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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 1917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1917 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, sezione
Quarta civile, dott. Giuseppe Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel ruolo generale af-
fari contenziosi sotto il numero d'ordine 11773
dell'anno 2020
TRA (C.F. , con il patro- Parte_1 C.F._1 cinio dell'avv. MATERA VINCENZO, elettivamente do- miciliato in Via Matteotti,135 70032 BITONTO presso il difensore avv. MATERA VINCENZO
ATTORE/I
CONTRO
(C.F. ), con il patroci- CP_1 P.IVA_1 nio dell'avv. ORNATI ANDREA e dell'avv. ZURLO
RAFFAELE ( ) VIA PAOLO EMILIO C.F._2
TAVIANI, 170 LA SPEZIA, elettivamente domiciliato in VIA PAOLO EMILIO TAVIANI, 170 LA SPEZIA presso il difensore avv. ORNATI ANDREA
1 CONVENUTO/I
OGGETTO: Mutuo
All'esito delle note in sostituzione di udienza udienza la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni prese dalle parti come riportate in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio del 29/02/2020, la società
qualificatasi cessionaria pro Controparte_1
soluto di una serie di crediti nella precedente ti-
tolarità di Findomestic Banca S.p.A. in virtù di un'operazione di cartolarizzazione, con adempimento pubblicitario eseguito ai sensi dell'art. 58 TUB a mezzo pubblicazione sulla GU Parte Seconda n. 117 del 06/10/2018, ha chiesto ingiungersi a Parte_2
[...
il pagamento della complessiva somma di €.
50.580,59, comprensiva degli interessi di mora, in forza di contratto di mutuo n. 20149827818915, sti-
pulato dallo stesso con Findomestic Banca.
Con Decreto ingiuntivo n. 2805/2020 del 23/06/2020,
è stato, dunque, intimato al mutuatario il pagamen-
to della detta somma, oltre interessi come da do-
manda e spese di lite per la fase monitoria.
2 Con atto di citazione del 18/09/2020, Parte_1
ha spiegato opposizione avverso il decreto su men-
zionato, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare inefficace il decreto in-
giuntivo opposto reso nei confronti dell'attore in opposizione per le motivazioni sopra esposte ex art. 644 c.p.c.; Accertare e dichiarare inefficace il contratto di cessione de quo sulla scorta delle argomentazioni in narrativa per violazione della norma ex art. 1264 c.c.; Dichiarare nullo e, conse-
guentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto reso nei confronti degli attori in opposizione per tutti i motivi su esposti;
Dichiarare nullo e, con-
seguentemente revocare il decreto ingiuntivo oppo-
sto perché inammissibile, stante l'assoluta mancan- za di certezza del credito monitoriamente azionato;
Accertare e dichiarare la nullità e conseguente in-
validità del contratto di richiesta di apertura di linea di credito de quo;
Revocare per l'effetto il decreto ingiuntivo in esame reso dal Tribunale di
Bari con ogni consequenziale effetto di legge, di-
chiarando che nulla è dovuto dall'opponente in fa-
vore dell'opposta; Accertare e dichiarare l'usurarietà pattizia degli interessi corrispettivi
3 e di mora come applicati e richiesti con consequen-
ziale annullamento del decreto ingiuntivo opposto.
Condannare la convenuta, in persona del legale rap-
presentante p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e Cap
come per legge da distrarsi in favore del sotto-
scritto procuratore antistatario.”
A sostegno dell'opposizione, il ha eccepito Pt_1
l'inefficacia della cessione nei suoi confronti per mancata notifica ai sensi dell'art. 1264 c.c., la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova del credito azionato, la nullità del contratto per mancata indicazione della data e per indetermina-
tezza e vessatorietà della pattuizione relativa agli interessi di mora, l'illegittima capitalizza-
zione degli interessi, oltre che il carattere usu- rario dei tassi di interesse e la nullità della clausola di salvaguardia per immeritevolezza della stessa.
Si è costituita la società cessionaria, con compar-
sa del 28/01/2021, con cui, contestando la fonda-
tezza dell'avversa opposizione, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare, nel merito, concedere la prov-
visoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiunti-
4 vo n. 2805 2020, R.G. n. 7319 2020, del 23.06.2020
emesso dal Tribunale di Bari, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.; In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, per-
ché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, con-
fermare il decreto ingiuntivo n. 2805 2020 , R.G.
n. 7319 2020 , del 23.06.2020 emesso dal Tribunale
di Bari;
In via subordinata, nel merito, condanna-
re, in ogni caso, il Sig. al pagamento Parte_1
in favore della società della di- Controparte_1
versa, maggiore o minore somma che risulterà
all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In
ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre
Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”
Con ordinanza del 06/02/21, è stata rigettata l'istanza di esecutività avanzata dall'opposta ed è
stato assegnato termine per il tentativo di media-
zione.
