TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/11/2025, n. 3074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3074 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N.N. 1098/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'esito dell'udienza cartolare del 4.11.2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., nel giudizio civile di primo grado iscritto al n.
1098/2020 R.Gen.Aff.Cont., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., e Parte_1 Parte_2
tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata all'atto di Parte_3 costituzione di nuovo difensore, depositato telematicamente in data 6.02.2014, dall'avv. Stefano
Cutolo, unitamente al quale elettivamente domiciliano come in atti;
- OPPONENTI-
CONTRO in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 31.07.2020, dall'avv. Antonio Masiello, unitamente al quale elettivamente domicilia in Gravina di Puglia (Ba), alla via Gorizia n. 34;
- OPPOSTA –
E in persona del legale rappresentante p.t., quale mandataria della società Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., per conto ed in qualità di gestore del FIA italiano riservato denominato “
[...]
”, quest'ultima quale cessionaria dei crediti pecuniari acquistati pro soluto CP_4 in blocco, ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del TUB, dalla cedente
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di Controparte_1
Procedimento n.r.g. 1098/2020– Sentenza - Pag. 1
intervento depositato telematicamente in data 24.06.2022, dall'avv. Antonio Masiello, unitamente al quale elettivamente domicilia in Gravina di Puglia (Ba), alla via Gorizia n. 34;
- TERZA INTERVENTRICE EX ART. 111 c.p.c. -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2811/2019 in materia di contratti bancari.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 4.11.2025.
Svolgimento del processo.
1. Con decreto n. 2811/2019 emesso in data 3.02.2020, questo Tribunale, su istanza della
[...]
(nel prosieguo per brevità “ ) ha ingiunto a Controparte_1 CP_1 Parte_1
Parte (d'ora innanzi più semplicemente “ ) , , e
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
nelle rispettive qualità di debitore principale e fideiussori, il pagamento della somma Parte_4 di euro 29.296,80, quale saldo debitore del contratto di conto corrente n. 145/2227/8 acceso dalla predetta società presso la filiale di Napoli della in data 1.03.2010, sul quale era stata CP_1 concessa in data 5.05.2010 un'apertura di credito per complessivi euro 120.000,00 (di cui euro
30.000,00 come apertura di credito in conto corrente, euro 10.000,00 per libera disponibilità di assegni ed euro 80.000,00 per anticipo fatture), con il carico degli interessi moratori e delle spese della procedura monitoria. Parte
2. Avverso il predetto decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione e Parte_2
eccependo: - la decadenza del termine per l'escussione dei fideiussori;
- la Parte_3 nullità della garanzia per violazione dell'obbligo informativo gravante sulla - la CP_1 nullità/annullabilità delle fideiussioni prestate siccome conformi al modello ABI;
- l'inefficacia del riconoscimento del debito di cui al piano di rientro depositato dalla opposta;
- il mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo alla in considerazione della mancata ricostruzione CP_1 delle movimentazioni e della legittimità degli addebiti effettuati;
- l'illegittimità del tasso debitore applicato: - l'usura; - l'anatocismo; - l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto e di tutte le ulteriori spese di c/c addebitate alla correntista- l'illegittima antergazione e postergazione delle valute;
- l'illegittimità degli addebiti degli importi a titolo di spese per le operazioni e tenuta conto in mancanza di specifica e valida clausola in forza scritta;
- l'invalidità dell'atto di ricognizione del debito e liberazione del fideiussore;
- l'inefficacia probatoria dell'estratto ex art. 50 TUB. Su tali premesse, hanno concluso per la revoca del decreto ingiuntivo, chiedendo altresì l'accertamento delle nullità delle clausole contrattuali applicate ed in subordine, la compensazione delle somme eventualmente dovute in favore della banca con quelle dovute ai fideiussori a titolo di risarcimento del danno, con il favore delle spese di lite.
Procedimento n.r.g. 1098/2020– Sentenza - Pag. 2
3. Ha resistito all'opposizione la contestando estensivamente i motivi di doglianza agitati CP_1 dalla controparte ed insistendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, per il rigetto, con integrale conferma del titolo monitorio o, in subordine, per la rideterminazione del saldo dovuto, vinte le spese di lite.
