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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/01/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21042/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 21042/2023
tra
Parte_1
ATTRICE
e
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 30 gennaio 2025 ad ore 10,00 il Giudice, dott.ssa Alessandra TERRERI
dà atto che nella stanza virtuale sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft Teams:
- per parte attrice l'avv. Giacomo Lauria, in sostituzione degli avvocati Martino e Nisti giusta delega verbale, nonché ai fini della pratica forense la dott.ssa , Per_1
- per parte convenuta l'avv. Gabriele Cartella, dà altresì atto che
- le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
- tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicate dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Premesso ciò
Parte Attrice precisa le proprie conclusioni come da atto introduttivo quanto alla domanda principale, non opponendosi alla domanda di controparte di compensare le spese di lite tra le parti e si riporta agli atti.
pagina 1 di 10 Parte Convenuta precisa le proprie conclusioni, come da comparsa di costituzione e si riporta agli atti.
Il giudice alla luce di quanto sopra, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto e si ritira in camera di consiglio per deliberare, indicando la prosecuzione dell'udienza ad ore 18,15 per la lettura del dispositivo della sentenza.
Le parti chiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il presente verbale è stato letto alle parti ed i procuratori delle parti dichiarano di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo Teams è avvenuto regolarmente.
Connessione e verbale di udienza chiusi alle ore 10,07.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
Uscita dalla camera di consiglio ad ore 18,18,
il giudice
deposita la sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 2 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario dott.ssa
Alessandra TERRERI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 38195/2022 promossa da
Parte_1
C.F. P.IVA_1
Attore con gli avv.ti Maria Teresa Piera Martino e Elisa Nisti
contro
Controparte_1
P.IVA P.IVA_2
Convenuto con gli avv.ti Veronica Moiana, Paolo di Martino e Gabriele Cartella
OGGETTO: Azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.
CONCLUSIONI
Le Parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza odierno:
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
pagina 3 di 10 ha premesso di avere intrattenuto negli anni 2010 e 2011, Parte_1 rapporti di somministrazione di energia elettrica per alimentare le proprie dipendenze e siti e di avere regolarmente ed integralmente saldato a l'intero corrispettivo richiesto Controparte_2 per i periodi in esame, ivi comprese le somme addebitatele a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa prevista dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.L. n. 511/1988 per un importo pari ad € 48.145,60=.
Per sostenere la domanda di ripetizione dell'indebito svolta nei confronti di ha CP_1 sottolineato che:
- ha cessalto la propria attività, per fusione mediante incorporazione in Controparte_2
, come da visura storia allegata (doc. 2 del fascicolo attoreo), Controparte_1
- le addizionali provinciali sulle accise sono state abrogate dall'art. 2, co. 6, D.Lgs. n.
23/2011 a decorrere dall'anno 2012, perché in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE;
- come stabilito dalla Corte di Cassazione in diverse pronunce (ex multis Cass. Civ. 27099
e 27101 del 2019), la norma istitutiva dell'imposta addizionale provinciale sulle accise è contraria al diritto comunitario, non essendo destinata a perseguire alcuna “finalità specifica”.
si è costituita, non contestando il quantum della richiesta attorea e Controparte_1
limitandosi a segnalare la debenza degli interessi legali dalla domanda giudiziale e non dalla richiesta giudiziale;
ha infine concluso per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
In assenza di istanze istruttorie, la causa è pervenuta alla presente udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; le parti si sono riportate alle conclusioni contenute negli atti introduttivi, in modo particolare Parte_1
ha evidenziato di non opporsi alla domanda di controparte, di compensazione delle spese di lite.
* * * * *
La domanda promossa da è fondata e va accolta, con conseguente Parte_1 risconoscimento del diritto alla ripetizione dell'importo di € 48.145,60=.
Va dapprima osservato che parte convenuta non ha sollevato alcuna contestazione in merito al diritto di controparte alla ripetizione dell'indebito ed al quantum della somma versata a titolo di addizionale provinciale sulle accise sull'energia elettrica negli anni 2021 e 2022, così come calcolato nella perizia tecnica versata in atti (doc. 4 del fascicolo di parte attrice).
