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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/02/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3575/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. ENNIO RICCI PRESIDENTE
DOTT. FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3575/2018 R.G.A.C. vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Rosaria Guarino, presso la Parte_1
quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Giovanni Tecce Controparte_1
presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: «Separazione giudiziale».
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H D.L. 18/2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso depositato in data 30.7.18, adiva questo Tribunale affinché fosse Parte_1
dichiarata la separazione personale tra lei e il coniuge , con addebito al marito Controparte_1
pagina 1 di 9 con il quale si era unita in matrimonio in data 15.05.1997 e dalla cui unione era nata una figlia n. 30.9.1997); chiedeva tra l'altro l'assegnazione della casa coniugale, in parte in possesso Per_1
anche del marito, nonché il versamento da parte del di un contributo per il proprio CP_1
mantenimento pari ad euro 700,00 mensili e di un assegno per il mantenimento della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, di euro 700,00 mensili, oltre spese straordinarie al 50%.
Resisteva il il quale insisteva per la separazione con addebito alla moglie e chiedeva CP_1
l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore, con condanna della moglie al versamento di un importo per il proprio mantenimento.
All'esito dell'udienza veniva emessa l'ordinanza presidenziale con la quale si autorizzavano i coniugi a vivere separati;
si assegnava la casa familiare sita in Mirabella Eclano alla via Pianopantano alla , limitatamente alla porzione di fatto occupata dalla stessa, e si poneva a carico del Pt_1
resistente un contributo per il mantenimento della figlia.
Con provvedimento del 4 febbraio 2020 il giudice istruttore, a parziale modifica dei provvedimenti presidenziali, disponeva l'assegnazione in via esclusiva della casa coniugale alla
[...]
, con cui coabitava la figlia. Pt_1
Depositate le memorie istruttorie ed espletata l'attività istruttoria ammessa, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio, con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Con sentenza non definitiva del 29 settembre 2020 di questo Tribunale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
In via preliminare va rilevato che nulla va disposto in ordine all'affidamento della figlia Per_1
e al suo collocamento, essendo la ragazza maggiorenne.
Le domande di addebito.
E' noto che, ai sensi dell'art. 151 c.c., il Giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale coniuge essa sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio.
E' ormai consolidato il principio secondo cui non è sufficiente a tal fine la sola prova della violazione dei doveri coniugali, ma è altresì necessario dimostrare che detta violazione sia causa diretta del fallimento della convivenza.
Ed invero, affinché possa essere accolta la domanda di addebito occorre la prova rigorosa del nesso causale tra la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il suo naufragio (cfr. tra le altre
Cass. 18074/14; Cass. 8862/2012; Cass. 8873/2012; Cass. 21245/2010).
pagina 2 di 9 Sul punto la giurisprudenza ha precisato che «ai fini dell'addebitabilità della separazione il
Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa»
(Cass. 2012 n. 8862; Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I, 2008, n. 14042, conf. Cass. Sez. I, 2010, n.
21245; Cass. 2001, n. 12130; Cass. Sez. I, 1999, n 7566, Cass. Sez.I 1998 n. 10742).
Sotto il profilo processuale è stato precisato che “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. n. 16691 del 5.8.2020).
Ciò posto, nella specie, entrambe le parti hanno avanzato domanda di addebito.
In particolare, la moglie imputa la fine del rapporto matrimoniale al comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio posto in essere dal marito che, secondo gli assunti difensivi di parte, avrebbe intrattenuto sin dal gennaio 2017 una relazione extraconiugale e che, una volta scoperta, avrebbe assunto un comportamento aggressivo e violento, culminato con una denuncia dell'11.08.2018.
Ciò premesso, la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente deve essere accolta, dovendosi ritenere assorbente a tale fine la sussistenza di una condotta aggressiva e lesiva dell'incolumità fisica della , come tale certamente idonea a fondare la pronuncia di addebito della separazione Pt_1 all'altro coniuge.
