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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/09/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 863/ 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Cecilia MARINO Presidente Dott. Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere
Dott. Pasquale LANDOLFI Consigliere aus. rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. 863/ 2022 di R.G. avente ad oggetto: Azione di risoluzione contrattuale per asseriti difetti di conformità (vendita di autovettura usata).
PROMOSSA DA:
– (C.F. ) rappresentato e difeso in virtù di procura a Parte_1 C.F._1 margine dell'atto di appello, dall'Avv. Clara Dompè
) e dall'Avv. Simonetta Arato, Email_1
, con domicilio eletto presso lo studio di Email_2 quest'ultima a Torino, Via XX Settembre n. 65 Appellante
CONTRO
- (C.F. ) – in persona del suo legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Deborah Bettini del Foro
[...] di Brescia, con domicilio digitale pec presso la quale Email_3 ha eletto domicilio in virtù di procura in atti
Appellata
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni: 09 ottobre 2024.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previa eventuale ammissione di prova per testi sulle circostanze di cui ai capitoli nn. 8, 9, 10, 11 e 17 dedotti in memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. in data 25.01.2019, con audizione degli indicati testi;
preso atto delle risultanze istruttorie e, in particolare, dello "Storico del veicolo" prodotto dalla
Contestate le conclusioni dell'esperita CTU, in totale Controparte_3 accoglimento dell'appello proposto, riformarsi integralmente la sentenza n.469/2021, pubblicata in data 28.05.2021, emessa in data 26.05.2021 dal Tribunale di Cuneo, Giudice dott.ssa Giusy Ciampa, notificata in data 04.06.2021, e, per l'effetto,
Accertarsi la non conformità del mezzo modello 2.0 TDI DSG tg EJ602BF CP_3 CP_4 al contratto di vendita 10.10.2015 ai sensi degli artt. 129 e ss. del Codice del Consumo e, conseguentemente, dichiararsi la risoluzione del contratto intercorso tra le parti in data
10.10.2015 ai sensi dell'art. 130 del Codice del Consumo e, di conseguenza, dichiararsi tenuta e condannarsi la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 restituzione al sig. dell'importo corrisposto per l'acquisto dell'autovettura, pari ad Parte_1
€ 23.300,00, oltre al risarcimento dei danni subiti dall' esponente sia per l'esecuzione degli ultimi due interventi effettuati sull'autovettura, e non rimborsati dal concessionario, pari a complessivi € 1.631.00, sia in termini di disagio sopportato per i ripetuti fermi tecnici per complessivi 30 giorni, da liquidarsi dal Giudice in via equitativa.
Respingersi ogni avversaria istanza e/o richiesta. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente e del vertito giudizio”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
“In via principale e nel merito: respingersi integralmente l'appello proposto e per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza n. 469/2021 emessa dal Tribunale di Cuneo;
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte cosi come dedotte ed articolate (e da intendersi qui per integralmente richiamate) nella memoria ex art. 183 c. 6 n.
2 c.p.c. del 25/01/2019, con testi indicati e sulle quali il Giudice di Prime Cure non si è pronunciato - e si oppone a quelle dedotte dall'appellante in atto di citazione d'appello per i motivi tutti di cui alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 c.p.c. del 15/02/2019.
In ogni caso: con condanna di parte appellante all'integrale rifusione delle spese di lite di primo e secondo grado nonché all'integrale rimborso delle spese sostenute per CTU (DOC.
01) e di CTP (DOC. 02)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 01 luglio 2021 il signor ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Cuneo n. 469/21, pubblicata in data 28.05.2021 e notificata in data 04.06.2021, resa all'esito del giudizio n. 1896/2018 di R.G., promosso dallo stesso nei confronti della Parte_1 CP_5
[...]
2. I fatti di causa sono così compendiabili: Il signor con atto notificato in data
[...] Parte_1
23.05.2018, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Cuneo la CP_1 esponendo di aver acquistato dalla stessa in data 10.10.2015 un autoveicolo usato Volkwagen modello Sharan 2.0 TDI DSG tg. EJ602BF con prima immatricolazione il
29.06.2011 ed 86.091 km percorsi, al prezzo di euro 23.300/00, lamentando molteplici difetti di conformità del veicolo. In particolare, l'attore deduceva che già nell'immediatezza dell'acquisto si erano manifestati guasti meccanici (malfunzionamento del sensore della centralina motore e rottura del turbocompressore), cui erano seguiti, nei mesi successivi, ulteriori inconvenienti (usura anomala degli pneumatici, rottura del radiatore del climatizzatore, rottura del semiasse anteriore destro, ecc.), tali da rendere l'auto inaffidabile. Sosteneva, inoltre, che il veicolo presentasse un numero di intestatari precedenti maggiori rispetto a quanto pattuito (due anziché uno) e che il sistema di navigazione installato sull'autoveicolo non fosse originale. Deduceva quindi la sussistenza di vizi occulti e difetti di conformità ai sensi degli artt. 129 e 130 del Codice del Consumo
(D.lgs. 206/2005), chiedendo la risoluzione del contratto con restituzione del prezzo versato, oltre al risarcimento dei danni.
3. Costituitasi in giudizio la contestava la fondatezza delle domande attoree CP_1 evidenziando, in particolare, che i guasti iniziali erano stati prontamente riparati in garanzia e senza oneri per l'acquirente; eccepiva l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per i difetti lamentati successivamente, non essendo stati denunciati nei termini di legge;
rilevava comunque che, trattandosi di vettura usata con percorrenza ed età significative, i malfunzionamenti dedotti rientravano nella normale usura e manutenzione del mezzo, senza integrare un difetto di conformità rilevante. La convenuta sottolineava inoltre che, ai sensi dell'art. 134, comma 2 del Codice del Consumo nella formulazione vigente al momento della vendita, che la presente azione era stata promossa oltre il termine di prescrizione biennale. Veniva infine contestato che il sistema di navigazione non fosse originale, nonché dedotta l'irrilevanza dell'asserito doppio precedente proprietario (trattandosi, secondo la convenuta, di una mera variazione di denominazione sociale del medesimo proprietario precedente).
4. La causa, concessi alle parti i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., veniva trattenuta per la decisione all'udienza cartolare del 14.01.2021 sulle conclusioni precisate mediante il deposito di note ex art. 128-ter c.p.c. ed esauriti i termini per il deposito delle comparse e delle memorie di replica, veniva decisa dal Tribunale di Cuneo con la sentenza qui impugnata che rigettava integralmente le domande del signor ritenendo, in Parte_1 sintesi, che: (a) il veicolo venduto fosse conforme al contratto, tenuto conto della natura di bene usato e dell'avvenuto ripristino in garanzia dei difetti iniziali;
(b) non sussistessero i presupposti per la risoluzione, atteso che i guasti lamentati erano stati riparati senza inconvenienti notevoli per l'acquirente e gli ulteriori problemi rientravano nell'ordinaria usura, senza compromettere l'utilizzo dell'auto; (c) gran parte dei vizi dedotti dall'attore non erano stati denunciati tempestivamente al venditore entro il termine di decadenza di legge, né provati come preesistenti alla consegna, con conseguente inefficacia degli stessi ai fini della garanzia;
(d) in ogni caso, la garanzia doveva ritenersi cessata per accordo delle parti ai sensi dell'art. 134 del Codice del Consumo;
(e) le istanze istruttorie dell'attore erano state correttamente rigettate in quanto irrilevanti o esplorative;
(f) l'attore, risultato soccombente, doveva essere condannato alla rifusione delle spese di lite che liquidava ex
D.M. 55/2014, in euro 3.715,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge.
5. Avverso la suddetta decisione ha proposto appello il signor il quale ha chiesto Parte_1 riformarsi la sentenza come da conclusioni sopra trascritte, sulla base di sei motivi di gravame:
I. Error in iudicando in relazione agli artt. 129 e 130 Codice del Consumo con il quale l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso l'azione di risoluzione ritenendo sufficiente, ai fini della tutela del consumatore, la riparazione effettuata dal venditore, in tal modo incorrendo in una violazione o falsa applicazione delle norme sulla conformità del bene al contratto.
II. II. Error in iudicando in relazione agli artt. 130 e 132 Codice del Consumo, nonché violazione dell'art. 2969 c.c., con il quale l'appellante censura la dichiarazione di decadenza pronunciata dal Tribunale con riguardo ai problemi di malfunzionamento del veicolo occorsi il 29.01.2016 e il 09.04.2016, sostenendo che tali eventi non sarebbero stati oggetto di tempestiva denuncia soltanto perché il primo giudice non avrebbe tenuto conto delle comunicazioni effettuate a voce e avrebbe anzi rilevato d'ufficio la decadenza in assenza di specifica eccezione di parte. III. Vizio di motivazione (omessa o errata valutazione di risultanze decisive): l'appellante deduce che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato che il sistema di navigazione dell'auto non sarebbe stato originale e la circostanza di un asserito “cambio d'uso” del veicolo prima della vendita, elementi che – a dire del – incidevano sulla conformità del bene e che sarebbero stati ignorati dal Pt_1 primo giudice. IV. Error in iudicando in relazione all'art. 135 Cod. Consumo e agli artt. 1494, 2969 e 2838 c.c., oltre a violazione degli artt. 115 e segg. c.p.c.: con il quale l'appellante formula censure aggiuntive (peraltro di non chiara specificazione), lamentando in sostanza un'erronea applicazione della normativa sulla garanzia dei vizi e sull'onere della prova, con riferimento a profili che assume non esaminati in primo grado. (Lo stesso appellante richiama l'art. 135 Cod. Cons. – relativo alla garanzia convenzionale – e gli artt. 1494 c.c. in tema di risarcimento del danno da vizi della cosa venduta, 2969 c.c. e 2838 c.c. in tema di rilevabilità d'ufficio di decadenze e prescrizioni, nonché l'art. 115 c.p.c. in tema di valutazione delle prove). V. Error in procedendo per violazione dell'art. 115 c.p.c.: con il quale l'appellante censura il rigetto da parte del Tribunale di tutte le sue istanze istruttorie - (segnatamente le richieste di - ordinare l'esibizione al terzo Controparte_3
ai sensi dell'art. 210 c.p.c., del rapporto sullo stato del veicolo per cui
[...]
è causa, indicando tutti gli interventi eseguiti sullo stesso presso le officine autorizzate;
- CTU volta a verificare la reale percorrenza chilometrica CP_3 dell'autovettura di cui trattasi, nonché accertare se la stessa abbia subito in passato sinistri e, in caso affermativo, specificare quali siano stati i sinistri e gli interventi eseguiti;
- prova per testi sulle circostante di cui ai capitoli nn. 8, 9, 10, 11 e 17 dedotti in memoria ex art. 183 VI co n. 2 c.p.c.) - assumendo che tale rigetto sarebbe immotivato e lesivo del suo diritto alla prova. VI. Erronea statuizione sulle spese processuali: l'appellante contesta infine la statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite in favore della CP_1 in conseguenza dell'ingiusta soccombenza.
[...]
