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Ordinanza 12 marzo 2025
Ordinanza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, ordinanza 12/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Angela Arena Presidente dott.ssa Nunzia Tesone Giudice rel. dott.ssa Valeria Conforti Giudice
visti gli atti del procedimento iscritto al n.175 del Ruolo Generale per l'anno
2025 r.g.a.c. avente ad oggetto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. promosso avverso l'ordinanza di rigetto di ricorso ex artt. 1168 c.c., 1170 c.c. e 703
c.p.c. del Tribunale di Napoli, pronunciata il 26.12.2024 all'esito del procedimento n. 13579/2024 r.g.a.c. e comunicata in pari data;
a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 19.02.2025;
OSSERVA
1.Camera Franco, con ricorso introduttivo ai sensi degli artt.1168 c.c., 1170
c.c. e 703 c.p.c. ha dedotto: -di condurre in godimento, unitamente alla moglie, sig.ra subentrata nel contratto di locazione del Parte_1
3.7.1996 intercorso fra la madre e l'INPS, l'immobile sito in Napoli, alla Via
Raffaele Libroia n. 5, cui si accede da un ingresso indipendente, posto su di un viale prospiciente la pubblica via;
-di essere, da oltre sessant'anni, nel pieno, esclusivo ed ininterrotto possesso del detto viale, avendo questi, unitamente alla coniuge, provveduto a delimitare l'ingresso del viale posto su
Via Libroia n. 5 mediante l'installazione di un cancello in ferro, a doppia anta, dotato di serratura esterna e pulsantiera interna per l'apertura; a posizionare alla fine del detto viale alcune piante e di averlo sempre utilizzato uti dominus ed in via esclusiva per i bisogni quotidiani (innaffiatura e potuta piante, faccende domestiche) provvedendo alla manutenzione dello stesso;
- che, nel mese di marzo 2023, perveniva ai coniugi lettera di Persona_1 messa in mora da parte della ditta individuale AR PA, esercente attività di autorimessa nell'immobile limitrofo, avente accesso da Via Guido
Menzinger n. 2, con cui veniva loro intimato di “liberare” l'ingresso di Via Libroia n. 5, ovvero di lasciare aperto il cancello in ferro nonché di rimuovere dal viale piante e aiuole, affinchè il passaggio potesse essere adoperato per l'uscita delle autovetture ricoverate nel garage;
- che, a partire dal giorno 21 luglio 2023, la società per il tramite del sig. Controparte_1
suo amministratore unico - subentrata nella gestione CP_2 dell'autorimessa giusta atto di cessione d'azienda stipulato con la summenzionata ditta individuale AR PA - iniziava ad arrecare turbative e molestie al pacifico e ininterrotto possesso esercitato dal ricorrente e dai suoi familiari sul viale de quo consistenti nella rimozione delle piante e nell'apertura del cancello al fine di consentire ai mezzi di raggiungere l'autorimessa; - che, pertanto, con ricorso ex artt. 1170 c.c. e 703 c.p.c.
(rubricato al n. R.G. 19176/2023), la sig.ra ricorreva Parte_1 dinanzi al Tribunale di Napoli ex artt. 1170 c.c. e 703 c.p.c. affinchè fosse ordinata agli odierni resistenti la cessazione delle turbative poste in essere che si concludeva con provvedimento di accoglimento n. 2241/2024 dell'8.3.2024, che, tuttavia, veniva riformato dal Tribunale in sede di reclamo ex art. 669-terdecies (R.G. 6058/2024), con ordinanza del 22.5.2024;- che nella pendenza del reclamo, i resistenti ponevano in essere condotte che finivano per “spogliare” i coniugi del possesso del viale;
in Per_2 particolare, dal mese di maggio 2024, i predetti provvedevano a rimuovere le piante poste sul viale, a sostituire la serratura, dotandolo di sistema d'apertura a mezzo radiocomando consentendo ai coniugi solo di attraversarlo Per_2 per entrare ed uscire dalla loro abitazione, aprendo il cancello alle prime ore del mattino e fino a mezzanotte, adibendolo a parcheggio delle auto.
Su tali premesse, ritenuti sussistenti tutti i requisiti dell'azione ex art.1168 c.c. adiva il Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “ ordinare, in via principale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1168 c.c., alla Controparte_1
nonché al sig. , in proprio e nella qualità, di
[...] CP_2 reintegrare immediatamente il ricorrente nel possesso del viale di ingresso posto a Via Libroia n. 5, siccome descritto in premessa;
2. in via subordinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1170 c.c., ordinare ai resistenti di cessare e di astenersi, nel futuro, dal compiere ………….e di molestia del legittimo possesso esercitato dal sig. sul viale di cui in premessa;
…..disporre, Per_2 in ogni caso, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., una sanzione pecuniaria, nella misura ritenuta di giustizia, a carico dei resistenti, per ogni giorno di violazione dell'emanando provvedimento”.
