Sentenza 23 marzo 1999
Massime • 3
In tema di onorari di avvocato, anche se il difensore si sia avvalso dell'ordinario procedimento per ingiunzione ex art. 633 e seguenti cod. proc. civ., l'opposizione avverso il procedimento di liquidazione deve svolgersi secondo il rito di cui agli artt. 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794, dovendosi riconoscere al provvedimento conclusivo, anche se adottato nella forma della sentenza, natura sostanziale di ordinanza, sottratta all'appello ed impugnabile solo con il ricorso per cassazione ex art. 111 Costituzione. Tale principio non può, tuttavia, trovare applicazione quando la controversia non involga unicamente la misura degli onorari dovuti all'avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile, ma siano contestati i presupposti stessi del diritto del patrono al compenso, potendo, in tal caso, la sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione essere impugnata soltanto con l'appello, salva la ipotesi in cui il pretore abbia espressamente (ed erroneamente) qualificato il proprio provvedimento come "ordinanza inappellabile" ex art. 645 cod. proc. civ. e 30 Legge 794/92, precludendo, così, alla parte soccombente la corretta impugnazione del provvedimento con l'appello, e rendendo, per converso, obbligatorio il ricorso per cassazione, atteso il generale principio, in tema di opposizioni in materia esecutiva, secondo il quale il rimedio avverso le decisioni rese sull'opposizione dipende unicamente dalla qualificazione che, a torto o a ragione, il giudice abbia dato del suo provvedimento.
Il patrocinio legale prestato da un avvocato inquadrato, con qualifica di funzionario, nel ruolo amministrativo di un ente pubblico, e non anche nell'ufficio legale dell'ente stesso (nella specie, la Regione) non è riconducibile, per la sua stessa natura, nell'ambito del rapporto di pubblico impiego che lega l'avvocato medesimo all'ente territoriale. Ne consegue che la controversia promossa per conseguire il compenso di detto patrocinio spetta alla cognizione del giudice ordinario, mentre le modalità con cui le relative prestazioni siano state in concreto effettuate (con carattere di libera attività professionale, ovvero in regime di "parasubordinazione"), sono influenti sul fondamento nel merito della domanda, ma non sulla giurisdizione.
La competenza "del capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo" sancita dagli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794 per la liquidazione delle spese e dei compensi dell'avvocato o procuratore nei confronti del proprio cliente ha natura funzionale e inderogabile con riferimento non solo all'ufficio, ma anche alla persona del titolare di questo (presidente del collegio, se l'organo è collegiale, magistrato a capo dell'ufficio, se questo è costituito come tale), senza che assuma rilievo, in contrario, la eventuale divisione dell'ufficio (nella specie, di pretura) in sezioni, in quanto siffatta suddivisione, anche per le sezioni del lavoro istituite presso le preture dopo la riforma introdotta con la legge 11 agosto 1973 n. 533, risponde ad esigenze meramente organizzative, con la conseguenza che, ove la suindicata liquidazione inerisca ad una causa di lavoro, la competenza ex artt. 28 e 29 citati spetta non al singolo pretore (ovvero al dirigente della sezione lavoro), ma al pretore dirigente. Tale principio non trova, peraltro, applicazione nella ipotesi in cui il pretore del lavoro sia stato adito in sede ordinaria per l'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 633 cod. proc. civ. (nonché in sede di successiva opposizione), risultando, in tal caso, la sua competenza del pari funzionale ed inderogabile, e, pertanto, non suscettibile di declinatoria, salva la necessità, per il giudicante, di procedere, in tal caso, in via ordinaria con il rito del lavoro (e non già, come nella specie, secondo il rito di cui alla citata legge 794/42).