Non vi è pertanto specifica contestazione in ordine ai fatti storici posti a fondamento della domanda attorea, vertendo la causa sostanzialmente su questioni di diritto.
pagina 4 di 10 Occorre dunque delineare un breve excursus del quadro normativo e giurisprudenziale in cui si inserisce la domanda attorea ed, al riguardo, va precisato che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988, conv. con mod. dalla L. n. 20/1989, il quale articolo sanciva l'obbligo in capo al fornitore di provvedere al versamento dell'addizionale, con diritto di rivalsa nei confronti dell'utente finale.
In materia di accise è poi intervenuto il diritto europeo con la Direttiva 92/12/CEE, come modificata dalla Direttiva 2003/96/CE e successivamente dalla Direttiva 2008/118/CE. Tale ultima Direttiva, all'art. 1, prevede che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto, in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.
La citata Direttiva 2008/118/CE, che avrebbe dovuto essere recepita dallo Stato italiano entro la data dell'01.01.2010, è stata recepita con D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, ma omettendo di intervenire sull'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988, così come modificato dal D.Lgs. 26/2007.
Nel 2011 la Commissione europea, ritenendo che l'addizionale provinciale alle acccise sull'energia elettrica fosse in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE, ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia; il Governo italiano, al fine di evitare le conseguenze della procedura, ha abrogato l'addizionale a decorrere dall'anno 2012 (D.Lgs. 23/2011 e 68/2011 nelle Regioni a statuto ordinario e D.L. 16/2012 nelle Regioni a statuto speciale).
Il contrasto in questione è stato riconosciuto da plurime sentenze della Corte di Cassazione, con le quali è stato affermato che “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione, applicabile ratione temporis, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17” (tra le altre, Cass. 16142/2020, Cass. 10691/2020, Cass. 10114/2020,
Cass. 27101/2019, Cass. 15198/2019 così, tra le ultime, Cass. 22343/2020, Cass.
22345/2020).
In proposito, la Suprema Corte ha riportato che, ai sensi dell'art. 1, par. 2 della Direttiva
2008/118/CE, e prima ancora dell'analoga disposizione contenuta nell'art. 3, par. 2, della
Direttiva 92/12/CEE: “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto, in materia di
pagina 5 di 10 determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.
Il diritto dell'Unione Europea riconosce, infatti, agli Stati membri la possibilità di prevedere un'imposizione indiretta aggiuntiva sul consumo di energia elettrica;
tuttavia, perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette, oltre alle accise, devono essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una “finalità specifica”, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (C.G.U.E., 24 febbraio 2000, in causa C-
434/97, Commissione/Francia, punto 19; C.G.U.E., 9 marzo 2000, in causa C437/97, EKW e
Wein & Co., punto 31; C.G.U.E., 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, Transportes Jordi Besora, punto 23).
Il rispetto del requisito della “finalità specifica” deve essere poi vagliato alla luce della già citata sentenza della Corte di Giustizia del 25 luglio 2018 che, ai punti 38 e 39, ha chiarito che, affinché un'imposta possa garantire la “finalità specifica” invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola, nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione”; peraltro, “un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese”.
Non pare discutibile che lo Stato italiano, quale membro dell'Unione Europea, non potesse applicare altre imposte indirette ai prodotti sottoposti ad accisa, stante il contrasto dei criteri impositivi dell'addizionale previsti dell'art.6 DL 511/88 con quelli prescritti dalla Direttiva
2008/118/CE, in particolare difettando la previsione delle “specifiche finalità” che l'imposizione avrebbe dovuto soddisfare.
Da quanto detto discende che l'art. 6 del D.L. 511/88 si pone in contrasto con la Direttiva comunitaria, per come interpretata dalle sentenze della Corte di Giustizia, cosicchè se alla prima non può essere riconosciuta efficacia self-executing (per non essere sufficientemente pagina 6 di 10 dettagliata nei propri contenuti, tanto da non necessitare di alcun provvedimento di attuazione da parte dello Stato membro e potendo incidere direttamente nella sfera giuridica del singolo),
l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia UE è invece immediatamente applicabile nell'ordinamento interno.
Alla luce di quanto sopra, va così riconosciuto il diritto dell'utente finale alla ripetizione delle somme pagate in conseguenza dell'avvenuto addebito, a titolo di rivalsa, dell'addizionale provinciale da parte del fornitore di energia.
