Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/03/1999, n. 182
CASS
Sentenza 23 marzo 1999

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In tema di onorari di avvocato, anche se il difensore si sia avvalso dell'ordinario procedimento per ingiunzione ex art. 633 e seguenti cod. proc. civ., l'opposizione avverso il procedimento di liquidazione deve svolgersi secondo il rito di cui agli artt. 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794, dovendosi riconoscere al provvedimento conclusivo, anche se adottato nella forma della sentenza, natura sostanziale di ordinanza, sottratta all'appello ed impugnabile solo con il ricorso per cassazione ex art. 111 Costituzione. Tale principio non può, tuttavia, trovare applicazione quando la controversia non involga unicamente la misura degli onorari dovuti all'avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile, ma siano contestati i presupposti stessi del diritto del patrono al compenso, potendo, in tal caso, la sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione essere impugnata soltanto con l'appello, salva la ipotesi in cui il pretore abbia espressamente (ed erroneamente) qualificato il proprio provvedimento come "ordinanza inappellabile" ex art. 645 cod. proc. civ. e 30 Legge 794/92, precludendo, così, alla parte soccombente la corretta impugnazione del provvedimento con l'appello, e rendendo, per converso, obbligatorio il ricorso per cassazione, atteso il generale principio, in tema di opposizioni in materia esecutiva, secondo il quale il rimedio avverso le decisioni rese sull'opposizione dipende unicamente dalla qualificazione che, a torto o a ragione, il giudice abbia dato del suo provvedimento.

Il patrocinio legale prestato da un avvocato inquadrato, con qualifica di funzionario, nel ruolo amministrativo di un ente pubblico, e non anche nell'ufficio legale dell'ente stesso (nella specie, la Regione) non è riconducibile, per la sua stessa natura, nell'ambito del rapporto di pubblico impiego che lega l'avvocato medesimo all'ente territoriale. Ne consegue che la controversia promossa per conseguire il compenso di detto patrocinio spetta alla cognizione del giudice ordinario, mentre le modalità con cui le relative prestazioni siano state in concreto effettuate (con carattere di libera attività professionale, ovvero in regime di "parasubordinazione"), sono influenti sul fondamento nel merito della domanda, ma non sulla giurisdizione.

La competenza "del capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo" sancita dagli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794 per la liquidazione delle spese e dei compensi dell'avvocato o procuratore nei confronti del proprio cliente ha natura funzionale e inderogabile con riferimento non solo all'ufficio, ma anche alla persona del titolare di questo (presidente del collegio, se l'organo è collegiale, magistrato a capo dell'ufficio, se questo è costituito come tale), senza che assuma rilievo, in contrario, la eventuale divisione dell'ufficio (nella specie, di pretura) in sezioni, in quanto siffatta suddivisione, anche per le sezioni del lavoro istituite presso le preture dopo la riforma introdotta con la legge 11 agosto 1973 n. 533, risponde ad esigenze meramente organizzative, con la conseguenza che, ove la suindicata liquidazione inerisca ad una causa di lavoro, la competenza ex artt. 28 e 29 citati spetta non al singolo pretore (ovvero al dirigente della sezione lavoro), ma al pretore dirigente. Tale principio non trova, peraltro, applicazione nella ipotesi in cui il pretore del lavoro sia stato adito in sede ordinaria per l'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 633 cod. proc. civ. (nonché in sede di successiva opposizione), risultando, in tal caso, la sua competenza del pari funzionale ed inderogabile, e, pertanto, non suscettibile di declinatoria, salva la necessità, per il giudicante, di procedere, in tal caso, in via ordinaria con il rito del lavoro (e non già, come nella specie, secondo il rito di cui alla citata legge 794/42).

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/03/1999, n. 182
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 182
Data del deposito : 23 marzo 1999

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