CASS
Sentenza 2 marzo 2022
Sentenza 2 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/03/2022, n. 7510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7510 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da ND RU nato a [...] il [...] TT AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIA Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Andrea Antonio Salemme;
Udite le conclusioni del P.G. in persona del Dott. Luca Tampieri, instante per l'inammissibilità dei ricorsi;
Udite le conclusioni del difensore di ND NO, instante per l'accoglimento del ricorso. 1 ft Penale Sent. Sez. 2 Num. 7510 Anno 2022 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO Data Udienza: 14/01/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Propone ricorso per cassazione il difensore di TT NO avverso la sentenza del 12 febbraio 2020 con cui la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del 16 agosto 2019 del GUP del Tribunale di Verona di condanna del ET, ad esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, per tutti i reati ascrittigli, ossia: associazione per delinquere [capo A) della rubrica]; truffa [capi B) e C)]; riciclaggio [capo D)] e falso [capo E)]. 1.1. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 1.1.1. Con il primo motivo si denuncia mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'ipotesi delittuosa di associazione per delinquere. Non è condivisibile l'affermazione dei giudici di merito circa la sussistenza di un'associazione per delinquere. Non è riscontrata la permanenza del vincolo associativo. Va aggiunto come le persone coinvolte, nei propri interrogatori, abbiano escluso di conoscersi l'uno con l'altro. Manca l'evidenza di una pur rudimentale organizzazione, essendo evidente come il solo personaggio centrale della vicenda oggetto di giudizio sia BE NA. Inoltre, nell'arco di sei mesi, vengono realizzate solamente due truffe, segno inequivocabile di precarietà della struttura. Infine l'attività preparatoria viene collocata ad oltre otto mesi di distanza dal primo colpo, poiché le condotte di falso e di riciclaggio sono considerate come commesse nell'autunno del 2017. Negli atti nessun elemento consente di affermare che il ET era a conoscenza dell'esistenza dell'associazione e di farvi parte, né può essere sufficiente il richiamo ad una presunta attività di sviamento delle indagini. 1.1.2. Con il secondo motivo si denuncia mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli ulteriori reati contestati. La Corte d'appello fa discendere il ruolo concorrenziale nei reati-fine dall'essere l'imputato parte dell'associazione. Allo scopo di estendere la responsabilità penale per i reati-fine è invece necessario procedere all'individuazione delle condotte di ogni compartecipe e, conseguentemente, all'apporto causale di ognuno alla realizzazione degli stessi. Nessuna indicazione in tal senso si rinviene nella sentenza impugnata, che compie una duplice 2 valutazione delle medesime condotte, la prima in relazione al delitto di associazione per delinquere, la seconda in relazione ai singoli apporti alla realizzazione dei reati-fine, realizzandosi una sorta di bis in idem. La Corte d'appello omette del tutto di considerare il capo C) della rubrica;
con riferimento ai capi D) ed E), i superiori necessari apporti non vengono indicati. 1.1.3. Con il terzo motivo si denuncia mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ad avviso del ricorrente, è erronea l'affermazione della Corte d'appello secondo cui la difesa non ha evidenziato gli elementi in forza dei quali riconoscere un trattamento sanzionatorio di maggior favore. Se, come nella specie, sussistono dubbi in ordine alla colpevolezza, la proclamata innocenza dell'imputato assume un ruolo dirimente in ordine alla possibilità di concedergli le generiche. 1.1.4. Con il quarto motivo si denuncia mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'eccessività della pena-base e degli aumenti di pena per la continuazione. Con riferimento ai parametri dell'art. 133 cod. pen., sia la pena-base che gli aumenti di pena per la continuazione avrebbe potuto essere contenuti nei minimi. 2. Propone altresì ricorso il difensore di ND NO, assolto dalla Corte d'appello, in riforma della sentenza del GUP, dai reati di associazione per delinquere e falso [capi A) ed E) della rubrica], con conferma della condanna per i reati di truffa [capo B)] e riciclaggio [capo D)]. 2.1. Il ricorso è affidato ad un unico, articolato, motivo, con cui si denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza di secondo grado ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 2.1.1. La Corte d'appello ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado assolvendo il NI per i capi A) ed E) della rubrica, ma ha confermato il giudizio di colpevolezza per i 3 capi B) ed E), recte, D), pur sottolineando "l'unitarietà della vicenda". Ad avviso del ricorrente, detta unitarietà avrebbe dovuto condurre all'assoluzione per tutti i reati. La Corte d'appello esprime una posizione precostituita laddove taccia di genericità ed inverosimiglianza le dichiarazioni del NI circa l'essere stato assunto, due giorni prima dell'arresto, da un tale Tonino della Autotrasporti di OM AT a seguito di un incontro casuale in uno sfasciacarrozze. La Corte d'appello non individua la prova di una commistione criminosa, limitandosi a presupporla. Il NI era un autista che seguiva le regole d'ingaggio, abituato a trasportare carichi di merce anche costosa e ligio alle indicazioni del proprio datore di lavoro, anche quando il luogo dello scarico veniva cambiato in un secondo momento. L'incoerenza delle motivazioni della Corte d'appello è tanto più evidente se si considera la brevità dell'operato del Brandiní al servizio della Autotrasporti di OM AT e la pacifica mancata conoscenza con gli altri imputati. 