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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/06/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1217/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Bologna, composto dai GNi Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1217/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara LO FASO nel cui studio in Bagheria (PA) via Antonio Vivaldi n.7 è elettivamente domiciliata
ATTRICE contro (C.F. , nato a [...] l'[...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca VITULO ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Bologna, via Garibaldi n.9, CONVENUTO P.M. INTERVENUTO
*****
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
*****
CONCLUSIONI
L'attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente il 13 marzo 2025:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei IG.ri e , Parte_1 CP_1 alle condizioni di cui in ricorso introduttivo del 30 gennaio 2023. PE
- Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ed ad entrambi i genitori, con PE2 collocamento prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di tenerli con sè secondo le disposizioni stabilite dal giudice. Disporre ogni statuizione consequenziale”.
pagina 1 di 14 Il convenuto ha concluso come da memoria del 20 gennaio 2023:
“l'Ill.Mo Tribunale di Bologna adito voglia:
- dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Bologna in data 08.10.2017 tra il IG. e la CP_1 IG.ra ordinando all'ufficiale del predetto Comune di procedere alla trascrizione della Parte_1 emananda sentenza;
Disporre quanto segue in punto alle condizioni:
- Confermare l'affidamento condiviso dei minori ed ad entrambi i genitori PE3 PE2 predisponendo, tuttavia, il collocamento degli stessi presso il padre IG. CP_1 PE
- Autorizzare il trasferimento dei minori ed presso l'abitazione del padre IG. PE2 [...] sita nel comune di Bologna (BO); CP_1
- Dichiarare non più dovuto l'assegno mensile di mantenimento stabilito a carico del IG. in CP_1 favore dei figli e da versarsi alla IG.ra , in ragione del venir meno dei presupposti per Parte_1 cui il medesimo era stato previsto in sede di separazione;
- Predisporre specifico calendario ai fini dell'esercizio del diritto di visita materno prevedendo, ad integrazione di quanto già predisposto nel verbale di udienza del 15/06/2021 con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Bologna in data 06/07/2021, quanto segue: 1) La IG.ra vedrà e terrà con sé i figli minori recandosi presso il nuovo Comune di Parte_1 residenza di questi ultimi in Bologna (BO), con la facoltà di rimanere con loro per tutto il week-end, compreso il pernottamento, in una struttura da individuarsi nello stesso Comune di residenza o nei
Comuni immediatamente più vicini a seconda della disponibilità e della convenienza;
2) In seguito, progressivamente, ma non prima del raggiungimento di anni 8 di ciascun bambino, salvo diverso accordo, la IG.ra potrà esercitare il proprio diritto di visita in relazione alle Pt_1 permanenze più lunghe dei figli, anche presso la residenza di quest'ultima a AR (PA), ferma restando la tutela della frequentazione dei minori con la madre, con gli zii e con i nonni materni, con pagamento dei voli aerei soltanto dei figli a proprio carico;
3) Fermo restando che, nello spirito dell'affidamento condiviso, le parti potranno concordare ulteriori momenti di incontro madre-figli, la madre potrà vedere e tenere con sé i figli quantomeno secondo le seguenti modalità di frequentazione: a) Almeno una volta al mese per un intero week-end (dal venerdì alla domenica, compatibilmente con la disponibilità dei collegamenti aerei e quindi salvo diversa richiesta) e/o due volte al mese, sempre per un intero week-end, nei casi in cui la IG.ra riesca Pt_1 ad organizzarsi e possa trovare voli Palermo-Bologna convenienti. b) La madre sarà altresì PE autorizzata, previo accordo con il padre, a portare i figli ed con sé a AR al fine PE2 di far visita ai nonni ed agli altri parenti stretti, a partire dall'età di anni 8 (otto) ciascuno;
c) Natale e Capodanno, una settimana con ciascun genitore ad anni alterni. d) La Pasqua, per l'intero periodo delle vacanze scolastiche, ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, dandosi atto che il genitore che non trascorrerà con i figli il periodo pasquale starà con loro nei ponti del 25 aprile e del 1° maggio. e) Vacanze estive per tre settimane, di cui al massimo due consecutive, per ciascun genitore, con comunicazione del periodo prescelto entro il 31 maggio di ogni anno. f) Dopo i periodi di ferie
(natalizie, pasquali, estive), il calendario di frequentazione riprenderà a decorrere in favore del genitore che non ha tenuto con sé i figli. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente procedimento”.
Il P.M. ha concluso: “Visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno contratto matrimonio l'8 ottobre Parte_1 CP_1
2017 a Bologna. pagina 2 di 14 PE Dalla loro unione sono nati , il 22 febbraio 2018, ed il 19 luglio PE2
2019. Con decreto pubblicato 7 settembre 2021 il Tribunale di Bologna ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui al verbale dell'udienza del 15 giugno 2021. In particolare: a) le parti sono state autorizzate a vivere separate;
b) i figli sono stati affidati a entrambi i genitori con modalità condivise e con collocamento presso la madre;
c) sono state regolamentate le modalità di frequentazione dei minori per il genitore non allocatario;
d) i coniugi hanno concordato che la madre potesse trasferirsi in AR (PA) con i figli;
e) è stato posto a carico del GN 'obbligo di CP_1 versare alla OR , entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, la somma Pt_1 complessiva di 300,00 euro, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, per il PE mantenimento ordinario di ed oltre al 50% delle spese straordinarie;
f) è PE2 stato previsto che gli assegni familiari fossero percepiti dai genitori al 50% come per legge. Dopo la separazione la OR si è trasferita con i bambini a AR, Pt_1 mentre il GN rimasto a vivere a Bologna. CP_1
Con decreto n. 3734/23 depositato il 13 marzo 2023 il Tribunale di Bologna, in parziale accoglimento di un ricorso proposto dall'odierno convenuto ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., ha ammonito la OR a ottemperare alla sentenza di Pt_1 separazione. Successivamente l'unione non si è ricostituita.
2. Con ricorso depositato il 30 gennaio 2023 ha chiesto che: sia Parte_1 dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti e per il resto siano confermate le condizioni di cui alla separazione consensuale. si è costituito, non opponendosi all'istanza sul vincolo e CP_1 sull'affido condiviso dei figli. Ha contestato per il resto le richieste di controparte chiedendo che: a) sia disposto il collocamento dei minori con lui e per l'effetto ne sia autorizzato il trasferimento presso la propria abitazione sita nel comune di Bologna;
b) sia dichiarato non più dovuto l'assegno mensile di mantenimento stabilito a suo carico in favore dei figli e da versarsi alla OR , in ragione del venir meno dei Pt_1 presupposti per cui il medesimo era stato previsto in sede di separazione;
c) sia previsto che la madre possa vedere i figli uno o due fine settimana al mese a Bologna e, quando avranno compiuto entrambi 8 anni, anche per periodi più lunghi con facoltà di portarli a AR, sette giorni nel periodo natalizio, le intere vacanze pasquali ad anni alterni, il 25 aprile e il 1° maggio negli anni in cui non sta con loro per Pasqua, tre settimane in estate. Le parti sono comparse all'udienza presidenziale celebrata il 13 giugno 2023 e hanno confermato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito di quest'ultima, il Presidente, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione:
pagina 3 di 14 - ha confermato condizioni di cui alla separazione relativamente all'affidamento dei minori, al collocamento presso la madre, al contributo paterno per il mantenimento ordinario e straordinario della prole;
PE
- ha disposto che il GN ossa incontrare ed secondo CP_1 PE2 il seguente calendario:
• ogni primo fine settimana al mese dal venerdì alla domenica a AR;
• a richiesta del padre (che sarà vincolante per la madre) da avanzare via mail o whatsapp entro il giorno 5 del mese, anche il terzo fine settimana al mese con le stesse modalità del precedente;
• nelle vacanze natalizie dieci giorni consecutivi in cui siano compresi ad anni alterni il 25 dicembre o il 6 gennaio, con spese di viaggio per i figli a carico del padre e per l'adulto che li accompagna da ripartire al 50% tra le parti;
• nel periodo pasquale quattro giorni in cui siano inclusi la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, con spese di viaggio per i figli a carico del padre e per l'adulto che li accompagna da ripartire al 50% tra le parti;
• in estate due settimane consecutive, in periodo che nel 2023 sarà scelto dal GN per gli anni successivi sarà concordato tra le parti entro il CP_1
30 aprile di ogni anno;
- ha previsto che il padre e la madre garantiscano una videochiamata al giorno con i figli compatibilmente con i turni di lavoro del primo ed eventualmente della seconda nei periodi in cui avranno i bambini con sè;
- ha ammonito la OR a rispettare rigorosamente quanto previsto nel Pt_1 provvedimento. Con sentenza non definitiva n. 1939/23, depositata il 5 ottobre 2023 è stata dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti e con ordinanza emessa nella stessa data la causa è stata rimessa in istruttoria per la decisione sulle domande accessorie. Nell'udienza del 4 luglio 2024 la Giudice:
- ha ammonito la OR a rispettare le prescrizioni impartitele, e in Pt_1 particolare a non impedire né ostacolare in alcun modo gli incontri tra i figli e il padre e a portarli a Bologna e a Palermo e a consentire gli incontri in Sicilia con il padre secondo quanto disposto nel verbale dell'udienza del 13 giugno 2023;
- ha stabilito ex officio che ogni volta che ed non si recheranno agli PE3 PE2 incontri con il GN senza addurre serie e documentate ragioni la OR CP_1
paghi alla controparte la somma di 80,00 euro;
Pt_1
Nell'udienza del 13 marzo 2025 la causa -ritualmente istruita- è stata rimessa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
3. Ciò posto in fatto, possono essere esaminate le domande presentate dall'attore. 3a. Va premesso che nulla deve essere disposto sullo scioglimento del matrimonio che è già stato pronunciato con la sentenza non definitiva n. 1939/23.