6. Si è costituita in questo grado l'appellata chiedendo il rigetto del gravame CP_1
e la conferma della sentenza impugnata.
7. Nel corso del giudizio di appello è stata espletata Consulenza Tecnica di Ufficio sul veicolo
- previa acquisizione ex art. 210 c.p.c. presso l'importatore italiano dell'autoveicolo ( del rapporto storico afferente l'autoveicolo oggetto di Controparte_3 causa - la quale ha concluso che a) non risultano dall'esame dello storico, eseguiti interventi sul veicolo in data antecedente la data di vendita (16.10.2015) di riparazione/sostituzione di parti importanti della carrozzeria in conseguenza di sinistri;
b) in data antecedente il 16.10.2015, il sistema di navigazione è stato si sostituito due volte - in data 20.12.2012 ed in data 09.05.2013 - ma in entrambi i casi utilizzando ricambio originale la marca del veicolo (Volkswagen); c) gli interventi di riparazione eseguiti nel periodo compreso tra il
26.10.2015 e il 28,09.2017 non sono riferibili ad eccessiva usura ma l'avaria riportata dal turbocompressore a cui è correlata la sostituzione del sensore Nox è verosimilmente conseguente a difetto di fabbricazione del componente;
l'avaria di anomala usura degli pneumatici è verosimilmente conseguenza di errata pregressa registrazione della convergenza ruote;
il radiatore aria condizionata ed il semiasse anteriore destro non sono soggette a particolare usura. D) Sulla base di quanto accertato e documentato non è stato ritenuto dal CTU determinabile un diverso valore di mercato del veicolo rispetto a quello a quello pattuito dalle parti alla data del suo acquisto. Di diversa valutazione non di merito del CTU, è l'incidenza di natura contrattuale dei vizi e/o difetti occulti che si sono palesati successivamente a tale data, i quali, per quanto tecnicamente riferibili, avrebbero determinato un minor valore pari al loro documentato costo di ripristino.
8. All'udienza del 09 ottobre 2024, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
*** *** ***
L'appello è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito esposte.
9. Sul primo motivo (conformità del veicolo al contratto e obblighi del venditore) l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 129 e 130 del Codice del Consumo, assumendo che il Tribunale avrebbe indebitamente negato la risoluzione contrattuale sul presupposto che la venditrice avesse provveduto a riparare i guasti lamentati, così frustrando – a suo dire – la tutela del consumatore. Il motivo è infondato. Va premesso che, ai sensi dell'art. 129 del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005, applicabile ratione temporis alla vendita de qua), il venditore è tenuto a consegnare al consumatore beni “conformi al contratto di vendita”. La norma precisa che il bene di consumo è conforme se, tra l'altro, possiede le qualità e le prestazioni abituali che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi da un bene dello stesso tipo, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle sue caratteristiche (art. 129, comma 2, lett. b). Nel caso di bene usato, quale l'autovettura in oggetto (immatricolata quattro anni prima della vendita e con oltre 86mila chilometri percorsi), le qualità attese devono essere commisurate al relativo stato d'uso in quanto è insito nella natura del bene usato che le prestazioni e l'affidabilità siano parzialmente ridotte in ragione dell'usura pregressa ed il compratore di un veicolo usato deve dunque mettere in conto possibili piccoli inconvenienti o la necessità di interventi di manutenzione ordinaria coerenti con l'età ed il chilometraggio del mezzo, senza che ciò integri, di per sé, un “difetto di conformità” ai sensi di legge. Ciò posto, nel caso in esame il Tribunale ha correttamente escluso che i guasti manifestatisi nell'immediatezza dell'acquisto - segnatamente il malfunzionamento del sensore della centralina motore e la rottura del turbocompressore, occorsi nei giorni successivi alla consegna - potessero costituire difetti di conformità tali da giustificare la risoluzione del contratto. Ed invero, risulta pacifico che tali problemi furono prontamente eliminati, nell'ambito della garanzia offerta, mediante riparazioni effettuate e senza alcuna spesa per l'acquirente. Così operando, la società convenuta ha adempiuto all'obbligo impostole dall'art. 130 Cod. Consumo, comma 1, ossia quello di ripristinare la conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, tempestiva e senza oneri per il consumatore. Occorre infatti ricordare che, per disposizione di legge, in caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto innanzitutto al ripristino gratuito del bene (mediante riparazione oppure, se del caso, sostituzione); solo qualora tale rimedio primario risulti impossibile o eccessivamente oneroso, oppure non venga fornito in un termine congruo, ovvero ancora risulti fonte di notevoli inconvenienti per l'acquirente, è possibile ricorrere ai rimedi risolutori o risarcitori, quali la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (art. 130, commi 7-9, Codice del Consumo). Inoltre, il comma 10 del medesimo art. 130 esclude espressamente la risoluzione del contratto per difetti di lieve entità, qualora sia possibile porvi rimedio in modo agevole e senza spese per il consumatore.
Nel caso concreto, nessuna delle condizioni legittimanti la risoluzione si è verificata: i guasti iniziali lamentati dal signor sono stati integralmente riparati dalla società Parte_1 venditrice in tempi brevi e con esito risolutivo, ripristinando la piena funzionalità del veicolo. Non risulta che tali interventi abbiano arrecato all'acquirente inconvenienti di speciale gravità, oltre al fisiologico disagio di dover lasciare l'auto in officina per il tempo necessario alle riparazioni il che costituisce inconveniente di carattere ordinario, che non supera la soglia del “notevole inconveniente” richiesto dalla legge per invocare rimedi ulteriori. (Cfr. Cass. ord. 7 febbraio 2022 n. 3695).
È decisivo poi osservare che, a seguito di queste riparazioni in garanzia, l'autovettura ha continuato a funzionare regolarmente: circostanza confermata dallo stesso appellante, il quale ha ammesso che nel corso del 2017 il veicolo ha superato positivamente la revisione periodica obbligatoria. Ciò comprova che i difetti iniziali sono stati risolti in maniera effettiva e definitiva, senza lasciare strascichi tali da compromettere la conformità e l'affidabilità complessiva del mezzo – come invece sostiene l'appellante con il suo gravame. L'appellante deduce che, nel loro insieme, i molteplici guasti occorsi avrebbero inficiato un requisito essenziale dell'auto, vale a dire la sua affidabilità, giustificando così la risoluzione. Si tratta però di un assunto non confermato dai fatti. Certamente la giurisprudenza ha riconosciuto che l'affidabilità rientra tra le qualità fondamentali che un acquirente si attende da un'autovettura, specie se di ingente valore, e che anche un difetto solo apparentemente lieve può rendere il bene non conforme qualora sia indice di un problema persistente non efficacemente eliminato dal venditore.
Quanto ai successivi malfunzionamenti occorsi tra la fine del 2016 e il corso del 2017 (si è discusso di un consumo anomalo degli pneumatici anteriori a causa di una convergenza irregolare, della rottura del radiatore dell'aria condizionata, della rottura del semiasse anteriore destro, nonché di alcune ulteriori noie meccaniche minori), anch'essi non giustificano la risoluzione del contratto di compravendita del veicolo, per plurime ragioni che in parte anticipano la disamina dei motivi successivi. Da un lato, molti di tali problemi non sono stati denunciati tempestivamente al venditore e ricadono quindi al di fuori della garanzia legale, come meglio si dirà trattando del secondo motivo;
dall'altro, sotto il profilo tecnico, si tratta di guasti che – valutati anche alla luce della Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata in appello – non rendevano il veicolo inidoneo all'uso, né eccedono quanto fisiologicamente può accadere su un'auto usata di quelle caratteristiche e anzianità. Il Tribunale ha sottolineato, con motivazione condivisa da questo Collegio, che tali difetti sono compatibili con il normale stato d'uso di una vettura immatricolata nel 2011 con una percorrenza ormai prossima ai 100.000 km, e non sono tali da impedire la marcia o l'utilizzo ordinario del mezzo (trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria che, per quanto fastidiosi e onerosi, possono occorrere su auto usate senza perciò stesso implicare una radicale difformità del bene). Va aggiunto che, per i guasti emersi dopo i primi sei mesi dall'acquisto, incombeva sul compratore l'onere di provare che si trattasse di difetti già presenti - ancorché latenti - al momento della consegna (non operando oltre il primo semestre la presunzione di preesistenza del difetto di cui all'art. 132, comma 3, Codice del Consumo). Orbene, il non ha fornito, come suo onere, alcuna prova idonea a dimostrare che i Pt_1 malfunzionamenti manifestatisi nel corso del 2016-2017 dipendessero da vizi già presenti all'atto della vendita. Al contrario, la CTU eseguita in questo grado di giudizio, che è esente da vizi logici ed errori di diritto, ha accertato che talune avarie erano con buona probabilità ascrivibili a vizi di costruzione occulti del componente (è il caso del turbocompressore, la cui rottura - occorsa immediatamente dopo la consegna – è stata ritenuta dal tecnico dovuta a un difetto interno di fabbricazione), oppure a errate regolazioni o manutenzioni pregresse (come l'errata convergenza delle ruote anteriori, all'origine dell'usura irregolare degli pneumatici). Si tratta dunque di cause tecniche nascoste, preesistenti alla vendita ma non rilevabili se non a guasto avvenuto;
ciononostante, la medesima CTU ha concluso che non vi è evidenza di una diminuzione del valore di mercato della vettura alla data di acquisto rispetto al prezzo pagato dal signor Parte_1
In altri termini, secondo il consulente, i difetti manifestatisi dopo la vendita - pur originati da vizi intrinseci preesistenti - non erano tali da incidere sul reale valore commerciale del bene al momento della conclusione del contratto, e se anche fossero stati ipoteticamente noti ex ante, avrebbero inciso sul prezzo solo in misura pari al costo delle relative riparazioni (costo che in parte è stato comunque sostenuto dal venditore stesso in garanzia e che, per la restante parte, rientra nel normale rischio di chi acquista un usato).
Alla luce di quanto esposto, deve escludersi che il veicolo oggetto di causa presentasse una mancanza di conformità rilevante ai sensi degli artt. 129-130 Codice del Consumo, tale da giustificare la risoluzione del contratto. La sentenza di primo grado non è incorsa in alcuna violazione di dette norme, avendo ritenuto - con valutazione corretta - che il bene fosse conforme al contratto, tenuto conto (i) delle condizioni proprie di un'auto usata di quella vetustà e chilometraggio, e (ii) dell'avvenuto corretto adempimento, da parte del venditore, dell'obbligo di garantirne la piena funzionalità mediante le necessarie riparazioni in garanzia. Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, il primo giudice non ha affatto commesso l'errore di “premiare” indebitamente il venditore per aver effettuato le riparazioni, bensì ha dato applicazione al dettato normativo: è la legge stessa (art. 130
Codice del Consumo) a prevedere che la riparazione tempestiva e gratuita del bene viziato sia il rimedio prioritario e che, solo in caso di mancato ripristino in tempi congrui, di impossibilità della riparazione, ovvero di inconvenienti notevoli subiti dal consumatore durante tale fase, possano trovare ingresso rimedi estremi quale la risoluzione contrattuale.
