Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 09/05/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 369/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente rel
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8.4.2024, da nata a [...], il [...], cod. fisc. Parte_1
, residente in [...], C.F._1 rappresentata, assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. G. Penoni presso la quale è elett.te dom.ta ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...], CF , Controparte_1 C.F._2 residente in [...] Corso Nazioni Unite n. 18, rappresentato, assistito e difeso, come da procura in atti, dagli Avv.ti V. Spagnoli e G. Nuzzo del foro di Santa Maria Capua Vetere, presso i quali è elett.te dom.to resistente e
Controparte_2 intervenuto
con i seguenti figli: nata Borgomanero 15.12.2015 Parte_2
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: “l'Ill.mo Tribunale di Verbania Voglia modificare le condizioni di cui al decreto 22.10.2021 reso inter partes nel proc. 1754/2021 come segue:
a) La figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori i Pt_2 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
b) Vista la lontananza geografica del padre, il SI. , sin da ora, delega Controparte_1
e autorizza la SI.ra a firmare, in suo nome e per suo conto, Parte_3 autorizzazioni e/o consensi che si rendessero necessari rispetto alle decisioni di ordinaria amministrazione relative all'istruzione (viaggi di istruzione, uscite didattiche, ect), nonché ai soli trattamenti medici comuni della figlia minore Pt_2
Tale decisione è condivisa dalle parti nell'esclusivo interesse della minore, senza che venga meno l'esercizio della bigenitorialità quale presenza di entrambe le figure parentali. I SIg. ed , prendono atto della distanza geografica del CP_1 Parte_1 padre e degli impegni lavorativi dello stesso e si impegnano a cooperare nell'esercizio dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione della figlia, con l'impegno in particolare della Incognito di tenere informato il su tutte le CP_1 decisioni, iniziative ed attività che vedono coinvolta la minore ed importanti per la vita e la crescita della stessa.
c) La figlia resta collocata e residente presso la madre nella casa Parte_3 di abitazione di quest'ultima.
d) Le parti provvederanno congiuntamente a richiedere il rilascio del passaporto per la figlia minore Pt_2
e) Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: ➢ un fine settimana al mese dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica alle
18, senza pernottamento (ad eccezione del caso in cui fosse la figlia a voler pernottare o il padre reperisca un luogo idoneo al pernotto della minore), previo preavviso di almeno 15 gg, salve ulteriori occasioni e previo avviso e accordo tra le parti;
➢ in via alternata le festività natalizie (dal 23.12 dalle ore 12.00 al 30.12 alle ore
12.00 o dal 30.12 dalle ore 12.00 al 06.01 alle ore 18.00);
➢ ad anni alterni le festività della Pasqua dal giorno successivo all'inizio della pausa scolastica (entro le 18) al giorno precedente alla ripresa delle lezioni (entro le 18);
➢ durante l'estate, 15/20 gg consecutivi. Posto che la SI.ra deve Parte_1
comunicare al datore di lavoro le proprie ferie estive entro gennaio di ogni anno, la stessa darà comunicazione al SI. del periodo prescelto e il medesimo riferirà CP_1 entro fine maggio il periodo che trascorrerà con la figlia (ovviamente diverso da quello indicato dalla madre);
➢ le telefonate padre/figlia potranno intervenire preferibilmente entro le ore 20.00 salvo urgenze o diversi accordi delle parti;
➢ il padre si occuperà di recarsi a Verbania a prendere la minore e la riporterà a casa alla fine del periodo di permanenza presso di lui. Per i viaggi di andata e ritorno rispetto al periodo di visita presso il padre, potranno essere delegati i familiari
(nonni/zie);
➢ Gli orari sono indicativi e comunque flessibili previo accordo/avviso tra i genitori. f) il SI. si obbliga al versamento, a favore della SI.ra , entro il 5 di CP_1 Parte_1 ogni mese, della somma di euro 350,00 (trecentocinquanta euro) a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore annualmente rivalutabile Pt_2
Istat decorso un anno dal deposito del presente foglio di precisazione delle conclusioni congiunte (specificatamente dal 01 dicembre 2025), con ordine di pagamento diretto al datore di lavoro, Questura di Verbania o Questura di Napoli
