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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/10/2025, n. 3637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3637 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. 1414/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 1414/2023 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 8.10.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 8 OTTOBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1414/2023 promossa da nata a [...], il [...], CF: Parte_1
, domiciliata in Catania, Cortile Ariete n. 7, in persona del C.F._1 rappresentante Amministratore di Sostegno, Avv. Fabio di Prima, giusta autorizzazione del
Giudice Tutelare del 12/10/2023, elettivamente domiciliata in Catania, Corso Italia n. 207,
1 presso lo studio dell'Avv. Ernesto Pulvirenti (C.F.: ) che la rappresenta C.F._2
e difende per procura in atti
-Ricorrente-
CONTRO
, Controparte_1
- resistente contumace –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.11.2023 l' avv. Fabio di Prima, nella qualità di Amministratore di Sostegno della sig.ra precisava di avere provveduto ad inoltrare Parte_1 all' in nome e per conto dell'amministrata n. 2 domande per ottenere il beneficio del CP_1
Reddito di Cittadinanza e più precisamente: la prima con protocollo n. CP_2
4583791 del 14/06/2021 e la seconda con protocollo n. del Controparte_3
31/01/2023, che allegava in atti, ma che l' , sede di Giarre, con lettere datate 31/03/2023 CP_1
e 01/04/2023, che allegava in atti, gli comunicava di aver respinto la seconda domanda (anno
2023) e di aver revocato la prima domanda (anno 2021) con la medesima motivazione e cioè
“Accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU” . Precisava, quindi, di aver inoltrato a mezzo PEC, alla sede provinciale dell' di Catania ed alla sede di Giarre, una missiva CP_1 dove spiegava e motivava le ragioni della correttezza delle domande presentate. Precisava, invero, a tal riguardo che la sig.ra sebbene sia formalmente residente nel comune Pt_1 di Motta S. Anastasia alla Via V. Emanuele n. 30 da oltre sei anni non vi dimora più a causa di un procedimento penale nei suoi confronti che ha visto coinvolto anche il padre della stessa e che ha visto dapprima l'adozione della misura di sicurezza ex art. 312 c.p.p. e 206 c.p. presso una REMS e che successivamente è stata ricoverata, sempre su ordine del giudice penale, in diverse strutture: Casa Famiglia a Lentini, CTA Kennedy di Messina, CTA Cappuccini di
Vizzini e Casa Famiglia “Casa Serena” e, ancora, che, da circa due anni, è domiciliata a
Catania al Aggiungeva, altresì, che nella sentenza di condanna veniva Controparte_4 disposto il divieto di avvicinamento alla parte offesa e cioè il padre, come da documentazione che allegava. Precisava, pertanto, che la possiede tutti i requisiti di Parte_1 legge soggettivi ed oggettivi per l'ottenimento del Reddito di Cittadinanza non avendo superato i limiti reddituali ed essendo residente in Italia da sempre. Precisava, quindi, che i due provvedimenti di parte resistente sono palesemente illegittimi perché carenti di qualsiasi
2 motivazione ed estremamente generici e privi di qualsiasi istruttoria, e ciò, nonostante le allegazioni documentali prodotte all'ente dall'Amministratore di Sostegno il quale ha correttamente indicato in seno alle domande tutti i dati e le informazioni in modo corretto e veritiero, soprattutto per quanto riguarda la composizione del nucleo familiare poichè la sig.ra non vive da anni dove ufficialmente ha la residenza avendo avuto di fatto residenze Pt_1 effettive diverse da quella risultante nei pubblici registri per i motivi sopra esposti ed ha diritto pertanto a percepire il Reddito di Cittadinanza.
Concludeva chiedendo: Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a Parte_2 percepire il Reddito di Cittadinanza a decorrere dalla domanda amministrativa del 14/06/2021 prot. n. INPS-RDC-2021-4583791 e pertanto annullare e/o revocare il provvedimento di revoca del 01/04/2023 e dichiarare il diritto della sig.ra a percepire il Parte_2
Reddito di Cittadinanza a decorrere dalla domanda amministrativa del 31/01/2023 prot.n.
e condannare parte resistente al pagamento di quanto dovuto a Controparte_3 decorrere dal 31/01/2023 per un importo mensile di €. 500,00; Condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione in favore del presente difensore antistatario.
CP_ Nessuno si costituiva per l' regolarmente convenuta in giudizio.