1.2.Si costituivano i resistenti ed sig. Controparte_1 CP_2
- sulla premessa che sin dagli anni '60 l'Inps locava l'autorimessa con
[...] ingressi dalla Via Menzinger n. 2 e Via Libroia n. 5, a Persona_3 cui subentrava a seguito del decesso, a partire dall'anno 2022, il coniuge
AR PA e poi gli attuali resistenti e che dunque nei predetti locali si era sempre esercitata l'attività di garage/autorimessa aperta al pubblico;
che l'immobile, presenta, da sempre, due accessi, tra l'altro necessari per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale da oltre 60 anni, di cui uno da via
Menzinger n. 2 e l'altro da via Libroia n. 5; che la società resistente presentava, in data 14.9.2023, idonea istanza per ottenere l'autorizzazione al rilascio dell'autorizzazione al passo carraio sulla via Libroia n. 5, titolo che le veniva concesso in data 15.11.2023 - eccepivano la carenza di legittimazione passiva di , convenuto in proprio;
la carenza di legittimazione CP_2 attiva del ricorrente controvertendosi del possesso di un viale/rampa di accesso, di proprietà dell'Inps che non fa parte del contratto di locazione dell'immobile detenuto dal coniuge del ricorrente;
il divieto del ne bis in idem per essersi formato giudicato esterno nel giudizio possessorio promosso da l'infondatezza della domanda;
la decadenza dalla Parte_1 proposizione dell'azione stante il decorso del termine annuale.
1.3. Il Tribunale, con ordinanza del 26.12.2024 rigettava il ricorso.
2.Avverso detta ordinanza, l'istante ha proposto reclamo con ricorso depositato in data 10.01.2025 censurando la decisione sulla scorta dei motivi di seguito sintetizzati: 1) errata valutazione della situazione giuridica soggettiva di cui è titolare il sig. Camera avendo il Tribunale ritenuto il predetto mero detentore valutando come decisivi gli atti del precedente giudizio promosso dalla sig.ra pur avendo ritenuto non Parte_1 sussistente un giudicato possessorio ed omettendo di escutere gli informatori indicati;
2) errata qualificazione della domanda ai sensi dell'art.1170 c.c. e non ai sensi dell'art.1168 c.c. avendo il ricorrente promosso un'azione di reintegra nel possesso, cui è legittimato anche il mero detentore, anche per non avere valutato che le circostanze dedotte erano relative ai fatti verificatisi dal maggio 2024 ed integranti lo spoglio anche alla luce dei video e delle riproduzioni fotografiche prodotte in atti;
3) per avere erroneamente ritenuto spirato il termine per la proposizione dell'azione.
2.1 Hanno resistiti i reclamati come da memoria in atti in cui hanno contestato la fondatezza degli avversi motivi di gravame concludendo per il rigetto del ricorso. Il Collegio si è riservato la decisione.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
2.2. In via preliminare, come sostenuto dall'odierno reclamante e diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, va affermata la tempestività dell'azione promossa.
E' noto che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'esperibilità dell'azione di reintegrazione e/ o di manutenzione, ai sensi degli art.1168 e
1770 c.c., è soggetta al termine di un anno, decorrente dal sofferto spoglio o dalla turbativa e che, trattandosi di un termine perentorio, deve essere osservato a pena di decadenza. Dunque, la tempestività costituisce un presupposto necessario dell'esercizio dell'azione che, se posto in discussione dal convenuto con l'eccezione di decadenza, deve essere provato dall'attore
(Cass. civ. Sez. II, 03/07/1996, n. 6055).
Ebbene, nel caso di specie, dalla piana lettura del ricorso introduttivo emerge che l'odierno reclamante ha posto a fondamento dell'azione di spoglio/ manutenzione esercitata, le circostanze di fatto verificatisi a decorrere dal maggio del 2024 e pertanto il ricorso depositato in data 25.06.2024 è tempestivo.
2.3. Ciò posto, gli ulteriori motivi di gravame, per la stretta connessione delle questioni che vengono in rilievo, possono essere esaminati congiuntamente.
L'odierno reclamante ha richiesto l'applicazione degli artt. 1168 o in subordine dell'art. 1170 c.c. e si duole della qualificazione in termini di azione di manutenzione operata dal primo giudice.
Ebbene, l'art. 1168 c.c. (azione di reintegrazione o spoglio) recita: “chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso, può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo. L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità. Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio. La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione”.
