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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 3006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3006 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE X CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio R.G. n. 13573/2021 promosso da:
C.F. (Avv. Daniele Lorenzo Maria Parte_1 C.F._1
Cattaneo) – attrice –
Contro
(GIÀ Controparte_1 Controparte_2
) (Avv. Andrea Orlandoni) – convenuto –
[...]
nonché contro
– convenuto contumace – Controparte_3
Oggetto: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE – LESIONE
PERSONALE
Conclusioni: come da fogli depositati per via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra conveniva Parte_1 in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la Controparte_2
e il sig. , al fine di ottenere la condanna
[...] Controparte_3
in solido al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti a seguito pagina 1 di 11 dell'incidente stradale avvenuto il 11.06.2018, alle ore 09:00 circa, in Milano all'intersezione tra viale Cassala e viale Romolo. In particolare, l'attrice deduceva che nelle predette circostanze di tempo e luogo, mentre stava attraversando a piedi la carreggiata servendosi dell'apposito attraversamento pedonale e in presenza di semaforo proiettante luce verde per i pedoni, veniva violentemente travolta dal motociclo Honda XL700V (tg. DS84548), di proprietà
e condotto dal convenuto e assicurato con la compagnia Controparte_3
. Sul luogo del sinistro intervenivano gli agenti Controparte_2 della Polizia Locale di Milano, i quali, all'esito dei rilievi, redigevano apposita relazione di incidente. In conseguenza e per effetto del sinistro, l'attrice subiva lesioni alla propria persona e veniva trasportata in codice rosso presso l'Ospedale Humanitas di Rozzano, ove le veniva diagnosticata una “frattura tibia, frattura di radio e ulna, frattura soma di L1, ematoma del meso con sanguinamento attivo”. Nel corso del primo ricovero, durato fino al 17.7.2018,
l'attrice veniva sottoposta a plurimi interventi, sia per le lesioni diagnosticate nell'immediatezza del sinistro, sia per ulteriori patologie e/o complicanze delle lesioni conseguenti al sinistro. Seguivano un lungo percorso riabilitativo e controlli anche ospedalieri, nonché ulteriori interventi chirurgici. Alla stabilizzazione dei postumi l'attrice si sottoponeva quindi a visita medico-legale presso la dott.ssa , la quale stimava il grado di I.P. pari al 38%. Persona_1
In via stragiudiziale la compagnia convenuta negava la responsabilità del proprio assicurato nella determinazione del sinistro di causa e, pertanto, non corrispondeva alcun risarcimento in favore dell'attrice.
Si costituiva tempestivamente la compagnia Controparte_2
, contestando l'an debeatur ed eccependo la responsabilità
[...] esclusiva dell'attrice in quanto quest'ultima aveva attraversato improvvisamente la carreggiata nonostante il semaforo proiettasse luce rossa per i pedoni, come dichiarato agli agenti di P.L. dai due testimoni oculari presenti sul luogo del pagina 2 di 11 sinistro. La compagnia convenuta, inoltre, contestava anche il quantum debeatur di cui all'atto di citazione.
Successivamente, con comparsa di costituzione di nuovo difensore, si costituiva in giudizio in qualità di successore di Controparte_1 [...]
a seguito dell'atto unico di fusione e scissione Controparte_2
intervenuto in data 21.06.2023.
Dichiarata la contumacia del convenuto e assegnati alle parti Controparte_3
i richiesti termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il sottoscritto Giudice non ammetteva le prove orali richieste dalle parti e disponeva CTU medico-legale sulla persona dell'attrice Parte_1
A seguito della predetta CTU il Giudice riteneva la causa matura per la decisione e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
23.11.2023, successivamente differita all'udienza del 08.02.2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta. La causa veniva quindi trattenuta in decisione alla scadenza dei termini massimi di legge per conclusionali e repliche.
Alla luce del complessivo compendio probatorio, il fatto storico e la dinamica del sinistro possono essere ricostruiti sulla base delle risultanze del verbale di incidente stradale e, in particolare, delle dichiarazioni testimoniali assunte dagli agenti della Polizia Locale di Milano intervenuti nell'immediatezza dei fatti sul luogo del sinistro (v. doc.1 att.).
In particolare, dalla relazione di incidente stradale si evince innanzi tutto che in data 11.06.2018, alle ore 09:00 circa, il convenuto , che stava Controparte_3
percorrendo Viale Cassala alla guida del proprio motociclo Honda XL700V (tg.
DS84548), giunto all'intersezione con Viale Romolo, investiva due pedoni,
(odierna attrice) e , che erano Parte_1 Persona_2
intenti ad attraversare la carreggiata (v. doc.1 att.).
