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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/03/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile,
nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott. Michelangelo Petruzziello Presidente
2) dott.ssa Annamaria Buffardo Giudice
3) dott.ssa Antonella Paone Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 10708/2024 del ruolo generale degli affari civili contenzioni, avente ad oggetto reclamo ex art. 630 c.p.c. e vertente
T R A
con sede legale in Modena, via San Carlo n. 8/20 (C.F. Parte_1
), in persona del suo procuratore speciale p.t., elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Roma al Lungotevere dei Mellini n. 7, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Izzo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Reclamante
E
(CF e (CF Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
) C.F._2
Reclamati Contumaci
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 30.12.2024, arricchito da un motivo aggiunto in data
31.12.2024, la ha proposto reclamo ex art. 630, co. 3, c.p.c. avverso Parte_1
l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 50/2024 R.G.E. emessa dall'intestato Tribunale nella persona del G.E. dott.ssa Lorella Triglione in data
10.12.2024 e comunicata in data 11.12.2024.
Il ricorso è stato ritualmente comunicato alle controparti, che tuttavia non si sono costituite, entro il termine a loro concesso, sicché ne va dichiarata la contumacia.
All'esito della camera di consiglio del 19.3.2025 il Collegio ritiene che il reclamo vada respinto.
2. Al riguardo, si osserva che il G.E. ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento e la conseguente estinzione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 567 co. 2 e 3 c.p.c. per non aver il creditore depositato la documentazione ipocatastale entro il termine perentorio di 45 giorni previsto dalla norma vigente ratione temporis.
Il reclamante assume l'erroneità del provvedimento sulla scorta dei motivi di seguito sinteticamente riportati:
- violazione egli artt. 567 co. 3 c.p.c. e 172 disp att. c.p.c. per essere l'estinzione stata dichiarata con decreto non preceduto dall'instaurazione del contraddittorio sul punto;
- il provvedimento de quo è stato emesso oltre il termine previsto dall'art. 630 co. 2
Part c.p.c. e in ogni caso in seguito a sanatoria intervenuta per aver il nella persona del precedente titolare del ruolo, con ordinanza del 6.6.2024 concesso termine per integrare la documentazione con deposito della certificazione ipocatastale e con provvedimento
Part del 12.11.2024, emesso dal nella persona dell'attuale titolare del ruolo, preso atto dell'avvenuta integrazione della documentazione ex art. 567 co. 2 c.p.c. e fissato udienza ex art. 569 c.p.c..
3. Con riferimento al primo profilo, si osserva che la mera mancata osservanza di una norma formale di natura procedimentale non può costituire un motivo ammissibile di impugnativa laddove non si traduca in un'allegazione specifica della lesione del diritto di difesa, nella specie non concretatosi proprio perché il “recupero” dell'audizione della parte e delle relative ragioni si è verificato con la proposizione del reclamo che ha introdotto la presente fase, ancillare rispetto alla procedura stessa.
Si ricorda quanto chiarito dalla Suprema Corte, sebbene in tema di differente provvedimento emesso inaudita altera parte, pur sempre, però, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare: Cass. 09-03-2017, n. 6015 "tendendo l'esecuzione non all'accertamento di un diritto controverso ma alla concreta soddisfazione o attuazione di un diritto già riconosciuto nel titolo esecutivo, l'interlocuzione delle parti sul modo di dispiegarsi del procedimento nelle sue varie fasi non risponde (come nei giudizi di cognizione) alla (ineludibile) esigenza di garantire la contrapposizione dialettica tra parti in posizione di sostanziale eguaglianza, bensì al più limitato scopo (ed in tale prospettiva, pare acconcia la diffusa espressione di contraddittorio qualitativamente attenuato) di consentire al giudice dell'esecuzione il miglior esercizio della potestà
ordinatoria lui deferita [...] La testé individuata funzione del contradditorio spiega e giustifica: per un verso, la semplificazione delle forme di realizzazione di esso nell'ambito del processo esecutivo [...]; per altro verso, le ricadute non sempre inficianti sulla proseguibilità della procedura e sulla validità degli atti di essa derivanti dalla inosservanza delle regole sul contraddittorio, siccome correlate alla reazione del soggetto interessato (con lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi) e alla sussistenza (integrante interesse ad agire in opposizione) di un pregiudizio sostanziale,
in termini di compressioni o limitazioni delle facoltà difensive, conseguente alla mancata preventiva audizione delle parti" (così, in precedenza, anche Cass. 25-08-2006,
n. 18513; Cass. 26-01-2005, n. 1618; Cass. 24-07-1993, n. 8293).
