Sentenza 10 novembre 2010
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza d'appello, confermativa della sentenza assolutoria di primo grado a seguito di appello del solo Pubblico Ministero, essendo stato dichiarato inammissibile l'appello della stessa parte civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/2010, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2010 |
Testo completo
14 6 1 / 1 1 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 10/11/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA-Presidente - N. 2517 Dott. ALFONSO AMATO
-
- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ARTURO CARROZZA N. 13096/2010
- Consigliere - Dott. MARIO ROTELLA
- Consigliere - Dott. VITO SCALERA
- Rel. Consigliere - Dott. MARIA VESSICHELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) NE RI parteance wel proc of HI IN AN N. IL 08/02/1950 * C/
avverso la sentenza n. 982/2008 CORTE APPELLO di CATANIA, del
09/04/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Angelo che ha concluso per l'inc umbilita del ricon
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv. Scuderi
Propone ricorso per cassazione NA ME quale parte civile nel procedimento penale iscritto a carico di CH RU TO per il reato di diffamazione, consumato, ai danni di AN ME, nel luglio del 1998.
Oggetto della impugnazione sono la ordinanza, pronunciata dalla Corte di appello di Catania il 9 aprile 2009, con la quale è stata disposta la esclusione di essa parte civile dal processo e la successiva sentenza di conferma di quella di primo grado che aveva assolto lo CH dal reato ascrittogli per avere agito in uno stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui.
Era accaduto che la sentenza di assoluzione di primo grado, del 12 luglio 2005, era stata appellata sia dal Procuratore Generale che dalla parte civile, oltre che, con impugnazione incidentale, dallo stesso imputato. L'appello del Procuratore Generale, al pari di quello della parte civile, come si legge nella sentenza impugnata, era stato dichiarato inammissibile per tardività con sentenza del 27 giugno 2007 ma la Cassazione, adita dal solo Procuratore Generale, con pronuncia del 6 marzo 2008, aveva annullato la detta pronuncia senza rinvio, ritenendo errato l'assunto del giudice dell'appello sulla tardività dell'appello del PG impugnante e trasmettendo gli atti al giudice a quo per il giudizio. La Corte di appello, in sede di rinvio, aveva preliminarmente accolto uno dei motivi di appello della difesa dell'imputato, dichiarando nuovamente inammissibile
l'appello della parte civile perché tardivo e disponendo la esclusione della medesima parte civile dal processo. Aveva poi deciso gli appelli del PG e dell'imputato nel merito, ribadendo la assoluzione.
Deduce la parte civile la illegittimità della ordinanza relativa alla propria esclusione dal processo e della sentenza pronunciata dunque senza il proprio apporto: e ciò in ragione della giurisprudenza della Cassazione che ha riconosciuto il diritto della parte civile a partecipare alla udienza di appello pur quando non abbia proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado e pur quando detto giudizio si celebri in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Cassazione su ricorso del solo PG.
(rv. 216996; conf. SSUU n.30327 del 2002).
Il ricorso è inammissibile.
La parte civile ricorre per veder e riconosciuta La illegittimità della ordinanza di esclusione della propria costituzione e la conseguente sentenza di secondo grado, sostanzialmente richiamando il principio della immanenza della costituzione stessa (art. 76 comma 2 c.p.p.), principio in virtù del quale essa aveva comunque diritto a vedere esaminate le proprie domande anche nel giudizio di appello instaurato su impugnazione del solo Procuratore della Repubblica avverso la assoluzione in primo grado, senza che al riguardo avesse rilievo la circostanza del mancato appello di essa parte civile.
1 Senonchè è da evidenziare che il principio della “immanenza” della costituzione di parte civile è destinato a produrre i propri effetti in favore di questa, anche in presenza dell'appello del solo Procuratore della Repubblica contro la sentenza di assoluzione, soltanto quando la decisione di secondo grado sia favorevole all'impugnante e cioè di condanna.
In tale ipotesi la parte civile ha diritto a vedere riconosciute le proprie pretese risarcitorie, ove ne sussistano i presupposti di merito.
