Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/04/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
10087 / 2024 RG
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
127 ter c.p.c.
Il giorno 04/04/2025 nella II Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Napoli Nord, all'udienza sostituita dalle note ex art.127 ter c.p.c. del Giudice dott.ssa Dora Alessia Limongelli, assistito dal cancelliere sottoscritto, nella causa
TRA
Parte_1
[...] Pt_2
[...] [...]
Parte_3
ATTORI
E
CP_1
CONVENUTA
l'Avv. Di Puorto Patrizia per parte attrice ha depositato note di trattazione scritta in data 1.4.2025
Il Giudice, preso atto delle note depositate, e delle conclusioni rese dalla parte costituita decide la causa ai sensi dell'art 127 ter e 430 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in persona del giudice unico, dott.ssa Dora Alessia
Limongelli, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 4.4.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_3
), (C.F.: ) E C.F._2 Parte_2 C.F._3 Pt_1
(C.F.: , rappresentati e difesi dall'avv.to Patrizia Di Puorto giusta
[...] C.F._4
procura in atti con la quale elettivamente domiciliano in Casal di Principe, via Vaticale, ang. Via
Seneca n. 1;
ATTORI INTIMANTI
E
(C.F.: ) nata [...] a [...] ed ivi residente a CP_1 C.F._5
via Pizzone n. 34
CONVENUTA INTIMATA CONTUMACE
Conclusioni: come da note di trattazione scritta
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri , e - Parte_1 Pt_3 Pt_2 Pt_1 premesso di essere eredi di e in tale qualità proprietari dell'immobile sito in Persona_1
Melito di Napoli via Pizzone 18 – esponevano di essere subentrati nel contratto di locazione ad uso abitativo stipulato il 17.3.2016 e regolarmente registrato, dalla dante causa con il sig. CP_2
, con prima scadenza al 16.3.2020; altresì che all'originario conduttore subentrava la moglie
[...]
a seguito del divorzio, con registrazione del subentro in data 24.11.2021; altresì che, CP_1
non avendo intenzione di rinnovare il contratto oltre il secondo quadriennio, con raccomandata del
23.3.2023 comunicavano tempestiva disdetta alla conduttrice per la scadenza del 16.3.2024 e da quel momento la conduttrice non aveva più provveduto al pagamento del canone. Tanto premesso, gli intimanti agivano in giudizio chiedendo la convalida dello sfratto per finita locazione per la scadenza del 16.3.2024.
All'udienza di convalida è comparsa personalmente la quale si opponeva alla convalida CP_1 dello sfratto per finita locazione adducendo l'esistenza di problemi di salute del proprio figlio, anche psicologici, che ne sconsigliavano l'allontanamento dalla casa di abitazione e di aver in corso trattative per l'acquisto dell'immobile con i locatori.
Disposto il provvisorio rilascio, il Tribunale disponeva il mutamento del rito, di cui all'art. 426 c.p.c. assegnando i termini per il deposito delle memorie integrative. L'ordinanza di rilascio e contestuale mutamento del rito è stata ritualmente notificata all'intimata comparsa personalmente nella fase di convalida.
Nonostante la rituale notifica a mani proprie dell'ordinanza di rilascio e mutamento del rito, l'intimata non si è costituita nella fase successiva al mutamento del rito e pertanto va dichiarata contumace.
Parte intimante non ha depositato memorie integrative ma si è riportata alle conclusioni dell'atto di intimazione, insistendo per l'accoglimento della risoluzione del contratto alla scadenza del 16.3.2024 con vittoria di spese e attribuzione al procuratore anticipatario.
In via del tutto preliminare, va affermata la procedibilità della domanda stante il previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria conclusosi con esito negativo per mancata partecipazione della parte chiamata (cfr. verbale di mediazione).
La domanda attorea di accertamento della cessazione del contratto di locazione alla data del 16.3.2024
è fondata.
Co Invero, parte locatrice ha inoltrato formale disdetta con lettera raccomandata con in data 23.3.2023
e ricevuta il 6.4.2023 e la stessa deve reputarsi rituale e tempestiva, sia in considerazione della già avvenuta rinnovazione alla prima scadenza (non avendo comunicato tempestiva disdetta per i motivi di cui all'art 3 co 1,2,4 L 431 del 1998), che della circostanza che la stessa è intervenuta prima dei sei mesi precedenti la seconda scadenza.
La scadenza del rapporto di locazione dedotto in giudizio va individuata nella data indicata dall'intimante, e cioè, come detto, il 16.3.2024, posto che la data di stipulazione del contratto è il giorno 17.3.2016, e che lo stesso, rinnovatosi per un altro quadriennio dopo la prima scadenza
(16.3.2020), è venuto a scadenza in data 16.3.2024.
Dalle considerazioni finora svolte deriva, dunque, la declaratoria di cessazione del contratto dedotto in giudizio alla data del 16.3.2024, con conseguente conferma del rilascio disposto con ordinanza del
9.12.2024, in favore degli attori, dell'appartamento, oggetto di causa.
Ed invero, trattandosi di scadenza successiva alla prima l'invio tempestivo della disdetta da parte del locatore - il cui contenuto non è vincolato all'indicazione di uno dei motivi di cui all'art 3 co 1, 2 e 4
L 431 del 1998 per il diniego di rinnovo alla prima scadenza – determina la cessazione del contratto di locazione.
Sotto altro profilo, le allegazioni svolte dalla intimata in ordine all'impossibilità di reperire altro alloggio idoneo alle esigenze del proprio nucleo familiare e l'esistenza di trattative per l'acquisto dell'immobile, sono rimaste prive di qualsivoglia precisazione nella fase successiva al mutamento del rito e sfornite di qualsivoglia supporto probatorio.
Infine, va disattesa la domanda di condanna ex art 96 c.p.c. avanzata da parte intimante, difettando la prova dei relativi presupposti. La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. Civ., aggiunto dalla legge 18 giugno
2009, n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (Cass. Ord. N. 21570 del 30.11.2012).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio secondo i parametri di cui al DM
55/2014 come da dispositivo, discostandosi dai valori medi tenuto conto dell'importo della non complessità delle questioni e delle fasi effettivamente svolte con attribuzione all'avv. Di Puorto
Patrizia dichiaratasi anticipataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza o eccezione, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di CP_1
2) accoglie la domanda di parte locatrice, dichiarando cessata la locazione stipulata in data
17.03.2016 alla data del 16.3.2024;
3) conferma l'ordinanza di rilascio e la data ivi fissata per l'esecuzione;
4) condanna al pagamento, in favore di e CP_1 Parte_1 Pt_1 Pt_2
del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 114,00 per esborsi e € Pt_3
1278,00 onorari di causa, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
Cassa Previdenza Avvocati come per legge con attribuzione all'avv. Di Puorto Patrizia dichiaratasi anticipataria.
Aversa, 5 aprile 2025.
IL GU
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli