Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/03/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'
UNIONE EUROPEA in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:
Alice Zorzi Presidente
Tobia Aceto Giudice rel.
Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 2240/2024, introdotta con ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011, depositato il 05/02/2024 avverso il provvedimento emesso il
28/12/2023 dalla Questura di Verona e notificato il 18/01/2024, promossa da:
nato in [...] il [...] Parte_1 rappresentato e difeso, dall'avv. Paolo Tacchi Venturi
-attore- CONTRO
Controparte_1
-convenuto - OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione speciale ai sensi del d.l. n. 130/2020.
Per parte convenuta: rigettare la domanda attorea in quanto infondata, in fatto ed in diritto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto andrà accolto per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che il ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011 non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, in quanto l'oggetto del presente giudizio non è la legittimità formale del provvedimento amministrativo di diniego, quanto piuttosto l'accertamento della sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente all'ottenimento della protezione speciale di cui all'art. 19 T.U.I. Si tratta, a ben vedere, di un “ giudizio sul rapporto” e non di un “giudizio sull'atto”. Irrilevante, pertanto,
l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo per i vizi dedotti nel ricorso, posto che ciò non esonera comunque il giudice dal valutare la spettanza del diritto alla protezione richiesta (cfr. Cass. 17318/2019; Cass.
7385/2017 e successive conformi).
Tanto premesso, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta risulta che il ricorrente abbia dato prova di positiva integrazione nel tessuto socioeconomico italiano, radicando sul territorio dello Stato la propria vita privata.
Il ricorrente ha dimostrato di aver raggiunto l'indipendenza sotto il profilo abitativo, con la stipula di un regolare contratto di locazione a suo nome, relativo a un appartamento sito in Rovereto (TN) in via Tagliamento
n. 1, in cui risiede (cfr. doc. 12 – contratto di locazione).
Il ricorrente, in Italia ha svolto interamente i propri percorsi di preparazione professionale (cfr. doc. 13 – corso di coltivazione frutteto e vigneto con abilitazione ai carri raccolta), in seguito alla sottoscrizione di un Patto di Servizio finalizzato a migliorare le possibilità di occupazione dello stesso (cfr. doc. 10).
Con particolare riferimento all'ambito lavorativo, il ricorrente ha reperito plurimi contratti a tempo determinato che comprovano tanto la volontà dello stesso di inserirsi proficuamente nel contesto socio – economico italiano (cfr. doc. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8) quanto il conseguimento di redditi sufficienti al proprio sostentamento.
Da ultimo il ricorrente è stato impiegato come operaio con un contratto
Pag. 2 di 3 a tempo determinato dal 13/01/2025 al 31/01/2025 presso la S.r.l. La
Suprema sita in Rovereto (TN) (cfr. doc. 9 – contratto di lavoro).
In questo contesto, è doveroso ritenere che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Si compensano integralmente le spese di lite, in quanto la decisione, in accoglimento solo parziale del ricorso, ha valorizzato elementi emersi in epoca successiva alla decisione della domanda in fase amministrativa ed al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, così provvede:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di Parte_1
al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione
[...] speciale, previsto dall'art. 19 T.U.I.;
2. COMPENSA le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 13/03/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Tobia Aceto Alice Zorzi
***
Si dà atto che la bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del Funzionario addetto all'Ufficio del Processo, Chiara
Bivi.
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