Fissata la prima udienza, all'udienza del 17/04/2025 il giudice disponeva la rinnovazione della CP_ notifica in confronto all' non costituitosi;
con provvedimento del 9.10.2024, accertata l'integrità del contraddittorio, rinviava per discussione e decisione. Con successivo provvedimento del 26.09.2025, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione.
L'udienza del 8.10.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
Nel merito il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per quanto di ragione.
In materia previdenziale è applicabile il principio secondo cui i provvedimenti emessi dall' non sono costitutivi del diritto (che, collegato ad elementi determinati Controparte_5 dalla legge, preesiste all'atto di attribuzione della prestazione, il quale serve solo a renderla
3 liquida ed esigibile), ma sono atti di certazione, riconducibili ad un'attività ricognitiva di verifica di fatti e situazioni che acquistano rilevanza all'esito dell'accertamento amministrativo.
Pertanto, sia nell'ipotesi in cui l' abbia negato la pensione, sia nell'ipotesi cui abbia CP_1 annullato o revocato un precedente provvedimento di concessione della prestazione, sia in ogni altra ipotesi di provvedimenti incidenti sulla misura di quest'ultima, l'azione proposta davanti al giudice non coinvolge la verifica della legittimità o meno dell'atto amministrativo, ma ha per oggetto il rapporto, ossia la fondatezza, in tutti i suoi elementi, della sottostante pretesa (Cass. 12283/98).
Ne consegue che in questa sede è necessario esaminare il merito della pretesa restitutoria dell' a proposito della quale, le sezioni unite della Suprema Corte (sentenza n. 18046/10) CP_1 hanno stabilito, con specifico riferimento alla materia previdenziale, che, nel giudizio instaurato dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'Ente assicuratore abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a mantenere la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico.
Osserva il decidente che il beneficio economico del reddito di cittadinanza è qualificato dal
D.L. n. 4/ 2019 convertito in Legge n. 26/2019 “quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e alla esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto alla informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro” (art 1 co
1).
Ai fini della configurabilità del diritto alla percezione del reddito di cittadinanza è necessario sia il requisito reddituale stabilito dall'art 2 del D.L. n. 4/ 2019 poi convertito in Legge n.
26/2019 che indica requisiti reddituali e patrimoniali, del nucleo familiare deve possedere sia i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno.
E' opportuno, al fine di meglio comprendere la fattispecie, richiamare la normativa da applicare alla stessa.
L'art. 2 del DL 4/2019 e ss.mm. in merito ai beneficiari della misura stabilisce:
4 “1. Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di
Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave
o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia é incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario
a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale
5 in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. c - bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.
5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a -bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico
a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.
E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo
2, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c). Con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti è comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione (6) .
6 L'art. 7 del DL 4/2019 e ss.mm. sulle ipotesi di revoca e decadenza statuisce:
“4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
5. E' disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare:
a) non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, di cui all'articolo 4, commi 4 e 6 , anche a seguito del primo incontro presso il centro per l'impiego ovvero presso
i servizi competenti per il contrasto della povertà, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
b) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l'inclusione sociale, di cui all'articolo 4, commi 7 e 12, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all'articolo 9, comma 3, lettera
e), del presente decreto;
d) non aderisce ai progetti di cui all'articolo 4, comma 15, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
e) non accetta almeno una di tre offerte congrue ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5), ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non accetta la prima offerta congrua utile;
f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12; h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9 -bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9.
6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa
7 presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo
3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.
11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data.
14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del CP_ Rdc, [i centri per l'impiego,] i comuni, l' l'Agenzia delle Entrate, l Controparte_6 preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono, entro dieci giorni
[...] dall'accertamento, all'autorità' giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica”.
La normativa prevede che i requisiti stabiliti per l'accesso alla misura del reddito di cittadinanza debbano sussistere cumulativamente al momento della presentazione della relativa istanza e in costanza della successiva erogazione.
CP_ La determinazione dell'ammontare del beneficio economico viene effettuata dall' sulla base della dichiarazione ISEE e delle informazioni sui trattamenti erogati ai beneficiari del
Reddito di cittadinanza.
CP_ Tanto premesso, dagli atti di causa, sembra che l' motivi la propria richiesta di restituzione delle somme erogate per l'anno 2021 e di diniego della prestazione per l'anno 2023 sulla errata indicazione, nella domanda volta ad ottenere la prestazione per cui è causa, della composizione del nucleo familiare in violazione dell'art. 3 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4
Or bene, l'odierna ricorrente incentra la propria difesa sulla circostanza che la stessa, nel periodo in cui ha goduto della prestazione per cui è causa, risiedesse in altra residenza, diversa da quella in cui risiede la propria famiglia anagrafica e che per questo solo fatto ella ha correttamente indicato in domanda di costituire un nucleo autonomo rispetto a quest'ultima.
