TRIB
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/10/2025, n. 2052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2052 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. TU UL, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 665 del RGAC dell'anno 2018 vertente
TRA
[CF , in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Massimo Pultrone (CF P.IVA_2
) – pec: .it C.F._1 Emai_1 Email_2 Email_3 parte attrice opponente -
CONTRO
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, CP_1 P.IVA_3 congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv.to Antonio Amato (c.f.: e dall'avv.to Maria C.F._2
IU AM (c.f.: ) pec: - C.F._3 Email_4
- Email_5 Email_6
- parte convenuta opposta -
NONCHE'
, (p.iva in persona del legale rappresentante pro-tempore, Presidente, Controparte_2 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Dianora de Nobili (cf dell'Avvocatura Regionale pec: C.F._4
Email_7
-Terza chiamata da parte opponente -
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1660/2017 del 28.12.2017 (RG 5728/2017) del Tribunale di
TA
Conclusioni delle parti: a seguito di scambio cartolare, le parti costituite hanno precisato le proprie conclusioni e la causa - con ordinanza del 19.05.2025 - è stata assunta in decisione con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il si è opposto al decreto ingiuntivo in epigrafe, con cui veniva ad esso ingiunto di Parte_1 pagare a l'importo di € 87.026,72, oltre interessi e spese di procedura. Il decreto ingiuntivo è stato CP_1 emesso sulla base delle fatture n. 14/2014 del 23.04.2014 di € 105.160,00 (di cui il Comune ingiunto ha provveduto a pagare solo € 29.468,37, residuando quindi € 75.691,63), n. 48/EL15 del 29.12.2015 di €
7.766,00 e n. 13/EL16 del 27.07.2016 di € 3.569,09.
Esse attengono ai lavori di esecuzione del contratto di appalto del 24.10.2011, avente ad oggetto la
“Conservazione e valorizzazione del complesso edilizio Episcopale Monumentale di (Episcopio e Parte_1
Seminario) mediante la creazione di un centro di alta cultura e spiritualità “Vivarium Scyllacense di
Cassiodoro”, per un importo complessivo di € 605.447,08 oltre IVA e della perizia di variante e suppletiva per un importo complessivo di € 66.517,55.
1.1 Parte opponente ha chiesto in via preliminare e/o pregiudiziale di dichiarare l'incompetenza della sezione ordinaria del tribunale di TA in favore della sezione specializzata in materia di impresa del medesimo tribunale, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo. Tale eccezione, a dire il vero, non è stata poi coltivata a seguito del pronunciamento di rigetto del precedente GI (vedi oltre).
Ha poi chiesto di accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per difetto dei requisiti di cui agli artt.
633 e 634 cpc e di prova scritta. Ha ricordato che i lavori de quo avrebbero dovuti essere finanziati per intero dalla e che quindi il loro pagamento sarebbe stato condizionato e subordinato al Controparte_2 versamento dei predetti fondi (in alcune parti si accenna ad una “condizione sospensiva della obbligazione di pagamento” in altre all'istituto della “presupposizione”). Non avendo ricevuto l'intero importo dei finanziamenti regionali, ha ritenuto l'opponente, il credito della sarebbe inesigibile. CP_1
Del pari l'inesigibilità del credito discenderebbe ex art. 248 D.lgs. 267/00 dalla dichiarazione di dissesto finanziario del Comune approvata dal Consiglio Comunale.
Ha, altresì, eccepito che le fatture de quo sarebbero riconducibili a riserve dell'impresa relative a lavori extra contratto che di per sé non sono sufficienti per la maturazione del credito. In particolare ha aggiunto che le riserve sarebbero intempestive, in quanto la aveva mancato di apportare la riserva contestualmente o CP_1 immediatamente dopo la relazione di perizia di variante, che costituiva il fatto generatore dei lavori extracontratto, per poi esplicare tardivamente la riserva solo nel conto finale.