Esperita, con esito negativo, la procedura di me-
diazione, la causa è stata istruita, oltre che do-
cumentalmente, anche a mezzo CTU, depositata il
21/04/2022, a cura della dott.ssa Persona_1
.
[...]
5 All'udienza del 19 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. nel testo abrogato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che l'opponente non ha depositato le note conclusive nei pur concessi ter-
mini.
La domanda di pagamento è fondata.
Innanzitutto, va disattesa l'eccezione di ineffica-
cia della cessione.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 1264 C.c., la ces-
sione del credito va comunicata dal cessionario al debitore ceduto, pur senza particolari oneri pub-
blicitari, essendo sufficiente che quest'ultimo sia posto nelle condizioni di conoscere la vicenda tra-
slativa che lo riguarda.
In caso di cessione di crediti in blocco, l'art. 58
TUB consente al cessionario di assolvere a tale formalità per il tramite della pubblicazione dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale,
esonerandolo pertanto dalla notifica individuale al singolo debitore ceduto.
Nello specifico, la banca ha documentato il detto adempimento pubblicitario ex art. 58 TUB (all. 1
fascicolo monitorio).
6 D'altra parte, va evidenziato che la notifica al debitore ceduto ex art. 1264 c.c., non richiedendo forme peculiari, ben poteva essere effettuata anche a mezzo notifica di ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo. La cessione, pertanto, è assolutamente efficace nei confronti del debitore.
L'opposta ha provato la propria legittimazione.
, infatti, oltre a produrre, come detto, CP_1
l'estratto di GU, recante l'indicazione per catego-
rie dei rapporti ceduti in blocco, che già di per sé potrebbe essere idoneo a provare la titolarità
del credito, ha depositato copia del contratto di cessione dei crediti (all. 8 fascicolo monitorio),
in tal modo fornendo la definitiva certezza circa la sussistenza della propria legittimazione attiva.
L'opposta ha depositato anche procura speciale a per la gestione e Parte_3
recupero dei propri crediti (all. 2 fascicolo moni-
torio), nonché il successivo atto di fusione per incorporazione della Parte_4
da parte di (all. 4 fascicolo Controparte_2
monitorio), mandataria della cessionaria nella pre-
sente procedura.
Priva di pregio giuridico è, inoltre, l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per carenza di
7 prova del credito.
Infatti, nella giurisprudenza, è consolidato il principio secondo cui l'opposizione a decreto in-
giuntivo non ha natura di impugnazione, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice accerta il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito.
Ad ogni modo, in tema di prova del credito, va chiarito che, nell'ipotesi in cui la banca faccia valere un credito nascente da un contratto di mutuo
(ai fini del quale non è necessaria la ricostruzio-
ne dell'andamento del rapporto), questa, per prova-
re il suo credito, deve semplicemente dimostrare la stipulazione del contratto e la consegna della som-
ma mutuata (Cass. civ. 02/01/2023 n. 21).
Nel caso di specie, l'opposta ha depositato, già nella fase monitoria, il contratto di finanziamento del 13/11/2015 (all. 5 fascicolo monitorio) ed estratto conto ex art. 50 TUB (all. 6 fascicolo mo-
nitorio) recante, quale data di erogazione, il
17/11/2015. La traditio, ad ogni modo, è rimasta incontestata da parte dell'opponente, che si è li-
mitato a formulare eccezioni relative al contenuto del documento contrattuale ed all'esecuzione del rapporto. Di conseguenza, la banca cessionaria ha
8 adempiuto al proprio onere probatorio.
Viceversa, il debitore non ha adempiuto al suo one-
re di provare fatti modificativi o estintivi del credito.
In particolare, è infondata l'eccezione di parte opponente di nullità del contratto per violazione dell'art. 117 TUB.
Infatti, il documento contrattuale, a differenza di quanto dedotto dal , non è privo di data, es- Pt_1
sendo regolarmente datato “13/11/2015”. Il cliente,
nel detto documento, ha sottoscritto la dichiara-
zione di aver ricevuto copia del contratto, come richiesto dal richiamato art. 117 TUB, e di cono-
scere il contenuto delle condizioni generali di contratto. Egli ha anche approvato specificamente le clausole vessatorie ai sensi dell'art. 1341
c.c., tra cui la pattuizione degli interessi di mo-
ra.
Le condizioni economiche risultano tutte regolar-
mente indicate, compreso il tasso di mora, fissato pattiziamente al 14,60%.
Priva di pregio è anche la contestazione formulata dall'opponente circa l'illegittima capitalizzazione degli interessi, determinata dalla tipologia di piano di rimborso c.d. “alla francese”, con conse-
9 guente indeterminatezza delle condizioni economi-
che.