4. Denegata la concessione della provvisoria esecuzione, espletata vanamente la procedura di mediazione obbligatoria ed assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., con comparsa di intervento volontario depositata telematicamente in data 24.06.2022, si è costituita in giudizio la cessionaria del credito in epigrafe generalizzata, riportandosi a tutte le difese già spiegate in atti e chiedendo l'estromissione della banca cedente.
5. Indi, la causa è stata istruita con l'espletamento di una CTU contabile affidata al commercialista
All'esito è stata spedita per la precisazione delle conclusioni al 5 giugno 2025, poi CP_5 differita d'ufficio all'11 settembre 2025. A tale ultima udienza, ne è stato disposto un breve rinvio al 4.11.2025 e, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato deposito di note scritte, giunge alla decisione del Tribunale.
Svolgimento del processo.
1. In limine litis, deve darsi atto che nel corso del giudizio si è costituita Controparte_4
per il tramite della mandataria indicata nell'epigrafe della presente sentenza, a seguito della
[...] cessione dei crediti intervenuta con la Controparte_1
Come è noto, la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cass. Civ. Sez. I, sent. 22424 del 22 ottobre 2009).
Ebbene, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata dall'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o resistere in capo agli originari attori o convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio>> (Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 22503 del 23 ottobre 2014;
Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 22727 del 3 novembre 2011).
Procedimento n.r.g. 1098/2020– Sentenza - Pag. 3
In applicazione dei summenzionati principi, siccome non è stato prestato il consenso di tutte le parti costituite all'estromissione della cedente, la presente sentenza deve essere pronunciata nei confronti delle parti originarie del giudizio.
2. Ciò posto, nel merito, l'opposizione fondata e deve essere accolta per le motivazioni di seguito esposte.
2.1. Mette conto, in diritto, innanzitutto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001; Cass. n. 15339/2000). Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n.
14473/2019, n. 9927/2004 e n. 10280/1990).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda
(Cass. n. 2124/1994).
Occorre poi una specifica puntualizzazione in ordine agli oneri probatori in contenziosi quali quelli in oggetto, ove vi è la formulazione di domande contrapposte (di accertamento del saldo e di ripetizione dell'indebito del correntista e di pagamento del saldo del rapporto di conto corrente della banca).
In tal caso, entrambe le parti sono onerate della prova delle contrapposte pretese aventi rispettivamente ad oggetto l'inesistenza e l'esistenza del credito dedotto in lite (per l'ipotesi di
Procedimento n.r.g. 1098/2020– Sentenza - Pag. 4
contrapposte domande di pagamento e di accertamento negativo: Cass. 16 giugno 2005, n. 12963;
Cass. 15 febbraio 2007, n. 3374; con specifico riguardo al caso in cui il correntista agisca in giudizio chiedendo di rideterminarsi il saldo del conto e la ripetizione degli importi da lui indebitamente versati, mentre la banca spieghi riconvenzionale per la corresponsione degli importi di cui si assuma creditrice: Cass. 7 maggio 2015, n. 9201 cit.). Ciò significa, in concreto, che ciascuno dei due contendenti ha l'onere di dar prova delle operazioni da cui si origina il saldo (cfr.
Cass. n. 23852/2020).
Tale proposizione implica, in applicazione del fondamentale principio della distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., che quando il correntista intende, previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente a lui sfavorevole, domandare la ripetizione dell'indebito, è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla ripetizione dell'indebito, ossia la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate, e quindi deve produrre quanto meno i seguenti documenti: 1) il contratto di conto corrente, soprattutto per i contratti conclusi, come nella specie, dal 9.7.1992 in poi (ossia dalla entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 che ha imposto l'obbligo di stipulazione per iscritto dei contratti bancari a pena di nullità) per dimostrare che esso contiene la pattuizione di clausole illegittime (come ad es. l'anatoicismo nel calcolo degli interessi)
o la mancata pattuizione per iscritto, così come dovuto per legge ex art. 1284 c.c. e 117 TUB), di talune condizioni poi applicate al contratto (ad es. il tasso di interesse ultralegale, cms); 2) gli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente, quale documento contenente la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto indispensabili alla verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e quindi alla determinazione del saldo finale.