Ha chiesto, infine, che - in caso di accoglimento della domanda proposta dalla nei confronti del CP_1
- si accertasse la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della Parte_1 Controparte_2
a causa della mancata erogazione della cifra di cui al finanziamento, condannandola a garantire, e comunque tenere indenne, il , anche in rivalsa, da ogni somma che dovesse in ipotesi essere tenuta Parte_1
a pagare a titolo di capitale, interessi, spese e qualsivoglia altra causale.
1.2 Si è costituita la la quale ha insistito per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo opposto.
Ha ribadito e chiarito che il credito residuo dei lavori appaltati -pari ad € 87.026,72- trova fondamento nella documentazione rilasciata dalla stazione appaltante e più precisamente: la fattura n. 14/2014 del 23.04.2014 di € 105.160,00 (solo parzialmente pagata dal è relativa al certificato di pagamento n. 8; la fattura Pt_1
n. 48/EL15 del del 29.12.2015 è relativa al certificato di pagamento n. 9 pari ad € 7.766,16; la fattura n.
13/EL16 del 27.7.2016 è relativa allo stato finale dei lavori pari ad € 3.569,09.
1.3 Chiamata in causa dal Comune opponente, si è costituita la , che ha eccepito il difetto di Controparte_2 giurisdizione del Giudice adito e l'improponibilità della chiamata in causa del terzo. Nel merito ha rilevato l'estraneità delle al contratto di appalto, in quanto l'art. 8 della Convenzione intercorsa con CP_2 Pt_1 stabilisce chiaramente che “la rimane espressamente estranea ad ogni rapporto con terzi, in CP_2 dipendenza della realizzazione delle opere ”.
Inoltre ha eccepito l'impossibilità di erogare la rata a saldo pretesa dal in quanto quest'ultimo non Pt_1 aveva provveduto a trasmettere alla , gli atti amministrativi necessari per la liquidazione del saldo. Ha CP_2 aggiunto che non risulta dalla documentazione in atti la disponibilità da parte del del Parte_1 bene immobile oggetto dell'intervento. Infine ha sostenuto che vi sarebbe stata una mutazione dell'intervento realizzato, rispetto al progetto presentato e appaltato dal , in violazione Parte_1 della Convenzione originaria e di altri atti dettagliatamente indicati.
2. Con ordinanza del 5.10.2019 il precedente GI ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto impugnato.
2.1 Rigettate le richieste istruttorie la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e dopo numerosi rinvii, dettati dall'eccessivo carico del ruolo, è stata trattenuta a sentenza con ordinanza del
19.05.2025.
3. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalla . Controparte_2
La vertenza de quo attiene, infatti, alla giurisdizione del Giudice ordinario in quanto viene chiesto di esaminare questioni relative alla fase realizzativa dell'opera finanziata, senza alcuna necessità di una nuova discrezionale valutazione comparativa degli interessi pubblici implicati nel finanziamento.
4. L'opposizione è infondata e, pertanto il decreto opposto va confermato.
Vanno, infatti, sostanzialmente ribadite le ragioni già esposte nella predetta ordinanza del 5.10.2019.
4.1 Il precedente GI ha correttamente ritenuto la competenza della sezione ordinaria del tribunale, vertendosi in materia di appalto pubblico di lavori “sotto soglia”, mentre sono attratti nella competenza della sezione specializzata gli appalti pubblici di rilevanza comunitaria - aventi un valore superiore ad euro
5.225.000, ex artt. 3, comma 2, lett. ee) e 35 del d.lgs. 50/2016.
4.2 Per quanto attiene alla eccezione collegata alla dichiarazione dello stato di dissesto finanziario, giova solo ricordare che l'art. 248 comma 2 Tuel è norma eccezionale, che esclude unicamente la possibilità di intraprendere o proseguire azioni esecutive dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256; le azioni di cognizione e di condanna nei confronti dei Comuni in dissesto non sono precluse dall'art. 248 comma 2 Tuel e, pertanto, la stessa non può essere invocata per paralizzare l'azione di accertamento e condanna avanzata da un creditore (cfr. Adunanza Plenaria Cons. Stato n.4/98 secondo cui la disciplina normativa per gli enti dissestati, inibendo le azioni esecutive pure, ammette quelle aventi un sostanziale contenuto di cognizione).
Pertanto, parte opposta, sino a quando non è soddisfatto il suo credito, è pienamente legittimata a proporre domanda di cognizione per l'accertamento del suo diritto ed ottenere sentenza di condanna.
4.3 Nel merito, poi, non si rinviene - contrariamente a quanto sostenuto dal - una condizione Pt_1 sospensiva (o una presupposizione), secondo cui i pagamenti non avrebbero potuto aver luogo se non previo accreditamento dei fondi da parte della . Tale condizione (espressa o inespressa), infatti, non trova CP_2 alcun riscontro nel contratto di appalto, mentre l'enunciazione contenuta nella delibera comunale del 28 aprile 2014, in cui veniva indicata la provenienza dei finanziamenti, non appare vincolante per la ditta appaltatrice.
Peraltro va aggiunto che il non ha contestato quanto riferito da parte opposta, che ha messo in risalto Pt_1 da un lato l'ammissione del di avere ricevuto finanziamenti dalla pari ad € Pt_1 Controparte_2
941.467,90, dall'altro la sufficienza di tale importo a saldare tutti i lavori completati da incluso quindi CP_1 anche il residuo per cui è causa (vedi pag. 12 comparsa di costituzione di parte opposta).
4.4 Va quindi riconosciuto il credito ingiunto, in quanto si riferisce a lavori per i quali l'amministrazione opponente ha già emesso il certificato di pagamento n. 8, il certificato di pagamento n. 9 e lo stato finale dei lavori, rimanendo ad essi estranei l'ulteriore eventuale credito derivante dalle riserve apposte dalla ditta appaltatrice.
5. Infine, va rigettata la domanda del di manleva nei confronti della . Pt_1 Controparte_2
Come eccepito da quest'ultima, infatti, il non ha trasmesso la necessaria documentazione per la Pt_1 liquidazione della rata.
Nella convenzione intercorsa tra i due Enti si legge – all'articolo 12 – che l'erogazione del saldo sarebbe avvenuto dietro presentazione di alcuni documenti e tra questi anche il certificato di regolare esecuzione dell'opera o collaudo tecnico amministrativo dei lavori. Ora -a dire il vero- parte opponente ha depositato alcune comunicazioni del Comune con cui il responsabile dell'ufficio tecnico dichiarava di trasmettere -tra l'altro- anche il certificato di regolare esecuzione dei lavori;
tuttavia esso non risulta allegato alla lettera di trasmissione così come tutta l'altra documentazione oggetto di dichiarazione (vedi ad es. prot 3392 del 7.6.2017: allegato 12 fascicolo opponente). Infatti con nota prot
3688 del 31.05.2018 il Rup del Comune, in risposta alla richiesta della di trasmissione della Controparte_2 determina di approvazione Certificato di regolare Esecuzione e Collaudo tecnico amministrativo, afferma di non avere rintracciato la predetta documentazione (vedi documento 24 allegato nelle seconde memorie ex art. 183 VI comma cpc di parte opponente). Peraltro il predetto certificato non è stato allegato neanche nel corso del presente procedimento.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, secondo i valori mimini dello scaglione di riferimento, stante la scarsa complessità delle questioni valutate. Si dispone la compensazione delle spese tra i due enti pubblici stante il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal terzo chiamato.
P.Q.M.
Il Tribunale di TA, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- Rigetta la domanda e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
- Condanna il al pagamento delle spese di lite nei confronti di che Parte_1 CP_1 si liquidano in € 7.052,00 per onorari oltre al 15% per rimborso spese forfettarie e oltre ancora IVA
e CAP.
- Compensa le spese di lite tra il e la . Parte_1 Controparte_2
TA, li 10.10.2025
Il Giudice Onorario
TU UL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. TU UL, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 665 del RGAC dell'anno 2018 vertente
TRA
[CF , in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Massimo Pultrone (CF P.IVA_2
) – pec: .it C.F._1 Emai_1 Email_2 Email_3 parte attrice opponente -
CONTRO
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, CP_1 P.IVA_3 congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv.to Antonio Amato (c.f.: e dall'avv.to Maria C.F._2
IU AM (c.f.: ) pec: - C.F._3 Email_4
- Email_5 Email_6
- parte convenuta opposta -
NONCHE'
, (p.iva in persona del legale rappresentante pro-tempore, Presidente, Controparte_2 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Dianora de Nobili (cf dell'Avvocatura Regionale pec: C.F._4
Email_7
-Terza chiamata da parte opponente -
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1660/2017 del 28.12.2017 (RG 5728/2017) del Tribunale di
TA
Conclusioni delle parti: a seguito di scambio cartolare, le parti costituite hanno precisato le proprie conclusioni e la causa - con ordinanza del 19.05.2025 - è stata assunta in decisione con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il si è opposto al decreto ingiuntivo in epigrafe, con cui veniva ad esso ingiunto di Parte_1 pagare a l'importo di € 87.026,72, oltre interessi e spese di procedura. Il decreto ingiuntivo è stato CP_1 emesso sulla base delle fatture n. 14/2014 del 23.04.2014 di € 105.160,00 (di cui il Comune ingiunto ha provveduto a pagare solo € 29.468,37, residuando quindi € 75.691,63), n. 48/EL15 del 29.12.2015 di €
7.766,00 e n. 13/EL16 del 27.07.2016 di € 3.569,09.
Esse attengono ai lavori di esecuzione del contratto di appalto del 24.10.2011, avente ad oggetto la
“Conservazione e valorizzazione del complesso edilizio Episcopale Monumentale di (Episcopio e Parte_1
Seminario) mediante la creazione di un centro di alta cultura e spiritualità “Vivarium Scyllacense di
Cassiodoro”, per un importo complessivo di € 605.447,08 oltre IVA e della perizia di variante e suppletiva per un importo complessivo di € 66.517,55.
1.1 Parte opponente ha chiesto in via preliminare e/o pregiudiziale di dichiarare l'incompetenza della sezione ordinaria del tribunale di TA in favore della sezione specializzata in materia di impresa del medesimo tribunale, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo. Tale eccezione, a dire il vero, non è stata poi coltivata a seguito del pronunciamento di rigetto del precedente GI (vedi oltre).
Ha poi chiesto di accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per difetto dei requisiti di cui agli artt.
633 e 634 cpc e di prova scritta. Ha ricordato che i lavori de quo avrebbero dovuti essere finanziati per intero dalla e che quindi il loro pagamento sarebbe stato condizionato e subordinato al Controparte_2 versamento dei predetti fondi (in alcune parti si accenna ad una “condizione sospensiva della obbligazione di pagamento” in altre all'istituto della “presupposizione”). Non avendo ricevuto l'intero importo dei finanziamenti regionali, ha ritenuto l'opponente, il credito della sarebbe inesigibile. CP_1
Del pari l'inesigibilità del credito discenderebbe ex art. 248 D.lgs. 267/00 dalla dichiarazione di dissesto finanziario del Comune approvata dal Consiglio Comunale.
Ha, altresì, eccepito che le fatture de quo sarebbero riconducibili a riserve dell'impresa relative a lavori extra contratto che di per sé non sono sufficienti per la maturazione del credito. In particolare ha aggiunto che le riserve sarebbero intempestive, in quanto la aveva mancato di apportare la riserva contestualmente o CP_1 immediatamente dopo la relazione di perizia di variante, che costituiva il fatto generatore dei lavori extracontratto, per poi esplicare tardivamente la riserva solo nel conto finale.
