Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/03/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R. G. 3592/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3592 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avvocati DANIELA MARCUCCI PILLI e MARIA ELISABETTA POLVANI in virtù di delega in atti
RICORRENTE
e
, codice fiscale , E_ C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO CARAMITTI in virtù di delega in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale di udienza del 13/03/2025):
1
Per_1
- collocare il figlio in via paritaria tra i genitori, con residenza presso la madre;
- assegnare a la casa coniugale ubicata a Campi Bisenzio, via Mentana Parte_1
n. 26; dovrà rilasciarla entro il 31/12/2025; E_
- la frequentazione del figlio con i genitori viene così disciplinata: la prima settimana il figlio starà con la madre dall'uscita di scuola del lunedì fino al lunedì mattina della settimana successiva quando la madre provvederà ad accompagnarlo a scuola;
starà poi con il padre dal lunedì all'uscita di scuola fino al lunedì della settimana successiva quando lo riaccompagnerà a scuola, e così via;
il figlio trascorrerà con ciascun genitore due settimane durante le vacanze estive in un periodo che le parti dovranno concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
in difetto di accordo, il figlio alternerà di anno in anno tra i genitori il periodo dall'1 al 16 agosto con il periodo dal 17 agosto al 2 settembre;
metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno tra i genitori il periodo dal 23 al 30 dicembre con il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno la Pasqua tra i genitori;
il genitore che ha con sé il figlio per le vacanze, deve comunicare all'altro genitore il luogo in cui si troverà con un anticipo di almeno sette giorni;
i genitori autorizzano sin da ora viaggi in Europa del figlio a scopo di vacanza o studio;
eventuali viaggi intercontinentali dovranno essere previamente concordati tra i genitori;
il padre, tuttavia, presterà il consenso a viaggi del figlio con la madre in Ecuador di durata massima di 45 giorni, previa esibizione dei biglietti di andata e di ritorno;
- porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 E_
l'importo mensile di € 125,00, soggetto a rivalutazione annuale Istat a partire
[...]
da aprile 2026, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, da versare entro il giorno 10 di ogni mese;
- porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 E_
con effetto a decorrere da quando la ex moglie avrà rilasciato la casa
[...] coniugale, l'importo mensile di € 500,00, da versare per 24 mensilità, a titolo di contributo al canone di locazione;
- porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 E_
con effetto a decorrere dal mese di aprile 2025 compreso, un assegno divorzile
[...]
2 di € 80,00 mensili, soggetto a rivalutazione annuale Istat, da versare entro il giorno 10 di ogni mese;
- porre a carico del padre, nella misura del 100%, le spese straordinarie necessarie per il figlio, rinviando alle Linee guida CNF dell'anno 2017 per la loro regolamentazione;
- prevedere che l'assegno unico per il figlio venga percepito al 100% da E_
;
[...]
- spese di lite compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.3.2022 ha adito il Tribunale di Firenze Parte_1
per sentir dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con E_
la quale si è costituita in giudizio nulla opponendo alla pronuncia di
[...]
divorzio.
Il Tribunale di Firenze ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio fra le parti con sentenza parziale n. 2908/2023 pubblicata il 12.10.2023, e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per istruire il giudizio sulle ulteriori questioni.
Considerato che è già stata pronunciata sentenza parziale di divorzio, in questa fase occorre esclusivamente statuire sulle ulteriori domande, per le quali possono essere accolte le condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse del figlio, il quale sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con frequentazione paritaria.
Infine, le previsioni economiche risultano congrue e volte a garantire un adeguato mantenimento alla prole, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
3 - dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 13/3/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
Provvedimento redatto con la collaborazione del m.o.t. dott.ssa Persona_2
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