2.1.2. Quanto al riciclaggio del trattore stradale, nessuna prova a carico del NI può costituire la rottura del blocchetto di accensione, legato alle condizioni di fatiscenza del veicolo. Non vi sono prove che il NI avesse cambiato la targa del veicolo né che di tale cambiamento fosse consapevole. 2.1.3. Quanto alla truffa, la Corte d'appello ne argomenta la responsabilità in capo al NI in via meramente "residuale" rispetto all'assoluzione dalla fattispecie associativa. Egli, infatti, si è limitato a presentarsi alle imprese committenti con la propria vera identità, esibendo i documenti consegnati dal datore di lavoro ed invitandole a chiamare gli uffici della Autotrasporti di OM AT in caso di problemi. 3. In udienza, il P.G. chiede dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Il difensore del NI si riporta al ricorso, che brevemente illustra, insistendo per il suo accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse del ET è inammissibile. 2.1. Tale è il primo motivo in quanto manifestamente infondato. 4 2.1.1. Preliminarmente deve rilevarsi come i giudici di merito, alla stregua di concordi decisioni costituenti un sol corpo, abbiano accertato l'esistenza di un'associazione criminosa che, rispondendo, per il tramite della Autotrasporti di OM AT, a richieste di servizi di movimentazione delle merci su strada sull'apposito sito web "Transpobank" e fingendosi professionisti del settore, prendevano in consegna i carichi affidati dalle imprese committenti e, anziché trasportarli a destinazione, li trafugavano [capo A) della rubrica]. Sono state accertate, già dal primo giudice, due truffe, commesse il 16 ed il 17 maggio 2018, aventi ad oggetto, la prima, prodotti per l'igiene ed alimentari per un valore di circa 40-50.000 euro, la seconda, 33 bancali di plastica del valore di circa 80.000 euro [capi B) e C) della rubrica]. Le indagini prendevano le mosse da un controllo effettuato il 17 maggio 2018 su un trattore stradale dotato di una certa targa che avrebbe dovuto essere abbinato ad altra e sull'annesso semirimorchio parimenti dotato di una certa targa che avrebbe dovuto essere abbinato ad altra. Il trattore stradale si rivelava di provenienza furtiva e la polizza assicurativa falsa, donde le contestazioni di riciclaggio [capo D)] e falso [capo E) della rubrica]. Il BA era l'autista. Il ET, titolare della ditta Global Artis unitamente al coimputato, separatamente giudicato, SI IA, risultava essere colui che aveva ottenuto la diponibilità del capannone ove era stata stoccato il primo carico trafugato ed era altresì coinvolto nel tentativo di vendita dello stesso. Un atro coimputato, tale NA LA, era intestatario del semirimorchio controllato, messo a disposizione dell'associazione. 2.1.2. In risposta all'obiezione difensiva, già agitata in appello, secondo cui non sussisterebbe l'evidenza dell'associazione, la sentenza impugnata ineccepibilmente motiva come non possa revocarsi in dubbio "che vi sia stato un dispiegamento di risorse e una predisposizione di mezzi, ad opera di una pluralità di persone, che appare sproporzionata ed incompatibile con la perpetrazione di sole due truffe, peraltro in due giornate consecutive". È l'insieme cospicuo e ben organizzato - a tal punto da essere state effettivamente perpetrate le due truffe di cui ai capi B) e C) della rubrica - di mezzi e uomini a render conto di una struttura stabile, proiettata al compimento di una serie indefinita di delitti di identica natura. La macchinosità e la meticolosità dei singoli segmenti che si inseriscono in - e danno vita a - 5 detto insieme evidenziano una capacità organizzativa noent'affatto minimale: invero, come osserva la Corte d'appello, - erano stati predisposti una falsa documentazione assicurativa per le merci trasportate, una falsa iscrizione all'albo dei trasportatori della Autotrasporti di OM AT ed un falso certificato relativo all'esercizio della professione di autotrasportatore, documenti necessari per indurre in inganno le imprese committenti, facendo loro apparire come adempiute le prescrizioni di legge, e per indebitamente accreditare la Autotrasporti sulla piattaforma Transpobank al fine di attirare le potenziali vittime, con le quali, dopo il primo contatto, le trattative proseguivano secondo canali informali;
- erano stati procurati mezzi pesanti anche di provenienza illecita, dotati di targhe appartenenti ad altri veicoli;
- erano stati individuati luoghi idonei ad ospitare la merce trafugata;