L'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato, benché
quest'ultimo non sia ancora esigibile. In esso la capitalizzazione avviene in regime “composto”, nel senso che la quota capitale è incrementata con gli interessi generati sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo (Cass. civ. SSUU n.
15130/2024; Cass. civ. 34677/2022).
La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione di un contratto (Cass. civ. SSUU n. 15130/2024;
Cass. civ. n. 27823/2023).
Invero, il regime di ammortamento alla francese, di per sé, non prevede alcun anatocismo, bensì il pa-
gamento frazionato della rata.
Tale sistema di rimborso a rate costanti, di diver-
sa composizione, non comporta, infatti, né
un'indeterminatezza del tasso, né una surrettizia capitalizzazione degli interessi e non è, perciò,
in contrasto col divieto di anatocismo, né con i
10 doveri di trasparenza.
La caratteristica del c.d. piano di ammortamento alla francese è quella di variare progressivamente la composizione delle rate, costanti nell'importo complessivo, in cui la quota interessi decresce progressivamente e, nel contempo, vi è un altret-
tanto progressivo aumento della quota di capitale restituito: ciò non determina un illecito anatoci-
smo ma solo una diversa costruzione delle rate co-
stanti.
Gli interessi convenzionali sono calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tut-
to o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in pre-
senza di capitalizzazione degli interessi per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla fran-
cese determina inizialmente un maggior onere di in-
teressi rispetto al piano di ammortamento all'ita-
liana, che, invece, si fonda su rate a capitale co-
stante. Il piano di ammortamento alla francese,
conformemente all'art. 1194 c.c, prevede un crite-
rio di restituzione del debito che privilegia, sot-
to il profilo cronologico, l'imputazione ad inte-
ressi rispetto quella al capitale.
11 La circostanza che, a parità di condizioni economi-
che, un piano di ammortamento alla francese compor-
ti un esborso complessivo a titolo di interessi su-
periore a quello determinato da un piano di ammor-
tamento "all'italiana" discende non da un illegit-
timo effetto anatocistico proprio del primo pro-
gramma di rateizzazione dell'obbligazione restitu-
toria, quanto, più semplicemente, dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale. Ciò implica, inevita-
bilmente, un piano di ammortamento di durata mag-
giore, a cui corrisponde un maggiore importo com-
plessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogatagli).
Perciò, il piano di ammortamento adottato non im-
plica necessariamente la sussistenza di una ille-
gittima capitalizzazione degli interessi, dovendo,
quest'ultima, ove esistente, essere allegata e di-
mostrata da chi l'ha dedotta.
Ad ogni modo, è principio divenuto ormai granitico,
oltre che condivisibile, quello secondo cui, “in tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammor-
12 tamento alla francese di tipo standardizzato tradi-
zionale, non è causa di nullità parziale del con-
tratto la mancata indicazione della modalità di am-
mortamento e del regime di capitalizzazione “compo-
sto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né
per violazione della normativa in tema di traspa-
renza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass.
civ. SSUU n. 14131/2024).
Va disattesa anche l'eccezione di usurarietà delle condizioni economiche.
Va evidenziato che parte opponente, nel suo atto di opposizione, è giunta a ritenere l'usurarietà del
TEG sull'errato presupposto che questa grandezza debba comprendere anche gli interessi di mora. An- che il CTU, in alcune delle sue rielaborazioni, che non si condividono, ha dedotto il carattere usura-
rio del contratto, raffrontando con il TSU un TAEG
comprensivo degli interessi di mora e della penale di ritardato pagamento.
Con riferimento alle due grandezze TAEG e TEG, gio-
va innanzitutto chiarire che la diversa finalità e il diverso momento temporale di rilevazione, che caratterizzano i due indicatori, non consentono una
13 piena sovrapponibilità delle formule di calcolo.
In particolare, il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Glo-
bale) viene impiegato come tasso di riferimento per le operazioni di credito al consumo, mentre il TEG
(Tasso Effettivo Globale) viene impiegato per le verifiche di usurarietà delle operazioni di credito praticate da banche ed altri intermediari finanzia-
ri.
Mentre il TAEG è riferito esclusivamente al credito al consumo ed assolve una funzione di indicazione di costo globale, informazione da portare ex ante a conoscenza dell'utilizzatore del credito, mentre il
TEG è, invece, il tasso effettivo globale, su base annuale, segnalato ex post dagli intermediari fi-
nanziari alla Banca d'Italia, ai fini della deter-
minazione delle soglie d'usura previste dalla legge
108/96.
Sia le formule di riferimento che le spese inclu-
se/escluse dal calcolo, pur essendo molto simili,
non risultano esattamente coincidenti.
Ciò posto, come detto, nell'accertamento dell'eventuale carattere usurario dei tassi appli-
cati, il raffronto va operato tra il TEG calcolato secondo le Istruzioni della Banca d'Italia ed il relativo tasso soglia.