Gli agenti della Polizia Locale di Milano intervenuti hanno altresì provveduto ad assumere le dichiarazioni dei testi oculari presenti sul luogo del sinistro, sig.ra pagina 3 di 11 e sig. . Testimone_1 Persona_3
Più precisamente, la teste oculare ha dichiarato quanto segue: Testimone_1
“Ferma sull'isola salvagente di viale Cassala lato stabili civici dispari in prossimità dell'attraversamento pedonale tracciato in corrispondenza dell'intersezione con via Romolo vedevo due persone, un uomo e una donna, attraversare la carreggiata centrale di viale Cassala sull'isola salvagente dove mi trovato io in direzione dell'isola salvagente lato stabili civici pari utilizzando il suddetto attraversamento pedonale malgrado la luce rossa proiettata dall'impianto pedonale semaforico ivi presente. Pochi passi dopo aver impegnato la carreggiata, proveniente da piazza Belfanti, sopraggiungeva il motociclo che percorreva la carreggiata centrale di viale Cassala in direzione di via Schievano che urtava entrambi i pedoni facendoli rovinare al suolo. Il suddetto motociclo, in assetto di marcia si fermava subito dopo l'urto e, dopo aver accostato, il conducente si premurava delle condizioni dei feriti in attesa dell'arrivo dei soccorsi, già allertati da un astante e dell'arrivo della Polizia” (v. doc.1, att., pag. 2).
E ancora, il teste ha dichiarato: “Il giorno 11 giugno Persona_3
2018 alle ore 9.05 mentre transitavo per viale Cassala altezza metropolitana
Romolo verso notavo che il veicolo davanti a me, una moto Honda Persona_4
Transalp, investiva una delle persone che stava attraversando dal marciapiede sulla mia destra, verso sinistra la strada sulle strisce pedonali ma con semaforo rosso. Ovviamente mi sono fermato per prestare i primi soccorsi e contestualmente chiamando il 112” (v. doc.1, att., pag.2-3).
Entrambi i testi hanno dunque dichiarato che, nel momento in cui l'attrice
[...] ha attraversato la carreggiata in questione, l'impianto semaforico ivi Pt_1
presente proiettava luce rossa che, dunque, le imponeva di concedere la precedenza ai veicoli che stavano transitando su viale Cassala e di attendere che il semaforo cominciasse a proiettare la luce verde prima di intraprendere l'attraversamento.
pagina 4 di 11 L'attrice ha dunque posto in essere una condotta imprudente e negligente, violando la norma cautelare di cui all'art. 146 del Codice della strada, che impone agli utenti della strada di osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e, dunque, nel caso di specie, di arrestarsi dinanzi alla luce rossa proiettata dall'impianto semaforico, come disposto dall'art. 41 del Codice della Strada.
Ciò posto, non apparendo del tutto superata da parte convenuta la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 co. 1 c.c., devono qui richiamarsi i condivisibili principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in casi sovrapponibili o analoghi a quello di specie:
“L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva
l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta.” (Cass. n. 8663/2017)
“La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione,
l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1,
c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione.” (Cass. n. 842/2020)
“In caso di investimento pedonale, la circostanza che il pedone abbia
pagina 5 di 11 repentinamente attraversato un incrocio regolato da semaforo per lui rosso non vale ad escludere la responsabilità dell'automobilista, ove tale condotta anomala del pedone fosse - per le circostanze di tempo e di luogo, che avrebbero consigliato una maggiore prudenza e in particolare una minore velocità - ragionevolmente prevedibile. (Nella specie, il conducente si trovava in pieno centro città, in una zona di attraversamento pedonale e in una giornata piovosa).” (Cass. n. 3964/2014)
Orbene, nel caso di specie l'attraversamento con semaforo rosso da parte dell'attrice in spregio al divieto di cui all'art. 41 co. 5 lett. a) Cod. Strada costituisce senz'altro condotta colposa grave, ma non tale da essere causa esclusiva del sinistro, tenuto conto che non era imprevedibile da parte del convenuto l'attraversamento di pedoni con il rosso, anche alla luce CP_3 del principio di cui all'art. 140 del Codice della Strada, che impone agli utenti della strada di comportarsi in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale anche in relazione ai pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada (cfr. ex multis Cass. civ. 9528/2012 e Cass. Civ. 17985/2012).
Ed infatti, gli agenti della Polizia Locale di Milano hanno altresì accertato nella propria relazione di incidente – che ha efficacia probatoria fidefacente fino a querela di falso in ordine ai rilievi e agli accertamenti espletati – che il sinistro è occorso su una strada con più di due carreggiate, in condizioni metereologiche serene e con visibilità buona, stante la presenza di luce diurna.