o altra Questura ove lo stesso prenderà servizio, comunque competente al pagamento degli emolumenti a suo favore. Dal dicembre 2024 (compreso) e sino all'adeguamento da parte del datore di lavoro dell'esatto importo trattenuto in busta paga a titolo di pagamento diretto del mantenimento della figlia il SI. Pt_2 integrerà, con versamento entro il 5 di ogni mese, la somma versata dal CP_1 datore di lavoro sino alla somma di mantenimento sopra stabilita;
g) le spese straordinarie mediche non assistite dal Servizio Sanitario Nazionale, farmaceutiche, dentistiche, sportive (almeno un corso all'anno e relativi accessori), ricreative e scolastiche (attrezzatura di inizio anno secondo l'indicazione dell'istituto, libri, trasporti pubblici, gite, rette, assicurazioni), nell'interesse della minore sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% Pt_2 ciascuno, senza necessità di previo consenso, e, per quanto non determinato, secondo il dettato del Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Verbania, in ogni caso giusta esibizione delle pezze giustificative valide ai fini fiscali e da rimborsarsi nella mensilità successiva a quella di spesa entro il 5 di ogni mese. Le parti concordano, prestando sin da ora il relativo consenso, che rientreranno nelle spese straordinarie da dividere al 50% anche quelle per il centro estivo che la minore frequenterà nei periodi diversi da quelli di vacanza che trascorrerà rispettivamente con i genitori. Inoltre per affrontare le spese di cambio stagione (estate/inverno) il SI. verserà una somma annuale fissa di euro 300,00 con le seguenti CP_1 modalità: fino al 2026 (compreso) euro 150,00 entro il 31 maggio ed euro 150,00 entro il 30 settembre di ogni anno, mentre dal 2027 (compreso) la somma annuale fissa aumenterà ad euro 400,00 sempre da versarsi metà (euro 200,00) entro il 31 maggio e metà (euro 200,00) entro il 30 settembre di ogni anno. h) quanto alle modalità con cui manifestare il dissenso a una specifica spesa straordinaria per la prole, che in base al protocollo richiamato o all'accordo tra le parti, richiede il previo consenso, si precisa quanto segue: il genitore obbligato, a fronte di una richiesta/comunicazione scritta dell'altro (da far pervenire anche a mezzo sms WhatsApp o e-mail) deve manifestare un motivato dissenso per iscritto
(da far pervenire anche a mezzo sms, WhatsApp, e/o e-mail) nell'immediatezza della richiesta (e comunque al massimo entro dieci giorni dalla richiesta di pagamento).
In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole.
i) l'assegno unico italiano verrà percepito integralmente (100%) dalla SI.ra
, così come quello Svizzero. Il SI. provvederà ad effettuare la Parte_1 CP_1 relativa variazione/rinuncia nella richiesta da lui presentata, tramite il patronato competente, entro novembre 2024. Lo stesso si impegna a fornire alla SI.ra
, entro il 31.12 di ogni anno, la documentazione (prospetto/riepilogo INPS) Parte_1 relativa all'assegno unico dallo stesso percepito mensilmente, sino all'intervenuta variazione di cui sopra.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 8.4.2024 premesso che dalla relazione di Parte_1 convivenza con nasceva in data 15.12.2015 la figlia che Controparte_3 Pt_2 cessata la convivenza l'intestato tribunale, con decreto in data 22.10.2021, su richiesta congiunta delle parti aveva così statuito assegna la casa famigliare sita in Verbania, Viale San Giuseppe n. 13, in uso a
, con tutti i mobili e gli arredi (fatta eccezione per il televisore grande Parte_3
e l'asciugatrice che il è autorizzato ad asportare), CP_1
- affida la figlia minore n via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Pt_2 presso la madre e residenza presso la casa famigliare,
- dà facoltà al padre, tenuto conto che entrambi i genitori lavorano su turni che vengono definiti settimanalmente, di vedere e tenere con sé liberamente la figlia minore a fine settimana alterni dal venerdì sera alla domenica sera oppure dal sabato mattina al lunedì mattina in base ai rispettivi turni di lavoro, oltre a due pomeriggi alla settimana, possibilmente dall'uscita da scuola a dopo cena
(eventualmente da sostituirsi con la sera, possibilmente dall'uscita da scuola, sino alla mattina del giorno seguente, quando la riaccompagnerà a scuola, in ipotesi in cui il SI. dovesse lavorare al pomeriggio) che verranno settimanalmente CP_1 concordati dai genitori in base ai rispettivi turni di lavoro;
a tal fine, i genitori si impegnano a programmare ogni venerdì i giorni destinati al padre sulla base appunto dei rispettivi turni lavorativi e degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia;
