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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/12/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott. RT AR ME, all'esito dell'udienza del
13 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2235/2024 R.G. promossa da
Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Iolanda Petracchini;
contro
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola Ciarelli;
CP_1
MOTIVI della DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
Con ricorso depositato in data 7.06.2024, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale l' deducendo: CP_1 - di aver lavorato alle dipendenze della ditta ON IA dal 10.02.2003 al 18.10.2010;
- di essere rimasto creditore alla cessazione del rapporto di lavoro delle ultime mensilità e del TFR;
- di aver proposto, in data 17.05.2011, nei confronti del datore di lavoro, ricorso monitorio dinanzi all'intestato Tribunale, accolto con decreto del 30.05.2011;
- di aver infruttuosamente tentato, in forza di detto titolo, il recupero forzoso del proprio credito anche con pignoramenti mobiliari presso la sede della ditta;
- di aver a quel punto avanzato, in data 21.06.2017, domanda di intervento del Fondo di Garanzia gestito dall' ai sensi dell'art. 2, L. 297/87, e D. L.vo 80/92, rimasta senza esito, anche in sede CP_1 di gravame amministrativo;
- di aver quindi proposto, in data 29.05.2018, ricorso monitorio anche nei confronti del predetto e che il decreto ingiuntivo conseguentemente rilasciato dal Tribunale di Latina veniva CP_2 opposto dall'Istituto previdenziale e revocato con sentenza n. 1583/2020, non essendo stato documentato l'espletamento del tentativo infruttuoso di esecuzione presso l'abitazione del datore di lavoro;
- di non aver potuto procedere a detto tentativo di esecuzione poiché il titolo esecutivo originale era stato trasmesso all' in sede di domanda amministrativa e non era stato restituito dall' CP_1 CP_3 sino alla diffida del 05.09.2022;
- di aver dunque promosso, una volta rientrato nella disponibilità del titolo esecutivo, pignoramento mobiliare presso la residenza di ON IA, anche in questo caso con esito negativo;
- di aver allora proposto, in data 9.06.2023, nuova domanda amministrativa per il pagamento del
TFR pari ad € 8.437,62 nonché della residua somma per ultime mensilità pari ad € 970,38, istanza nuovamente respinta dall'Istituto previdenziale.
Censurato il diniego opposto dall' rassegnava le seguenti conclusioni: CP_1
“ a) dichiarare il diritto del ricorrente alla liquidazione del TFR e dei crediti diversi ex D. L.vo
80/92 relativamente alle mensilità da Agosto a Ottobre 2010 così come risultante dalla documentazione già prodotta in originale all' e che ancora si produce in copia;
CP_1
b) per l'effetto condannarsi l' all'immediata liquidazione della somma dovuta a titolo di CP_3
CP_ TFR pari ad € 8.437,62 c) per l'effetto condannare l' alla liquidazione della somma dovuta
a titolo di retribuzioni non percepite da Agosto 2010 a Ottobre 2010, inclusi ratei di 13^ 2010, nei limiti della somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile, ovvero nella somma ritenuta di giustizia;
c) il tutto con gli interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”;
Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi il favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' rilevando come parte ricorrente avesse depositato una prima domanda CP_1 amministrativa in data 6.06.14, una seconda in data 21.06.17 e l'ultima in data 9.06.2023 e dunque sollevando preliminarmente eccezione di decadenza annuale dall'azione giudiziaria in relazione alla prima domanda amministrativa del 6.06.2014, e comunque di inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem atteso che sulla predetta domanda era già intervenuta anche sentenza n. 1583/2020 dell'intestato Tribunale. Concludeva dunque per l'integrale reiezione delle istanze attoree, con il favore delle spese.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Deve essere preliminarmente scrutinata, e disattesa, l'eccezione di decadenza sollevata dall' CP_3 resistente.
