TRIB
Decreto 29 marzo 2025
Decreto 29 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, decreto 29/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano SEZIONE VIII CIVILE – UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
Il Giudice Tutelare
letta l'istanza che precede depositata dall'avv. ANTONIO ZENARI ricordato che il giudice tutelare, ex art. 379 comma II, c.c. può prevedere a favore del tutore/amministratore di sostegno una equa indennità in considerazione delle difficoltà dell'amministrazione e del patrimonio del beneficiario (v. Corte Cost. 6 dicembre 1988 n. 1073, GC
1989, I, 258); ritenuti sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per il riconoscimento dell'indennità richiesta, considerando le difficoltà dell'amministrazione ed in ragione della funzione dell'indennità di cui si discute, volta a compensare i “mancati guadagni” determinatisi dall'avere il richiedente dedicato il proprio tempo alla cura degli interessi del beneficiario sottraendolo al proprio lavoro personale;
visti i documenti allegati dal richiedente e considerata la notevole e impegnativa attività svolta in questo anno di gestione;
tenuto conto della complessiva entità del patrimonio;
richiamati i criteri orientativi di liquidazione dell'equa indennità in uso alla Sezione;
P.Q.M.
letto e applicato l'art. 379 cod. civ.
RICONOSCE
all'avv. ANTONIO ZENARI , PER L'ATTIVITÀ SVOLTA DAL 20.10.2023 AL 19.10.2024 QUALE amministratore di sostegno di una indennità Parte_1 equitativa che conseguentemente
Pt_2
in Euro 2.500 oltre IVA e accessori di legge se dovuti;
somma da porsi a carico del patrimonio della persona beneficiaria, con relativo prelievo dal c.c. della procedura.
Immediata efficacia esecutiva.
Milano, lì 29.03.2025 IL GIUDICE TUTELARE
DOTT.SSA GIULIA SICIGNANO
Il Giudice Tutelare
letta l'istanza che precede depositata dall'avv. ANTONIO ZENARI ricordato che il giudice tutelare, ex art. 379 comma II, c.c. può prevedere a favore del tutore/amministratore di sostegno una equa indennità in considerazione delle difficoltà dell'amministrazione e del patrimonio del beneficiario (v. Corte Cost. 6 dicembre 1988 n. 1073, GC
1989, I, 258); ritenuti sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per il riconoscimento dell'indennità richiesta, considerando le difficoltà dell'amministrazione ed in ragione della funzione dell'indennità di cui si discute, volta a compensare i “mancati guadagni” determinatisi dall'avere il richiedente dedicato il proprio tempo alla cura degli interessi del beneficiario sottraendolo al proprio lavoro personale;
visti i documenti allegati dal richiedente e considerata la notevole e impegnativa attività svolta in questo anno di gestione;
tenuto conto della complessiva entità del patrimonio;
richiamati i criteri orientativi di liquidazione dell'equa indennità in uso alla Sezione;
P.Q.M.
letto e applicato l'art. 379 cod. civ.
RICONOSCE
all'avv. ANTONIO ZENARI , PER L'ATTIVITÀ SVOLTA DAL 20.10.2023 AL 19.10.2024 QUALE amministratore di sostegno di una indennità Parte_1 equitativa che conseguentemente
Pt_2
in Euro 2.500 oltre IVA e accessori di legge se dovuti;
somma da porsi a carico del patrimonio della persona beneficiaria, con relativo prelievo dal c.c. della procedura.
Immediata efficacia esecutiva.
Milano, lì 29.03.2025 IL GIUDICE TUTELARE
DOTT.SSA GIULIA SICIGNANO