleverà i bambini presso l'abitazione materna o presso l'abitazione dei nonni materni o presso la palestra al CP_1 termine del corso di pallavolo e li riaccompagnerà presso l'abitazione materna o direttamente a scuola, salvo diverso accordo tra le parti. La festività del Natale e la relativa Vigilia un anno sarà trascorsa con un genitore mentre quella di
Capodanno e la relativa Vigilia con l'altro e, viceversa, nell'anno successivo;
L'Epifania sarà trascorsa con il genitore che non trascorrerà con i bambini il giorno di Natale;
la festività della Pasqua verrà trascorsa con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni;
il genitore che non trascorrerà la Pasqua con i figli li terrà la Domenica delle Palme ed il Lunedì dell'Angelo; il padre potrà tenere con sé i minori per sette giorni continuativi durante le vacanze estive da comunicarsi alla sig.ra entro il 31 maggio di ogni anno. Il sig. se i minori dovessero manifestare il desiderio di stare con Parte_1 CP_1 il padre più giorni a settimana, fin da ora si rende disponibile a venire incontro alla volontà ed ai desideri dei bambini, previo accordo con la madre e compatibilmente alle esigenze lavorative del predetto;
f) Il sig. contribuirà al mantenimento dei minori, versando alla sig.ra a favore dei minori una somma CP_1 Parte_1 pari ad € 300,00 (trecentoceuro/00) ossia centocinquanta euro cadauno a figlio entro il giorno 30 di ogni mese a partire dal mese di maggio 2025; il sig. concorrerà alle spese straordinarie nella misura del 50% spese preventivamente CP_1 concordate o comunque indispensabili e documentate, nonché consone al regime economico di essi genitori, tra queste a titolo esemplificativo ma non esaustivo la mensa scolastica dei minori, le spese odontoiatriche ed ortodontiche dei minori;
l'assegno 3
unico erogato dall' attualmente pari ad € 474,60 (quattrocentosettantaquattroeuro/60) verrà percepito nella CP_3 misura del 50% da ciascun genitore ed accreditato separatamente;
g) I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti, pertanto, nessun assegno di mantenimento è previsto a favore dell'uno o dell'altra.
h) I genitori s'impegnano a far frequentare ai figli le attività extrascolastiche in corso, nonché le attività ricreative e/o sportive che i minori intenderanno frequentare;
i) Non pendono tra le parti procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
j) I ricorrenti, sin d'ora, dichiarano di aver già provveduto alla definizione di ogni questione di tipo patrimoniale, fatta eccezione per la chiusura di un libretto postale cointestato che i predetti s'impegnano a chiudere prima dell'udienza di comparizione;
k) I coniugi, sin da ora si danno reciproco assenso all'espatrio per motivi turistici. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza cartolare del 19.09.2025; letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e nato a [...]_1
OL (CE) il 20/03/1979;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OL di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 3, parte II, serie C, anno 2013);
3) manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 19/09/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese