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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 9269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9269 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA XI sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 42421/24 del Ruolo Generale e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
e P. IVA ), in persona del legale rapp.te pro tempore, P.IVA_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Leonardo Alesii OPPONENTE E (C.F. ), in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 P.IVA_3 tempore, difesa dall'Avv. Luca Valentinotti e dall'Avv. Paolo Maselli
OPPOSTA Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n. 10915/2024 del 14.8.24, notificato il 30.8.24, con R.G. n. 31868/2024, Tribunale di Roma Visto gli artt. 281 sexies c.p.c. e 128 c.p.c. il giudice ha fatto discutere la causa e precisare le conclusioni mediante note scritte, nonché disposto la pubblicazione della sentenza nel termine previsto dall'art. 281 sexies ult. co. cpc. Considerazione in fatto e in diritto. Si premette che l'opposta ha ottenuto l'emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento, da parte della società , Parte_1 della somma di euro 283.658,45 – di cui euro 222.658,45 sulla base di fatture commerciali ed euro 61.000,00 sulla base di un accordo transattivo intervenuto tra le parti -, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, spese e compensi professionali, dovuti in virtù di un contratto stipulato in data 15.4.21, per l'esecuzione di analisi cliniche in favore delle diverse strutture facenti capo alla società opponente. Si premette, poi, che l' ha impugnato il decreto, rappresentando di aver Pt_1 saldato parzialmente la pretesa oggetto dell'Accordo, corrispondendo alla
[...] complessivi euro 30.500,00, nonché eccependo l'infondatezza della CP_1 domanda avversaria sia per l'inidoneità probatoria delle fatture, sia perché non
1 provata l'effettiva e diligente esecuzione dei servizi oggetto delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo.
La parte opposta si è costituita, contestando tutto quanto ex adverso eccepito, nonché domandando la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., oltre condanna alle spese anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Deve, poi, rilevarsi che, nelle more del giudizio, parte opponente, con note del 23.4.25, ha depositato la rinuncia agli atti, con accettazione della controparte, chiedendo entrambe, anche con note depositate da il 17.6.25 e da Pt_1 CP_1 il 9.6.25, l'estinzione del presente giudizio, con compensazione delle
[...] spese. Dovrà, quindi, prendersi atto dell'intervenuta rinuncia della parte opponente e dichiararsi l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c., con compensazione delle spese, atteso che l'effetto della rinuncia agli atti è quello di privare il giudice del potere -dovere di emanare la sentenza di merito.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 19.6.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 42421/24 del Ruolo Generale e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
e P. IVA ), in persona del legale rapp.te pro tempore, P.IVA_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Leonardo Alesii OPPONENTE E (C.F. ), in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 P.IVA_3 tempore, difesa dall'Avv. Luca Valentinotti e dall'Avv. Paolo Maselli
OPPOSTA Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n. 10915/2024 del 14.8.24, notificato il 30.8.24, con R.G. n. 31868/2024, Tribunale di Roma Visto gli artt. 281 sexies c.p.c. e 128 c.p.c. il giudice ha fatto discutere la causa e precisare le conclusioni mediante note scritte, nonché disposto la pubblicazione della sentenza nel termine previsto dall'art. 281 sexies ult. co. cpc. Considerazione in fatto e in diritto. Si premette che l'opposta ha ottenuto l'emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento, da parte della società , Parte_1 della somma di euro 283.658,45 – di cui euro 222.658,45 sulla base di fatture commerciali ed euro 61.000,00 sulla base di un accordo transattivo intervenuto tra le parti -, oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, spese e compensi professionali, dovuti in virtù di un contratto stipulato in data 15.4.21, per l'esecuzione di analisi cliniche in favore delle diverse strutture facenti capo alla società opponente. Si premette, poi, che l' ha impugnato il decreto, rappresentando di aver Pt_1 saldato parzialmente la pretesa oggetto dell'Accordo, corrispondendo alla
[...] complessivi euro 30.500,00, nonché eccependo l'infondatezza della CP_1 domanda avversaria sia per l'inidoneità probatoria delle fatture, sia perché non
1 provata l'effettiva e diligente esecuzione dei servizi oggetto delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo.
La parte opposta si è costituita, contestando tutto quanto ex adverso eccepito, nonché domandando la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., oltre condanna alle spese anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Deve, poi, rilevarsi che, nelle more del giudizio, parte opponente, con note del 23.4.25, ha depositato la rinuncia agli atti, con accettazione della controparte, chiedendo entrambe, anche con note depositate da il 17.6.25 e da Pt_1 CP_1 il 9.6.25, l'estinzione del presente giudizio, con compensazione delle
[...] spese. Dovrà, quindi, prendersi atto dell'intervenuta rinuncia della parte opponente e dichiararsi l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c., con compensazione delle spese, atteso che l'effetto della rinuncia agli atti è quello di privare il giudice del potere -dovere di emanare la sentenza di merito.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 19.6.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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