14 Ai detti fini, come innanzi anticipato, è errato procedere alla sommatoria degli interessi corri-
spettivi e di quelli moratori.
Infatti, le due tipologie di tassi sono ontologica-
mente differenti: la mora non rientra nell'ambito fisiologico dell'operazione di finanziamento, aven-
do un carattere eventuale e straordinario e atti-
nendo, quindi, alla fase patologica del rapporto contrattuale.
La disciplina antiusura si applica anche agli inte-
ressi moratori, essendo essa finalizzata a sanzio-
nare la pattuizione di interessi eccessivi convenu-
ti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro e,
quindi, anche ai tassi di mora si applica l'art. 1815 2° co. c.c., di guisa che, in caso di supera- mento del tasso soglia, non sono dovuti gli inte-
ressi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c.
co. 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti
(Cass. SSUU n. 19597/2020).
Ciò implica che la verifica dell'eventuale caratte-
re usurario dei tassi di mora vada effettuata sepa-
ratamente da quella relativa ai tassi corrispetti-
vi, trattandosi di tassi disomogenei e che, ove si
15 riscontri l'usurarietà dei primi, si debbano appli-
care comunque i secondi, ove legittimi.
Peraltro, operando la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, verrebbe meno il princi-
pio di omogeneità e reciprocità di confronto tra
TEG, ove comprensivo dell'ipotetica sommatoria di cui innanzi, ed il tasso soglia, che, invece, non la contempla. Tale principio è stato fissato dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite che ha eviden-
ziato come il giudizio di usurarietà si basi sul raffronto tra un dato concreto (il TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di causa) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riguardo alla tipologia di contratto), sicché se detto raffronto non viene effettuato utilizzando la medesima meto-
dologia di calcolo, il dato che se ne ricava non può che essere viziato (Cass. SSUU n. 16303/2018).
Quanto detto innanzi, vale anche per la penale di ritardato pagamento, applicata dalla banca in luogo degli interessi di mora sino alla decadenza dal be-
neficio del termine, come correttamente rilevato dal CTU.
Ciò posto, il CTU, tra i diversi ricalcoli del
TAEG, ha quantificato la detta grandezza al netto degli oneri di mora nella misura del 8,38%. Consi-
16 derato che il TSU di riferimento, pari al 17,50%
(come correttamente rilevato dal CTU), è notevol-
mente superiore al TAEG, che è grandezza non so-
vrapponibile al TEG, ma pur sempre alla stessa si-
milare, si deve concludere che il mutuo in oggetto non sia affetto da usura originaria, che, com'è no-
to, è la sola a rilevare giuridicamente.
Quanto agli interessi di mora, essi sono stati pat-
tiziamente determinati nella misura del 14,60% e,
nella forma di penale di ritardato pagamento, nella misura del 10% e sono stati applicati in una misura anche inferiore rispetto a quanto pattuito, come evidenziato dal CTU. Perciò, considerando che il tasso soglia mora è stato correttamente calcolato dal consulente d'ufficio nella misura del 20,125%,
se ne deve inferire che anche con riguardo a questa tipologia di interessi non vi siano criticità in termini di usura.
È priva di pregio, infine, anche l'eccezione di nullità della clausola di salvaguardia.
Infatti, alla luce della decisione delle Sezioni
Unite n. 24675/2017 che ha escluso la rilevanza dell'usura sopravvenuta nei mutui, solamente una eventuale clausola di salvaguardia inserita in un finanziamento affetto da usura originaria potrebbe
17 essere nulla per immeritevolezza della causa (cfr.
Cass. civ. n. 27106/2024).
Nella fattispecie, non solo non si ravvisa alcun motivo di nullità (non sussistendo usura origina-
ria), ma non si ravvede neanche l'interesse dell'istante ad ottenere una tale declaratoria,
che, ove accolta, non produrrebbe alcun risultato utile per lo stesso.
Le spese di lite per la fase di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come segue:
Valore della causa: €. 50.580,59
Studio della controversia (valore medio): €.
