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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/02/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Specializzata Agraria
Proc. n. 1480 /2024 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, sezione specializzata agraria, composta da:
1. dott. Andrea Palma Presidente
2. dott.ssa Giusi Ianni giudice rel.
3. dott. Antonio Giovanni Provazza giudice
4. dott. Alessandro Guagliardi esperto
5. dott. Francesco Straface esperto ha pronunciato, all'esito di discussione ex art. 11 d.lgs. 150/2011 e 420 c.p.c. e previa lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1480 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
Parte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
Part pro-tempore , elettivamente domiciliato in Piazza F. e Parte_3 Pt_1
L. Gullo n.88 presso lo studio dell'avv. Francesco Filicetti, da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
- RICORRENTE -
E 2
(c.f. ), elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in alla via G. Tocci n. 4, presso lo studio dell'avv. Barbara Pt_1
Magnelli, da cui è rappresento e difeso in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
- RESISTENTE -
OGGETTO: risoluzione contrattuale.
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 19.2.2025
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 15.5.2024 l' Parte_4
, premesso di essere proprietario di un fondo
[...]
rustico sito nel Comune di Luzzi censito in catasto, sul Fg. 15, p.lla 98 di Ha
0.96.40, concesso in affitto in forza di contratto del 27.05.2015, sottoscritto ai sensi dell'art. 45 l. 203 registrato a in data 11 Giugno 2015 al numero 2604 serie Pt_1
3 T, a dietro un canone annuo di € 275,00, chiedeva ordinarsi al Controparte_1
resistente l'immediato rilascio del fondo oggetto del rapporto negoziale tra le parti, essendosi il contratto risolto, a seguito di diversi rinnovi taciti, per effetto di disdetta inviata in data 3.9.2022, asseritamente recapitata al destinatario il 06.09.2022 e ritornata al mittente per compiuta giacenza in data 13.10.2022. L'istituto ricorrente chiedeva, altresì, condannarsi il al pagamento delle indennità di CP_1
occupazione maturate tra la data in cui il fondo avrebbe dovuto essere riconsegnato e la data dell'effettivo rilascio (domanda a cui il difensore dichiarava di rinunciare all'udienza del 20.11.2024, su rilievo di inammissibilità del collegio). Si costituiva in giudizio solo a ridosso dell'udienza di discussione il resistente, chiedendo il rigetto della domanda.
2. La domanda, nei limiti in cui è volta ad ottenere l'accertamento della cessazione in data 10.11.2023 del contratto tra le parti, non può trovare accoglimento.
2.1. Il contratto intervenuto tra le parti, avente ad oggetto l'affitto del fondo rustico in Luzzi, catastalmente identificato al Fg. 15, p.lla 98, aveva, infatti, durata triennale
(dal 10.11.2014 al 10.11.2017) e prevedeva un meccanismo di rinnovo tacito per uguale periodo in caso di mancata disdetta “nei termini di legge” (riferimento, quest'ultimo, da intendersi fatto al disposto dell'art. 4, ultimo comma, l. 203/1982, ai sensi del quale a disdetta deve essere comunicata almeno un anno prima della 3
scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento).
Parte ricorrente deduce di avere inviato al resistente, a seguito di un primo rinnovo tacito, disdetta finalizzata ad impedire l'ulteriore rinnovo, mediante raccomandata a/r spedita il 3.9.2022 e tornata al mittente per compiuta giacenza. Rispetto a tale raccomandata non è stato prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento, ma solo un estratto del sito internet di da cui si evince un tentativo di consegna CP_2
seguito dal deposito del plico presso l'ufficio postale di riferimento e poi dal ritorno di quest'ultimo al mittente per compiuta giacenza (in data 13.10.2022). Ritiene la
Sezione che tale produzione documentale – pur prescindendosi dalla produzione documentale del resistente, inutilizzabile a fini di decisione stante l'intempestiva costituzione - sia insufficiente al fine di comprovare la conoscenza, quantomeno legale, della disdetta da parte del destinatario. Il mittente, infatti, deve produrre l'avviso di ricevimento, nel caso in cui lo stesso sia disponibile e certamente in tutti i casi in cui si discuta di un atto recettizio che, per espressa disposizione di legge, debba essere necessariamente inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tali ultimi casi, laddove la mancata produzione dell'avviso di ricevimento da parte del mittente non sia adeguatamente giustificata, il giudice di merito, salvo il caso della non contestazione (non configurabile nel caso di specie alla luce della difesa del resistente e che a maggior ragione non poteva ritenersi integrata dalla sua iniziale contumacia) non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata (potendo la presunzione in questione applicarsi, in altri termini, solo nelle ipotesi in cui una missiva sia inviata a mezzo raccomandata semplice, ovvero nei casi in cui non sia contestata la avvenuta consegna della stessa, ma solo il suo effettivo contenuto o, comunque, l'avvenuta conoscenza di esso da parte del destinatario: cfr. Cass. 31845/2022). Non possono surrogare la mancata produzione dell'avviso di ricevimento l'allegazione del plico tornato al mittente (da cui in alcun modo si esplicitano le ragioni della mancata consegna al destinatario) o la produzione dell'estratto del sito internet di CP_2
contenente la tracciatura della raccomandata, non avendo tale documento alcun valore legale.
In mancanza, quindi, di valida prova di disdetta nel termine di un anno dalla seconda scadenza del contratto, quest'ultimo deve intendersi rinnovato per un ulteriore triennio (fino al 10.11.2026). 4
2.2 Potendosi, tuttavia, attribuire valore di disdetta al ricorso introduttivo
(contenente una valida ed inequivoca manifestazione della volontà del concedente di recedere dal contratto portata a conoscenza dell'affittuario e suscettibile, pertanto, di produrre gli effetti della disdetta a partire dalla successiva scadenza contrattuale: cfr. Cass. 28471/2017; Cass. 8729/2011), può accertarsi, senza violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che il contratto tra le parti è destinato a cessare al 10.11.2026 (discorrendosi di contratto sottoscritto ai sensi dell'art. 45 l. 203/1982, che legittimamente, quindi, deroga all'ordinaria durata quindicennale) e ordinarsi il rilascio del fondo al resistente entro la suddetta data, libero da persone, animali e cose. Null'altro la Sezione deve statuire, avendo il ricorrente rinunciato alla domanda di indennità per occupazione sine titulo del fondo (che peraltro sarebbe stata travolta dall'accertamento di inefficacia della disdetta posta a base della domanda introduttiva).
3. L'esito del giudizio, difforme dalla richiesta originaria del ricorrente, legittima l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, sezione specializzata agraria, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accerta che il contratto di affitto relativo al fondo oggetto di giudizio (sito nel
Comune di Luzzi censito in catasto, al Fg. 15, p.lla 98 di Ha 0.96.40) è destinato a cessare il 10.11.2026 e per l'effetto ordina a il Controparte_1
rilascio, entro la suddetta data, dell'immobile in favore della parte ricorrente, libero da persone, animali e cose;
2. Compensa le spese di lite;
3. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 19.2.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma