Art. 2.
Piena ed intera, esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo XII dell'Accordo stesso.
Piena ed intera, esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo XII dell'Accordo stesso.