pagina 4 di 14 3b. Prima di esaminare le questioni relative all'affido, al collocamento e al diritto di visita appare opportuno dare brevemente conto degli esiti della C.T.U. redatta dalla dr.ssa Persona_4
Quest'ultima, in particolare, ha osservato che: PE
- -sebbene poco incline allo scambio verbale- si è mostrato disponibile all'interazione. Sul piano comunicativo-linguistico il bambino ha capacità comunicative che gli permettono di partecipare allo scambio interattivo con l'adulto, ma “la produzione linguistica non appare fluida, povera lessicalmente e connotata da ridotte competenze fonologiche che inducono il bambino a scandire le parole quando sollecitato dall'interlocutore ad articolare quanto verbalizzato (è rilevabile come spesso anche i genitori stessi abbiano sollecitato il bambino a riformulare le parole poiché non PE immediatamente comprensibili)”. , richiesto di rispondere alle domande relative alla sua quotidianità (amici, scuola, giochi) ed agli assetti familiari, si è mostrato evitante, dimostrando una inibizione emotiva che appare in contraddizione con la disponibilità interattiva riscontrata. “Il mascheramento del proprio mondo interiore, ratificato anche dal disegno dell'Albero dove la chioma ha una forma inusuale, è tradito dai contenuti veicolati dai grafici (tratti dentati, la pressione sul figlio) e dalla lieve attivazione motoria, che rimanda a turbamento interiore e vissuti di matrice aggressiva (ad esempio la scelta dei dinosauri come personaggi del disegno della famiglia di Animali)”. PE Rispetto agli assetti famigliari, “ha semplicemente riferito di vivere con la madre, la LL , (che non ha specificato essere il fratello, ma ha PE2 PE5 appellato con “angioletto”) a AR mentre il papà, che risiede a Bologna, ha detto di vederlo “quattro giorni”; il minore ha poi citato altre figure (“ ”) che, PE6 PE7 tuttavia, non sono collocate all'interno di alcuna cornice famigliare”, che comprende solo lui, la madre ed . Soprattutto durante il secondo incontro, al PE2 PE5 quale è stato accompagnato dalla madre, ha mostrato ulteriori resistenze nel rispondere a domande riguardanti le figure genitoriali e familiari e, quando l'ausiliaria dott.ssa gli ha comunicato che stava per arrivare il padre, ha risposto di non volere CP_2 il GN ma di volere stare solo con la mamma, ciò sebbene “l'interazione CP_1 svolta con la figura paterna (sia individualmente che con l'intero nucleo) abbia mostrato una buona qualità relazionale con entrambi i genitori”. In effetti, la dimensione famigliare è apparsa fin da subito di difficile accesso per il minore: il fatto che nel disegno la casa, raffigurata come una sorta di piramide, con il tetto che si intravede appena e le finestre chiuse “rimanda ad un vissuto oppressivo relato al contesto famigliare”. Infine, gli elementi del grafico della Famiglia di Animali, “nel quale il bambino ha rappresentato tre dinosauri che sono collocati l'uno sopra all'altro, non in relazione tra loro e senza essere identificati in nessun ruolo famigliare”,
“rimandano ad una distanza affettiva ed un'assenza di comunicazione emotiva tra i membri famigliari e, altresì, ad una confusione contestuale nella quale non vi è una differenziazione dei personaggi”;
- è apparsa disponibile all'interazione, dimostrandosi “una bambina PE2 curiosa e con lo sguardo vispo”. Nonostante l'adeguata partecipazione agli incontri si è pagina 5 di 14 mostrata poco disponibile allo scambio verbale;
questa circostanza da un lato è compatibile con l'età evolutiva, ma dall'altro lato sottende una difficoltà espressiva relata a criticità sul piano linguistico. Sebbene “nell'osservazione diretta non siano riscontrabili difficoltà sul piano cognitivo, la minore ha faticato ad individuare e denominare, nel gioco, i personaggi che popolano la sua vita, individuando solo moltissimi bambini, non rappresentando routine quotidiane: i personaggi della casina sono fermi, non in relazione tra loro e, nonostante le indicazioni avanzate da entrambi i genitori durante lo scambio, la piccola ha faticato a rendere maggiormente dinamica l'attività ludica”. In generale, “il gioco è apparso vivace, ma poco strutturato e scarsamente modulato per cui gli schemi tendono ad essere ripetitivi e basici”. Rispetto agli assetti familiari e alle figure genitoriali “ non è stata in grado di fornire PE2 alcuna informazione se non spiegare di essere giunta a Bologna con il “pullman giallo” e introdurre durante il primo incontro la figura di (che nella realtà si chiama PE
), compagna del padre. Le rilevate difficoltà di accesso alle rappresentazioni PE9 famigliari si uniscono ad una maggiore polarizzazione verso la figura materna, scelta compatibile sia per la fase evolutiva che per la quantità di tempo trascorso con la genitrice”. La predilezione per la madre viene verbalizzata chiaramente dalla piccola in occasione del coinvolgimento del papà nell'interazione, affermando che il PE2 PE LI , come lei, avrebbe voluto stare con la mamma;
tuttavia, “la distanza dalla figura paterna non trova poi reale riscontro nella sequenza nel quale i figli sono stati coinvolti con il genitore”;
- entrambi i bambini presentano una buona interiorizzazione delle figure genitoriali rinviando ad uno stile di attaccamento sicuro;
non si segnalano criticità nella fase di separazione né di ricongiungimento con il genitore;
- nello scambio interattivo tra i figli e il padre, quest'ultimo “si è mostrato abbastanza adeguato nello spiegare ai figli il loro coinvolgimento nella consulenza”. La sequenza ludica padre-figli, “seppur permeata da un clima abbastanza sereno, appare connotata da una ridotta famigliarità con la figura paterna che ha portato i bambini a rivolgersi maggiormente all'Ausiliaria della CTU piuttosto che a lui sia per una ricerca di aiuto rispetto ai giochi (ad esempio aprire o chiudere dei vasetti di plastilina) sia ingaggiandola nella situazione interattiva”. Il GN “è apparso CP_1 propositivo nell'approccio, tuttavia ha faticato a direzionare i bambini nel gioco e, a PE fronte delle differenti richieste dei minori (in specifico quella di di cambiare PE attività), non sempre è stato ascoltato dagli stessi”. ed sono apparsi PE2 tranquilli nello scambio con la figura paterna e, seppur coinvolti nella stessa attività, hanno limitato gli scambi tra loro, interagendo solo quando in competizione perchè intenti ad attirare su di sé l'attenzione;
- la figura materna “è apparsa meno orientata all'interazione ludica, lasciandosi meno coinvolgere nel gioco, ma rimanendo maggiormente in osservazione della scena interattiva”;
- “la sequenza interattiva dell'intero nucleo famigliare, avvenuta successivamente all'incontro della diade si è snodata in un clima emotivo Parte_2
pagina 6 di 14 PE complessivamente sereno nonostante le resistenze di nel coinvolgimento del padre (“…ci aiuta la mamma” riferendosi al gioco), svanite con l'entrata del genitore che viene salutato affettuosamente dal bambino stesso (“Papi!”), ratificando quindi la qualità relazionale con la figura genitoriale. , a differenza del fratello, ha PE2 manifestato un lieve ritrosia alla vista del padre, atteggiamento che si è protratto per alcuni momenti tanto da rispondere infastidita alle domande del genitore inerenti il viaggio dalla Sicilia. L'empasse emotivo della bambina è stato superato anche grazie alla capacità paterna di spostare il focus attentivo sul setting di gioco così da riuscire a fare sorridere la piccola”. I momenti di compresenza genitoriale, in assenza di saluto e comunicazione tra le parti, non si sono snodati in maniera del tutto fluida: “l'assetto relazionale, infatti, ha visto il padre concentrarsi maggiormente su mentre la PE2 diade ha portato avanti l'attività ludica”. Peraltro, nel corso dell'incontro i PE10 bambini si sono rivolti ad entrambi i genitori, prediligendo tuttavia come interlocutore la figura parentale scelta. “Vista la difficoltà dei bambini, sarebbe auspicabile che entrambi i genitori potessero migliorare la presentificazione dell'uno all'altro, aspetto che ad oggi appare ammantato dalle tensioni intrarelazionali”;
- dai colloqui svolti con gli istituti di istruzione dei bambini non sono emerse PE difficoltà particolari: ed sono bene inseriti e frequentano con regolarità; PE2
- in conclusione, “l'indagine osservativa non ha rilevato criticità specifiche nei minori se non una lieve compromissione della produzione linguistica in Erik che avrebbe necessità di maggiori stimolazioni ambientali così da migliorare le proprie competenze linguistiche-comunicative. L'adeguata interiorizzazione di entrambe le figure genitoriali, ratificata anche dalla buona qualità relazionale riscontrata durante PE le osservazioni interattive, rimanda alla necessità per ed ad avere una PE2 continuità affettiva e relazionale con entrambi i genitori. Sebbene non si siano rilevate criticità specifiche nei minori si teme essi possano incorrere in difficoltà evolutive se il sistema familiare nel quale sono inseriti non verrà sostenuto e supportato nel modificare le dinamiche relazionali che lo caratterizzano. Inoltre, i minori, in particolare
, restituiscono una rappresentazione famigliare confusa e indifferenziata che PE2 supporta l'idea di un sistema famigliare dove i piccoli fanno fatica a vedersi parte di una famiglia e a riconoscerne i ruoli e le posizioni. Per tutto quanto finora riportato si ritiene auspicabile che i minori possano essere seguiti da una figura educativa massicciamente presente (almeno due volte a settimana per 2 ore), sia presso l'abitazione materna che nel periodo di permanenza presso l'abitazione paterna. Tale figura dovrebbe altresì accompagnare i minori nei momenti di scambio fra i genitori. Si suggerisce la figura educativa venga inserita nel nucleo familiare dal Servizio Sociale competente per territorio. Tale figura avrebbe il duplice obiettivo di sostenere i minori ed altresì i genitori in quelle che sono le fragilità genitoriali rilevate”;
- sono invece emerse serie problematicità con riferimento ai genitori. Infatti, sia la OR che il GN “non riescono a garantire la figura Pt_1 CP_1 dell'altro, manifestando grande sfiducia e rancore” reciproco.