Allo stesso modo la banca, che agisce per il riconoscimento del proprio credito, deve dimostrare l'entità mediante la produzione, degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero (cfr. Cass. Civ. 23974/10).
2.2. Alla luce di tale premessa, deve ritenersi che la opposta abbia pienamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, mediante la produzione fin dalla fase monitoria: - del contratto di conto corrente n. 145/2227/8, contenente la puntuale indicazione di tutte le condizioni economiche applicate, del documento di sintesi, della certificazione ex art. 50 TUB;
- del contratto di apertura della linea di credito concessa in data 5 maggio 2010; - dei contratti di fideiussione omnibus stipulati, per quanto qui interessa, da e in data Parte_2 Parte_3
5/05/2010 fino alla concorrenza di euro 300.000,00 nonché dalla produzione in sede di seconda memoria istruttoria degli estratti conto integrali e dei riassunti scalari.
Procedimento n.r.g. 1098/2020– Sentenza - Pag. 5
A fronte di tale quadro documentale, inconferenti si appalesano le censure mosse dagli opponenti Parte avverso il documento del 18.02.2018 allegato dalla banca a mezzo del quale la riconoscendosi debitrice nei confronti dello stesso istituto di credito dell'importo di euro 29.952,48, a titolo di saldo debitore del rapporto di conto corrente de quo aveva proposto un piano di rientro mediante la corresponsione di 12 rate mensili di euro 550,00 ciascuna e di un'ulteriore rata dell'importo di euro
23.352,48, pacificamente rimasto inadempiuto. Appare, infatti, evidente che l'opposta ha prodotto tale documento ad ulteriore conferma del rapporto fondamentale (come si è detto ampiamente provato) e non al fine di far valere l'astrazione processuale connessa al riconoscimento del debito.
Ad ogni buon conto, va rammentato che “in tema di conto corrente bancario, il piano di rientro concordato tra la banca e il cliente, ove abbia – come nella specie - natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti”
(Cass. 19742/2014).
2.3. Tanto debitamente premesso, al fine di inquadrare correttamente la controversia de quo occorre pregiudizialmente individuare la natura giuridica delle garanzie personali prestate da Pt_2
Parte e in favore della società
[...] Parte_3
Ebbene, in base alla espressa pattuizione del contratto in esame (art. 7), gli odierni opponenti erano tenuti "a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio".
Secondo quanto precisato dalla più autorevole e recente giurisprudenza “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale"
(cfr. Cass. Civ. S.U. n. 3947/2010, la quale fa deliberatamente proprio l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la fattispecie negoziale atipica della garanzia a prima richiesta ricorre ogni qual volta, mediante l'inserimento della clausola «a semplice richiesta» o
«senza eccezioni», sia espressamente derogato l'art. 1945 c.c., e venga meno l'accessorietà propria della fideiussione, in modo che risulti, dall'interpretazione del contratto, preclusa al garante l'opponibilità delle eccezioni spettanti al debitore principale nei confronti del creditore garantito;
cfr. Cass. Civ. n. 11890/2008, nonché Cass. Civ. n. 22233/14; 19736/11).
La suddetta clausola è poi in linea con quanto contrattualmente previsto all'art. 8 "nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantire siano dichiarate invalide, la presente fideiussione si intende fin da ora
Procedimento n.r.g. 1098/2020– Sentenza - Pag. 6
estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate dalla Banca a favore del debitore".
Tali disposizioni pattizie depongono univocamente nel senso della qualificazione della garanzia come “contratto autonomo”, con la conseguenza che deve essere applicato il relativo regime giuridico.
E' noto che, nel contratto autonomo di garanzia, il garante, improntandosi il rapporto tra lo stesso ed il creditore beneficiario a piena autonomia, non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento (cfr., ex aliis, Cass. n. 9071 del 2023; Cass. n. 10786 del 2024).