Alla luce di tutte le predette circostanze, dunque, si evince che se il convenuto avesse adottato la massima prudenza e diligenza, Controparte_3
mantenendo una velocità commisurata alle condizioni della strada urbana, caratterizzata da un'intersezione semaforica, sarebbe indubbiamente stato in grado di avvedersi per tempo della presenza dei due pedoni che stavano attraversando l'intersezione, nonostante l'impianto semaforico proiettante luce rossa glielo impedisse, come già ampiamente esposto.
pagina 6 di 11 Il ha dunque violato la regola cautelare di cui all'art. 141 del Codice CP_3
della Strada, che impone ai conducenti di regolare la velocità del proprio mezzo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche della strada, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e in modo che riesca a conservare sempre il controllo del proprio veicolo ed a compiere tutte le manovre necessarie, specie l'arresto tempestivo del veicolo dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
Ed infatti, giova ribadire che il convenuto stava procedendo su una strada urbana, rettilinea e con ampia visuale, ove vi era un'intersezione semaforica che, dunque, non rendeva del tutto imprevedibile la possibile presenza di pedoni.
Facendo dunque applicazione degli artt. 1227 co. 1 e 2056 c.c. si ritiene di poter diminuire il risarcimento dovuto dai convenuti ai sensi dell'art. 2054 commi
1 e 3 c.c., tenuto conto della gravità del concorso colposo dell'attrice e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, che portano ad attribuire alla stessa attrice una quota di responsabilità del 50%.
La responsabilità del convenuto per l'investimento per cui è Controparte_3
causa deve pertanto essere limitata alla residua quota del 50%.
Non rimane che concentrarsi sugli aspetti del quantum debeatur.
Sul punto il CTU, dott.ssa ha accertato in capo all'attrice le Per_5 seguenti lesioni: “nell'evento del 11.06.2018, ed in rapporto causale con esso, la sig.ra riportava trauma cranico contusivo, frattura scomposta Parte_1 pluriframmentaria di radio e ulna al terzo medio dell'avambraccio sinistro, infrazione dell'undicesima costa sinistra, frattura somatica della prima vertebra lombare con lieve infossamento della limitante somatica superiore, frattura scomposta pluriframmentaria biossea di tibia e perone al terzo medio e frattura composta della tibia al terzo prossimale di gamba sinistra, strappamento dei foglietti mesoilieali in prossimità della grande curvatura gastrica all'addome, complicata da perforazione del sigma con sua parziale resezione”.
pagina 7 di 11 Le considerazioni medico-legali del CTU dott.ssa da condividersi in Per_5
quanto congruamente ed esaustivamente motivate dal punto di vista logico e metodologico, oltre che non contestate, sono le seguenti: “[…] venendo a discutere del periodo di inabilità temporanea derivato dalle lesioni in oggetto, è di tutta evidenza che durante i ricoveri ospedalieri parte attrice non era in grado di attendere alle normali attività della vita quotidiana, viene quindi a configurarsi un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 88 (ottantotto). A questi sono seguiti ulteriori giorni di inabilità temporanea parziale che, sulla base della documentazione in atti, possono essere quantificati in 100
(cento) mediamente al 75%, nel corso dei quali la sig.ra aveva la Pt_1
necessità di una deambulazione assistita, e ulteriori giorni 180
(centottanta) mediamente al 50%, necessari per il completo recupero funzionale anche in accordo con quanto avviene per solito in casi consimili. In tale periodo, considerando la necessità di plurimi interventi chirurgici anche importanti, le sopra menzionate e la necessità di trattamenti riabilitativi, si può valutare la sofferenza menomazione-correlata come
“elevata” […] Poichè non si deve operare una somma aritmetica ma una valutazione complessiva dei postumi, tenuto conto della validità complessiva della persona, si può senz'altro affermare che la quantificazione complessiva è pari al 32% (trentadue per cento), corrispondente a poco meno di un terzo della validità dell'intera persona. Per tale valutazione ci si è riferiti alle “Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” della S.I.M.L.A. Si tratta di menomazioni certamente a carattere permanente, persistendo a distanza di quattro anni dall'evento lesivo. Vi è pertanto una riduzione permanente dell'integrità fisica del soggetto pari al 32%
(trentadue per cento), corrispondente a poco meno di un terzo della validità dell'intera persona. Il grado di sofferenza menomazione-correlata, tenuto conto della necessità di saltuarie terapie antalgiche, del danno estetico e delle difficoltà dolorose a carico di alcune articolazioni, può
pagina 8 di 11 essere valutata come “media”. Non sono presenti in atti spese mediche.