Al fine, dunque, di dare prova che nelle rispettive domande INPS-RDC-2021-4583791 del
14/06/2021 e n. del 31/01/2023, volte ad ottenere la prestazione Controparte_3 del RDC, è stato correttamente indicato il nucleo familiare, parte ricorrente, che pure dichiara che la non vive da anni dove ufficialmente ha la residenza anagrafica, Parte_1
8 avendo avuto di fatto residenze effettive diverse da quella risultante nei pubblici registri, ha prodotto la certificazione rilasciata dalla Comunità Terapeutica Assistita Kennedy srl in
Saponara dalla quale risulta che la ha risieduto presso detta struttura dal 21.2.2018 Pt_1 al 5.03.2018; ha prodotto la mail del 4.01.2021 con la quale l'amministratore ricorrente nell'interesse dell'amministrata ha rilasciato l'autorizzazione alla Parte_1
Comunità Terapeutica Assistita “ Cappuccini” per la vaccinazione “ Pfizer- BioTech COVID
19; ha prodotto la certificazione rilasciata dalla Società Coop. Soc. O.N.L.U.S. Comunità alloggio disabili psichici CASA NA in Catania Via A. Costanzo n. 4l dalla quale risulta, che la ha risieduto presso la detta struttura dal 5.05.2021 al 11.02.2022; Pt_1
Ora, in disparte il fatto che la superiore documentazione ne accerta la residenza solo per il periodo 21.2.2018 al 5.03.2018 presso Comunità Terapeutica Assistita Kennedy srl in
Saponara e per il periodo 5.05.2021 al 11.02.2022 presso Società Coop. Soc. O.N.L.U.S.
Comunità alloggio disabili psichici CASA NA, rimanendo così sprovvisti di prova i restanti periodi, reputa il Tribunale che erra parte ricorrente a fare ricorso, nel caso che ci occupa, al concetto di residenza effettiva. Invero, sebbene la nota n. 3803 del 14 aprile 2020 dell'ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, richiamata da quest'ultimo, precisa che il requisito della residenza protratta per 10 anni debba intendersi riferito alla effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano e non alla iscrizione anagrafica, consentendo all'interessato di fornire prova della sua presenza anche in assenza di iscrizione costituendo la residenza risultante dai registri anagrafici quindi una mera presunzione, superabile con altri
"oggettivi ed univoci elementi di riscontro consentiti dall'ordinamento, tale interpretazione è riferita ai cittadini stranieri richiedenti la prestazione per cui è causa.
Venendo al caso che ci occupa, il decreto in materia chiarisce che nel nucleo familiare ai fini del reddito di cittadinanza sono considerati gli stessi componenti che devono essere inclusi nella dichiarazione Isee. Ai fini della dichiarazione Isee non sempre la composizione del nucleo familiare coincide con la famiglia anagrafica. Normalmente, per la dichiarazione Isee la famiglia è considerata composta dal dichiarante, dai componenti della famiglia anagrafica e dai soggetti fiscalmente a carico, anche se non conviventi. Or bene, fermo restando la già chiarita circostanza relativa alla dichiarazione circa la residenza della nel caso che Pt_1 ci occupa si ritiene che parte ricorrente non abbia fornito la prova di non essere fiscalmente a carico del proprio padre ( nulla prova, per altro in merito al provvedimento di applicazione provvisoria della misura di sicurezza indicata ) e di costituire un nucleo familiare a sè (c.d.
9 nucleo monocomponente) con la conseguente riconduzione ex-lege nel nucleo dei suoi genitori.
In definitiva, parte ricorrente non ha dimostrato il suo diritto all'attribuzione del reddito di cittadinanza, sicché non è stata comprovata l'illegittimità della revoca e della consequenziale richiesta di ripetizione delle somme erogate dall' sulla base di un titolo di cui non sono stati accertati in giudizio i presupposti.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.