pagina 7 di 14 In particolare, la prima “fatica nel considerare una maggiore presenza del padre come un bisogno dei minori e come un aspetto migliorativo del loro benessere emotivo ed evolutivo”: sebbene dichiari di ritenere importante che i figli frequentino l'altro genitore, nondimeno risulta fortemente resistente a che questo avvenga. Tale atteggiamento di mancata garanzia per i figli di un pieno diritto alla bigenitorialità e di non vedere il bisogno dei minori di avere una figura paterna cui fare riferimento costituisce un limite della madre. “È auspicabile che entrambi i genitori possano migliorare la presentificazione dell'uno all'altro, aspetto che ad oggi appare sopraffatto dalle tensioni intrarelazionali della coppia genitoriale”. E' difficile valutare la capacità del GN -che pure dimostra nei CP_1 confronti dei figli un genuino legame affettivo- di occuparsi dei minori, gestendo l'organizzazione delle attività a loro adeguate, e di stimolarli adeguatamente in un arco di tempo duraturo e superiore a qualche giorno. Infatti, dal momento della separazione PE (quando ed erano in tenerissima età) i minori sono stati cresciuti PE2 prevalentemente dalla madre e il padre li ha frequentati solamente poche volte, cosicchè è difficile valutare la continuità delle competenze di cura del medesimo. Dal canto suo, la OR fatica “nel differenziare sé stessa ed i propri Pt_1 vissuti dai figli, così da renderle difficile poter sostenere ed individuare i bisogni e le esigenze affettive ed emotive dei bambini”, mentre dimostra un'adeguata capacità, ratificata anche da quanto riferito dalle insegnanti della Scuola, nella gestione degli stessi. Un ulteriore profilo di criticità è costituito dal fatto che sia il padre che la madre, seppur partendo da differenti motivazioni, attuano scarse modalità di supporto in riferimento ai bisogni emotivi ed affettivi dei figli, faticando nel sintonizzarsi sui bisogni dei bambini e nel rispondere ad essi. Si sono invero “evidenziati in ambedue i genitori significativi limiti nell'esercitare funzioni critiche e riflessive identificandosi nelle esigenze dei figli prescindendo dalle proprie, faticando nel percepire e prendere in considerazione quelle che potrebbero essere le conseguenze emotive, ma altresì pratiche, dei propri comportamenti e delle proprie parole sui minori”. Il GN e la OR hanno spesso fornito risposte per lo più CP_1 Pt_1 PE semplicistiche, come quando la madre ha ribadito più volte che ed non PE2 sentono la necessità di vedere maggiormente il padre e vivono i momenti con lui solamente con enorme fatica o nella scelta del viaggio in treno fino a Bologna piuttosto che in aereo perché proposto dall'ex marito. Nello stesso tempo il GN CP_1 tende a ribadire il proprio diritto a passare del tempo con i figli, imputando solamente alla madre i vissuti di fatica manifestati dai minori e non riuscendo così ad ascoltare PE attivamente ciò che arriva da ed PE2
A questo elemento critico si associa “una non integrazione fra i due ambienti genitoriali ed una scarsa condivisione di tutto quanto riguarda i minori”: ogni decisione inerente è stata assunta finora autonomamente dalla OR , la quale Pt_1 giustifica tale modalità facendo riferimento alla residenza dei figli ed alla lontananza geografica del padre.
pagina 8 di 14 La mancanza di integrazione familiare e il pessimo funzionamento della coppia genitoriale comporta che vi siano “conflitti e incomprensioni frequenti e costanti ed una incapacità nel prendere in modo condiviso decisioni per i minori” e che la conflittualità tra il padre e la madre sia anteposta all'interesse dei bambini. Queste criticità comportano “una evidente mancanza in capo alle capacità genitoriali sia della OR che del GN . Pt_1 CP_1
Alla luce di quanto osservato:
- ha demandato al Tribunale la valutazione di quale modalità di affido possa essere maggiormente confacente alla situazione, “alla luce dei limiti che sono stati riportati in PE relazione alle capacità genitoriali di entrambi ed alla necessità per ed PE2 di avere una continuità affettiva e relazionale con entrambi i genitori”;
- ha suggerito che il nucleo familiare - venga affiancato da Pt_1 CP_1 un ente terzo, esterno alla famiglia, che li possa supportare nell'esercizio delle proprie capacità genitoriali e possa vigilare sull'attuazione di quello che sarà il calendario di frequentazione dei genitori”, nonché che aiuti le parti a “svincolarsi dagli aspetti conflittuali legati alla loro coppia e dalle reciproche recriminazioni, focalizzandosi maggiormente sull'essere genitori, mettendo al centro i bisogni e i vissuti dei propri figli”;
- ha proposto che i bambini restino collocati a AR (PA) presso la madre;
- in relazione alle visite paterne ha osservato che:
• è opportuno che il padre incontri i figli nel luogo di residenza di questi ultimi, poiché “tale condizione permetterebbe ai bambini di avere percezione che il padre partecipi alla loro vita, in quello che è il loro ambiente di vita quotidiana. Si aggiungono a ciò la possibilità e il vantaggio per il sig. di conoscere il contesto di vita dei figli, accompagnando i minori CP_1 nelle attività da loro svolte ed interagendo con la rete sociale nella quale sono inseriti (amici, famiglie di amici, sport, scuola). Ciò permetterebbe altresì di alleggerire i minori dalla fatica di frequenti viaggi. La presenza della figura paterna che si avvicina a loro assumerebbe per i bambini un forte valore simbolico, che li incoraggerebbe e li rassicurerebbe circa la paura di essere spostati dal loro contesto di vita”;
• il calendario di visita del padre potrebbe articolarsi prevedendo che il GN trascorra con i figli nel corso dell'anno scolastico un fine CP_1 settimana ogni tre dal venerdì alla domenica alternando le sue discese in Sicilia con la trasferta dei minori, accompagnati dalla madre, a Bologna;
i
“ponti” siano uniti al weekend di pertinenza del padre, con possibilità per quest'ultimo di decidere se fermarsi a AR o rientrare a Bologna;
in estate dal 2025 -a partire da sette giorni dopo la fine dell'anno scolastico in giugno e fino ad una settimana prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo in settembre- sia stabilita un'inversione della collocazione, in modo che i bambini stiano con il padre e passino con la madre un fine settimana ogni tre;
nelle vacanze di Natale stiano nove giorni con il padre e cinque con la madre pagina 9 di 14 (dal 24 dicembre al 1° gennaio e dal 1 al 6 gennaio o dal 24 al 29 dicembre e dal 29 dicembre al 6 gennaio); i bambini trascorrano l'intero periodo pasquale con i genitori ad anni alterni;
- ha rilevato che è necessaria una presenza educativa che affianchi i minori nei momenti di passaggio da un genitore all'altro quando in Sicilia e che attui un intervento di educativa domiciliare di almeno 2 ore alla settimana presso l'abitazione materna;
- ha affermato la necessita che i minori possano sentire il genitore con cui non sono a giorni alterni, indicativamente fra le 18.00 e le 19.00, o comunque prima dell'orario della cena;
- ha evidenziato che è opportuno che sia attivato per entrambi i genitori un percorso individuale di sostegno alla genitorialità. Le conclusioni della dr.ssa frutto di operazioni complete ed esaustive PE4
e adeguatamente e logicamente argomentate debbono essere condivise, con l'eccezione della suddivisione della permanenza nel periodo pasquale ed estivo, per i quale appare maggiormente adeguato all'interesse della prole ed economicamente sostenibile prevedere periodi differenti di permanenza dei bambini presso ciascuno genitore. Debbono essere integralmente condivise anche le esaustive risposte date dalla C.T.U. alle note della consulente di parte dott.ssa CP_1 Persona_11
alle quali ci si riporta integralmente.
