Sentenza 9 febbraio 2012
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza d'appello, quando la stessa non abbia impugnato la decisione assolutoria di primo grado, confermata dalla Corte d'appello a seguito di impugnazione proposta dal solo P.M..
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- 1. Concussione: sulla condotta di abuso costrittivo commessa dall’incaricato di pubblico servizioAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 agosto 2023
La massima In tema di concussione, la condotta di abuso costrittivo commessa dall'incaricato di pubblico servizio prima dell'entrata in vigore della l. 6 novembre 2012, n. 190 non integra il reato neanche a seguito della modifica dell' art. 317 c.p. ad opera dell' art. 3 l. 27 maggio 2015, n. 69, che ha reinserito tale figura nel novero dei soggetti attivi, in quanto ciò comporterebbe una violazione dei principi che regolano la successione delle leggi penali nel tempo (Cassazione penale , sez. VI , 30/04/2019 , n. 4110). Fonte: CED Cassazione Penale 2021 Vuoi saperne di più sul reato di concussione? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze ha …
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E' inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza d'appello, se la stessa non abbia impugnato la decisione assolutoria di primo grado, confermata dalla Corte d'appello a seguito di impugnazione proposta dal solo pubblico ministero. Ferme l'immanenza della costituzione di parte civile nel corso dell'intero processo penale e la possibilità della stessa parte civile non impugnante di giovarsi dell'effetto favorevole derivante dall'appello del pubblico ministero (in particolare, della pronuncia di condanna dante luogo a responsabilità civile), ove - di contro - il giudizio di impugnazione si risolva in una conferma della sentenza (assolutoria) …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/02/2012, n. 12811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12811 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 09/02/2012
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 224
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - N. 18113/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT BR, nato a [...] il [...];
quale parte civile nel procedimento nei confronti di:
1. LC LO, nato a [...] l'[...];
2. IU PP, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 26 ottobre 2010 emessa dalla Corte d'appello di Catania;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SCARDACCIONE Eduardo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città, emessa il 1 dicembre 2008, appellata dal procuratore generale e dal Procuratore della Repubblica, che aveva assolto LO LC e PP IU dal reato di calunnia ai danni di BR NT.
I due imputati, entrambi appartenenti allo stesso mandamento di Cosa Nostra, erano stati accusati di avere, in concorso tra loro, reso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, incolpando BR NT, funzionario della Polizia di Stato, di collegamenti con l'organizzazione criminosa di tipo mafiosa, denominata Cosa Nostra. LC avrebbe istigato IU a rendere le suindicate dichiarazioni, che questi effettivamente rese nel corso degli interrogatori del 5.11.1998 e del 24.4.1999, secondo un accordo che i due avrebbero preso durante la comune detenzione nel carcere di Enna. Secondo la Corte d'appello l'esistenza dell'accordo non può essere considerato elemento dimostrativo dell'intenzione di accusare ingiustamente NT, ma rivela solo "l'intento di fare trapelare notizie di rilievo su personaggi delle istituzioni che dessero al LC un rilievo nell'ambito dell'associazione mafiosa". Infatti, secondo i giudici IU ha riferito circostanze apprese direttamente da LC, ma non vi è prova che fosse consapevole della calunniosità delle accuse rivolte a NT, in quanto indotto a credere alle confidenze fattegli da LC, in considerazione della qualità e del ruolo di spicco che questi aveva nell'ambito della criminalità organizzata nissena. Su queste basi la Corte territoriale ha confermato l'assoluzione di IU per difetto dell'elemento psicologico del reato.
Riguardo alla posizione di LC, i giudici di secondo grado hanno ritenuto insufficiente la sola accusa di IU per affermare la sua responsabilità e, in assenza di riscontri obiettivi, hanno confermato l'assoluzione per non aver commesso il fatto. 2. - Contro questa decisione ha presentato ricorso per cassazione l'avvocato PP Lipera, nell'interesse della parte civile, NT BR.