- era stata prevista una ripartizione di ruoli tra i correi, occupandosi alcuni dei contatti con le ditte committenti, altri del trasporto, altri ancora dell'occultamento e della vendita di detta merce. 2.1.3. Tutti tali elementi delineano compiutamente la fisionomia di un'associazione tutt'altro che modesta, anzi ben dotata e ben articolata al proprio interno. 2.1.4. Peraltro, la Corte d'appello neppure si ferma a tanto, poiché, facendosi carico dell'obiezione spesa ancora in ricorso, secondo cui il meccanismo illecito ruotava attorno alla sola figura del NA, replica, congruamente, che, sebbene questi avesse assunto un preminente ruolo di "cerniera" tra gli associati, doveva necessariamente fare affidamento sulla collaborazione di AT OM, quale intestatario della ditta di autotrasporti, del LA, quale intestatario dell'automezzo utilizzato per i trasporti, e, non da ultimo, proprio del ET, quale soggetto di primo piano - donde la corretta contestazione della qualifica di organizzatore dell'associazione - deputato, come comprovato dalle attività svolte in le truffe di cui ai capi B) e C) della rubrica, a reperire il deposito ove stoccare la merce ed i possibili acquirenti. Né - soggiunge la Corte d'appello - era indispensabile che tutti i partecipi si 6 conoscessero tra loro, essendo sufficiente, ai fini della configurabilità della fattispecie associativa, solo che gli stessi abbiano consapevolezza di essere ingranaggi partecipi di un tutto, con conseguente necessità di operare in sinergia per la buona riuscita dell'affare. Tali affermazioni ossequiano la giurisprudenza di legittimità, già in epoca risalente pronunciatasi nel senso che "non è necessaria la conoscenza reciproca di tutti gli associati, poiché quel che conta è la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale" (Sez. 1, n. 7462 del 22/04/1985, Arslan, Rv. 170231-01; nello stesso segno, recentemente, quanto alle associazioni di tipo mafioso, Sez. 2, n. 55141 del 16/07/2018, Galati, Rv. 274250.01). 2.1.5. I tratti della descritta consapevolezza sicuramente ricorrono in capo al ET, atteso che - come pertinentemente annota la Corte d'appello - egli reperiva i luoghi clandestini di ricovero della merce trafugata e si interessava delle attività di vendita, di guisa da avere piena contezza della provenienza illecita della merce stessa, deviata dalle effettive destinazioni per essere in tali luoghi opportunamente custodita. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è completamente destituito di fondamento. 2.2.1. La Corte d'appello ha esplicitamente affrontato i temi oggetti di esso, già identicamente alla medesima devolutile, talché, anche graficamente, non corrisponde al vero che la medesima abbia omesso alcuna motivazione. 2.2.2.1. Quanto alle due truffe di cui ai capi B) e C) della rubrica, osserva la Corte d'appello che il ET, rispetto ad entrambe, risulta aver rinvenuto i depositi ove occultare la merce trafugata e, rispetto alla seconda, risulta altresì essersi speso per il reperimento di un acquirente. 2.2.2.2. Quanto al riciclaggio relativo al trattore stradale di cui al capo D) ed ai fatti di falso di cui al capo E) della rubrica, detta Corte perspicuamente puntualizza che il ET ne era direttamente consapevole per aver ricevuto i carichi, con documentazione al seguito, trasportati proprio con l'autocarro munito di targhe non corrispondenti a quelle reali;
la responsabilità del medesimo per tali fatti deriva da ciò che essi avevano ad oggetto "operazioni 7 prodromiche e funzionali alla buona riuscita delle truffe", per la perpetrazione delle quali l'associazione era costituita. Il ragionamento della Corte d'appello è scevro da censure, non realizzando affatto la denunciata doppia valutazione dei reati-fine: invero, il ruolo di indiscussa delicatezza del ET all'interno dell'associazione, costituente nel maneggio e nel piazzamento, a valle della catena delittuosa, dei carichi dopo il loro trafugamento, presuppone che il medesimo abbia quantomeno condiviso con gli altri partecipi la volontà di commettere le condotte corrispondenti a siffatte operazioni, necessarie, a monte della catena, per la riuscita in sé delle truffe. 3. Manifestamente infondati sono il terzo ed il quarto motivo, che, involgendo entrambi questioni sulla pena, possono essere esaminati congiuntamente. 3.1. Corretta è l'affermazione della Corte d'appello secondo cui, provata la penale responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli, avrebbe egli dovuto indicare gli elementi positivamente valutabili in proprio favore ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: elementi che, peraltro, il ricorrente seguita a non esplicitare neppure in ricorso. Costituisce costante insegnamento di questa Suprema Corte quello secondo cui il giudice di appello non è finanche tenuto a motivare il diniego delle generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999-02). Né, sotto altro profilo, l'applicazione delle generiche costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590-01). 3.2. Altrettanto corretta è la conferma, da parte della Corte d'appello, del trattamento sanzionatorio stabilito dal primo giudice. Invero, da un lato, la pena-base per il più grave reato di riciclaggio è stata fissata nel minimo edittale;
