Sentenza 8 ottobre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/10/2004, n. 20030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20030 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - rel. Consigliere -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. SETTIMIJ Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA AO, difeso da se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell'avvocato ETTORE MARIA CERASA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EO ER 0 VALTER, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RIDOLFINO VENUTI 42, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO CAUTI, difeso dall'avvocato PASQUALE DE SIATI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 200/01 del Tribunale di ANCONA, depositata il 15/02/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/03/04 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito L'Avvocato CAUTI Antonio, con delega dell'Avvocato DE SIATI Pasquale, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21.7.1995 l'Avv. Paolo Casaccia conveniva in giudizio davanti al giudice di pace di Ancona RE LT, chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma di L.. tremilioni, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di prestazioni professionali a lui fornite. L'RE, costituitosi in giudizio, eccepiva il difetto di causa petendi, la nullità della citazione, nonché il difetto assoluto di prova circa le pretese prestazioni.
All'udienza del 17.11.1995, constatato che nell'atto di citazione notificato l'importo reclamato era di L.
3.000.000 mentre nella copia depositata e corretta a mano veniva indicato in L. 1.900.000, sulla base delle eccezioni proposte, l'avv. Casaccia dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio.
Detta richiesta non veniva condivisa dal convenuto il quale insisteva per il rigetto della domanda.
Con sentenza del 24.11.1995 il giudice di pace di Ancona rigettava la domanda proposta dall'avv. Casaccia perché non adeguatamente fondata, condannando il medesimo alla rifusione delle spese di lite, e spiegando che "la domanda attrice non è adeguatamente motivata, anzi è priva di ogni indicazione sulla natura delle prestazioni professionali che si sostiene di aver svolto a favore dell'attore";
che non era stata nemmeno fornita la prova sulla adeguatezza del compenso stesso e sulla sua conformità alle tariffe professionali. Detta sentenza, notificata in data 10.1.1996, passava in giudicato per decorso dei termini per l'impugnazione.
Con un nuovo atto di citazione notificato in data 26.3.1997 l'avv. Gasacela conveniva in giudizio RE davanti al giudice di pace di Ancona per la medesima causa petendi ma, questa volta, chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 5.000.000 (cinquemilioni) ammettendo espressamente di aver già azionato la medesima pretesa, seppur ridotta a L. 3.000.000, sotto i minimi di tariffa, per puro spirito conciliativo, con giudizio conclusosi con la reiezione della domanda.
Costituitosi in giudizio, RE LT eccepiva il giudicato sulla domanda costituito dalla pronuncia n. 38/95 del 24.11.1995, rivendicandone l'autorità sopra il dedotto ed il deducibile e ribadendo le eccezioni in merito già formulate.
Con sentenza non definitiva n. 303/97 11 giudice di pace di Ancona respingeva l'eccezione di res judicata, mentre con la sentenza definitiva n. 60/98 accoglieva parzialmente la domanda attorea condannando il convenuto al pagamento della somma di L.
1.700.000. Avverso le due ultime predette pronunce RE LT proponeva appello reiterando l'eccezione pregiudiziale di giudicato, la carenza di legittimazione passiva, l'insussistenza probatoria della domanda, la mancanza di motivazione della sentenza impugnata, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 306 c.p.c. e dell'art. 2909 cod. civ., per avere la detta sentenza ritenuto la rinuncia agli atti del giudizio non accettata del tutto inefficace, e non suscettibile di costituire res indicata.
Con sentenza in data 15.2.2001 il tribunale di Ancona riconosceva la fondatezza dell'eccezione di res iudicata, sollevata dall'appellato, accogliendo l'appello proposto e dichiarando preclusa ex art. 2909 cod. civ. la domanda attrice.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Avv. Casaccia Paolo con due motivi, illustrati con memoria. Ha resistito con controricorso RE LT.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione sollevata dall'RE LT circa l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura, avendo il ricorrente conferito procura congiunta ad altro difensore senza che questi abbia sottoscritto l'atto introduttivo ne' certificato l'autenticità della firma, per cui il ricorso firmato da uno solo dei difensori non sarebbe validamente sottoscritto. L'eccezione è infondata e va respinta.
Risulta dall'intestazione del ricorso che l'Avv. Casaccia Paolo "... sta in giudizio personalmente rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente anche dall'Avv. Ettore Maria Cerasa".
È giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. sent. 23 gennaio 2004 n. 1168) che in tema di procura alle liti, ove il mandato sia conferito a più difensori, ciascuno di essi è autonomamente legittimato alla sottoscrizione dell'atto introduttivo del giudizio in assenza di una espressa volontà delle parti circa il carattere congiuntivo del mandato stesso, con conseguente esclusione di ogni profilo di nullità dell'atto dovuto all'eventuale mancanza della firma degli altri difensori;
che il carattere congiunto del mandato deve inequivocabilmente emergere dalla manifestazione di volontà della parte.
Nel caso in esame il mandato speciale all'Avv. Ettore Maria Cerasa è stato conferito anche disgiuntamele, come risulta ex actis. Col primo motivo il ricorrente denuncia omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere il tribunale erroneamente affermato che il giudice di pace nel primo giudizio era "sceso ad esaminare il merito della controversia, respingendo la domanda perché non adeguatamente motivata", non essendo stata la rinuncia agli atti del giudizio da parte del ricorrente" supportata dall'adesione avversaria", non tenendo conto che nel primo giudizio davanti al giudice di pace vi fu adesione all'eccezione pregiudiziale del convenuto di "nullità dell'atto di citazione per genericità del petitum".
Deduce il ricorrente che tale primo giudice di pace non poteva statuire nel merito della domanda, perché la questione relativa alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio, sollevata dal convenuto RE LT, investendo uno dei presupposti necessari per la valida contestazione del rapporto processuale, doveva essere esaminata e decisa da detto giudice con precedenza rispetto ad ogni altra ed in ogni caso prima della valutazione di merito, in ossequio al principio stabilito dall'art. 164 c.p.c., che postula un esame dell'eccezione di nullità prima di ogni altra questione;
che, pertanto, il primo giudice di pace non poteva pronunciare sulla fondatezza della domanda, in assenza di qualsiasi istruttoria circa il merito della controversia, pur in presenza di rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'attore, non accettata dal convenuto;
che pertanto non si era formato la res iudicata sul merito della controversia, che il detto giudice di pace non poteva ne' doveva esaminare.
Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 306 c.p.c. e 2909 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per errore di diritto sul concetto di giudicato, perché il tribunale non aveva esaminato se la sentenza n, 38/95 del primo giudice di pace poteva costituire res iudicata, dovendosi costui limitarsi a decidere soltanto l'eccezione preliminare di nullità della citazione sollevata dal convenuto. I due motivi, che per la loro connessione logica possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati e vanno rigettati. L'accertamento dell'inesistenza di un diritto per difetto di prova, come stabilito nella sentenza n. 38/95 del giudice di pace, con il rigetto della domanda, una volta formatosi il giudice formale, costituisce giudicato sostanziale, nel senso che la domanda deve ritenersi definitivamente rigettata e non più proponibile in un nuovo giudizio fra le parti stesse.
È giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sentt. n. 1175/1971, S.U. n. 1395/1972, n. 3175/1974, n. 715/1980, n. 1532/1981, n. 1682/1991, n. 7186/1991) che l'accertamento dell'inesistenza di un diritto per difetto di prova, espresso mediante il dispositivo di rigetto della domanda, una volta formatosi il giudicato formale, costituisce giudicato sostanziale, nel senso che la domanda deve ritenersi definitivamente rigettata e non più proponibile in un nuovo giudizio fra le stesse parti;
che il giudicato, in quanto assistito da una presunzione assoluta di verità e legittimità, non viene meno e spiega gli effetti che la legge gli ricollega, precludendo alle parti ed al giudice il riesame delle questioni già decise, anche se fondato su erronei criteri giuridici, come ritiene l'attuale ricorrente;
che, coprendo il giudicato il dedotto ed il deducibile, nel caso in cui la parte interessata non abbia fornito la prova del preteso diritto ed il giudice abbia respinto la domanda, tale sentenza, passata in giudicato, preclude la proposizione della domanda stessa in altro successivo giudizio;
che quindi sul piano processuale il giudicato produce il particolare effetto dell'immutabilità del provvedimento giurisdizionale mediante la preclusione di riesame e pronuncia sul medesimo oggetto. A tali principi si è attenuto il tribunale nella sentenza impugnata, motivandola correttamente e congruamente, senza incorrere in vizi logici o in errori di diritto.
Respinto il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 50 per spese ed in euro 1200 per onorari.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2004