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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 28/08/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione Civile
N. R.G. 1/2025
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Isabella Martin Presidente
Tullio Joppi Consigliere
Federico Paciolla Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1/2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto: reclamo ex art. 50 d.lgs. 14/2019 tra
- (P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. DI CECCO
GIUSTINO ) C.F._1
RECLAMANTE
e
- (P.I. , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
pro tempore,
Pag. 1 a 8 RECLAMATA
Causa decisa ex art. 51 d.lgs. 14/2019 sulle seguenti
CONCLUSIONI del procuratore di parte reclamante:
Voglia questa Ecc.ma Corte d'Appello adita, ai sensi e per gli effetti dell'art.
124 CCII, voler, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accertata e di- chiarata la fondatezza delle ragioni esposte dalla Reclamante, accogliere il presente reclamo e, per l'effetto, revocare il decreto emesso dal Tribunale di
Bolzano e comunicato in data 27/11/2024 nel procedimento n.r.g. 58/2024, rimettendo d'ufficio gli atti al Tribunale di Bolzano per l'apertura della liquidazione giudiziale di , P.Iva , con sede in CP_1 P.IVA_2
Bolzano (BZ), Via Cologna n. 3/B, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. . Controparte_2
Il tutto per i motivi meglio esposti in atti.
Con vittoria di onorari, diritti e spese del giudizio.
RAGIONI DI FATTO DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.10.2024 presso il Tribunale di Bolzano, chiedeva dichiararsi l'apertura della liquidazione Parte_1
giudiziale nei confronti di esponendo: Controparte_1
- che la società era debitrice nei confronti dell'istante Controparte_1
per un credito certo, liquido ed esigibile pari ad euro 30.204,55, oltre interessi, già consacrato in decreto ingiuntivo non opposto;
- che la resistente non risultava essere proprietaria di beni immobili né di beni mobili registrati, né titolare di rapporti bancari utilmente aggredibili;
Pag. 2 a 8 - che la società debitrice non depositava bilanci da oltre un decennio, essendo l'ultimo bilancio depositato riferibile all'esercizio 2013;
- che la stessa risultava irreperibile presso la propria sede legale e che altresì il legale rappresentante si rendeva irreperibile, circostanza comprovata dai tentativi di notifica e dalle risultanze delle indagini esecutive;
- che nei confronti della società emergevano ulteriori debiti di natura fiscale per importi rilevanti;
- che ricorrevano i presupposti soggettivi per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, atteso che quale società a Controparte_1
responsabilità limitata, riveste la qualifica di imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 121 CCI;
- che, parimenti, risultava provato lo stato di insolvenza, desumibile dall'irreperibilità della società e del suo legale rappresentante, nonché dall'assenza di conti correnti bancari ovvero di altri beni utilmente aggredibili in via esecutiva. regolarmente convenuta in giudizio ai sensi dell'art. 40, Controparte_1
comma 8, C.C.I.I., non si costituiva in giudizio.
Con il decreto impugnato, il Tribunale di Bolzano rigettava l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale della società, ritenendo che dagli elementi raccolti potesse desumersi la sostanziale inattività della debitrice almeno dall'anno 2020
e che, conseguentemente, fosse provato il mancato superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII.
La reclamante chiede la riforma del suddetto decreto e la dichiarazione di fallibilità della resistente, evidenziando come, in mancanza di prova positiva
Pag. 3 a 8 circa il mancato superamento delle soglie di fallibilità, la società debba presumersi assoggettabile alla procedura concorsuale. regolarmente evocata nel giudizio di reclamo ai sensi Controparte_1
dell'art. 40, comma 8, C.C.I.I., non si costituiva, rimanendo contumace.
All'udienza d.d. 9.7.2025, con note di trattazione scritta, parte reclamante rassegnava le conclusioni in epigrafe riportate e la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Il reclamo è fondato e merita accoglimento.
In termini generali va rilevato che, ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I., sono soggetti a liquidazione giudiziale gli imprenditori che esercitano attività commerciale, che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I. – nella specie: un attivo patrimoniale annuo non superiore ad euro 300.000,00 e ricavi lordi annui non superiori ad euro
200.000,00 nei tre esercizi antecedenti il deposito del ricorso, ovvero dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, nonché debiti, anche non scaduti, non superiori ad euro 500.000,00 – e che versino altresì in stato di insolvenza, intesa come incapacità definitiva e non transitoria dell'imprenditore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.
Con specifico riferimento alla verifica dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I., si desume dalla formulazione dell'art. 121 C.C.I.I. che l'onere della prova in ordine al mancato superamento delle soglie grava sul debitore, il quale, per evitare l'assoggettamento alla procedura concorsuale, deve dimostrare positivamente, mediante il deposito dei bilanci e documentazione contabile o altra idonea evidenza, di non aver superato le soglie previste per attivo patrimoniale, ricavi e debiti.