dall'altro, evidenzia detta Corte gli elementi che rendono congrui i - già di per sé contenuti - aumenti di pena per la continuazione, in 8 relazione specificamente al ruolo preminente del TT nell'associazione, all'insidiosità e professionalità nel compimento degli altri reati ed al valore elevato del profitto conseguito. 4. L'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse del NI è manifestamente infondato. 4.1. L'argomento secondo cui "l'unitarietà della vicenda" avrebbe dovuto condurre all'assoluzione dell'imputato per tutti i reati contestatigli pretende di far dire alla sentenza impugnata quel che essa non dice, poiché siffatta unitarietà è evocata dalla Corte d'appello semplicemente per giustificare la trattazione parimenti unitaria dei motivi d'appello. 4.2. La Corte d'appello - rilevato in premessa che, per mero inemendabile errore del P.M., all'imputato non è stata contestata, come invece avrebbe dovuto, anche la seconda truffa, quella cioè di cui al capo C) della rubrica, "pacificamente commessa dallo stesso", confesso di aver effettuato il trasporto anche di tale carico - espone due fatti obiettivi a supporto della dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato, in specie con riferimento al riciclaggio del trattore stradale di cui al capo D) della rubrica: - in primo luogo, esso aveva il blocchetto di accensione forzato e si metteva in moto senza le chiavi. Oppone il ricorrente che ciò non avrebbe destato la sorpresa del NI a motivo delle pessime condizioni del veicolo, recante le insegne di un'impresa a lui nota per avere un parco-macchine scadente. Trattasi di un'osservazione che non coglie nel segno, dal momento che le pessime condizioni di un veicolo non spiegano la forzatura del blocchetto di accensione, in guisa tale da consentire la messa in moto senza neppure l'utilizzo della chiave;
- in secondo luogo, su di esso, nella piena ed esclusiva disponibilità di NI, erano presenti persino altre targhe, pronte ad essere utilizzate per sostituire quelle apposte sul mezzo, già di per sé non corrispondenti alle originali. Trattasi di una circostanza sicuramente pregnante, con cui il ricorrente omette alcun confronto. 4.3. È sul fondamento di tali due fatti obiettivi che la Corte d'appello, con lucida consequenzialità, trae l'argomento logico secondo cui il NI - non un quisque de populo, ma un autista di professione, detentore dell'autoarticolato testé descritto ed autore, neppure di 9 uno, ma di entrambi i trasporti di cui ai capi B) e C) della rubrica, con tanto di scarico delle merci in nascondigli evidentemente diversi dai luoghi risultanti dai documenti accompagnatori - aveva inevitabilmente piena consapevolezza dell'illiceità dell'intera dimensione delle proprie condotte: con riferimento, dunque, non solo al riciclaggio del mezzo da lui condotto, su cui, in caso di necessità, avrebbe potuto montare targhe immediatamente disponibili ancora diverse da quelle esibite (già di per sé non corrispondenti alle effettive), ma altresì all'unica truffa contestatagli, ossia quella di cui al capo B) della rubrica, proprio alla commissione della quale (oltreché però anche dell'altra) siffatto autoarticolato era funzionale, ai fini di un trasporto sicuro della merce altrove rispetto al luogo dove egli in prima persona, con la presa in carico, si era assunto l'obbligo di portarla. 4.4. Talché il giudizio di "genericità e inverosimiglianza" della tesi difensiva espresso dalla Corte d'appello, ben lungi dall'essere apodittico, è solidamente ancorato all'analisi delle condotte agite dal NI, le quali, d'altro canto, debbono essere messe in correlazione con la necessità dell'associazione di servirsi di un autista affidabile, onde evitare il rischio che proprio colui il quale doveva trattare con i committenti potesse disattendere la richiesta di consegnare la merce altrove: rischio che - secondo quanto inappuntabilmente concluso da detta Corte - avrebbe seguitato a sussistere nel caso di un autista "inconsapevole della sostituzione delle targhe del mezzo nonché della sua provenienza furtiva, oltreché della falsità dei documenti che andava presentando alle ditte committenti per ottenere la consegna della merce". 4.5. Né, infine, le superiori considerazioni entrano in contraddizione con l'assoluzione del NI dalle contestazioni della fattispecie associativa [capo A) della rubrica] e del falso [capo E) della rubrica], in quanto l'affermazione della sua responsabilità per i reati di cui ai capi B) e D) della rubrica riguarda uno specifico segmento della complessiva attività delittuosa riferibile all'associazione ricadente sotto il suo diretto ed immediato dominio, mente la predetta assoluzione è motivata dalla Corte d'appello sul rilievo - del tutto autonomo e distinto - della mera "insufficienza del quadro probatorio", ossia degli elementi a carico, in difetto della positiva emersione di contatti con gli altri coimputati o (significativamente) di "profili di [diretta, sia consentito di aggiungere] partecipazione ad altre fasi" della complessiva attività. 10 5. Stante quanto precede, i ricorsi, come anticipato, sono completamente inammissibili. 6. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle parti nel cui interesse essi sono stati proposti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che la causa di inammissibilità è stata determinata da colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), tenuto altresì conto dell'entità della stessa - al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, lì 14 gennaio 2022. L'estensore Andrea jtonio Sa emme