In ragione della peculiarità del caso e in considerazione della qualità delle parti in causa, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1414/2023 R.G. così statuisce:
Rigetta il ricorso
Compensa interamente tra le parti le spese di lite
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania, 11 OTTOBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
10
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 1414/2023 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 8.10.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 8 OTTOBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1414/2023 promossa da nata a [...], il [...], CF: Parte_1
, domiciliata in Catania, Cortile Ariete n. 7, in persona del C.F._1 rappresentante Amministratore di Sostegno, Avv. Fabio di Prima, giusta autorizzazione del
Giudice Tutelare del 12/10/2023, elettivamente domiciliata in Catania, Corso Italia n. 207,
1 presso lo studio dell'Avv. Ernesto Pulvirenti (C.F.: ) che la rappresenta C.F._2
e difende per procura in atti
-Ricorrente-
CONTRO
, Controparte_1
- resistente contumace –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.11.2023 l' avv. Fabio di Prima, nella qualità di Amministratore di Sostegno della sig.ra precisava di avere provveduto ad inoltrare Parte_1 all' in nome e per conto dell'amministrata n. 2 domande per ottenere il beneficio del CP_1
Reddito di Cittadinanza e più precisamente: la prima con protocollo n. CP_2
4583791 del 14/06/2021 e la seconda con protocollo n. del Controparte_3
31/01/2023, che allegava in atti, ma che l' , sede di Giarre, con lettere datate 31/03/2023 CP_1
e 01/04/2023, che allegava in atti, gli comunicava di aver respinto la seconda domanda (anno
2023) e di aver revocato la prima domanda (anno 2021) con la medesima motivazione e cioè
“Accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU” . Precisava, quindi, di aver inoltrato a mezzo PEC, alla sede provinciale dell' di Catania ed alla sede di Giarre, una missiva CP_1 dove spiegava e motivava le ragioni della correttezza delle domande presentate. Precisava, invero, a tal riguardo che la sig.ra sebbene sia formalmente residente nel comune Pt_1 di Motta S. Anastasia alla Via V. Emanuele n. 30 da oltre sei anni non vi dimora più a causa di un procedimento penale nei suoi confronti che ha visto coinvolto anche il padre della stessa e che ha visto dapprima l'adozione della misura di sicurezza ex art. 312 c.p.p. e 206 c.p. presso una REMS e che successivamente è stata ricoverata, sempre su ordine del giudice penale, in diverse strutture: Casa Famiglia a Lentini, CTA Kennedy di Messina, CTA Cappuccini di
Vizzini e Casa Famiglia “Casa Serena” e, ancora, che, da circa due anni, è domiciliata a
Catania al Aggiungeva, altresì, che nella sentenza di condanna veniva Controparte_4 disposto il divieto di avvicinamento alla parte offesa e cioè il padre, come da documentazione che allegava. Precisava, pertanto, che la possiede tutti i requisiti di Parte_1 legge soggettivi ed oggettivi per l'ottenimento del Reddito di Cittadinanza non avendo superato i limiti reddituali ed essendo residente in Italia da sempre. Precisava, quindi, che i due provvedimenti di parte resistente sono palesemente illegittimi perché carenti di qualsiasi
2 motivazione ed estremamente generici e privi di qualsiasi istruttoria, e ciò, nonostante le allegazioni documentali prodotte all'ente dall'Amministratore di Sostegno il quale ha correttamente indicato in seno alle domande tutti i dati e le informazioni in modo corretto e veritiero, soprattutto per quanto riguarda la composizione del nucleo familiare poichè la sig.ra non vive da anni dove ufficialmente ha la residenza avendo avuto di fatto residenze Pt_1 effettive diverse da quella risultante nei pubblici registri per i motivi sopra esposti ed ha diritto pertanto a percepire il Reddito di Cittadinanza.
Concludeva chiedendo: Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a Parte_2 percepire il Reddito di Cittadinanza a decorrere dalla domanda amministrativa del 14/06/2021 prot. n. INPS-RDC-2021-4583791 e pertanto annullare e/o revocare il provvedimento di revoca del 01/04/2023 e dichiarare il diritto della sig.ra a percepire il Parte_2
Reddito di Cittadinanza a decorrere dalla domanda amministrativa del 31/01/2023 prot.n.
e condannare parte resistente al pagamento di quanto dovuto a Controparte_3 decorrere dal 31/01/2023 per un importo mensile di €. 500,00; Condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con distrazione in favore del presente difensore antistatario.
CP_ Nessuno si costituiva per l' regolarmente convenuta in giudizio.