Nel caso di specie, quindi, poiché nessuna di tali condizioni si è verificata e anzi la venditrice ha puntualmente ottemperato ai propri obblighi di garanzia, la domanda di risoluzione proposta dal signor è stata – giustamente – rigettata. Pt_1
10. Con il secondo motivo - (decadenza dall'azione di garanzia per omessa tempestiva denuncia) - l'appellante censura la sentenza impugnata laddove ha dichiarato la decadenza dai diritti di garanzia relativamente ad alcuni difetti (in particolare quelli manifestatisi in data 29/01/2016 e 09/04/2016), osservando che tali problemi non sarebbero stati denunziati entro il termine di due mesi dalla scoperta. L'appellante afferma di aver informato verbalmente la concessionaria di tali guasti e lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto non provate tali comunicazioni, rigettando la prova testimoniale sul punto;
deduce inoltre che la decadenza non sarebbe stata ritualmente eccepita dalla controparte, in asserita violazione dell'art. 2969 c.c. Anche questo motivo va disatteso.
Giova richiamare il disposto applicabile ratione temporis dell'art. 132 del Codice del Consumo, comma 2, il quale stabilisce che il consumatore decade dai diritti nascenti dal difetto di conformità se non denuncia il difetto al venditore entro due mesi dalla data in cui lo ha scoperto.
Tale termine decadenziale è previsto a pena di decadenza sostanziale dal diritto di garanzia ed ha lo scopo di porre il venditore in condizione di verificare tempestivamente l'esistenza e l'entità del vizio denunciato e di approntare i rimedi dovuti. La legge contempla espressamente soltanto due ipotesi in cui la denuncia non è necessaria, e cioè quando il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto oppure lo ha occultato dolosamente (art. 132, comma 3). Fuori da queste situazioni, l'inosservanza del termine di denuncia comporta la perdita del diritto del consumatore ai rimedi della garanzia legale. Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato in fatto che due guasti occorsi nel 2016 (alla fine di gennaio e all'inizio di aprile) non furono portati a conoscenza del venditore entro due mesi dal loro verificarsi. Invero, l'attore in primo grado non ha prodotto alcuna comunicazione scritta di denuncia, né ha fornito altri riscontri oggettivi, limitandosi ad asserire di aver avvisato telefonicamente la società venditrice. A fronte della contestazione della società convenuta, il giudice ha rilevato che la prova testimoniale articolata dall'attore sul punto difettava della necessaria specificità: il capitolo di prova era formulato in termini assolutamente generici, senza indicazione di data, interlocutore, né contenuto preciso della segnalazione e che ciò rendeva la prova inammissibile ai sensi dell'art. 244 c.p.c., atteso che al teste non può essere demandato di ricostruire in modo indeterminato circostanze non puntualmente dedotte.
La richiesta di prova testimoniale è stata reiterata dall'appellante anche in appello
(limitatamente ai capitoli 8, 9, 10, 11 e 17 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.) e respinta anche da questa Corte “atteso che i capi 8 e 9 richiamano dei documenti prodotti (…) il cap. 10 è generico, poiché fa riferimento cumulativamente ad un periodo di fermo tecnico, che riguarda in realtà una pluralità di interventi di riparazione e che, dunque, avrebbe dovuto essere precisato per ciascuno di essi;
parimenti è generico il capo 11, che attiene in termini generali all'adempimento dell'onere di denuncia dei vizi riscontrati, senza precisare per ciascuno di essi quando sarebbe avvenuta la denuncia, con quali modalità e nei confronti di chi;
infine il capo 17 afferisce ad irrilevanti spiegazioni, che sarebbero state fornite riguardo alle precedenti intestazioni del veicolo, oltre ad essere generico, visto che non viene indicato l'interlocutore che, per conto di CP_1 avrebbe riferito le circostanze indicate nel capo” (cfr. ord. 03.04.2023). Deve conseguentemente ritenersi comprovato che nessuna valida denuncia dei difetti in questione sia avvenuta nel termine di legge: essi sono stati lamentati dall'attore solo con la lettera raccomandata con invito alla negoziazione assistita pervenuto alla in CP_1 data 12.12.2017, ben oltre, quindi, il termine decadenziale e pertanto, in applicazione dell'art. 132 Codice del Consumo, quando l'attore era ormai decaduto dal far valere quei difetti come causa di difformità contrattuale. Vale osservare, al riguardo, che l'eccezione di decadenza risulta essere stata tempestivamente sollevata da parte della a pp. 2) e 3) della comparsa di CP_1 costituzione in primo grado e nelle conclusioni esposte nella stessa a p. 11), come peraltro la stessa parte appellante riconosce nel proprio atto di appello laddove dà atto che
“controparte, nella propria comparsa di costituzione abbia in realtà eccepito la decadenza della garanzia (…) in relazione alle problematiche manifestatatesi in data 29.01.2016 e 09.04.2016 ” (cfr. pp. 8 e 9). Non può dunque parlarsi, come pretende il di una indebita rilevazione d'ufficio della Pt_1 decadenza su tale punto da parte del Tribunale. Che, al contrario, ha accolto una puntuale eccezione di parte, riscontrandone la fondatezza. Osserva altresì il Collegio che non ha pregio l'argomento dell'appellante secondo il quale la declaratoria di decadenza sarebbe “ininfluente” poiché egli non chiedeva il rimborso delle singole riparazioni effettuate nel 2016: infatti, quand'anche si invochi la risoluzione dell'intero contratto per difetto di conformità, è pur sempre necessario che i vizi posti a fondamento della domanda risolutoria siano stati oggetto di tempestiva denuncia entro i due mesi dalla scoperta (a meno che il venditore li abbia riconosciuti o occultati).
Anche per ciò, dunque, la sentenza impugnata si appalesa corretta. Il medesimo motivo di appello investe anche la questione del numero di precedenti proprietari del veicolo. L'appellante lamenta che il venditore avrebbe sottaciuto il fatto che l'auto avesse avuto due intestatari precedenti (anziché uno solo), fatto questo che configurerebbe una difformità rispetto all'accordo contrattuale. Anche in relazione a tale profilo, la Corte ritiene la censura infondata.
La circostanza che un'auto usata abbia avuto una doppia intestazione non è di per sé motivo di risoluzione del contratto se l'acquirente, dopo averlo appreso, ne prende atto e dichiara che il bene è conforme a quanto convenuto, a meno che la cointestazione non costituisca un difetto di conformità rilevante ai fini della sua funzione o utilità. Nel caso di specie, il Collegio ritiene che non possa ritenersi idonea a supportare la richiesta redibitoria la discordanza sul numero dei proprietari precedenti del veicolo, siccome priva di incidenza sulle qualità essenziali del bene, sull'uso o sul godimento dello stesso. Deve considerarsi, infatti, da una parte, che la ha dedotto e documentato che la CP_1 doppia intestazione è riferibile solo ad un cambio di denominazione tra società che non ha comportato un reale trasferimento di proprietà, posto che la si è Controparte_6 fusa con la nel 2013 (cfr. docc. 16 e 17 , dall'altra, che CP_7 CP_1
l'acquirente ha avuto contezza della doppia intestazione [quantomeno] con la consegna del veicolo e di tutti i documenti di pertinenza, compreso il Certificato di Proprietà
(17.10.2015), e rilasciato dichiarazione con la quale ha consapevolmente dato atto di aver visionato e provato il veicolo;
che lo stesso era di suo gradimento, adatto all'uso al quale è destinato, conforme alla descrizione fatta e con le qualità che il venditore gli ha rappresentato (cfr. doc. 7 . CP_1
In conclusione, quindi, anche il secondo motivo di appello deve essere integralmente respinto. 11. Con la terza censura - (asseriti vizi ulteriori: “navigatore non originale” e “cambio d'uso” del veicolo) - il signor deduce un'omessa o errata valutazione da parte del Parte_1
Tribunale, di alcune risultanze di causa ritenute decisive. In particolare, l'appellante lamenta che il primo giudice non avrebbe considerato adeguatamente due ulteriori profili di difformità: (a) il sistema di navigazione installato sull'auto, che sarebbe risultato “non originale” e (b) un non meglio precisato “cambio d'uso” del veicolo intervenuto in passato. Il motivo è infondato. Va preliminarmente rilevato che entrambe le circostanze addotte dall'appellante risultano introdotte in giudizio in modo tardivo e generico. Il riferimento al supposto “cambio d'uso” è stato dedotto per la prima volta nella comparsa conclusionale di primo grado, senza alcuna concreta illustrazione di cosa l'attore intendesse significare. Mentre la doglianza della pretesa non originalità del navigatore di bordo, invero formulata in maniera generica solo nel corso del giudizio, non figurando come causa petendi nell'atto introduttivo, e solo in grado di appello integrata nella prospettazione che il venditore avrebbe dolosamente occultato tale difformità, risulta comunque smentita dalle risultanze acquisite.
La Consulenza Tecnica svolta sulla base del rapporto storico afferente il veicolo, fornito dalla consente infatti di ritenere che il sistema Controparte_3 multimediale/navigatore installato sull'auto al momento della vendita era un dispositivo perfettamente corrispondente al modello previsto dalla casa costruttrice per quell'autovettura. Il CTU ha rilevato che il navigatore era stato in passato sostituito due volte (nel 2012 e nel 2013, quando il veicolo era di proprietà del precedente intestatario), ma in entrambe le occasioni la sostituzione era stata effettuata nell'ambito della garanzia ufficiale della casa, utilizzando componenti originali e compatibili. Dunque non vi era alcun elemento per ritenere – come invece ipotizzato dall'attore – la presenza di un navigatore non conforme agli standard del costruttore;
al contrario, l'impianto era assolutamente regolare e in linea con le specifiche della vettura. L'appellante peraltro non ha indicato in cosa sarebbe consistito l'asserito difetto del navigatore, né quale disfunzione o diminuzione di valore ne sarebbe derivata: il mero fatto che l'apparecchio fosse stato oggetto di sostituzioni pregresse non integra, di per sé, un vizio di conformità, trattandosi di un intervento effettuato con parti originali e che non altera in alcun modo le funzionalità promesse del bene. Né risulta che la venditrice avesse garantito contrattualmente che l'auto non aveva mai subito riparazioni: semplicemente tale dettaglio non fu oggetto di specifiche trattative e, del resto, in una compravendita di usato non v'è obbligo del venditore di elencare tutti gli interventi di manutenzione o sostituzione compiuti, purché - come nel caso di specie - il veicolo al momento della consegna sia funzionante e conforme alle caratteristiche essenziali dichiarate. Quanto al “cambio d'uso” del mezzo, l'appellante, non ha fornito alcuna prova in ordine alla tempestività della denuncia e che ciò abbia comportato un qualche pregiudizio, il che rende la doglianza del tutto vacua. Posta pertanto l'irrilevanza dell'allegazione, non può ritenersi che il primo Giudice abbia omesso di valutare un elemento decisivo ai fini della decisione, come sostenuto dall'appellante. In definitiva, le risultanze istruttorie non hanno rivelato sinistri occulti precedenti alla vendita (la CTU ha escluso danni strutturali da collisioni pregresse); il sistema di navigazione era originale e funzionante;
il numero di intestazioni precedenti, come già visto, era noto e comunque non significativo;
non vi è prova di una “destinazione d'uso” anomala del veicolo (trattandosi di veicolo in precedenza destinato a c.d. “lungo noleggio” il che non implica destinazione d'uso anomala;
che tale doglianza sia stata tempestivamente denunciata tantomeno che la stessa abbia comportato un pregiudizio al
Pt_1
La conformità contrattuale del bene deve, quindi, ritenersi accertata, fatti salvi i soli inconvenienti tecnici che - come già detto - sono stati riparati o rientravano nella fisiologia di un bene usato.