Udita la relazione svolta dal Consigliere Andrea Antonio Salemme;
Udite le conclusioni del P.G. in persona del Dott. Luca Tampieri, instante per l'inammissibilità dei ricorsi;
Udite le conclusioni del difensore di ND NO, instante per l'accoglimento del ricorso. 1 ft Penale Sent. Sez. 2 Num. 7510 Anno 2022 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO Data Udienza: 14/01/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Propone ricorso per cassazione il difensore di TT NO avverso la sentenza del 12 febbraio 2020 con cui la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del 16 agosto 2019 del GUP del Tribunale di Verona di condanna del ET, ad esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, per tutti i reati ascrittigli, ossia: associazione per delinquere [capo A) della rubrica]; truffa [capi B) e C)]; riciclaggio [capo D)] e falso [capo E)]. 1.1. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 1.1.1. Con il primo motivo si denuncia mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'ipotesi delittuosa di associazione per delinquere. Non è condivisibile l'affermazione dei giudici di merito circa la sussistenza di un'associazione per delinquere. Non è riscontrata la permanenza del vincolo associativo. Va aggiunto come le persone coinvolte, nei propri interrogatori, abbiano escluso di conoscersi l'uno con l'altro. Manca l'evidenza di una pur rudimentale organizzazione, essendo evidente come il solo personaggio centrale della vicenda oggetto di giudizio sia BE NA. Inoltre, nell'arco di sei mesi, vengono realizzate solamente due truffe, segno inequivocabile di precarietà della struttura. Infine l'attività preparatoria viene collocata ad oltre otto mesi di distanza dal primo colpo, poiché le condotte di falso e di riciclaggio sono considerate come commesse nell'autunno del 2017. Negli atti nessun elemento consente di affermare che il ET era a conoscenza dell'esistenza dell'associazione e di farvi parte, né può essere sufficiente il richiamo ad una presunta attività di sviamento delle indagini. 1.1.2. Con il secondo motivo si denuncia mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli ulteriori reati contestati. La Corte d'appello fa discendere il ruolo concorrenziale nei reati-fine dall'essere l'imputato parte dell'associazione. Allo scopo di estendere la responsabilità penale per i reati-fine è invece necessario procedere all'individuazione delle condotte di ogni compartecipe e, conseguentemente, all'apporto causale di ognuno alla realizzazione degli stessi. Nessuna indicazione in tal senso si rinviene nella sentenza impugnata, che compie una duplice 2 valutazione delle medesime condotte, la prima in relazione al delitto di associazione per delinquere, la seconda in relazione ai singoli apporti alla realizzazione dei reati-fine, realizzandosi una sorta di bis in idem. La Corte d'appello omette del tutto di considerare il capo C) della rubrica;
con riferimento ai capi D) ed E), i superiori necessari apporti non vengono indicati. 1.1.3. Con il terzo motivo si denuncia mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ad avviso del ricorrente, è erronea l'affermazione della Corte d'appello secondo cui la difesa non ha evidenziato gli elementi in forza dei quali riconoscere un trattamento sanzionatorio di maggior favore. Se, come nella specie, sussistono dubbi in ordine alla colpevolezza, la proclamata innocenza dell'imputato assume un ruolo dirimente in ordine alla possibilità di concedergli le generiche. 1.1.4. Con il quarto motivo si denuncia mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'eccessività della pena-base e degli aumenti di pena per la continuazione. Con riferimento ai parametri dell'art. 133 cod. pen., sia la pena-base che gli aumenti di pena per la continuazione avrebbe potuto essere contenuti nei minimi. 2. Propone altresì ricorso il difensore di ND NO, assolto dalla Corte d'appello, in riforma della sentenza del GUP, dai reati di associazione per delinquere e falso [capi A) ed E) della rubrica], con conferma della condanna per i reati di truffa [capo B)] e riciclaggio [capo D)]. 2.1. Il ricorso è affidato ad un unico, articolato, motivo, con cui si denuncia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza di secondo grado ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 2.1.1. La Corte d'appello ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado assolvendo il NI per i capi A) ed E) della rubrica, ma ha confermato il giudizio di colpevolezza per i 3 capi B) ed E), recte, D), pur sottolineando "l'unitarietà della vicenda". Ad avviso del ricorrente, detta unitarietà avrebbe dovuto condurre all'assoluzione per tutti i reati. La Corte d'appello esprime una posizione precostituita laddove taccia di genericità ed inverosimiglianza le dichiarazioni del NI circa l'essere stato assunto, due giorni prima dell'arresto, da un tale Tonino della Autotrasporti di OM AT a seguito di un incontro casuale in uno sfasciacarrozze. La Corte d'appello non individua la prova di una commistione criminosa, limitandosi a presupporla. Il NI era un autista che seguiva le regole d'ingaggio, abituato a trasportare carichi di merce anche costosa e ligio alle indicazioni del proprio datore di lavoro, anche quando il luogo dello scarico veniva cambiato in un secondo momento. L'incoerenza delle motivazioni della Corte d'appello è tanto più evidente se si considera la brevità dell'operato del Brandiní al servizio della Autotrasporti di OM AT e la pacifica mancata conoscenza con gli altri imputati. 