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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
RIVIEZZO CIRO, Presidente GIALLORETO GIUSEPPE, Relatore FERRARO RAFFAELE, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 472/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TAZ03I 100480/2025 IRES-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
CONCLUSIONI
Per la ricorrente : annullare l'atto impugnato e, in subordine, rettificare in diminuzione il quantum accertato, decurtando il costo documentato in € 220.000,00, con conseguente rideterminazione delle imposte dovute;
con vittoria di spese;
Per la resistente : rigettare il ricorso e condannare la ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
---==%==---
Svolgimento del processo
Con avviso di accertamento n. TAZ03I100480/2025, notificato alla Ricorrente_1 s.r.l., relativo al periodo d'imposta 2021, la Direzione Provinciale di Chieti dell'Agenzia delle Entrate rideterminava il reddito d'impresa ai fini IRES in € 321.151, rispetto a € 56.895 dichiarati, e il valore della produzione netta ai fini IRAP in € 388.770, rispetto a € 116.514 dichiarati, recuperando a tassazione costi per €
264.256 iscritti in bilancio nella voce “oneri diversi di gestione”.
L'Ufficio fondava la ripresa, da un lato, sulla mancata risposta della società all'invito n.
I00058/2025 del 28.02.2025, con cui erano stati chiesti documenti e chiarimenti su detta voce, e, dall'altro, sulla successiva mancata replica allo schema d'atto notificato il 18.04.2025 ex art.
6-bis L.
212/2000, applicando il combinato disposto dell'art. 39, c. 2, lett. d-bis, e dell'art. 41-bis d.P.R.
600/1973 per la ricostruzione induttiva del reddito.
Con il ricorso in esame la Ricorrente_1 s.r.l. deduceva l'illegittimità dell'operato dell'Ufficio e l'insussistenza dei presupposti delle maggiori imposte richieste;
in via subordinata, invocava la riduzione del quantum accertato, sostenendo che € 220.000,00 dei € 264.256,00 contestati costituivano un “premio produzione” erogato nel 2021 al percipiente, sul quale la società aveva operato ritenute per
€ 88.000,00, regolarmente dichiarate sia dal percipiente nella propria dichiarazione del 30.11.2022 sia dalla società nel modello 770/CU del 23.12.2022.
Parte attorea invocava, in diritto, il principio di competenza di cui all'art. 2423-bis c.c., l'art. 83
UI (derivazione rafforzata) e gli OIC 19 e 31, per affermare la deducibilità del costo relativo al premio nel periodo di competenza, a prescindere dalla data del pagamento, e contestava la legittimità del ricorso all'art. 39, c. 2, d.P.R. 600/1973, ritenendo detta norma applicabile solo a redditi d'impresa di persone fisiche o in presenza di scritture totalmente assenti o assolutamente inattendibili.
La medesima ricorrente concludeva nei sensi trascritti in epigrafe.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Chieti, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese processuali.
L'Ufficio richiamava la mancata risposta agli inviti e allo schema d'atto, sostenendo che tale comportamento legittima l'accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39 d.P.R. 600/1973, in linea con la giurisprudenza di legittimità, e rilevava come la dedotta esistenza del premio di € 220.000,00 fosse priva di idoneo supporto probatorio (assenza di delibera, motivazione, generalità del percipiente, dettaglio della voce di bilancio), oltre a risultare che la ritenuta di € 88.000,00 non era stata versata, con conseguente attivazione di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973.
Parte convenuta evidenziava, inoltre, che l'onere probatorio circa inerenza, certezza e obiettiva determinabilità dei costi incombe sul contribuente ex art. 109 UI, e che la mancata esibizione documentale in sede precontenziosa comporta l'inutilizzabilità in giudizio dei documenti non prodotti senza giustificato motivo ex art. 32, commi 4 e 5, d.P.R. 600/1973. All'odierna udienza la causa è stata posta in deliberazione.
---%---
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
#
Non è controverso che la società ricorrente non ha dato seguito né all'invito del 28.02.2025 (n.