Anche il terzo motivo di appello va dunque respinto. 12. Con il quarto motivo di gravame - (garanzia annuale beni usati, prescrizione e altre censure residuali) - l'appellante denuncia una serie di violazioni di legge eterogenee (art. 135 Cod.
Consumo; artt. 1494, 2969 e 2838 c.c.; artt. 115 e seg. c.p.c.), formulando critiche non del tutto chiare.
La censura è riferita al rigetto della domanda risarcitoria avanzata dal sia per i danni Pt_1 asseritamente sofferti per l'esecuzione dei due interventi effettuati sull'autovettura in data 29.09.17 (sostituzione del radiatore dell'aria condizionata) e il 4.10.17 (sostituzione del semiasse dx), sia ai danni riconducibili al fermo tecnico, per l'esecuzione di tutti gli interventi di riparazione effettuati sul veicolo.
La formulazione del motivo, sembrerebbe trattare, in parte, questioni nuove non specificamente dedotte nel giudizio di primo grado e, perciò, di assai dubbia ammissibilità per il divieto di nova in appello e, per il resto, già affrontate nella disamina dei punti che precedono, tenendo conto degli esiti della CTU espletata in questa sede di gravame.
Il motivo è comunque infondato. Il Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria in quanto “il relativo esame deve ritenersi assorbito dalla riscontrata decadenza (dato che in materia di compravendita, l'azione di risarcimento danni rientra nell'ambito delle azioni di garanzia soggette ai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c.(cfr. Cass. sez. VI 15.12.2000 n. 28454) e che, per la restante parte (esborso patrimoniale sopportato per l'esecuzione degli ultimi due interventi effettuati sull'autovettura (…) pari ad euro 1.631,00 e disagio sopportato per i ripetuti fermi tecnici per complessivi 30 giorni) non vi è specifica dimostrazione del pregiudizio lamentato (…)”.
Il Collegio premette che il richiamo agli artt. 1494 cod. civ. è inconferente in quanto la disciplina del Codice del Consumo costituisce, per le vendite ai consumatori, lex specialis che assorbe e prevale su quella codicistica. Circa la violazione dell'art. 115 c.p.c. prospettata nel motivo in esame, rileva che la doglianza si sovrappone a quella sviluppata con il quinto motivo (sul rigetto delle istanze istruttorie): ad essa quindi rinvia, anticipando che non si ravvisano errori di valutazione da parte del primo giudice, sull'ammissibilità delle prove. Posta tale premessa la Corte ritiene condivisibile la motivazione di rigetto della domanda risarcitoria fondata sull'assorbente rilievo del difetto di prova. L'attore non ha soddisfatto, infatti, l'onere a suo carico (art. 2697 c.c.) sia di provare gli esborsi asseritamente sostenuti sia di aver patito un concreto pregiudizio economico dalla temporanea inutilizzabilità del mezzo.
Per la prova degli esborsi sostenuti vale precisare che, per giurisprudenza costante, la
“fattura” del riparatore prodotta in giudizio dalla parte danneggiata - (tantopiù se si tratta di documento emesso da un soggetto estero extra UE) non è sufficiente a dimostrare il danno patito se non è accompagnato da una quietanza che, in ogni caso, non dimostra che il pagamento sia stato effettuato in quanto, a tal fine, occorre allegare la prova dell'effettiva dazione del dovuto (cfr. Cass. ord. n. 3293 del 12 febbraio 2018). Analoga carenza di prova riguardala voce di danno per “Fermo tecnico” di cui è richiesto il risarcimento.
Tale voce di danno, infatti, non è deducibile dalla semplice indisponibilità del veicolo ma necessita della dimostrazione di una conseguenza economica reale in capo al richiedente, ad esempio rappresentata dalla necessità di aver sostenuto spese per un mezzo alternativo, come un taxi o il noleggio di un'auto. (Cass. n. 15262/ 2023). 13. Il quinto motivo di impugnazione - (rigetto delle istanze istruttorie) - lamenta il rigetto di tutte le sue istanze istruttorie (prove testimoniali, ordine di esibizione di documenti e CTU), in violazione dell'art. 115 c.p.c. Il motivo è in parte superato dall'integrazione istruttoria svolta in questa sede - (cfr. ordinanze del 3.04.2023 e del 6.06.2024) - ed in parte è infondato. Va premesso che il giudice di merito ha facoltà di ammettere o meno le prove dedotte dalle parti, motivando – anche succintamente – sull'eventuale superfluità o irrilevanza delle stesse rispetto ai fatti da provare. Benvero, come già evidenziato dal Giudice in primo grado e da questo Collegio giudicante (cfr. ord. 03.04.2023), i capitoli di prova testimoniale articolati dall'attore, risultavano inammissibili (art. 244 c.p.c.), in quanto miravano sostanzialmente a far confermare ai testimoni mere affermazioni di stile, prive di concreta specificazione di tempo, luogo e modalità. Si trattava di capitoli che non descrivono fatti specifici, ma al più sollecitavano valutazioni soggettive o ricordi vaghi da parte dei testi, incorrendo perciò nella sanzione di inammissibilità.
Da quanto sopra discende che il Tribunale, nel rifiutare la prova per testi capitolata dall'attore, ha esercitato in modo corretto il suo potere discrezionale nel governo dell'istruttoria, ritenendo - implicitamente ma chiaramente - che la prova orale dedotta dall'attore non fosse ammissibile. Tale valutazione è condivisa da questo Collegio.
Per il resto, la consulenza tecnica di ufficio svolta ha confermato che i difetti lamentati dall'appellante non inficiavano la sostanza del contratto né il valore dell'auto. In particolare, il perito d'ufficio ha concluso che: (a) non vi sono tracce di incidenti pregressi di rilievo sul veicolo (nessun segno di riparazioni strutturali alla carrozzeria o al telaio antecedenti la vendita); (b) il navigatore installato era conforme al modello originale e le sue sostituzioni pregresse erano avvenute con ricambi ufficiali;
(c) i vari interventi di riparazione eseguiti dopo la vendita (tra il 26.10.2015 e il 28.09.2017) sono risultati connessi a vizi occulti di costruzione o di manutenzione pregressa (ad esempio, vizio interno del turbocompressore, errata convergenza ruote, ecc.), ma non hanno provocato una diminuzione del valore del veicolo né lo hanno reso inidoneo all'uso ordinario;
(d) il valore commerciale del bene alla data della vendita era congruo rispetto al prezzo pagato (€ 23.300,00), nel senso che, anche tenendo conto ipoteticamente dei difetti suddetti, il prezzo sarebbe cambiato in misura minima (essenzialmente corrispondente al costo delle riparazioni necessarie), costo che tuttavia è ricaduto in larga parte sul venditore nell'ambito della garanzia. Tali conclusioni tecniche corroborano l'assenza di un significativo inadempimento contrattuale del venditore: in altri termini, il veicolo – pur con qualche difetto, prontamente eliminato – ha reso le prestazioni e l'utilità che il consumatore poteva attendersi da un'auto usata di quella categoria, senza mai risultare inutilizzabile o totalmente difforme da quanto promesso. Alla luce di tutto ciò, deve escludersi la denunciata violazione dell'art. 115 c.p.c. abbia negato indebitamente il diritto di difesa di parte attrice: al contrario, la sentenza impugnata risulta motivata in modo logicamente adeguato anche sul punto dell'istruttoria.
Il motivo deve essere quindi respinto. 14. Con l'ultima censura - (spese processuali) - l'appellante si duole della condanna al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta sul CP_1 presupposto che avrebbe meritato di vedere accolta la sua domanda. La censura è destituita di fondamento, considerato l'esito dello scrutinio d'appello. La regolamentazione delle spese di lite operata dal Tribunale è conforme al principio generale della soccombenza stabilito dall'art. 91 c.p.c. L'appellante non indica specifici profili di violazione di legge su tale punto, limitandosi a dolersi dell'onere impostogli ma è evidente che, in mancanza di assoluta novità o complessità della questione, non vi era spazio per una compensazione, e che la decisione di porre le spese a carico dell'attore soccombente discende direttamente dall'applicazione del citato art. 91 c.p.c. Né, per le medesime ragioni, potrebbe questa Corte adottare ora una differente statuizione in grado di appello posto il rigetto integrale del gravame che conferma la posizione di soccombenza del con conseguente ulteriore condanna alle spese del presente grado. Pt_1
15. Conclusivamente la sentenza impugnata merita conferma.
16. Le spese del grado d'appello seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come segue: in applicazione del D.M. n. 55/2014, con riferimento allo scaglione di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.001,00 ai valori medi: Fase di studio: € 1.080,00= , costituzione: € 877,00= quindi, avendo a riferimento i valori aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 per la sola fase istruttoria ai minimi tabellari, : € 922,00= e decisionale: € 1.911, 00=, per complessivi € 5.711,00=, oltre a rimborso forfettario del 15%, CPA ed IVA se non detraibile, nonché euro 663,00 per spese di assistenza al proprio C.T.P.
17. Le spese di C.T.U. nella misura liquidata devono porsi in via definitiva integralmente a carico della parte appellante che, per l'effetto, deve essere condannata a rimborsare alla a somma di euro 1.763,32 da quest'ultima corrisposte al CTU;
CP_1
18. Tenuto conto dell'esito negativo dell'impugnazione, sussistono altresì le condizioni previste dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002 (come modificato dalla l. 228/2012) per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, così decide:
- Respinge l'appello proposto dal signor nei confronti della Parte_1 CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo n. 469/2022, pubblicata in data 5 luglio
2022, che conferma;
- Condanna il signor a rifondere alla le spese del gravame Parte_1 CP_1 liquidate, come da motivazione, in complessivi € 4.888,00=, oltre al rimborso forfettario del 15%, CPA ed IVA se dovuta;
nonché € 663,00 per spese di assistenza corrisposte al proprio C.T.P.
- Pone in via definitiva a carico della parte appellante le spese di C.T.U., nella misura liquidata;
- Condanna il signor a rimborsare alla la somma di euro Parte_1 CP_1 1.763,32 da quest'ultima corrisposta al CTU;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 21 maggio 2025 mediante collegamento da remoto con l'ausilio di un programma di videoconferenza (“Microsoft Teams”)
Il Consigliere aus. estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Landolfi Dott. Cecilia Marino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Cecilia MARINO Presidente Dott. Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere
Dott. Pasquale LANDOLFI Consigliere aus. rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. 863/ 2022 di R.G. avente ad oggetto: Azione di risoluzione contrattuale per asseriti difetti di conformità (vendita di autovettura usata).
