Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1309.
(Riconoscimento del debito).
Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se e' fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri.
(Riconoscimento del debito).
Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se e' fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri.
Commentari • 19
- 1. Cessione di credito in blocco, ricognizione del debito e prova della titolaritàDi Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 30 giugno 2026 · 246.50034
[…] Sotto questo profilo la ricognizione di debito, malgrado non abbia natura giuridica di confessione, neppure se titolata, deve pur sempre provenire da un soggetto legittimato sotto il profilo sostanziale a disporre del patrimonio sul quale incide l'obbligazione dichiarata, trattandosi di un atto avente carattere negoziale[3], e comunque, se effettuata da uno dei debitori in solido, non ha effetto riguardo agli altri, come espressamente previsto dall'art. 1309 c.c. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 381
- 1. Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/03/2025, n. 844Provvedimento: […] [...] nella transazione, “riconosceva espressamente la debenza nell'an e nel quantum del credito azionato da CP_2 nel giudizio n. 9150/19 RG per la somma di € 49.166,88” e che tale riconoscimento “spiega pacificamente efficacia nei confronti della (sola) stessa transigente (ai sensi dell'art. 1309 c.c.)”.Leggi di più...
- giudicato·
- art. 1309 c.c.·
- riconoscimento di debito·
- appello incidentale condizionato·
- art. 1304 c.c.·
- spese processuali·
- estinzione del debito·
- transazione·
- trasferimento partecipazioni sociali·
- inadempimento contrattuale