Ha chiesto, infine, che - in caso di accoglimento della domanda proposta dalla nei confronti del CP_1
- si accertasse la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della Parte_1 Controparte_2
a causa della mancata erogazione della cifra di cui al finanziamento, condannandola a garantire, e comunque tenere indenne, il , anche in rivalsa, da ogni somma che dovesse in ipotesi essere tenuta Parte_1
a pagare a titolo di capitale, interessi, spese e qualsivoglia altra causale.
1.2 Si è costituita la la quale ha insistito per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo opposto.
Ha ribadito e chiarito che il credito residuo dei lavori appaltati -pari ad € 87.026,72- trova fondamento nella documentazione rilasciata dalla stazione appaltante e più precisamente: la fattura n. 14/2014 del 23.04.2014 di € 105.160,00 (solo parzialmente pagata dal è relativa al certificato di pagamento n. 8; la fattura Pt_1
n. 48/EL15 del del 29.12.2015 è relativa al certificato di pagamento n. 9 pari ad € 7.766,16; la fattura n.
13/EL16 del 27.7.2016 è relativa allo stato finale dei lavori pari ad € 3.569,09.
1.3 Chiamata in causa dal Comune opponente, si è costituita la , che ha eccepito il difetto di Controparte_2 giurisdizione del Giudice adito e l'improponibilità della chiamata in causa del terzo. Nel merito ha rilevato l'estraneità delle al contratto di appalto, in quanto l'art. 8 della Convenzione intercorsa con CP_2 Pt_1 stabilisce chiaramente che “la rimane espressamente estranea ad ogni rapporto con terzi, in CP_2 dipendenza della realizzazione delle opere ”.
Inoltre ha eccepito l'impossibilità di erogare la rata a saldo pretesa dal in quanto quest'ultimo non Pt_1 aveva provveduto a trasmettere alla , gli atti amministrativi necessari per la liquidazione del saldo. Ha CP_2 aggiunto che non risulta dalla documentazione in atti la disponibilità da parte del del Parte_1 bene immobile oggetto dell'intervento. Infine ha sostenuto che vi sarebbe stata una mutazione dell'intervento realizzato, rispetto al progetto presentato e appaltato dal , in violazione Parte_1 della Convenzione originaria e di altri atti dettagliatamente indicati.
2. Con ordinanza del 5.10.2019 il precedente GI ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto impugnato.
2.1 Rigettate le richieste istruttorie la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e dopo numerosi rinvii, dettati dall'eccessivo carico del ruolo, è stata trattenuta a sentenza con ordinanza del
19.05.2025.
3. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalla . Controparte_2
La vertenza de quo attiene, infatti, alla giurisdizione del Giudice ordinario in quanto viene chiesto di esaminare questioni relative alla fase realizzativa dell'opera finanziata, senza alcuna necessità di una nuova discrezionale valutazione comparativa degli interessi pubblici implicati nel finanziamento.
4. L'opposizione è infondata e, pertanto il decreto opposto va confermato.
Vanno, infatti, sostanzialmente ribadite le ragioni già esposte nella predetta ordinanza del 5.10.2019.
4.1 Il precedente GI ha correttamente ritenuto la competenza della sezione ordinaria del tribunale, vertendosi in materia di appalto pubblico di lavori “sotto soglia”, mentre sono attratti nella competenza della sezione specializzata gli appalti pubblici di rilevanza comunitaria - aventi un valore superiore ad euro
5.225.000, ex artt. 3, comma 2, lett. ee) e 35 del d.lgs. 50/2016.
4.2 Per quanto attiene alla eccezione collegata alla dichiarazione dello stato di dissesto finanziario, giova solo ricordare che l'art. 248 comma 2 Tuel è norma eccezionale, che esclude unicamente la possibilità di intraprendere o proseguire azioni esecutive dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256; le azioni di cognizione e di condanna nei confronti dei Comuni in dissesto non sono precluse dall'art. 248 comma 2 Tuel e, pertanto, la stessa non può essere invocata per paralizzare l'azione di accertamento e condanna avanzata da un creditore (cfr. Adunanza Plenaria Cons. Stato n.4/98 secondo cui la disciplina normativa per gli enti dissestati, inibendo le azioni esecutive pure, ammette quelle aventi un sostanziale contenuto di cognizione).