PROMOSSA DA:
– (C.F. ) rappresentato e difeso in virtù di procura a Parte_1 C.F._1 margine dell'atto di appello, dall'Avv. Clara Dompè
) e dall'Avv. Simonetta Arato, Email_1
, con domicilio eletto presso lo studio di Email_2 quest'ultima a Torino, Via XX Settembre n. 65 Appellante
CONTRO
- (C.F. ) – in persona del suo legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Deborah Bettini del Foro
[...] di Brescia, con domicilio digitale pec presso la quale Email_3 ha eletto domicilio in virtù di procura in atti
Appellata
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni: 09 ottobre 2024.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previa eventuale ammissione di prova per testi sulle circostanze di cui ai capitoli nn. 8, 9, 10, 11 e 17 dedotti in memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. in data 25.01.2019, con audizione degli indicati testi;
preso atto delle risultanze istruttorie e, in particolare, dello "Storico del veicolo" prodotto dalla
Contestate le conclusioni dell'esperita CTU, in totale Controparte_3 accoglimento dell'appello proposto, riformarsi integralmente la sentenza n.469/2021, pubblicata in data 28.05.2021, emessa in data 26.05.2021 dal Tribunale di Cuneo, Giudice dott.ssa Giusy Ciampa, notificata in data 04.06.2021, e, per l'effetto,
Accertarsi la non conformità del mezzo modello 2.0 TDI DSG tg EJ602BF CP_3 CP_4 al contratto di vendita 10.10.2015 ai sensi degli artt. 129 e ss. del Codice del Consumo e, conseguentemente, dichiararsi la risoluzione del contratto intercorso tra le parti in data
10.10.2015 ai sensi dell'art. 130 del Codice del Consumo e, di conseguenza, dichiararsi tenuta e condannarsi la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 restituzione al sig. dell'importo corrisposto per l'acquisto dell'autovettura, pari ad Parte_1
€ 23.300,00, oltre al risarcimento dei danni subiti dall' esponente sia per l'esecuzione degli ultimi due interventi effettuati sull'autovettura, e non rimborsati dal concessionario, pari a complessivi € 1.631.00, sia in termini di disagio sopportato per i ripetuti fermi tecnici per complessivi 30 giorni, da liquidarsi dal Giudice in via equitativa.
Respingersi ogni avversaria istanza e/o richiesta. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente e del vertito giudizio”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
“In via principale e nel merito: respingersi integralmente l'appello proposto e per l'effetto confermarsi integralmente la sentenza n. 469/2021 emessa dal Tribunale di Cuneo;
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte cosi come dedotte ed articolate (e da intendersi qui per integralmente richiamate) nella memoria ex art. 183 c. 6 n.
2 c.p.c. del 25/01/2019, con testi indicati e sulle quali il Giudice di Prime Cure non si è pronunciato - e si oppone a quelle dedotte dall'appellante in atto di citazione d'appello per i motivi tutti di cui alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 c.p.c. del 15/02/2019.
In ogni caso: con condanna di parte appellante all'integrale rifusione delle spese di lite di primo e secondo grado nonché all'integrale rimborso delle spese sostenute per CTU (DOC.
01) e di CTP (DOC. 02)”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 01 luglio 2021 il signor ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Cuneo n. 469/21, pubblicata in data 28.05.2021 e notificata in data 04.06.2021, resa all'esito del giudizio n. 1896/2018 di R.G., promosso dallo stesso nei confronti della Parte_1 CP_5
[...]
2. I fatti di causa sono così compendiabili: Il signor con atto notificato in data
[...] Parte_1
23.05.2018, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Cuneo la CP_1 esponendo di aver acquistato dalla stessa in data 10.10.2015 un autoveicolo usato Volkwagen modello Sharan 2.0 TDI DSG tg. EJ602BF con prima immatricolazione il
29.06.2011 ed 86.091 km percorsi, al prezzo di euro 23.300/00, lamentando molteplici difetti di conformità del veicolo. In particolare, l'attore deduceva che già nell'immediatezza dell'acquisto si erano manifestati guasti meccanici (malfunzionamento del sensore della centralina motore e rottura del turbocompressore), cui erano seguiti, nei mesi successivi, ulteriori inconvenienti (usura anomala degli pneumatici, rottura del radiatore del climatizzatore, rottura del semiasse anteriore destro, ecc.), tali da rendere l'auto inaffidabile. Sosteneva, inoltre, che il veicolo presentasse un numero di intestatari precedenti maggiori rispetto a quanto pattuito (due anziché uno) e che il sistema di navigazione installato sull'autoveicolo non fosse originale. Deduceva quindi la sussistenza di vizi occulti e difetti di conformità ai sensi degli artt. 129 e 130 del Codice del Consumo
(D.lgs. 206/2005), chiedendo la risoluzione del contratto con restituzione del prezzo versato, oltre al risarcimento dei danni.
3. Costituitasi in giudizio la contestava la fondatezza delle domande attoree CP_1 evidenziando, in particolare, che i guasti iniziali erano stati prontamente riparati in garanzia e senza oneri per l'acquirente; eccepiva l'intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per i difetti lamentati successivamente, non essendo stati denunciati nei termini di legge;
rilevava comunque che, trattandosi di vettura usata con percorrenza ed età significative, i malfunzionamenti dedotti rientravano nella normale usura e manutenzione del mezzo, senza integrare un difetto di conformità rilevante. La convenuta sottolineava inoltre che, ai sensi dell'art. 134, comma 2 del Codice del Consumo nella formulazione vigente al momento della vendita, che la presente azione era stata promossa oltre il termine di prescrizione biennale. Veniva infine contestato che il sistema di navigazione non fosse originale, nonché dedotta l'irrilevanza dell'asserito doppio precedente proprietario (trattandosi, secondo la convenuta, di una mera variazione di denominazione sociale del medesimo proprietario precedente).
4. La causa, concessi alle parti i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., veniva trattenuta per la decisione all'udienza cartolare del 14.01.2021 sulle conclusioni precisate mediante il deposito di note ex art. 128-ter c.p.c. ed esauriti i termini per il deposito delle comparse e delle memorie di replica, veniva decisa dal Tribunale di Cuneo con la sentenza qui impugnata che rigettava integralmente le domande del signor ritenendo, in Parte_1 sintesi, che: (a) il veicolo venduto fosse conforme al contratto, tenuto conto della natura di bene usato e dell'avvenuto ripristino in garanzia dei difetti iniziali;
(b) non sussistessero i presupposti per la risoluzione, atteso che i guasti lamentati erano stati riparati senza inconvenienti notevoli per l'acquirente e gli ulteriori problemi rientravano nell'ordinaria usura, senza compromettere l'utilizzo dell'auto; (c) gran parte dei vizi dedotti dall'attore non erano stati denunciati tempestivamente al venditore entro il termine di decadenza di legge, né provati come preesistenti alla consegna, con conseguente inefficacia degli stessi ai fini della garanzia;
(d) in ogni caso, la garanzia doveva ritenersi cessata per accordo delle parti ai sensi dell'art. 134 del Codice del Consumo;
(e) le istanze istruttorie dell'attore erano state correttamente rigettate in quanto irrilevanti o esplorative;
(f) l'attore, risultato soccombente, doveva essere condannato alla rifusione delle spese di lite che liquidava ex
D.M. 55/2014, in euro 3.715,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge.
5. Avverso la suddetta decisione ha proposto appello il signor il quale ha chiesto Parte_1 riformarsi la sentenza come da conclusioni sopra trascritte, sulla base di sei motivi di gravame:
I. Error in iudicando in relazione agli artt. 129 e 130 Codice del Consumo con il quale l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso l'azione di risoluzione ritenendo sufficiente, ai fini della tutela del consumatore, la riparazione effettuata dal venditore, in tal modo incorrendo in una violazione o falsa applicazione delle norme sulla conformità del bene al contratto.
II. II. Error in iudicando in relazione agli artt. 130 e 132 Codice del Consumo, nonché violazione dell'art. 2969 c.c., con il quale l'appellante censura la dichiarazione di decadenza pronunciata dal Tribunale con riguardo ai problemi di malfunzionamento del veicolo occorsi il 29.01.2016 e il 09.04.2016, sostenendo che tali eventi non sarebbero stati oggetto di tempestiva denuncia soltanto perché il primo giudice non avrebbe tenuto conto delle comunicazioni effettuate a voce e avrebbe anzi rilevato d'ufficio la decadenza in assenza di specifica eccezione di parte. III. Vizio di motivazione (omessa o errata valutazione di risultanze decisive): l'appellante deduce che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato che il sistema di navigazione dell'auto non sarebbe stato originale e la circostanza di un asserito “cambio d'uso” del veicolo prima della vendita, elementi che – a dire del – incidevano sulla conformità del bene e che sarebbero stati ignorati dal Pt_1 primo giudice. IV. Error in iudicando in relazione all'art. 135 Cod. Consumo e agli artt. 1494, 2969 e 2838 c.c., oltre a violazione degli artt. 115 e segg. c.p.c.: con il quale l'appellante formula censure aggiuntive (peraltro di non chiara specificazione), lamentando in sostanza un'erronea applicazione della normativa sulla garanzia dei vizi e sull'onere della prova, con riferimento a profili che assume non esaminati in primo grado. (Lo stesso appellante richiama l'art. 135 Cod. Cons. – relativo alla garanzia convenzionale – e gli artt. 1494 c.c. in tema di risarcimento del danno da vizi della cosa venduta, 2969 c.c. e 2838 c.c. in tema di rilevabilità d'ufficio di decadenze e prescrizioni, nonché l'art. 115 c.p.c. in tema di valutazione delle prove). V. Error in procedendo per violazione dell'art. 115 c.p.c.: con il quale l'appellante censura il rigetto da parte del Tribunale di tutte le sue istanze istruttorie - (segnatamente le richieste di - ordinare l'esibizione al terzo Controparte_3
ai sensi dell'art. 210 c.p.c., del rapporto sullo stato del veicolo per cui
[...]
è causa, indicando tutti gli interventi eseguiti sullo stesso presso le officine autorizzate;
- CTU volta a verificare la reale percorrenza chilometrica CP_3 dell'autovettura di cui trattasi, nonché accertare se la stessa abbia subito in passato sinistri e, in caso affermativo, specificare quali siano stati i sinistri e gli interventi eseguiti;
- prova per testi sulle circostante di cui ai capitoli nn. 8, 9, 10, 11 e 17 dedotti in memoria ex art. 183 VI co n. 2 c.p.c.) - assumendo che tale rigetto sarebbe immotivato e lesivo del suo diritto alla prova. VI. Erronea statuizione sulle spese processuali: l'appellante contesta infine la statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite in favore della CP_1 in conseguenza dell'ingiusta soccombenza.
[...]
