Sentenza 12 gennaio 2017
Massime • 2
Nel giudizio di cassazione, nell'ipotesi di accertato contrasto giurisprudenziale, la questione controversa non è rimessa alle sezioni unite ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen., se il ricorso può trovare autonoma soluzione in ragione della presenza di un concorrente motivo di annullamento del provvedimento impugnato. (In motivazione la S.C., richiamando il cosiddetto principio della " ragione più liquida" già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, nella giurisdizione civile, ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio al giudice di merito a causa della sua nullità, ritenendo recessiva l'opzione della rimessione alle Sezioni Unite).
In tema di procedimento di sorveglianza, l'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen., attribuisce, nei casi tassativamente previsti, al presidente del collegio di provvedere "de plano" alla dichiarazione di inammissibilità dell'istanza; ne consegue la nullità del provvedimento di inammissibilità emesso "de plano" dal collegio in luogo del presidente, configurandosi un'ipotesi di incompetenza funzionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2017, n. 17850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17850 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2017 |
Testo completo
17850-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Camera di Udienza Consiglio del 12.01.2017 Registro generale n. 13691/2016 Composta dai Consiglieri: Sentenza N° 69/2017- N° ruolo: 13 Dott. Massimo Vecchio Presidente Dott. Enrico Giuseppe Sandrini Dott. Palma Talerico Dott. Aldo Esposito Dott. Antonio Minchella Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: AS TT MI, nato il [...]; M Avverso il decreto n° 2121/2015 del Tribunale di Sorveglianza di Bari in data 14.01.2016; Visti gli atti e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Stefano Tocci, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
Udito il difensore avv. 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data 14 gennaio 2016 il Tribunale di sorveglianza di Bari dichiarava inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., l'istanza, avanzata da TR TT MI, di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 94 del d.P.R. n. 309/1990. Il Collegio motivava che la richiesta del condannato non era corredata dalla documentazione prevista, a pena di inammissibilità, dalla citata disposizione.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso l'interessato, a mezzo del difensore, deducendo erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione: sostiene che il decreto di fissazione dell'udienza del 14 gennaio 2016 non era mai stato notificato all'interessato né al difensore di fiducia, con conseguente nullità dell'udienza e dell'ordinanza; inoltre evidenzia che la misura alternativa richiesta concerneva esecuzione già in atto proprio ex art 94 del d.P.R. n. 309/1990 per esservi stato ammesso l'interessato dal Tribunale di sorveglianza di Bari;
sicché non occorreva allegare altra documentazione.
3. Il P.G. chiede l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. ми CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il decreto impugnato deve essere annullato, per le ragioni di seguito esposte.
2. Pacificamente in atti non vi è traccia di alcuna notifica all'interessato e al suo difensore dell'avviso della udienza di trattazione del 14 gennaio 2016, tenuta senza la partecipazione del difensore e del condannato instante. Il Giudice a quo, a scioglimento della riserva assunta in esito alla ridetta udienza camerale, ha emesso, fuori del contraddittorio, una deliberazione collegiale, genericamente indicata come « provvedimento », da qualificarsi, piuttosto, come decreto, per effetto dell'espresso richiamo al comma 2 dell'art. 666 cod. proc. pen., e del riferimento altrettanto esplicito alla circostanza che la decisione era adottata de plano, basata sul rilievo della mancanza, a corredo della richiesta del condannato, della documentazione prescritta dall' art. 94 del d.P.R. n. 309/1990 (certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza, procedura accertativa di essa e idoneo programma terapeutico). 2 Il Tribunale di sorveglianza ha dato conto della forma della deliberazione e del rito seguito, motivando che la « declaratoria di inammissibilità della istanza » poteva essere pronunciata « de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non solo dal presidente, secondo quanto tale disposizione espressamente prescrive [...] ma anche dal Collegio (...) per ragioni di economia processuale [...]». E, in proposito, ha citato alcuni pertinenti arresti di legittimità (Sez. 1, n. 906 del 05.03.2002, Abbasciano;
Sez. 1, n. 1063 del 03.03.1994, Amore).