Non se ne prevedono per il futuro”(v. relazione peritale, pag. 17 ss.).
Ed allora, circa gli aspetti del quantum debeatur, le lesioni riportate dall'attrice a seguito del sinistro del 11.06.2018 hanno comportato, secondo la valutazione espressa dal C.T.U., un periodo di inabilità temporanea di 88 giorni al 100%, di
100 giorni al 75% e di 180 giorni al 50%. Il CTU ha peraltro valutato che il danno temporaneo subito dall'attrice ha determinato una sofferenza soggettiva di grado elevato durante tutto il periodo dell'inabilità temporanea, quindi si stima confacente ad un integrale ristoro un importo giornaliero per l'invalidità temporanea assoluta pari a € 150,00. Complessivamente si ottiene dunque l'importo di € 37.950,00. Circa la liquidazione del danno biologico permanente del 32%, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'entità dei postumi permanenti (per i quali è stata stimata una sofferenza soggettiva di grado medio), avuto riguardo ai criteri di liquidazione del danno alla persona indicati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano Edizione 2024, nell'ottica di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, può essere riconosciuto per i postumi permanenti, avuto riguardo all'età dell'attrice all'epoca della stabilizzazione dei postumi permanenti (55 anni), l'importo in moneta attuale di
€ 200.000,00.
Si precisa che per i postumi permanenti si è applicata una personalizzazione nella misura del 10% (quella massima prevista è del 27%), tenuto conto della dettagliata descrizione del quadro clinico e dei postumi residuati di cui all'atto di citazione, nonché in base alla valutazione operata dal CTU nella propria relazione peritale, il quale, tenuto conto della necessità da parte della sig.ra di saltuarie terapie antalgiche, del danno estetico e delle difficoltà Pt_1 dolorose a carico di alcune articolazioni, ha riscontrato in capo all'attrice un grado di sofferenza psico-fisica “medio” alla stabilizzazione dei postumi.
pagina 9 di 11 A tale importo va aggiunto il superiore importo di € 37.950,00 per invalidità temporanea, così ottenendosi l'importo complessivo in moneta attuale di €
237.950,00, in cui è già ricompresa la componente del danno morale, denominazione tradizionale del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni in termini di sofferenza soggettiva, in quanto da presumersi in base all'entità ed agli effetti delle lesioni patite, anche per le già viste ripercussioni in termini di sofferenza psico-fisica.
Alla predetta somma va applicata la riduzione del 50% in ragione del concorso di colpa dell'attrice, così ottenendosi l'importo di € 118.975,00.
Tale somma, prima devalutata e poi via via rivalutata (cfr. Cass. SS.UU. n.
1712/1995), va maggiorata di interessi compensativi al tasso legale (stimato equo da questo Tribunale) a far tempo dalla data del sinistro (11.06.2018) fino alla data della presente pronuncia, dovendosi poi calcolare gli interessi legali sulla somma così determinata da quest'ultima data al saldo.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, in considerazione dell'esito del giudizio, che ha visto l'accoglimento delle domande attoree in misura notevolmente ridotta sia nell'an che nel quantum, per dichiarare compensate nella misura della metà le spese di lite tra le parti, con condanna delle parti convenute in solido alla rifusione nei confronti dell'attrice della restante metà di dette spese, liquidate per tale quota come da dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa e della natura delle questioni trattate. Va disposta la distrazione in favore del procuratore antistatario, richiesta nell'atto di citazione.
Le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, vengono poste a carico delle parti convenute in solido tra loro per prevalente soccombenza, stante la radicale contestazione della domanda attorea nell'an.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia
Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa,
pagina 10 di 11 ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la responsabilità concorrente dell'attrice (nella Parte_1
misura del 50%) e del convenuto (nella misura del Controparte_3
50%) nella causazione del sinistro del 11.06.2018;
2) per l'effetto dichiara tenuti e condanna in solido i convenuti
[...]
e (già CP_3 Controparte_1 Controparte_2
) a corrispondere all'attrice a titolo di
[...] Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale l'importo di € 118.975,00 (già ridotto del 50% in ragione dell'accertato concorso di colpa), oltre interessi come in parte motiva;
3) compensate le spese di lite nella misura della metà, dichiara tenuti e condanna i convenuti in solido a rifondere all'attrice, con distrazione in favore del procuratore antistatario, la restante metà delle spese di lite, che liquida per tale quota in € 272,50 per esborsi ed € 6.816,50 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
4) pone le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Milano, 08.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE X CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio R.G. n. 13573/2021 promosso da:
C.F. (Avv. Daniele Lorenzo Maria Parte_1 C.F._1
Cattaneo) – attrice –
Contro
(GIÀ Controparte_1 Controparte_2
) (Avv. Andrea Orlandoni) – convenuto –
[...]