Fissata la prima udienza, all'udienza del 17/04/2025 il giudice disponeva la rinnovazione della CP_ notifica in confronto all' non costituitosi;
con provvedimento del 9.10.2024, accertata l'integrità del contraddittorio, rinviava per discussione e decisione. Con successivo provvedimento del 26.09.2025, il sottoscritto giudice onorario veniva delegato per l'attività relativa all'udienza di discussione e per la decisione.
L'udienza del 8.10.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
Nel merito il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per quanto di ragione.
In materia previdenziale è applicabile il principio secondo cui i provvedimenti emessi dall' non sono costitutivi del diritto (che, collegato ad elementi determinati Controparte_5 dalla legge, preesiste all'atto di attribuzione della prestazione, il quale serve solo a renderla
3 liquida ed esigibile), ma sono atti di certazione, riconducibili ad un'attività ricognitiva di verifica di fatti e situazioni che acquistano rilevanza all'esito dell'accertamento amministrativo.
Pertanto, sia nell'ipotesi in cui l' abbia negato la pensione, sia nell'ipotesi cui abbia CP_1 annullato o revocato un precedente provvedimento di concessione della prestazione, sia in ogni altra ipotesi di provvedimenti incidenti sulla misura di quest'ultima, l'azione proposta davanti al giudice non coinvolge la verifica della legittimità o meno dell'atto amministrativo, ma ha per oggetto il rapporto, ossia la fondatezza, in tutti i suoi elementi, della sottostante pretesa (Cass. 12283/98).
Ne consegue che in questa sede è necessario esaminare il merito della pretesa restitutoria dell' a proposito della quale, le sezioni unite della Suprema Corte (sentenza n. 18046/10) CP_1 hanno stabilito, con specifico riferimento alla materia previdenziale, che, nel giudizio instaurato dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'Ente assicuratore abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a mantenere la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico.
Osserva il decidente che il beneficio economico del reddito di cittadinanza è qualificato dal
D.L. n. 4/ 2019 convertito in Legge n. 26/2019 “quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e alla esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto alla informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro” (art 1 co
1).
Ai fini della configurabilità del diritto alla percezione del reddito di cittadinanza è necessario sia il requisito reddituale stabilito dall'art 2 del D.L. n. 4/ 2019 poi convertito in Legge n.
26/2019 che indica requisiti reddituali e patrimoniali, del nucleo familiare deve possedere sia i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno.
E' opportuno, al fine di meglio comprendere la fattispecie, richiamare la normativa da applicare alla stessa.
L'art. 2 del DL 4/2019 e ss.mm. in merito ai beneficiari della misura stabilisce:
4 “1. Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di
Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave
o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia é incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario
a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale
5 in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. c - bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.
5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a -bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico
a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.
E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo
2, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c). Con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti è comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione (6) .
6 L'art. 7 del DL 4/2019 e ss.mm. sulle ipotesi di revoca e decadenza statuisce:
“4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
5. E' disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare:
a) non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, di cui all'articolo 4, commi 4 e 6 , anche a seguito del primo incontro presso il centro per l'impiego ovvero presso
i servizi competenti per il contrasto della povertà, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
b) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l'inclusione sociale, di cui all'articolo 4, commi 7 e 12, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all'articolo 9, comma 3, lettera
e), del presente decreto;
d) non aderisce ai progetti di cui all'articolo 4, comma 15, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
e) non accetta almeno una di tre offerte congrue ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5), ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non accetta la prima offerta congrua utile;
f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12; h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9 -bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9.
6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa
7 presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo
3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.
11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data.
14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del CP_ Rdc, [i centri per l'impiego,] i comuni, l' l'Agenzia delle Entrate, l Controparte_6 preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono, entro dieci giorni
[...] dall'accertamento, all'autorità' giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica”.
La normativa prevede che i requisiti stabiliti per l'accesso alla misura del reddito di cittadinanza debbano sussistere cumulativamente al momento della presentazione della relativa istanza e in costanza della successiva erogazione.
CP_ La determinazione dell'ammontare del beneficio economico viene effettuata dall' sulla base della dichiarazione ISEE e delle informazioni sui trattamenti erogati ai beneficiari del
Reddito di cittadinanza.