I00058/2025) volto a ottenere documenti e chiarimenti sulla voce “oneri diversi di gestione” né allo schema d'atto notificato il 18.04.2025 ai sensi dell'art.
6-bis L. 212/2000, entrambi regolarmente recapitati all'indirizzo PEC della medesima società attorea.
Tale comportamento omissivo Banca_1 un indice sufficiente di inattendibilità delle scritture, legittimando il ricorso al metodo induttivo ex art. 39 d.P.R. 600/1973, con facoltà per l'Amministrazione di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze contabili e di avvalersi di presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
La tesi del ricorrente, secondo cui il comma 2, let. d-bis, del citato art. 39 sarebbe norma riservata a fattispecie riguardanti persone fisiche o in presenza di totale assenza di contabilità, non può essere condivisa: la richiamata disposizione si riferisce in generale alla determinazione del reddito d'impresa e deve ritenersi sufficiente, per il ricorso al metodo induttivo, la mancata collaborazione del contribuente rispetto a richieste istruttorie legittime, indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto o dal mero dato formale del deposito di un bilancio.
La censura di parte ricorrente va pertanto disattesa.
§ Riguardo alla ripresa a tassazione degli “oneri diversi di gestione” per € 264.256, si osserva quanto segue.
L'avviso di accertamento descrive in maniera dettagliata il percorso logico-giuridico seguito dall'Ufficio: individuazione, nel bilancio 2021, della voce “oneri diversi di gestione” per € 264.256, richiesta di chiarimenti e di documentazione rimasta inevasa, conseguente qualificazione integrale di tali costi come indeducibili per difetto di documentazione giustificativa idonea a dimostrare la certezza del costo e la sua inerenza all'attività d'impresa.
In applicazione di tale impostazione, il totale dei costi deducibili è stato legittimamente ridotto, con rideterminazione del reddito d'impresa e del valore della produzione netta ai fini IRAP.
Il ricorrente non contesta, in sé, l'esistenza in bilancio della voce per l'importo indicato né allega errori di computo in ordine al ricalcolo del reddito o delle imposte;
la doglianza riguarda, piuttosto, la legittimità della ripresa in blocco e, soprattutto, la mancata considerazione, in diminuzione, del sottocomponente costituito dal preteso “premio produzione” di € 220.000,00.
Ne deriva che, in assenza di prova contraria, il recupero integrale della voce di € 264.256,00 si fonda su una motivazione coerente e non apodittica, oltre ad essere giustificato.
§
Quanto alla dedotta esistenza e deducibilità del “premio produzione” di € 220.000,00, vanno svolte le argomentazioni che seguono.
La società assume che nell'importo di € 264.256,00 sarebbero ricompresi € 220.000,00 lordi corrisposti nel 2021 a titolo di premio produzione, con ritenuta d'acconto di € 88.000,00, regolarmente dichiarati dal percipiente e dalla stessa società nei modelli dichiarativi successivi. E sulla scorta di tale presupposto sostiene che detta somma debba essere “scorporata” dal coacervo dei costi recuperati, con conseguente riduzione delle maggiori imposte.
Sennonché, l'onere di provare la deducibilità dei componenti negativi di reddito – sotto i profili della certezza, inerenza e obiettiva determinabilità – incombe sul contribuente, ai sensi dell'art. 109
UI, e tale dimostrazione deve essere fornita mediante idonea documentazione e coerente rappresentazione contabile e civilistica, non potendo fondarsi su mere allegazioni generiche.
Nel caso in esame, l'Ufficio ha evidenziato che:
1. non è stata prodotta alcuna delibera sociale o documento interno che giustifichi l'assegnazione del premio, ne precisi i criteri di determinazione e le condizioni economiche;
2. non sono compiutamente indicate le generalità del percipiente né risultano agli atti documenti contabili (ad es. partitari, quietanze di pagamento, buste paga o simili) che colleghino il costo alla voce di bilancio contestata;
3. nella nota integrativa al bilancio 2021 non vi è traccia specifica del premio di € 220.000,00, nonostante la rilevanza economica del componente;
4. la ritenuta d'acconto di € 88.000,00, pur figurando come operata, non risulta versata, tanto che è stata attivata una procedura di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973;
5. in termini di effetti fiscali complessivi, la società ha dedotto integralmente il costo, riducendo la base imponibile, mentre il presunto percettore ha interamente scomputato la ritenuta, con sostanziale azzeramento della propria imposizione, circostanza che rafforza il sospetto circa l'effettività e la genuinità dell'operazione.