Tale diritto spetta in ragione dell'assenza di legittimazione del consumatore finale alla richiesta di rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria ex art 14 TUA, essendo quest'ultima esclusivamente in capo al soggetto passivo di imposta ovvero al fornitore di energia;
infatti, diversamente dall'imposta sul valore aggiunto, il fornitore di energia può non deve, traslare l'accisa e/o l'addizionale sul cessionario del prodotto ex art.56 TUA e, in quanto unico obbligato al versamento dell'imposta. rimane unica parte del rapporto tributario
Di contro, il rapporto tra consumatore finale (nei confronti del quale sia stato esercitato il diritto di rivalsa) ed il fornitore di energia è un rapporto di natura civilistica, collegato ma autonomo rispetto al rapporto tributario (Cass. 22455/2020).
Il diritto di ripetizione in capo al consumatore finale va, pertanto, affermato non in forza della disapplicazione della normativa nazionale, ovvero dell'art. 6, co. 2 del D.L. 511/1988, nei rapporti orizzontali intercorrenti tra fornitore e consumatore finale, bensì come unico rimedio da quest'ultimo esperibile per il recupero dell'imposta che gli è stata imputata.
La disciplina degli strumenti e delle modalità con le quali consentire il recupero dell'imposta indebitamentemente versata rientra, infatti, nel margine di autonomia di ogni Stato con il solo limite del principio di equivalenza e di effettività, che impone che i rimedi nazionali non siano meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi basati su norme di natura interna e non siano congegnati in modo da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (in termini, CGUE 15 marzo 2007, causa C-35/05,
Reemtsma Ogarettenfabriken, punto 37).
Per tale ragione, la Corte di Cassazione ha affermato che il consumatore finale che ha subito addebiti di importi delle imposte addizionali da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, solo nel caso in cui allega l'impossibilità o l'eccessiv difficoltà di tale azione, ha facoltà di richiedere il rimborso direttamente nei confronti dell'Erario, nel rispetto del principio unionale di effettività (cfr., tra le altre, anche Cass. 14200/2019 e n. 10114/2020); è poi onere della società fornitrice richiedere pagina 7 di 10 il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 co. 4 del TUA, che prevede: “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Il venditore è l'unico titolare dell'obbligazione tributaria (art. 21, 531 lett. A, 163 e 561 TUA); non si rivale nei confronti dell'utente quale sostituto d'imposta, ma si limita ad addebitargli il peso economico dell'accisa e/o della sua addizionale in quota parte del corrispettivo del bene ceduto o del servizio prestato.
Ne discende che l'azione restitutoria dei pagamenti addebitati all'utente dalla scadenza del termine per l'attuazione della Direttiva fino alla soppressione dell'addizionale può essere proposta, come nel caso di specie, nei confronti della venditrice, che è soggetto passivo dell'imposta e ha l'onere, in caso di accisa, indebitamente pagata allo Stato (art. 141 TuA), di chiederne il rimborso all'Erario nel termine decadenziale previsto per legge (art. 14 comma 4).
L'azione di ripetizione del somministrato è regolata invece dalla disciplina dell'indebito oggettivo
(art. 2033 c.c.).
Le argomentazioni sin qui spese non si pongono in contrasto con i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea, con la sentenza resa lo scorso 11.4.2024 nella causa C-316/22, sull'efficacia orizzontale delle Direttive comunitarie in materia di addizionali alle accise sull'energia elettrica.
Come infatti chiarito dalla Corte d'Appello di Milano (sentenza n° 3288/2024), è vero che la
CGUE ha affermato che “l'art. 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una Direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”, tuttavia, il fondamento della disapplicazione de quo non va ravvisato nella Direttiva, bensì nelle pronunce della Corte di Giustizia, o - secondo l'alternativa soluzione sopra evidenziata - nel disconoscimento del diritto in capo al fornitore di ribaltare sul cliente finale il costo corrispondente ad un'imposta non dovuta.
pagina 8 di 10 La Corte europea, alla luce delle informazioni alla stessa fornite “in merito alle caratteristiche della normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali, e fatta salva la loro verifica da parte del giudice del rinvio”, ha quindi affermato che “il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro il fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa ed incondizionata di una Direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una Direttiv in una controversia tra privati”.