Ed invero è in atti il provvedimento del Tribunale di Benevento dell'11 marzo 2020 con cui il
Gip ha disposto l'allontanamento del dalla casa familiare, stante la sussistenza di gravi indizi CP_1
in ordine alla sussistenza di una condotta abitualmente posta in essere dal resistente volta a molestare la
, determinando nella stessa uno stato permanente di ansia e paura tale da impedirle la libera Pt_1 disponibilità della propria vita e temere per l'incolumità propria. In particolare si legge nel provvedimento che dall'11 agosto 2018 e fino al 21.9.19 (ratifica dell'ultima denuncia querela) la ricorrente, svariate volte, si è recata in caserma per denunciare le condotte aggressive ed intimidatorie del marito, condotte confermate dalla figlia che, sentita a sommarie informazioni, ha riferito che il rapporto tra i genitori era stato caratterizzato dall'aggressività del padre sin da quando era piccola e raccontava delle pressioni e della violenza psicologica subita dalla madre nel corso di tutta la vita matrimoniale, nonché da diversi testi che riferivano che il aveva riferito minacce di morte CP_1 all'indirizzo della . Pt_1
pagina 3 di 9 Né può seriamente dubitarsi della ammissibilità e della utilizzabilità ai fini della decisione del provvedimento citato, trattandosi di atti processuali suscettibili di essere acquisiti anche d'ufficio.
Parimenti non coglie nel segno, al fine di ritenere superata la condotta posta in essere dal resistente, la contestazione concernente la sopravvenuta revoca della misura, disposta con successivo provvedimento del 23.3.2020, atteso che, come si evince agevolmente dalla lettura del provvedimento in atti, la revoca della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, peraltro subordinato all'accertamento dell'effettivo mutamento del domicilio della , è dipesa dalla mutata Pt_1
situazione di fatto, potendo le esigenze cautelari sottese all'applicazione della misura- ancora ritenute sussistenti - essere soddisfatte anche con il solo divieto di avvicinamento in ragione dell'allontanamento della persona offesa dalla casa familiare.
Deve quindi essere accolta la domanda di addebito della ricorrente, potendosi ritenere provata, alla luce degli elementi emersi, una condotta di violenza quantomeno psicologica ai danni della moglie che, secondo quanto riferito dalla figlia, risale anche ad epoca precedente all'instaurazione del giudizio di separazione e che rappresenta certamente una violazione grave ed inaccettabile dei doveri nascenti dal matrimonio.
Deve invece essere disattesa la domanda di addebito proposta dal resistente.
In particolare, il imputa la fine del rapporto coniugale alla asserita condotta vessatoria CP_1
della moglie che, spinta dalla gelosia, avrebbe costretto il marito a vivere in un ambiente malsano e a dormire in ufficio per diverse settimane.
Tuttavia nulla è stato provato sul punto, non potendosi ritenere certamente sufficienti a tal fine, in assenza di ulteriori elementi, le dichiarazioni dei testi che si sono limitati a riferire genericamente che il in alcune circostanze era costretto a dormire in ufficio. CP_1
L'assegnazione della casa coniugale.
Il Palermo chiede la revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita in Mirabella Eclano alla via Pianopantano, assegnata in via esclusiva alla ricorrente con provvedimento del 4 febbraio 2020 (a parziale modifica dei provvedimenti presidenziali).
Deduce a sostegno della propria richiesta le mutate esigenze abitative derivanti dalla costituzione di un nuovo nucleo familiare e dalla nascita di un altro figlio, nonché il riconoscimento della proprietà esclusiva del citato immobile con sentenza n.1763/2022 del Tribunale di Benevento nell'ambito del giudizio di scioglimento della comunione ordinaria tra coniugi anche sulla ex casa familiare, mentre alla è stata attribuita la proprietà esclusiva di altro immobile sito in Pt_1
Mirabella Eclano alla via Roma.
