Trib. Napoli Nord, sentenza 26/03/2025, n. 1150
TRIB
Sentenza 26 marzo 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, presieduta dal dott. Michelangelo Petruzziello, con la dott.ssa Antonella Paone in qualità di giudice relatore. La BPER Banca S.p.A. ha presentato un reclamo ex art. 630 c.p.c. contro l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva immobiliare, sostenendo che l'estinzione fosse errata per violazione di norme procedurali e per la sanatoria della documentazione ipocatastale. Le controparti, TA RO e CA IA, non si sono costituite, risultando contumaci.

Il giudice ha respinto il reclamo, argomentando che la mancata audizione della parte non ha leso il diritto di difesa, poiché il reclamante ha potuto esporre le proprie ragioni in questa sede. Inoltre, ha chiarito che l'estinzione era legittima poiché la documentazione era stata depositata oltre il termine perentorio di 45 giorni, senza richiesta di proroga. Il collegio ha ritenuto che il rilievo dell'estinzione fosse avvenuto tempestivamente, prima dell'udienza di autorizzazione alla vendita, confermando la validità dell'ordinanza di estinzione. Infine, ha dichiarato che non vi era luogo a provvedere sulle spese di lite, data la contumacia delle controparti.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli Nord, sentenza 26/03/2025, n. 1150
    Giurisdizione : Trib. Napoli Nord
    Numero : 1150
    Data del deposito : 26 marzo 2025

    Testo completo