6. Si è costituita in questo grado l'appellata chiedendo il rigetto del gravame CP_1
e la conferma della sentenza impugnata.
7. Nel corso del giudizio di appello è stata espletata Consulenza Tecnica di Ufficio sul veicolo
- previa acquisizione ex art. 210 c.p.c. presso l'importatore italiano dell'autoveicolo ( del rapporto storico afferente l'autoveicolo oggetto di Controparte_3 causa - la quale ha concluso che a) non risultano dall'esame dello storico, eseguiti interventi sul veicolo in data antecedente la data di vendita (16.10.2015) di riparazione/sostituzione di parti importanti della carrozzeria in conseguenza di sinistri;
b) in data antecedente il 16.10.2015, il sistema di navigazione è stato si sostituito due volte - in data 20.12.2012 ed in data 09.05.2013 - ma in entrambi i casi utilizzando ricambio originale la marca del veicolo (Volkswagen); c) gli interventi di riparazione eseguiti nel periodo compreso tra il
26.10.2015 e il 28,09.2017 non sono riferibili ad eccessiva usura ma l'avaria riportata dal turbocompressore a cui è correlata la sostituzione del sensore Nox è verosimilmente conseguente a difetto di fabbricazione del componente;
l'avaria di anomala usura degli pneumatici è verosimilmente conseguenza di errata pregressa registrazione della convergenza ruote;
il radiatore aria condizionata ed il semiasse anteriore destro non sono soggette a particolare usura. D) Sulla base di quanto accertato e documentato non è stato ritenuto dal CTU determinabile un diverso valore di mercato del veicolo rispetto a quello a quello pattuito dalle parti alla data del suo acquisto. Di diversa valutazione non di merito del CTU, è l'incidenza di natura contrattuale dei vizi e/o difetti occulti che si sono palesati successivamente a tale data, i quali, per quanto tecnicamente riferibili, avrebbero determinato un minor valore pari al loro documentato costo di ripristino.
8. All'udienza del 09 ottobre 2024, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
*** *** ***
L'appello è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito esposte.
9. Sul primo motivo (conformità del veicolo al contratto e obblighi del venditore) l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 129 e 130 del Codice del Consumo, assumendo che il Tribunale avrebbe indebitamente negato la risoluzione contrattuale sul presupposto che la venditrice avesse provveduto a riparare i guasti lamentati, così frustrando – a suo dire – la tutela del consumatore. Il motivo è infondato. Va premesso che, ai sensi dell'art. 129 del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005, applicabile ratione temporis alla vendita de qua), il venditore è tenuto a consegnare al consumatore beni “conformi al contratto di vendita”. La norma precisa che il bene di consumo è conforme se, tra l'altro, possiede le qualità e le prestazioni abituali che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi da un bene dello stesso tipo, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle sue caratteristiche (art. 129, comma 2, lett. b). Nel caso di bene usato, quale l'autovettura in oggetto (immatricolata quattro anni prima della vendita e con oltre 86mila chilometri percorsi), le qualità attese devono essere commisurate al relativo stato d'uso in quanto è insito nella natura del bene usato che le prestazioni e l'affidabilità siano parzialmente ridotte in ragione dell'usura pregressa ed il compratore di un veicolo usato deve dunque mettere in conto possibili piccoli inconvenienti o la necessità di interventi di manutenzione ordinaria coerenti con l'età ed il chilometraggio del mezzo, senza che ciò integri, di per sé, un “difetto di conformità” ai sensi di legge. Ciò posto, nel caso in esame il Tribunale ha correttamente escluso che i guasti manifestatisi nell'immediatezza dell'acquisto - segnatamente il malfunzionamento del sensore della centralina motore e la rottura del turbocompressore, occorsi nei giorni successivi alla consegna - potessero costituire difetti di conformità tali da giustificare la risoluzione del contratto. Ed invero, risulta pacifico che tali problemi furono prontamente eliminati, nell'ambito della garanzia offerta, mediante riparazioni effettuate e senza alcuna spesa per l'acquirente. Così operando, la società convenuta ha adempiuto all'obbligo impostole dall'art. 130 Cod. Consumo, comma 1, ossia quello di ripristinare la conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, tempestiva e senza oneri per il consumatore. Occorre infatti ricordare che, per disposizione di legge, in caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto innanzitutto al ripristino gratuito del bene (mediante riparazione oppure, se del caso, sostituzione); solo qualora tale rimedio primario risulti impossibile o eccessivamente oneroso, oppure non venga fornito in un termine congruo, ovvero ancora risulti fonte di notevoli inconvenienti per l'acquirente, è possibile ricorrere ai rimedi risolutori o risarcitori, quali la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (art. 130, commi 7-9, Codice del Consumo). Inoltre, il comma 10 del medesimo art. 130 esclude espressamente la risoluzione del contratto per difetti di lieve entità, qualora sia possibile porvi rimedio in modo agevole e senza spese per il consumatore.
Nel caso concreto, nessuna delle condizioni legittimanti la risoluzione si è verificata: i guasti iniziali lamentati dal signor sono stati integralmente riparati dalla società Parte_1 venditrice in tempi brevi e con esito risolutivo, ripristinando la piena funzionalità del veicolo. Non risulta che tali interventi abbiano arrecato all'acquirente inconvenienti di speciale gravità, oltre al fisiologico disagio di dover lasciare l'auto in officina per il tempo necessario alle riparazioni il che costituisce inconveniente di carattere ordinario, che non supera la soglia del “notevole inconveniente” richiesto dalla legge per invocare rimedi ulteriori. (Cfr. Cass. ord. 7 febbraio 2022 n. 3695).
È decisivo poi osservare che, a seguito di queste riparazioni in garanzia, l'autovettura ha continuato a funzionare regolarmente: circostanza confermata dallo stesso appellante, il quale ha ammesso che nel corso del 2017 il veicolo ha superato positivamente la revisione periodica obbligatoria. Ciò comprova che i difetti iniziali sono stati risolti in maniera effettiva e definitiva, senza lasciare strascichi tali da compromettere la conformità e l'affidabilità complessiva del mezzo – come invece sostiene l'appellante con il suo gravame. L'appellante deduce che, nel loro insieme, i molteplici guasti occorsi avrebbero inficiato un requisito essenziale dell'auto, vale a dire la sua affidabilità, giustificando così la risoluzione. Si tratta però di un assunto non confermato dai fatti. Certamente la giurisprudenza ha riconosciuto che l'affidabilità rientra tra le qualità fondamentali che un acquirente si attende da un'autovettura, specie se di ingente valore, e che anche un difetto solo apparentemente lieve può rendere il bene non conforme qualora sia indice di un problema persistente non efficacemente eliminato dal venditore.
Quanto ai successivi malfunzionamenti occorsi tra la fine del 2016 e il corso del 2017 (si è discusso di un consumo anomalo degli pneumatici anteriori a causa di una convergenza irregolare, della rottura del radiatore dell'aria condizionata, della rottura del semiasse anteriore destro, nonché di alcune ulteriori noie meccaniche minori), anch'essi non giustificano la risoluzione del contratto di compravendita del veicolo, per plurime ragioni che in parte anticipano la disamina dei motivi successivi. Da un lato, molti di tali problemi non sono stati denunciati tempestivamente al venditore e ricadono quindi al di fuori della garanzia legale, come meglio si dirà trattando del secondo motivo;
dall'altro, sotto il profilo tecnico, si tratta di guasti che – valutati anche alla luce della Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata in appello – non rendevano il veicolo inidoneo all'uso, né eccedono quanto fisiologicamente può accadere su un'auto usata di quelle caratteristiche e anzianità. Il Tribunale ha sottolineato, con motivazione condivisa da questo Collegio, che tali difetti sono compatibili con il normale stato d'uso di una vettura immatricolata nel 2011 con una percorrenza ormai prossima ai 100.000 km, e non sono tali da impedire la marcia o l'utilizzo ordinario del mezzo (trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria che, per quanto fastidiosi e onerosi, possono occorrere su auto usate senza perciò stesso implicare una radicale difformità del bene). Va aggiunto che, per i guasti emersi dopo i primi sei mesi dall'acquisto, incombeva sul compratore l'onere di provare che si trattasse di difetti già presenti - ancorché latenti - al momento della consegna (non operando oltre il primo semestre la presunzione di preesistenza del difetto di cui all'art. 132, comma 3, Codice del Consumo). Orbene, il non ha fornito, come suo onere, alcuna prova idonea a dimostrare che i Pt_1 malfunzionamenti manifestatisi nel corso del 2016-2017 dipendessero da vizi già presenti all'atto della vendita. Al contrario, la CTU eseguita in questo grado di giudizio, che è esente da vizi logici ed errori di diritto, ha accertato che talune avarie erano con buona probabilità ascrivibili a vizi di costruzione occulti del componente (è il caso del turbocompressore, la cui rottura - occorsa immediatamente dopo la consegna – è stata ritenuta dal tecnico dovuta a un difetto interno di fabbricazione), oppure a errate regolazioni o manutenzioni pregresse (come l'errata convergenza delle ruote anteriori, all'origine dell'usura irregolare degli pneumatici). Si tratta dunque di cause tecniche nascoste, preesistenti alla vendita ma non rilevabili se non a guasto avvenuto;
ciononostante, la medesima CTU ha concluso che non vi è evidenza di una diminuzione del valore di mercato della vettura alla data di acquisto rispetto al prezzo pagato dal signor Parte_1
In altri termini, secondo il consulente, i difetti manifestatisi dopo la vendita - pur originati da vizi intrinseci preesistenti - non erano tali da incidere sul reale valore commerciale del bene al momento della conclusione del contratto, e se anche fossero stati ipoteticamente noti ex ante, avrebbero inciso sul prezzo solo in misura pari al costo delle relative riparazioni (costo che in parte è stato comunque sostenuto dal venditore stesso in garanzia e che, per la restante parte, rientra nel normale rischio di chi acquista un usato).
Alla luce di quanto esposto, deve escludersi che il veicolo oggetto di causa presentasse una mancanza di conformità rilevante ai sensi degli artt. 129-130 Codice del Consumo, tale da giustificare la risoluzione del contratto. La sentenza di primo grado non è incorsa in alcuna violazione di dette norme, avendo ritenuto - con valutazione corretta - che il bene fosse conforme al contratto, tenuto conto (i) delle condizioni proprie di un'auto usata di quella vetustà e chilometraggio, e (ii) dell'avvenuto corretto adempimento, da parte del venditore, dell'obbligo di garantirne la piena funzionalità mediante le necessarie riparazioni in garanzia. Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, il primo giudice non ha affatto commesso l'errore di “premiare” indebitamente il venditore per aver effettuato le riparazioni, bensì ha dato applicazione al dettato normativo: è la legge stessa (art. 130
Codice del Consumo) a prevedere che la riparazione tempestiva e gratuita del bene viziato sia il rimedio prioritario e che, solo in caso di mancato ripristino in tempi congrui, di impossibilità della riparazione, ovvero di inconvenienti notevoli subiti dal consumatore durante tale fase, possano trovare ingresso rimedi estremi quale la risoluzione contrattuale.
