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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 15/04/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE 01 CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1618/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COZZI NICOLETTA Parte_1 P.IVA_1
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. COZZI NICOLETTA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
GEREVINI TIZIANA e dell'avv. STEVANI GIACOMO VIA NICOLINI N. 20 29121 C.F._1
PIACENZA; , elettivamente domiciliato in VIA DAVERI 4 29100 PIACENZA presso il difensore avv.
GEREVINI TIZIANA
CAMMI - (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_3
VOLPONI GAUDENZIO e dell'avv. SALICE LUIGI ) VIA FELICE FRASI 4 29121 C.F._2
PIACENZA; , elettivamente domiciliato in BORGO REGALE N. 1 43100 PARMA presso il difensore avv.
VOLPONI GAUDENZIO
CONVENUTI
con il patrocinio dell'avv. VITELLI ANDREA e dell'avv. PERINI ANDREA Controparte_3
( Largo S. Ilario 12 29100 Piacenza;
elettivamente domiciliato in LARGO C.F._3
SANT'ILARIO 12 29121 PIACENZA presso il difensore avv. VITELLI ANDREA.
TERZO CHIAMATO
Conclusioni: in sentenza SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta ex art. 132 numero 4 cpc, come sostituito all'articolo
45, comma 45, comma 17, della legge 69/09, con la conseguenza che per la parte narrativa, ove non espressamente riportato, ci si richiama a quanto dedotto dalle parti nello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo te la decisione, la “coincisa esposizione deve ragioni ti fatto e di diritto”, osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 cpc, non è affatto tenuto ad esaminare specificamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cr. Cass. Civ. n. 1645/12); Ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come messe per l'effetto di un errore in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato da giudicante.
***
Con atto di citazione 11/07/2022 ha evocato in giudizio la Parte_2
al ON
fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla sua autovettura a causa della inesatta prestazione d'opera di riparazione della stessa da parte di questi ultimi, ai sensi degli artt. 2222
e ss. e 1668 c.c., rassegnando le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 2222 e segg. e 1668 c.c., l'esclusiva responsabilità di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore e Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, per la mancata ON
esecuzione a regola d'arte della riparazione dell'autovettura Audi A8 tg. DF018KD, essendo presenti gravi vizi e difformità, tali da comportare la necessità della rottamazione dell'autovettura Audi A8 tg.
DF018KD. - Dichiarare risolto il contratto d'opera in premessa. - Conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
nonché i soci c.f.: e c.f.: Controparte_1 CodiceFiscale_4 Controparte_1 [...]
) in proprio ex art. 2291 c.c. e in persona del legale C.F._5 Parte_3
rappresentante pro tempore nonché i soci (c.f.: ), Parte_4 CodiceFiscale_6 [...]
(c.f.: ), (c.f.: ) e Parte_5 CodiceFiscale_7 Parte_6 CodiceFiscale_8
(c.f.: ) in proprio ex art. 2291 c.c., in via solidale ed Parte_7 CodiceFiscale_9 alternativa fra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti da
[...]
. in persona dell'amministratore unico, quantificabili in complessivi € 10.310,58, Parte_2 Pt_2 come meglio specificato in atti, o in quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa. - Il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo”.
Con comparsa di costituzione e risposta 14/10/2022 si è costituita la ON
contestando integralmente la domanda attrice e così concludendo: “Voglia l'Ill.mo
[...]
Giudice del Tribunale di Piacenza, rigettata ogni contraria e diversa domanda ed eccezione, respingere le domande formulate da parte attrice nei confronti di ON
, così come formulate, siccome inammissibili, infondate, non provate o come meglio. Con vittoria
[...]
di spese di causa, oltre rimborso spese forfettario 15% oltre CPA e IVA come per legge.”
Con comparsa di risposta si è costituita anche Controparte_1
eccependo, in via preliminare il mancato esperimento della negoziazione assistita e contestando integralmente la domanda attrice nonché chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa . Così ha concluso la convenuta: “Voglia Controparte_5
il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: I n via preliminare: -Dichiarare l'improcedibilità della domanda di condanna al pagamento di € 10.310,58 richiesta da parte attrice;
- Autorizzare la convenuta ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa la in Controparte_6
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bologna, via Stalingrado, 45, con la quale la convenuta società ha stipulato la polizza n. 160177457, del 0604-2018, a copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile e di conseguenza domandare il differimento della prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio. Nel merito: In via principale : rigettare tutte le domande proposte da parte attrice, poiché infondate in fatto e in diritto;
In via di mero subordine: accertare il concorso dell'attore nei fatti di causa, ridurre in maniera corrispondente il grado di responsabilità della convenuta In via istruttoria : con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”.