La Corte d'Appello sopra richiamata conclude pertanto che dalla motivazione della sentenza della CGUE risulta che il principio di partenza inderogabile è che gli Stati membri sono tenuti a rimborsare le imposte ed i tributi percepiti in violazione del diritto unionale e che in una situazione, quale quella oggetto di causa, in cui l'onere dell'imposta indebitamente percepita è stato sopportato non dal soggetto passivo d'imposta, bensì dal consumatore finale sul quale l'onere è stato riversato, la CGUE ha affermato che “tale consumatore deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore. In quest'ultimo caso,tale soggetto passivo deve dunque avere la possibilità di chiedere allo Stato membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare”.
Dalla motivazione della sentenza emerge, quindi, la piena ammissibilità e adeguatezza del rimedio qui adottato (azione di ripetizione dell'indebito) tra quelli previsti dall'ordinamento nazionale.
La domanda attorea va dunque accolta per la sorte richiesta, con conseguente condanna della convenuta a restituire la somma, indebitamente ricevuta, di € 48.145,60=.
Sull'importo sono dovuti gli interessi legali ex art. 1284, co. 4 c.c., certamente applicabili alle obbligazioni di fonte contrattuale, come nel caso di specie, dove è richiesta la restituzione di una somma versata oltre il contrattualmente dovuto;
gli interessi decorrono dalla data della domanda avanzata in questo giudizio, stante la buona fede della convenuta che ha ricevuto i pagamenti oggetto di restituzione in forza di una normativa all'epoca vigente ed efficace;
peraltro, è la stessa Corte di Cassazione ad affermare che l'azione di rimborso ex art. 14,
pagina 9 di 10 comma 4, TUA spettante al soggetto passivo è un “posterius” della vittoriosa azione ex art. 2033 c.c. del consumatore (Cassazione n. 27306/2019).
Le spese di lite vanno compensate come da conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda attorea di ripetizione ex art. 2033 c.c. e, per l'effetto,
2) condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice la somma di € 48.145,60=, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, co. 4 c.c., dalla domanda giudiziale al saldo,
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 30 gennaio 2025
Il GOP
dott.ssa Alessandra Terreri
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 21042/2023
tra
Parte_1
ATTRICE
e
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 30 gennaio 2025 ad ore 10,00 il Giudice, dott.ssa Alessandra TERRERI
dà atto che nella stanza virtuale sono comparsi mediante collegamento audio-video da remoto, tramite applicativo Microsoft Teams:
- per parte attrice l'avv. Giacomo Lauria, in sostituzione degli avvocati Martino e Nisti giusta delega verbale, nonché ai fini della pratica forense la dott.ssa , Per_1
- per parte convenuta l'avv. Gabriele Cartella, dà altresì atto che
- le Difese presenti nell'aula virtuale si connettono per tutta la durata dell'udienza con funzione audio e video attivi;
- tutte le persone presenti nell'aula virtuale e sopra indicate dichiarano che: a) non sono collegate con altre persone non legittimate;
b) nella stanza da cui si stanno collegando non sono presenti altre persone non legittimate;
c) sono a conoscenza che è vietata la registrazione della presente udienza.
Premesso ciò
Parte Attrice precisa le proprie conclusioni come da atto introduttivo quanto alla domanda principale, non opponendosi alla domanda di controparte di compensare le spese di lite tra le parti e si riporta agli atti.
pagina 1 di 10 Parte Convenuta precisa le proprie conclusioni, come da comparsa di costituzione e si riporta agli atti.
Il giudice alla luce di quanto sopra, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto e si ritira in camera di consiglio per deliberare, indicando la prosecuzione dell'udienza ad ore 18,15 per la lettura del dispositivo della sentenza.
Le parti chiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il presente verbale è stato letto alle parti ed i procuratori delle parti dichiarano di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo Teams è avvenuto regolarmente.
Connessione e verbale di udienza chiusi alle ore 10,07.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
Uscita dalla camera di consiglio ad ore 18,18,
il giudice
deposita la sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Il GOP dott.ssa Alessandra Terreri
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario dott.ssa
Alessandra TERRERI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 38195/2022 promossa da
Parte_1
C.F. P.IVA_1
Attore con gli avv.ti Maria Teresa Piera Martino e Elisa Nisti
contro
Controparte_1
P.IVA P.IVA_2
Convenuto con gli avv.ti Veronica Moiana, Paolo di Martino e Gabriele Cartella
OGGETTO: Azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.