le festività del Natale (dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio) e della
Pasqua e Lunedì dell'Angelo la minore le trascorrerà ad anni alternati con l'uno e con
l'altro genitore;
nel periodo estivo la minore trascorrerà, inoltre, 20 giorni anche consecutivi con il padre e 20 giorni anche consecutivi con la madre, il tutto compatibilmente con le eSIenze e necessità della minore e delle parti. Tale periodo sarà tempestivamente e preventivamente concordato tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il 5 giorno di ogni Controparte_1 mese, a , a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore Parte_3 la somma mensile, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, di Euro Pt_2
150,00 (centocinquanta/00) oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia in base alla disciplina dettata dal protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Foro di Torino, approvato in data 15.03.2016, in ogni caso previa giusta esibizione delle pezze giustificative valide ai fini fiscali e da rimborsarsi il mese successivo a quello di spesa”; che successivamente il che all'epoca dell'adozione dei provvedimenti di cui CP_1 sopra svolgeva la sua attività di Agente Semplice/Assistente presso la Questura di
Verbania, aveva presentato domanda di trasferimento presso la Questura di Napoli, in via del tutto autonoma e senza nulla riferire ad essa ricorrente, alla quale, a fine aprile 2022, aveva semplicemente comunicato la data del trasferimento effettivo, ovvero il 01.07.2022, che essa ricorrente, preso atto della decisione assunta dal aveva più volte chiesto allo stesso di adeguare, alla nuova situazione, le CP_1 condizioni relative sia ai termini di frequentazione padre/figlia sia alla contribuzione economica rispetto al mantenimento, senza ottenere risposta, che in particolare la frequentazione padre/figlia si era incisivamente ridotta arrivando a potersi definire sporadica e, contemporaneamente, il padre aveva cessato per un lungo periodo di versare il mantenimento nonché la quota di spettanza delle spese straordinarie, tanto da averla costretta a procedere, da un lato, per ottenere il versamento diretto da parte del datore di lavoro delle somme dovute e, dall'altro, per il recupero giudiziale di quelle impagate, che anche le sue condizioni personali ed economiche erano cambiate, avendo intrapreso una relazione con un altro uomo, dal quale stava per avere un figlio, tutto ciò premesso chiedeva all'intestato tribunale di modificare le condizioni di cui al citato decreto disponendo che il potesse tenere con sé la figlia minore econdo il seguente calendario: CP_1 Pt_2
- in via alternata le festività natalizie (dal 23.12 dalle ore 12.00 al 31.12 alle ore
12.00 o dal 31.12 dalle ore 12.00 al 06.01 alle ore 18.00);
- in via alternata le festività della Pasqua (dalle ore 12.00 del giorno dopo la fine della scuola alle ore 12 del giorno prima la ripresa delle lezioni);
- in via alternata, durante l'estate, dal 01.07 al 31.07 o dal 31.07 al 30.8, nel rispetto delle eSIenze e volontà della minore;
- per il giorno del compleanno si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- in altre occasioni durante l'anno previo preavviso di almeno 20 gg;
- le telefonate padre/figlia potranno intervenire entro le ore 20.00 salvo urgenze;
- il padre si occuperà di recarsi a Verbania a prendere la minore e la riporterà a casa alla fine del periodo di permanenza presso di lui;
l'obbligo a carico del padre,
a partire dal deposito della presente domanda, del versamento a favore della ricorrente, entro il 5 di ogni mese, della somma di euro 450,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore o quella maggiore o minore ritenuta di Pt_2 giustizia, annualmente rivalutabile istat, con ordine di pagamento diretto al datore di lavoro, Questura di Napoli, Via Medina, 75, 80133 Napoli, in persona del
Questore/Legale rappresentante pro tempore, C.F. ; nonché a P.IVA_1 concorrere alle spese straordinarie secondo il dettato del Protocollo d'Intesa di
Verbania, in ragione del 50%; che l'assegno unico (in Italia) venisse da lei percepito integralmente;
che il cane fosse collocato presso la sua residenza nell'interesse della minore che venisse previsto l'obbligo per il di consegna del Pt_2 CP_1 prospetto/riepilogo INPS relativo all'assegno unico dallo stesso percepito mensilmente entro il 31.12 di ogni anno.