nonché contro
– convenuto contumace – Controparte_3
Oggetto: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE – LESIONE
PERSONALE
Conclusioni: come da fogli depositati per via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra conveniva Parte_1 in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la Controparte_2
e il sig. , al fine di ottenere la condanna
[...] Controparte_3
in solido al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti a seguito pagina 1 di 11 dell'incidente stradale avvenuto il 11.06.2018, alle ore 09:00 circa, in Milano all'intersezione tra viale Cassala e viale Romolo. In particolare, l'attrice deduceva che nelle predette circostanze di tempo e luogo, mentre stava attraversando a piedi la carreggiata servendosi dell'apposito attraversamento pedonale e in presenza di semaforo proiettante luce verde per i pedoni, veniva violentemente travolta dal motociclo Honda XL700V (tg. DS84548), di proprietà
e condotto dal convenuto e assicurato con la compagnia Controparte_3
. Sul luogo del sinistro intervenivano gli agenti Controparte_2 della Polizia Locale di Milano, i quali, all'esito dei rilievi, redigevano apposita relazione di incidente. In conseguenza e per effetto del sinistro, l'attrice subiva lesioni alla propria persona e veniva trasportata in codice rosso presso l'Ospedale Humanitas di Rozzano, ove le veniva diagnosticata una “frattura tibia, frattura di radio e ulna, frattura soma di L1, ematoma del meso con sanguinamento attivo”. Nel corso del primo ricovero, durato fino al 17.7.2018,
l'attrice veniva sottoposta a plurimi interventi, sia per le lesioni diagnosticate nell'immediatezza del sinistro, sia per ulteriori patologie e/o complicanze delle lesioni conseguenti al sinistro. Seguivano un lungo percorso riabilitativo e controlli anche ospedalieri, nonché ulteriori interventi chirurgici. Alla stabilizzazione dei postumi l'attrice si sottoponeva quindi a visita medico-legale presso la dott.ssa , la quale stimava il grado di I.P. pari al 38%. Persona_1
In via stragiudiziale la compagnia convenuta negava la responsabilità del proprio assicurato nella determinazione del sinistro di causa e, pertanto, non corrispondeva alcun risarcimento in favore dell'attrice.
Si costituiva tempestivamente la compagnia Controparte_2
, contestando l'an debeatur ed eccependo la responsabilità
[...] esclusiva dell'attrice in quanto quest'ultima aveva attraversato improvvisamente la carreggiata nonostante il semaforo proiettasse luce rossa per i pedoni, come dichiarato agli agenti di P.L. dai due testimoni oculari presenti sul luogo del pagina 2 di 11 sinistro. La compagnia convenuta, inoltre, contestava anche il quantum debeatur di cui all'atto di citazione.
Successivamente, con comparsa di costituzione di nuovo difensore, si costituiva in giudizio in qualità di successore di Controparte_1 [...]
a seguito dell'atto unico di fusione e scissione Controparte_2
intervenuto in data 21.06.2023.
Dichiarata la contumacia del convenuto e assegnati alle parti Controparte_3
i richiesti termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il sottoscritto Giudice non ammetteva le prove orali richieste dalle parti e disponeva CTU medico-legale sulla persona dell'attrice Parte_1
A seguito della predetta CTU il Giudice riteneva la causa matura per la decisione e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
23.11.2023, successivamente differita all'udienza del 08.02.2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta. La causa veniva quindi trattenuta in decisione alla scadenza dei termini massimi di legge per conclusionali e repliche.
Alla luce del complessivo compendio probatorio, il fatto storico e la dinamica del sinistro possono essere ricostruiti sulla base delle risultanze del verbale di incidente stradale e, in particolare, delle dichiarazioni testimoniali assunte dagli agenti della Polizia Locale di Milano intervenuti nell'immediatezza dei fatti sul luogo del sinistro (v. doc.1 att.).
In particolare, dalla relazione di incidente stradale si evince innanzi tutto che in data 11.06.2018, alle ore 09:00 circa, il convenuto , che stava Controparte_3
percorrendo Viale Cassala alla guida del proprio motociclo Honda XL700V (tg.
DS84548), giunto all'intersezione con Viale Romolo, investiva due pedoni,
(odierna attrice) e , che erano Parte_1 Persona_2
intenti ad attraversare la carreggiata (v. doc.1 att.).