2.1.2. Quanto al riciclaggio del trattore stradale, nessuna prova a carico del NI può costituire la rottura del blocchetto di accensione, legato alle condizioni di fatiscenza del veicolo. Non vi sono prove che il NI avesse cambiato la targa del veicolo né che di tale cambiamento fosse consapevole. 2.1.3. Quanto alla truffa, la Corte d'appello ne argomenta la responsabilità in capo al NI in via meramente "residuale" rispetto all'assoluzione dalla fattispecie associativa. Egli, infatti, si è limitato a presentarsi alle imprese committenti con la propria vera identità, esibendo i documenti consegnati dal datore di lavoro ed invitandole a chiamare gli uffici della Autotrasporti di OM AT in caso di problemi. 3. In udienza, il P.G. chiede dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Il difensore del NI si riporta al ricorso, che brevemente illustra, insistendo per il suo accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell'interesse del ET è inammissibile. 2.1. Tale è il primo motivo in quanto manifestamente infondato. 4 2.1.1. Preliminarmente deve rilevarsi come i giudici di merito, alla stregua di concordi decisioni costituenti un sol corpo, abbiano accertato l'esistenza di un'associazione criminosa che, rispondendo, per il tramite della Autotrasporti di OM AT, a richieste di servizi di movimentazione delle merci su strada sull'apposito sito web "Transpobank" e fingendosi professionisti del settore, prendevano in consegna i carichi affidati dalle imprese committenti e, anziché trasportarli a destinazione, li trafugavano [capo A) della rubrica]. Sono state accertate, già dal primo giudice, due truffe, commesse il 16 ed il 17 maggio 2018, aventi ad oggetto, la prima, prodotti per l'igiene ed alimentari per un valore di circa 40-50.000 euro, la seconda, 33 bancali di plastica del valore di circa 80.000 euro [capi B) e C) della rubrica]. Le indagini prendevano le mosse da un controllo effettuato il 17 maggio 2018 su un trattore stradale dotato di una certa targa che avrebbe dovuto essere abbinato ad altra e sull'annesso semirimorchio parimenti dotato di una certa targa che avrebbe dovuto essere abbinato ad altra. Il trattore stradale si rivelava di provenienza furtiva e la polizza assicurativa falsa, donde le contestazioni di riciclaggio [capo D)] e falso [capo E) della rubrica]. Il BA era l'autista. Il ET, titolare della ditta Global Artis unitamente al coimputato, separatamente giudicato, SI IA, risultava essere colui che aveva ottenuto la diponibilità del capannone ove era stata stoccato il primo carico trafugato ed era altresì coinvolto nel tentativo di vendita dello stesso. Un atro coimputato, tale NA LA, era intestatario del semirimorchio controllato, messo a disposizione dell'associazione. 2.1.2. In risposta all'obiezione difensiva, già agitata in appello, secondo cui non sussisterebbe l'evidenza dell'associazione, la sentenza impugnata ineccepibilmente motiva come non possa revocarsi in dubbio "che vi sia stato un dispiegamento di risorse e una predisposizione di mezzi, ad opera di una pluralità di persone, che appare sproporzionata ed incompatibile con la perpetrazione di sole due truffe, peraltro in due giornate consecutive". È l'insieme cospicuo e ben organizzato - a tal punto da essere state effettivamente perpetrate le due truffe di cui ai capi B) e C) della rubrica - di mezzi e uomini a render conto di una struttura stabile, proiettata al compimento di una serie indefinita di delitti di identica natura. La macchinosità e la meticolosità dei singoli segmenti che si inseriscono in - e danno vita a - 5 detto insieme evidenziano una capacità organizzativa noent'affatto minimale: invero, come osserva la Corte d'appello, - erano stati predisposti una falsa documentazione assicurativa per le merci trasportate, una falsa iscrizione all'albo dei trasportatori della Autotrasporti di OM AT ed un falso certificato relativo all'esercizio della professione di autotrasportatore, documenti necessari per indurre in inganno le imprese committenti, facendo loro apparire come adempiute le prescrizioni di legge, e per indebitamente accreditare la Autotrasporti sulla piattaforma Transpobank al fine di attirare le potenziali vittime, con le quali, dopo il primo contatto, le trattative proseguivano secondo canali informali;
- erano stati procurati mezzi pesanti anche di provenienza illecita, dotati di targhe appartenenti ad altri veicoli;
- erano stati individuati luoghi idonei ad ospitare la merce trafugata;