Chiedeva, altresì, di essere autorizzata, in caso di opposizione da parte del resistente, a trasferirsi unitamente alla figlia minore resso l'abitazione del Pt_2 suo attuale compagno . Persona_1
Fissata udienza per gli incombenti di cui all'art 473bis.21 cpc, si costituiva nella procedura il contestando integralmente il contenuto del ricorso introduttivo CP_1
e opponendosi all'accoglimento delle domande come ex adverso formulate, dichiarandosi disponibile a corrispondere, quale contributo al mantenimento della figlia minore, la somma di euro 200,00 mensili, in luogo dei 150,00 euro previsti con la suddivisione al 50% tra i genitori dell'assegno unico.
Sentite le parti, l'udienza del 19.9.2024 veniva rinviata, su richiesta congiunta delle stesse, al successivo 4.12.2024 per tentare una soluzione conciliativa.
Nelle more, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni nel senso in epigrafe indicato, chiedendo di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno, dunque, confermato le condizioni concordate.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Si dà atto che, vista la lontananza geografica del padre, il medesimo delega e autorizza la madre a firmare, in suo nome e per suo conto, autorizzazioni e/o consensi che si rendessero necessari rispetto alle decisioni di ordinaria amministrazione relative all'istruzione (viaggi di istruzione, uscite didattiche, ect), nonché ai soli trattamenti medici comuni della figlia minore Tale decisione Pt_2
è condivisa dalle parti nell'esclusivo interesse della minore, senza che venga meno l'esercizio della bigenitorialità quale presenza di entrambe le figure parentali.
Le parti prendono atto della distanza geografica del padre e degli impegni lavorativi dello stesso e si impegnano a cooperare nell'esercizio dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione della figlia, con l'impegno in particolare della Incognito di tenere informato il su tutte le decisioni, iniziative ed attività che vedono CP_1 coinvolta la minore ed importanti per la vita e la crescita della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto dell'intestato tribunale del 22.10.2021
- dà facoltà al padre di esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: ➢ un fine settimana al mese dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica alle
18, senza pernottamento (ad eccezione del caso in cui fosse la figlia a voler pernottare o il padre reperisca un luogo idoneo al pernotto della minore), previo preavviso di almeno 15 gg, salve ulteriori occasioni e previo avviso e accordo tra le parti;
➢ in via alternata le festività natalizie (dal 23.12 dalle ore 12.00 al 30.12 alle ore
12.00 o dal 30.12 dalle ore 12.00 al 06.01 alle ore 18.00);
➢ ad anni alterni le festività della Pasqua dal giorno successivo all'inizio della pausa scolastica (entro le 18) al giorno precedente alla ripresa delle lezioni (entro le 18);
➢ durante l'estate, 15/20 gg consecutivi. Posto che la SI.ra deve Parte_1
comunicare al datore di lavoro le proprie ferie estive entro gennaio di ogni anno, la stessa darà comunicazione al SI. del periodo prescelto e il medesimo riferirà CP_1 entro fine maggio il periodo che trascorrerà con la figlia (ovviamente diverso da quello indicato dalla madre);
➢ le telefonate padre/figlia potranno intervenire preferibilmente entro le ore 20.00 salvo urgenze o diversi accordi delle parti;
➢ il padre si occuperà di recarsi a Verbania a prendere la minore e la riporterà a casa alla fine del periodo di permanenza presso di lui. Per i viaggi di andata e ritorno rispetto al periodo di visita presso il padre, potranno essere delegati i familiari
(nonni/zie);