3. La Corte non condivide dominante indirizzo (peraltro risalente nel tempo), richiamato dal Giudice a quo, che afferma il principio della fungibilità del collegio al presidente nella emissione de plano del decreto di inammissibilità (in tal senso: Sez. 1, n. 3739 del 14/10/1991, Franceschini, Rv. 18861701; Sez. 1, n. 3601 del 24/09/1993, Angelino, Rv. 19534101; Sez. 3, n. 3039 del 25/09/1995, Ivanovic, Rv. 20269701; Sez. 1, n. 6330 del 12/11/1997, dep. 1998, Boccio, Rv. 20952301; Sez. 5, n. 9 del 04/01/2000, Rotondi, Rv. 21597501; Sez. 1, n. 43023 del 27/10/2005, Troccoli, Rv. 23271001; contra, tuttavia: Sez. 1, n. 3266 del 07/07/1992, Semeria, Rv. 19159501). Secondo tale orientamento, sebbene « la declaratoria della inammissibilità della richiesta debba essere emessa dal presidente del collegio nella forma del decreto motivato, come previsto dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. [...] nulla vieta, ли tuttavia, che analogo provvedimento de plano sia emesso dal collegio cui compete il potere dovere di rilevare le cause di inammissibilità », in quanto ciò « non comporta alcun inasprimento della posizione processuale dell'interessato instante, né pregiudica il suo diritto di impugnazione con il connesso diritto di difesa » (così, da ultimo, Sez. 1, Troccoli, cit.). L'argomento è impertinente. L'art. 666 cod. proc. pen., scandisce nel comma 2 e nei commi seguenti le attribuzioni, rispettivamente, del presidente e del collegio;
istituisce il rito dei relativi procedimenti (scilicet: planario quello del presidente;
camerale e partecipato con obbligatorio intervento del Pubblico Ministero e del difensore, quello del collegio); stabilisce la forma dei relativi provvedimenti (scilicet: decreto presidenziale e ordinanza collegiale) e la loro efficacia (conferendo la immediata esecutività alla sola ordinanza, a' termini dell'art. 666, comma 7, cod. proc. pen., e non anche al decreto de plano). Nel rito della esecuzione (al quale il procedimento di sorveglianza fa rinvio ai sensi dell'art. 678, comma 1, cod. proc. pen.) la competenza del giudice ha « carattere funzionale, assoluto e inderogabile »> (Sez. 1, n. 49378 del 02/12/2009, De Sario, Rv. 24595301). 3 Sicché le disposizioni contenute nell'articolo 666 cod. proc. pen. configurano - alla evidenza - una vera e propria competenza funzionale del presidente dell'organo collegiale in ordine alla adozione de plano, colla forma del decreto, della tassativamente previsti - delladeclaratoria di inammissibilità nei casi - presentazione di una richiesta < manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge » ovvero della « mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi ». E d'altronde, risultando esclusa in quanto assolutamente estranea alla previsione normativa, a' termini dell'art. 666, commi 3, 4 e 6, cod. proc. pen. - la possibilità che il collegio possa deliberare colla forma del decreto, fuori del contraddittorio, consegue che, nei casi in cui, ricorrendone i presupposti, il presidente non abbia provveduto ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., necessariamente allora il collegio deve provvedere alla dichiarazione della inammissibilità della richiesta colle forme di rito stabilite dalla legge: previa instaurazione del contraddittorio e mediante ordinanza. Prive di giuridico pregio sono, pertanto, sia la considerazione, circa la carenza di lesione del diritto di difesa, sia la prospettazione di esigenze di economia processuale (poste a fondamento del contrario indirizzo), laddove rileva la inosservanza della norma processuale, stabilita a pena di nullità, circa la competenza funzionale del ли giudice. La giurisprudenza di legittimità è, infatti, affatto consolidata nella affermazione del principio di diritto secondo il quale « la incompetenza funzionale dà luogo a nullità assoluta e insanabile » (Sez. U, n. 4419 del 25/01/2005, Gioia, Rv. 22998101; Sez. U, n. 14 del 20/07/1994, De Lorenzo, Rv. 19822001; Sez. U, n. 5 del 20/06/1990, Corica, Rv. 18528301; cui adde tra le più recenti: Sez. 3, n. 54996 del 19/10/2016, M., Rv. 26870601; Sez. 2, n. 43700 del 27/09/2016, De Lorenzo, Rv. 26844901; Sez. 5, n. 4310 del 23/11/2015, dep. 2016, Stojanovic, Rv. 26562801; Sez. 2, n. 3282 del 12/12/2013, dep. 2014, Meucci, Rv. 25989801; Sez. 1, n. 25070 del 08/05/2012, De Santis, Rv. 25303901). Conclusivamente, nel caso in esame, la Corte rileva di ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. la incompetenza funzionale del giudice a quo e la nullità, che ne consegue, del provvedimento impugnato.