Sul punto va confermata l'assegnazione in via esclusiva della casa familiare alla ricorrente.
pagina 4 di 9 E' noto che l'assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti che siano conviventi con il genitore richiedente l'assegnazione.
In particolare la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sul rilievo che la revoca dell'assegnazione della casa familiare è provvedimento che ha come esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario (Cassazione civile sez. I, 20/11/2023, n.32151).
La proprietà dell'immobile pertanto non rileva al fine dell'assegnazione della casa, essendo la stessa indissolubilmente legata all'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente familiare e a quel complesso di comfort e di servizi che durante la convivenza ha caratterizzato lo standard di vita familiare.
Nella specie la figlia attualmente di anni 27, non può ritenersi economicamente Per_1
autosufficiente per quanto si dirà nel paragrafo successivo, né è circostanza contestata la convivenza con la madre.
E' appena il caso di rilevare che il collegamento stabile con l'abitazione del genitore, per giurisprudenza costante, è caratterizzato da coabitazione anche non quotidiana ma compatibile con assenze giustificate da motivi riconducibili al percorso formativo, purché vi faccia ritorno periodicamente e sia accertato che la casa familiare sia luogo nel quale è conservato il proprio habitat domestico (Cass., n. 29977/2020; Cass., n. 16134/2019, Cass., n. 21749/2022).
La misura dell'assegno di mantenimento in favore della figlia
L'ordinanza presidenziale ha posto a carico del resistente l'onere di corrispondere a titolo di mantenimento della figlia la somma mensile di euro 200,00, oltre l'obbligo di pagare il canone di locazione dovuto per l'alloggio occupato dalla ragazza a Chieti per gli studi universitari, oltre spese straordinarie nella misura del 50%.
Il resistente ha chiesto la revoca o la riduzione dell'assegno, stante il raggiungimento di una dipendenza economica della figlia che ha terminato il corso di studi universitari e svolge attività lavorativa presso l'ANPAS di Mirabella Eclano, con un guadagno mensile di €.500,00.
E' noto che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della loro maggiore età, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla pagina 5 di 9 declaratoria, della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipenda da un comportamento inerte o di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4765 del 2002, n. 8221, n. 24498 del 2006, n. 1830 del
2011; Cass. Sez. I19589/2011).
Ancora è stato precisato che 'la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età' (Sez.
1, Sentenza n. 12952 del 22/06/2016).
Il giudice del merito è tenuto a valutare caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere di detto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni (cfr. da ultimo Cass.
n. 358/23).
Ciò posto, nella specie, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per la cessazione dell'obbligo di mantenimento in capo al ricorrente, non potendosi ritenere provato il raggiungimento della indipendenza economica di Per_1
Non può invero a tal fine ritenersi sufficiente la conclusione dell'attuale contratto di lavoro nell'ambito del servizio civile, in ragione della breve durata del rapporto, trattandosi di una occupazione a tempo determinato e a fini formativi, e della esiguità del compenso percepito.
E' stato sul punto precisato che, in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata pagina 6 di 9 autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (Cass., n. 40282/21).
Né può ritenersi esaurito il percorso formativo di alla luce della giovane età della Per_1
ragazza, di 27 anni, e del suo giustificato desiderio di acquisire il grado di professionalità necessario in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato e alle proprie legittime inclinazioni e aspirazioni.
Deve tuttavia rilevarsi che la creazione di una nuova famiglia e la nascita di ulteriori figli con un nuovo partner, sebbene non portino automaticamente ad una riduzione degli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli nati dalla precedente relazione, devono essere considerate dal giudice come potenziali fattori che possono influire sulla determinazione dell'importo dovuto, dato che comportano l'emergere di nuovi doveri economici (Cass. n. 6455/2024; Cass. n. 14175/2016; Cass. n.
21818/2021).
Nella specie, la nascita di un figlio da altra unione costituisce certamente un fatto nuovo significativo in quanto comporta sopravvenuti oneri di mantenimento del resistente anche rispetto alla nuova prole.