Il Tribunale, pur consapevole degli autorevoli orientamenti pretori richiamati dall'Ente previdenziale, cui in altra sede si è infatti anche prestato adesione, non può fare a meno di rilevare come, nel caso di specie, la domanda amministrativa del 9.06.2023 non sia stata proposta al precipuo scopo di
'aggirare' i termini decadenziali scaduti per le precedenti istanze bensì per promuovere un nuovo procedimento amministrativo, fondato su differenti presupposti fattuali, integrati dalla prova del tentativo infruttuoso di escussione (precedentemente non esperito) anche nei confronti del datore di lavoro quale persona fisica.
Ne discende la non perfetta coincidenza, sotto il profilo dei presupposti e degli elementi costitutivi della fattispecie, tra la domanda su cui si fonda il presente giudizio e quelle che lo hanno preceduto e conseguentemente deve predicarsi l'autonomia strutturale della procedura amministrativa successivamente aperta con domanda del 9.06.2023, rispetto alla quale alcuna decadenza risulta evidentemente maturata.
Sulla base del medesimo rilievo è quindi agevole disattendere anche l'ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem, attesa appunto la non coincidenza giuridica e fattuale tra la fattispecie in scrutinio e quella su cui si è pronunciato l'intestato Tribunale con sentenza n. 1583/2020.
Volgendo all'esame del merito della controversia, giova rammentare che l'art. 2 della legge 29 maggio
1982 n. 297 ha istituito il Fondo di Garanzia avente lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro insolvente nel pagamento in favore di un lavoratore del trattamento di fine rapporto.
Gli artt. 1 e 2 del d. lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 hanno esteso la garanzia oltre che al trattamento di fine rapporto anche alle ultime tre retribuzioni non percepite dal lavoratore per insolvenza del datore di lavoro. In particolare, la norma prevede che il Fondo debba corrispondere al lavoratore le ultime tre mensilità non percepite a seguito di insolvenza del datore di lavoro purché la somma complessiva non superi il triplo della misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale, detratto in ogni caso quanto dal lavoratore percepito a titolo di retribuzione degli ultimi tre mesi.
I presupposti per accedere alla tutela fornita dalle prestazioni a carico del Fondo sono, in alternativa,
o la sentenza dichiarativa di fallimento e la conseguente ammissione del credito del lavoratore allo stato passivo, ovvero, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alla procedura fallimentare, uno stato di insolvenza del datore di lavoro.
Il pagamento effettuato dal Fondo di Garanzia ai sensi dell'art. 1 del d. lgs. n. 80 del 1992 è relativo ai crediti di lavoro diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma primo.
Oggetto della prestazione (previdenziale) a carico del Fondo è il trattamento di fine rapporto o il pagamento delle ultime retribuzioni (all'interno del massimale previsto dalla legge) come maturato al momento in cui è sorto il diritto, cioè al momento in cui il lavoratore ha presentato all' la CP_1 domanda di liquidazione. Ne consegue che prima della domanda amministrativa la somma maturata sarà comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria, mentre una volta richiesta la prestazione al
Fondo, l'eventuale ritardo di quest'ultimo nel pagamento della prestazione, darà diritto alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, trattandosi di prestazione soggetta alla disciplina di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Nel caso di specie, sussistono tutti i requisiti previsti dalla legge per l'intervento del Fondo di garanzia, come emerge dalla documentazione acclusa al ricorso.
L' deve essere quindi condannato a pagare in favore di parte ricorrente, l'importo di euro CP_1
8.437,62 a titolo di TFR nonché la residua somma di euro 970,38 a titolo di 'altri crediti'.