A fronte di tali rilievi, il ricorrente si limita a richiamare il principio di competenza civilistico-contabile (art. 2423-bis c.c., OIC 19 e 31) e il principio di derivazione rafforzata dell'art. 83
UI per affermare, in astratto, la deducibilità del costo nel periodo di competenza.
Ma il punto controverso non è la regola astratta di competenza, bensì la prova concreta dell'esistenza del rapporto sottostante, dell'effettivo sostenimento del costo, della sua inerenza e, in particolare, del collegamento con l'importo di € 220.000,00 inserito nella voce di bilancio contestata.
In assenza di tale prova, e tenuto conto anche della mancata collaborazione in sede precontenziosa, il richiamo ai principi contabili non è idoneo a scalfire la presunzione di indeducibilità fatta valere dall'Ufficio.
Rileva, inoltre, il profilo processuale: ai sensi dell'art. 32, commi 4 e 5, d.P.R. 600/1973, la documentazione non esibita senza giustificato motivo in risposta a inviti e questionari dell'Amministrazione è inutilizzabile in sede contenziosa, salvo prova da parte del contribuente che la mancata produzione sia dipesa da causa a lui non imputabile, circostanza non allegata né dimostrata nel caso concreto.
Ne consegue che eventuali produzioni tardive, comunque non emergenti dai documenti in atti, non potrebbero essere considerate ai fini della decisione.
Deve pertanto ritenersi che il ricorrente non abbia assolto all'onere probatorio a suo carico in ordine alla sussistenza dei presupposti di deducibilità del preteso premio di € 220.000,00, con la conseguenza che non sussistono i presupposti per lo “scorporo” chiesto in via subordinata.
§
In relazione, infine, all'ulteriore doglianza di indeterminatezza dell'atto e di errata quantificazione delle sanzioni, vanno svolti i seguenti rilievi. La censura motivazionale non trova riscontro concreto negli atti: l'avviso impugnato richiama espressamente lo schema d'atto n. TAZQ3I100480/2025 del 18.04.2025, l'invito I00058/2025 del
28.02.2025 e la voce di bilancio oggetto di contestazione, indicando puntualmente i fatti da cui si è originata la pretesa tributaria, importi, norme applicate e modalità di calcolo delle maggiori imposte e delle sanzioni.
L'atto risulta pertanto adeguatamente motivato sotto il profilo formale e sostanziale.
In ordine all'aspetto sanzionatorio, l'Ufficio ha applicato le sanzioni minime previste dall'art. 1, comma 2, d.lgs. 471/1997 per infedele dichiarazione di IRES e IRAP, procedendo poi al cumulo giuridico ex art. 12 d.lgs. 472/1997, con determinazione di una sanzione unica pari a € 68.889,60, dopo il confronto tra cumulo materiale e cumulo giuridico.
In tema, la ricorrente non ha articolato specifiche censure sulla misura e-o sul criterio di determinazione delle sanzioni, ma si è limitato a chiedere l'annullamento integrale dell'atto ovvero la rideterminazione del quantum a seguito del riconoscimento del costo di € 220.000,00.
Peraltro, poiché, come suindicatosi, non sussistono motivi per ridurre la pretesa impositiva, vengono comunque meno anche i presupposti per una diversa quantificazione delle sanzioni.