Dunque, si è detto che sono tre i casi in cui il garante, può opporre eccezione al beneficiario dell'accordo: l'inesistenza del contratto principale;
la nullità dello stesso per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il contratto di garanzia ad assicurare un risultato che l'ordinamento vieta;
l'esecuzione fraudolenta od abusiva, rientrando in quest'ultima ipotesi anche il caso di adempimento dell'obbligazione principale, se il garante ha fornito prova liquida ed incontestabile di detto adempimento (cfr. in arg. Cass. SS. UU. n. 3947/2010; Cass. n.
3193/2021; Cass. n. 371/2018; Cass. n. 16345/2018 e Cass. n. 10652/2008).
Nel segno delle enunciate indicazioni nomofilattiche, dunque, deve ritenersi che l'unica eccezione suscettibile di esame sia quella relative all'applicazione dei tassi di interesse usurari (cfr. Cass. n.
3326/2002, n. 26262/2007 e n. 5044/2009) e di interessi anatoicistici.
Riguardo a questi ultimi, la Cassazione ha, in particolare, affermato che il garante autonomo è pienamente legittimato a sollevare, nei confronti della banca, l'eccezione di nullità della clausola anatoicistica, allorquando essa non si fondi su di un uso normativo (e non ricorrano, ovviamente, le altre condizioni legittimanti previste dall'art. 1283 c.c. ovvero dall'art. 120 TUB per gli esercenti l'attività bancaria). Del resto, se si ammettesse la soluzione contraria, si finirebbe per consentire al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta (Cass. n.
371/2018; Cass. n. 3873/2021 e Cass. n. 24011/2021). Lo stesso dicasi per l'eccezione di nullità della commissione di massimo scoperto.
2.3.1. Quanto alla censura in ordine alla illegittima applicazione degli interessi anatoicistici va osservato che la stessa è palesemente infondata, perché non tiene conto che il rapporto di conto corrente è stato aperto, come documentato dall'istituto di credito, successivamente alla modifica dell'art. 120 TUB ad opera dell'all'art. 25 D.L.vo 4.08.1999, n. 342, e della successiva ed attuativa
Delibera CICR del 9.02.2000, che, come è noto, ha sancito, nell'ambito dei rapporti bancari ed in
Procedimento n.r.g. 1098/2020– Sentenza - Pag. 7
deroga all'art. 1283 c.c., la legittimità della capitalizzazione infrannuale degli interessi alla sola condizione che risulti osservata la pari periodicità (cd. criterio di reciprocità). La normativa di rango subordinato, adottata con la menzionata delibera CICR in attuazione della delega contenuta nell'art. 120 TUB, esige poi che la previsione di anatocismo risulti da espressa pattuizione scritta, oggetto di specifica e separata approvazione sottoscritta dal correntista, contenente l'indicazione dei tassi di interesse nominali ed effettivi in ragione della capitalizzazione (cfr., in particolare, artt. 2 e 6
Delibera CICR citata): condizioni che, nella specie, come emerge dalla piana lettura dei contratti in atti e come evidenziato dal nominato CTU, appaiono rispettate, così come pure risultano correttamente pattuiti i tassi debitori e creditori, le spese e le valute.
2.3.2. Destituita di fondamento è pure l'eccezione relativa alla nullità della commissione di massimo scoperto.
Prima degli interventi normativi succedutisi tra il 2009 e il 2012, l'espressione «commissione di massimo scoperto» è stata utilizzata nella prassi bancaria per individuare una pluralità di fattispecie che spaziavano dal pagamento di una somma percentuale calcolata sull'affidamento accordato dalla banca e non utilizzato dal cliente (commissione di mancato utilizzo), al pagamento di un corrispettivo alla banca per aver tenuto a disposizione del cliente una certa somma per un certo lasso di tempo (commissione di affidamento), al pagamento di una somma percentuale sull'ammontare massimo del fido utilizzato (commissione di massimo scoperto), fino alla molteplice combinazione di tali modelli, in cui la commissione era calcolata o meno in funzione di una durata minima di utilizzo del fido - anche con riferimento ai c.d. fidi di fatto derivanti da sconfinamenti di conto corrente (c.d. scoperture) - e applicata, in aggiunta agli interessi, sul picco massimo di prelievi effettuati a valere su una determinata apertura di credito ovvero su una somma pari alla media del suo effettivo utilizzo.