Sulle somme indicate devono essere gli interessi legali a decorrere dalla data presentazione della domanda amministrativa del 9.06.2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla domanda,
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' quale gestore del Fondo di Garanzia, al CP_1 pagamento, in favore di parte ricorrente, l'importo di euro 8.437,62 a titolo di TFR nonché la residua somma di euro 970,38 a titolo di 'altri crediti', oltre gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 9.06.2023 sino al saldo;
- condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in CP_1 euro 2.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Latina, data del deposito
Il Giudice
RT AR ME
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott. RT AR ME, all'esito dell'udienza del
13 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2235/2024 R.G. promossa da
Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Iolanda Petracchini;
contro
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola Ciarelli;
CP_1
MOTIVI della DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
Con ricorso depositato in data 7.06.2024, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale l' deducendo: CP_1 - di aver lavorato alle dipendenze della ditta ON IA dal 10.02.2003 al 18.10.2010;
- di essere rimasto creditore alla cessazione del rapporto di lavoro delle ultime mensilità e del TFR;
- di aver proposto, in data 17.05.2011, nei confronti del datore di lavoro, ricorso monitorio dinanzi all'intestato Tribunale, accolto con decreto del 30.05.2011;
- di aver infruttuosamente tentato, in forza di detto titolo, il recupero forzoso del proprio credito anche con pignoramenti mobiliari presso la sede della ditta;
- di aver a quel punto avanzato, in data 21.06.2017, domanda di intervento del Fondo di Garanzia gestito dall' ai sensi dell'art. 2, L. 297/87, e D. L.vo 80/92, rimasta senza esito, anche in sede CP_1 di gravame amministrativo;
- di aver quindi proposto, in data 29.05.2018, ricorso monitorio anche nei confronti del predetto e che il decreto ingiuntivo conseguentemente rilasciato dal Tribunale di Latina veniva CP_2 opposto dall'Istituto previdenziale e revocato con sentenza n. 1583/2020, non essendo stato documentato l'espletamento del tentativo infruttuoso di esecuzione presso l'abitazione del datore di lavoro;
- di non aver potuto procedere a detto tentativo di esecuzione poiché il titolo esecutivo originale era stato trasmesso all' in sede di domanda amministrativa e non era stato restituito dall' CP_1 CP_3 sino alla diffida del 05.09.2022;
- di aver dunque promosso, una volta rientrato nella disponibilità del titolo esecutivo, pignoramento mobiliare presso la residenza di ON IA, anche in questo caso con esito negativo;
- di aver allora proposto, in data 9.06.2023, nuova domanda amministrativa per il pagamento del
TFR pari ad € 8.437,62 nonché della residua somma per ultime mensilità pari ad € 970,38, istanza nuovamente respinta dall'Istituto previdenziale.
Censurato il diniego opposto dall' rassegnava le seguenti conclusioni: CP_1
“ a) dichiarare il diritto del ricorrente alla liquidazione del TFR e dei crediti diversi ex D. L.vo
80/92 relativamente alle mensilità da Agosto a Ottobre 2010 così come risultante dalla documentazione già prodotta in originale all' e che ancora si produce in copia;
CP_1
b) per l'effetto condannarsi l' all'immediata liquidazione della somma dovuta a titolo di CP_3
CP_ TFR pari ad € 8.437,62 c) per l'effetto condannare l' alla liquidazione della somma dovuta
a titolo di retribuzioni non percepite da Agosto 2010 a Ottobre 2010, inclusi ratei di 13^ 2010, nei limiti della somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile, ovvero nella somma ritenuta di giustizia;
c) il tutto con gli interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”;
Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi il favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' rilevando come parte ricorrente avesse depositato una prima domanda CP_1 amministrativa in data 6.06.14, una seconda in data 21.06.17 e l'ultima in data 9.06.2023 e dunque sollevando preliminarmente eccezione di decadenza annuale dall'azione giudiziaria in relazione alla prima domanda amministrativa del 6.06.2014, e comunque di inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem atteso che sulla predetta domanda era già intervenuta anche sentenza n. 1583/2020 dell'intestato Tribunale. Concludeva dunque per l'integrale reiezione delle istanze attoree, con il favore delle spese.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Deve essere preliminarmente scrutinata, e disattesa, l'eccezione di decadenza sollevata dall' CP_3 resistente.