Gli agenti della Polizia Locale di Milano intervenuti hanno altresì provveduto ad assumere le dichiarazioni dei testi oculari presenti sul luogo del sinistro, sig.ra pagina 3 di 11 e sig. . Testimone_1 Persona_3
Più precisamente, la teste oculare ha dichiarato quanto segue: Testimone_1
“Ferma sull'isola salvagente di viale Cassala lato stabili civici dispari in prossimità dell'attraversamento pedonale tracciato in corrispondenza dell'intersezione con via Romolo vedevo due persone, un uomo e una donna, attraversare la carreggiata centrale di viale Cassala sull'isola salvagente dove mi trovato io in direzione dell'isola salvagente lato stabili civici pari utilizzando il suddetto attraversamento pedonale malgrado la luce rossa proiettata dall'impianto pedonale semaforico ivi presente. Pochi passi dopo aver impegnato la carreggiata, proveniente da piazza Belfanti, sopraggiungeva il motociclo che percorreva la carreggiata centrale di viale Cassala in direzione di via Schievano che urtava entrambi i pedoni facendoli rovinare al suolo. Il suddetto motociclo, in assetto di marcia si fermava subito dopo l'urto e, dopo aver accostato, il conducente si premurava delle condizioni dei feriti in attesa dell'arrivo dei soccorsi, già allertati da un astante e dell'arrivo della Polizia” (v. doc.1, att., pag. 2).
E ancora, il teste ha dichiarato: “Il giorno 11 giugno Persona_3
2018 alle ore 9.05 mentre transitavo per viale Cassala altezza metropolitana
Romolo verso notavo che il veicolo davanti a me, una moto Honda Persona_4
Transalp, investiva una delle persone che stava attraversando dal marciapiede sulla mia destra, verso sinistra la strada sulle strisce pedonali ma con semaforo rosso. Ovviamente mi sono fermato per prestare i primi soccorsi e contestualmente chiamando il 112” (v. doc.1, att., pag.2-3).
Entrambi i testi hanno dunque dichiarato che, nel momento in cui l'attrice
[...] ha attraversato la carreggiata in questione, l'impianto semaforico ivi Pt_1
presente proiettava luce rossa che, dunque, le imponeva di concedere la precedenza ai veicoli che stavano transitando su viale Cassala e di attendere che il semaforo cominciasse a proiettare la luce verde prima di intraprendere l'attraversamento.
pagina 4 di 11 L'attrice ha dunque posto in essere una condotta imprudente e negligente, violando la norma cautelare di cui all'art. 146 del Codice della strada, che impone agli utenti della strada di osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e, dunque, nel caso di specie, di arrestarsi dinanzi alla luce rossa proiettata dall'impianto semaforico, come disposto dall'art. 41 del Codice della Strada.
Ciò posto, non apparendo del tutto superata da parte convenuta la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 co. 1 c.c., devono qui richiamarsi i condivisibili principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in casi sovrapponibili o analoghi a quello di specie:
“L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva
l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta.” (Cass. n. 8663/2017)
“La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione,
l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1,
c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione.” (Cass. n. 842/2020)
“In caso di investimento pedonale, la circostanza che il pedone abbia
pagina 5 di 11 repentinamente attraversato un incrocio regolato da semaforo per lui rosso non vale ad escludere la responsabilità dell'automobilista, ove tale condotta anomala del pedone fosse - per le circostanze di tempo e di luogo, che avrebbero consigliato una maggiore prudenza e in particolare una minore velocità - ragionevolmente prevedibile. (Nella specie, il conducente si trovava in pieno centro città, in una zona di attraversamento pedonale e in una giornata piovosa).” (Cass. n. 3964/2014)
Orbene, nel caso di specie l'attraversamento con semaforo rosso da parte dell'attrice in spregio al divieto di cui all'art. 41 co. 5 lett. a) Cod. Strada costituisce senz'altro condotta colposa grave, ma non tale da essere causa esclusiva del sinistro, tenuto conto che non era imprevedibile da parte del convenuto l'attraversamento di pedoni con il rosso, anche alla luce CP_3 del principio di cui all'art. 140 del Codice della Strada, che impone agli utenti della strada di comportarsi in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale anche in relazione ai pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada (cfr. ex multis Cass. civ. 9528/2012 e Cass. Civ. 17985/2012).
Ed infatti, gli agenti della Polizia Locale di Milano hanno altresì accertato nella propria relazione di incidente – che ha efficacia probatoria fidefacente fino a querela di falso in ordine ai rilievi e agli accertamenti espletati – che il sinistro è occorso su una strada con più di due carreggiate, in condizioni metereologiche serene e con visibilità buona, stante la presenza di luce diurna.