1.701,00
Fase introduttiva (valore medio): €. 1.204,00
Fase istruttoria (valore medio): €. 1.806,00
Fase decisoria (valore medio): €. 2.905,00
Compenso tabellare: €. 7.616,00
Spese di CTU definitivamente a carico dell'opponente.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, defini-
tivamente pronunciando, ogni diversa istanza disat-
tesa o assorbita,
18 1) In accoglimento della domanda monitoria, con-
ferma il Decreto Ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653
c.p.c.;
2) Condanna al pagamento delle spese Parte_1
di lite per la fase di opposizione nella misura di
€. 7.616,00 oltre RSG 15% UVA e CAP;
3) Pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di Parte_1
4) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in data 15.5.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Rana
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, sezione
Quarta civile, dott. Giuseppe Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel ruolo generale af-
fari contenziosi sotto il numero d'ordine 11773
dell'anno 2020
TRA (C.F. , con il patro- Parte_1 C.F._1 cinio dell'avv. MATERA VINCENZO, elettivamente do- miciliato in Via Matteotti,135 70032 BITONTO presso il difensore avv. MATERA VINCENZO
ATTORE/I
CONTRO
(C.F. ), con il patroci- CP_1 P.IVA_1 nio dell'avv. ORNATI ANDREA e dell'avv. ZURLO
RAFFAELE ( ) VIA PAOLO EMILIO C.F._2
TAVIANI, 170 LA SPEZIA, elettivamente domiciliato in VIA PAOLO EMILIO TAVIANI, 170 LA SPEZIA presso il difensore avv. ORNATI ANDREA
1 CONVENUTO/I
OGGETTO: Mutuo
All'esito delle note in sostituzione di udienza udienza la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni prese dalle parti come riportate in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio del 29/02/2020, la società
qualificatasi cessionaria pro Controparte_1
soluto di una serie di crediti nella precedente ti-
tolarità di Findomestic Banca S.p.A. in virtù di un'operazione di cartolarizzazione, con adempimento pubblicitario eseguito ai sensi dell'art. 58 TUB a mezzo pubblicazione sulla GU Parte Seconda n. 117 del 06/10/2018, ha chiesto ingiungersi a Parte_2
[...
il pagamento della complessiva somma di €.
50.580,59, comprensiva degli interessi di mora, in forza di contratto di mutuo n. 20149827818915, sti-
pulato dallo stesso con Findomestic Banca.
Con Decreto ingiuntivo n. 2805/2020 del 23/06/2020,
è stato, dunque, intimato al mutuatario il pagamen-
to della detta somma, oltre interessi come da do-
manda e spese di lite per la fase monitoria.
2 Con atto di citazione del 18/09/2020, Parte_1
ha spiegato opposizione avverso il decreto su men-
zionato, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare inefficace il decreto in-
giuntivo opposto reso nei confronti dell'attore in opposizione per le motivazioni sopra esposte ex art. 644 c.p.c.; Accertare e dichiarare inefficace il contratto di cessione de quo sulla scorta delle argomentazioni in narrativa per violazione della norma ex art. 1264 c.c.; Dichiarare nullo e, conse-
guentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto reso nei confronti degli attori in opposizione per tutti i motivi su esposti;
Dichiarare nullo e, con-
seguentemente revocare il decreto ingiuntivo oppo-
sto perché inammissibile, stante l'assoluta mancan- za di certezza del credito monitoriamente azionato;
Accertare e dichiarare la nullità e conseguente in-
validità del contratto di richiesta di apertura di linea di credito de quo;
Revocare per l'effetto il decreto ingiuntivo in esame reso dal Tribunale di
Bari con ogni consequenziale effetto di legge, di-
chiarando che nulla è dovuto dall'opponente in fa-
vore dell'opposta; Accertare e dichiarare l'usurarietà pattizia degli interessi corrispettivi
3 e di mora come applicati e richiesti con consequen-
ziale annullamento del decreto ingiuntivo opposto.
Condannare la convenuta, in persona del legale rap-
presentante p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e Cap
come per legge da distrarsi in favore del sotto-
scritto procuratore antistatario.”
A sostegno dell'opposizione, il ha eccepito Pt_1
l'inefficacia della cessione nei suoi confronti per mancata notifica ai sensi dell'art. 1264 c.c., la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova del credito azionato, la nullità del contratto per mancata indicazione della data e per indetermina-
tezza e vessatorietà della pattuizione relativa agli interessi di mora, l'illegittima capitalizza-
zione degli interessi, oltre che il carattere usu- rario dei tassi di interesse e la nullità della clausola di salvaguardia per immeritevolezza della stessa.
Si è costituita la società cessionaria, con compar-
sa del 28/01/2021, con cui, contestando la fonda-
tezza dell'avversa opposizione, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare, nel merito, concedere la prov-
visoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiunti-
4 vo n. 2805 2020, R.G. n. 7319 2020, del 23.06.2020
emesso dal Tribunale di Bari, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.; In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, per-
ché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, con-
fermare il decreto ingiuntivo n. 2805 2020 , R.G.
n. 7319 2020 , del 23.06.2020 emesso dal Tribunale
di Bari;
In via subordinata, nel merito, condanna-
re, in ogni caso, il Sig. al pagamento Parte_1
in favore della società della di- Controparte_1
versa, maggiore o minore somma che risulterà
all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In
ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre
Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”
Con ordinanza del 06/02/21, è stata rigettata l'istanza di esecutività avanzata dall'opposta ed è
stato assegnato termine per il tentativo di media-
zione.
Esperita, con esito negativo, la procedura di me-
diazione, la causa è stata istruita, oltre che do-
cumentalmente, anche a mezzo CTU, depositata il
21/04/2022, a cura della dott.ssa Persona_1
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5 All'udienza del 19 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. nel testo abrogato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che l'opponente non ha depositato le note conclusive nei pur concessi ter-
mini.
La domanda di pagamento è fondata.
Innanzitutto, va disattesa l'eccezione di ineffica-
cia della cessione.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 1264 C.c., la ces-
sione del credito va comunicata dal cessionario al debitore ceduto, pur senza particolari oneri pub-
blicitari, essendo sufficiente che quest'ultimo sia posto nelle condizioni di conoscere la vicenda tra-
slativa che lo riguarda.
In caso di cessione di crediti in blocco, l'art. 58
TUB consente al cessionario di assolvere a tale formalità per il tramite della pubblicazione dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale,
esonerandolo pertanto dalla notifica individuale al singolo debitore ceduto.
Nello specifico, la banca ha documentato il detto adempimento pubblicitario ex art. 58 TUB (all. 1
fascicolo monitorio).
6 D'altra parte, va evidenziato che la notifica al debitore ceduto ex art. 1264 c.c., non richiedendo forme peculiari, ben poteva essere effettuata anche a mezzo notifica di ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo. La cessione, pertanto, è assolutamente efficace nei confronti del debitore.
L'opposta ha provato la propria legittimazione.
, infatti, oltre a produrre, come detto, CP_1
l'estratto di GU, recante l'indicazione per catego-
rie dei rapporti ceduti in blocco, che già di per sé potrebbe essere idoneo a provare la titolarità
del credito, ha depositato copia del contratto di cessione dei crediti (all. 8 fascicolo monitorio),
in tal modo fornendo la definitiva certezza circa la sussistenza della propria legittimazione attiva.
L'opposta ha depositato anche procura speciale a per la gestione e Parte_3
recupero dei propri crediti (all. 2 fascicolo moni-
torio), nonché il successivo atto di fusione per incorporazione della Parte_4
da parte di (all. 4 fascicolo Controparte_2
monitorio), mandataria della cessionaria nella pre-
sente procedura.
Priva di pregio giuridico è, inoltre, l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per carenza di
7 prova del credito.
Infatti, nella giurisprudenza, è consolidato il principio secondo cui l'opposizione a decreto in-
giuntivo non ha natura di impugnazione, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice accerta il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito.
Ad ogni modo, in tema di prova del credito, va chiarito che, nell'ipotesi in cui la banca faccia valere un credito nascente da un contratto di mutuo
(ai fini del quale non è necessaria la ricostruzio-
ne dell'andamento del rapporto), questa, per prova-
re il suo credito, deve semplicemente dimostrare la stipulazione del contratto e la consegna della som-
ma mutuata (Cass. civ. 02/01/2023 n. 21).
Nel caso di specie, l'opposta ha depositato, già nella fase monitoria, il contratto di finanziamento del 13/11/2015 (all. 5 fascicolo monitorio) ed estratto conto ex art. 50 TUB (all. 6 fascicolo mo-
nitorio) recante, quale data di erogazione, il
17/11/2015. La traditio, ad ogni modo, è rimasta incontestata da parte dell'opponente, che si è li-
mitato a formulare eccezioni relative al contenuto del documento contrattuale ed all'esecuzione del rapporto. Di conseguenza, la banca cessionaria ha
8 adempiuto al proprio onere probatorio.
Viceversa, il debitore non ha adempiuto al suo one-
re di provare fatti modificativi o estintivi del credito.
In particolare, è infondata l'eccezione di parte opponente di nullità del contratto per violazione dell'art. 117 TUB.
Infatti, il documento contrattuale, a differenza di quanto dedotto dal , non è privo di data, es- Pt_1
sendo regolarmente datato “13/11/2015”. Il cliente,
nel detto documento, ha sottoscritto la dichiara-
zione di aver ricevuto copia del contratto, come richiesto dal richiamato art. 117 TUB, e di cono-
scere il contenuto delle condizioni generali di contratto. Egli ha anche approvato specificamente le clausole vessatorie ai sensi dell'art. 1341
c.c., tra cui la pattuizione degli interessi di mo-
ra.
Le condizioni economiche risultano tutte regolar-
mente indicate, compreso il tasso di mora, fissato pattiziamente al 14,60%.
Priva di pregio è anche la contestazione formulata dall'opponente circa l'illegittima capitalizzazione degli interessi, determinata dalla tipologia di piano di rimborso c.d. “alla francese”, con conse-
9 guente indeterminatezza delle condizioni economi-
che.