Nel caso di specie, nessuna specifica lesione è stata allegata e la manifestazione delle proprie ragioni in diritto è stata ampiamente recuperata in questa sede.
Con riferimento al secondo, composito, motivo, si osserva anzitutto che l'effetto sanante invocato dal reclamante può verificarsi unicamente quando sia spirato il termine di rilievo della ragione estintiva, non certo per effetto di un termine che può o meno aver concesso il GE, in quanto il termine esiste anche e soprattutto a beneficio della controparte, che nel caso di specie è il debitore esecutato.
Il termine de quo, per come chiarito dal GE che ha emesso il provvedimento di estinzione oggetto di impugnativa, è quello previsto dall'art. 567 comma 2 c.p.c., come novellato dalla riforma Cartabia, ovvero quello di 45 giorni dalla notifica del pignoramento per il deposito della documentazione ipocatastale previsto a pena di inefficacia dello stesso.
La documentazione in questione è stata depositata oltre il suddetto termine, senza che sia stata chiesta una proroga.
Viene in rilievo, di conseguenza, una causa estintiva intervenuta per inutile decorso di termine perentorio.
Con specifico riguardo al termine di rilevabilità, anche d'ufficio, della causa estintiva di cui all'art. 567 co. 2 e 3 c.p.c., va precisato che la problematica, inesistente prima della modifica della formulazione dell'art. 630 avvenuta nel 2009, si è posta in termini di dubbio sulla applicabilità di tale nuova disposizione anche alla fattispecie speciale di estinzione di cui all'art. 567 c.p.c., per il rilievo officioso della quale non erano invece mai stati espressamente previsti specifici termini.
Secondo una determinata impostazione (espressa in Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30110
del 19/11/2019, Rv. 656162 - 01), il termine di cui all'art. 630 c.p.c., comma 2, della prima udienza successiva al verificarsi dell'evento estintivo, non sarebbe direttamente applicabile alla speciale fattispecie di cui all'art. 567 c.p.c., e, in particolare, non lo sarebbe per lo specifico caso della documentazione depositata tempestivamente ma incompleta, in quanto dovrebbero continuare ad applicarsi, in tal caso, i principi generali sul rilievo delle irregolarità del processo esecutivo e non direttamente quelli di cui all'art. 630 c.p.c., validi per le ipotesi generali di estinzione.
Secondo altra impostazione, che non si pone in esplicito contrasto con quella appena richiamata e che sostanzialmente non è dissimile, (espressa in Cass., Sez. 3, Sentenza n.
22723 del 26/07/2023, così massimata: "in tema di espropriazione immobiliare, con riferimento alle inattività delle parti suscettibili di comportare l'estinzione del giudizio che si collocano nella fase prodromica o preparatoria dell'autorizzazione alla vendita,
l'udienza di "prima comparizione" indicata nell'art. 630 c.p.c., comma 2, ai fini della declaratoria di estinzione, coincide con quella di comparizione delle parti ex art. 569
c.p.c., per l'adozione dei provvedimenti sull'istanza di vendita, la quale rappresenta il limite preclusivo alla rilevabilità d'ufficio delle inattività in parola"), in realtà, il principio del limite preclusivo al rilievo officioso espresso nell'art. 630 c.p.c., comma 2,
sarebbe nella sostanza applicabile anche nella speciale fattispecie estintiva di cui all'art. 567 c.p.c., sebbene con gli adattamenti conseguenti alla particolarità di tale fattispecie,
con la conseguenza che l'udienza entro la quale sarebbe possibile il rilievo di ufficio dell'estinzione del processo da parte del giudice dell'esecuzione sarebbe da individuare,
in questa ipotesi, in quella di cui all'art. 569 c.p.c., di autorizzazione alla vendita, e ciò
anche sulla base del principio generale per cui il processo esecutivo è strutturato per fasi indipendenti, di modo che le irregolarità verificatesi in una determinata fase e non fatte rilevare in detta fase, non sono più rilevabili in quella successiva (eccezion fatta,
evidentemente, per quelle di gravità tale da non essere suscettibili di alcuna sanatoria).