A propria volta si è costituita la terza chiamata , la quale contestando le richieste di CP_7
parte attrice, così concludeva: “Piaccia al Tribunale Ill. mo, contrariis reiectis, - nel merito, in via principale: respingere ogni domanda proposta nei confronti di siccome infondata e non CP_3
provata - sempre nel merito, in via subordinata e con riserva di impugnazione : ritenuto che la terza chiamata è obbligata unicamente verso la propria assicurata Controparte_3 [...] ad eseguire esclusivamente le prestazioni con essa contrattualmente pattuite Controparte_1
quale assicuratrice della responsabilità civile, dire la medesima enuta solo ad adempiere a CP_3
quanto essa è obbligata per contratto ed in tali limiti contenerne la condanna”. Svolte le udienze, avviata con esito negativo la procedura di negoziazione, depositate le memorie istruttorie ex art. 183 VI comma cpc, assunti i testi ammessi, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, entro i quali sono state depositate comparse conclusionali e repliche.
***
Innanzitutto, è da confermarsi l'ordinanza istruttoria di rigetto delle prove dedotte dall'attore per i motivi indicati in detto provvedimento. Si ribadisce che tutti i capitoli (ben 51) sono generici, contenenti giudizi e valutazioni, ininfluenti rispetto alla ricostruzione della responsabilità delle convenute, del loro mal operato, anche relativamente ai rispettivi interventi e in ordine al nesso causale, vale a dirsi che le opere non correttamene svolte abbiano causato danni tali da comportare la demolizione del mezzo oggetto di causa: anche supponendo in astratto la loro ammissione e che i testi avessero confermato il contenuto del capitolo, ciò non avrebbe permesso, vista la natura tecnica dell'indagine sottesa, al giudice di ricostruire l'intera vicenda, traendo argomenti di prova tali da fondare una decisione di accoglimento della domanda.
Per vero, sarebbe stata opportuna una Consulenza d'Ufficio, che stante l'asserita demolizione della vettura, non è stato possibile disporre ovvero – meglio ancora – che l'attore prima di procedere alla demolizione del mezzo, avviasse procedura di Accertamento Tecnico di Ufficio, atta alla verifica di quanto contestato.
A ben vedere, l'attrice non ha nemmeno provato di avere rottamato l'autovettura. Infatti, la “Denuncia di cessazione della circolazione” (v. doc.39), non attesta la demolizione della vettura, ma solo la restituzione delle targhe che non esclude che l'autovettura possa essere ancora venduta a terzi: la demolizione delle vetture può essere attestata solamente dal Certificato di rottamazione, che viene nel momento in cui l'automezzo viene consegnato al centro di demolizione.
In sostanza, senza la disponibilità dell'autovettura Audi A8 tg. DF018KD, di proprietà della società attrice, è stato impossibile determinare la natura dei danni lamentati dalla Parte_2
e conseguentemente è impossibile effettuare una corretta stima degli stessi.
[...]
Ciò detto, la normativa da applicare al caso di specie è quella che disciplina il contratto d'opera, quindi artt. 2222 cc e ss.
Orbene, pacifico è che l'autovettura dell'attore fu affidata per le riparazioni/sistemazioni del caso alle ditte convenute e che alcuni “pezzi” furono forniti dallo stesso committente (si vedano al riguardo le dichiarazioni dei testi assunti), tuttavia occorre rammentare che la citata normativa in materia di contratto d'opera in parte richiama la normativa sull'appalto, così che analogamente ragionando, gli oneri probatori – in caso di vizi/difetti dell'opera - subiscono una inversione, nel momento in cui il bene viene consegnata al suo proprietario: è il committente, dedotto l'inadempimento, che provare lo stesso (segnatamente in cosa sia effettivamente consistito) e, in caso di richiesta di risarcimento danni, il nesso causale. (principio della cosiddetta vicinanza della prova).