Commentari • 3
- 1. Il principio di apparenza in procedura civileAccesso limitatoDomenico Prosciutto · https://www.altalex.com/ · 8 febbraio 2011
- 2. Il principio di apparenza declinato nel diritto processualeAccesso limitatoPaolo Fortina · https://www.altalex.com/ · 28 gennaio 2011
- 3. Decreto ingiuntivo, opposizione, sentenza, sostituzione, conseguenzeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 marzo 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/03/1999, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 23 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA - Primo Presidente -
Dott. Manfredo CROSSI - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Rel. Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CI DI, domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PANNARALE FRANCESCO, giusta delega a margine del ricorso;
contro
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale, pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza definitiva del RE di BARI, depositata il 12/6/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/98 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
uditi gli Avvocati Francesco PANNARALE, per il ricorrente, Luigi CRISCUOLI, dell'CA Generale dello Stato, per la controricorrente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario e accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
A seguito di ricorso al RE di Bari la Regione Puglia, in persona del suo Presidente, proponeva opposizione avverso il decreto emesso ad istanza di un proprio funzionario, con il quale le era stato ingiunto il pagamento dei diritti e degli onorari liquidati in sede giudiziale, che questi, munito di abilitazione all'esercizio della professione forense, aveva maturato per talune cause trattate per conto dell'ente.
Quest'ultimo eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, assumendo che la controversia investiva l'aspetto retributivo del rapporto di pubblico impiego, e contestava nel merito la fondatezza della pretesa.
L'opposto eccepiva a sua volta l'inammissibilità dell'opposizione per nullità della procura ad litem derivata e dalla illeggibilità della firma apposta dal rappresentante della Regione sia "nell'intestazione del ricorso", sia nello stesso mandato, e dalla proposizione dell'opposizione senza la preventiva autorizzazione della giunta regionale, con conseguente irritualità della successiva ratifica, per di più avvenuta dopo la scadenza del termine concesso per proporre l'opposizione.
Il RE pronunciava, quale "giudice del lavoro", ordinanza "inappellabile ex art. 645 c.c.p. e 30 L. 794/1942", con la quale revocava il decreto ingiuntivo e dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, per essere devoluta la controversia alla cognizione del giudice amministrativo, argomentando come segue.
Dalla compatibilità degli artt. 107 DPR n. 616 del 1977 e 10 legge n. 103 del 1979 consegue, in presenza della prevista deliberazione consiliare di cui all'art. 10 cit., l'operatività, in favore delle regioni a statuto ordinario, dello speciale regime giuridico previsto per l'assistenza in giudizio dello Stato, che attiene allo ius postulandi nei confronti dei terzi, ai rapporti fra Amministrazione e terzi, ed alla posizione dell'Amministrazione in giudizio, e, viceversa, in assenza di detta deliberazione, la sottoposizione delle amministrazioni non statali alla disciplina processuale ordinaria.
Nella specie, per la mancata adozione, da parte della Regione Puglia, della deliberazione in questione e per la conseguente operatività dello schema di patrocinio disciplinato dall'art. 107 cit., si deve ritenere esclusa la necessità della procura alle liti agli avvocati dello Stato che esercitano attività di assistenza legale in giudizio dell'amministrazione regionale pugliese. La spiegata eccezione di inammissibilità è pertanto infondata, a prescindere dalla sua superfluità, posto che la deliberazione di ratifica risulta adottata in epoca anteriore alla tempestiva proposizione del ricorso in opposizione.
Resta così assorbita l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per illeggibilità della firma priva di certificazione dell'autografia, da ritenere peraltro quest'ultima implicita nella firma dell'atto apposta dal difensore successivamente alla procura stesa in calce.
Quanto all'eccezione di difetto di giurisdizione, la fondatezza della stessa si evince dalla non condivisibilità dell'assunto dell'opposto secondo cui il rapporto professionale con la Regione sarebbe definibile di lavoro parasubordinato e, quindi, rientrante nella competenza del giudice del lavoro.
Invero, rilevato che il rapporto dedotto in giudizio attiene al patrocinio legale svolto da un professionista inquadrato nel ruolo amministrativo e non nell'ufficio legale dell'ente e che tale patrocinio non si è svolto con il carattere di continuità di cui all'art. 409 cod. proc. civ., come si evince dallo scarso numero delle deliberazioni di conferimento degli incarichi - mentre è irrilevante, in proposito, il riferimento, nella determinazione dei relativi compensi, agli onorari maturati dai legali interni - deve ritenersi che la controversia, attenendo al rapporto di pubblico impiego, debba essere devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Avverso questa ordinanza il funzionario della Regione indicato in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria.
