(Riconoscimento del debito).
Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se e' fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri.
[…] Sotto questo profilo la ricognizione di debito, malgrado non abbia natura giuridica di confessione, neppure se titolata, deve pur sempre provenire da un soggetto legittimato sotto il profilo sostanziale a disporre del patrimonio sul quale incide l'obbligazione dichiarata, trattandosi di un atto avente carattere negoziale[3], e comunque, se effettuata da uno dei debitori in solido, non ha effetto riguardo agli altri, come espressamente previsto dall'art. 1309 c.c. […]
Leggi di più…(massima n. 1) In mancanza di una concreta norma di diritto positivo che sancisca l'unitarietà e l'inscindibilità dell'obbligazione solidale tributaria, vale anche per questa il principio generale secondo cui nell'obbligazione assunta da più soggetti in solido si ha una pluralità di obbligazioni con causa unica; con la conseguenza che la situazione di solidarietà passiva nel debito tributario non consente di ritenere giustificata anche una mutua rappresentanza processuale fra coobbligati, che valga ad estendere, in deroga alle disposizioni degli artt. 1309 e 2909 c.c., a tutti i coobbligati gli effetti del riconoscimento del debito e del giudicato intercorso e formatosi fra uno di essi e l'ente titolare del credito tributario.
Leggi di più…[…] III, sentenza n. 1901 del 16 maggio 1975 «La norma dell'art. 1309 c.c., secondo la quale il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, si riferisce al riconoscimento di debito inteso come dichiarazione della parte che ammette...» Cassazione civile, Sez. […]
Leggi di più…[…] Obbligazioni Solidali: L'art. 1309 c.c. stabilisce che il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri. […]
Leggi di più…[…] Cass. 15353/2002 Disposizioni rilevanti. Codice civile Art. 1309 – Riconoscimento del debito Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se è fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri. […]
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