- era stata prevista una ripartizione di ruoli tra i correi, occupandosi alcuni dei contatti con le ditte committenti, altri del trasporto, altri ancora dell'occultamento e della vendita di detta merce. 2.1.3. Tutti tali elementi delineano compiutamente la fisionomia di un'associazione tutt'altro che modesta, anzi ben dotata e ben articolata al proprio interno. 2.1.4. Peraltro, la Corte d'appello neppure si ferma a tanto, poiché, facendosi carico dell'obiezione spesa ancora in ricorso, secondo cui il meccanismo illecito ruotava attorno alla sola figura del NA, replica, congruamente, che, sebbene questi avesse assunto un preminente ruolo di "cerniera" tra gli associati, doveva necessariamente fare affidamento sulla collaborazione di AT OM, quale intestatario della ditta di autotrasporti, del LA, quale intestatario dell'automezzo utilizzato per i trasporti, e, non da ultimo, proprio del ET, quale soggetto di primo piano - donde la corretta contestazione della qualifica di organizzatore dell'associazione - deputato, come comprovato dalle attività svolte in le truffe di cui ai capi B) e C) della rubrica, a reperire il deposito ove stoccare la merce ed i possibili acquirenti. Né - soggiunge la Corte d'appello - era indispensabile che tutti i partecipi si 6 conoscessero tra loro, essendo sufficiente, ai fini della configurabilità della fattispecie associativa, solo che gli stessi abbiano consapevolezza di essere ingranaggi partecipi di un tutto, con conseguente necessità di operare in sinergia per la buona riuscita dell'affare. Tali affermazioni ossequiano la giurisprudenza di legittimità, già in epoca risalente pronunciatasi nel senso che "non è necessaria la conoscenza reciproca di tutti gli associati, poiché quel che conta è la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale" (Sez. 1, n. 7462 del 22/04/1985, Arslan, Rv. 170231-01; nello stesso segno, recentemente, quanto alle associazioni di tipo mafioso, Sez. 2, n. 55141 del 16/07/2018, Galati, Rv. 274250.01). 2.1.5. I tratti della descritta consapevolezza sicuramente ricorrono in capo al ET, atteso che - come pertinentemente annota la Corte d'appello - egli reperiva i luoghi clandestini di ricovero della merce trafugata e si interessava delle attività di vendita, di guisa da avere piena contezza della provenienza illecita della merce stessa, deviata dalle effettive destinazioni per essere in tali luoghi opportunamente custodita. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è completamente destituito di fondamento. 2.2.1. La Corte d'appello ha esplicitamente affrontato i temi oggetti di esso, già identicamente alla medesima devolutile, talché, anche graficamente, non corrisponde al vero che la medesima abbia omesso alcuna motivazione. 2.2.2.1. Quanto alle due truffe di cui ai capi B) e C) della rubrica, osserva la Corte d'appello che il ET, rispetto ad entrambe, risulta aver rinvenuto i depositi ove occultare la merce trafugata e, rispetto alla seconda, risulta altresì essersi speso per il reperimento di un acquirente. 2.2.2.2. Quanto al riciclaggio relativo al trattore stradale di cui al capo D) ed ai fatti di falso di cui al capo E) della rubrica, detta Corte perspicuamente puntualizza che il ET ne era direttamente consapevole per aver ricevuto i carichi, con documentazione al seguito, trasportati proprio con l'autocarro munito di targhe non corrispondenti a quelle reali;
la responsabilità del medesimo per tali fatti deriva da ciò che essi avevano ad oggetto "operazioni 7 prodromiche e funzionali alla buona riuscita delle truffe", per la perpetrazione delle quali l'associazione era costituita. Il ragionamento della Corte d'appello è scevro da censure, non realizzando affatto la denunciata doppia valutazione dei reati-fine: invero, il ruolo di indiscussa delicatezza del ET all'interno dell'associazione, costituente nel maneggio e nel piazzamento, a valle della catena delittuosa, dei carichi dopo il loro trafugamento, presuppone che il medesimo abbia quantomeno condiviso con gli altri partecipi la volontà di commettere le condotte corrispondenti a siffatte operazioni, necessarie, a monte della catena, per la riuscita in sé delle truffe. 3. Manifestamente infondati sono il terzo ed il quarto motivo, che, involgendo entrambi questioni sulla pena, possono essere esaminati congiuntamente. 3.1. Corretta è l'affermazione della Corte d'appello secondo cui, provata la penale responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli, avrebbe egli dovuto indicare gli elementi positivamente valutabili in proprio favore ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: elementi che, peraltro, il ricorrente seguita a non esplicitare neppure in ricorso. Costituisce costante insegnamento di questa Suprema Corte quello secondo cui il giudice di appello non è finanche tenuto a motivare il diniego delle generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999-02). Né, sotto altro profilo, l'applicazione delle generiche costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590-01). 3.2. Altrettanto corretta è la conferma, da parte della Corte d'appello, del trattamento sanzionatorio stabilito dal primo giudice. Invero, da un lato, la pena-base per il più grave reato di riciclaggio è stata fissata nel minimo edittale;