[...]
3c. Per quanti riguarda l'affidamento della prole, nonostante i profili problematici individuati dalla dott.ssa il regime che appare maggiormente adeguato PE4 per l'interesse dei minori è quello dell'affido condiviso ai genitori, i quali prenderanno PE di comune accordo le decisioni di maggiore rilevanza relative ad ed PE2
Tuttavia, le rilevate criticità impongono di prevedere un periodo di due anni di vigilanza dei servizi sociali con il mandato indicato in dispositivo e la prescrizione di immediatamente comunicare alla Procura della Repubblica eventuali pregiudizi che rilevino per i bambini. In particolare, i servizi competenti per il territorio di AR, coordinandosi con quelli di Bologna, dovranno verificare il rigoroso rispetto del calendario di visita stabilito in questo provvedimento, facilitare i contatti tra i GNi e CP_1
, prevedere educative domiciliari per i minori. Pt_1 PE
ed debbono essere collocati presso la madre, atteso che vivono con PE2 lei a AR da anni e non pare che questa sistemazione sia inadeguata alle loro necessità e bisogni. Dovrà peraltro essere stabilito un rigoroso calendario di visita paterno, onde garantire che il rapporto tra il GN e i figli si possa ricostituire e possa CP_1 consolidarsi. Si profila opportuno prevedere che il convenuto incontri i bambini:
- una volta ogni tre settimane dal venerdì alla domenica, stabilendo che -a weekend alterni- in un caso il padre scenda in Sicilia e nell'altro caso la madre porti i figli a Bologna, con carico delle spese di viaggio della prole in capo al GN di CP_1 quelle dell'accompagnatore in capo alla OR;
Pt_1
pagina 10 di 14 - nelle vacanze natalizie per nove giorni (ad anni alterni dal 24 dicembre al 1° gennaio o dal 29 dicembre al 6 gennaio), con i costi dei viaggi di prelevamento e di riaccompagnamento dei bambini in Sicilia a carico del padre;
- l'intero periodo delle vacanze pasquali, con le spese delle trasferte a carico del GN CP_1
- in estate, al pari della madre, quattro settimane (da suddividersi in due periodi di due settimane ciascuno, con le spese dei viaggi di prelevamento e di riaccompagnamento dei bambini in Sicilia a carico del convenuto. La previsione relativa alle vacanze pasquali risponde alla necessità di consentire ai bambini -che nel corso dell'anno passano la maggior parte del tempo con la madre- di coltivare anche la relazione con il GN CP_1
3d. Dato il comportamento ostruzionistico finora tenuto dalla OR Pt_1 rispetto agli incontri tra il padre e i figli, la stessa va ammonita a rispettare scrupolosamente quanto previsto nella presente sentenza in merito al calendario delle visite tra il convenuto e i bambini. Deve essere altresì previsto che per ogni giorno in cui non avvengano gli incontri tra il GN e i minori ella versi a quest'ultimo l'importo di 100,00 euro CP_1
(ovvero, per un fine settimana 300,00 euro). 3e. Per ciò che concerne il contributo da porre a carico del convenuto per il mantenimento della prole va osservato che:
- la OR : Pt_1
• abita con i figli in un appartamento che conduce in comodato gratuito;
• per il 2023 l'Agenzia delle Entrate ha esibito una CU dalla quale risulta un reddito esente di 11.293,00 ricevuto dall'INPS;
• per il 2024 l'INPS ha prodotto documentazione da cui emerge che ha ricevuto a titolo di assegno di inclusione 9.223,00 euro;
• dal 1° settembre 2023 riceve l'intero assegno unico per ed PE2
- il GN CP_1
• abita con la compagna e il terzogenito in un'unità abitativa per la PE12 quale paga un canone di 860,00 euro, sostenuto per la metà dalla convivente;
• dal 3 gennaio 2011 è dipendente della “ ; Parte_3
• per il 2020 (anno di riferimento per la separazione) ha denunciato un reddito netto annuo di 22.944,00 euro, corrispondente a 1.912,00 mensili;
• per il 2021 e il 2022 ha guadagnato rispettivamente 24.984,00 euro (2.082,00 mensili) e 24.780,00 euro (2.065,00 mensili);
• non ha depositato la CU per il 2023 e il 2024, ma si deve ritenere che le sue entrate non siano significativamente mutate, avendo conservato lo stesso impiego dipendente;
- entrambe le parti sono genitori di un terzo figlio, al cui mantenimento debbono fare fronte: la OR è madre di (nato il [...]) e il Pt_1 Persona_13 GN i . CP_1 PE12
pagina 11 di 14 Ai fini della determinazione del contributo paterno al mantenimento dei figli occorre considerare altresì che: PE
- ed sono due bambini e pertanto hanno esigenze e bisogni limitati;
PE2
- il convenuto partecipa in modo complessivamente modesto al loro mantenimento in forma diretta, ma deve affrontare rilevanti spese di viaggio (anche se la previsione di un calendario rigido gli consentirà al GN e alla OR di CP_1 Pt_1 ridurre i costi del biglietto aereo acquistandolo con congruo anticipo). Tenuto conto delle sopra esposte considerazioni, appare congruo confermare il contributo del convenuto al mantenimento ordinario dei figli fissato in sede di separazione, oltre al carico della metà delle spese straordinarie.
4. Data la soccombenza reciproca, le spese di lite -ivi comprese quelle di C.T.U.- debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra questione disattesa e respinta, PE
1) affida ed a entrambi i genitori in via condivisa;
e PE2 Parte_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente e CP_1 prenderanno di comune accordo e nell'interesse dei figli tutte le decisioni di straordinaria importanza relative alla loro crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale la prole si troverà di volta in volta;
2) dispone la vigilanza dei servizi sociali sul nucleo per il periodo di due anni dalla pubblicazione della presente sentenza con il seguente mandato:
- verificare il rigoroso adempimento delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- favorire il rapporto tra i GNi e supportandoli Pt_1 CP_1 nell'esercizio comune della genitorialità nell'interesse dei figli;
- organizzare un servizio di educativa familiare di almeno due ore settimanali a
AR per supportare i minori;
- segnalare prontamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni le situazioni di pregiudizio per i bambini che eventualmente si verifichino;
PE 3) colloca ed presso la madre;
PE2
4) prevede che il padre possa tenere con sé i figli:
- una volta ogni tre settimane dal venerdì alla domenica, stabilendo che -a weekend di incontri alterni- in un caso il GN cenda in Sicilia e nell'altro caso la CP_1 madre porti i figli a Bologna, con carico delle spese di viaggio della prole a carico del GN dell'accompagnatore a carico della OR;
CP_1 Pt_1
pagina 12 di 14 - nelle vacanze natalizie per nove giorni (ad anni alterni dal 24 dicembre al 1° gennaio o dal 29 dicembre al 6 gennaio), con i costi dei viaggi di prelevamento e di riaccompagnamento dei bambini in Sicilia a carico del padre;
salvi diversi accordi tra le parti nel 2025/2026 i minori trascorreranno con il GN il periodo CP_1 comprendente il 25 dicembre;
- l'intero periodo delle vacanze pasquali, con le spese delle trasferte a carico del padre;
- in estate, al pari della madre, quattro settimane (da suddividersi in due periodi di due settimane ciascuno), con le spese dei viaggi di prelevamento e di riaccompagnamento dei bambini in Sicilia a carico del padre;
5) ammonisce la OR a rispettare le prescrizioni del presente Pt_1 provvedimento, e in particolare a non impedire né ostacolare in alcun modo gli incontri tra i figli e il padre e a portarli a Bologna nei fine settimana di sua spettanza;
6) dispone ex officio che per ogni giorno che ed non si recheranno agli PE3 PE2 incontri con il GN senza addurre serie e documentate ragioni la OR CP_1
paghi alla controparte la somma di 100,00 euro (300,00 euro per un fine Pt_1 settimana);
7) a partire dalla data del deposito del ricorso, pone a carico dell'attore l'obbligo di versare alla convenuta, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, la somma complessiva di 300,00 euro mensili (150,00 euro per ciascun bambino), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
8) a partire dalla data di deposito del ricorso, pone altresì a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere all'attrice in misura pari al 50%, le spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate sostenute nell'interesse della prole, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
pagina 13 di 14 c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
9) invita entrambe le parti a intraprendere con la massima possibile celerità percorsi sostegno alla genitorialità che le aiutino a superare i loro contrasti e a divenire in grado di collaborare nell'esclusivo interesse dei figli;
10) compensa integralmente le spese di lite, ivi comprese quelle di C.T.U., che si liquidano in via definitiva come da decreto della Giudice istruttrice dell'11 giugno 2024, in 3.030,18 euro per compensi della dott.ssa oltre agli accessori se PE4 dovuti, e quella di € 721,57 (accessori compresi) a titolo di onorario dell'ausiliaria dott.ssa . Persona_14
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, in data 28 maggio 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Bologna, composto dai GNi Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1217/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara LO FASO nel cui studio in Bagheria (PA) via Antonio Vivaldi n.7 è elettivamente domiciliata
ATTRICE contro (C.F. , nato a [...] l'[...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca VITULO ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Bologna, via Garibaldi n.9, CONVENUTO P.M. INTERVENUTO
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OGGETTO: scioglimento del matrimonio
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CONCLUSIONI
L'attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente il 13 marzo 2025:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei IG.ri e , Parte_1 CP_1 alle condizioni di cui in ricorso introduttivo del 30 gennaio 2023. PE
- Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ed ad entrambi i genitori, con PE2 collocamento prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di tenerli con sè secondo le disposizioni stabilite dal giudice. Disporre ogni statuizione consequenziale”.