Ciò premesso quanto alla mancanza di una nozione unitaria di commissione di massimo scoperto, si osserva che mentre una parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che le clausole che prevedono il pagamento della commissione di massimo scoperto sono nulle per difetto di causa, altra più condivisibile giurisprudenza di merito ha ritenuto che la commissione di massimo scoperto abbia per certo una sua causa legittima, in quanto, come pure riconosciuto dalla corte di legittimità, costituisce la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (cfr. Cass. 870/2006): la commissione in parola si risolve, quindi, nel corrispettivo che il finanziatore pretende e percepisce per la concessione della mera possibilità di utilizzo del denaro.
Procedimento n.r.g. 1098/2020– Sentenza - Pag. 8
Nella prassi bancaria la commissione di massimo scoperto è quantificata attraverso il limite massimo della somma utilizzata nel periodo: ciò è perfettamente in linea con lo schema causale sopra indicato giacché l'impiego di tale importo trova ragione proprio nel fatto che questo sia stato messo a disposizione del cliente. Quanto all'oggetto della prestazione, la giurisprudenza ha ritenuto che tali clausole possano essere validamente pattuite dalle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale, a condizione che: a) l'onere aggiuntivo che viene posto a carico del cliente risulti determinato o determinabile (art. 1346 cod. civ.), ciò che accade quando siano noti la misura del tasso applicato, i criteri di calcolo della commissione e la sua periodicità; b) la pattuizione risponda ai requisiti di forma previsti dall'art. 117, comma 4, che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari.
In assenza di tali requisiti non si potrebbe ravvisare l'esistenza di un accordo tra le parti su tale pattuizione accessoria (non potendosi ritenere che il cliente abbia prestato un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e delle sue conseguenze economiche) e l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si tradurrebbe in una imposizione unilaterale della banca priva di base giuridica (cfr. Corte d'appello di Roma, Sentenza n. 7324/2023 del 14-11-2023).
Deve essere poi richiamato il principio secondo il quale in tema di conto corrente bancario, può ritenersi nulla per indeterminatezza la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto qualora detta indeterminatezza sia effettiva e radicale, come nel caso in cui essa ne indichi semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata (Cass. 19825/2022 e più di recente 1373/2024).
Nella specie, come evidenziato dall'ausiliario dell'ufficio, nel contratto di conto corrente risulta correttamente pattuita la CMS, essendo indicata sia la misura che il criterio di quantificazione
“applicata sul più alto saldo passivo debitore nel periodo di liquidazione, a condizione che al cliente sia concesso un fido e che il saldo risulti a debito per almeno 30 giorni consecutivi”. E' stato, inoltre, accertato che non risulta mai addebitata nel corso del rapporto.
Ed ancora con riferimento alla “commissione per la messa a disposizione fondi il contratto oltre a prevederne la misura indica che rappresenta il corrispettivo omnicomprensivo calcolato in misura proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente con periodicità trimestrale”, la stessa dunque (applicata dal III trimestre 2010) risulta validamente pattuita.
2.3.3. Venendo ad esaminare l'eccezione di usurarietà degli interessi applicati vanno fatte due doverose premesse:
Procedimento n.r.g. 1098/2020– Sentenza - Pag. 9
a) l'unica forma di usura ad avere giuridico rilievo è quella originaria, cioè configurabile nel momento genetico della stipula del contratto, a nulla rilevando il superamento del tasso soglia in alcuni trimestri nel corso del rapporto (cd. usura sopravvenuta: cfr. SS.UU. n. 24675/2017, confermata anche da SS.UU. 19597/2020 in materia di interessi moratori);
b) la più recente giurisprudenza di legittimità ha evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644 c.p., comma 5 - secondo cui "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" - alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia. In linea con tale impostazione, la Cassazione nella sentenza a Sezioni Unite n. 16303/2018, ha affermato che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso la voce rappresentata dalla commissione di massimo scoperto che, secondo la definizione data dall'art. 644 c.p., comma 5, dovrebbe essere inserita, rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare. Pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli.