Alla luce di tutte le predette circostanze, dunque, si evince che se il convenuto avesse adottato la massima prudenza e diligenza, Controparte_3
mantenendo una velocità commisurata alle condizioni della strada urbana, caratterizzata da un'intersezione semaforica, sarebbe indubbiamente stato in grado di avvedersi per tempo della presenza dei due pedoni che stavano attraversando l'intersezione, nonostante l'impianto semaforico proiettante luce rossa glielo impedisse, come già ampiamente esposto.
pagina 6 di 11 Il ha dunque violato la regola cautelare di cui all'art. 141 del Codice CP_3
della Strada, che impone ai conducenti di regolare la velocità del proprio mezzo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche della strada, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e in modo che riesca a conservare sempre il controllo del proprio veicolo ed a compiere tutte le manovre necessarie, specie l'arresto tempestivo del veicolo dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
Ed infatti, giova ribadire che il convenuto stava procedendo su una strada urbana, rettilinea e con ampia visuale, ove vi era un'intersezione semaforica che, dunque, non rendeva del tutto imprevedibile la possibile presenza di pedoni.
Facendo dunque applicazione degli artt. 1227 co. 1 e 2056 c.c. si ritiene di poter diminuire il risarcimento dovuto dai convenuti ai sensi dell'art. 2054 commi
1 e 3 c.c., tenuto conto della gravità del concorso colposo dell'attrice e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, che portano ad attribuire alla stessa attrice una quota di responsabilità del 50%.
La responsabilità del convenuto per l'investimento per cui è Controparte_3
causa deve pertanto essere limitata alla residua quota del 50%.
Non rimane che concentrarsi sugli aspetti del quantum debeatur.
Sul punto il CTU, dott.ssa ha accertato in capo all'attrice le Per_5 seguenti lesioni: “nell'evento del 11.06.2018, ed in rapporto causale con esso, la sig.ra riportava trauma cranico contusivo, frattura scomposta Parte_1 pluriframmentaria di radio e ulna al terzo medio dell'avambraccio sinistro, infrazione dell'undicesima costa sinistra, frattura somatica della prima vertebra lombare con lieve infossamento della limitante somatica superiore, frattura scomposta pluriframmentaria biossea di tibia e perone al terzo medio e frattura composta della tibia al terzo prossimale di gamba sinistra, strappamento dei foglietti mesoilieali in prossimità della grande curvatura gastrica all'addome, complicata da perforazione del sigma con sua parziale resezione”.
pagina 7 di 11 Le considerazioni medico-legali del CTU dott.ssa da condividersi in Per_5
quanto congruamente ed esaustivamente motivate dal punto di vista logico e metodologico, oltre che non contestate, sono le seguenti: “[…] venendo a discutere del periodo di inabilità temporanea derivato dalle lesioni in oggetto, è di tutta evidenza che durante i ricoveri ospedalieri parte attrice non era in grado di attendere alle normali attività della vita quotidiana, viene quindi a configurarsi un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 88 (ottantotto). A questi sono seguiti ulteriori giorni di inabilità temporanea parziale che, sulla base della documentazione in atti, possono essere quantificati in 100
(cento) mediamente al 75%, nel corso dei quali la sig.ra aveva la Pt_1
necessità di una deambulazione assistita, e ulteriori giorni 180
(centottanta) mediamente al 50%, necessari per il completo recupero funzionale anche in accordo con quanto avviene per solito in casi consimili. In tale periodo, considerando la necessità di plurimi interventi chirurgici anche importanti, le sopra menzionate e la necessità di trattamenti riabilitativi, si può valutare la sofferenza menomazione-correlata come
“elevata” […] Poichè non si deve operare una somma aritmetica ma una valutazione complessiva dei postumi, tenuto conto della validità complessiva della persona, si può senz'altro affermare che la quantificazione complessiva è pari al 32% (trentadue per cento), corrispondente a poco meno di un terzo della validità dell'intera persona. Per tale valutazione ci si è riferiti alle “Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” della S.I.M.L.A. Si tratta di menomazioni certamente a carattere permanente, persistendo a distanza di quattro anni dall'evento lesivo. Vi è pertanto una riduzione permanente dell'integrità fisica del soggetto pari al 32%
(trentadue per cento), corrispondente a poco meno di un terzo della validità dell'intera persona. Il grado di sofferenza menomazione-correlata, tenuto conto della necessità di saltuarie terapie antalgiche, del danno estetico e delle difficoltà dolorose a carico di alcune articolazioni, può
pagina 8 di 11 essere valutata come “media”. Non sono presenti in atti spese mediche.