Lo stesso atto di citazione, si dilunga ad illustrare lo svolgimento del rapporto con le parti convenute, ma non chiarisce assolutamente quale sia stato il comportamento negligente imputato ai convenuti, il nesso causale con gli asseriti danni dell'attore, individuati sulla base di una “perizia”, di parte, neppure prodotta, limitandosi concludere per una non corretta esecuzione dei lavori, senza allegare elemento di prova alcuno che permetta di individuare , da un lato quale fosse l'effettivo stato del mezzo prima della consegna alla prima ditta convenuta, né in cosa sia consistito il non corretto adempimento di ciascuna ditta coinvolta nella sistemazione dell'automobile.
In sostanza, l'impossibilità di un accertamento sul veicolo (dato per demolito), le informazioni assunte
(anche rivalutando le circostanze dedotte a prova da parte attrice), non permettono di affermare come provato né lo stato del mezzo al momento della sua consegna al riparatore, né il suo conseguente valore, né l'asserito mal operato delle ditte convenute.
Riassumendo:
Manca in primo luogo la prova sia dell'esistenza dei danni lamentati dalla sia del nesso di Parte_2
causalità con le prestazioni eseguite dalle convenute in generale;
al riguardo sono anzitutto da richiamare i principi in materia sull'onere della prova: come è noto l' onere probatorio che incombe su chi agisca per ottenere il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale “a norma dell'art. 2697 c.c. non si limita alla allegazione dell'esistenza del contratto ... ma comprende anche la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra la prestazione eseguita e il danno lamentato” (Cass. civ., Sez. III, Ord.
5.7.2024 n. 18430). Pertanto “al creditore non basterà allegare l'inadempimento della prestazione professionale, ma egli sarà tenuto a dimostrare il nesso di causalità materiale (oltre al nesso di causalità giuridica tra l'evento e il danno). Soltanto a questo punto sorgono gli oneri probatori a carico del debitore, chiamato a provare di avere adempiuto, ovvero che l'inadempimento è riconducibile ad una causa a lui non imputabile, ex art. 1218 cod. civ.” (Cass. civ., Sez. III, Ord 5.6.2024 n. 15705).
Per vero, solo ha trovato conferma – per il tramite dei testi assunti -che il l'attore ha procurato e fornito direttamente e personalmente i pezzi di ricambio, che sono stati utilizzati, come richiesto, per le riparazioni. Altrettanto è stato confermato che l'attore ha avuto rapporti immediati, diretti e personali con i riparatori, trovandosi quindi in condizione di valutarne immediatamente l'operato, senza peraltro che sia emerso che in tali occasioni egli abbia mosso contestazioni od obiezioni di sorta. Più in dettaglio l'istruttoria orale ha provato che:
- nel maggio giugno 2021 l'autovettura attorea era sottoposta diagnosi presso l'officina della convenuta;
Parte_3
- in esito a tale controllo era stato rivelato “un problema all'ammortizzatore anteriore e alla centralina dell'ABS” (teste n risposta al cap. 7 di parte ); Testimone_1 Parte_3 - a fronte della rilevata necessità di sostituire entrambe le sospensioni ed i relativi braccetti, i relativi pezzi di ricambio furono procurati – e consegnati all'officina che quei pezzi ha utilizzato
– direttamente dal legale rappresentante della società attrice (testi CP_1 Testimone_1
e n risposta al cap. 10 di parte ). Tes_2 Parte_3
Tutto ciò, dimostrando un attivo intervento dell'attore, il quale – nel caso avesse ritenuto non corretto l'operato dei riparatori – avrebbe potuto interrompere i rapporti, recedendo dagli stessi.
La domanda va dunque respinta, con rimborso delle spese di lite dei convenuti a carico dell'attrice.
Per quanto riguarda le spese di difese di chiamata in causa da parte dell'Assicurata, si ritiene CP_6
legittima la loro compensazione, stante la natura di contradittore non necessario da parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Piacenza – nella persona del got dott.ssa Maria Lucia Dellapina – definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_2
e ON
con la chiamata in causa di , ogni diversa istanza o eccezione disattesa, Controparte_8
Respinge la domanda, in quanto non provata;
Condanna l'attore alla refusione delle spese di lite nei confronti delle convenute e che si liquidano in:
- quanto a in euro 6 mila, oltre accessori e Controparte_1 rimborso delle spese non imponibili;
- quanto a euro 6 mila, oltre ad accessori e ON
spese non imponibili;
- compensa le spese di lite tra e per le ragioni ON CP_7
di cui alla parte motiva.