➢ Gli orari sono indicativi e comunque flessibili previo accordo/avviso tra i genitori. -pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il 5 di Controparte_1 ogni mese, la somma di euro 350,00 (trecentocinquanta euro) a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore annualmente rivalutabile Istat decorso Pt_2 un anno dal deposito del presente foglio di precisazione delle conclusioni congiunte
(specificatamente dal 01 dicembre 2025), con ordine di pagamento diretto al datore di lavoro, Questura di Verbania o Questura di Napoli o altra Questura ove lo stesso prenderà servizio, comunque competente al pagamento degli emolumenti a suo favore. Dal dicembre 2024 (compreso) e sino all'adeguamento da parte del datore di lavoro dell'esatto importo trattenuto in busta paga a titolo di pagamento diretto del mantenimento della figlia il integrerà, con versamento entro il 5 Pt_2 CP_1 di ogni mese, la somma versata dal datore di lavoro sino alla somma di mantenimento sopra stabilita;
-pone le spese straordinarie mediche non assistite dal Servizio Sanitario Nazionale, farmaceutiche, dentistiche, sportive (almeno un corso all'anno e relativi accessori), ricreative e scolastiche (attrezzatura di inizio anno secondo l'indicazione dell'istituto, libri, trasporti pubblici, gite, rette, assicurazioni), nell'interesse della minore a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, senza Pt_2 necessità di previo consenso, e, per quanto non determinato, secondo il dettato del
Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Verbania, in ogni caso giusta esibizione delle pezze giustificative valide ai fini fiscali e da rimborsarsi nella mensilità successiva a quella di spesa entro il 5 di ogni mese. Le parti concordano, prestando sin da ora il relativo consenso, che rientreranno nelle spese straordinarie da dividere al 50% anche quelle per il centro estivo che la minore frequenterà nei periodi diversi da quelli di vacanza che trascorrerà rispettivamente con i genitori.
Inoltre per affrontare le spese di cambio stagione (estate/inverno) il SI. CP_1 verserà una somma annuale fissa di euro 300,00 con le seguenti modalità: fino al
2026 (compreso) euro 150,00 entro il 31 maggio ed euro 150,00 entro il 30 settembre di ogni anno, mentre dal 2027 (compreso) la somma annuale fissa aumenterà ad euro 400,00 sempre da versarsi metà (euro 200,00) entro il 31 maggio e metà (euro 200,00) entro il 30 settembre di ogni anno. Quanto alle modalità con cui manifestare il dissenso a una specifica spesa straordinaria per la prole, che in base al protocollo richiamato o all'accordo tra le parti, richiede il previo consenso, si precisa quanto segue: il genitore obbligato, a fronte di una richiesta/comunicazione scritta dell'altro (da far pervenire anche a mezzo sms
WhatsApp o e-mail) deve manifestare un motivato dissenso per iscritto (da far pervenire anche a mezzo sms, WhatsApp, e/o e-mail) nell'immediatezza della richiesta (e comunque al massimo entro dieci giorni dalla richiesta di pagamento).
In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole;
-dispone che l'assegno unico italiano venga percepito integralmente (100%) dalla madre, così come quello svizzero. Il padre provvederà ad effettuare la relativa variazione/rinuncia nella richiesta da lui presentata, tramite il patronato competente, entro novembre 2024 (il si impegna a fornire alla SI.ra CP_1
, entro il 31.12 di ogni anno, la documentazione (prospetto/riepilogo INPS) Parte_1 relativa all'assegno unico dallo stesso percepito mensilmente, sino all'intervenuta variazione di cui sopra)
spese compensate
Così deciso in Verbania, il 17/4/2025
Il Presidente est
Monica Barco