pagina 1 di 14 Il convenuto ha concluso come da memoria del 20 gennaio 2023:
“l'Ill.Mo Tribunale di Bologna adito voglia:
- dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Bologna in data 08.10.2017 tra il IG. e la CP_1 IG.ra ordinando all'ufficiale del predetto Comune di procedere alla trascrizione della Parte_1 emananda sentenza;
Disporre quanto segue in punto alle condizioni:
- Confermare l'affidamento condiviso dei minori ed ad entrambi i genitori PE3 PE2 predisponendo, tuttavia, il collocamento degli stessi presso il padre IG. CP_1 PE
- Autorizzare il trasferimento dei minori ed presso l'abitazione del padre IG. PE2 [...] sita nel comune di Bologna (BO); CP_1
- Dichiarare non più dovuto l'assegno mensile di mantenimento stabilito a carico del IG. in CP_1 favore dei figli e da versarsi alla IG.ra , in ragione del venir meno dei presupposti per Parte_1 cui il medesimo era stato previsto in sede di separazione;
- Predisporre specifico calendario ai fini dell'esercizio del diritto di visita materno prevedendo, ad integrazione di quanto già predisposto nel verbale di udienza del 15/06/2021 con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Bologna in data 06/07/2021, quanto segue: 1) La IG.ra vedrà e terrà con sé i figli minori recandosi presso il nuovo Comune di Parte_1 residenza di questi ultimi in Bologna (BO), con la facoltà di rimanere con loro per tutto il week-end, compreso il pernottamento, in una struttura da individuarsi nello stesso Comune di residenza o nei
Comuni immediatamente più vicini a seconda della disponibilità e della convenienza;
2) In seguito, progressivamente, ma non prima del raggiungimento di anni 8 di ciascun bambino, salvo diverso accordo, la IG.ra potrà esercitare il proprio diritto di visita in relazione alle Pt_1 permanenze più lunghe dei figli, anche presso la residenza di quest'ultima a AR (PA), ferma restando la tutela della frequentazione dei minori con la madre, con gli zii e con i nonni materni, con pagamento dei voli aerei soltanto dei figli a proprio carico;
3) Fermo restando che, nello spirito dell'affidamento condiviso, le parti potranno concordare ulteriori momenti di incontro madre-figli, la madre potrà vedere e tenere con sé i figli quantomeno secondo le seguenti modalità di frequentazione: a) Almeno una volta al mese per un intero week-end (dal venerdì alla domenica, compatibilmente con la disponibilità dei collegamenti aerei e quindi salvo diversa richiesta) e/o due volte al mese, sempre per un intero week-end, nei casi in cui la IG.ra riesca Pt_1 ad organizzarsi e possa trovare voli Palermo-Bologna convenienti. b) La madre sarà altresì PE autorizzata, previo accordo con il padre, a portare i figli ed con sé a AR al fine PE2 di far visita ai nonni ed agli altri parenti stretti, a partire dall'età di anni 8 (otto) ciascuno;
c) Natale e Capodanno, una settimana con ciascun genitore ad anni alterni. d) La Pasqua, per l'intero periodo delle vacanze scolastiche, ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, dandosi atto che il genitore che non trascorrerà con i figli il periodo pasquale starà con loro nei ponti del 25 aprile e del 1° maggio. e) Vacanze estive per tre settimane, di cui al massimo due consecutive, per ciascun genitore, con comunicazione del periodo prescelto entro il 31 maggio di ogni anno. f) Dopo i periodi di ferie
(natalizie, pasquali, estive), il calendario di frequentazione riprenderà a decorrere in favore del genitore che non ha tenuto con sé i figli. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente procedimento”.
Il P.M. ha concluso: “Visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno contratto matrimonio l'8 ottobre Parte_1 CP_1
2017 a Bologna. pagina 2 di 14 PE Dalla loro unione sono nati , il 22 febbraio 2018, ed il 19 luglio PE2
2019. Con decreto pubblicato 7 settembre 2021 il Tribunale di Bologna ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui al verbale dell'udienza del 15 giugno 2021. In particolare: a) le parti sono state autorizzate a vivere separate;
b) i figli sono stati affidati a entrambi i genitori con modalità condivise e con collocamento presso la madre;
c) sono state regolamentate le modalità di frequentazione dei minori per il genitore non allocatario;
d) i coniugi hanno concordato che la madre potesse trasferirsi in AR (PA) con i figli;
e) è stato posto a carico del GN 'obbligo di CP_1 versare alla OR , entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, la somma Pt_1 complessiva di 300,00 euro, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, per il PE mantenimento ordinario di ed oltre al 50% delle spese straordinarie;
f) è PE2 stato previsto che gli assegni familiari fossero percepiti dai genitori al 50% come per legge. Dopo la separazione la OR si è trasferita con i bambini a AR, Pt_1 mentre il GN rimasto a vivere a Bologna. CP_1
Con decreto n. 3734/23 depositato il 13 marzo 2023 il Tribunale di Bologna, in parziale accoglimento di un ricorso proposto dall'odierno convenuto ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., ha ammonito la OR a ottemperare alla sentenza di Pt_1 separazione. Successivamente l'unione non si è ricostituita.
2. Con ricorso depositato il 30 gennaio 2023 ha chiesto che: sia Parte_1 dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti e per il resto siano confermate le condizioni di cui alla separazione consensuale. si è costituito, non opponendosi all'istanza sul vincolo e CP_1 sull'affido condiviso dei figli. Ha contestato per il resto le richieste di controparte chiedendo che: a) sia disposto il collocamento dei minori con lui e per l'effetto ne sia autorizzato il trasferimento presso la propria abitazione sita nel comune di Bologna;
b) sia dichiarato non più dovuto l'assegno mensile di mantenimento stabilito a suo carico in favore dei figli e da versarsi alla OR , in ragione del venir meno dei Pt_1 presupposti per cui il medesimo era stato previsto in sede di separazione;
c) sia previsto che la madre possa vedere i figli uno o due fine settimana al mese a Bologna e, quando avranno compiuto entrambi 8 anni, anche per periodi più lunghi con facoltà di portarli a AR, sette giorni nel periodo natalizio, le intere vacanze pasquali ad anni alterni, il 25 aprile e il 1° maggio negli anni in cui non sta con loro per Pasqua, tre settimane in estate. Le parti sono comparse all'udienza presidenziale celebrata il 13 giugno 2023 e hanno confermato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito di quest'ultima, il Presidente, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione:
pagina 3 di 14 - ha confermato condizioni di cui alla separazione relativamente all'affidamento dei minori, al collocamento presso la madre, al contributo paterno per il mantenimento ordinario e straordinario della prole;
PE
- ha disposto che il GN ossa incontrare ed secondo CP_1 PE2 il seguente calendario:
• ogni primo fine settimana al mese dal venerdì alla domenica a AR;
• a richiesta del padre (che sarà vincolante per la madre) da avanzare via mail o whatsapp entro il giorno 5 del mese, anche il terzo fine settimana al mese con le stesse modalità del precedente;
• nelle vacanze natalizie dieci giorni consecutivi in cui siano compresi ad anni alterni il 25 dicembre o il 6 gennaio, con spese di viaggio per i figli a carico del padre e per l'adulto che li accompagna da ripartire al 50% tra le parti;
• nel periodo pasquale quattro giorni in cui siano inclusi la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, con spese di viaggio per i figli a carico del padre e per l'adulto che li accompagna da ripartire al 50% tra le parti;
• in estate due settimane consecutive, in periodo che nel 2023 sarà scelto dal GN per gli anni successivi sarà concordato tra le parti entro il CP_1
30 aprile di ogni anno;
- ha previsto che il padre e la madre garantiscano una videochiamata al giorno con i figli compatibilmente con i turni di lavoro del primo ed eventualmente della seconda nei periodi in cui avranno i bambini con sè;
- ha ammonito la OR a rispettare rigorosamente quanto previsto nel Pt_1 provvedimento. Con sentenza non definitiva n. 1939/23, depositata il 5 ottobre 2023 è stata dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti e con ordinanza emessa nella stessa data la causa è stata rimessa in istruttoria per la decisione sulle domande accessorie. Nell'udienza del 4 luglio 2024 la Giudice:
- ha ammonito la OR a rispettare le prescrizioni impartitele, e in Pt_1 particolare a non impedire né ostacolare in alcun modo gli incontri tra i figli e il padre e a portarli a Bologna e a Palermo e a consentire gli incontri in Sicilia con il padre secondo quanto disposto nel verbale dell'udienza del 13 giugno 2023;
- ha stabilito ex officio che ogni volta che ed non si recheranno agli PE3 PE2 incontri con il GN senza addurre serie e documentate ragioni la OR CP_1
paghi alla controparte la somma di 80,00 euro;
Pt_1
Nell'udienza del 13 marzo 2025 la causa -ritualmente istruita- è stata rimessa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
3. Ciò posto in fatto, possono essere esaminate le domande presentate dall'attore. 3a. Va premesso che nulla deve essere disposto sullo scioglimento del matrimonio che è già stato pronunciato con la sentenza non definitiva n. 1939/23.