Pertanto, parte opposta, sino a quando non è soddisfatto il suo credito, è pienamente legittimata a proporre domanda di cognizione per l'accertamento del suo diritto ed ottenere sentenza di condanna.
4.3 Nel merito, poi, non si rinviene - contrariamente a quanto sostenuto dal - una condizione Pt_1 sospensiva (o una presupposizione), secondo cui i pagamenti non avrebbero potuto aver luogo se non previo accreditamento dei fondi da parte della . Tale condizione (espressa o inespressa), infatti, non trova CP_2 alcun riscontro nel contratto di appalto, mentre l'enunciazione contenuta nella delibera comunale del 28 aprile 2014, in cui veniva indicata la provenienza dei finanziamenti, non appare vincolante per la ditta appaltatrice.
Peraltro va aggiunto che il non ha contestato quanto riferito da parte opposta, che ha messo in risalto Pt_1 da un lato l'ammissione del di avere ricevuto finanziamenti dalla pari ad € Pt_1 Controparte_2
941.467,90, dall'altro la sufficienza di tale importo a saldare tutti i lavori completati da incluso quindi CP_1 anche il residuo per cui è causa (vedi pag. 12 comparsa di costituzione di parte opposta).
4.4 Va quindi riconosciuto il credito ingiunto, in quanto si riferisce a lavori per i quali l'amministrazione opponente ha già emesso il certificato di pagamento n. 8, il certificato di pagamento n. 9 e lo stato finale dei lavori, rimanendo ad essi estranei l'ulteriore eventuale credito derivante dalle riserve apposte dalla ditta appaltatrice.
5. Infine, va rigettata la domanda del di manleva nei confronti della . Pt_1 Controparte_2
Come eccepito da quest'ultima, infatti, il non ha trasmesso la necessaria documentazione per la Pt_1 liquidazione della rata.
Nella convenzione intercorsa tra i due Enti si legge – all'articolo 12 – che l'erogazione del saldo sarebbe avvenuto dietro presentazione di alcuni documenti e tra questi anche il certificato di regolare esecuzione dell'opera o collaudo tecnico amministrativo dei lavori. Ora -a dire il vero- parte opponente ha depositato alcune comunicazioni del Comune con cui il responsabile dell'ufficio tecnico dichiarava di trasmettere -tra l'altro- anche il certificato di regolare esecuzione dei lavori;
tuttavia esso non risulta allegato alla lettera di trasmissione così come tutta l'altra documentazione oggetto di dichiarazione (vedi ad es. prot 3392 del 7.6.2017: allegato 12 fascicolo opponente). Infatti con nota prot
3688 del 31.05.2018 il Rup del Comune, in risposta alla richiesta della di trasmissione della Controparte_2 determina di approvazione Certificato di regolare Esecuzione e Collaudo tecnico amministrativo, afferma di non avere rintracciato la predetta documentazione (vedi documento 24 allegato nelle seconde memorie ex art. 183 VI comma cpc di parte opponente). Peraltro il predetto certificato non è stato allegato neanche nel corso del presente procedimento.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55, secondo i valori mimini dello scaglione di riferimento, stante la scarsa complessità delle questioni valutate. Si dispone la compensazione delle spese tra i due enti pubblici stante il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal terzo chiamato.
P.Q.M.
Il Tribunale di TA, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- Rigetta la domanda e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
- Condanna il al pagamento delle spese di lite nei confronti di che Parte_1 CP_1 si liquidano in € 7.052,00 per onorari oltre al 15% per rimborso spese forfettarie e oltre ancora IVA
e CAP.
- Compensa le spese di lite tra il e la . Parte_1 Controparte_2
TA, li 10.10.2025
Il Giudice Onorario
TU UL