Così deciso in Piacenza 14.04.2025
Si comunichi
Il got dott.ssa Maria Lucia Dellapina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE 01 CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1618/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COZZI NICOLETTA Parte_1 P.IVA_1
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. COZZI NICOLETTA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
GEREVINI TIZIANA e dell'avv. STEVANI GIACOMO VIA NICOLINI N. 20 29121 C.F._1
PIACENZA; , elettivamente domiciliato in VIA DAVERI 4 29100 PIACENZA presso il difensore avv.
GEREVINI TIZIANA
CAMMI - (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_3
VOLPONI GAUDENZIO e dell'avv. SALICE LUIGI ) VIA FELICE FRASI 4 29121 C.F._2
PIACENZA; , elettivamente domiciliato in BORGO REGALE N. 1 43100 PARMA presso il difensore avv.
VOLPONI GAUDENZIO
CONVENUTI
con il patrocinio dell'avv. VITELLI ANDREA e dell'avv. PERINI ANDREA Controparte_3
( Largo S. Ilario 12 29100 Piacenza;
elettivamente domiciliato in LARGO C.F._3
SANT'ILARIO 12 29121 PIACENZA presso il difensore avv. VITELLI ANDREA.
TERZO CHIAMATO
Conclusioni: in sentenza SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta ex art. 132 numero 4 cpc, come sostituito all'articolo
45, comma 45, comma 17, della legge 69/09, con la conseguenza che per la parte narrativa, ove non espressamente riportato, ci si richiama a quanto dedotto dalle parti nello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo te la decisione, la “coincisa esposizione deve ragioni ti fatto e di diritto”, osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 cpc, non è affatto tenuto ad esaminare specificamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cr. Cass. Civ. n. 1645/12); Ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come messe per l'effetto di un errore in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato da giudicante.
***
Con atto di citazione 11/07/2022 ha evocato in giudizio la Parte_2
al ON
fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla sua autovettura a causa della inesatta prestazione d'opera di riparazione della stessa da parte di questi ultimi, ai sensi degli artt. 2222
e ss. e 1668 c.c., rassegnando le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 2222 e segg. e 1668 c.c., l'esclusiva responsabilità di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore e Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, per la mancata ON
esecuzione a regola d'arte della riparazione dell'autovettura Audi A8 tg. DF018KD, essendo presenti gravi vizi e difformità, tali da comportare la necessità della rottamazione dell'autovettura Audi A8 tg.
DF018KD. - Dichiarare risolto il contratto d'opera in premessa. - Conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
nonché i soci c.f.: e c.f.: Controparte_1 CodiceFiscale_4 Controparte_1 [...]
) in proprio ex art. 2291 c.c. e in persona del legale C.F._5 Parte_3
rappresentante pro tempore nonché i soci (c.f.: ), Parte_4 CodiceFiscale_6 [...]
(c.f.: ), (c.f.: ) e Parte_5 CodiceFiscale_7 Parte_6 CodiceFiscale_8
(c.f.: ) in proprio ex art. 2291 c.c., in via solidale ed Parte_7 CodiceFiscale_9 alternativa fra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti da
[...]
. in persona dell'amministratore unico, quantificabili in complessivi € 10.310,58, Parte_2 Pt_2 come meglio specificato in atti, o in quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa. - Il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo”.
Con comparsa di costituzione e risposta 14/10/2022 si è costituita la ON
contestando integralmente la domanda attrice e così concludendo: “Voglia l'Ill.mo
[...]
Giudice del Tribunale di Piacenza, rigettata ogni contraria e diversa domanda ed eccezione, respingere le domande formulate da parte attrice nei confronti di ON
, così come formulate, siccome inammissibili, infondate, non provate o come meglio. Con vittoria
[...]
di spese di causa, oltre rimborso spese forfettario 15% oltre CPA e IVA come per legge.”
Con comparsa di risposta si è costituita anche Controparte_1
eccependo, in via preliminare il mancato esperimento della negoziazione assistita e contestando integralmente la domanda attrice nonché chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa . Così ha concluso la convenuta: “Voglia Controparte_5
il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: I n via preliminare: -Dichiarare l'improcedibilità della domanda di condanna al pagamento di € 10.310,58 richiesta da parte attrice;
- Autorizzare la convenuta ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa la in Controparte_6
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bologna, via Stalingrado, 45, con la quale la convenuta società ha stipulato la polizza n. 160177457, del 0604-2018, a copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile e di conseguenza domandare il differimento della prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio. Nel merito: In via principale : rigettare tutte le domande proposte da parte attrice, poiché infondate in fatto e in diritto;
In via di mero subordine: accertare il concorso dell'attore nei fatti di causa, ridurre in maniera corrispondente il grado di responsabilità della convenuta In via istruttoria : con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”.