Pertanto, in un'ottica di contemperamento delle diverse esigenze, avendo terminato Per_1
l'università e non vivendo più a Chieti, come dedotto dalla stessa resistente, ed essendo quindi venuto meno per il l'onere di pagare integralmente l'affitto dell'alloggio della figlia fuori sede, pure CP_1
previsto dal provvedimento presidenziale, tale sgravio economico ben può essere bilanciato con i sopravvenuti oneri di mantenimento rispetto alla prole nata dalla nuova unione.
Per i motivi esposti, deve pertanto confermarsi l'importo di euro 200,00 a carico del CP_1
per il mantenimento della figlia.
La spettanza dell'assegno di mantenimento invocato dalla ricorrente.
Ai sensi dell'art. 156 c.c. per effetto della pronuncia di separazione, il giudice può riconoscere a uno dei coniugi il diritto a percepire un assegno di mantenimento, stabilendone la periodicità. I presupposti del diritto in questiono sono: da un lato, che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente l'assegno, dall'altro, che l'avente diritto non abbia adeguati redditi propri.
In particolare, la giurisprudenza ha precisato che, in tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente;
sicché, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi e del pagina 7 di 9 decremento dei redditi dell'altro anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza
(cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 07/02/2006, conf. Cass. civ. Sez. I, 04-04-1998, n. 3490).
Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico-reddituale delle parti, valutando i redditi attuali del richiedente e dell'obbligato, le concrete possibilità di lavoro, nonché i cespiti patrimoniali ed ogni attività economicamente valutabile, pur se improduttiva di reddito immediato (cfr. Cass. civ. Sez.
I Ordinanza, 20-02-2013, n. 4178).
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che non vi siano i presupposti per porre a carico del resistente un assegno per il contributo al mantenimento della moglie, non essendo emersa, alla luce degli elementi in atti, una rilevante asimmetria economica tra le parti.
In particolare, la ricorrente ha dedotto di essere titolare di una agenzia assicurativa con un guadagno di circa euro 1.000,00 mensile e ha precisato che i redditi del resistente ammontano ad euro
16.000,00 circa, a fronte dei suoi pari a circa 17.000,00 (cfr. atto introduttivo).
Nulla è stato prodotto in corso di causa con riferimento alla situazione economica delle parti.
Va pertanto respinta la domanda avanzata dalla ex art. 156 c.c., assorbita ogni altra Pt_1
questione, anche in ordine al prelievo diretto.
Ogni altra questione esula dalla cognizione del presente giudizio.
E' stato invero precisato che in difetto di un vincolo di connessione forte tale da giustificare il simultaneus processusus, non è dato statuire nel processo sulla domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, soggetto al rito camerale, su altre domande attinenti alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali tra i coniugi, quali pretese restitutorie, di indebito arricchimento, di divisione di beni comuni ovvero aventi ad oggetto l'accertamento della proprietà di beni (cfr. tra le altre Cass. n.
18870/14; Cass. n. 27386/2014; Cass. n. 2155/10).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022 (valore indeterminato-bassa complessità; fase di studio euro 851,00, fase introduttiva euro 602,00, fase istruttoria euro 903,00, fase decisionale euro 1.453,00)
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 3575/2018 R.G.A.C., promosso da contro , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così provvede;
-addebita la separazione a;
Controparte_1
pagina 8 di 9 -conferma l'ordinanza presidenziale del 12.12.18 in punto di assegno di mantenimento per la figlia relativamente all'obbligo a carico di di corrispondere per il mantenimento Controparte_1
della stessa un assegno mensile di euro 200,00, oltre spese straordinarie al 50%;
- conferma l'ordinanza del 4.2.20 in punto di assegnazione della casa coniugale;
-rigetta la domanda della ricorrente ex art. 156 c.c.;
-condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che si liquidano nella somma di euro 3.809,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Benevento, 6 febbraio 2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Enrica Nasti Il Presidente
dott. Ennio Ricci
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. ENNIO RICCI PRESIDENTE
DOTT. FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3575/2018 R.G.A.C. vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Rosaria Guarino, presso la Parte_1
quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Giovanni Tecce Controparte_1
presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: «Separazione giudiziale».
