Articolo 1309 del Codice civile
Articolo 1308Articolo 1310
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19 aprile 1942
Art. 1309.

(Riconoscimento del debito).

Il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; se e' fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova agli altri.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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