CONCLUSIONI
Le Parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza odierno:
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
pagina 3 di 10 ha premesso di avere intrattenuto negli anni 2010 e 2011, Parte_1 rapporti di somministrazione di energia elettrica per alimentare le proprie dipendenze e siti e di avere regolarmente ed integralmente saldato a l'intero corrispettivo richiesto Controparte_2 per i periodi in esame, ivi comprese le somme addebitatele a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa prevista dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.L. n. 511/1988 per un importo pari ad € 48.145,60=.
Per sostenere la domanda di ripetizione dell'indebito svolta nei confronti di ha CP_1 sottolineato che:
- ha cessalto la propria attività, per fusione mediante incorporazione in Controparte_2
, come da visura storia allegata (doc. 2 del fascicolo attoreo), Controparte_1
- le addizionali provinciali sulle accise sono state abrogate dall'art. 2, co. 6, D.Lgs. n.
23/2011 a decorrere dall'anno 2012, perché in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE;
- come stabilito dalla Corte di Cassazione in diverse pronunce (ex multis Cass. Civ. 27099
e 27101 del 2019), la norma istitutiva dell'imposta addizionale provinciale sulle accise è contraria al diritto comunitario, non essendo destinata a perseguire alcuna “finalità specifica”.
si è costituita, non contestando il quantum della richiesta attorea e Controparte_1
limitandosi a segnalare la debenza degli interessi legali dalla domanda giudiziale e non dalla richiesta giudiziale;
ha infine concluso per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
In assenza di istanze istruttorie, la causa è pervenuta alla presente udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; le parti si sono riportate alle conclusioni contenute negli atti introduttivi, in modo particolare Parte_1
ha evidenziato di non opporsi alla domanda di controparte, di compensazione delle spese di lite.
* * * * *
La domanda promossa da è fondata e va accolta, con conseguente Parte_1 risconoscimento del diritto alla ripetizione dell'importo di € 48.145,60=.
Va dapprima osservato che parte convenuta non ha sollevato alcuna contestazione in merito al diritto di controparte alla ripetizione dell'indebito ed al quantum della somma versata a titolo di addizionale provinciale sulle accise sull'energia elettrica negli anni 2021 e 2022, così come calcolato nella perizia tecnica versata in atti (doc. 4 del fascicolo di parte attrice).
Non vi è pertanto specifica contestazione in ordine ai fatti storici posti a fondamento della domanda attorea, vertendo la causa sostanzialmente su questioni di diritto.
pagina 4 di 10 Occorre dunque delineare un breve excursus del quadro normativo e giurisprudenziale in cui si inserisce la domanda attorea ed, al riguardo, va precisato che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988, conv. con mod. dalla L. n. 20/1989, il quale articolo sanciva l'obbligo in capo al fornitore di provvedere al versamento dell'addizionale, con diritto di rivalsa nei confronti dell'utente finale.
In materia di accise è poi intervenuto il diritto europeo con la Direttiva 92/12/CEE, come modificata dalla Direttiva 2003/96/CE e successivamente dalla Direttiva 2008/118/CE. Tale ultima Direttiva, all'art. 1, prevede che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto, in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.
La citata Direttiva 2008/118/CE, che avrebbe dovuto essere recepita dallo Stato italiano entro la data dell'01.01.2010, è stata recepita con D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, ma omettendo di intervenire sull'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988, così come modificato dal D.Lgs. 26/2007.
Nel 2011 la Commissione europea, ritenendo che l'addizionale provinciale alle acccise sull'energia elettrica fosse in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE, ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia; il Governo italiano, al fine di evitare le conseguenze della procedura, ha abrogato l'addizionale a decorrere dall'anno 2012 (D.Lgs. 23/2011 e 68/2011 nelle Regioni a statuto ordinario e D.L. 16/2012 nelle Regioni a statuto speciale).
Il contrasto in questione è stato riconosciuto da plurime sentenze della Corte di Cassazione, con le quali è stato affermato che “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione, applicabile ratione temporis, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17” (tra le altre, Cass. 16142/2020, Cass. 10691/2020, Cass. 10114/2020,
Cass. 27101/2019, Cass. 15198/2019 così, tra le ultime, Cass. 22343/2020, Cass.
22345/2020).
In proposito, la Suprema Corte ha riportato che, ai sensi dell'art. 1, par. 2 della Direttiva
2008/118/CE, e prima ancora dell'analoga disposizione contenuta nell'art. 3, par. 2, della
Direttiva 92/12/CEE: “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto, in materia di
pagina 5 di 10 determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.