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H D.L. 18/2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso depositato in data 30.7.18, adiva questo Tribunale affinché fosse Parte_1
dichiarata la separazione personale tra lei e il coniuge , con addebito al marito Controparte_1
pagina 1 di 9 con il quale si era unita in matrimonio in data 15.05.1997 e dalla cui unione era nata una figlia n. 30.9.1997); chiedeva tra l'altro l'assegnazione della casa coniugale, in parte in possesso Per_1
anche del marito, nonché il versamento da parte del di un contributo per il proprio CP_1
mantenimento pari ad euro 700,00 mensili e di un assegno per il mantenimento della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, di euro 700,00 mensili, oltre spese straordinarie al 50%.
Resisteva il il quale insisteva per la separazione con addebito alla moglie e chiedeva CP_1
l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore, con condanna della moglie al versamento di un importo per il proprio mantenimento.
All'esito dell'udienza veniva emessa l'ordinanza presidenziale con la quale si autorizzavano i coniugi a vivere separati;
si assegnava la casa familiare sita in Mirabella Eclano alla via Pianopantano alla , limitatamente alla porzione di fatto occupata dalla stessa, e si poneva a carico del Pt_1
resistente un contributo per il mantenimento della figlia.
Con provvedimento del 4 febbraio 2020 il giudice istruttore, a parziale modifica dei provvedimenti presidenziali, disponeva l'assegnazione in via esclusiva della casa coniugale alla
[...]
, con cui coabitava la figlia. Pt_1
Depositate le memorie istruttorie ed espletata l'attività istruttoria ammessa, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio, con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Con sentenza non definitiva del 29 settembre 2020 di questo Tribunale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
In via preliminare va rilevato che nulla va disposto in ordine all'affidamento della figlia Per_1
e al suo collocamento, essendo la ragazza maggiorenne.
Le domande di addebito.
E' noto che, ai sensi dell'art. 151 c.c., il Giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale coniuge essa sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio.
E' ormai consolidato il principio secondo cui non è sufficiente a tal fine la sola prova della violazione dei doveri coniugali, ma è altresì necessario dimostrare che detta violazione sia causa diretta del fallimento della convivenza.
Ed invero, affinché possa essere accolta la domanda di addebito occorre la prova rigorosa del nesso causale tra la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il suo naufragio (cfr. tra le altre
Cass. 18074/14; Cass. 8862/2012; Cass. 8873/2012; Cass. 21245/2010).
pagina 2 di 9 Sul punto la giurisprudenza ha precisato che «ai fini dell'addebitabilità della separazione il
Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa»
(Cass. 2012 n. 8862; Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I, 2008, n. 14042, conf. Cass. Sez. I, 2010, n.
21245; Cass. 2001, n. 12130; Cass. Sez. I, 1999, n 7566, Cass. Sez.I 1998 n. 10742).
Sotto il profilo processuale è stato precisato che “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. n. 16691 del 5.8.2020).
Ciò posto, nella specie, entrambe le parti hanno avanzato domanda di addebito.
In particolare, la moglie imputa la fine del rapporto matrimoniale al comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio posto in essere dal marito che, secondo gli assunti difensivi di parte, avrebbe intrattenuto sin dal gennaio 2017 una relazione extraconiugale e che, una volta scoperta, avrebbe assunto un comportamento aggressivo e violento, culminato con una denuncia dell'11.08.2018.
Ciò premesso, la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente deve essere accolta, dovendosi ritenere assorbente a tale fine la sussistenza di una condotta aggressiva e lesiva dell'incolumità fisica della , come tale certamente idonea a fondare la pronuncia di addebito della separazione Pt_1 all'altro coniuge.
