Sentenza 7 maggio 1999
Massime • 1
Il notevole incremento dei redditi di uno dei coniugi, verificatosi successivamente alla separazione, giustifica l'accoglimento della richiesta dell'altro coniuge di modifica dell'ammontare dell'assegno a lui dovuto. (Nella fattispecie, la S.C., nell'affermare, alla stregua del principio enunciato nella massima, la esattezza del rilievo centrale attribuito dalla Corte di merito, ai fini della decisione sulla richiesta revisione dell'assegno di mantenimento, all'incremento reddituale del coniuge della richiedente, ha del pari ritenuto corretta la valutazione, parallelamente operata dalla stessa Corte di merito, in ordine alla posizione reddituale della stessa richiedente, per escludere che questa avesse avuto, a sua volta, una evoluzione incrementativa tale da mantenere sostanzialmente inalterato l'equilibrio iniziale tra le posizioni dei due coniugi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/05/1999, n. 4570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4570 |
| Data del deposito : | 7 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 76, presso l'avvocato MAURIZIO LIBERATI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AC NN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. ACRI 78, presso l'avvocato MOSCATO MARIA CATERINA, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA, emesso il 14/10/96, depositato il 12/12/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/98 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Liberati, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Moscato, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che - sulla domanda di revisione dell'assegno di mantenimento (fissato nella misura iniziale di L.170.000 mensili) formulata da NN VA nei confronti del coniuge separato NF RE - la Corte di appello di Roma, adita in sede di reclamo avverso il decreto del Tribunale, ha, con proprio decreto del 14 ottobre 1996, in parziale modifica del provvedimento reclamato, condannato, l'appellato a corrispondere all'istante quell'assegno nella maggior misura di L.750.000 mensili, soggette a rivalutazione ISTAT;
che avverso quest'ultimo decreto ricorre ora il RE per cassazione;
e resiste la VA con controricorso. Rilevato che, con i due motivi in cui si articola l'impugnazione, il ricorrente, rispettivamente denuncia:
a) "insufficienza e contraddittorietà della motivazione" sulla base della quale la Corte di appello avrebbe individuato "un rilevante incremento dei redditi del RE contro quello insignificante dei redditi della moglie" e ravvisato, inoltre, una sopravvenuta "necessità di cure e spese mediche per la VA";
b) "violazione, dell'art. 156 c.c., per avere quei giudici erroneamente adottato "un criterio comparativo degli incrementi anziché quello obiettivo della presenza o meno di un notevole aumento dei redditi del marito" ai fini del disposto aumento dell'assegno di mantenimento.
Considerato che la prima censura è senz'altro inammissibile per la notoria non deducibilità di vizi di motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., con il ricorso straordinario ex art. 111 Costituzione, quale nella specie proponibile e in concreto proposto
(cfr., per tutte, nn. 1084, 2731, 65667/1997);
che, a sua volta, non fondata è la residua seconda doglianza;
che infatti - premesso che, durante la separazione personale, non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio, per cui, appunto il notevole incremento dei redditi, di uno di essi, verificatosi successivamente alla separazione, giustifica l'accoglimento della richiesta di modifica dell'assegno da questi dovuto all'altro coniuge (cfr. n. 4094/1998, da ultimo) - pienamente conforme a tale principio risulta poi (contrariamente all'assunto del ricorrente) la decisione adottata dalla Corte romana;
che, invero, proprio il verificato "rilevante incremento sopravvenuto del reddito stipendiale del RE" (passato da L.
6.330.000 a L. 7.830.000), ulteriormente accentuato dal contemporaneo venir meno a suo carico dell'obbligo contributivo (di L.
1.000.000 mensile) verso la figlia LI, è stato posto da detti giudici a fondamento della disposta modifica migliorativa dell'assegno in questione;
che, posto il rilievo centrale così correttamente attribuito all'incremento del reddito del marito, del pari corretta è poi la valutazione parallela che il Giudice dell'appello ha operato rispetto alla posizione reddituale della reclamante, per escludere che questa avesse avuto, a sua volta, una evoluzione incrementativa tale da mantenere sostanzialmente inalterato l'equilibrio iniziale tra le posizioni dei due coniugi;
che il ricorso in esame va, pertanto, integralmente respinto;
che possono compensarsi tra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 1999