4. Colla ridetta nullità concorre quella ulteriore denunziata dal ricorrente. Costui, infatti, aveva dedotto nella istanza introduttiva di seguire un programma terapeutico e che dall'anno 2013 fruiva dell' affidamento in prova al servizio sociale di tipo terapeutico, concessogli proprio dal Tribunale di sorveglianza di Bari. Ma il provvedimento impugnato non ha fatto menzione di alcuna di queste circostanze. Si trattava di circostanze che non potevano dirsi irrilevanti, giacché avrebbero attestato l'esistenza di un programma terapeutico, la sottoposizione allo stesso da parte del condannato e l'esistenza di un percorso di reinserimento sociale già avviato. Invece la declaratoria di inammissibilità è stata adottata de piano, senza alcuna considerazione (né confutazione) di tali contingenze. Invero il decreto di inammissibilità, emesso de piano secondo il disposto dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è possibile solo a condizione che la richiesta sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge e, cioè, per un vizio di legittimità. Il potere di rilevare senza contraddittorio l'inammissibilità per difetto delle condizioni di legge è, pertanto, limitato ai casi in cui i presupposti normativi della (misura alternativa) richiesta appaiono insussistenti ictu oculi. Ed è appena il caso di ricordare che la stessa sentenza Amore, n. 1063 del 1994, citata dal giudice a quo, esige che le ragioni d'inammissibilità siano di palmare evidenza e che il loro accertamento non implichi la soluzione di questioni controverse, giacché altrimenti sarebbero violati i diritti di contradditorio e di difesa che il legislatore ha inteso tutelare con la procedura di cui all'art. 666 cod. proc. pen. ли Invece, nella specie, la manifesta infondatezza è stata ritenuta senza alcun sia pur sommario esame degli atti e della istanza dell'interessato: neppure vi erano, - quindi, oggettivamente - e a prescindere dalla incompetenza funzionale del giudice a quo- i presupposti di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Le deduzioni del condannato instante esigevano, infatti, l'esame di merito previa instaurazione del contraddittorio. Sicché la violazione del diritto di difesa, in relazione alla mancata partecipazione al procedimento, impone, anche sotto tale profilo l'annullamento, senza rinvio, del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bari.
5. Il contrasto giurisprudenziale, delineato nel paragrafo che precede sub 3, non comporta, nel caso in esame, la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen. Sebbene, in linea di principio, il punto della incompetenza funzionale del giudice a quo (colla conseguente declaratoria della nullità del provvedimento impugnato) assuma rilievo preliminare, secondo la sequenza logico - sistematica delle questioni da esaminare, e meriti, pertanto, di essere scrutinata in limine ai sensi dell'art. 527, comma 1, cod. proc. pen., nella specie, tuttavia, l'epilogo decisorio trova adeguato 5 ancoraggio pure-e autonomamente - nel rilievo della ulteriore, concorrente nullità, eccepita ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Sicché, in applicazione del principio della c.d. « ragione più liquida », l'opzione della rimessione alle Sezioni Unite, per la soluzione del contrasto in questione, risulta recessiva rispetto alla immediata deliberazione dell'annullamento, senza rinvio, del decreto impugnato (con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bari), fondata sul rilievo del concorrente motivo di nullità del provvedimento. È appena il caso di aggiungere che il ridetto principio della c.d. < ragione più liquida », già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, nella giurisdizione civile (Sez. U civ., sent. n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490; Sez. U civ., sent. n. 26242 del 12/12/2014, Rv. 633504; Sez. U civ., ord. n. 23542 del 18/11/2015, Rv. 637243), merita di trovare applicazione anche in ambito penale. La conclusione è accreditata dalla considerazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo quale al di là della programmatica prospettiva - della introduzione de lege ferenda di istituti acceleratori costituisce indiscusso - canone di indirizzo ermeneutico, nonché, dalla considerazione del principio ulteriore, che del primo rappresenta la indefettibile esplicazione, della efficienza ed economia processuale (Sez. U., n. 34655 del 28 giugno 2005, Donati).
P. Q. M.
Annulla, senza rinvio, il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bari. Roma, 12 gennaio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente (dott ntonio Michella) (dott. Massimo Vecchio) samimo Vecchio DEPOSITATA IN CANCELLERIA -7 APR 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 6