Nel caso di specie, quindi, poiché nessuna di tali condizioni si è verificata e anzi la venditrice ha puntualmente ottemperato ai propri obblighi di garanzia, la domanda di risoluzione proposta dal signor è stata – giustamente – rigettata. Pt_1
10. Con il secondo motivo - (decadenza dall'azione di garanzia per omessa tempestiva denuncia) - l'appellante censura la sentenza impugnata laddove ha dichiarato la decadenza dai diritti di garanzia relativamente ad alcuni difetti (in particolare quelli manifestatisi in data 29/01/2016 e 09/04/2016), osservando che tali problemi non sarebbero stati denunziati entro il termine di due mesi dalla scoperta. L'appellante afferma di aver informato verbalmente la concessionaria di tali guasti e lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto non provate tali comunicazioni, rigettando la prova testimoniale sul punto;
deduce inoltre che la decadenza non sarebbe stata ritualmente eccepita dalla controparte, in asserita violazione dell'art. 2969 c.c. Anche questo motivo va disatteso.
Giova richiamare il disposto applicabile ratione temporis dell'art. 132 del Codice del Consumo, comma 2, il quale stabilisce che il consumatore decade dai diritti nascenti dal difetto di conformità se non denuncia il difetto al venditore entro due mesi dalla data in cui lo ha scoperto.
Tale termine decadenziale è previsto a pena di decadenza sostanziale dal diritto di garanzia ed ha lo scopo di porre il venditore in condizione di verificare tempestivamente l'esistenza e l'entità del vizio denunciato e di approntare i rimedi dovuti. La legge contempla espressamente soltanto due ipotesi in cui la denuncia non è necessaria, e cioè quando il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto oppure lo ha occultato dolosamente (art. 132, comma 3). Fuori da queste situazioni, l'inosservanza del termine di denuncia comporta la perdita del diritto del consumatore ai rimedi della garanzia legale. Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato in fatto che due guasti occorsi nel 2016 (alla fine di gennaio e all'inizio di aprile) non furono portati a conoscenza del venditore entro due mesi dal loro verificarsi. Invero, l'attore in primo grado non ha prodotto alcuna comunicazione scritta di denuncia, né ha fornito altri riscontri oggettivi, limitandosi ad asserire di aver avvisato telefonicamente la società venditrice. A fronte della contestazione della società convenuta, il giudice ha rilevato che la prova testimoniale articolata dall'attore sul punto difettava della necessaria specificità: il capitolo di prova era formulato in termini assolutamente generici, senza indicazione di data, interlocutore, né contenuto preciso della segnalazione e che ciò rendeva la prova inammissibile ai sensi dell'art. 244 c.p.c., atteso che al teste non può essere demandato di ricostruire in modo indeterminato circostanze non puntualmente dedotte.
La richiesta di prova testimoniale è stata reiterata dall'appellante anche in appello
(limitatamente ai capitoli 8, 9, 10, 11 e 17 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.) e respinta anche da questa Corte “atteso che i capi 8 e 9 richiamano dei documenti prodotti (…) il cap. 10 è generico, poiché fa riferimento cumulativamente ad un periodo di fermo tecnico, che riguarda in realtà una pluralità di interventi di riparazione e che, dunque, avrebbe dovuto essere precisato per ciascuno di essi;
parimenti è generico il capo 11, che attiene in termini generali all'adempimento dell'onere di denuncia dei vizi riscontrati, senza precisare per ciascuno di essi quando sarebbe avvenuta la denuncia, con quali modalità e nei confronti di chi;
infine il capo 17 afferisce ad irrilevanti spiegazioni, che sarebbero state fornite riguardo alle precedenti intestazioni del veicolo, oltre ad essere generico, visto che non viene indicato l'interlocutore che, per conto di CP_1 avrebbe riferito le circostanze indicate nel capo” (cfr. ord. 03.04.2023). Deve conseguentemente ritenersi comprovato che nessuna valida denuncia dei difetti in questione sia avvenuta nel termine di legge: essi sono stati lamentati dall'attore solo con la lettera raccomandata con invito alla negoziazione assistita pervenuto alla in CP_1 data 12.12.2017, ben oltre, quindi, il termine decadenziale e pertanto, in applicazione dell'art. 132 Codice del Consumo, quando l'attore era ormai decaduto dal far valere quei difetti come causa di difformità contrattuale. Vale osservare, al riguardo, che l'eccezione di decadenza risulta essere stata tempestivamente sollevata da parte della a pp. 2) e 3) della comparsa di CP_1 costituzione in primo grado e nelle conclusioni esposte nella stessa a p. 11), come peraltro la stessa parte appellante riconosce nel proprio atto di appello laddove dà atto che
“controparte, nella propria comparsa di costituzione abbia in realtà eccepito la decadenza della garanzia (…) in relazione alle problematiche manifestatatesi in data 29.01.2016 e 09.04.2016 ” (cfr. pp. 8 e 9). Non può dunque parlarsi, come pretende il di una indebita rilevazione d'ufficio della Pt_1 decadenza su tale punto da parte del Tribunale. Che, al contrario, ha accolto una puntuale eccezione di parte, riscontrandone la fondatezza. Osserva altresì il Collegio che non ha pregio l'argomento dell'appellante secondo il quale la declaratoria di decadenza sarebbe “ininfluente” poiché egli non chiedeva il rimborso delle singole riparazioni effettuate nel 2016: infatti, quand'anche si invochi la risoluzione dell'intero contratto per difetto di conformità, è pur sempre necessario che i vizi posti a fondamento della domanda risolutoria siano stati oggetto di tempestiva denuncia entro i due mesi dalla scoperta (a meno che il venditore li abbia riconosciuti o occultati).
Anche per ciò, dunque, la sentenza impugnata si appalesa corretta. Il medesimo motivo di appello investe anche la questione del numero di precedenti proprietari del veicolo. L'appellante lamenta che il venditore avrebbe sottaciuto il fatto che l'auto avesse avuto due intestatari precedenti (anziché uno solo), fatto questo che configurerebbe una difformità rispetto all'accordo contrattuale. Anche in relazione a tale profilo, la Corte ritiene la censura infondata.
La circostanza che un'auto usata abbia avuto una doppia intestazione non è di per sé motivo di risoluzione del contratto se l'acquirente, dopo averlo appreso, ne prende atto e dichiara che il bene è conforme a quanto convenuto, a meno che la cointestazione non costituisca un difetto di conformità rilevante ai fini della sua funzione o utilità. Nel caso di specie, il Collegio ritiene che non possa ritenersi idonea a supportare la richiesta redibitoria la discordanza sul numero dei proprietari precedenti del veicolo, siccome priva di incidenza sulle qualità essenziali del bene, sull'uso o sul godimento dello stesso. Deve considerarsi, infatti, da una parte, che la ha dedotto e documentato che la CP_1 doppia intestazione è riferibile solo ad un cambio di denominazione tra società che non ha comportato un reale trasferimento di proprietà, posto che la si è Controparte_6 fusa con la nel 2013 (cfr. docc. 16 e 17 , dall'altra, che CP_7 CP_1
l'acquirente ha avuto contezza della doppia intestazione [quantomeno] con la consegna del veicolo e di tutti i documenti di pertinenza, compreso il Certificato di Proprietà
(17.10.2015), e rilasciato dichiarazione con la quale ha consapevolmente dato atto di aver visionato e provato il veicolo;
che lo stesso era di suo gradimento, adatto all'uso al quale è destinato, conforme alla descrizione fatta e con le qualità che il venditore gli ha rappresentato (cfr. doc. 7 . CP_1
In conclusione, quindi, anche il secondo motivo di appello deve essere integralmente respinto. 11. Con la terza censura - (asseriti vizi ulteriori: “navigatore non originale” e “cambio d'uso” del veicolo) - il signor deduce un'omessa o errata valutazione da parte del Parte_1
Tribunale, di alcune risultanze di causa ritenute decisive. In particolare, l'appellante lamenta che il primo giudice non avrebbe considerato adeguatamente due ulteriori profili di difformità: (a) il sistema di navigazione installato sull'auto, che sarebbe risultato “non originale” e (b) un non meglio precisato “cambio d'uso” del veicolo intervenuto in passato. Il motivo è infondato. Va preliminarmente rilevato che entrambe le circostanze addotte dall'appellante risultano introdotte in giudizio in modo tardivo e generico. Il riferimento al supposto “cambio d'uso” è stato dedotto per la prima volta nella comparsa conclusionale di primo grado, senza alcuna concreta illustrazione di cosa l'attore intendesse significare. Mentre la doglianza della pretesa non originalità del navigatore di bordo, invero formulata in maniera generica solo nel corso del giudizio, non figurando come causa petendi nell'atto introduttivo, e solo in grado di appello integrata nella prospettazione che il venditore avrebbe dolosamente occultato tale difformità, risulta comunque smentita dalle risultanze acquisite.
La Consulenza Tecnica svolta sulla base del rapporto storico afferente il veicolo, fornito dalla consente infatti di ritenere che il sistema Controparte_3 multimediale/navigatore installato sull'auto al momento della vendita era un dispositivo perfettamente corrispondente al modello previsto dalla casa costruttrice per quell'autovettura. Il CTU ha rilevato che il navigatore era stato in passato sostituito due volte (nel 2012 e nel 2013, quando il veicolo era di proprietà del precedente intestatario), ma in entrambe le occasioni la sostituzione era stata effettuata nell'ambito della garanzia ufficiale della casa, utilizzando componenti originali e compatibili. Dunque non vi era alcun elemento per ritenere – come invece ipotizzato dall'attore – la presenza di un navigatore non conforme agli standard del costruttore;
al contrario, l'impianto era assolutamente regolare e in linea con le specifiche della vettura. L'appellante peraltro non ha indicato in cosa sarebbe consistito l'asserito difetto del navigatore, né quale disfunzione o diminuzione di valore ne sarebbe derivata: il mero fatto che l'apparecchio fosse stato oggetto di sostituzioni pregresse non integra, di per sé, un vizio di conformità, trattandosi di un intervento effettuato con parti originali e che non altera in alcun modo le funzionalità promesse del bene. Né risulta che la venditrice avesse garantito contrattualmente che l'auto non aveva mai subito riparazioni: semplicemente tale dettaglio non fu oggetto di specifiche trattative e, del resto, in una compravendita di usato non v'è obbligo del venditore di elencare tutti gli interventi di manutenzione o sostituzione compiuti, purché - come nel caso di specie - il veicolo al momento della consegna sia funzionante e conforme alle caratteristiche essenziali dichiarate. Quanto al “cambio d'uso” del mezzo, l'appellante, non ha fornito alcuna prova in ordine alla tempestività della denuncia e che ciò abbia comportato un qualche pregiudizio, il che rende la doglianza del tutto vacua. Posta pertanto l'irrilevanza dell'allegazione, non può ritenersi che il primo Giudice abbia omesso di valutare un elemento decisivo ai fini della decisione, come sostenuto dall'appellante. In definitiva, le risultanze istruttorie non hanno rivelato sinistri occulti precedenti alla vendita (la CTU ha escluso danni strutturali da collisioni pregresse); il sistema di navigazione era originale e funzionante;
il numero di intestazioni precedenti, come già visto, era noto e comunque non significativo;
non vi è prova di una “destinazione d'uso” anomala del veicolo (trattandosi di veicolo in precedenza destinato a c.d. “lungo noleggio” il che non implica destinazione d'uso anomala;
che tale doglianza sia stata tempestivamente denunciata tantomeno che la stessa abbia comportato un pregiudizio al
Pt_1
La conformità contrattuale del bene deve, quindi, ritenersi accertata, fatti salvi i soli inconvenienti tecnici che - come già detto - sono stati riparati o rientravano nella fisiologia di un bene usato.