Il diritto dell'Unione Europea riconosce, infatti, agli Stati membri la possibilità di prevedere un'imposizione indiretta aggiuntiva sul consumo di energia elettrica;
tuttavia, perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette, oltre alle accise, devono essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una “finalità specifica”, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (C.G.U.E., 24 febbraio 2000, in causa C-
434/97, Commissione/Francia, punto 19; C.G.U.E., 9 marzo 2000, in causa C437/97, EKW e
Wein & Co., punto 31; C.G.U.E., 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, Transportes Jordi Besora, punto 23).
Il rispetto del requisito della “finalità specifica” deve essere poi vagliato alla luce della già citata sentenza della Corte di Giustizia del 25 luglio 2018 che, ai punti 38 e 39, ha chiarito che, affinché un'imposta possa garantire la “finalità specifica” invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola, nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione”; peraltro, “un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese”.
Non pare discutibile che lo Stato italiano, quale membro dell'Unione Europea, non potesse applicare altre imposte indirette ai prodotti sottoposti ad accisa, stante il contrasto dei criteri impositivi dell'addizionale previsti dell'art.6 DL 511/88 con quelli prescritti dalla Direttiva
2008/118/CE, in particolare difettando la previsione delle “specifiche finalità” che l'imposizione avrebbe dovuto soddisfare.
Da quanto detto discende che l'art. 6 del D.L. 511/88 si pone in contrasto con la Direttiva comunitaria, per come interpretata dalle sentenze della Corte di Giustizia, cosicchè se alla prima non può essere riconosciuta efficacia self-executing (per non essere sufficientemente pagina 6 di 10 dettagliata nei propri contenuti, tanto da non necessitare di alcun provvedimento di attuazione da parte dello Stato membro e potendo incidere direttamente nella sfera giuridica del singolo),
l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia UE è invece immediatamente applicabile nell'ordinamento interno.
Alla luce di quanto sopra, va così riconosciuto il diritto dell'utente finale alla ripetizione delle somme pagate in conseguenza dell'avvenuto addebito, a titolo di rivalsa, dell'addizionale provinciale da parte del fornitore di energia.
Tale diritto spetta in ragione dell'assenza di legittimazione del consumatore finale alla richiesta di rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria ex art 14 TUA, essendo quest'ultima esclusivamente in capo al soggetto passivo di imposta ovvero al fornitore di energia;
infatti, diversamente dall'imposta sul valore aggiunto, il fornitore di energia può non deve, traslare l'accisa e/o l'addizionale sul cessionario del prodotto ex art.56 TUA e, in quanto unico obbligato al versamento dell'imposta. rimane unica parte del rapporto tributario
Di contro, il rapporto tra consumatore finale (nei confronti del quale sia stato esercitato il diritto di rivalsa) ed il fornitore di energia è un rapporto di natura civilistica, collegato ma autonomo rispetto al rapporto tributario (Cass. 22455/2020).
Il diritto di ripetizione in capo al consumatore finale va, pertanto, affermato non in forza della disapplicazione della normativa nazionale, ovvero dell'art. 6, co. 2 del D.L. 511/1988, nei rapporti orizzontali intercorrenti tra fornitore e consumatore finale, bensì come unico rimedio da quest'ultimo esperibile per il recupero dell'imposta che gli è stata imputata.
La disciplina degli strumenti e delle modalità con le quali consentire il recupero dell'imposta indebitamentemente versata rientra, infatti, nel margine di autonomia di ogni Stato con il solo limite del principio di equivalenza e di effettività, che impone che i rimedi nazionali non siano meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi basati su norme di natura interna e non siano congegnati in modo da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (in termini, CGUE 15 marzo 2007, causa C-35/05,
Reemtsma Ogarettenfabriken, punto 37).
Per tale ragione, la Corte di Cassazione ha affermato che il consumatore finale che ha subito addebiti di importi delle imposte addizionali da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, solo nel caso in cui allega l'impossibilità o l'eccessiv difficoltà di tale azione, ha facoltà di richiedere il rimborso direttamente nei confronti dell'Erario, nel rispetto del principio unionale di effettività (cfr., tra le altre, anche Cass. 14200/2019 e n. 10114/2020); è poi onere della società fornitrice richiedere pagina 7 di 10 il rimborso direttamente all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 14 co. 4 del TUA, che prevede: “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Il venditore è l'unico titolare dell'obbligazione tributaria (art. 21, 531 lett. A, 163 e 561 TUA); non si rivale nei confronti dell'utente quale sostituto d'imposta, ma si limita ad addebitargli il peso economico dell'accisa e/o della sua addizionale in quota parte del corrispettivo del bene ceduto o del servizio prestato.