Il Tribunale, pur consapevole degli autorevoli orientamenti pretori richiamati dall'Ente previdenziale, cui in altra sede si è infatti anche prestato adesione, non può fare a meno di rilevare come, nel caso di specie, la domanda amministrativa del 9.06.2023 non sia stata proposta al precipuo scopo di
'aggirare' i termini decadenziali scaduti per le precedenti istanze bensì per promuovere un nuovo procedimento amministrativo, fondato su differenti presupposti fattuali, integrati dalla prova del tentativo infruttuoso di escussione (precedentemente non esperito) anche nei confronti del datore di lavoro quale persona fisica.
Ne discende la non perfetta coincidenza, sotto il profilo dei presupposti e degli elementi costitutivi della fattispecie, tra la domanda su cui si fonda il presente giudizio e quelle che lo hanno preceduto e conseguentemente deve predicarsi l'autonomia strutturale della procedura amministrativa successivamente aperta con domanda del 9.06.2023, rispetto alla quale alcuna decadenza risulta evidentemente maturata.
Sulla base del medesimo rilievo è quindi agevole disattendere anche l'ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem, attesa appunto la non coincidenza giuridica e fattuale tra la fattispecie in scrutinio e quella su cui si è pronunciato l'intestato Tribunale con sentenza n. 1583/2020.
Volgendo all'esame del merito della controversia, giova rammentare che l'art. 2 della legge 29 maggio
1982 n. 297 ha istituito il Fondo di Garanzia avente lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro insolvente nel pagamento in favore di un lavoratore del trattamento di fine rapporto.
Gli artt. 1 e 2 del d. lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 hanno esteso la garanzia oltre che al trattamento di fine rapporto anche alle ultime tre retribuzioni non percepite dal lavoratore per insolvenza del datore di lavoro. In particolare, la norma prevede che il Fondo debba corrispondere al lavoratore le ultime tre mensilità non percepite a seguito di insolvenza del datore di lavoro purché la somma complessiva non superi il triplo della misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale, detratto in ogni caso quanto dal lavoratore percepito a titolo di retribuzione degli ultimi tre mesi.
I presupposti per accedere alla tutela fornita dalle prestazioni a carico del Fondo sono, in alternativa,
o la sentenza dichiarativa di fallimento e la conseguente ammissione del credito del lavoratore allo stato passivo, ovvero, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alla procedura fallimentare, uno stato di insolvenza del datore di lavoro.
Il pagamento effettuato dal Fondo di Garanzia ai sensi dell'art. 1 del d. lgs. n. 80 del 1992 è relativo ai crediti di lavoro diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma primo.
Oggetto della prestazione (previdenziale) a carico del Fondo è il trattamento di fine rapporto o il pagamento delle ultime retribuzioni (all'interno del massimale previsto dalla legge) come maturato al momento in cui è sorto il diritto, cioè al momento in cui il lavoratore ha presentato all' la CP_1 domanda di liquidazione. Ne consegue che prima della domanda amministrativa la somma maturata sarà comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria, mentre una volta richiesta la prestazione al
Fondo, l'eventuale ritardo di quest'ultimo nel pagamento della prestazione, darà diritto alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, trattandosi di prestazione soggetta alla disciplina di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Nel caso di specie, sussistono tutti i requisiti previsti dalla legge per l'intervento del Fondo di garanzia, come emerge dalla documentazione acclusa al ricorso.
L' deve essere quindi condannato a pagare in favore di parte ricorrente, l'importo di euro CP_1
8.437,62 a titolo di TFR nonché la residua somma di euro 970,38 a titolo di 'altri crediti'.
Sulle somme indicate devono essere gli interessi legali a decorrere dalla data presentazione della domanda amministrativa del 9.06.2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla domanda,
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' quale gestore del Fondo di Garanzia, al CP_1 pagamento, in favore di parte ricorrente, l'importo di euro 8.437,62 a titolo di TFR nonché la residua somma di euro 970,38 a titolo di 'altri crediti', oltre gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 9.06.2023 sino al saldo;
- condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in CP_1 euro 2.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Latina, data del deposito
Il Giudice
RT AR ME