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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2735 /2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. ALOIA GIUSEPPE, con elezione di domicilio in VIA UGO
OJETTI 145 00137 ROMA ITALIA, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
22/03/1972, con il patrocinio dell'avv. ALOIA GIUSEPPE, con elezione di domicilio in
VIA UGO OJETTI 145 00137 ROMA ITALIA, presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.02.2024 ed Parte_1 CP_1
hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la loro separazione personale
[...]
rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma data 10.06.2000, che
Per_ dall'unione era nato il figlio (Roma, 18.03.2001) e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato pertanto le seguenti conclusioni: “
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2. Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
3. La casa coniugale sita in Roma, Via Pausania n.15, int.1 è assegnata alla moglie, con quanto in esso
Per_ contenuto. Il marito insieme al figlio hanno già lasciato la casa coniugale asportando gli effetti personali.
4. Il Sig. provvederà in via esclusiva al Parte_1
mantenimento del figlio maggiorenne, sino all'indipendenza economica dello stesso. 5.
Le spese straordinarie che il figlio dovrà affrontare, così come da protocollo del
Tribunale di Roma, saranno a carico di entrambi i genitori e coniugi nella misura del
50% cadauno.
6. I coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio
e/o il rinnovo del passaporto”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e del figlio maggiorenne, non autosufficiente economicamente. Occorre altresì specificare che l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, prevista dalle parti, deve intendersi quale mera concessione in godimento dell'immobile, non potendo trovare applicazione l'istituto di cui all'art. 337 sexies c.c. laddove il coniuge assegnatario non sia altresì il genitore convivente con il figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g. 2735/2024:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma data 10.06.2000; CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000, atto n. 01192, parte 1, serie 01);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in motivazione;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 12.11.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi