(Riconoscimento del debito).
Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se e' fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri.
[…] Obbligazioni Solidali: L'art. 1309 c.c. stabilisce che il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri. […]
Leggi di più…[…] Cass. 15353/2002 Disposizioni rilevanti. Codice civile Art. 1309 – Riconoscimento del debito Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se è fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri. […]
Leggi di più…[…] Cass. 15353/2002 Disposizioni rilevanti. Codice Civile Art. 1309 – Riconoscimento del debito Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se è fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri. […]
Leggi di più…[…] Merita ricordare a tale proposito Cass. 31 maggio 2006 n. 12990 che, con orientamento ormai consolidato, ha ritenuto irrilevante la confessione del consulente sulla posizione della preponente anche per il disposto degli artt. 1306, 1309 e soprattutto 2733 c.c., per cui la confessione di uno dei litisconsorti non fa piena prova nei confronti degli altri. […]
Leggi di più…[…] Merita ricordare a tale proposito Cass. 31 maggio 2006 n. 12990 che, con orientamento ormai consolidato, ha ritenuto irrilevante la confessione del consulente sulla posizione della preponente anche per il disposto degli artt. 1306, 1309 e soprattutto 2733 c.c., per cui la confessione di uno dei litisconsorti non fa piena prova nei confronti degli altri. […]
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