pagina 4 di 14 3b. Prima di esaminare le questioni relative all'affido, al collocamento e al diritto di visita appare opportuno dare brevemente conto degli esiti della C.T.U. redatta dalla dr.ssa Persona_4
Quest'ultima, in particolare, ha osservato che: PE
- -sebbene poco incline allo scambio verbale- si è mostrato disponibile all'interazione. Sul piano comunicativo-linguistico il bambino ha capacità comunicative che gli permettono di partecipare allo scambio interattivo con l'adulto, ma “la produzione linguistica non appare fluida, povera lessicalmente e connotata da ridotte competenze fonologiche che inducono il bambino a scandire le parole quando sollecitato dall'interlocutore ad articolare quanto verbalizzato (è rilevabile come spesso anche i genitori stessi abbiano sollecitato il bambino a riformulare le parole poiché non PE immediatamente comprensibili)”. , richiesto di rispondere alle domande relative alla sua quotidianità (amici, scuola, giochi) ed agli assetti familiari, si è mostrato evitante, dimostrando una inibizione emotiva che appare in contraddizione con la disponibilità interattiva riscontrata. “Il mascheramento del proprio mondo interiore, ratificato anche dal disegno dell'Albero dove la chioma ha una forma inusuale, è tradito dai contenuti veicolati dai grafici (tratti dentati, la pressione sul figlio) e dalla lieve attivazione motoria, che rimanda a turbamento interiore e vissuti di matrice aggressiva (ad esempio la scelta dei dinosauri come personaggi del disegno della famiglia di Animali)”. PE Rispetto agli assetti famigliari, “ha semplicemente riferito di vivere con la madre, la LL , (che non ha specificato essere il fratello, ma ha PE2 PE5 appellato con “angioletto”) a AR mentre il papà, che risiede a Bologna, ha detto di vederlo “quattro giorni”; il minore ha poi citato altre figure (“ ”) che, PE6 PE7 tuttavia, non sono collocate all'interno di alcuna cornice famigliare”, che comprende solo lui, la madre ed . Soprattutto durante il secondo incontro, al PE2 PE5 quale è stato accompagnato dalla madre, ha mostrato ulteriori resistenze nel rispondere a domande riguardanti le figure genitoriali e familiari e, quando l'ausiliaria dott.ssa gli ha comunicato che stava per arrivare il padre, ha risposto di non volere CP_2 il GN ma di volere stare solo con la mamma, ciò sebbene “l'interazione CP_1 svolta con la figura paterna (sia individualmente che con l'intero nucleo) abbia mostrato una buona qualità relazionale con entrambi i genitori”. In effetti, la dimensione famigliare è apparsa fin da subito di difficile accesso per il minore: il fatto che nel disegno la casa, raffigurata come una sorta di piramide, con il tetto che si intravede appena e le finestre chiuse “rimanda ad un vissuto oppressivo relato al contesto famigliare”. Infine, gli elementi del grafico della Famiglia di Animali, “nel quale il bambino ha rappresentato tre dinosauri che sono collocati l'uno sopra all'altro, non in relazione tra loro e senza essere identificati in nessun ruolo famigliare”,
“rimandano ad una distanza affettiva ed un'assenza di comunicazione emotiva tra i membri famigliari e, altresì, ad una confusione contestuale nella quale non vi è una differenziazione dei personaggi”;
- è apparsa disponibile all'interazione, dimostrandosi “una bambina PE2 curiosa e con lo sguardo vispo”. Nonostante l'adeguata partecipazione agli incontri si è pagina 5 di 14 mostrata poco disponibile allo scambio verbale;
questa circostanza da un lato è compatibile con l'età evolutiva, ma dall'altro lato sottende una difficoltà espressiva relata a criticità sul piano linguistico. Sebbene “nell'osservazione diretta non siano riscontrabili difficoltà sul piano cognitivo, la minore ha faticato ad individuare e denominare, nel gioco, i personaggi che popolano la sua vita, individuando solo moltissimi bambini, non rappresentando routine quotidiane: i personaggi della casina sono fermi, non in relazione tra loro e, nonostante le indicazioni avanzate da entrambi i genitori durante lo scambio, la piccola ha faticato a rendere maggiormente dinamica l'attività ludica”. In generale, “il gioco è apparso vivace, ma poco strutturato e scarsamente modulato per cui gli schemi tendono ad essere ripetitivi e basici”. Rispetto agli assetti familiari e alle figure genitoriali “ non è stata in grado di fornire PE2 alcuna informazione se non spiegare di essere giunta a Bologna con il “pullman giallo” e introdurre durante il primo incontro la figura di (che nella realtà si chiama PE
), compagna del padre. Le rilevate difficoltà di accesso alle rappresentazioni PE9 famigliari si uniscono ad una maggiore polarizzazione verso la figura materna, scelta compatibile sia per la fase evolutiva che per la quantità di tempo trascorso con la genitrice”. La predilezione per la madre viene verbalizzata chiaramente dalla piccola in occasione del coinvolgimento del papà nell'interazione, affermando che il PE2 PE LI , come lei, avrebbe voluto stare con la mamma;
tuttavia, “la distanza dalla figura paterna non trova poi reale riscontro nella sequenza nel quale i figli sono stati coinvolti con il genitore”;
- entrambi i bambini presentano una buona interiorizzazione delle figure genitoriali rinviando ad uno stile di attaccamento sicuro;
non si segnalano criticità nella fase di separazione né di ricongiungimento con il genitore;
- nello scambio interattivo tra i figli e il padre, quest'ultimo “si è mostrato abbastanza adeguato nello spiegare ai figli il loro coinvolgimento nella consulenza”. La sequenza ludica padre-figli, “seppur permeata da un clima abbastanza sereno, appare connotata da una ridotta famigliarità con la figura paterna che ha portato i bambini a rivolgersi maggiormente all'Ausiliaria della CTU piuttosto che a lui sia per una ricerca di aiuto rispetto ai giochi (ad esempio aprire o chiudere dei vasetti di plastilina) sia ingaggiandola nella situazione interattiva”. Il GN “è apparso CP_1 propositivo nell'approccio, tuttavia ha faticato a direzionare i bambini nel gioco e, a PE fronte delle differenti richieste dei minori (in specifico quella di di cambiare PE attività), non sempre è stato ascoltato dagli stessi”. ed sono apparsi PE2 tranquilli nello scambio con la figura paterna e, seppur coinvolti nella stessa attività, hanno limitato gli scambi tra loro, interagendo solo quando in competizione perchè intenti ad attirare su di sé l'attenzione;
- la figura materna “è apparsa meno orientata all'interazione ludica, lasciandosi meno coinvolgere nel gioco, ma rimanendo maggiormente in osservazione della scena interattiva”;
- “la sequenza interattiva dell'intero nucleo famigliare, avvenuta successivamente all'incontro della diade si è snodata in un clima emotivo Parte_2
pagina 6 di 14 PE complessivamente sereno nonostante le resistenze di nel coinvolgimento del padre (“…ci aiuta la mamma” riferendosi al gioco), svanite con l'entrata del genitore che viene salutato affettuosamente dal bambino stesso (“Papi!”), ratificando quindi la qualità relazionale con la figura genitoriale. , a differenza del fratello, ha PE2 manifestato un lieve ritrosia alla vista del padre, atteggiamento che si è protratto per alcuni momenti tanto da rispondere infastidita alle domande del genitore inerenti il viaggio dalla Sicilia. L'empasse emotivo della bambina è stato superato anche grazie alla capacità paterna di spostare il focus attentivo sul setting di gioco così da riuscire a fare sorridere la piccola”. I momenti di compresenza genitoriale, in assenza di saluto e comunicazione tra le parti, non si sono snodati in maniera del tutto fluida: “l'assetto relazionale, infatti, ha visto il padre concentrarsi maggiormente su mentre la PE2 diade ha portato avanti l'attività ludica”. Peraltro, nel corso dell'incontro i PE10 bambini si sono rivolti ad entrambi i genitori, prediligendo tuttavia come interlocutore la figura parentale scelta. “Vista la difficoltà dei bambini, sarebbe auspicabile che entrambi i genitori potessero migliorare la presentificazione dell'uno all'altro, aspetto che ad oggi appare ammantato dalle tensioni intrarelazionali”;
- dai colloqui svolti con gli istituti di istruzione dei bambini non sono emerse PE difficoltà particolari: ed sono bene inseriti e frequentano con regolarità; PE2
- in conclusione, “l'indagine osservativa non ha rilevato criticità specifiche nei minori se non una lieve compromissione della produzione linguistica in Erik che avrebbe necessità di maggiori stimolazioni ambientali così da migliorare le proprie competenze linguistiche-comunicative. L'adeguata interiorizzazione di entrambe le figure genitoriali, ratificata anche dalla buona qualità relazionale riscontrata durante PE le osservazioni interattive, rimanda alla necessità per ed ad avere una PE2 continuità affettiva e relazionale con entrambi i genitori. Sebbene non si siano rilevate criticità specifiche nei minori si teme essi possano incorrere in difficoltà evolutive se il sistema familiare nel quale sono inseriti non verrà sostenuto e supportato nel modificare le dinamiche relazionali che lo caratterizzano. Inoltre, i minori, in particolare
, restituiscono una rappresentazione famigliare confusa e indifferenziata che PE2 supporta l'idea di un sistema famigliare dove i piccoli fanno fatica a vedersi parte di una famiglia e a riconoscerne i ruoli e le posizioni. Per tutto quanto finora riportato si ritiene auspicabile che i minori possano essere seguiti da una figura educativa massicciamente presente (almeno due volte a settimana per 2 ore), sia presso l'abitazione materna che nel periodo di permanenza presso l'abitazione paterna. Tale figura dovrebbe altresì accompagnare i minori nei momenti di scambio fra i genitori. Si suggerisce la figura educativa venga inserita nel nucleo familiare dal Servizio Sociale competente per territorio. Tale figura avrebbe il duplice obiettivo di sostenere i minori ed altresì i genitori in quelle che sono le fragilità genitoriali rilevate”;
- sono invece emerse serie problematicità con riferimento ai genitori. Infatti, sia la OR che il GN “non riescono a garantire la figura Pt_1 CP_1 dell'altro, manifestando grande sfiducia e rancore” reciproco.