Ed invero è in atti il provvedimento del Tribunale di Benevento dell'11 marzo 2020 con cui il
Gip ha disposto l'allontanamento del dalla casa familiare, stante la sussistenza di gravi indizi CP_1
in ordine alla sussistenza di una condotta abitualmente posta in essere dal resistente volta a molestare la
, determinando nella stessa uno stato permanente di ansia e paura tale da impedirle la libera Pt_1 disponibilità della propria vita e temere per l'incolumità propria. In particolare si legge nel provvedimento che dall'11 agosto 2018 e fino al 21.9.19 (ratifica dell'ultima denuncia querela) la ricorrente, svariate volte, si è recata in caserma per denunciare le condotte aggressive ed intimidatorie del marito, condotte confermate dalla figlia che, sentita a sommarie informazioni, ha riferito che il rapporto tra i genitori era stato caratterizzato dall'aggressività del padre sin da quando era piccola e raccontava delle pressioni e della violenza psicologica subita dalla madre nel corso di tutta la vita matrimoniale, nonché da diversi testi che riferivano che il aveva riferito minacce di morte CP_1 all'indirizzo della . Pt_1
pagina 3 di 9 Né può seriamente dubitarsi della ammissibilità e della utilizzabilità ai fini della decisione del provvedimento citato, trattandosi di atti processuali suscettibili di essere acquisiti anche d'ufficio.
Parimenti non coglie nel segno, al fine di ritenere superata la condotta posta in essere dal resistente, la contestazione concernente la sopravvenuta revoca della misura, disposta con successivo provvedimento del 23.3.2020, atteso che, come si evince agevolmente dalla lettura del provvedimento in atti, la revoca della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, peraltro subordinato all'accertamento dell'effettivo mutamento del domicilio della , è dipesa dalla mutata Pt_1
situazione di fatto, potendo le esigenze cautelari sottese all'applicazione della misura- ancora ritenute sussistenti - essere soddisfatte anche con il solo divieto di avvicinamento in ragione dell'allontanamento della persona offesa dalla casa familiare.
Deve quindi essere accolta la domanda di addebito della ricorrente, potendosi ritenere provata, alla luce degli elementi emersi, una condotta di violenza quantomeno psicologica ai danni della moglie che, secondo quanto riferito dalla figlia, risale anche ad epoca precedente all'instaurazione del giudizio di separazione e che rappresenta certamente una violazione grave ed inaccettabile dei doveri nascenti dal matrimonio.
Deve invece essere disattesa la domanda di addebito proposta dal resistente.
In particolare, il imputa la fine del rapporto coniugale alla asserita condotta vessatoria CP_1
della moglie che, spinta dalla gelosia, avrebbe costretto il marito a vivere in un ambiente malsano e a dormire in ufficio per diverse settimane.
Tuttavia nulla è stato provato sul punto, non potendosi ritenere certamente sufficienti a tal fine, in assenza di ulteriori elementi, le dichiarazioni dei testi che si sono limitati a riferire genericamente che il in alcune circostanze era costretto a dormire in ufficio. CP_1
L'assegnazione della casa coniugale.
Il Palermo chiede la revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita in Mirabella Eclano alla via Pianopantano, assegnata in via esclusiva alla ricorrente con provvedimento del 4 febbraio 2020 (a parziale modifica dei provvedimenti presidenziali).
Deduce a sostegno della propria richiesta le mutate esigenze abitative derivanti dalla costituzione di un nuovo nucleo familiare e dalla nascita di un altro figlio, nonché il riconoscimento della proprietà esclusiva del citato immobile con sentenza n.1763/2022 del Tribunale di Benevento nell'ambito del giudizio di scioglimento della comunione ordinaria tra coniugi anche sulla ex casa familiare, mentre alla è stata attribuita la proprietà esclusiva di altro immobile sito in Pt_1
Mirabella Eclano alla via Roma.
Sul punto va confermata l'assegnazione in via esclusiva della casa familiare alla ricorrente.
pagina 4 di 9 E' noto che l'assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti che siano conviventi con il genitore richiedente l'assegnazione.