#
Le considerazioni svoltesi portano al rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
---==(°)==---
P. Q. M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Chieti, Sezione Prima, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese processuali, che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
Il giudice-estensore IL PRESIDENTE
(PE LL) (Dott. Ciro RIVIEZZO)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
RIVIEZZO CIRO, Presidente GIALLORETO GIUSEPPE, Relatore FERRARO RAFFAELE, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 472/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TAZ03I 100480/2025 IRES-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
CONCLUSIONI
Per la ricorrente : annullare l'atto impugnato e, in subordine, rettificare in diminuzione il quantum accertato, decurtando il costo documentato in € 220.000,00, con conseguente rideterminazione delle imposte dovute;
con vittoria di spese;
Per la resistente : rigettare il ricorso e condannare la ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
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Svolgimento del processo
Con avviso di accertamento n. TAZ03I100480/2025, notificato alla Ricorrente_1 s.r.l., relativo al periodo d'imposta 2021, la Direzione Provinciale di Chieti dell'Agenzia delle Entrate rideterminava il reddito d'impresa ai fini IRES in € 321.151, rispetto a € 56.895 dichiarati, e il valore della produzione netta ai fini IRAP in € 388.770, rispetto a € 116.514 dichiarati, recuperando a tassazione costi per €
264.256 iscritti in bilancio nella voce “oneri diversi di gestione”.
L'Ufficio fondava la ripresa, da un lato, sulla mancata risposta della società all'invito n.
I00058/2025 del 28.02.2025, con cui erano stati chiesti documenti e chiarimenti su detta voce, e, dall'altro, sulla successiva mancata replica allo schema d'atto notificato il 18.04.2025 ex art.
6-bis L.
212/2000, applicando il combinato disposto dell'art. 39, c. 2, lett. d-bis, e dell'art. 41-bis d.P.R.
600/1973 per la ricostruzione induttiva del reddito.
Con il ricorso in esame la Ricorrente_1 s.r.l. deduceva l'illegittimità dell'operato dell'Ufficio e l'insussistenza dei presupposti delle maggiori imposte richieste;
in via subordinata, invocava la riduzione del quantum accertato, sostenendo che € 220.000,00 dei € 264.256,00 contestati costituivano un “premio produzione” erogato nel 2021 al percipiente, sul quale la società aveva operato ritenute per
€ 88.000,00, regolarmente dichiarate sia dal percipiente nella propria dichiarazione del 30.11.2022 sia dalla società nel modello 770/CU del 23.12.2022.
Parte attorea invocava, in diritto, il principio di competenza di cui all'art. 2423-bis c.c., l'art. 83
UI (derivazione rafforzata) e gli OIC 19 e 31, per affermare la deducibilità del costo relativo al premio nel periodo di competenza, a prescindere dalla data del pagamento, e contestava la legittimità del ricorso all'art. 39, c. 2, d.P.R. 600/1973, ritenendo detta norma applicabile solo a redditi d'impresa di persone fisiche o in presenza di scritture totalmente assenti o assolutamente inattendibili.
La medesima ricorrente concludeva nei sensi trascritti in epigrafe.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Chieti, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese processuali.
L'Ufficio richiamava la mancata risposta agli inviti e allo schema d'atto, sostenendo che tale comportamento legittima l'accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39 d.P.R. 600/1973, in linea con la giurisprudenza di legittimità, e rilevava come la dedotta esistenza del premio di € 220.000,00 fosse priva di idoneo supporto probatorio (assenza di delibera, motivazione, generalità del percipiente, dettaglio della voce di bilancio), oltre a risultare che la ritenuta di € 88.000,00 non era stata versata, con conseguente attivazione di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973.
Parte convenuta evidenziava, inoltre, che l'onere probatorio circa inerenza, certezza e obiettiva determinabilità dei costi incombe sul contribuente ex art. 109 UI, e che la mancata esibizione documentale in sede precontenziosa comporta l'inutilizzabilità in giudizio dei documenti non prodotti senza giustificato motivo ex art. 32, commi 4 e 5, d.P.R. 600/1973. All'odierna udienza la causa è stata posta in deliberazione.
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Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
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Non è controverso che la società ricorrente non ha dato seguito né all'invito del 28.02.2025 (n.