L'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato, benché
quest'ultimo non sia ancora esigibile. In esso la capitalizzazione avviene in regime “composto”, nel senso che la quota capitale è incrementata con gli interessi generati sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo (Cass. civ. SSUU n.
15130/2024; Cass. civ. 34677/2022).
La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione di un contratto (Cass. civ. SSUU n. 15130/2024;
Cass. civ. n. 27823/2023).
Invero, il regime di ammortamento alla francese, di per sé, non prevede alcun anatocismo, bensì il pa-
gamento frazionato della rata.
Tale sistema di rimborso a rate costanti, di diver-
sa composizione, non comporta, infatti, né
un'indeterminatezza del tasso, né una surrettizia capitalizzazione degli interessi e non è, perciò,
in contrasto col divieto di anatocismo, né con i
10 doveri di trasparenza.
La caratteristica del c.d. piano di ammortamento alla francese è quella di variare progressivamente la composizione delle rate, costanti nell'importo complessivo, in cui la quota interessi decresce progressivamente e, nel contempo, vi è un altret-
tanto progressivo aumento della quota di capitale restituito: ciò non determina un illecito anatoci-
smo ma solo una diversa costruzione delle rate co-
stanti.
Gli interessi convenzionali sono calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tut-
to o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in pre-
senza di capitalizzazione degli interessi per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla fran-
cese determina inizialmente un maggior onere di in-
teressi rispetto al piano di ammortamento all'ita-
liana, che, invece, si fonda su rate a capitale co-
stante. Il piano di ammortamento alla francese,
conformemente all'art. 1194 c.c, prevede un crite-
rio di restituzione del debito che privilegia, sot-
to il profilo cronologico, l'imputazione ad inte-
ressi rispetto quella al capitale.
11 La circostanza che, a parità di condizioni economi-
che, un piano di ammortamento alla francese compor-
ti un esborso complessivo a titolo di interessi su-
periore a quello determinato da un piano di ammor-
tamento "all'italiana" discende non da un illegit-
timo effetto anatocistico proprio del primo pro-
gramma di rateizzazione dell'obbligazione restitu-
toria, quanto, più semplicemente, dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale. Ciò implica, inevita-
bilmente, un piano di ammortamento di durata mag-
giore, a cui corrisponde un maggiore importo com-
plessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogatagli).
Perciò, il piano di ammortamento adottato non im-
plica necessariamente la sussistenza di una ille-
gittima capitalizzazione degli interessi, dovendo,
quest'ultima, ove esistente, essere allegata e di-
mostrata da chi l'ha dedotta.
Ad ogni modo, è principio divenuto ormai granitico,
oltre che condivisibile, quello secondo cui, “in tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammor-
12 tamento alla francese di tipo standardizzato tradi-
zionale, non è causa di nullità parziale del con-
tratto la mancata indicazione della modalità di am-
mortamento e del regime di capitalizzazione “compo-
sto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né
per violazione della normativa in tema di traspa-
renza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass.
civ. SSUU n. 14131/2024).
Va disattesa anche l'eccezione di usurarietà delle condizioni economiche.
Va evidenziato che parte opponente, nel suo atto di opposizione, è giunta a ritenere l'usurarietà del
TEG sull'errato presupposto che questa grandezza debba comprendere anche gli interessi di mora. An- che il CTU, in alcune delle sue rielaborazioni, che non si condividono, ha dedotto il carattere usura-
rio del contratto, raffrontando con il TSU un TAEG
comprensivo degli interessi di mora e della penale di ritardato pagamento.
Con riferimento alle due grandezze TAEG e TEG, gio-
va innanzitutto chiarire che la diversa finalità e il diverso momento temporale di rilevazione, che caratterizzano i due indicatori, non consentono una
13 piena sovrapponibilità delle formule di calcolo.
In particolare, il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Glo-
bale) viene impiegato come tasso di riferimento per le operazioni di credito al consumo, mentre il TEG
(Tasso Effettivo Globale) viene impiegato per le verifiche di usurarietà delle operazioni di credito praticate da banche ed altri intermediari finanzia-
ri.
Mentre il TAEG è riferito esclusivamente al credito al consumo ed assolve una funzione di indicazione di costo globale, informazione da portare ex ante a conoscenza dell'utilizzatore del credito, mentre il
TEG è, invece, il tasso effettivo globale, su base annuale, segnalato ex post dagli intermediari fi-
nanziari alla Banca d'Italia, ai fini della deter-
minazione delle soglie d'usura previste dalla legge
108/96.
Sia le formule di riferimento che le spese inclu-
se/escluse dal calcolo, pur essendo molto simili,
non risultano esattamente coincidenti.
Ciò posto, come detto, nell'accertamento dell'eventuale carattere usurario dei tassi appli-
cati, il raffronto va operato tra il TEG calcolato secondo le Istruzioni della Banca d'Italia ed il relativo tasso soglia.