Invece, quando la sentenza di appello, pronunciata su impugnazione del solo pubblico ministero, sia sfavorevole all'impugnante e di conferma della decisione assolutoria di primo grado, ai fini della successiva ricorribilità non viene più in considerazione il principio della immanenza della parte civile, ma con riferimento alla legittimazione di questa al ricorso, assume rilievo (negativo) il fatto che la sentenza di primo grado non è stata dalla medesima impugnata o lo è stata con gravame dichiarato inammissibile, con la conseguenza che nei suoi riguardi ha prodotto l'effetto del giudicato. Il principio è stato di recente ribadito anche da una sentenza di questa Corte, che ha ripreso un filone peraltro consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Si è rilevato, appunto, che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza d'appello, quando la stessa non abbia impugnato la decisione assolutoria di primo grado, confermata dalla Corte d'appello a seguito di impugnazione proposta dal solo P.M.( Rv. 245477).
E il principio vale, per la assimilabilità, ai fini che qui interessano, dell'appello omesso e di quello inammissibile, anche per il caso- verificatosi nella specie- dell'appello proposto inammissibilmente dalla parte civile.
Si rileva, nella stessa prospettiva, che quando l'azione civile sia inserita nel processo penale, ove la parte civile intenda ottenere una pronuncia diversa da quella emessa dal giudice di primo grado, in quanto ritenuta lesiva dei suoi interessi, ha l'onere di impugnare la sentenza, e di non accontentarsi dell'impugnazione proposta dal titolare dell'azione penale. Ove l'impugnazione non venga proposta, la parte civile non può proporre ricorso per Cassazione contro la sentenza del giudice di appello che confermi quella di primo grado, implicitamente accettata in quanto non assoggettata ad impugnazione (Sez. 1, Sentenza n. 6696 del 06/05/1991 Ud. (dep. 13/06/1991 ) Rv. 188031; conf. Rv. 195945; Rv. 197959; Rv. 211844).
Secondo un analogo schema di ragionamento, sul diverso tema dell'effetto estensivo della impugnazione, si è osservato che l'effetto estensivo di cui all'art. 587 cod. proc. pen. non opera nel senso di una riammissione nei termini prescritti per l'impugnazione, ma intende assicurare soltanto la "par conditio" degli imputati che si trovino in situazioni identiche;
ne consegue che l'imputato non impugnante, nell'ipotesi di mancato accoglimento dei motivi presentati dall'imputato appellante, non ha un autonomo diritto di ricorso per cassazione, potendo egli ricorrere avverso la sentenza di secondo grado nella sola ipotesi di mancata pronuncia dell'effetto estensivo nei suoi confronti (Sez. 5, Sentenza n. 6810 del 14/05/1997 Ud. (dep.
12/07/1997) Rv. 208373; conf. Rv. 218556; N. 2767 del 1995 Rv. 200679 ).
2 Nel caso di specie la sentenza impugnata, di conferma di quella di assoluzione, è stata pronunciata, in sede di rinvio, dopo che la precedente sentenza di primo grado era stata appellata legittimamente (come riconosciuto dalla Cassazione) dal Procuratore della Repubblica ma non anche dalla parte civile, secondo quanto affermato dalla Corte di appello, con provvedimento rimasto non gravato dalla parte civile.
Infine, deve rilevarsi comunque, come il ricorso, sia pure sul presupposto della illegittimità della ordinanza di cui si è detto, afferisca necessariamente alla sentenza conclusiva del giudizio di appello.
Ebbene, tale sentenza non risulta censurata sotto nessun profilo concreto, non risultando che nel ricorso sia denunciato alcun motivo atto a far apparire la decisione finale dei giudici di secondo grado, viziata per violazione di legge o per vizi di motivazione: motivo che, del resto, non avrebbe potuto essere prospettato per effetto della preclusione formatasi a seguito della pronuncia di inammissibilità del gravame contro la sentenza di primo grado. La violazione di legge segnalata con riferimento alla esclusione della parte civile non vale, infatti, di per sé a dare corpo ad alcun evidente errore della decisione finale, con la conseguenza della inammissibilità del ricorso anche per violazione dell'art. 581 comma i lett. a) e c) cpp.
Alla inammissibilità consegue la condanna della parte civile al versamento alla cassa delle ammende di una somma che, ex art. 616 cpp appare equo determinare in euro 500.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 500. Roma 10 novembre 2010
il President if Cons. est. Marie Vulul
ancelleria
# 19 GEN 2011
Il Funzionato Giudiziario Carme LANZUISE
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