In particolare la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sul rilievo che la revoca dell'assegnazione della casa familiare è provvedimento che ha come esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario (Cassazione civile sez. I, 20/11/2023, n.32151).
La proprietà dell'immobile pertanto non rileva al fine dell'assegnazione della casa, essendo la stessa indissolubilmente legata all'interesse dei figli alla conservazione dell'ambiente familiare e a quel complesso di comfort e di servizi che durante la convivenza ha caratterizzato lo standard di vita familiare.
Nella specie la figlia attualmente di anni 27, non può ritenersi economicamente Per_1
autosufficiente per quanto si dirà nel paragrafo successivo, né è circostanza contestata la convivenza con la madre.
E' appena il caso di rilevare che il collegamento stabile con l'abitazione del genitore, per giurisprudenza costante, è caratterizzato da coabitazione anche non quotidiana ma compatibile con assenze giustificate da motivi riconducibili al percorso formativo, purché vi faccia ritorno periodicamente e sia accertato che la casa familiare sia luogo nel quale è conservato il proprio habitat domestico (Cass., n. 29977/2020; Cass., n. 16134/2019, Cass., n. 21749/2022).
La misura dell'assegno di mantenimento in favore della figlia
L'ordinanza presidenziale ha posto a carico del resistente l'onere di corrispondere a titolo di mantenimento della figlia la somma mensile di euro 200,00, oltre l'obbligo di pagare il canone di locazione dovuto per l'alloggio occupato dalla ragazza a Chieti per gli studi universitari, oltre spese straordinarie nella misura del 50%.
Il resistente ha chiesto la revoca o la riduzione dell'assegno, stante il raggiungimento di una dipendenza economica della figlia che ha terminato il corso di studi universitari e svolge attività lavorativa presso l'ANPAS di Mirabella Eclano, con un guadagno mensile di €.500,00.
E' noto che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della loro maggiore età, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla pagina 5 di 9 declaratoria, della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipenda da un comportamento inerte o di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4765 del 2002, n. 8221, n. 24498 del 2006, n. 1830 del
2011; Cass. Sez. I19589/2011).
Ancora è stato precisato che 'la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età' (Sez.
1, Sentenza n. 12952 del 22/06/2016).
Il giudice del merito è tenuto a valutare caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere di detto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni (cfr. da ultimo Cass.
n. 358/23).
Ciò posto, nella specie, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per la cessazione dell'obbligo di mantenimento in capo al ricorrente, non potendosi ritenere provato il raggiungimento della indipendenza economica di Per_1
Non può invero a tal fine ritenersi sufficiente la conclusione dell'attuale contratto di lavoro nell'ambito del servizio civile, in ragione della breve durata del rapporto, trattandosi di una occupazione a tempo determinato e a fini formativi, e della esiguità del compenso percepito.
E' stato sul punto precisato che, in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata pagina 6 di 9 autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (Cass., n. 40282/21).
Né può ritenersi esaurito il percorso formativo di alla luce della giovane età della Per_1
ragazza, di 27 anni, e del suo giustificato desiderio di acquisire il grado di professionalità necessario in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato e alle proprie legittime inclinazioni e aspirazioni.
Deve tuttavia rilevarsi che la creazione di una nuova famiglia e la nascita di ulteriori figli con un nuovo partner, sebbene non portino automaticamente ad una riduzione degli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli nati dalla precedente relazione, devono essere considerate dal giudice come potenziali fattori che possono influire sulla determinazione dell'importo dovuto, dato che comportano l'emergere di nuovi doveri economici (Cass. n. 6455/2024; Cass. n. 14175/2016; Cass. n.
21818/2021).
Nella specie, la nascita di un figlio da altra unione costituisce certamente un fatto nuovo significativo in quanto comporta sopravvenuti oneri di mantenimento del resistente anche rispetto alla nuova prole.