A propria volta si è costituita la terza chiamata , la quale contestando le richieste di CP_7
parte attrice, così concludeva: “Piaccia al Tribunale Ill. mo, contrariis reiectis, - nel merito, in via principale: respingere ogni domanda proposta nei confronti di siccome infondata e non CP_3
provata - sempre nel merito, in via subordinata e con riserva di impugnazione : ritenuto che la terza chiamata è obbligata unicamente verso la propria assicurata Controparte_3 [...] ad eseguire esclusivamente le prestazioni con essa contrattualmente pattuite Controparte_1
quale assicuratrice della responsabilità civile, dire la medesima enuta solo ad adempiere a CP_3
quanto essa è obbligata per contratto ed in tali limiti contenerne la condanna”. Svolte le udienze, avviata con esito negativo la procedura di negoziazione, depositate le memorie istruttorie ex art. 183 VI comma cpc, assunti i testi ammessi, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, entro i quali sono state depositate comparse conclusionali e repliche.
***
Innanzitutto, è da confermarsi l'ordinanza istruttoria di rigetto delle prove dedotte dall'attore per i motivi indicati in detto provvedimento. Si ribadisce che tutti i capitoli (ben 51) sono generici, contenenti giudizi e valutazioni, ininfluenti rispetto alla ricostruzione della responsabilità delle convenute, del loro mal operato, anche relativamente ai rispettivi interventi e in ordine al nesso causale, vale a dirsi che le opere non correttamene svolte abbiano causato danni tali da comportare la demolizione del mezzo oggetto di causa: anche supponendo in astratto la loro ammissione e che i testi avessero confermato il contenuto del capitolo, ciò non avrebbe permesso, vista la natura tecnica dell'indagine sottesa, al giudice di ricostruire l'intera vicenda, traendo argomenti di prova tali da fondare una decisione di accoglimento della domanda.
Per vero, sarebbe stata opportuna una Consulenza d'Ufficio, che stante l'asserita demolizione della vettura, non è stato possibile disporre ovvero – meglio ancora – che l'attore prima di procedere alla demolizione del mezzo, avviasse procedura di Accertamento Tecnico di Ufficio, atta alla verifica di quanto contestato.
A ben vedere, l'attrice non ha nemmeno provato di avere rottamato l'autovettura. Infatti, la “Denuncia di cessazione della circolazione” (v. doc.39), non attesta la demolizione della vettura, ma solo la restituzione delle targhe che non esclude che l'autovettura possa essere ancora venduta a terzi: la demolizione delle vetture può essere attestata solamente dal Certificato di rottamazione, che viene nel momento in cui l'automezzo viene consegnato al centro di demolizione.
In sostanza, senza la disponibilità dell'autovettura Audi A8 tg. DF018KD, di proprietà della società attrice, è stato impossibile determinare la natura dei danni lamentati dalla Parte_2
e conseguentemente è impossibile effettuare una corretta stima degli stessi.
[...]
Ciò detto, la normativa da applicare al caso di specie è quella che disciplina il contratto d'opera, quindi artt. 2222 cc e ss.
Orbene, pacifico è che l'autovettura dell'attore fu affidata per le riparazioni/sistemazioni del caso alle ditte convenute e che alcuni “pezzi” furono forniti dallo stesso committente (si vedano al riguardo le dichiarazioni dei testi assunti), tuttavia occorre rammentare che la citata normativa in materia di contratto d'opera in parte richiama la normativa sull'appalto, così che analogamente ragionando, gli oneri probatori – in caso di vizi/difetti dell'opera - subiscono una inversione, nel momento in cui il bene viene consegnata al suo proprietario: è il committente, dedotto l'inadempimento, che provare lo stesso (segnatamente in cosa sia effettivamente consistito) e, in caso di richiesta di risarcimento danni, il nesso causale. (principio della cosiddetta vicinanza della prova).