Pag. 4 a 8 Il quadro normativo vigente configura, dunque, la regola generale dell'assoggettabilità degli imprenditori commerciali alla procedura di liquidazione giudiziale, mentre la non assoggettabilità costituisce un'eccezione, subordinata alla rigorosa dimostrazione, da parte del debitore, del mancato superamento delle soglie dimensionali stabilite dalla legge.
Tale interpretazione è confermata dalla giurisprudenza di legittimità, formatasi sulla normativa previgente, secondo cui l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, 2° co., l. fall., grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione configura, come regola generale,
l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei richiamati presupposti dimensionali, richiedendo che il debitore provi positivamente la propria non assoggettabilità mediante deposito dei bilanci dell'ultimo triennio o altra documentazione equivalente. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da specifica allegazione della parte, senza che il giudice debba sostituirsi al debitore nella ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio (Cass. Sez. I, 24/10/2022, n. 31353, Rv. 665978 – 01; in senso conforme: Cass. Sez. 1, 15/01/2016, n. 625, Rv. 638150 - 01).
Le considerazioni che precedono conservano piena validità anche alla luce della disciplina vigente del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, atteso che le modifiche introdotte rispetto alla legge fallimentare non hanno inciso, sotto tale profilo, né sulla ratio né sulla struttura dei requisiti di assoggettabilità alla procedura concorsuale.
Pag. 5 a 8 Tanto premesso, nella specie, essendo costituita in forma Controparte_1
di società a responsabilità limitata, rientra senz'altro nella nozione di imprenditore commerciale, con conseguente astratta assoggettabilità, alla disciplina concorsuale.
Con specifico riferimento alla mancata ricorrenza dei limiti dimensionali, la società resistente non ha depositato i bilanci e alcun documento contabile idoneo a dimostrare il mancato superamento delle soglie di fallibilità, né si è costituita in giudizio.
Il Tribunale ha ritenuto che circostanze quali l'inattività apparente dell'impresa negli ultimi anni, l'irreperibilità della stessa e del suo legale rappresentante, il mancato deposito dei bilanci, la mancanza di beni utilmente aggredibili, la vetustà dei crediti azionati, nonché l'assenza di dipendenti e di procedimenti civili o esecutivi pendenti costituissero elementi idonei e sufficienti a comprovare – seppur in via indiziaria – l'assenza in capo alla debitrice dei requisiti dimensionali per l'assoggettamento alla procedura richiesti dalla legge.
Tale impostazione non è condivisibile.
Il mancato superamento delle soglie dimensionali deve essere dimostrato mediante prova diretta, non potendo essere desunto sulla base di meri indizi in via presuntiva, giacché ciò si tradurrebbe inammissibilmente in un sovvertimento del criterio legale di riparto dell'onere della prova, con l'effetto di ritenere sufficiente una prova negativa – ossia l'assenza di elementi attestanti il superamento delle soglie – in luogo della necessaria prova positiva che, per espressa previsione normativa, deve essere fornita dal debitore.
In altri termini, ai fini dell'esenzione dall'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale è richiesto che sia il debitore a dimostrare di possedere
Pag. 6 a 8 congiuntamente i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d),
C.C.I.I. A tal proposito, è sufficiente osservare che l'asserita esistenza di una situazione debitoria inferiore alla soglia di euro 500.000,00 non può essere ricavata dalla mera sommatoria del credito azionato dalla ricorrente e dei crediti
“emersi” in corso di procedimento, pari complessivamente ad euro 226.660,97, ben potendo esistere ulteriori passività non ancora fatte valere da altri creditori.
Sulla base di tali argomentazioni, deve pertanto ritenersi integrato il presupposto soggettivo di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, non risultando provato il mancato superamento delle soglie dimensionali previste dall'art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I.
Parimenti, risulta dimostrato lo stato di insolvenza della società.
Come già rilevato, le risultanze processuali attestano:
– la persistente irreperibilità della società presso la sede legale;
– l'irreperibilità del legale rappresentante, comprovata dai tentativi di notifica;
– l'assenza di beni immobili e mobili registrati intestati alla debitrice;
– la mancanza di rapporti bancari attivi;
– la presenza di ulteriori debiti fiscali di rilevante entità.
Tali elementi, valutati unitariamente, comprovano in modo evidente lo stato di insolvenza della debitrice, inteso non solo come incapacità transitoria ma come impossibilità strutturale e irreversibile di soddisfare le proprie obbligazioni, sicché deve ritenersi integrato anche il presupposto oggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Ne consegue l'accoglimento del reclamo e la revoca del decreto impugnato.
3. La mancata opposizione di parte reclamata giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado.
Pag. 7 a 8
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso il Parte_1
decreto del Tribunale di Bolzano d.d. 21.11.2024, così provvede: in accoglimento del reclamo,
1. revoca il decreto impugnato e, per l'effetto,
2. dichiara aperta la liquidazione giudiziale di;
CP_1
3. dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bolzano per gli adempimenti di competenza;
4. compensa le spese tra le parti le spese del presente giudizio.
Si comunichi.
16.7.2025
Il Consigliere est. Federico Paciolla
La Presidente Isabella Martin
Il Funzionario Giudiziario
Pag. 8 a 8