pagina 7 di 14 In particolare, la prima “fatica nel considerare una maggiore presenza del padre come un bisogno dei minori e come un aspetto migliorativo del loro benessere emotivo ed evolutivo”: sebbene dichiari di ritenere importante che i figli frequentino l'altro genitore, nondimeno risulta fortemente resistente a che questo avvenga. Tale atteggiamento di mancata garanzia per i figli di un pieno diritto alla bigenitorialità e di non vedere il bisogno dei minori di avere una figura paterna cui fare riferimento costituisce un limite della madre. “È auspicabile che entrambi i genitori possano migliorare la presentificazione dell'uno all'altro, aspetto che ad oggi appare sopraffatto dalle tensioni intrarelazionali della coppia genitoriale”. E' difficile valutare la capacità del GN -che pure dimostra nei CP_1 confronti dei figli un genuino legame affettivo- di occuparsi dei minori, gestendo l'organizzazione delle attività a loro adeguate, e di stimolarli adeguatamente in un arco di tempo duraturo e superiore a qualche giorno. Infatti, dal momento della separazione PE (quando ed erano in tenerissima età) i minori sono stati cresciuti PE2 prevalentemente dalla madre e il padre li ha frequentati solamente poche volte, cosicchè è difficile valutare la continuità delle competenze di cura del medesimo. Dal canto suo, la OR fatica “nel differenziare sé stessa ed i propri Pt_1 vissuti dai figli, così da renderle difficile poter sostenere ed individuare i bisogni e le esigenze affettive ed emotive dei bambini”, mentre dimostra un'adeguata capacità, ratificata anche da quanto riferito dalle insegnanti della Scuola, nella gestione degli stessi. Un ulteriore profilo di criticità è costituito dal fatto che sia il padre che la madre, seppur partendo da differenti motivazioni, attuano scarse modalità di supporto in riferimento ai bisogni emotivi ed affettivi dei figli, faticando nel sintonizzarsi sui bisogni dei bambini e nel rispondere ad essi. Si sono invero “evidenziati in ambedue i genitori significativi limiti nell'esercitare funzioni critiche e riflessive identificandosi nelle esigenze dei figli prescindendo dalle proprie, faticando nel percepire e prendere in considerazione quelle che potrebbero essere le conseguenze emotive, ma altresì pratiche, dei propri comportamenti e delle proprie parole sui minori”. Il GN e la OR hanno spesso fornito risposte per lo più CP_1 Pt_1 PE semplicistiche, come quando la madre ha ribadito più volte che ed non PE2 sentono la necessità di vedere maggiormente il padre e vivono i momenti con lui solamente con enorme fatica o nella scelta del viaggio in treno fino a Bologna piuttosto che in aereo perché proposto dall'ex marito. Nello stesso tempo il GN CP_1 tende a ribadire il proprio diritto a passare del tempo con i figli, imputando solamente alla madre i vissuti di fatica manifestati dai minori e non riuscendo così ad ascoltare PE attivamente ciò che arriva da ed PE2
A questo elemento critico si associa “una non integrazione fra i due ambienti genitoriali ed una scarsa condivisione di tutto quanto riguarda i minori”: ogni decisione inerente è stata assunta finora autonomamente dalla OR , la quale Pt_1 giustifica tale modalità facendo riferimento alla residenza dei figli ed alla lontananza geografica del padre.
pagina 8 di 14 La mancanza di integrazione familiare e il pessimo funzionamento della coppia genitoriale comporta che vi siano “conflitti e incomprensioni frequenti e costanti ed una incapacità nel prendere in modo condiviso decisioni per i minori” e che la conflittualità tra il padre e la madre sia anteposta all'interesse dei bambini. Queste criticità comportano “una evidente mancanza in capo alle capacità genitoriali sia della OR che del GN . Pt_1 CP_1
Alla luce di quanto osservato:
- ha demandato al Tribunale la valutazione di quale modalità di affido possa essere maggiormente confacente alla situazione, “alla luce dei limiti che sono stati riportati in PE relazione alle capacità genitoriali di entrambi ed alla necessità per ed PE2 di avere una continuità affettiva e relazionale con entrambi i genitori”;
- ha suggerito che il nucleo familiare - venga affiancato da Pt_1 CP_1 un ente terzo, esterno alla famiglia, che li possa supportare nell'esercizio delle proprie capacità genitoriali e possa vigilare sull'attuazione di quello che sarà il calendario di frequentazione dei genitori”, nonché che aiuti le parti a “svincolarsi dagli aspetti conflittuali legati alla loro coppia e dalle reciproche recriminazioni, focalizzandosi maggiormente sull'essere genitori, mettendo al centro i bisogni e i vissuti dei propri figli”;
- ha proposto che i bambini restino collocati a AR (PA) presso la madre;
- in relazione alle visite paterne ha osservato che:
• è opportuno che il padre incontri i figli nel luogo di residenza di questi ultimi, poiché “tale condizione permetterebbe ai bambini di avere percezione che il padre partecipi alla loro vita, in quello che è il loro ambiente di vita quotidiana. Si aggiungono a ciò la possibilità e il vantaggio per il sig. di conoscere il contesto di vita dei figli, accompagnando i minori CP_1 nelle attività da loro svolte ed interagendo con la rete sociale nella quale sono inseriti (amici, famiglie di amici, sport, scuola). Ciò permetterebbe altresì di alleggerire i minori dalla fatica di frequenti viaggi. La presenza della figura paterna che si avvicina a loro assumerebbe per i bambini un forte valore simbolico, che li incoraggerebbe e li rassicurerebbe circa la paura di essere spostati dal loro contesto di vita”;
• il calendario di visita del padre potrebbe articolarsi prevedendo che il GN trascorra con i figli nel corso dell'anno scolastico un fine CP_1 settimana ogni tre dal venerdì alla domenica alternando le sue discese in Sicilia con la trasferta dei minori, accompagnati dalla madre, a Bologna;
i
“ponti” siano uniti al weekend di pertinenza del padre, con possibilità per quest'ultimo di decidere se fermarsi a AR o rientrare a Bologna;
in estate dal 2025 -a partire da sette giorni dopo la fine dell'anno scolastico in giugno e fino ad una settimana prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo in settembre- sia stabilita un'inversione della collocazione, in modo che i bambini stiano con il padre e passino con la madre un fine settimana ogni tre;
nelle vacanze di Natale stiano nove giorni con il padre e cinque con la madre pagina 9 di 14 (dal 24 dicembre al 1° gennaio e dal 1 al 6 gennaio o dal 24 al 29 dicembre e dal 29 dicembre al 6 gennaio); i bambini trascorrano l'intero periodo pasquale con i genitori ad anni alterni;
- ha rilevato che è necessaria una presenza educativa che affianchi i minori nei momenti di passaggio da un genitore all'altro quando in Sicilia e che attui un intervento di educativa domiciliare di almeno 2 ore alla settimana presso l'abitazione materna;
- ha affermato la necessita che i minori possano sentire il genitore con cui non sono a giorni alterni, indicativamente fra le 18.00 e le 19.00, o comunque prima dell'orario della cena;
- ha evidenziato che è opportuno che sia attivato per entrambi i genitori un percorso individuale di sostegno alla genitorialità. Le conclusioni della dr.ssa frutto di operazioni complete ed esaustive PE4
e adeguatamente e logicamente argomentate debbono essere condivise, con l'eccezione della suddivisione della permanenza nel periodo pasquale ed estivo, per i quale appare maggiormente adeguato all'interesse della prole ed economicamente sostenibile prevedere periodi differenti di permanenza dei bambini presso ciascuno genitore. Debbono essere integralmente condivise anche le esaustive risposte date dalla C.T.U. alle note della consulente di parte dott.ssa CP_1 Persona_11
alle quali ci si riporta integralmente.