I00058/2025) volto a ottenere documenti e chiarimenti sulla voce “oneri diversi di gestione” né allo schema d'atto notificato il 18.04.2025 ai sensi dell'art.
6-bis L. 212/2000, entrambi regolarmente recapitati all'indirizzo PEC della medesima società attorea.
Tale comportamento omissivo Banca_1 un indice sufficiente di inattendibilità delle scritture, legittimando il ricorso al metodo induttivo ex art. 39 d.P.R. 600/1973, con facoltà per l'Amministrazione di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze contabili e di avvalersi di presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
La tesi del ricorrente, secondo cui il comma 2, let. d-bis, del citato art. 39 sarebbe norma riservata a fattispecie riguardanti persone fisiche o in presenza di totale assenza di contabilità, non può essere condivisa: la richiamata disposizione si riferisce in generale alla determinazione del reddito d'impresa e deve ritenersi sufficiente, per il ricorso al metodo induttivo, la mancata collaborazione del contribuente rispetto a richieste istruttorie legittime, indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto o dal mero dato formale del deposito di un bilancio.
La censura di parte ricorrente va pertanto disattesa.
§ Riguardo alla ripresa a tassazione degli “oneri diversi di gestione” per € 264.256, si osserva quanto segue.
L'avviso di accertamento descrive in maniera dettagliata il percorso logico-giuridico seguito dall'Ufficio: individuazione, nel bilancio 2021, della voce “oneri diversi di gestione” per € 264.256, richiesta di chiarimenti e di documentazione rimasta inevasa, conseguente qualificazione integrale di tali costi come indeducibili per difetto di documentazione giustificativa idonea a dimostrare la certezza del costo e la sua inerenza all'attività d'impresa.
In applicazione di tale impostazione, il totale dei costi deducibili è stato legittimamente ridotto, con rideterminazione del reddito d'impresa e del valore della produzione netta ai fini IRAP.
Il ricorrente non contesta, in sé, l'esistenza in bilancio della voce per l'importo indicato né allega errori di computo in ordine al ricalcolo del reddito o delle imposte;
la doglianza riguarda, piuttosto, la legittimità della ripresa in blocco e, soprattutto, la mancata considerazione, in diminuzione, del sottocomponente costituito dal preteso “premio produzione” di € 220.000,00.
Ne deriva che, in assenza di prova contraria, il recupero integrale della voce di € 264.256,00 si fonda su una motivazione coerente e non apodittica, oltre ad essere giustificato.
§
Quanto alla dedotta esistenza e deducibilità del “premio produzione” di € 220.000,00, vanno svolte le argomentazioni che seguono.
La società assume che nell'importo di € 264.256,00 sarebbero ricompresi € 220.000,00 lordi corrisposti nel 2021 a titolo di premio produzione, con ritenuta d'acconto di € 88.000,00, regolarmente dichiarati dal percipiente e dalla stessa società nei modelli dichiarativi successivi. E sulla scorta di tale presupposto sostiene che detta somma debba essere “scorporata” dal coacervo dei costi recuperati, con conseguente riduzione delle maggiori imposte.
Sennonché, l'onere di provare la deducibilità dei componenti negativi di reddito – sotto i profili della certezza, inerenza e obiettiva determinabilità – incombe sul contribuente, ai sensi dell'art. 109
UI, e tale dimostrazione deve essere fornita mediante idonea documentazione e coerente rappresentazione contabile e civilistica, non potendo fondarsi su mere allegazioni generiche.
Nel caso in esame, l'Ufficio ha evidenziato che:
1. non è stata prodotta alcuna delibera sociale o documento interno che giustifichi l'assegnazione del premio, ne precisi i criteri di determinazione e le condizioni economiche;
2. non sono compiutamente indicate le generalità del percipiente né risultano agli atti documenti contabili (ad es. partitari, quietanze di pagamento, buste paga o simili) che colleghino il costo alla voce di bilancio contestata;
3. nella nota integrativa al bilancio 2021 non vi è traccia specifica del premio di € 220.000,00, nonostante la rilevanza economica del componente;
4. la ritenuta d'acconto di € 88.000,00, pur figurando come operata, non risulta versata, tanto che è stata attivata una procedura di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973;
5. in termini di effetti fiscali complessivi, la società ha dedotto integralmente il costo, riducendo la base imponibile, mentre il presunto percettore ha interamente scomputato la ritenuta, con sostanziale azzeramento della propria imposizione, circostanza che rafforza il sospetto circa l'effettività e la genuinità dell'operazione.