Pertanto, in un'ottica di contemperamento delle diverse esigenze, avendo terminato Per_1
l'università e non vivendo più a Chieti, come dedotto dalla stessa resistente, ed essendo quindi venuto meno per il l'onere di pagare integralmente l'affitto dell'alloggio della figlia fuori sede, pure CP_1
previsto dal provvedimento presidenziale, tale sgravio economico ben può essere bilanciato con i sopravvenuti oneri di mantenimento rispetto alla prole nata dalla nuova unione.
Per i motivi esposti, deve pertanto confermarsi l'importo di euro 200,00 a carico del CP_1
per il mantenimento della figlia.
La spettanza dell'assegno di mantenimento invocato dalla ricorrente.
Ai sensi dell'art. 156 c.c. per effetto della pronuncia di separazione, il giudice può riconoscere a uno dei coniugi il diritto a percepire un assegno di mantenimento, stabilendone la periodicità. I presupposti del diritto in questiono sono: da un lato, che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente l'assegno, dall'altro, che l'avente diritto non abbia adeguati redditi propri.
In particolare, la giurisprudenza ha precisato che, in tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente;
sicché, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi e del pagina 7 di 9 decremento dei redditi dell'altro anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza
(cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 07/02/2006, conf. Cass. civ. Sez. I, 04-04-1998, n. 3490).
Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico-reddituale delle parti, valutando i redditi attuali del richiedente e dell'obbligato, le concrete possibilità di lavoro, nonché i cespiti patrimoniali ed ogni attività economicamente valutabile, pur se improduttiva di reddito immediato (cfr. Cass. civ. Sez.
I Ordinanza, 20-02-2013, n. 4178).
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che non vi siano i presupposti per porre a carico del resistente un assegno per il contributo al mantenimento della moglie, non essendo emersa, alla luce degli elementi in atti, una rilevante asimmetria economica tra le parti.
In particolare, la ricorrente ha dedotto di essere titolare di una agenzia assicurativa con un guadagno di circa euro 1.000,00 mensile e ha precisato che i redditi del resistente ammontano ad euro
16.000,00 circa, a fronte dei suoi pari a circa 17.000,00 (cfr. atto introduttivo).
Nulla è stato prodotto in corso di causa con riferimento alla situazione economica delle parti.
Va pertanto respinta la domanda avanzata dalla ex art. 156 c.c., assorbita ogni altra Pt_1
questione, anche in ordine al prelievo diretto.
Ogni altra questione esula dalla cognizione del presente giudizio.
E' stato invero precisato che in difetto di un vincolo di connessione forte tale da giustificare il simultaneus processusus, non è dato statuire nel processo sulla domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, soggetto al rito camerale, su altre domande attinenti alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali tra i coniugi, quali pretese restitutorie, di indebito arricchimento, di divisione di beni comuni ovvero aventi ad oggetto l'accertamento della proprietà di beni (cfr. tra le altre Cass. n.
18870/14; Cass. n. 27386/2014; Cass. n. 2155/10).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022 (valore indeterminato-bassa complessità; fase di studio euro 851,00, fase introduttiva euro 602,00, fase istruttoria euro 903,00, fase decisionale euro 1.453,00)
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 3575/2018 R.G.A.C., promosso da contro , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così provvede;
-addebita la separazione a;
Controparte_1
pagina 8 di 9 -conferma l'ordinanza presidenziale del 12.12.18 in punto di assegno di mantenimento per la figlia relativamente all'obbligo a carico di di corrispondere per il mantenimento Controparte_1
della stessa un assegno mensile di euro 200,00, oltre spese straordinarie al 50%;
- conferma l'ordinanza del 4.2.20 in punto di assegnazione della casa coniugale;
-rigetta la domanda della ricorrente ex art. 156 c.c.;
-condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che si liquidano nella somma di euro 3.809,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Benevento, 6 febbraio 2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Enrica Nasti Il Presidente
dott. Ennio Ricci
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