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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/06/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI SECONDA SEZIONE CIVILE La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati Filippo Labellarte presidente M. Angela Marchesiello consigliere relatore Alberto Binetti consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 258 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
tra
e domiciliati in Molfetta presso Parte_1 Parte_2 lo studio dell'avv. Corrado Petruzzella che li rappresenta e difende per procura a margine dell'atto introduttivo del primo grado -----------appellanti
e
elettivamente domiciliati in Foggia presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Roberto Caso e rappresentati in giudizio dagli avv.ti prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, prof. Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli del foro di Milano, in forza di procura generale alle liti per notar del 9/04/2020, Rep. 32163-Racc. Persona_1
14918 ------------------------------------------------------------------------appellata Oggetto: mutuo
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 123/2023 del 22/01/2023, il Tribunale di Trani ha rigettato la domanda con cui ed avevano chiesto Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 4 accertarsi l'usurarietà del mutuo da essi stipulato il 18/04/2005 con CP_1
e condannato gli attori alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla
[...] banca convenuta.
Con citazione notificata il 23/02/2023 i soccombenti hanno interposto gravame avverso la prefata sentenza, chiedendo, in integrale riforma della stessa, l'accoglimento delle domande (di accertamento e di ripetizione di indebito) da essi proposte, con vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituita l'appellata che ha eccepito preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c., chiedendone, nel merito, il rigetto, vinte le spese di questo grado.
Fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, nonostante la regolare comunicazione della trattazione della causa in forma cd. cartolare ex art. 127 ter c.p.c., nessuno è comparso né all'udienza del 23/05/2025, né a quella successiva del 27/06/2025.
Motivi della decisione
Le parti, invitate a precisare le conclusioni ed avvertite che, in caso di mancato deposito di note scritte secondo il rito cartolare disciplinato dall'art. 127 ter c.p.c., la causa sarebbe stata rinviata ex art. 309 c.p.c., non hanno depositato note né all'udienza del 23/05/2025, nè a quella successiva, fissata ex art. 309 c.p.c., del 27/06/2025.
La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c.
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza di legittimità, sotto il vigore della disciplina ratione temporis applicabile alla specie, anteriore al cd. correttivo Cartabia che ha novellato l'ultimo comma dell'art. 350 c.p.c., ha chiarito che l'estinzione deve essere dichiarata con sentenza ex art. 307, ult. co. c.p.c. (vedasi in tal senso Cass. 2004/n. 19124 e Cass. 2007/n. 11434, secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al collegio e ha natura formale di sentenza, non essendo, detti provvedimenti, soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.). pagina 2 di 4 Ove il provvedimento di estinzione sia stato erroneamente assunto con ordinanza collegiale, esso “…ha il contenuto decisorio di una sentenza” e
“…pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza” (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 26914/2020; Cass. n. 31635/2021).
Per l'affermazione del tal principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. pure Cass. 21586/181.
L'estinzione del processo comporta che le spese di lite rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310, ult. co. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 23/02/2023 da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 123/2023 emessa dal Tribunale Controparte_1 di Trani il 22/01/2023, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 309 c.p.c. e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
-===================================================== Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il consigliere estensore Il presidente M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
1 “Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione. Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'articolo 181 c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631)”. pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
CORTE D'APPELLO DI BARI SECONDA SEZIONE CIVILE La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati Filippo Labellarte presidente M. Angela Marchesiello consigliere relatore Alberto Binetti consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 258 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
tra
e domiciliati in Molfetta presso Parte_1 Parte_2 lo studio dell'avv. Corrado Petruzzella che li rappresenta e difende per procura a margine dell'atto introduttivo del primo grado -----------appellanti
e
elettivamente domiciliati in Foggia presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Roberto Caso e rappresentati in giudizio dagli avv.ti prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, prof. Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli del foro di Milano, in forza di procura generale alle liti per notar del 9/04/2020, Rep. 32163-Racc. Persona_1
14918 ------------------------------------------------------------------------appellata Oggetto: mutuo
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 123/2023 del 22/01/2023, il Tribunale di Trani ha rigettato la domanda con cui ed avevano chiesto Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 4 accertarsi l'usurarietà del mutuo da essi stipulato il 18/04/2005 con CP_1
e condannato gli attori alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla
[...] banca convenuta.
Con citazione notificata il 23/02/2023 i soccombenti hanno interposto gravame avverso la prefata sentenza, chiedendo, in integrale riforma della stessa, l'accoglimento delle domande (di accertamento e di ripetizione di indebito) da essi proposte, con vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituita l'appellata che ha eccepito preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c., chiedendone, nel merito, il rigetto, vinte le spese di questo grado.
Fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, nonostante la regolare comunicazione della trattazione della causa in forma cd. cartolare ex art. 127 ter c.p.c., nessuno è comparso né all'udienza del 23/05/2025, né a quella successiva del 27/06/2025.
Motivi della decisione
Le parti, invitate a precisare le conclusioni ed avvertite che, in caso di mancato deposito di note scritte secondo il rito cartolare disciplinato dall'art. 127 ter c.p.c., la causa sarebbe stata rinviata ex art. 309 c.p.c., non hanno depositato note né all'udienza del 23/05/2025, nè a quella successiva, fissata ex art. 309 c.p.c., del 27/06/2025.
La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c.
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza di legittimità, sotto il vigore della disciplina ratione temporis applicabile alla specie, anteriore al cd. correttivo Cartabia che ha novellato l'ultimo comma dell'art. 350 c.p.c., ha chiarito che l'estinzione deve essere dichiarata con sentenza ex art. 307, ult. co. c.p.c. (vedasi in tal senso Cass. 2004/n. 19124 e Cass. 2007/n. 11434, secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al collegio e ha natura formale di sentenza, non essendo, detti provvedimenti, soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.). pagina 2 di 4 Ove il provvedimento di estinzione sia stato erroneamente assunto con ordinanza collegiale, esso “…ha il contenuto decisorio di una sentenza” e
“…pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza” (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 26914/2020; Cass. n. 31635/2021).
Per l'affermazione del tal principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. pure Cass. 21586/181.
L'estinzione del processo comporta che le spese di lite rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310, ult. co. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 23/02/2023 da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 123/2023 emessa dal Tribunale Controparte_1 di Trani il 22/01/2023, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 309 c.p.c. e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
-===================================================== Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il consigliere estensore Il presidente M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
1 “Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione. Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'articolo 181 c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631)”. pagina 3 di 4 pagina 4 di 4