A fronte di tali rilievi, il ricorrente si limita a richiamare il principio di competenza civilistico-contabile (art. 2423-bis c.c., OIC 19 e 31) e il principio di derivazione rafforzata dell'art. 83
UI per affermare, in astratto, la deducibilità del costo nel periodo di competenza.
Ma il punto controverso non è la regola astratta di competenza, bensì la prova concreta dell'esistenza del rapporto sottostante, dell'effettivo sostenimento del costo, della sua inerenza e, in particolare, del collegamento con l'importo di € 220.000,00 inserito nella voce di bilancio contestata.
In assenza di tale prova, e tenuto conto anche della mancata collaborazione in sede precontenziosa, il richiamo ai principi contabili non è idoneo a scalfire la presunzione di indeducibilità fatta valere dall'Ufficio.
Rileva, inoltre, il profilo processuale: ai sensi dell'art. 32, commi 4 e 5, d.P.R. 600/1973, la documentazione non esibita senza giustificato motivo in risposta a inviti e questionari dell'Amministrazione è inutilizzabile in sede contenziosa, salvo prova da parte del contribuente che la mancata produzione sia dipesa da causa a lui non imputabile, circostanza non allegata né dimostrata nel caso concreto.
Ne consegue che eventuali produzioni tardive, comunque non emergenti dai documenti in atti, non potrebbero essere considerate ai fini della decisione.
Deve pertanto ritenersi che il ricorrente non abbia assolto all'onere probatorio a suo carico in ordine alla sussistenza dei presupposti di deducibilità del preteso premio di € 220.000,00, con la conseguenza che non sussistono i presupposti per lo “scorporo” chiesto in via subordinata.
§
In relazione, infine, all'ulteriore doglianza di indeterminatezza dell'atto e di errata quantificazione delle sanzioni, vanno svolti i seguenti rilievi. La censura motivazionale non trova riscontro concreto negli atti: l'avviso impugnato richiama espressamente lo schema d'atto n. TAZQ3I100480/2025 del 18.04.2025, l'invito I00058/2025 del
28.02.2025 e la voce di bilancio oggetto di contestazione, indicando puntualmente i fatti da cui si è originata la pretesa tributaria, importi, norme applicate e modalità di calcolo delle maggiori imposte e delle sanzioni.
L'atto risulta pertanto adeguatamente motivato sotto il profilo formale e sostanziale.
In ordine all'aspetto sanzionatorio, l'Ufficio ha applicato le sanzioni minime previste dall'art. 1, comma 2, d.lgs. 471/1997 per infedele dichiarazione di IRES e IRAP, procedendo poi al cumulo giuridico ex art. 12 d.lgs. 472/1997, con determinazione di una sanzione unica pari a € 68.889,60, dopo il confronto tra cumulo materiale e cumulo giuridico.
In tema, la ricorrente non ha articolato specifiche censure sulla misura e-o sul criterio di determinazione delle sanzioni, ma si è limitato a chiedere l'annullamento integrale dell'atto ovvero la rideterminazione del quantum a seguito del riconoscimento del costo di € 220.000,00.
Peraltro, poiché, come suindicatosi, non sussistono motivi per ridurre la pretesa impositiva, vengono comunque meno anche i presupposti per una diversa quantificazione delle sanzioni.
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Le considerazioni svoltesi portano al rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
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P. Q. M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Chieti, Sezione Prima, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese processuali, che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
Il giudice-estensore IL PRESIDENTE
(PE LL) (Dott. Ciro RIVIEZZO)