Secondo una ulteriore impostazione (espressa dal procuratore generale nella sua requisitoria), l'art. 630 c.p.c., comma 2, sarebbe in realtà applicabile anche alla speciale fattispecie estintiva di cui all'art. 567 c.p.c., trattandosi di una previsione di carattere generale. Anche in base a tale impostazione, peraltro, il limite preclusivo per il rilievo officioso dell'estinzione costituito dalla prima udienza successiva al verificarsi della fattispecie estintiva e sancito dalla suddetta disposizione, non sarebbe applicabile sempre, in quanto farebbero eccezione - ancora una volta in base ai principi generali in tema di sanatoria delle irregolarità del processo esecutivo - le ipotesi di mancanza o incompletezza della documentazione ipotecaria, dal momento che, in tali ipotesi, il vizio del processo esecutivo sarebbe tale da impedire, comunque, di dar corso alla vendita e, come tale, esso resterebbe rilevabile anche dopo la prima udienza successiva al suo verificarsi.
Tra le tre tesi sopra delineate ritiene il Collegio che sia maggiormente confacente alla ratio della previsione di cui all'art. 567 c.p.c., nata come ipotesi di estinzione speciale,
rilevabile d'ufficio allorquando la regola generale prevedeva il rilievo di parte, quella mediana, che connette il termine di rilievo della causa estintiva all'udienza di cui all'art. 569 cp.c, che conclude la fase preliminare dell'esecuzione e si esaurisce con l'ordinanza di vendita, contemperando la specialità dell'ipotesi estintiva ex art. 567 c.p.c. connessa all'espressa natura perentoria del termine di deposito con un'esigenza di stabilità della procedura, una volta che sia conclusa la sua prima fase.
Posta in questi termini la questione, diviene dirimente chiarire che nel caso di specie l'udienza del 8.10.2024, fissata dal Ge. dr. con provvedimento del 6.6.2024 era Per_1
stata fissata solo per la verifica dell'avvenuta integrazione documentale. La detta udienza è stata poi differita al 12.11.2024, allorquando, verificata l'avvenuta integrazione documentale, il GE si è limitato a fissare, per il 25.3.2025, l'udienza ex art. 569 c.p.c..
Ne consegue che il rilievo da parte del GE effettuato con il provvedimento, oggi reclamato, del 10.12.2024, è intervenuto prima dell'udienza ex art. 569 c.p.c. e, dunque,
non solo tempestivamente ma anche senza che si fosse formata una sanatoria, atteso che il vizio era rilevabile, ex officio ovvero dalla parte, sino alla detta udienza, ovvero, dalla sola parte, finanche con opposizione all'ordinanza di delega della vendita.
Alla luce di tanto il reclamo va rigettato.
4. Stante la mancata costituzione del resistente, va dichiarato che non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, della ricorrenza di un caso di infondatezza dell'impugnazione e, dunque, dell'astratta sussistenza della fattispecie che pone a carico della parte impugnante rimasta soccombente l'obbligo di effettuare il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, fermo restando che, secondo quanto condivisibilmente precisato da Cass. Sez. Un. N. 4315 del 2020, l'accertamento in ordine al se la parte, in dipendenza di quest'esito, sia in concreto tenuta al versamento del contributo è rimesso all'amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 10708/2024 del ruolo generale degli affari civili contenzioni, avente ad oggetto reclamo ex art. 630 c.p.c., ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di e;
Controparte_1 Controparte_2
- rigetta il reclamo;
- dichiara che non vi è luogo a provvedere sulle spese.
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002 per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo proposto.
Si comunichi.
Aversa, camera di consiglio del 19.3.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Antonella Paone dott. Michelangelo Petruzziello