14 Ai detti fini, come innanzi anticipato, è errato procedere alla sommatoria degli interessi corri-
spettivi e di quelli moratori.
Infatti, le due tipologie di tassi sono ontologica-
mente differenti: la mora non rientra nell'ambito fisiologico dell'operazione di finanziamento, aven-
do un carattere eventuale e straordinario e atti-
nendo, quindi, alla fase patologica del rapporto contrattuale.
La disciplina antiusura si applica anche agli inte-
ressi moratori, essendo essa finalizzata a sanzio-
nare la pattuizione di interessi eccessivi convenu-
ti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro e,
quindi, anche ai tassi di mora si applica l'art. 1815 2° co. c.c., di guisa che, in caso di supera- mento del tasso soglia, non sono dovuti gli inte-
ressi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c.
co. 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti
(Cass. SSUU n. 19597/2020).
Ciò implica che la verifica dell'eventuale caratte-
re usurario dei tassi di mora vada effettuata sepa-
ratamente da quella relativa ai tassi corrispetti-
vi, trattandosi di tassi disomogenei e che, ove si
15 riscontri l'usurarietà dei primi, si debbano appli-
care comunque i secondi, ove legittimi.
Peraltro, operando la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, verrebbe meno il princi-
pio di omogeneità e reciprocità di confronto tra
TEG, ove comprensivo dell'ipotetica sommatoria di cui innanzi, ed il tasso soglia, che, invece, non la contempla. Tale principio è stato fissato dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite che ha eviden-
ziato come il giudizio di usurarietà si basi sul raffronto tra un dato concreto (il TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di causa) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riguardo alla tipologia di contratto), sicché se detto raffronto non viene effettuato utilizzando la medesima meto-
dologia di calcolo, il dato che se ne ricava non può che essere viziato (Cass. SSUU n. 16303/2018).
Quanto detto innanzi, vale anche per la penale di ritardato pagamento, applicata dalla banca in luogo degli interessi di mora sino alla decadenza dal be-
neficio del termine, come correttamente rilevato dal CTU.
Ciò posto, il CTU, tra i diversi ricalcoli del
TAEG, ha quantificato la detta grandezza al netto degli oneri di mora nella misura del 8,38%. Consi-
16 derato che il TSU di riferimento, pari al 17,50%
(come correttamente rilevato dal CTU), è notevol-
mente superiore al TAEG, che è grandezza non so-
vrapponibile al TEG, ma pur sempre alla stessa si-
milare, si deve concludere che il mutuo in oggetto non sia affetto da usura originaria, che, com'è no-
to, è la sola a rilevare giuridicamente.
Quanto agli interessi di mora, essi sono stati pat-
tiziamente determinati nella misura del 14,60% e,
nella forma di penale di ritardato pagamento, nella misura del 10% e sono stati applicati in una misura anche inferiore rispetto a quanto pattuito, come evidenziato dal CTU. Perciò, considerando che il tasso soglia mora è stato correttamente calcolato dal consulente d'ufficio nella misura del 20,125%,
se ne deve inferire che anche con riguardo a questa tipologia di interessi non vi siano criticità in termini di usura.
È priva di pregio, infine, anche l'eccezione di nullità della clausola di salvaguardia.
Infatti, alla luce della decisione delle Sezioni
Unite n. 24675/2017 che ha escluso la rilevanza dell'usura sopravvenuta nei mutui, solamente una eventuale clausola di salvaguardia inserita in un finanziamento affetto da usura originaria potrebbe
17 essere nulla per immeritevolezza della causa (cfr.
Cass. civ. n. 27106/2024).
Nella fattispecie, non solo non si ravvisa alcun motivo di nullità (non sussistendo usura origina-
ria), ma non si ravvede neanche l'interesse dell'istante ad ottenere una tale declaratoria,
che, ove accolta, non produrrebbe alcun risultato utile per lo stesso.
Le spese di lite per la fase di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come segue:
Valore della causa: €. 50.580,59
Studio della controversia (valore medio): €.
1.701,00
Fase introduttiva (valore medio): €. 1.204,00
Fase istruttoria (valore medio): €. 1.806,00
Fase decisoria (valore medio): €. 2.905,00
Compenso tabellare: €. 7.616,00
Spese di CTU definitivamente a carico dell'opponente.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, defini-
tivamente pronunciando, ogni diversa istanza disat-
tesa o assorbita,
18 1) In accoglimento della domanda monitoria, con-
ferma il Decreto Ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653
c.p.c.;
2) Condanna al pagamento delle spese Parte_1
di lite per la fase di opposizione nella misura di
€. 7.616,00 oltre RSG 15% UVA e CAP;
3) Pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di Parte_1
4) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in data 15.5.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Rana
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