Dopo aver ricostruito le vicende oggetto del processo il ricorrente, con il primo motivo, ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 368 c.p. e il connesso vizio di motivazione. Viene messa in evidenza l'illogicità della motivazione con cui le sentenze di merito sono giunte all'assoluzione degli imputati, in quanto, da una parte si ritiene che IU abbia riferito fatti non percepiti direttamente, ma riferitigli da LC, assolvendolo per mancanza dell'elemento soggettivo, così riconoscendo l'esistenza dell'accordo; dall'altro lato, LC viene assolto in quanto te sole accuse del IU nei suoi confronti non sono considerate sufficienti, ma, contraddittoriamente, si esclude l'esistenza dell'accordo. Peraltro, si sostiene che in questo modo viene omessa ogni ragionevole spiegazione circa le ragioni per le quali il patto concluso tra i due non avrebbe dovuto implicare che gli stessi si fossero accordati per accusare ingiustamente NT;
la giustificazione offerta dalla sentenza impugnata viene considerata apodittica e priva di concreti riscontri.
Con il secondo motivo viene censurata la decisione per la mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dalla sentenza riguardante NT, acquisita dalla Corte d'appello perché ritenuta essenziale, ma non presa in attenta considerazione. Con tale sentenza NT è stato ritenuto responsabile di concorso esterno in associazione mafiosa, ma in essa non si fa alcun riferimento alla mafia nissena, mentre, in maniera del tutto ingiustificata, la sentenza impugnata afferma che la consorteria nissena si sarebbe più volte rivolta a NT per chiedere favori.
Il ricorrente conclude chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è inammissibile sotto un duplice profilo. 3.1. - La parte civile ricorre contro la sentenza di proscioglimento degli imputati. Deve ritenersi che il ricorso sia stato proposto ai sensi dell'art. 576 c.p.p., quindi ai soli effetti della responsabilità civile, restando impregiudicato l'accertamento penale.
In questi casi l'impugnazione è funzionale ad eliminare l'effetto extrapenale del giudicato stabilito dall'art. 652 c.p.p. e, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza, la parte civile ha interesse ad impugnare anche la sentenza di proscioglimento sfornita di tale efficacia preclusiva (come la sentenza che assolve per mancanza dell'elemento soggettivo).
Tuttavia, nella specie il ricorso non sembra riferirsi agli effetti civili, ma le censure riguardano, genericamente, la sentenza di assoluzione, di cui si chiede l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello, laddove il ricorrente avrebbe dovuto far riferimento all'art. 622 c.p.p., con rinvio eventuale al giudice civile.
3.2. - In ogni caso, vi è un ulteriore e decisivo motivo di inammissibilità, in quanto la parte civile non ha proposto appello contro la sentenza assolutoria di primo grado, che è stata confermata dalla Corte d'appello a seguito delle impugnazioni degli uffici del pubblico ministero.
Ora, sebbene la parte civile, in ragione del principio della immanenza della sua costituzione nel corso dell'intero procedimento (art. 76 c.p.p., comma 2), può giovarsi dell'appello del pubblico ministero, pur se non impugnante, tuttavia nel caso in cui il giudizio di impugnazione si risolve in una conferma della sentenza impugnata, sfavorevole alle ragioni della parte civile, quest'ultima, non avendo proposto appello, non può proporre ricorso per cassazione contro la decisione di secondo grado, non essendosi doluta, mediante autonoma impugnazione, della prima sentenza (in questo senso è la giurisprudenza di questa Corte: Sez. 6^, 13 ottobre 2009, Mirolo;
Sez. 5^, 4 marzo 2008, Lombardi;
Sez. 5^, 8 maggio 1998, Biella;
Sez. 3^, 21 ottobre 1993, Durante;
Sez. 1^, 6 maggio 1991, Gigliotti;
in senso contrario, isolatamente, Sez. 4^, 31 maggio 1994, Piatto). D'altra parte tale disciplina trova riscontro nella previsione contenuta nell'art. 587 c.p.p., in materia di effetto estensivo delle impugnazioni, secondo cui l'imputato non impugnante non è abilitato a reagire contro la sentenza di appello (o di rinvio) che non abbia accolto le ragioni del coimputato impugnate, in quanto egli può solo beneficiare degli effetti favorevoli, a lui estensibili, della decisione assunta sulla base dell'impugnazione del coimputato (cfr., Sez. 5^, 29 settembre 2000, Delle Cave;
Sez. 5^, 14 maggio 1997, Galluccio;
Sez. 6^, 19 dicembre 1994, Di Tuccio). 4. - Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della peculiarità del caso, si ritiene equo contenere in Euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2012