Le condizioni per la promozione di siffatta azione sono la privazione del possesso violenta (cioè contro la volontà del possessore, per cui non è necessaria una violenza fisica o minaccia) o clandestina (cioè all'insaputa dell'attore, purchè l'inconsapevolezza non sia stata determinata dalla negligenza dello spogliato o di persone che lo rappresentino, cfr. Cass. n.
12740/2006; n. 5215/2014), nonché è necessario che lo spoglio sia attuale e duraturo, ovvero che non si riveli quale impedimento di natura provvisoria o transitoria, ma destinato a permanere per una durata apprezzabile di tempo.
In giurisprudenza, oltre all'elemento oggettivo, è richiesto l'elemento soggettivo dello spoglio (l'animus spoliandi o turbandi, consistente nella consapevolezza di sostituirsi nella detenzione o nel godimento del bene contro la volontà dello spogliato (Cass. n. 8417/1994; n. 5013/1990; n. 1800/1984), insito nel fatto stesso di privare del godimento della cosa il possessore o il detentore contro la loro stessa volontà espressa o tacita (Cass. n. 3633/1981;
n. 4447/1982; n. 1933/1984).
Quanto alla legittimazione attiva, tale azione è consentita non solo al possessore ma anche al detentore qualificato (persino contro il proprietario).
La reintegrazione si può domandare anche contro chi è nel possesso in virtù di un acquisto a titolo particolare, fatto con la conoscenza dell'avvenuto spoglio (art. 1169 c.c.).
L'art.1170 c.c., a sua volta, così dispone: “Chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un'universalità di mobili può, entro l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo. L'azione è data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento
o clandestino, l'azione può nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata. Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente”.
In entrambe le azioni la tutela del possesso è sul piano sostanziale piena, incondizionata, erga omnes (persino è tutelato il possessore di mala fede e anche contro il proprietario), mentre sul piano processuale la tutela è urgente.
La differenza tra spoglio e molestia è qualitativa, nel senso che con lo spoglio vi è lo spossessamento del bene, con la molestia vi è turbativa del modo di godimento del bene, rendendone più difficile la fruizione o restringendone l'esercizio del possesso.
Ed invero, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 19586/2016), in tema di azioni possessorie, la distinzione tra spoglio e molestia riguarda la natura dell'aggressione all'altrui possesso, nel senso che il primo incide direttamente sulla cosa che ne costituisce l'oggetto, sottraendola in tutto o in parte alla disponibilità del possessore, mentre la seconda si rivolge contro l'attività di godimento di quest'ultimo, disturbandone il pacifico esercizio, ovvero rendendolo disagevole e scomodo, altresì costituendo la qualificazione della fattispecie concreta un apprezzamento discrezionale del giudice di merito, da effettuarsi in base alle prove acquisite nel processo e sottratto al sindacato di legittimità ove scevro da vizi logici e di diritto.
Quanto alla distinzione tra possesso e detenzione, per possesso si intende il potere di fatto su di una cosa che si manifesta in un'attività corrispondente al diritto di proprietà o altro diritto reale.
Il possesso si ottiene per “impossessamento” mediante apprensione materiale del bene (occupazione in caso di bene non posseduto da altri nel momento dell'apprensione, spoglio se invece la cosa era posseduta da altri): si parla altresì di consegna come fattispecie complessa composta da messa a disposizione della cosa da parte del precedente possessore e apprensione materiale della stessa (il che non esclude che possa essere una consegna simbolica, es. consegna delle chiavi).
La detenzione, invece, si ha quando il soggetto ha una relazione materiale con la cosa ma non con l'intenzione di farla propria, cioè senza l'animus rem sibi habendi, il che implica il riconoscimento dell'altrui titolarità. La detenzione
è qualificata quando sussiste un interesse anche del detentore nella relazione della cosa (es. locazione, comodato).
2.4. Tanto premesso, è corretta la qualificazione dell'azione operata dal primo giudice, pur dovendosi precisare quanto segue.
Occorre osservare che, nel caso in esame, oggetto del ricorso, è il viale antistante l'abitazione del sig. condotto in locazione dalla moglie del Per_2 predetto, in relazione al quale, il ricorrente assume essere “…nell'esclusivo ed interrotto possesso dei coniugi da oltre sessant'anni, avendo questi provveduto a delimitarne l'ingresso su Via Libroia n. 5 mediante la installazione di un cancello in ferro e a posizionare talune piante alla fine dello stesso;
aggiungeva, pertanto, che il viale in oggetto veniva adoperato al fine di attendere a mansioni di cura, innaffiatura e potatura delle piante, pulizia dei tappeti e, comunque, faccende che richiedessero l'utilizzo dello spazio all'aperto, specificando, altresì, che i medesimi coniugi si erano fatti carico, nel corso del tempo, delle spese e della manutenzione relative al viale”
( cfr. ricorso).