Lo stesso atto di citazione, si dilunga ad illustrare lo svolgimento del rapporto con le parti convenute, ma non chiarisce assolutamente quale sia stato il comportamento negligente imputato ai convenuti, il nesso causale con gli asseriti danni dell'attore, individuati sulla base di una “perizia”, di parte, neppure prodotta, limitandosi concludere per una non corretta esecuzione dei lavori, senza allegare elemento di prova alcuno che permetta di individuare , da un lato quale fosse l'effettivo stato del mezzo prima della consegna alla prima ditta convenuta, né in cosa sia consistito il non corretto adempimento di ciascuna ditta coinvolta nella sistemazione dell'automobile.
In sostanza, l'impossibilità di un accertamento sul veicolo (dato per demolito), le informazioni assunte
(anche rivalutando le circostanze dedotte a prova da parte attrice), non permettono di affermare come provato né lo stato del mezzo al momento della sua consegna al riparatore, né il suo conseguente valore, né l'asserito mal operato delle ditte convenute.
Riassumendo:
Manca in primo luogo la prova sia dell'esistenza dei danni lamentati dalla sia del nesso di Parte_2
causalità con le prestazioni eseguite dalle convenute in generale;
al riguardo sono anzitutto da richiamare i principi in materia sull'onere della prova: come è noto l' onere probatorio che incombe su chi agisca per ottenere il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale “a norma dell'art. 2697 c.c. non si limita alla allegazione dell'esistenza del contratto ... ma comprende anche la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra la prestazione eseguita e il danno lamentato” (Cass. civ., Sez. III, Ord.
5.7.2024 n. 18430). Pertanto “al creditore non basterà allegare l'inadempimento della prestazione professionale, ma egli sarà tenuto a dimostrare il nesso di causalità materiale (oltre al nesso di causalità giuridica tra l'evento e il danno). Soltanto a questo punto sorgono gli oneri probatori a carico del debitore, chiamato a provare di avere adempiuto, ovvero che l'inadempimento è riconducibile ad una causa a lui non imputabile, ex art. 1218 cod. civ.” (Cass. civ., Sez. III, Ord 5.6.2024 n. 15705).
Per vero, solo ha trovato conferma – per il tramite dei testi assunti -che il l'attore ha procurato e fornito direttamente e personalmente i pezzi di ricambio, che sono stati utilizzati, come richiesto, per le riparazioni. Altrettanto è stato confermato che l'attore ha avuto rapporti immediati, diretti e personali con i riparatori, trovandosi quindi in condizione di valutarne immediatamente l'operato, senza peraltro che sia emerso che in tali occasioni egli abbia mosso contestazioni od obiezioni di sorta. Più in dettaglio l'istruttoria orale ha provato che:
- nel maggio giugno 2021 l'autovettura attorea era sottoposta diagnosi presso l'officina della convenuta;
Parte_3
- in esito a tale controllo era stato rivelato “un problema all'ammortizzatore anteriore e alla centralina dell'ABS” (teste n risposta al cap. 7 di parte ); Testimone_1 Parte_3 - a fronte della rilevata necessità di sostituire entrambe le sospensioni ed i relativi braccetti, i relativi pezzi di ricambio furono procurati – e consegnati all'officina che quei pezzi ha utilizzato
– direttamente dal legale rappresentante della società attrice (testi CP_1 Testimone_1
e n risposta al cap. 10 di parte ). Tes_2 Parte_3
Tutto ciò, dimostrando un attivo intervento dell'attore, il quale – nel caso avesse ritenuto non corretto l'operato dei riparatori – avrebbe potuto interrompere i rapporti, recedendo dagli stessi.
La domanda va dunque respinta, con rimborso delle spese di lite dei convenuti a carico dell'attrice.
Per quanto riguarda le spese di difese di chiamata in causa da parte dell'Assicurata, si ritiene CP_6
legittima la loro compensazione, stante la natura di contradittore non necessario da parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Piacenza – nella persona del got dott.ssa Maria Lucia Dellapina – definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_2
e ON
con la chiamata in causa di , ogni diversa istanza o eccezione disattesa, Controparte_8
Respinge la domanda, in quanto non provata;
Condanna l'attore alla refusione delle spese di lite nei confronti delle convenute e che si liquidano in:
- quanto a in euro 6 mila, oltre accessori e Controparte_1 rimborso delle spese non imponibili;
- quanto a euro 6 mila, oltre ad accessori e ON
spese non imponibili;
- compensa le spese di lite tra e per le ragioni ON CP_7
di cui alla parte motiva.
Così deciso in Piacenza 14.04.2025
Si comunichi
Il got dott.ssa Maria Lucia Dellapina