Ebbene, l'ausiliario dell'ufficio, facendo corretta applicazione di tali principi di diritto e, dunque, includendo anche la commissione di massimo scoperto nel calcolo del TEG, e dando adeguata risposta alle osservazioni critiche mossegli dal consulente della banca, ha riconosciuto la configurabilità dell'usura cd pattizia tanto con riferimento al contratto di conto corrente (sottoscritto in data 1.03.2010), quanto con riferimento a quello di apertura di credito (sottoscritto in data
5.5.2010). Tanto basta, ai fini dell'applicazione dell'art. 1815, comma 2 c.c., con la conseguente gratuità del prestito.
Donde, non essendo dovuti gli interessi usurari, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la
Banca opposta deve essere condannata a restituire in favore della società correntista, in accoglimento della domanda dalla stessa proposta come evincibile dal tenore dell'atto di citazione
(laddove per ogni denunciata nullità dei contratti de quibus invoca il diritto alla restituzione delle somme indebitamente pagate) la somma di euro 10.019,81 (così come rideterminata dal CTU), con il carico degli interessi al tasso legale a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione fino all'effettivo soddisfo.
Procedimento n.r.g. 1098/2020– Sentenza - Pag. 10
3. Il riconoscimento di una ragione di credito in favore della società debitrice principale, rende poi superflua la disamina delle eccezioni di nullità sollevate dagli opponenti e Parte_2 [...]
con specifico riferimento al contratto di garanzia, non potendo essi essere Parte_3 condannati al pagamento di un debito riconosciuto insussistente.
4. La banca opposta in applicazione del principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.), va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore degli opponenti, in solido tra loro, nella misura liquidata - in assenza del deposito della specifica notula da parte del patrono della parte vittoriosa - in dispositivo, secondo la regolamentazione del D.M. 55/2014, così come integrato dal successivo D.M. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00
(così determinato in base all'importo in concreto riconosciuto in favore dell'opponente), ai parametri medi dai quali non vi è motivo di discostarsi per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria e quelli minimi per la fase decisionale, in ragione dello schema semplificato di decisione adottato.
4.1. Devono, inoltre, essere poste a definitivo carico della opposta le spese di CTU, come CP_1 liquidate in corso di causa con separato decreto emesso il 27.02.2023, con diritto della parte anticipante a ripetere dall'altra quanto documenti di aver a tale titolo anticipato.
4.2. Ritiene, invece, il Tribunale che la volontarietà dell'intervento della cessionaria del credito e il mancato consenso all'estromissione della banca cedente valgano a giustificare la compensazione delle spese di lite in parte qua.
4.3. Vanno, infine, dichiarate irripetibili le spese della procedura monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 2811/2019, emesso da questo Tribunale in data 10-23.12.2019, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto, condannando la in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_1 restituzione in favore della in persona del legale rappresentante p.t., della Parte_1 somma di euro 10.019,81, oltre gli interessi al tasso legale dalla notifica dell'atto di citazione fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., alla rifusione in favore degli opponenti, in solido tra loro, delle spese di lite che si liquidano in euro 286,00 per esborsi ed euro 4.227,00 per compenso professionale (di cui euro 919,00 per la fase
Procedimento n.r.g. 1098/2020– Sentenza - Pag. 11
di studio, euro 777,00 per quella introduttiva, euro 1.680,00 per quella istruttoria ed euro 851,00 per quella decisionale), oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA, come per legge;
3) pone a definitivo carico della in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., le spese di CTU come liquidate in corso di causa con decreto del 27.02.2023, con diritto della parte anticipante a ripetere dall'altra quanto eventualmente documenti di aver anticipato a tale titolo;
4) compensa le spese nei confronti della terza interventrice volontaria;
5) dichiara irripetibili le spese della procedura monitoria.
Così deciso in Nola, il 14/11/2025
Il Giudice
(dott. ssa Donatella Cennamo)
Procedimento n.r.g. 1098/2020– Sentenza - Pag. 12