[...]
3c. Per quanti riguarda l'affidamento della prole, nonostante i profili problematici individuati dalla dott.ssa il regime che appare maggiormente adeguato PE4 per l'interesse dei minori è quello dell'affido condiviso ai genitori, i quali prenderanno PE di comune accordo le decisioni di maggiore rilevanza relative ad ed PE2
Tuttavia, le rilevate criticità impongono di prevedere un periodo di due anni di vigilanza dei servizi sociali con il mandato indicato in dispositivo e la prescrizione di immediatamente comunicare alla Procura della Repubblica eventuali pregiudizi che rilevino per i bambini. In particolare, i servizi competenti per il territorio di AR, coordinandosi con quelli di Bologna, dovranno verificare il rigoroso rispetto del calendario di visita stabilito in questo provvedimento, facilitare i contatti tra i GNi e CP_1
, prevedere educative domiciliari per i minori. Pt_1 PE
ed debbono essere collocati presso la madre, atteso che vivono con PE2 lei a AR da anni e non pare che questa sistemazione sia inadeguata alle loro necessità e bisogni. Dovrà peraltro essere stabilito un rigoroso calendario di visita paterno, onde garantire che il rapporto tra il GN e i figli si possa ricostituire e possa CP_1 consolidarsi. Si profila opportuno prevedere che il convenuto incontri i bambini:
- una volta ogni tre settimane dal venerdì alla domenica, stabilendo che -a weekend alterni- in un caso il padre scenda in Sicilia e nell'altro caso la madre porti i figli a Bologna, con carico delle spese di viaggio della prole in capo al GN di CP_1 quelle dell'accompagnatore in capo alla OR;
Pt_1
pagina 10 di 14 - nelle vacanze natalizie per nove giorni (ad anni alterni dal 24 dicembre al 1° gennaio o dal 29 dicembre al 6 gennaio), con i costi dei viaggi di prelevamento e di riaccompagnamento dei bambini in Sicilia a carico del padre;
- l'intero periodo delle vacanze pasquali, con le spese delle trasferte a carico del GN CP_1
- in estate, al pari della madre, quattro settimane (da suddividersi in due periodi di due settimane ciascuno, con le spese dei viaggi di prelevamento e di riaccompagnamento dei bambini in Sicilia a carico del convenuto. La previsione relativa alle vacanze pasquali risponde alla necessità di consentire ai bambini -che nel corso dell'anno passano la maggior parte del tempo con la madre- di coltivare anche la relazione con il GN CP_1
3d. Dato il comportamento ostruzionistico finora tenuto dalla OR Pt_1 rispetto agli incontri tra il padre e i figli, la stessa va ammonita a rispettare scrupolosamente quanto previsto nella presente sentenza in merito al calendario delle visite tra il convenuto e i bambini. Deve essere altresì previsto che per ogni giorno in cui non avvengano gli incontri tra il GN e i minori ella versi a quest'ultimo l'importo di 100,00 euro CP_1
(ovvero, per un fine settimana 300,00 euro). 3e. Per ciò che concerne il contributo da porre a carico del convenuto per il mantenimento della prole va osservato che:
- la OR : Pt_1
• abita con i figli in un appartamento che conduce in comodato gratuito;
• per il 2023 l'Agenzia delle Entrate ha esibito una CU dalla quale risulta un reddito esente di 11.293,00 ricevuto dall'INPS;
• per il 2024 l'INPS ha prodotto documentazione da cui emerge che ha ricevuto a titolo di assegno di inclusione 9.223,00 euro;
• dal 1° settembre 2023 riceve l'intero assegno unico per ed PE2
- il GN CP_1
• abita con la compagna e il terzogenito in un'unità abitativa per la PE12 quale paga un canone di 860,00 euro, sostenuto per la metà dalla convivente;
• dal 3 gennaio 2011 è dipendente della “ ; Parte_3
• per il 2020 (anno di riferimento per la separazione) ha denunciato un reddito netto annuo di 22.944,00 euro, corrispondente a 1.912,00 mensili;
• per il 2021 e il 2022 ha guadagnato rispettivamente 24.984,00 euro (2.082,00 mensili) e 24.780,00 euro (2.065,00 mensili);
• non ha depositato la CU per il 2023 e il 2024, ma si deve ritenere che le sue entrate non siano significativamente mutate, avendo conservato lo stesso impiego dipendente;
- entrambe le parti sono genitori di un terzo figlio, al cui mantenimento debbono fare fronte: la OR è madre di (nato il [...]) e il Pt_1 Persona_13 GN i . CP_1 PE12
pagina 11 di 14 Ai fini della determinazione del contributo paterno al mantenimento dei figli occorre considerare altresì che: PE
- ed sono due bambini e pertanto hanno esigenze e bisogni limitati;
PE2
- il convenuto partecipa in modo complessivamente modesto al loro mantenimento in forma diretta, ma deve affrontare rilevanti spese di viaggio (anche se la previsione di un calendario rigido gli consentirà al GN e alla OR di CP_1 Pt_1 ridurre i costi del biglietto aereo acquistandolo con congruo anticipo). Tenuto conto delle sopra esposte considerazioni, appare congruo confermare il contributo del convenuto al mantenimento ordinario dei figli fissato in sede di separazione, oltre al carico della metà delle spese straordinarie.
4. Data la soccombenza reciproca, le spese di lite -ivi comprese quelle di C.T.U.- debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra questione disattesa e respinta, PE
1) affida ed a entrambi i genitori in via condivisa;
e PE2 Parte_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente e CP_1 prenderanno di comune accordo e nell'interesse dei figli tutte le decisioni di straordinaria importanza relative alla loro crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale la prole si troverà di volta in volta;
2) dispone la vigilanza dei servizi sociali sul nucleo per il periodo di due anni dalla pubblicazione della presente sentenza con il seguente mandato:
- verificare il rigoroso adempimento delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- favorire il rapporto tra i GNi e supportandoli Pt_1 CP_1 nell'esercizio comune della genitorialità nell'interesse dei figli;
- organizzare un servizio di educativa familiare di almeno due ore settimanali a
AR per supportare i minori;
- segnalare prontamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni le situazioni di pregiudizio per i bambini che eventualmente si verifichino;
PE 3) colloca ed presso la madre;
PE2
4) prevede che il padre possa tenere con sé i figli:
- una volta ogni tre settimane dal venerdì alla domenica, stabilendo che -a weekend di incontri alterni- in un caso il GN cenda in Sicilia e nell'altro caso la CP_1 madre porti i figli a Bologna, con carico delle spese di viaggio della prole a carico del GN dell'accompagnatore a carico della OR;
CP_1 Pt_1
pagina 12 di 14 - nelle vacanze natalizie per nove giorni (ad anni alterni dal 24 dicembre al 1° gennaio o dal 29 dicembre al 6 gennaio), con i costi dei viaggi di prelevamento e di riaccompagnamento dei bambini in Sicilia a carico del padre;
salvi diversi accordi tra le parti nel 2025/2026 i minori trascorreranno con il GN il periodo CP_1 comprendente il 25 dicembre;
- l'intero periodo delle vacanze pasquali, con le spese delle trasferte a carico del padre;
- in estate, al pari della madre, quattro settimane (da suddividersi in due periodi di due settimane ciascuno), con le spese dei viaggi di prelevamento e di riaccompagnamento dei bambini in Sicilia a carico del padre;
5) ammonisce la OR a rispettare le prescrizioni del presente Pt_1 provvedimento, e in particolare a non impedire né ostacolare in alcun modo gli incontri tra i figli e il padre e a portarli a Bologna nei fine settimana di sua spettanza;
6) dispone ex officio che per ogni giorno che ed non si recheranno agli PE3 PE2 incontri con il GN senza addurre serie e documentate ragioni la OR CP_1
paghi alla controparte la somma di 100,00 euro (300,00 euro per un fine Pt_1 settimana);
7) a partire dalla data del deposito del ricorso, pone a carico dell'attore l'obbligo di versare alla convenuta, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, la somma complessiva di 300,00 euro mensili (150,00 euro per ciascun bambino), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
8) a partire dalla data di deposito del ricorso, pone altresì a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere all'attrice in misura pari al 50%, le spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate sostenute nell'interesse della prole, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
pagina 13 di 14 c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
9) invita entrambe le parti a intraprendere con la massima possibile celerità percorsi sostegno alla genitorialità che le aiutino a superare i loro contrasti e a divenire in grado di collaborare nell'esclusivo interesse dei figli;
10) compensa integralmente le spese di lite, ivi comprese quelle di C.T.U., che si liquidano in via definitiva come da decreto della Giudice istruttrice dell'11 giugno 2024, in 3.030,18 euro per compensi della dott.ssa oltre agli accessori se PE4 dovuti, e quella di € 721,57 (accessori compresi) a titolo di onorario dell'ausiliaria dott.ssa . Persona_14
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, in data 28 maggio 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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