dall'altro, evidenzia detta Corte gli elementi che rendono congrui i - già di per sé contenuti - aumenti di pena per la continuazione, in 8 relazione specificamente al ruolo preminente del TT nell'associazione, all'insidiosità e professionalità nel compimento degli altri reati ed al valore elevato del profitto conseguito. 4. L'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse del NI è manifestamente infondato. 4.1. L'argomento secondo cui "l'unitarietà della vicenda" avrebbe dovuto condurre all'assoluzione dell'imputato per tutti i reati contestatigli pretende di far dire alla sentenza impugnata quel che essa non dice, poiché siffatta unitarietà è evocata dalla Corte d'appello semplicemente per giustificare la trattazione parimenti unitaria dei motivi d'appello. 4.2. La Corte d'appello - rilevato in premessa che, per mero inemendabile errore del P.M., all'imputato non è stata contestata, come invece avrebbe dovuto, anche la seconda truffa, quella cioè di cui al capo C) della rubrica, "pacificamente commessa dallo stesso", confesso di aver effettuato il trasporto anche di tale carico - espone due fatti obiettivi a supporto della dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato, in specie con riferimento al riciclaggio del trattore stradale di cui al capo D) della rubrica: - in primo luogo, esso aveva il blocchetto di accensione forzato e si metteva in moto senza le chiavi. Oppone il ricorrente che ciò non avrebbe destato la sorpresa del NI a motivo delle pessime condizioni del veicolo, recante le insegne di un'impresa a lui nota per avere un parco-macchine scadente. Trattasi di un'osservazione che non coglie nel segno, dal momento che le pessime condizioni di un veicolo non spiegano la forzatura del blocchetto di accensione, in guisa tale da consentire la messa in moto senza neppure l'utilizzo della chiave;
- in secondo luogo, su di esso, nella piena ed esclusiva disponibilità di NI, erano presenti persino altre targhe, pronte ad essere utilizzate per sostituire quelle apposte sul mezzo, già di per sé non corrispondenti alle originali. Trattasi di una circostanza sicuramente pregnante, con cui il ricorrente omette alcun confronto. 4.3. È sul fondamento di tali due fatti obiettivi che la Corte d'appello, con lucida consequenzialità, trae l'argomento logico secondo cui il NI - non un quisque de populo, ma un autista di professione, detentore dell'autoarticolato testé descritto ed autore, neppure di 9 uno, ma di entrambi i trasporti di cui ai capi B) e C) della rubrica, con tanto di scarico delle merci in nascondigli evidentemente diversi dai luoghi risultanti dai documenti accompagnatori - aveva inevitabilmente piena consapevolezza dell'illiceità dell'intera dimensione delle proprie condotte: con riferimento, dunque, non solo al riciclaggio del mezzo da lui condotto, su cui, in caso di necessità, avrebbe potuto montare targhe immediatamente disponibili ancora diverse da quelle esibite (già di per sé non corrispondenti alle effettive), ma altresì all'unica truffa contestatagli, ossia quella di cui al capo B) della rubrica, proprio alla commissione della quale (oltreché però anche dell'altra) siffatto autoarticolato era funzionale, ai fini di un trasporto sicuro della merce altrove rispetto al luogo dove egli in prima persona, con la presa in carico, si era assunto l'obbligo di portarla. 4.4. Talché il giudizio di "genericità e inverosimiglianza" della tesi difensiva espresso dalla Corte d'appello, ben lungi dall'essere apodittico, è solidamente ancorato all'analisi delle condotte agite dal NI, le quali, d'altro canto, debbono essere messe in correlazione con la necessità dell'associazione di servirsi di un autista affidabile, onde evitare il rischio che proprio colui il quale doveva trattare con i committenti potesse disattendere la richiesta di consegnare la merce altrove: rischio che - secondo quanto inappuntabilmente concluso da detta Corte - avrebbe seguitato a sussistere nel caso di un autista "inconsapevole della sostituzione delle targhe del mezzo nonché della sua provenienza furtiva, oltreché della falsità dei documenti che andava presentando alle ditte committenti per ottenere la consegna della merce". 4.5. Né, infine, le superiori considerazioni entrano in contraddizione con l'assoluzione del NI dalle contestazioni della fattispecie associativa [capo A) della rubrica] e del falso [capo E) della rubrica], in quanto l'affermazione della sua responsabilità per i reati di cui ai capi B) e D) della rubrica riguarda uno specifico segmento della complessiva attività delittuosa riferibile all'associazione ricadente sotto il suo diretto ed immediato dominio, mente la predetta assoluzione è motivata dalla Corte d'appello sul rilievo - del tutto autonomo e distinto - della mera "insufficienza del quadro probatorio", ossia degli elementi a carico, in difetto della positiva emersione di contatti con gli altri coimputati o (significativamente) di "profili di [diretta, sia consentito di aggiungere] partecipazione ad altre fasi" della complessiva attività. 10 5. Stante quanto precede, i ricorsi, come anticipato, sono completamente inammissibili. 6. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle parti nel cui interesse essi sono stati proposti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che la causa di inammissibilità è stata determinata da colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), tenuto altresì conto dell'entità della stessa - al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, lì 14 gennaio 2022. L'estensore Andrea jtonio Sa emme