Sentenza 13 ottobre 2009
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza d'appello, quando la stessa non abbia impugnato la decisione assolutoria di primo grado, confermata dalla Corte d'appello a seguito di impugnazione proposta dal solo P.M..
Commentario • 1
- 1. Parte civile può impugnare assoluzione in appello solo se .. (Cass,. 41960/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 ottobre 2019
E' inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza d'appello, se la stessa non abbia impugnato la decisione assolutoria di primo grado, confermata dalla Corte d'appello a seguito di impugnazione proposta dal solo pubblico ministero. Ferme l'immanenza della costituzione di parte civile nel corso dell'intero processo penale e la possibilità della stessa parte civile non impugnante di giovarsi dell'effetto favorevole derivante dall'appello del pubblico ministero (in particolare, della pronuncia di condanna dante luogo a responsabilità civile), ove - di contro - il giudizio di impugnazione si risolva in una conferma della sentenza (assolutoria) …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/10/2009, n. 49497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49497 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2009 |
Testo completo
49497 /09 M - SN Sentenza n.7678
Registro generale n. 21588 del 2009
Udienza pubblica del 13 ottobre 2009 (n. 15 del ruolo)
RE PUBBLICA I TALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Giovanni de Roberto Presidente
AN S. Agrò Consigliere
Giorgio Colla Consigliere
Giovanni Conti Consigliere
Carlo Citterio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da MIROLO Gemma, n. a Spilimbergo in data 25 maggio 1923, quale parte civile nel procedimento a carico di MA AN, n. a Maniago il
13.9.1928 avverso la sentenza in data 7 maggio 2008 della Corte di appello di Trieste
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Francesco Marco Bua, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito per la parte civile l'avv. Sebastiano Comis, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Udito per il MA l'avv. Marco Zucchiatti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
дя
Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza in data 15 novembre 2004 del Tribunale di
Pordenone, appellata esclusivamente dal Procuratore della
Repubblica in sede, con la quale AN MA veniva assolto con la formula "perché il fatto non sussiste" dal reato di cui all'art. 371 c.p., contestatogli per avere giurato il falso nella causa civile intentatagli da MM LO, affermando di averle pagato quanto convenuto, pari a lire 88.500.000, per l'acquisto della nuda proprietà della quota di un terzo di una villa in Spilimbergo.
Osservava la Corte di appello che se pure destava perplessità l'affermazione dell'imputato secondo cui tale somma era stata da lui versata in contanti alcune ore prima del rogito notarile senza il rilascio di alcuna quietanza da parte della LO, non minori incongruenze si riscontravano relativamente alla versione dei fatti resa dalla persona offesa, che in sede di rogito notarile aveva dichiarato di avere ricevuto tale somma ed aveva atteso circa nove anni prima di intraprendere la causa civile nei confronti del
MA.
Inoltre nessuna risultanza, comprese le testimonianze ammesse su richiesta della parte civile, avevano accreditato la tesi della falsità della dichiarazione resa dall'imputato.
Ricorre per cassazione la parte civile, a mezzo del difensore
Sebastiano Comis, il quale denuncia:
1. Mancanza di motivazione in punto di valutazione del materiale probatorio, essendosi la Corte di appello limitata ad esprimere perplessità circa la versione dei fatti resa dalla parte civile, per pretese incongruenze del suo racconto e per la ritenuta irrilevanza delle testimonianze assunte, senza una specifica disamina dei dati processuali. 2. Illogicità della motivazione, essendosi da parte dei giudici di merito scambiata per incongruente la versione dei fatti resa dalla LO, che ha solo peccato di ingenuità sia per la sua età avanzata sia per la fiducia che riponeva nel nipote, contro cui aveva iniziato la causa civile dopo vari anni per interrompere il corso della prescrizione, avendo sempre sperato in questo arco di tempo che il MA mantenesse fede alle sue assicurazioni di pagamento.
Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile, non avendo la parte civile proposto appello contro la sentenza assolutoria di primo grado, confermata dalla Corte di appello а seguito di impugnazione del solo pubblico ministero.
дя vero che la parte civile, in ragione del principio E' ben della immanenza della sua costituzione nel corso dell'intero procedimento (art. 76 comma 2 c.p.p.), pur se non impugnante, può giovarsi dell'appello del pubblico ministero (v. Sez. un., 10 luglio 2002, Guadalupi), ma se il giudizio di impugnazione si risolve in una conferma della sentenza impugnata, sfavorevole alle ragioni della parte civile, questa, non avendo proposto appello, non può poi proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di appello, non essendosi doluta, mediante autonoma impugnazione, della sentenza di primo grado (v. Cass., sez. V, 8 maggio 1998,
Sogeam in proc. Biella;
Cass., sez. III, 21 ottobre 1993, Durante;
Cass., sez. I, 6 maggio 1991, Gigliotti;
e di recente, per una particolare fattispecie, ma in base allo stesso principio, Cass., sez. V, 4 marzo 2008, Lombardi;
contra, isolatamente a quel che consta, ma sulla base della sola considerazione del principio di immanenza della costituzione della parte civile, che è aspetto diverso da quello della continuità delle impugnazioni, Cass., sez.
IV, 31 maggio 1994, Platto).
Similmente, dall'effetto estensivo delle impugnazioni, ex art. 587 c.p.p., non consegue l'abilitazione dell'imputato non impugnante a reagire contro la sentenza di appello o di rinvio che abbia accolto le ragioni del coimputato impugnante, potendo non egli solo beneficiare degli effetti eventualmente favorevoli, a lui estensibili, della decisione assunta sulla base della impugnazione del coimputato (v. Cass., sez. V, 29 settembre 2000, Delle Cave;
Cass., sez. V, 14 maggio 1997, Galluccio;
Cass., sez. VI, 19 dicembre 1994, Di Tuccio;
v. inoltre, in passato, ma sulla base di analogo principio, Sez. un., 15 dicembre 1973, Monaco).
Alla inammissibilità del ricorso consegue a norma dell'art.
c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese 616 processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della peculiarità del caso, si ritiene equo contenere in euro 300 (trecento).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 300 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso addì 13 ottobre 2009.
Il Consigliere estensore Presidente A l R Jamk
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 23 DIC 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
ID IA
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