L'ente intimato ha presentato controricorso, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
Devesi anzitutto esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per l'evidente suo carattere pregiudiziale. Con essa si sostiene che l'impugnato provvedimento pretorile è stato erroneamente qualificato dall'estensore come ordinanza non appellabile, trattandosi invece nella sostanza di una sentenza - come tale suscettibile di impugnazione con l'appello - , posto che a) contiene una declaratoria sulla giurisdizione, b) rappresenta l'atto conclusivo del giudizio instaurato con ricorso al pretore del lavoro ed è, quindi, per sua natura, appellabile e non ricorribile immediatamente per cassazione, c) è stato emesso dal pretore del lavoro e non dal titolare della pretura e, quindi, non può essere qualificato come ordinanza ai sensi dell'art. 30 legge n. 794 del 1942. L'eccezione non è fondata e va dunque disattesa.
È bensì vero che la competenza del capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo - fissata dagli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794 per la liquidazione delle spese e dei compensi,
in materia civile, dell'avvocato nei confronti del proprio cliente - è funzionale ed inderogabile in riferimento non solo all'ufficio, ma anche alla persona del titolare di questo (presidente del collegio, se l'organo è collegiale, e giudice unico che è a capo dell'ufficio, se questo è costituito come tale). E non rileva che trattasi di pretura suddivisa in sezioni, in quanto siffatta suddivisione, anche per le sezioni del lavoro istituite dopo la riforma introdotta con la legge 11 agosto 1973 n. 533, risponde ad esigenze meramente organizzative, rimanendo estranea al concetto di competenza, con la conseguenza che, ove la predetta liquidazione inerisca ad una causa di lavoro, la competenza ai sensi degli artt. 28 e 29 citati spetta non (ad uno dei pretori o) al dirigente della sezione lavoro della pretura, ma al titolare di questa (v. Cass. 14 aprile 1983 n. 2613). Tale principio, peraltro, nella specie, non poteva trovare attuazione, posto che la competenza del pretore del lavoro in sede di opposizione - una volta adito tale giudice con procedura ordinaria, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo - aveva anch'essa carattere funzionale ed inderogabile e non poteva quindi essere declinata in forza di detto principio, salvo però indurre il medesimo RE a procedere in via ordinaria con il rito del lavoro, e non, come invece è avvenuto, in forma speciale con il rito di cui alla legge n. 794 del 1942. È inoltre bensì vero che, come ha costantemente affermato questa Corte (sent. 27 gennaio 1998 n. 786; 29 agosto 1997 n. 8237; 3 dicembre 1996 n. 10770 ed altre conformi), in tema di onorari di avvocato, anche se il difensore si sia avvalso dell'ordinario procedimento per ingiunzione ex art. 633 e seguenti cod. proc. civ., l'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione deve svolgersi ai sensi degli artt. 29 e 30 legge 13 giugno 1942 n. 794, dovendosi riconoscere al provvedimento conclusivo, anche se adottato nella forma della sentenza, natura sostanziale di ordinanza, sottratta all'appello ed impugnabile solo con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.. E, tuttavia, tale principio non può trovare applicazione quando la controversia non involga unicamente la misura del compenso dovuto all'avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile, ma siano contestati, così come è avvenuto nella specie, i presupposti stessi del diritto del patrono al compenso, con la conseguenza che il provvedimento pronunciato all'esito del giudizio di opposizione può essere impugnato soltanto con l'appello ed è inammissibile contro di esso il ricorso per cassazione.
Neppure tale ulteriore principio, peraltro, poteva trovare ingresso nel procedimento di specie, per l'assorbente rilievo che il RE ha espressamente qualificato il proprio provvedimento come "ordinanza inappellabile ex art. 645 cod. proc. civ. e 30 L.794/1942", precludendo così alla parte soccombente di scegliere il mezzo di impugnazione secondo una qualificazione del provvedimento, diversa da quella espressamente data a quest'ultimo dal giudice emittente e conforme alla citata giurisprudenza.