CP_ Tanto premesso, dagli atti di causa, sembra che l' motivi la propria richiesta di restituzione delle somme erogate per l'anno 2021 e di diniego della prestazione per l'anno 2023 sulla errata indicazione, nella domanda volta ad ottenere la prestazione per cui è causa, della composizione del nucleo familiare in violazione dell'art. 3 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4
Or bene, l'odierna ricorrente incentra la propria difesa sulla circostanza che la stessa, nel periodo in cui ha goduto della prestazione per cui è causa, risiedesse in altra residenza, diversa da quella in cui risiede la propria famiglia anagrafica e che per questo solo fatto ella ha correttamente indicato in domanda di costituire un nucleo autonomo rispetto a quest'ultima.
Al fine, dunque, di dare prova che nelle rispettive domande INPS-RDC-2021-4583791 del
14/06/2021 e n. del 31/01/2023, volte ad ottenere la prestazione Controparte_3 del RDC, è stato correttamente indicato il nucleo familiare, parte ricorrente, che pure dichiara che la non vive da anni dove ufficialmente ha la residenza anagrafica, Parte_1
8 avendo avuto di fatto residenze effettive diverse da quella risultante nei pubblici registri, ha prodotto la certificazione rilasciata dalla Comunità Terapeutica Assistita Kennedy srl in
Saponara dalla quale risulta che la ha risieduto presso detta struttura dal 21.2.2018 Pt_1 al 5.03.2018; ha prodotto la mail del 4.01.2021 con la quale l'amministratore ricorrente nell'interesse dell'amministrata ha rilasciato l'autorizzazione alla Parte_1
Comunità Terapeutica Assistita “ Cappuccini” per la vaccinazione “ Pfizer- BioTech COVID
19; ha prodotto la certificazione rilasciata dalla Società Coop. Soc. O.N.L.U.S. Comunità alloggio disabili psichici CASA NA in Catania Via A. Costanzo n. 4l dalla quale risulta, che la ha risieduto presso la detta struttura dal 5.05.2021 al 11.02.2022; Pt_1
Ora, in disparte il fatto che la superiore documentazione ne accerta la residenza solo per il periodo 21.2.2018 al 5.03.2018 presso Comunità Terapeutica Assistita Kennedy srl in
Saponara e per il periodo 5.05.2021 al 11.02.2022 presso Società Coop. Soc. O.N.L.U.S.
Comunità alloggio disabili psichici CASA NA, rimanendo così sprovvisti di prova i restanti periodi, reputa il Tribunale che erra parte ricorrente a fare ricorso, nel caso che ci occupa, al concetto di residenza effettiva. Invero, sebbene la nota n. 3803 del 14 aprile 2020 dell'ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, richiamata da quest'ultimo, precisa che il requisito della residenza protratta per 10 anni debba intendersi riferito alla effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano e non alla iscrizione anagrafica, consentendo all'interessato di fornire prova della sua presenza anche in assenza di iscrizione costituendo la residenza risultante dai registri anagrafici quindi una mera presunzione, superabile con altri
"oggettivi ed univoci elementi di riscontro consentiti dall'ordinamento, tale interpretazione è riferita ai cittadini stranieri richiedenti la prestazione per cui è causa.
Venendo al caso che ci occupa, il decreto in materia chiarisce che nel nucleo familiare ai fini del reddito di cittadinanza sono considerati gli stessi componenti che devono essere inclusi nella dichiarazione Isee. Ai fini della dichiarazione Isee non sempre la composizione del nucleo familiare coincide con la famiglia anagrafica. Normalmente, per la dichiarazione Isee la famiglia è considerata composta dal dichiarante, dai componenti della famiglia anagrafica e dai soggetti fiscalmente a carico, anche se non conviventi. Or bene, fermo restando la già chiarita circostanza relativa alla dichiarazione circa la residenza della nel caso che Pt_1 ci occupa si ritiene che parte ricorrente non abbia fornito la prova di non essere fiscalmente a carico del proprio padre ( nulla prova, per altro in merito al provvedimento di applicazione provvisoria della misura di sicurezza indicata ) e di costituire un nucleo familiare a sè (c.d.
9 nucleo monocomponente) con la conseguente riconduzione ex-lege nel nucleo dei suoi genitori.
In definitiva, parte ricorrente non ha dimostrato il suo diritto all'attribuzione del reddito di cittadinanza, sicché non è stata comprovata l'illegittimità della revoca e della consequenziale richiesta di ripetizione delle somme erogate dall' sulla base di un titolo di cui non sono stati accertati in giudizio i presupposti.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.
In ragione della peculiarità del caso e in considerazione della qualità delle parti in causa, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1414/2023 R.G. così statuisce:
Rigetta il ricorso
Compensa interamente tra le parti le spese di lite
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania, 11 OTTOBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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