Non se ne prevedono per il futuro”(v. relazione peritale, pag. 17 ss.).
Ed allora, circa gli aspetti del quantum debeatur, le lesioni riportate dall'attrice a seguito del sinistro del 11.06.2018 hanno comportato, secondo la valutazione espressa dal C.T.U., un periodo di inabilità temporanea di 88 giorni al 100%, di
100 giorni al 75% e di 180 giorni al 50%. Il CTU ha peraltro valutato che il danno temporaneo subito dall'attrice ha determinato una sofferenza soggettiva di grado elevato durante tutto il periodo dell'inabilità temporanea, quindi si stima confacente ad un integrale ristoro un importo giornaliero per l'invalidità temporanea assoluta pari a € 150,00. Complessivamente si ottiene dunque l'importo di € 37.950,00. Circa la liquidazione del danno biologico permanente del 32%, tenuto conto della gravità delle lesioni e dell'entità dei postumi permanenti (per i quali è stata stimata una sofferenza soggettiva di grado medio), avuto riguardo ai criteri di liquidazione del danno alla persona indicati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano Edizione 2024, nell'ottica di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, può essere riconosciuto per i postumi permanenti, avuto riguardo all'età dell'attrice all'epoca della stabilizzazione dei postumi permanenti (55 anni), l'importo in moneta attuale di
€ 200.000,00.
Si precisa che per i postumi permanenti si è applicata una personalizzazione nella misura del 10% (quella massima prevista è del 27%), tenuto conto della dettagliata descrizione del quadro clinico e dei postumi residuati di cui all'atto di citazione, nonché in base alla valutazione operata dal CTU nella propria relazione peritale, il quale, tenuto conto della necessità da parte della sig.ra di saltuarie terapie antalgiche, del danno estetico e delle difficoltà Pt_1 dolorose a carico di alcune articolazioni, ha riscontrato in capo all'attrice un grado di sofferenza psico-fisica “medio” alla stabilizzazione dei postumi.
pagina 9 di 11 A tale importo va aggiunto il superiore importo di € 37.950,00 per invalidità temporanea, così ottenendosi l'importo complessivo in moneta attuale di €
237.950,00, in cui è già ricompresa la componente del danno morale, denominazione tradizionale del danno non patrimoniale conseguente alle lesioni in termini di sofferenza soggettiva, in quanto da presumersi in base all'entità ed agli effetti delle lesioni patite, anche per le già viste ripercussioni in termini di sofferenza psico-fisica.
Alla predetta somma va applicata la riduzione del 50% in ragione del concorso di colpa dell'attrice, così ottenendosi l'importo di € 118.975,00.
Tale somma, prima devalutata e poi via via rivalutata (cfr. Cass. SS.UU. n.
1712/1995), va maggiorata di interessi compensativi al tasso legale (stimato equo da questo Tribunale) a far tempo dalla data del sinistro (11.06.2018) fino alla data della presente pronuncia, dovendosi poi calcolare gli interessi legali sulla somma così determinata da quest'ultima data al saldo.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, in considerazione dell'esito del giudizio, che ha visto l'accoglimento delle domande attoree in misura notevolmente ridotta sia nell'an che nel quantum, per dichiarare compensate nella misura della metà le spese di lite tra le parti, con condanna delle parti convenute in solido alla rifusione nei confronti dell'attrice della restante metà di dette spese, liquidate per tale quota come da dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa e della natura delle questioni trattate. Va disposta la distrazione in favore del procuratore antistatario, richiesta nell'atto di citazione.
Le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, vengono poste a carico delle parti convenute in solido tra loro per prevalente soccombenza, stante la radicale contestazione della domanda attorea nell'an.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione X civile, in persona del G.U. dott.ssa Grazia
Fedele, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa,
pagina 10 di 11 ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la responsabilità concorrente dell'attrice (nella Parte_1
misura del 50%) e del convenuto (nella misura del Controparte_3
50%) nella causazione del sinistro del 11.06.2018;
2) per l'effetto dichiara tenuti e condanna in solido i convenuti
[...]
e (già CP_3 Controparte_1 Controparte_2
) a corrispondere all'attrice a titolo di
[...] Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale l'importo di € 118.975,00 (già ridotto del 50% in ragione dell'accertato concorso di colpa), oltre interessi come in parte motiva;
3) compensate le spese di lite nella misura della metà, dichiara tenuti e condanna i convenuti in solido a rifondere all'attrice, con distrazione in favore del procuratore antistatario, la restante metà delle spese di lite, che liquida per tale quota in € 272,50 per esborsi ed € 6.816,50 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge;
4) pone le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dei convenuti in solido.
Milano, 08.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele
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