Devesi invero ritenere che, se in tema di opposizioni in materia esecutiva (v., ex plurimis, Cass. SU 9 aprile 1986 n. 2466) si è affermato che il tipo di rimedio avverso le decisioni rese sull'opposizione dipende unicamente dalla qualificazione che - a torto o a ragione - il giudice abbia dato al suo provvedimento, e nella stessa logica si è formato il diritto vivente in tema di ultrattività del rito (v., ex plurimis, Cass. 27 novembre 1984 n. 6161) in forza della quale, ove una controversia sia stata trattata in primo grado con il rito ordinario anziché con quello del lavoro, vanno seguite le forme ordinarie anche per la proposizione del relativo gravame, milita evidentemente in favore di tali principi una esigenza di certezza e di affidamento per la parte interessata in ordine alla scelta di determinati mezzi processuali di gravame, e tale esigenza è soddisfatta, anzitutto, escludendo che detta parte possa comunque, a sua discrezione, seguire l'una o l'altra via di impugnazione, e, quindi, privilegiando l'attribuzione di valore determinante alla qualificazione data dal giudice al provvedimento suscettibile di impugnazione, con la conseguenza di eliminare, nello stesso interesse della parte, le incertezze alle quali l'opinabilità del giudizio circa la reale natura dell'atto darebbe inevitabilmente luogo (così, da ultimo, Cass. SU 23 maggio 1996 n. 8648). Così disattesa l'eccezione di inammissibilità nelle sue varie articolazioni, è ora possibile passare all'esame dei motivi del ricorso.
Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 10 legge n. 103 del 1979 e dell'art. 83 cod. proc. civ., nonché vizi di motivazione, lamenta che il primo giudice non abbia preso in considerazione la giurisprudenza ordinaria ed amministrativa, secondo cui "l'CA dello Stato, quando difende in giudizio una Regione a statuto ordinario, che non abbia deliberato di avvalersi del suo patrocinio, ha bisogno del mandato". In difetto della delibera regionale, nella specie, pertanto, il RE avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per mancanza dello ius postulandi. La stessa declaratoria avrebbe dovuto essere pronunciata per la nullità della procura, poiché questa "porta una firma illeggibile e per di più non autenticata" e vi è incertezza sull'autore della firma stessa, posto che nell'epigrafe dell'atto di opposizione appare che la Regione è in giudizio mediante il Presidente e il mandato appare conferito dallo stesso Presidente, mentre nelle deliberazioni in atti si parla di mandato conferito dal suo vice.
Il motivo è infondato.
Costituisce invero orientamento giurisprudenziale consolidato (v. Cass. 9 gennaio 1993 n. 136; 13 novembre 1991 n. 12133; 6 agosto 1987 n. 6759) quello secondo cui il mandato delle regioni a statuto ordinario all'CA dello Stato non è necessario, per il fondamentale rilievo che l'art. 45 del RD 30 ottobre 1933 n. 1611, nel contesto della disciplina dell'assunzione, da parte dell'CA, del patrocinio di amministrazioni non statali, richiama la norma di cui al secondo comma del precedente art. 1, in cui è esclusa, appunto, la necessità di qualsiasi mandato. E per le regioni a statuto ordinario si è affermato, in particolare, che esse, autorizzate ad avvalersi del patrocinio dell'CA , secondo la previsione dell'art. 107 DPR 24 luglio 1977 n. 616 - non abrogato dall'art. 10 legge 3 aprile 1979 n. 103 - non hanno bisogno di conferire all'avvocato dello Stato incaricato della difesa giudiziale alcun formale mandato (Cass 2 settembre 1998 n. 8722), essendo invece necessario uno specifico provvedimento (talvolta soggetto al visto degli organi collegiali), nel solo caso in cui la regione, secondo la previsione dell'art. 10 ult. cit., voglia escludere tale rappresentanza, per affidarla a privati professionisti, con la conseguenza che l'CA dello Stato, ove agisca in giudizio per una regione, non avendo necessità di apposito mandato, non è neanche onerata della produzione del provvedimento del competente organo regionale di autorizzazione del legale rappresentante ad agire o resistere in giudizio (Cass. SU 4 novembre 1996 n. 9523; 13 aprile 1994 n. 3465 ed altre conformi). Restano così evidentemente assorbite le censure, peraltro contraddittoriamente dedotte successivamente a quella concernente la mancanza del mandato, attinenti alla regolarità del mandato stesso per l'illeggibilità della firma, per la mancanza della relativa autenticazione e per la incerta individuazione del legale rappresentante dell'ente.
Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 7 legge 6 dicembre 1971 n. 1934 e dell'art. 1 cod. proc. civ., nonché vizi di motivazione, il ricorrente assume che il rapporto di pubblico impiego abbia costituito soltanto l'occasione per lo svolgimento dell'attività di patrocinio legale in favore della Regione, non essendo egli inquadrato nel ruolo legale dell'ente. D'altra parte, il compenso dovutogli non ha natura di retribuzione di lavoro straordinario, ma di onorario determinato secondo le tariffe professionali, in forza di un mandato di natura privatistica, senza collegamento, se non occasionale, con il rapporto di pubblico impiego. La controversia, quindi, correttamente sarebbe stata devoluta al giudice ordinario.
Il motivo è fondato.
Invero, devesi premettere che il patrocinio legale non può ritenersi compreso nel rapporto di impiego fra l'ente pubblico ed il professionista inquadrato nel ruolo amministrativo (come risulta in modo non controverso dalle deduzioni di entrambe le parti, dal provvedimento impugnato e, sia pure, peraltro, non univocamente, dagli stessi atti di causa che questa Corte ha potuto esaminare in relazione all'oggetto del giudizio) e non nell'ufficio legale dell'ente medesimo (v. Cass. SU 1 marzo 1990 n. 1576). Ciò discende dal rilievo che, a prescindere dalla questione della eventuale incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato (e di procuratore) con lo svolgimento delle prestazioni inerenti all'impiego pubblico, ai sensi degli artt. 3 DL 27 novembre 1933 n. 1578, 1 legge 23 novembre 1939 n. 1949, e 69 RD 22 gennaio 1934 n. 37, la cui soluzione, nel senso della conseguente nullità o di altra ipotesi di inefficacia dei rapporti, spetta in via esclusiva al giudice del merito, esulando dai limiti del presente giudizio devoluto a queste Sezioni Unite, l'attività della quale è preteso il corrispettivo dal professionista-impiegato non rientra in quella costituente oggetto del rapporto che, appunto nel ruolo amministrativo, lo vincola alla pubblica amministrazione (Cass. SU 20 aprile 1995 n. 4449). Al riguardo, come nella specie esaminata nella sentenza di queste Sezioni Unite ora richiamata, decisivo deve ritenersi il rilievo che si evince dagli atti di causa, oltre che dalla deduzioni delle parti, e cioè la previsione sia dell'eventualità delle prestazioni professionali che si evince dalla necessità della previa specifica deliberazione dell'ente, sia della facoltà e non dell'obbligo dell'impiegato di accettare l'incarico, sia della determinazione del corrispettivo con riferimento non ai parametri del compenso per lavoro straordinario ma alle tariffe professionali degli avvocati (e procuratori), sia pure con alcune limitazioni in ordine al quantum. Tale previsione, invero, dimostra l'assoluta estraneità del rapporto di mandato alle liti rispetto a quello di pubblico impiego, il quale pertanto ne costituisce mera occasione, senza alcuna sua idoneità ad influire sulla natura, ovviamente privatistica, del mandato stesso e, quindi, sulla configurabilità degli estremi per la devoluzione della relativa controversia alla giurisdizione del giudice ordinario.
Devesi quindi concludere nel senso della declaratoria di tale giurisdizione.
Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere cassato e che la causa deve essere rimessa al giudice di pari grado, che si designa nello stesso RE di Bari, al quale si rimette altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, ne accoglie il secondo, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, allo stesso RE di Bari. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1998.
Depositata in Cancelleria il 23/3/1999.