Ne discende che l'azione restitutoria dei pagamenti addebitati all'utente dalla scadenza del termine per l'attuazione della Direttiva fino alla soppressione dell'addizionale può essere proposta, come nel caso di specie, nei confronti della venditrice, che è soggetto passivo dell'imposta e ha l'onere, in caso di accisa, indebitamente pagata allo Stato (art. 141 TuA), di chiederne il rimborso all'Erario nel termine decadenziale previsto per legge (art. 14 comma 4).
L'azione di ripetizione del somministrato è regolata invece dalla disciplina dell'indebito oggettivo
(art. 2033 c.c.).
Le argomentazioni sin qui spese non si pongono in contrasto con i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea, con la sentenza resa lo scorso 11.4.2024 nella causa C-316/22, sull'efficacia orizzontale delle Direttive comunitarie in materia di addizionali alle accise sull'energia elettrica.
Come infatti chiarito dalla Corte d'Appello di Milano (sentenza n° 3288/2024), è vero che la
CGUE ha affermato che “l'art. 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una Direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”, tuttavia, il fondamento della disapplicazione de quo non va ravvisato nella Direttiva, bensì nelle pronunce della Corte di Giustizia, o - secondo l'alternativa soluzione sopra evidenziata - nel disconoscimento del diritto in capo al fornitore di ribaltare sul cliente finale il costo corrispondente ad un'imposta non dovuta.
pagina 8 di 10 La Corte europea, alla luce delle informazioni alla stessa fornite “in merito alle caratteristiche della normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali, e fatta salva la loro verifica da parte del giudice del rinvio”, ha quindi affermato che “il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro il fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa ed incondizionata di una Direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una Direttiv in una controversia tra privati”.
La Corte d'Appello sopra richiamata conclude pertanto che dalla motivazione della sentenza della CGUE risulta che il principio di partenza inderogabile è che gli Stati membri sono tenuti a rimborsare le imposte ed i tributi percepiti in violazione del diritto unionale e che in una situazione, quale quella oggetto di causa, in cui l'onere dell'imposta indebitamente percepita è stato sopportato non dal soggetto passivo d'imposta, bensì dal consumatore finale sul quale l'onere è stato riversato, la CGUE ha affermato che “tale consumatore deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore. In quest'ultimo caso,tale soggetto passivo deve dunque avere la possibilità di chiedere allo Stato membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare”.
Dalla motivazione della sentenza emerge, quindi, la piena ammissibilità e adeguatezza del rimedio qui adottato (azione di ripetizione dell'indebito) tra quelli previsti dall'ordinamento nazionale.
La domanda attorea va dunque accolta per la sorte richiesta, con conseguente condanna della convenuta a restituire la somma, indebitamente ricevuta, di € 48.145,60=.
Sull'importo sono dovuti gli interessi legali ex art. 1284, co. 4 c.c., certamente applicabili alle obbligazioni di fonte contrattuale, come nel caso di specie, dove è richiesta la restituzione di una somma versata oltre il contrattualmente dovuto;
gli interessi decorrono dalla data della domanda avanzata in questo giudizio, stante la buona fede della convenuta che ha ricevuto i pagamenti oggetto di restituzione in forza di una normativa all'epoca vigente ed efficace;
peraltro, è la stessa Corte di Cassazione ad affermare che l'azione di rimborso ex art. 14,
pagina 9 di 10 comma 4, TUA spettante al soggetto passivo è un “posterius” della vittoriosa azione ex art. 2033 c.c. del consumatore (Cassazione n. 27306/2019).
Le spese di lite vanno compensate come da conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda attorea di ripetizione ex art. 2033 c.c. e, per l'effetto,
2) condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice la somma di € 48.145,60=, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, co. 4 c.c., dalla domanda giudiziale al saldo,
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 30 gennaio 2025
Il GOP
dott.ssa Alessandra Terreri
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