Anche il terzo motivo di appello va dunque respinto. 12. Con il quarto motivo di gravame - (garanzia annuale beni usati, prescrizione e altre censure residuali) - l'appellante denuncia una serie di violazioni di legge eterogenee (art. 135 Cod.
Consumo; artt. 1494, 2969 e 2838 c.c.; artt. 115 e seg. c.p.c.), formulando critiche non del tutto chiare.
La censura è riferita al rigetto della domanda risarcitoria avanzata dal sia per i danni Pt_1 asseritamente sofferti per l'esecuzione dei due interventi effettuati sull'autovettura in data 29.09.17 (sostituzione del radiatore dell'aria condizionata) e il 4.10.17 (sostituzione del semiasse dx), sia ai danni riconducibili al fermo tecnico, per l'esecuzione di tutti gli interventi di riparazione effettuati sul veicolo.
La formulazione del motivo, sembrerebbe trattare, in parte, questioni nuove non specificamente dedotte nel giudizio di primo grado e, perciò, di assai dubbia ammissibilità per il divieto di nova in appello e, per il resto, già affrontate nella disamina dei punti che precedono, tenendo conto degli esiti della CTU espletata in questa sede di gravame.
Il motivo è comunque infondato. Il Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria in quanto “il relativo esame deve ritenersi assorbito dalla riscontrata decadenza (dato che in materia di compravendita, l'azione di risarcimento danni rientra nell'ambito delle azioni di garanzia soggette ai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c.(cfr. Cass. sez. VI 15.12.2000 n. 28454) e che, per la restante parte (esborso patrimoniale sopportato per l'esecuzione degli ultimi due interventi effettuati sull'autovettura (…) pari ad euro 1.631,00 e disagio sopportato per i ripetuti fermi tecnici per complessivi 30 giorni) non vi è specifica dimostrazione del pregiudizio lamentato (…)”.
Il Collegio premette che il richiamo agli artt. 1494 cod. civ. è inconferente in quanto la disciplina del Codice del Consumo costituisce, per le vendite ai consumatori, lex specialis che assorbe e prevale su quella codicistica. Circa la violazione dell'art. 115 c.p.c. prospettata nel motivo in esame, rileva che la doglianza si sovrappone a quella sviluppata con il quinto motivo (sul rigetto delle istanze istruttorie): ad essa quindi rinvia, anticipando che non si ravvisano errori di valutazione da parte del primo giudice, sull'ammissibilità delle prove. Posta tale premessa la Corte ritiene condivisibile la motivazione di rigetto della domanda risarcitoria fondata sull'assorbente rilievo del difetto di prova. L'attore non ha soddisfatto, infatti, l'onere a suo carico (art. 2697 c.c.) sia di provare gli esborsi asseritamente sostenuti sia di aver patito un concreto pregiudizio economico dalla temporanea inutilizzabilità del mezzo.
Per la prova degli esborsi sostenuti vale precisare che, per giurisprudenza costante, la
“fattura” del riparatore prodotta in giudizio dalla parte danneggiata - (tantopiù se si tratta di documento emesso da un soggetto estero extra UE) non è sufficiente a dimostrare il danno patito se non è accompagnato da una quietanza che, in ogni caso, non dimostra che il pagamento sia stato effettuato in quanto, a tal fine, occorre allegare la prova dell'effettiva dazione del dovuto (cfr. Cass. ord. n. 3293 del 12 febbraio 2018). Analoga carenza di prova riguardala voce di danno per “Fermo tecnico” di cui è richiesto il risarcimento.
Tale voce di danno, infatti, non è deducibile dalla semplice indisponibilità del veicolo ma necessita della dimostrazione di una conseguenza economica reale in capo al richiedente, ad esempio rappresentata dalla necessità di aver sostenuto spese per un mezzo alternativo, come un taxi o il noleggio di un'auto. (Cass. n. 15262/ 2023). 13. Il quinto motivo di impugnazione - (rigetto delle istanze istruttorie) - lamenta il rigetto di tutte le sue istanze istruttorie (prove testimoniali, ordine di esibizione di documenti e CTU), in violazione dell'art. 115 c.p.c. Il motivo è in parte superato dall'integrazione istruttoria svolta in questa sede - (cfr. ordinanze del 3.04.2023 e del 6.06.2024) - ed in parte è infondato. Va premesso che il giudice di merito ha facoltà di ammettere o meno le prove dedotte dalle parti, motivando – anche succintamente – sull'eventuale superfluità o irrilevanza delle stesse rispetto ai fatti da provare. Benvero, come già evidenziato dal Giudice in primo grado e da questo Collegio giudicante (cfr. ord. 03.04.2023), i capitoli di prova testimoniale articolati dall'attore, risultavano inammissibili (art. 244 c.p.c.), in quanto miravano sostanzialmente a far confermare ai testimoni mere affermazioni di stile, prive di concreta specificazione di tempo, luogo e modalità. Si trattava di capitoli che non descrivono fatti specifici, ma al più sollecitavano valutazioni soggettive o ricordi vaghi da parte dei testi, incorrendo perciò nella sanzione di inammissibilità.
Da quanto sopra discende che il Tribunale, nel rifiutare la prova per testi capitolata dall'attore, ha esercitato in modo corretto il suo potere discrezionale nel governo dell'istruttoria, ritenendo - implicitamente ma chiaramente - che la prova orale dedotta dall'attore non fosse ammissibile. Tale valutazione è condivisa da questo Collegio.
Per il resto, la consulenza tecnica di ufficio svolta ha confermato che i difetti lamentati dall'appellante non inficiavano la sostanza del contratto né il valore dell'auto. In particolare, il perito d'ufficio ha concluso che: (a) non vi sono tracce di incidenti pregressi di rilievo sul veicolo (nessun segno di riparazioni strutturali alla carrozzeria o al telaio antecedenti la vendita); (b) il navigatore installato era conforme al modello originale e le sue sostituzioni pregresse erano avvenute con ricambi ufficiali;
(c) i vari interventi di riparazione eseguiti dopo la vendita (tra il 26.10.2015 e il 28.09.2017) sono risultati connessi a vizi occulti di costruzione o di manutenzione pregressa (ad esempio, vizio interno del turbocompressore, errata convergenza ruote, ecc.), ma non hanno provocato una diminuzione del valore del veicolo né lo hanno reso inidoneo all'uso ordinario;
(d) il valore commerciale del bene alla data della vendita era congruo rispetto al prezzo pagato (€ 23.300,00), nel senso che, anche tenendo conto ipoteticamente dei difetti suddetti, il prezzo sarebbe cambiato in misura minima (essenzialmente corrispondente al costo delle riparazioni necessarie), costo che tuttavia è ricaduto in larga parte sul venditore nell'ambito della garanzia. Tali conclusioni tecniche corroborano l'assenza di un significativo inadempimento contrattuale del venditore: in altri termini, il veicolo – pur con qualche difetto, prontamente eliminato – ha reso le prestazioni e l'utilità che il consumatore poteva attendersi da un'auto usata di quella categoria, senza mai risultare inutilizzabile o totalmente difforme da quanto promesso. Alla luce di tutto ciò, deve escludersi la denunciata violazione dell'art. 115 c.p.c. abbia negato indebitamente il diritto di difesa di parte attrice: al contrario, la sentenza impugnata risulta motivata in modo logicamente adeguato anche sul punto dell'istruttoria.
Il motivo deve essere quindi respinto. 14. Con l'ultima censura - (spese processuali) - l'appellante si duole della condanna al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta sul CP_1 presupposto che avrebbe meritato di vedere accolta la sua domanda. La censura è destituita di fondamento, considerato l'esito dello scrutinio d'appello. La regolamentazione delle spese di lite operata dal Tribunale è conforme al principio generale della soccombenza stabilito dall'art. 91 c.p.c. L'appellante non indica specifici profili di violazione di legge su tale punto, limitandosi a dolersi dell'onere impostogli ma è evidente che, in mancanza di assoluta novità o complessità della questione, non vi era spazio per una compensazione, e che la decisione di porre le spese a carico dell'attore soccombente discende direttamente dall'applicazione del citato art. 91 c.p.c. Né, per le medesime ragioni, potrebbe questa Corte adottare ora una differente statuizione in grado di appello posto il rigetto integrale del gravame che conferma la posizione di soccombenza del con conseguente ulteriore condanna alle spese del presente grado. Pt_1
15. Conclusivamente la sentenza impugnata merita conferma.
16. Le spese del grado d'appello seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come segue: in applicazione del D.M. n. 55/2014, con riferimento allo scaglione di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.001,00 ai valori medi: Fase di studio: € 1.080,00= , costituzione: € 877,00= quindi, avendo a riferimento i valori aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 per la sola fase istruttoria ai minimi tabellari, : € 922,00= e decisionale: € 1.911, 00=, per complessivi € 5.711,00=, oltre a rimborso forfettario del 15%, CPA ed IVA se non detraibile, nonché euro 663,00 per spese di assistenza al proprio C.T.P.
17. Le spese di C.T.U. nella misura liquidata devono porsi in via definitiva integralmente a carico della parte appellante che, per l'effetto, deve essere condannata a rimborsare alla a somma di euro 1.763,32 da quest'ultima corrisposte al CTU;
CP_1
18. Tenuto conto dell'esito negativo dell'impugnazione, sussistono altresì le condizioni previste dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002 (come modificato dalla l. 228/2012) per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, così decide:
- Respinge l'appello proposto dal signor nei confronti della Parte_1 CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo n. 469/2022, pubblicata in data 5 luglio
2022, che conferma;
- Condanna il signor a rifondere alla le spese del gravame Parte_1 CP_1 liquidate, come da motivazione, in complessivi € 4.888,00=, oltre al rimborso forfettario del 15%, CPA ed IVA se dovuta;
nonché € 663,00 per spese di assistenza corrisposte al proprio C.T.P.
- Pone in via definitiva a carico della parte appellante le spese di C.T.U., nella misura liquidata;
- Condanna il signor a rimborsare alla la somma di euro Parte_1 CP_1 1.763,32 da quest'ultima corrisposta al CTU;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 21 maggio 2025 mediante collegamento da remoto con l'ausilio di un programma di videoconferenza (“Microsoft Teams”)
Il Consigliere aus. estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Landolfi Dott. Cecilia Marino