Ritiene il Collegio che correttamente l'azione promossa dal reclamante è stata qualificata come azione di manutenzione del possesso ex art.1170 c.c. in relazione alle condotte di rimozione delle piante, di apertura del cancello dalla mattina alla sera, di utilizzo del viale come parcheggio, essendo evidente che si è in presenza di turbative del possesso, di azioni rivolte contro l'attività di godimento del bene.
Quanto, invece, alla condotta di sostituzione della serratura e dotazione di un sistema di apertura automatizzata, occorre osservare che dalla documentazione prodotta dai reclamati (cfr. doc,.disp. dirigenziale del
15.11.2023 n.337 in atti) e dalle dichiarazioni rese dal figlio del sig. Per_2 nel giudizio possessorio promosso da (cfr. verbale del Parte_1
09.01.2024 “Ad oggi il cancello è stato di recente automatizzato;
non so se i miei genitori hanno ricevuto un telecomando per aprirlo ma suppongo di sì altrimenti non potrebbero uscire;
non so se qualcuno di notte chiude o meno il cancello..”), è emerso che l'automazione del cancello è stata richiesta dal per la concessione del passo carraio e che il telecomando Controparte_3 dell'apertura è stato dato ai sig. e dunque, si tratta di Per_2 Parte_1 una condotta del tutto insussistente.
Ebbene, qualificata l'azione ai sensi dell'art.1170 c.c., è dirimente che l'istante non ha fornito la prova dell'affermato possesso uti dominus del suddetto viale.
Come rilevato anche dal primo giudice, dall'esame degli atti del giudizio possessorio proposto da versati in atti, liberamente Parte_1 valutabili dal giudice, in particolare, dalla memoria di costituzione nel giudizio del reclamo, la predetta affermava che: “….ha solo di recente ricordato che la di lei famiglia chiese ed ottenne da un funzionario dell'Istituto l'autorizzazione alla chiusura della rampa con il detto cancello, non avendo proprio nulla da osservare in contrario l'Ente in ragione della particolare situazione dei luoghi e, segnatamente, considerando che
l'ingresso del piccolo appartamento in questione poiché dava directe sulla strada era esposto ad una facile intrusione dei passanti o, quantomeno, agli sguardi degli stessi. Ella, che pure ricorda che le sia stata fatta menzione di un'autorizzazione scritta, non ha purtroppo nella di lei disponibilità detto documento e si è attivata presso l'Istituto proprietario per tentare di acquisirne copia, sebbene siano passati decenni da allora”.
Emerge, dunque, chiaramente che la richiesta autorizzazione all'Istituto proprietario del viale (e dell'immobile condotto in locazione) per l'installazione del cancello sia l'elemento cardine da cui desumere che la sig.ra e per quanto rileva in questo giudizio, il sig. Parte_1 Per_2 hanno utilizzato la rampa riconoscendo il diritto del proprietario e conseguentemente non con l'elemento soggettivo consistente nella volontà di considerare la cosa come propria, ma con il solo anumus detinendi.
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
In applicazione del medesimo principio della soccombenza anche le spese del presente giudizio devono essere poste a carico del reclamante e vengono liquidate, come da dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/14 secondo lo scaglione di valore indicato nel ricorso.
Sussistono, inoltre, i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, per il versamento del doppio del contributo unificato a carico della parte reclamante (cfr Trib. Novara, ord. 04.04.2013), con obbligo delle reclamanti di provvedere al relativo pagamento aggiuntivo in favore dell'erario.
Invero, ai fini del Contributo Unificato, anche il reclamo è considerato strumento di impugnazione (v Circ. Min., 31 luglio 2002 n. 5) e, pertanto, la previsione normativa di cui trattasi non limita il suo campo naturale di applicazione a quello delle impugnazioni in senso stretto di cui al titolo III, del Libro II del codice di procedura civile ( appello, ricorso per Cassazione, revocazione, opposizione di terzo ), ma, trova applicazione anche per i reclami, conformemente alla ratio legis, che è quella di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, letti gli artt. 1168 c.c., 703 e 669 bis e ss. c.p.c.:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna al pagamento in favore della parte reclamata Parte_2 delle spese di lite, che si liquidano in misura pari ad € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali pari al 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge, con distrazione in favore degli Avv.to Alessandro Di Dato;
3) ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/02 come modif. dalla L. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento a carico delle reclamanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio della sesta sezione civile del
19 febbraio 2025.
Il giudice rel. (dott.ssa Nunzia Tesone)
Il Presidente
(dott.ssa Angela Arena)